Language of document : ECLI:EU:C:2019:25

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

16 gennaio 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Avvio dell’attività degli istituti di moneta elettronica – Direttiva 2009/110/CE – Articolo 5, paragrafi 2 e 3 – Norme in materia di fondi propri – Fondi propri richiesti per l’esercizio di attività legate all’emissione di moneta elettronica – Nozione di “attività legata all’emissione di moneta elettronica” – Emissione della moneta elettronica a beneficio del venditore al valore nominale dei fondi ricevuti»

Nella causa C‑389/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema della Lituania), con decisione del 21 giugno 2017, pervenuta in cancelleria il 29 giugno 2017, nel procedimento

«Paysera LT» UAB, già «EVP International» UAB,

con l’intervento di:

Lietuvos bankas,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, J.-C. Bonichot, E. Regan (relatore), C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 giugno 2018,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo lituano, da R. Krasuckaitė, G. Taluntytė, V. Vasiliauskienė e D. Kriaučiūnas, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da H. Tserepa-Lacombe e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 ottobre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU 2009, L 267, pag. 7).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento promosso dalla «Paysera LT» UAB, già «EVP International» UAB (in prosieguo: la «Paysera»), in merito a una decisione del Lietuvos banko Priežiūros tarnyba (Consiglio di vigilanza della Banca di Lituania) che ha notificato ad essa un avvertimento a motivo dell’applicazione inadeguata dei metodi di calcolo dei fondi propri a talune operazioni di pagamento (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Contesto normativo

 Direttiva 2009/110

3        Ai sensi dei considerando 2, da 7 a 9 e 11 della direttiva 2009/110:

«(2)      Nel suo riesame della direttiva 2000/46/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (GU 2000, L 275, pag. 39)], la Commissione ha evidenziato la necessità di riformare tale direttiva, in quanto si ritiene che alcune delle sue disposizioni hanno ostacolato l’emergenza di un vero mercato unico dei servizi di moneta elettronica nonché lo sviluppo di servizi di agevole utilizzo.

(…)

(7)      È opportuno introdurre una definizione chiara di moneta elettronica che sia tecnicamente neutra. Occorre che tale definizione copra tutte le situazioni nelle quali il prestatore di servizi di pagamento emetta un valore prepagato memorizzato in cambio di fondi, che può essere utilizzato come strumento di pagamento poiché è accettato da terzi come pagamento.

(8)      È opportuno che la definizione di moneta elettronica copra la moneta elettronica, sia se detenuta su un dispositivo di pagamento in possesso del detentore di moneta elettronica, sia se memorizzata a distanza su un server e gestita dal detentore tramite un conto specifico per la moneta elettronica. Tale definizione dovrebbe essere abbastanza generale da non ostacolare l’innovazione tecnologica e da includere non soltanto tutti i prodotti di moneta elettronica disponibili oggi sul mercato, ma anche i prodotti che potrebbero essere sviluppati in futuro.

(9)      Il regime di vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica dovrebbe essere rivisto e maggiormente adeguato ai rischi propri di tali istituti. Tale regime dovrebbe anche essere armonizzato con il regime di vigilanza prudenziale applicabile agli istituti di pagamento disciplinati dalla direttiva 2007/64/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU 2007, L 319, pag. 1)]. A tale proposito, le disposizioni pertinenti della direttiva 2007/64/CE dovrebbero applicarsi in quanto compatibili agli istituti di moneta elettronica, fatte salve le disposizioni della presente direttiva (…).

(…)

(11)      Occorre stabilire un regime relativo al capitale iniziale, associato a un regime in materia di capitale di funzionamento per assicurare un livello adeguato di tutela dei consumatori e garantire una gestione sana e prudente degli istituti di moneta elettronica. Data la specificità della moneta elettronica, dovrebbe essere predisposto un ulteriore metodo di calcolo del capitale di funzionamento. È opportuno conservare un pieno potere discrezionale in materia di vigilanza, per assicurare che gli stessi rischi siano soggetti allo stesso trattamento per tutti i prestatori di servizi di pagamento e che il metodo di calcolo includa la situazione commerciale specifica di un determinato istituto di moneta elettronica. Inoltre, è opportuno prevedere che gli istituti di moneta elettronica siano tenuti a mantenere separati i fondi dei detentori di moneta elettronica dai fondi utilizzati dall’istituto di moneta elettronica per altre attività commerciali. Gli istituti di moneta elettronica dovrebbero anche essere soggetti a norme efficaci antiriciclaggio e in materia di finanziamento del terrorismo».

