Language of document : ECLI:EU:C:2019:31

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

17 gennaio 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli – Direttiva 98/26/CE – Ambito di applicazione – Nozione di “ordine di trasferimento” – Ordine di pagamento trasmesso dal titolare di un conto corrente ordinario a un ente creditizio successivamente dichiarato insolvente»

Nella causa C‑639/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia), con decisione dell’8 novembre 2017, pervenuta in cancelleria il 15 novembre 2017, nel procedimento

SIA «KPMG Baltics», in qualità di amministratore giudiziario dell’AS «Latvijas Krājbanka»,

contro

SIA «Ķipars AI»,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz (relatore), presidente della Settima Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Juhász e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la SIA «KPMG Baltics», in qualità di amministratore giudiziario dell’AS «Latvijas Krājbanka», da J. Ozoliņš;

–        per il governo lettone, da I. Kucina ed E. Petrocka-Petrovska, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e O. Serdula, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Rocchitta, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione europea, da H. Tserepa-Lacombe e I. Rubene, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU 1998, L 166, pag. 45), come modificata dalla direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 (GU 2009, L 146, pag. 37) (in prosieguo: la «direttiva 98/26»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la SIA «KPMG Baltics», in qualità di amministratore giudiziario dell’AS «Latvijas Krājbanka», e la SIA «Ķipars AI», in merito all’esecuzione di un ordine di pagamento impartito da quest’ultima alla Latvijas Krājbanka.

 Contesto normativo

3        I considerando da 1 a 4 della direttiva 98/26 così recitano:

«(1)      considerando, da una parte, che il rapporto Lamfalussy del 1990 ai governatori delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci ha messo in evidenza i rilevanti rischi sistemici insiti nei sistemi di pagamento che operano sulla base di una pluralità di forme giuridiche in materia di netting dei pagamenti, in particolare di netting multilaterale; che la riduzione dei rischi giuridici connessi con la partecipazione a sistemi con regolamento lordo in tempo reale è di importanza capitale, dato il crescente sviluppo di tali sistemi;

(2)      considerando che è altresì della massima importanza ridurre il rischio connesso con la partecipazione ai sistemi di regolamento titoli, in specie se vi è una relazione stretta tra questi e i sistemi di pagamento;

(3)      considerando che la presente direttiva mira a contribuire al funzionamento efficiente ed economico degli accordi di pagamento transfrontaliero e degli accordi di regolamento titoli nella Comunità, ciò che rafforza la libertà di movimento dei capitali nel mercato interno; (…)

(4)      considerando che conviene che la normativa degli Stati membri sia tesa a ridurre il più possibile turbative al sistema derivanti dalla procedura d’insolvenza nei confronti di uno dei partecipanti a tale sistema».

4        A termini dell’articolo 1 della medesima direttiva:

«Le disposizioni della presente direttiva si applicano:

a)      ad ogni sistema definito all’articolo 2, lettera a), disciplinato dalla legge di uno Stato membro e che opera in una valuta qualsiasi, in euro o nelle diverse valute che il sistema converte l’una nell’altra;

b)      ad ogni partecipante a tale sistema;

c)      alla garanzia in titoli fornita in relazione:

–        alla partecipazione a un sistema ovvero

–        alle operazioni delle banche centrali degli Stati membri o della Banca centrale europea nell’ambito delle loro funzioni di banca centrale».

5        L’articolo 2 di detta direttiva così recita:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)      “sistema”: un accordo formale

–        fra tre o più partecipanti, escluso l’operatore di tale sistema, un eventuale agente di regolamento, un’eventuale controparte centrale, un’eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto, con regole comuni e accordi standardizzati per la compensazione attraverso una controparte centrale o meno o per l’esecuzione di ordini di trasferimento tra i partecipanti;

–        disciplinato dalla legge di uno Stato membro scelta dai partecipanti; i partecipanti, comunque, possono solo optare per la legge dello Stato membro nel quale almeno uno di essi ha la propria sede sociale, e

–        designato, fatti salvi altri requisiti più rigorosi di applicazione generale imposti dalla legislazione nazionale, come sistema e notificato alla Commissione dallo Stato membro di cui si applica la legge, dopo che lo Stato membro stesso ne abbia accertato la conformità alle regole dello stesso.

