Language of document : ECLI:EU:C:2018:26

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

23 gennaio 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Portata territoriale del diritto dell’Unione – Articolo 355, punto 3, TFUE – Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati – Articolo 29 – Allegato I, parte I, punto 4 – Esclusione di Gibilterra dal territorio doganale dell’Unione europea – Portata – Direttiva 91/477/CEE – Articolo 1, paragrafo 4 – Articolo 12, paragrafo 2 – Allegato II – Carta europea d’arma da fuoco – Attività di caccia e tiro sportivo – Applicabilità al territorio di Gibilterra – Obbligo di trasposizione – Insussistenza – Validità»

Nella causa C‑267/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court of Gibraltar (Corte Suprema di Gibilterra), con decisione del 6 maggio 2016, pervenuta in cancelleria il 13 maggio 2016, nel procedimento

The Queen, su istanza di:

Albert Buhagiar e altri,

contro

Minister for Justice,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič (relatore), A. Rosas e C.G. Fernlund, presidenti di sezione, E. Juhász, A. Borg Barthet, M. Safjan, D. Šváby, M. Berger, E. Jarašiūnas e M. Vilaras, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 maggio 2017,

considerate le osservazioni presentate:

–        per A. Buhagiar e a., da L. Baglietto, QC, e C. Bonfante, barrister;

–        per il Minister for Justice, da M. Llamas, QC, e Y. Sanguinetti, barrister;

–        per il governo del Regno Unito, da G. Brown e C. Brodie, in qualità di agenti, assistite da M. Demetriou, QC, e da M. Birdling, barrister;

–        per il Parlamento europeo, da P. Schonard, R. van de Westelaken e I. McDowell, in qualità di agenti;

–        per il Consiglio dell’Unione europea, da S. Petrova, E. Moro e I. Lai, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da E. Manhaeve, K. Mifsud-Bonnici, E. White e G. Braga da Cruz, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 settembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 29 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei Trattati (GU 1972, L 73, pag. 14; in prosieguo: l’«atto di adesione del 1972»), in combinato disposto con lallegato I, parte I, punto 4, al suddetto atto, nonché sull’interpretazione e sulla validità dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (GU 1991, L 256, pag. 51), come modificata dalla direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 (GU 2008, L 179, pag. 5) (in prosieguo: la «direttiva 91/477»).

2        Questa domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone il sig. Albert Buhagiar e altri sei ricorrenti (in prosieguo: il «sig. Buhagiar e a.») al Minister for Justice (Ministro della Giustizia, Gibilterra; in prosieguo: il «Ministro»), in merito al rigetto, da parte di quest’ultimo, della richiesta del sig. Buhagiar e a. diretta al rilascio di una carta europea d’arma da fuoco (in prosieguo: la «carta»).

 Contesto normativo

3        L’articolo 28 dell’atto di adesione del 1972 prevede quanto segue:

«Gli atti delle istituzioni dell’[Unione europea] concernenti i prodotti elencati nell’allegato II del trattato CEE ed i prodotti la cui importazione nell’[Unione] è sottoposta ad una regolamentazione specifica in conseguenza dell’applicazione della politica agricola comune, nonché gli atti in materia d’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’imposta sulle cifre d’affari non s’applicano a Gibilterra, a meno che il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, disponga diversamente».

4        Ai sensi dell’articolo 29 dell’atto di adesione di cui trattasi, «[g]li atti indicati nell’elenco riportato dall’allegato I del presente atto formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato».

5        L’allegato I all’atto di adesione in parola, contenente l’elenco di cui al punto precedente, contiene una parte I, intitolata «Legislazione doganale». Il punto 4 di tale parte menziona le modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 1496/68 del Consiglio, del 27 settembre 1968, relativo alla definizione del territorio doganale dell’[Unione] (GU 1968, L 238, pag. 1). L’articolo 1 di quest’ultimo regolamento è stato pertanto sostituito dal seguente testo:

«Il territorio doganale dell’[Unione] comprende i seguenti territori:

(…)

–        Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché le Isole Normanne e l’Isola di Man».

6        L’allegato I, parte VIII, intitolata «Politica commerciale», dell’atto di adesione del 1972 ha sostituito l’elenco dei paesi riportato nell’allegato II al regolamento (CEE) n. 1025/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, che istituisce un regime comune applicabile alle importazioni da paesi terzi (GU 1970, L 124, pag. 6), come modificato dai regolamenti (CEE) n. 1984/70 del Consiglio, del 29 settembre 1970 (GU 1970, L 218, pag. 1), (CEE) n. 724/71 del Consiglio, del 30 marzo 1971 (GU 1971, L 80, pag. 3), (CEE) n. 1080/71 del Consiglio, del 25 maggio 1971 (GU 1971, L 116, pag. 8), (CEE) n. 1429/71 del Consiglio, del 2 luglio 1971 (GU 1971, L 151, pag. 8), e (CEE) n. 2384/71 del Consiglio, dell’8 novembre 1971 (GU 1971, L 249, pag. 1), da un nuovo elenco che ne esclude Gibilterra.