4        Secondo l’articolo 2 della direttiva 2009/110, intitolato «Definizioni»:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(…)

2)      “moneta elettronica”, il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 5), della direttiva 2007/64/CE e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica;

(…)».

5        L’articolo 5 di detta direttiva, intitolato «Fondi propri», così dispone, ai suoi paragrafi 2 e 3:

«2.      Per quanto riguarda le attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che non sono legate all’emissione di moneta elettronica, i requisiti relativi ai fondi propri degli istituti di moneta elettronica sono calcolati conformemente ad uno dei tre metodi (A, B o C) illustrati all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2007/64/CE. Le autorità competenti decidono quale metodo è adeguato secondo la normativa nazionale.

Per quanto riguarda l’attività di emissione di moneta elettronica, i requisiti relativi ai fondi propri degli istituti di moneta elettronica sono calcolati conformemente al metodo D di cui al paragrafo 3.

Gli istituti di moneta elettronica dispongono in ogni momento di fondi propri superiori o uguali alla somma dei requisiti di cui al primo e al secondo comma.

3.      Metodo D: i fondi propri di un istituto di moneta elettronica per l’attività di emissione della moneta elettronica sono almeno pari al 2% della moneta elettronica media in circolazione».

6        L’articolo 6 di tale direttiva, intitolato «Attività» prevede, al suo paragrafo 1, lettera a), quanto segue:

«1.      Oltre all’emissione di moneta elettronica, gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a esercitare le attività seguenti:

a)      la prestazione dei servizi di pagamento elencati nell’allegato della direttiva 2007/64/CE».

7        L’articolo 11 della direttiva 2009/110, intitolato «Emissione e rimborsabilità», così dispone, ai suoi paragrafi 1 e 2:

«1.      Gli Stati membri garantiscono che gli emittenti di moneta elettronica emettano moneta elettronica al valore nominale dietro ricevimento di fondi.

2.      Gli Stati membri assicurano che, su richiesta del detentore di moneta elettronica, gli emittenti di moneta elettronica rimborsino, in qualsiasi momento e al valore nominale, il valore monetario della moneta elettronica detenuta».

 Direttiva 2007/64/CE

8        L’articolo 4 della direttiva 2007/64/CE, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU 2007, L 319, pag. 1), intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(…)

3)      “servizi di pagamento”: le attività commerciali elencate nell’allegato;

(…)

5)      “operazione di pagamento”: l’atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore o il beneficiario;

(…)».

9        L’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Computo dei fondi propri», prevede, ai suoi paragrafi 1 e 2, quanto segue:

«1.      Fatto salvo il rispetto dei requisiti patrimoniali iniziali di cui all’articolo 6, gli Stati membri prescrivono agli istituti di pagamento di detenere in qualsiasi momento fondi propri calcolati secondo uno dei tre metodi illustrati in prosieguo, quale deciso dalle autorità competenti secondo la normativa nazionale.

Metodo A

L’ammontare dei fondi propri degli istituti di pagamento è pari almeno al 10% delle spese fisse generali dell’anno precedente. Le autorità competenti hanno facoltà di adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell’attività di un’impresa rispetto all’anno precedente. Quando, alla data del calcolo, il precedente periodo di attività dell’istituto di pagamento è inferiore a un anno intero, tale copertura è pari al 10% delle corrispondenti spese fisse generali del piano aziendale preventivo, salvo eventuale adattamento prescritto dalle autorità competenti.