(…)

b)      “ente”:

–        un ente creditizio come definito all’articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio [GU 2006, L 177, pag. 1], inclusi gli enti elencati all’articolo 2 della stessa direttiva, o

–        un’impresa d’investimento come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari [che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU 2004, L 145, pag. 1)], esclusi gli enti elencati all’articolo 2, paragrafo 1, della stessa direttiva,

–        le autorità pubbliche e le imprese assistite da garanzia pubblica, o

–        qualsiasi impresa la cui sede sociale sia situata al di fuori dell’[Unione] e che eserciti funzioni analoghe a quelle degli enti creditizi o delle imprese d’investimento comunitari di cui al primo e secondo trattino,

che partecipi a un sistema assumendo la responsabilità di adempiere gli obblighi finanziari derivanti da ordini di trasferimento nell’ambito di tale sistema.

(…)

c)      “controparte centrale”: il soggetto interposto tra gli enti di un sistema che funge da controparte esclusiva di detti enti riguardo ai loro ordini di trasferimento;

d)      “agente di regolamento”: il soggetto che fornisce conti di regolamento agli enti e/o alle controparti centrali che partecipano ai sistemi attraverso i quali sono regolati gli ordini di trasferimento all’interno di tali sistemi e che, all’occorrenza, concede credito a tali enti e/o controparti centrali a fini di regolamento;

e)      “stanza di compensazione”: il centro responsabile del calcolo delle posizioni nette degli enti, di un’eventuale controparte centrale e/o di un eventuale agente di regolamento;

f)      “partecipante”: un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema.

Secondo le regole del sistema, lo stesso partecipante può fungere da controparte centrale, stanza di compensazione o agente di regolamento o assolvere tutti o in parte questi compiti.

Uno Stato membro può decidere che, ai fini della presente direttiva, un partecipante indiretto possa essere considerato partecipante, se tale decisione è giustificata sotto il profilo del rischio sistemico. Allorché un partecipante indiretto sia considerato un partecipante sotto il profilo del rischio sistemico, ciò non limita la responsabilità del partecipante attraverso cui il partecipante indiretto trasmette ordini di trasferimento al sistema;

g)      “partecipante indiretto”: l’ente, la controparte centrale, l’agente di regolamento, la stanza di compensazione o l’operatore del sistema avente un rapporto contrattuale con un partecipante al sistema, il quale esegua ordini di trasferimento che consentono al partecipante indiretto di trasmettere ordini di trasferimento attraverso il sistema, a condizione, tuttavia, che il partecipante indiretto sia conosciuto dall’operatore del sistema;

(…)

i)      “ordine di trasferimento”:

–        ogni istruzione da parte di un partecipante di mettere a disposizione di un beneficiario una somma di denaro attraverso una scrittura sui conti di un ente creditizio, di una banca centrale, di una controparte centrale o di un agente di regolamento, ovvero ogni istruzione che determini l’assunzione o l’adempimento di un obbligo di pagamento, in base alle regole di tale sistema, ovvero

–        ogni istruzione da parte di un partecipante di trasferire la titolarità o i diritti su uno o più titoli attraverso una scrittura in un libro contabile o altro;

(…)

p)      “operatore del sistema”: il soggetto o i soggetti giuridicamente responsabile/i della gestione del sistema. L’operatore del sistema può anche agire come agente del regolamento, controparte centrale o stanza di compensazione».

6        A norma dell’articolo 3 della medesima direttiva:

«1.      Gli ordini di trasferimento e il netting sono legalmente vincolanti e opponibili ai terzi, anche in caso di apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante, purché gli ordini di trasferimento siano stati immessi nel sistema prima del momento di apertura della procedura d’insolvenza a norma dell’articolo 6, paragrafo 1. Ciò vale anche in caso di apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante (al sistema interessato o a un sistema interoperabile) o nei confronti dell’operatore del sistema di un sistema interoperabile che non è un partecipante.

(…)

3.      Il momento in cui un ordine di trasferimento è immesso in un sistema è stabilito dalle regole di tale sistema. Qualora la legge nazionale che disciplina il sistema stabilisca le condizioni relative al momento di immissione, le regole del sistema devono essere conformi a tali condizioni.

