Language of document : ECLI:EU:C:2006:787

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

14 dicembre 2006 (*)

«Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione – Art. 34, punto 2 – Decisione contumaciale – Motivo di diniego – Nozione di convenuto contumace che abbia avuto “la possibilità” di impugnare la decisione – Mancata notificazione o comunicazione della decisione»

Nel procedimento C-283/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dall’Oberster Gerichtshof (Austria) con decisione 30 giugno 2005, pervenuta in cancelleria il 14 luglio 2005, nella causa

ASML Netherlands BV

contro

Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, K. Lenaerts (relatore), J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič ed E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger,

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 luglio 2006,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’ASML Netherlands BV, dal sig. J. Leon, Rechtsanwalt;

–        per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;

–        per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma, in qualità di agente;

–        per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H. G. Sevenster e C. ten Dam nonché dal sig. M. de Grave, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, dal sig. T. Nowakowski, in qualità di agente;

–        per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra T. Harris, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra K. Bacon, barrister;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra A.‑M. Rouchaud-Joët e dai sigg. W. Bogensberger e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 settembre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 34, punto 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra l’ASML Netherlands BV (in prosieguo: l’«ASML»), società con sede in Veldhoven (Paesi Bassi), e la Semiconductor Industry Services GmbH (in prosieguo: la «SEMIS»), società con sede in Feistritz-Drau (Austria), in ordine all’esecuzione in Austria di una sentenza contumaciale pronunciata dal Rechtbank ’s-Hertogenbosch (Tribunale di Hertogenbosch, Paesi Bassi), che condanna la SEMIS a versare all’ASML la somma di EUR 219 918,60 oltre ai relativi interessi e alle spese processuali.

 Contesto normativo

 Regolamento n. 44/2001

3        L’art. 26, nn. 1 e 2, del regolamento n. 44/2001 così dispone:

«1.      Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non compare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d’ufficio la propria incompetenza.

2.      Il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso».

4        In virtù dell’art. 26, n. 3, del detto regolamento, le disposizioni del n. 2 dello stesso art. 26 sono sostituite da quelle dell’art. 19 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 160, pag. 37), qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione del detto regolamento.

5        Ai sensi dell’art. 33, n. 1, del regolamento n. 44/2001, «[l]e decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento».

6        Tuttavia, l’art. 34, punto 2, del detto regolamento stabilisce che le decisioni non sono riconosciute «se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione».

 Regolamento n. 1348/2000

7        L’art. 19, n. 1, del regolamento n. 1348/2000 è del seguente tenore:

«Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compare, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova:

a)      o che l’atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti redatti in tale paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;

b)      o che l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un’altra procedura prevista dal presente regolamento;

e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi».

 Controversia principale e questioni pregiudiziali

8        Con sentenza 16 giugno 2004, il Rechtbank ’s-Hertogenbosch ha condannato in contumacia la SEMIS a pagare all’ASML la somma di EUR 219 918,60, maggiorata degli interessi e delle spese processuali (in prosieguo: la «sentenza contumaciale»).

9        Dalla decisione di rinvio risulta che l’atto di citazione per l’udienza dinanzi al Rechtbank ’s-Hertogenbosch, fissata da quest’ultimo per il 19 maggio 2004, è stato notificato alla SEMIS solo il 25 maggio 2004 e, inoltre, che la sentenza contumaciale non è stata né notificata né comunicata alla SEMIS.

10      Su istanza dell’ASML, è stata riconosciuta l’esecutività della sentenza contumaciale con ordinanza 20 dicembre 2004 del Bezirksgericht Villach (Pretore di Villaco, Austria), giudice adito in primo grado, sulla base di un attestato redatto dal Rechtbank ’s-Hertogenbosch in data 6 luglio 2004, che ha dichiarato la sentenza «provvisoriamente esecutiva». Lo stesso giudice ha inoltre disposto l’esecuzione forzata di tale sentenza.

11      Alla SEMIS è stata notificata una copia di tale ordinanza. La sentenza contumaciale non era allegata a tale notifica.

12      Su appello proposto dalla SEMIS contro la suddetta ordinanza, il Landesgericht Klagenfurt (Tribunale di Klagenfurt, Austria) ha respinto la domanda di esecuzione della sentenza contumaciale in quanto la condizione consistente nella «possibilità di impugnare» una sentenza contumaciale, ai sensi dell’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, presuppone la notificazione o la comunicazione di tale sentenza al convenuto contumace. Il Landesgericht Klagenfurt ha respinto l’argomento dell’ASML secondo cui la deroga al diniego di riconoscimento prevista dal suddetto art. 34, punto 2, sarebbe applicabile in quanto la SEMIS avrebbe preso conoscenza, da un lato, del procedimento avviato contro di essa nei Paesi Bassi, mediante la notificazione o la comunicazione dell’atto di citazione avvenuta il 25 maggio 2004 e, dall’altro, dell’esistenza della sentenza contumaciale, a seguito della notificazione dell’ordinanza del Bezirksgericht Villach 20 dicembre 2004, che conferiva efficacia esecutiva a tale sentenza.