Metodo B

L’ammontare dei fondi propri degli istituti di pagamento è almeno pari alla somma degli elementi seguenti moltiplicata per un fattore di graduazione k, definito al paragrafo 2, dove il volume dei pagamenti (VP) rappresenta un dodicesimo dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dall’istituto di pagamento nell’anno precedente:

a)      4% della quota di VP fino a 5 milioni di EUR

più

b)      2,5% della quota di VP al di sopra di 5 milioni di EUR e fino a 10 milioni di EUR;

più

c)      1% della quota di VP al di sopra di 10 milioni di EUR e fino a 100 milioni di EUR;

più

d)      0,5% della quota di VP al di sopra di 100 milioni di EUR e fino a 250 milioni di EUR;

più

e)      0,25% della quota di VP al di sopra di 250 milioni di EUR.

Metodo C

L’ammontare dei fondi propri degli istituti di pagamento è pari almeno al prodotto dell’indicatore rilevante di cui alla lettera a) per il fattore di moltiplicazione di cui alla lettera b), successivamente moltiplicato per il fattore di graduazione k di cui al paragrafo 2 in appresso:

a)      L’indicatore rilevante è la somma dei seguenti elementi:

–        proventi da interessi,

–        spese per interessi,

–        proventi per commissioni e provvigioni, e

–        altri proventi di gestione.

Ogni elemento sarà incluso nella somma con il proprio segno positivo o negativo. I proventi da voci straordinarie o irregolari non possono essere utilizzati nel calcolo dell’indicatore rilevante. Le spese relative all’esternalizzazione di servizi resi da terzi possono ridurre l’indicatore rilevante se sono sostenute da un’impresa sottoposta a vigilanza ai sensi della presente direttiva. L’indicatore rilevante è calcolato sulla base dell’ultima osservazione su base annuale effettuata alla fine dell’esercizio precedente. L’indicatore rilevante è calcolato sul precedente esercizio. Tuttavia i fondi propri calcolati in base al metodo C non possono essere inferiori all’80% del valore medio dell’indicatore rilevante relativo ai tre esercizi precedenti. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, possono essere utilizzate stime aziendali.

b)      Il fattore di moltiplicazione è pari al:

i)      10% della quota dell’indicatore rilevante fino a 2,5 milioni di EUR;

ii)      8% della quota dell’indicatore rilevante compresa tra 2,5 milioni di EUR e 5 milioni di EUR;

iii)      6% della quota dell’indicatore rilevante compresa tra 5 milioni di EUR e 25 milioni di EUR;

iv)      3% della quota dell’indicatore rilevante compresa tra 25 milioni di EUR e 50 milioni di EUR;

v)      1,5% al di sopra di 50 milioni di EUR.

2.      Il fattore di graduazione k da utilizzare nei metodi B e C è pari a:

a)      0,5 quando l’istituto di pagamento presta solo i servizi di pagamento di cui al punto 6 dell’allegato;

b)      0,8 quando l’istituto di pagamento presta il servizio di pagamento di cui al punto 7 dell’allegato;

c)      1,0 quando l’istituto di pagamento presta uno o più dei servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 5 dell’allegato».

10      L’allegato della direttiva 2007/64, intitolato «Servizi di pagamento (articolo 4, punto 3)», enuncia l’elenco delle attività considerate come tali:

«1.      Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento.

2.      Servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento.

3.      Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

–        esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum,

–        esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi,

–        esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti.

4.      Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento:

–        esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum,

–        esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi,

–        esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti.

5.      Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento.

6.      Rimessa di denaro.

7.      Esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utente di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

11      La Paysera è una società di diritto lituano titolare di autorizzazioni rilasciate dalla Lietuvos bankas (Banca di Lituania) per operare come istituto di moneta elettronica e come istituto di pagamento, che le conferiscono il diritto di emettere moneta elettronica e di prestare servizi legati all’emissione di tale moneta, nonché altri servizi di pagamento.

12      A seguito di un controllo dell’attività della Paysera effettuato dal Consiglio di vigilanza della Banca di Lituania, quest’ultimo, tramite la decisione impugnata, ha notificato un avvertimento a tale società e ha ad essa imposto di porre fine alla violazione delle norme relative al computo dei fondi propri degli istituti di moneta elettronica.