(…)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

7        Il 17 novembre 2011 la Ķipars AI, titolare di un conto corrente ordinario presso la Latvijas Krājbanka, trasmetteva a quest’ultima un ordine di trasferimento di tutti i fondi disponibili su tale conto corrente verso un altro conto che essa deteneva presso un altro istituto bancario. Tale ordine veniva immesso nel sistema di regolamento interno della Latvijas Krājbanka e i fondi venivano addebitati sul conto corrente della Ķipars AI e registrati su un conto intermediario della Latvijas Krājbanka ai fini del trasferimento. Tuttavia, l’ordine di pagamento non veniva completamente eseguito, in quanto, alcune ore più tardi, la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (commissione dei mercati finanziari e dei capitali, Lettonia) vietava alla Latvijas Krājbanka di eseguire qualunque operazione di importo superiore a EUR 100 000 e in quanto, successivamente, tale banca veniva dichiarata insolvente. La KPMG Baltics veniva designata come amministratore giudiziario della Latvijas Krājbanka.

8        Poiché i giudici di primo grado e di appello avevano accolto il ricorso presentato dalla Ķipars AI ai fini dell’esecuzione dell’ordine di pagamento, la KPMG Baltics proponeva un ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio. Nell’ambito di quest’ultimo procedimento, la Ķipars AI invoca, in particolare, le disposizioni della direttiva 98/26. Sebbene il giudice del rinvio consideri, in linea di principio, che tale direttiva non è applicabile nei rapporti tra singoli ed enti creditizi e, pertanto, all’ordine di pagamento di cui trattasi nel procedimento principale, esso, tuttavia, nutre dubbi su questo punto, ritenendo che, tenuto conto della natura del trasferimento dei fondi, la nozione di «ordine di trasferimento», ai sensi di detta direttiva, possa ricomprendere anche un siffatto ordine di pagamento.

9        In tali circostanze, l’Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’espressione “ordine di trasferimento” includa, ai sensi della [direttiva 98/26], un ordine di pagamento impartito dal depositante a un ente creditizio per il trasferimento di fondi ad un altro ente creditizio.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, se l’articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva 98/26], il quale stabilisce che “[g]li ordini di trasferimento e il netting sono legalmente vincolanti e opponibili ai terzi, anche in caso di apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante, purché gli ordini di trasferimento siano stati immessi nel sistema prima del momento di apertura della procedura d’insolvenza a norma dell’articolo 6, paragrafo 1. Ciò vale anche in caso di apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante (al sistema interessato o a un sistema interoperabile) o nei confronti dell’operatore del sistema di un sistema interoperabile che non è un partecipante”, debba essere interpretato nel senso che un ordine come quello del caso di specie deve considerarsi “immesso nel sistema” e dev’essere eseguito».

 Sulla competenza della Corte

10      La KPMG Baltics e il governo lettone contestano, in sostanza, la competenza della Corte a rispondere alle questioni pregiudiziali, poiché l’ordine di pagamento di cui trattassi nel procedimento principale non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della direttiva 98/26 e, pertanto, la controversia principale non presenterebbe alcun collegamento con il diritto dell’Unione.

11      In proposito, da un lato, si deve rilevare che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio mira per l’appunto a determinare se l’ordine di pagamento di cui trattasi nel procedimento principale rientri o meno nella nozione di «ordine di trasferimento», ai sensi della direttiva 98/26, e quindi nell’ambito di applicazione di quest’ultima. Pertanto, l’argomento della KPMG Baltics e del governo lettone secondo cui tale ordine di pagamento non rientrerebbe in questo ambito di applicazione è inscindibilmente collegato alla risposta nel merito che occorre dare alla prima questione ed è, di conseguenza, irrilevante rispetto alla competenza della Corte a rispondere a tale questione [v., per analogia, sentenze del 10 settembre 2015, Wojciechowski, C‑408/14, EU:C:2015:591, punto 29, e del 26 settembre 2018, Staatssecretaris van Veiligheid en justitie (Effetto sospensivo dell’appello), C‑180/17, EU:C:2018:775, punto 19 e giurisprudenza ivi citata].