7        L’allegato II, parte VI, anch’essa intitolata «Politica commerciale», dell’atto di adesione del 1972 in relazione al regolamento n. 1025/70 così dispone:

«Il problema risultante dalla soppressione dell’indicazione Gibilterra nell’allegato II deve essere risolto in modo da garantire che, per quanto riguarda il regime di liberalizzazione all’importazione nell’[Unione], Gibilterra sia posta nella stessa situazione in cui si trovava prima dell’adesione».

8        La versione della direttiva 91/477, applicabile all’epoca dei fatti del procedimento principale, è quella risultante dalle modifiche apportate al testo di base di tale direttiva dalla direttiva 2008/51, in seguito all’adesione dell’Unione al Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottato con la risoluzione 55/255 dell’Assemblea generale dell’8 giugno 2001. La direttiva 2008/51 è stata adottata in base all’articolo 95, paragrafo 1, CE, il cui contenuto corrisponde sostanzialmente a quello dell’articolo 100 A, paragrafo 1, del Trattato CEE, su cui è fondata la direttiva 91/477, nonché a quello dell’articolo 114, paragrafo 1, TFUE, attualmente in vigore.

9        I considerando dal secondo al settimo della direttiva 91/477 così recitano:

«Considerando che, in occasione della sua riunione di Fontainebleau del 25 e 26 giugno 1984, il Consiglio europeo si è espressamente prefisso come obiettivo la soppressione di tutte le formalità di polizia e di dogana alle frontiere intracomunitarie;

considerando (…) che la Commissione ha indicato, nel suo Libro bianco “il completamento del mercato interno”, che la soppressione dei controlli della sicurezza degli oggetti trasportati e delle persone presuppone fra l’altro un ravvicinamento delle legislazioni sulle armi;

considerando che la soppressione alle frontiere intracomunitarie dei controlli relativi alla detenzione di armi richiede una normativa efficace che permetta il controllo all’interno degli Stati membri dell’acquisizione e della detenzione di armi da fuoco, nonché del loro trasferimento in un altro Stato membro (…)

considerando che tale normativa svilupperà una maggiore fiducia reciproca tra gli Stati membri nel campo della salvaguardia della sicurezza delle persone nella misura in cui sia basata su legislazioni parzialmente armonizzate; che è opportuno, a tale fine, stabilire categorie di armi da fuoco la cui acquisizione e detenzione da parte di privati saranno vietate oppure subordinate ad un’autorizzazione o ad una dichiarazione;

considerando che è opportuno vietare in linea di principio il passaggio con armi da uno Stato membro ad un altro e che è possibile ammettere deroghe solo se viene applicata una procedura che permetta agli Stati membri di essere informati dell’ingresso di un’arma da fuoco nel loro territorio;

considerando che, in materia di caccia e competizione sportiva, si devono tuttavia adottare norme più elastiche al fine di non ostacolare più del necessario la libera circolazione delle persone».

10      Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva in parola:

«1.      Ai fini della presente direttiva, si intende per “arma da fuoco” qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente (…). Le armi da fuoco sono classificate al punto II dell’allegato I.

(…)

1 quinquies.      Ai fini della presente direttiva, si intende per “tracciabilità” il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e munizioni, dal fabbricante all’acquirente (…)

(…)

2.      Ai fini della presente direttiva, si intende per “armaiolo” qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un’attività professionale consistente (…) nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nella locazione, nella riparazione o nella trasformazione di armi da fuoco, parti e munizioni.

(…)

4.      La “[carta]” è un documento rilasciato dalle autorità di uno Stato membro, su richiesta, a un soggetto che è legittimo detentore e utilizzatore di un’arma da fuoco. È valida per un periodo massimo di cinque anni, che può essere prorogato, e contiene le indicazioni previste nell’allegato II. La [carta] è personale e vi figurano l’arma o le armi da fuoco detenute e utilizzate dal titolare della carta. Chi utilizza l’arma deve esserne sempre in possesso ed eventuali cambiamenti di detenzione o delle caratteristiche dell’arma da fuoco, così come lo smarrimento o il furto dell’arma stessa, sono annotati sulla carta».

11      L’articolo 4 della medesima direttiva è redatto nei seguenti termini:

«1.      Gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o le loro parti immesse sul mercato siano state provviste di marcatura e registrate in conformità della presente direttiva ovvero siano state disattivate.

(…)

4.      (…) Gli Stati membri garantiscono l’istituzione e la tenuta di un archivio computerizzato (…) che garantisca alle autorità autorizzate l’accesso all’archivio in cui è registrata ogni arma da fuoco oggetto della presente direttiva. (…)

(…)

5.      Gli Stati membri provvedono affinché tutte le armi da fuoco possano essere collegate ai loro proprietari in qualsiasi momento. (…)».