13      Il Consiglio di vigilanza della Banca di Lituania ha infatti rifiutato di riconoscere come servizi di pagamento legati all’emissione di moneta elettronica le seguenti attività svolte dalla ricorrente nel procedimento principale:

–        i pagamenti (bonifici) effettuati da un detentore di moneta elettronica a partire da un conto di moneta elettronica, dallo stesso detenuto presso un istituto di moneta elettronica, verso i conti di terzi presso istituti di credito (in prosieguo: il «servizio I»);

–        la riscossione di pagamenti per beni e/o servizi ceduti o forniti dai clienti (operatori) di un istituto di moneta elettronica, detentori dei conti di moneta elettronica, presso le persone che acquistano tali beni o servizi, che non partecipano al sistema di moneta elettronica (in prosieguo: il «servizio II»).

14      Successivamente, poiché il ricorso proposto contro la decisione impugnata è stato respinto da una decisione del 13 gennaio 2016 del Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania), la ricorrente nel procedimento principale ha proposto un’impugnazione presso il Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania).

15      Il giudice del rinvio chiede lumi sulla questione se i servizi I e II debbano essere qualificati o meno come «servizi legati all’emissione di moneta elettronica».

16      In tali circostanze, il Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 5, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva [2009/110], debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del caso di specie, i servizi di seguito indicati devono essere considerati come servizi di pagamento legati (o non legati) all’emissione di moneta elettronica:

a)      un’operazione di pagamento tramite la quale, su richiesta (istruzione) del detentore di moneta elettronica all’istituto di moneta elettronica (l’emittente), la moneta elettronica (i fondi rimborsabili) rimborsata al valore nominale è trasferita su un conto bancario di un terzo; e

b)      un’operazione di pagamento tramite la quale, su istruzione del venditore, l’acquirente (il pagatore) di beni e/o di servizi paga per tali beni e/o servizi effettuando un trasferimento/pagamento di fondi ad un istituto di moneta elettronica (l’emittente di moneta elettronica) il quale, dopo aver ricevuto i fondi, emette moneta elettronica, al valore nominale dei fondi ricevuti, a beneficio del venditore (il detentore di moneta elettronica)».

 Sulla questione pregiudiziale

17      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2009/110 debba essere interpretato nel senso che servizi forniti da istituti di moneta elettronica nell’ambito di operazioni di pagamento, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, costituiscono attività legate all’emissione di moneta elettronica.

18      A tale riguardo, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 5 di tale direttiva, gli istituti di moneta elettronica sono tenuti a rispettare taluni requisiti in materia di fondi propri.

19      In particolare, dall’articolo 5, paragrafi 2 e 3, di detta direttiva risulta che, per quanto riguarda l’attività di emissione di moneta elettronica, i requisiti relativi ai fondi propri degli istituti di moneta elettronica sono calcolati conformemente al metodo D e devono essere almeno pari al 2% della moneta elettronica media in circolazione.

20      Per contro, per quanto riguarda le attività che non sono legate all’emissione di moneta elettronica e che, per tale motivo, costituiscono servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 3), della direttiva 2007/64, i fondi propri richiesti da un istituto di moneta elettronica sono calcolati conformemente a uno dei tre metodi (A, B o C) illustrati all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva.

21      Ne deriva che, in considerazione degli importi dei fondi propri relativi a ciascuno di tali metodi, un istituto di moneta elettronica è tenuto a disporre di una quota maggiore di fondi propri quando questi sono calcolati in forza dei metodi A, B o C, rispetto a quando gli stessi sono calcolati conformemente al metodo D.

22      Pertanto, va rilevato che l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/110 introduce, per quanto riguarda i servizi di pagamento legati all’emissione di moneta elettronica, un’eccezione alle norme relative ai fondi propri previste dalla direttiva 2007/64, nei limiti in cui tali servizi sono legati all’attività di emissione di moneta elettronica.

23      Così, al fine di stabilire se i servizi di cui trattasi nel procedimento principale costituiscano attività legate all’emissione di moneta elettronica, occorre determinare se tali servizi siano intrinsecamente legati all’emissione o al rimborso di moneta elettronica.