12      Dall’altro lato, per quanto concerne la seconda questione, quest’ultima è sollevata unicamente in caso di risposta affermativa alla prima questione, vale a dire nell’ipotesi in cui l’ordine di pagamento di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 98/26. In tali circostanze, nemmeno la seconda questione può essere esclusa dalla competenza della Corte.

13      La Corte è quindi competente a rispondere alle questioni sollevate.

 Sulle questioni pregiudiziali

14      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se un ordine di pagamento, come quello in questione nel procedimento principale, impartito dal titolare di un conto corrente ordinario a un ente creditizio e riguardante un trasferimento di fondi verso un altro ente creditizio rientri nella nozione di «ordine di trasferimento», ai sensi della direttiva 98/26, e, pertanto, nell’ambito di applicazione di quest’ultima.

15      Come risulta dai considerando da 1 a 4 della stessa direttiva, quest’ultima ha l’obiettivo di ridurre il rischio sistemico e di garantire la stabilità dei sistemi di pagamento e dei sistemi di regolamento titoli, riducendo il più possibile turbative al sistema derivanti dalla procedura d’insolvenza nei confronti di uno dei suoi partecipanti.

16      A tal fine, detta direttiva stabilisce, in particolare, all’articolo 3, paragrafo 1, che gli ordini di trasferimento sono legalmente vincolanti e opponibili ai terzi, anche in caso di apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante, purché essi siano stati immessi nel sistema prima del momento di apertura della procedura d’insolvenza.

17      Nel caso di specie, l’ordine di pagamento controverso nel procedimento principale è stato impartito dalla Ķipars AI, titolare di un conto corrente ordinario presso la Latvijas Krājbanka, a quest’ultima, al fine di far trasferire tutti i fondi disponibili su tale conto corrente verso un conto che la Ķipars AI deteneva presso un altro ente creditizio. Per determinare se siffatto ordine di pagamento rientri nella nozione di «ordine di trasferimento», ai sensi della direttiva 98/26, e, pertanto, nell’ambito di applicazione di quest’ultima, occorre fare riferimento all’articolo 1 della medesima direttiva, relativo all’ambito di applicazione della stessa, nonché alle definizioni che figurano nel suo articolo 2.

18      In proposito, a norma dell’articolo 1 della direttiva 98/26, le disposizioni di quest’ultima si applicano ad ogni sistema definito all’articolo 2, lettera a), ad ogni partecipante a tale sistema nonché alla garanzia in titoli fornita in relazione alla partecipazione a tale sistema ovvero alle operazioni delle banche centrali degli Stati membri o della Banca centrale europea nell’ambito delle loro funzioni di banca centrale.

19      L’articolo 2, lettera a), di detta direttiva definisce la nozione di «sistema» come riferita, in sostanza, a un accordo formale tra almeno tre partecipanti, con regole comuni e accordi standardizzati per la compensazione o per l’esecuzione di ordini di trasferimento tra i partecipanti.

20      Per quanto concerne la nozione di «ordine di trasferimento», dall’articolo 2, lettere a), b) e i), della direttiva 98/26 risulta che quest’ultima riguarda unicamente le istruzioni comportanti obblighi finanziari impartite dai partecipanti a un tale sistema, nell’ambito di tale sistema, ad altri partecipanti, incaricati di eseguirle. Per contro, detta nozione non ricomprende le istruzioni comportanti obblighi finanziari impartite da terzi, al di fuori di un siffatto sistema.

21      Questo significato della nozione di «ordine di trasferimento» è avvalorato dall’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, che subordina la tutela prevista in tale disposizione per gli ordini di trasferimento alla condizione che questi ultimi siano stati «immessi nel sistema».

22      Inoltre, e soprattutto, detto significato è confermato dalla circostanza che, come risulta dal punto 15 della presente sentenza, detta direttiva persegue un obiettivo ben specifico e delimitato, consistente nel ridurre il rischio sistemico e nel garantire la stabilità dei sistemi previsti dalla direttiva stessa, limitando le conseguenze delle procedure d’insolvenza su tali sistemi. Infatti, fintantoché un’istruzione che comporti obblighi finanziari non sia stata immessa in un tale sistema da uno dei suoi partecipanti, la sua mancata esecuzione a causa di una procedura d’insolvenza non crea un rischio sistemico e non compromette la stabilità di un siffatto sistema. Estendere la tutela prevista dalla suddetta direttiva per gli ordini di trasferimento emessi dai partecipanti a simili sistemi, all’interno di questi ultimi, a istruzioni comportanti obblighi finanziari impartite da terzi, al di fuori di tali sistemi, andrebbe quindi oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito dalla direttiva 98/26.