13      Pronunciandosi sull’impugnazione («Revision») proposta dall’ASML, l’Oberster Gerichtshof (Corte di cassazione) rileva che, nella fattispecie, la SEMIS non ha ricevuto comunicazione o notificazione della domanda giudiziale o di un atto equivalente in tempo utile affinché potesse presentare le proprie difese, giacché la citazione a comparire all’udienza dinanzi al Rechtbank ’s‑Hertogenbosch le è stata notificata solo successivamente alla data di celebrazione di tale udienza. Secondo il giudice del rinvio, il motivo di diniego di riconoscimento e di esecuzione enunciato all’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 è applicabile al caso di specie, a meno che non ricorrano i presupposti dell’eccezione a tale motivo, vale a dire se si stabilisca, ai sensi dell’art. 34, punto 2, in fine, che la SEMIS, «pur avendone avuto la possibilità, (…) non [ha] impugnato la decisione».

14      Considerando che la soluzione della causa dinanzi ad esso pendente richiede l’interpretazione dell’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, l’Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’espressione “(...) eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, [il convenuto] non abbia impugnato la decisione” di cui all’art. 34, punto 2, del regolamento [n. 44/2001] debba essere interpretata nel senso che tale “possibilità” presuppone in ogni caso una notificazione al convenuto, conforme alle norme in materia di notificazione, di una copia di una sentenza in contumacia di accoglimento di un ricorso, emanata in uno Stato membro.

2)      In caso di soluzione negativa alla prima questione:

Se già la notificazione di una copia dell’ordinanza – relativa ad una domanda di accordare l’exequatur per l’Austria alla sentenza in contumacia del Rechtbank ’s-Hertogenbosch 16 giugno 2004 e di accordare quindi l’esecuzione del titolo straniero per il quale è stato riconosciuto l’exequatur – avrebbe dovuto indurre la controparte e obbligata (…) ad accertare, da un lato, l’esistenza di tale sentenza, ma, d’altro lato, anche la sussistenza di un rimedio giuridico (eventualmente) esperibile in base all’ordinamento giuridico dello Stato di origine della sentenza, per prendere in tal modo conoscenza della possibilità di proporre ricorso quale presupposto essenziale per l’applicabilità dell’eccezione riguardante l’impedimento al riconoscimento di cui all’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001».

 Sulle questioni pregiudiziali

15      Con le due questioni pregiudiziali, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che la condizione relativa alla «possibilità», ai sensi di tale disposizione, di impugnare la decisione contumaciale di cui si chiede l’esecuzione impone che tale decisione sia stata regolarmente notificata o comunicata al convenuto contumace ovvero se sia sufficiente che questi ne abbia avuto conoscenza nella fase del procedimento di esecuzione nello Stato richiesto.

16      Al riguardo si deve subito constatare che la formulazione letterale dell’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 non consente, da sola, di risolvere le questioni proposte.

17      Infatti, la detta disposizione enuncia una condizione espressa di notificazione o comunicazione al convenuto contumace solamente in relazione alla domanda giudiziale o ad un atto equivalente e non in relazione alla decisione contumaciale.

18      Si deve poi rilevare che la formulazione letterale dell’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 differisce notevolmente dalle equivalenti disposizioni della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1 e – testo modificato – pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), nonché dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

19      Infatti, l’art. 27, punto 2, della Convenzione di Bruxelles prevede che le decisioni non sono riconosciute «se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese».

20      L’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, invece, non richiede necessariamente la regolarità della notificazione o della comunicazione della domanda giudiziale, bensì il rispetto effettivo dei diritti della difesa.

21      Infine, il detto art. 34, punto 2, prevede un’eccezione al diniego di riconoscimento e di esecuzione della decisione, nel caso in cui il convenuto contumace, pur avendone avuto la possibilità, non abbia impugnato la decisione.

22      Occorre pertanto interpretare l’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 alla luce degli obiettivi e del sistema dello stesso regolamento.