24      La nozione di «emissione di moneta elettronica» non è definita dalla direttiva 2009/110, la quale si limita a precisare, al suo articolo 2, paragrafo 2, che la nozione di «moneta elettronica» deve essere intesa come un valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 5), della direttiva 2007/64 e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica.

25      Dal canto suo, l’articolo 4, punto 5, della direttiva 2007/64 definisce l’operazione di pagamento come l’atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario. Inoltre, come risulta dall’articolo 4, punto 3), di tale direttiva, letto in combinato disposto con l’allegato della direttiva medesima, l’esecuzione di un’operazione di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento, costituisce un servizio di pagamento.

26      Peraltro, occorre rilevare, che l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2009/110 impone agli emittenti di moneta elettronica di rimborsare, su richiesta del detentore di moneta elettronica, in qualsiasi momento e al valore nominale, il valore monetario della moneta elettronica detenuta.

27      Per quanto riguarda la nozione di «rimborso», che non è definita dalle direttive 2007/64 e 2009/110, essa consiste nella riconversione della moneta elettronica al suo valore nominale e nel versamento successivo dei fondi su istruzione del detentore della moneta elettronica. A tale riguardo, dette direttive non richiedono che tali fondi siano versati sul conto del detentore della moneta elettronica o sul conto di un terzo.

28      Poiché l’emissione di moneta elettronica implica incondizionatamente e automaticamente un diritto al rimborso, la nozione di «servizio di pagamento legato all’emissione di moneta elettronica» comprende anche il rimborso della moneta elettronica, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2009/110.

29      Pertanto, un servizio di pagamento fornito allo scopo di consentire il rimborso del valore nominale della moneta elettronica costituisce un’attività legata all’emissione di moneta elettronica.

30      Al fine di determinare se i servizi di cui trattasi nel procedimento principale costituiscano servizi di pagamento legati all’emissione di moneta elettronica, si deve quindi stabilire se la prestazione di tali servizi inneschi l’emissione o il rimborso della moneta elettronica nell’ambito di una stessa e unica operazione di pagamento.

31      A tale riguardo, il servizio I consiste in un’operazione di pagamento tramite la quale, su istruzione del detentore della moneta elettronica, l’istituto di moneta elettronica rimborsa i fondi al loro valore nominale e li trasferisce sul conto bancario di un terzo.

32      Nei limiti in cui i fondi sono rimborsati unicamente allo scopo del loro trasferimento e nell’ambito di una stessa e unica operazione di pagamento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, un servizio come il servizio I può essere considerato come legato all’emissione di moneta elettronica, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2009/110.

33      Quanto al servizio II, esso consiste in un’operazione tramite la quale, su istruzione del venditore, l’acquirente dei beni o dei servizi trasferisce a tal fine fondi all’istituto di moneta elettronica, il quale emette, dopo il ricevimento di detti fondi, la moneta elettronica a beneficio del venditore (detentore della moneta elettronica).

34      Salvo verifiche da parte del giudice del rinvio, anche un servizio come il servizio II è direttamente legato all’emissione di moneta elettronica, poiché il trasferimento di fondi innesca automaticamente, e ciò nell’ambito di un’unica operazione di pagamento, l’emissione di moneta elettronica. Il trasferimento di fondi è quindi legato all’emissione di moneta elettronica.

35      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2009/110 deve essere interpretato nel senso che servizi forniti da istituti di moneta elettronica nell’ambito di operazioni di pagamento, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, costituiscono attività legate all’emissione di moneta elettronica, ai sensi di tale disposizione, qualora detti servizi inneschino l’emissione o il rimborso di moneta elettronica nell’ambito di una stessa e unica operazione di pagamento.

 Sulle spese

36      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE, deve essere interpretato nel senso che servizi forniti da istituti di moneta elettronica nell’ambito di operazioni di pagamento, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, costituiscono attività legate all’emissione di moneta elettronica, ai sensi di tale disposizione, qualora detti servizi inneschino l’emissione o il rimborso di moneta elettronica nell’ambito di una stessa e unica operazione di pagamento.

Firme


*      Lingua processuale: il lituano.