23      Pertanto, al fine di determinare se un ordine di pagamento, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, rientri nella sfera di applicazione della direttiva 98/26, occorre verificare se esso possa essere considerato emesso nell’ambito di un sistema quale definito all’articolo 2, lettera a), della medesima direttiva da uno dei suoi partecipanti.

24      L’articolo 2, lettera f), della direttiva 98/26 elenca in modo esaustivo gli organismi rientranti nella nozione di «partecipante». Questi ultimi possono essere un «ente», una «controparte centrale», un «agente di regolamento», una «stanza di compensazione» o un «operatore del sistema». Detti organismi, a loro volta, sono definiti con precisione all’articolo 2, lettere da b) a e) e p), della stessa direttiva.

25      Orbene, dalle definizioni che figurano in queste ultime disposizioni, ricordate al punto 5 della presente sentenza, risulta che un titolare di un conto corrente ordinario, come la Ķipars AI, non corrisponde ad alcuno di detti organismi. In particolare, tale titolare di un conto corrente non rientra nella nozione di «ente», poiché quest’ultima, conformemente all’articolo 2, lettera b), della suddetta direttiva, riguarda unicamente gli organismi che possono assumere la responsabilità di adempiere gli obblighi finanziari derivanti da ordini di trasferimento emessi nell’ambito di un sistema, tra i quali figurano, in particolare, gli enti creditizi e le imprese di investimento.

26      È vero che l’articolo 2, lettera f), terzo comma, della direttiva 98/26 riconosce agli Stati membri la facoltà di decidere, ai fini di tale direttiva, che un partecipante indiretto sia considerato partecipante qualora ciò sia giustificato sotto il profilo del rischio sistemico. Tuttavia, da nessun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte può dedursi che la Repubblica di Lettonia si sia avvalsa di tale facoltà. In ogni caso, dalla definizione della nozione di «partecipante indiretto», che figura all’articolo 2, lettera g), della suddetta direttiva, emerge che gli organismi che possono rientrare in quest’ultima nozione sono identici a quelli ricompresi nella nozione di «partecipante» di cui al punto 24 della presente sentenza, e la differenza tra un partecipante e un partecipante indiretto risiede nel fatto che il primo è collegato al sistema in modo diretto, mentre il secondo lo è solo mediante un rapporto contrattuale con un partecipante. Orbene, poiché un titolare di un conto corrente ordinario, come la Ķipars AI, non corrisponde ad alcuno di detti organismi, esso non può essere considerato un partecipante indiretto, ai sensi dell’articolo 2, lettera f), della medesima direttiva.

27      Pertanto, un ordine di pagamento emanato da tale titolare di un conto corrente ordinario non può essere considerato emesso da un partecipante a un sistema, a norma dell’articolo 2, lettere a) e f), della direttiva 98/26. Ne consegue che, come hanno fatto valere, del resto, tutte le parti che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte, un siffatto ordine di pagamento non rientra nella nozione di «ordine di trasferimento», ai sensi di detta direttiva, né, pertanto, nell’ambito di applicazione di quest’ultima.

28      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che un ordine di pagamento, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, trasmesso dal titolare di un conto corrente ordinario a un ente creditizio e riguardante un trasferimento di fondi verso un altro ente creditizio non rientra nella nozione di «ordine di trasferimento» ai sensi della direttiva 98/26, né, pertanto, nell’ambito di applicazione di quest’ultima.

29      Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

 Sulle spese

30      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Un ordine di pagamento, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, trasmesso dal titolare di un conto corrente ordinario a un ente creditizio e riguardante un trasferimento di fondi verso un altro ente creditizio non rientra nella nozione di «ordine di trasferimento» ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dalla direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, né, pertanto, nell’ambito di applicazione della stessa.

Firme


*      Lingua processuale: il lettone.