23      Per quanto riguarda, in primo luogo, gli obiettivi del detto regolamento, dal secondo, dal sesto, dal sedicesimo e dal diciassettesimo ‘considerando’ risulta che esso è volto a garantire la libera circolazione delle decisioni emesse dagli Stati membri in materia civile e commerciale semplificando le formalità affinché siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

24      Tale obiettivo non può tuttavia essere raggiunto indebolendo, in qualsiasi modo, i diritti della difesa, come la Corte ha già dichiarato in relazione all’art. 27, punto 2, della Convenzione di Bruxelles (v., in particolare, sentenze 11 giugno 1985, causa 49/84, Debaecker e Plouvier, Racc. pag. 1779, punto 10; 13 ottobre 2005, causa C‑522/03, Scania Finance France, Racc. pag. I-8639, punto 15, e 16 febbraio 2006, causa C‑3/05, Verdoliva, Racc. pag. I-1579, punto 26).

25      La medesima esigenza emerge dal diciottesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001, in virtù del quale il rispetto dei diritti della difesa esige che, contro la dichiarazione di esecutività di una decisione, il convenuto possa eventualmente proporre ricorso secondo i principi del contraddittorio, ove ritenga che sussista uno dei motivi di non esecuzione.

26      Secondo una costante giurisprudenza, i diritti fondamentali formano infatti parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l’osservanza (v., in particolare, parere 28 marzo 1996, 2/94, Racc. pag. I‑1759, punto 33). A tal fine, la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») riveste, a questo proposito, un particolare significato (v., in particolare, sentenze 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 18, e 28 marzo 2000, causa C-7/98, Krombach, Racc. pag. I‑1935, punto 25).

27      Orbene, dalla CEDU, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, risulta che i diritti della difesa, che derivano dal diritto a un processo equo sancito dall’art. 6 di tale Convenzione, presuppongono una tutela concreta ed effettiva, atta a garantire l’esercizio effettivo dei diritti del convenuto (v. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo 13 maggio 1980, Artico c. Italia, serie A n. 37, punto 33, e 12 ottobre 1992, T. c. Italia, serie A n. 245 C, punto 28).

28      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 105 delle sue conclusioni, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha altresì dichiarato, seppur in materia penale, che la mancata conoscenza, da parte dell’imputato, della motivazione della sentenza di una corte d’appello entro il termine fissato per impugnare tale sentenza dinanzi alla Corte di cassazione costituisce una violazione del combinato disposto delle norme dell’art. 6, nn. 1 e 3, della CEDU, dato che l’interessato non aveva avuto la possibilità di proporre ricorso in maniera utile ed effettiva (v. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 16 dicembre 1992, Hadjianastassiou c. Grecia, serie A n. 252, punti 29-37).

29      In secondo luogo, per quanto riguarda il sistema istituito dal regolamento n. 44/2001 in materia di riconoscimento e di esecuzione, è importante rilevare, come ha fatto l’avvocato generale al paragrafo 112 delle sue conclusioni, che il rispetto dei diritti del convenuto contumace è garantito da un duplice controllo.

30      Risulta, infatti, dall’applicazione combinata degli artt. 26, n. 2, del regolamento n. 44/2001 e 19, n. 1, del regolamento n. 1348/2000 che, durante il procedimento iniziale nello Stato di origine, il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sia accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso.

31      Durante la procedura di riconoscimento e di esecuzione nello Stato richiesto, se il convenuto presenta un ricorso contro la dichiarazione di esecutività della decisione emanata nello Stato di origine, il giudice che statuisce su tale ricorso può essere indotto a esaminare un motivo di diniego di riconoscimento o di esecuzione quale quello enunciato all’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001.

32      Alla luce di queste considerazioni occorre determinare se, in caso di mancata notificazione o comunicazione della decisione contumaciale, la semplice conoscenza dell’esistenza di tale decisione nella fase del procedimento di esecuzione da parte della persona contro la quale l’esecuzione è richiesta basti per stabilire che tale persona aveva la possibilità, ai sensi dell’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, di impugnare la detta decisione.

33      Nella causa principale è pacifico che la sentenza contumaciale non è stata né notificata né comunicata al convenuto contumace, cosicché questi non ha avuto conoscenza del contenuto della sentenza.

34      Orbene, come giustamente fatto valere dai governi austriaco, tedesco, dei Paesi Bassi e polacco oltre che dalla Commissione delle Comunità europee nelle loro osservazioni dinanzi alla Corte, è possibile esperire un ricorso contro una decisione solo se l’autore del ricorso abbia avuto la possibilità di conoscere il contenuto della decisione, mentre la semplice conoscenza dell’esistenza di questa non è a tal fine sufficiente.

35      Infatti, perché il convenuto abbia la possibilità di esperire un ricorso efficace che gli consenta di far valere i propri diritti, nel senso della giurisprudenza ricordata ai precedenti punti 27 e 28, occorre che egli possa prendere cognizione della motivazione della decisione contumaciale per poterla contestare utilmente.

36      Ne consegue che solo se il convenuto contumace abbia conoscenza del contenuto della decisione contumaciale si ha la garanzia, conformemente al requisito del rispetto dei diritti della difesa e del loro effettivo esercizio, che il convenuto abbia avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, di impugnare tale decisione dinanzi al giudice dello Stato d’origine.

37      Tale conclusione non rimette in discussione l’effetto utile delle modifiche apportate dall’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 alle disposizioni equivalenti dell’art. 27, punto 2, della Convenzione di Bruxelles.

38      Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 58 e 60 delle sue conclusioni, l’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 mira, in particolare, ad impedire al convenuto contumace di attendere la procedura di riconoscimento e di esecuzione nello Stato richiesto per far valere la violazione dei diritti della difesa nel caso in cui abbia avuto la possibilità di tutelare i propri diritti proponendo un ricorso contro la decisione di cui trattasi nello Stato d’origine.

39      L’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 non implica, tuttavia, che il convenuto sia tenuto ad attivarsi oltre la misura della normale diligenza nella tutela dei propri diritti, per esempio informandosi del contenuto di una decisione adottata in un altro Stato membro.

40      Di conseguenza, per considerare che il convenuto contumace ha avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, di impugnare una decisione contumaciale emessa contro di lui, egli deve aver avuto conoscenza del contenuto di tale decisione, il che presuppone che questa gli sia stata notificata o comunicata.

41      Tuttavia, si deve precisare, come fanno osservare i governi austriaco, tedesco e del Regno Unito nelle osservazioni presentate dinanzi alla Corte, che la notificazione o la comunicazione regolari della decisione contumaciale, vale a dire il rispetto di tutte le norme applicabili a queste formalità, non costituisce una condizione necessaria perché si consideri che il convenuto ha avuto la possibilità di presentare un ricorso.

42      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, l’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 conduce a stabilire sotto questo profilo un parallelo tra la domanda giudiziale e la decisione contumaciale.

43      Infatti, la notificazione o la comunicazione della domanda giudiziale e quella della decisione contumaciale, avvenute in tempo utile e in modo tale che il convenuto possa presentare le proprie difese, conferiscono nella stessa misura a quest’ultimo la possibilità di assicurasi il rispetto dei suoi diritti dinanzi al giudice dello Stato di origine.

44      Conseguentemente, la ratio del regolamento n. 44/2001 non impone di assoggettare la notificazione o la comunicazione di una decisione contumaciale a condizioni più rigide di quelle previste all’art. 34, punto 2, di tale regolamento in relazione alla notificazione o alla comunicazione di una domanda giudiziale.

45      Orbene, per quanto riguarda la domanda giudiziale o un atto equivalente, l’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 sopprime la condizione necessaria di regolarità formale enunciata all’art. 27, punto 2, della Convenzione di Bruxelles, come ricordato al precedente punto 20.

46      La condizione per l’esclusione del motivo che giustifica il mancato riconoscimento o la mancata esecuzione enunciata da quella norma non è dunque necessariamente costituita da una notificazione o da una comunicazione regolare su tutti i profili, ma, almeno, da una conoscenza del contenuto della decisione in tempo utile per presentare le proprie difese.

47      Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, i requisiti formali di tale notificazione o comunicazione devono essere equiparabili a quelli previsti dal legislatore comunitario all’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 per le domande giudiziali, cosicché una mera irregolarità formale, che non leda i diritti della difesa, non può bastare per escludere l’applicazione dell’eccezione al motivo che giustifica il mancato riconoscimento o la mancata esecuzione.

48      Conseguentemente, per considerare che il convenuto ha avuto «la possibilità», ai sensi dell’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, di impugnare una decisione contumaciale emessa nei suoi confronti, egli deve aver avuto conoscenza del suo contenuto, cosicché abbia potuto far valere in tempo utile i suoi diritti in maniera efficace dinanzi al giudice dello Stato di origine.

49      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere le questioni proposte dichiarando che l’art. 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che un convenuto ha «la possibilità» di impugnare una decisione contumaciale emessa nei suoi confronti solo se abbia avuto effettivamente conoscenza del contenuto della decisione, mediante notificazione o comunicazione effettuata in tempo utile per consentirgli di presentare le sue difese dinanzi al giudice dello Stato di origine.

 Sulle spese

50      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’art. 34, punto 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che un convenuto ha «la possibilità» di impugnare una decisione contumaciale emessa nei suoi confronti solo se abbia avuto effettivamente conoscenza del contenuto della decisione, mediante notificazione o comunicazione effettuata in tempo utile per consentirgli di presentare le sue difese dinanzi al giudice dello Stato di origine.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.