12      A norma dell’articolo 4 bis della direttiva 91/477:

«Fatto salvo l’articolo 3, gli Stati membri consentono l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco solo alle persone in possesso della licenza o, per quanto riguarda le categorie C o D, che siano specificamente autorizzate ai sensi della legislazione nazionale».

13      L’articolo 5 della direttiva in parola prevede quanto segue:

«Fatto salvo l’articolo 3, gli Stati membri permettono l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco soltanto a persone che abbiano un motivo valido e che:

a)      abbiano almeno 18 anni, tranne che per l’acquisizione, con mezzi diversi dall’acquisto, e la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l’autorizzazione parentale (…)

b)      non possano verosimilmente costituire un pericolo per sé stesse, per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza. La condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di un tale pericolo.

Gli Stati membri possono revocare l’autorizzazione per la detenzione di un’arma se non è più soddisfatta una delle condizioni che ne hanno legittimato il rilascio.

(…)».

14      L’articolo 6 della direttiva in esame è del seguente tenore:

«Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l’acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni della categoria A (…)

(…)».

15      A termini dell’articolo 7 della direttiva in parola:

«1.      Un’arma da fuoco della categoria B può essere acquisita nel territorio di uno Stato membro soltanto su autorizzazione di quest’ultimo all’acquirente.

(…)

2.      Un’arma da fuoco della categoria B può essere detenuta nel territorio di uno Stato membro soltanto su autorizzazione rilasciata dallo stesso al detentore. Se il detentore è residente di un altro Stato membro, quest’ultimo ne è informato.

(…)».

16      L’articolo 8 della medesima direttiva così recita:

«1.      Un’arma da fuoco della categoria C può essere detenuta soltanto se il detentore abbia rilasciato una dichiarazione in tal senso alle autorità dello Stato in cui è detenuta l’arma.

(…)

3.      Se uno Stato membro vieta o sottopone ad autorizzazione nel suo territorio l’acquisizione e la detenzione di un’arma da fuoco della categoria B, C o D, ne informa gli altri Stati membri, che ne fanno espressa menzione in caso di eventuale rilascio di una [carta] per l’arma in questione, in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2».

17      L’articolo 11 della direttiva 91/477 è redatto nei seguenti termini:

«1.      Fatto salvo l’articolo 12, le armi da fuoco possono essere trasferite da uno Stato membro ad un altro unicamente se si applica la procedura prevista nei paragrafi che seguono. Tali disposizioni si applicano anche al trasferimento di un’arma da fuoco in seguito a vendita per corrispondenza.

(…)

3.      Per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco (…), ogni Stato membro può concedere agli armaioli il diritto di effettuare trasferimenti di armi da fuoco dal suo territorio verso un armaiolo stabilito in un altro Stato membro senza l’autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2. A tal fine esso rilascia una licenza con validità massima di tre anni, che può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata. (…)

(…)».

18      Ai sensi dell’articolo 12 di tale direttiva:

«1.      Salvo il caso in cui venga seguita la procedura prevista all’articolo 11, la detenzione di un’arma da fuoco durante un viaggio attraverso due o più Stati membri è permessa soltanto se l’interessato ha ottenuto l’autorizzazione di detti Stati membri.

Gli Stati membri possono concedere tale autorizzazione per uno o più viaggi, per il periodo massimo di un anno, rinnovabile. Dette autorizzazioni saranno menzionate sulla [carta] che il viaggiatore deve esibire ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

2.      In deroga al paragrafo 1, i cacciatori, per le categorie C e D, e i tiratori sportivi, per le categorie B, C e D, possono detenere senza autorizzazione preventiva una o più armi da fuoco durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare le loro attività, purché siano in possesso di una [carta] su cui figuri l’indicazione di detta arma o dette armi e purché siano in grado di motivare il loro viaggio, in particolare presentando un invito o un’altra prova delle loro attività di caccia o di tiro sportivo nello Stato membro di destinazione.

Gli Stati membri non possono subordinare l’accettazione di una [carta] al pagamento di tasse o diritti.

Tuttavia tale deroga non si applica ai viaggi verso uno Stato membro che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, vieti l’acquisizione e la detenzione dell’arma in questione o che ne prescriva l’autorizzazione; in tal caso, la [carta] dovrà contenere un’espressa indicazione.

(…)».

19      L’allegato I, parte II, A, alla direttiva in parola contiene un elenco di oggetti, ripartiti nelle seguenti categorie: «Categoria A — Armi da fuoco proibite», «Categoria B — Armi da fuoco soggette ad autorizzazione», «Categoria C — Armi da fuoco soggette a dichiarazione», e «Categorie D — Altre armi da fuoco», e che, a tale titolo, in linea di principio, devono essere considerati «armi da fuoco», ai sensi della stessa direttiva.

20      L’allegato II alla direttiva 91/477 precisa le informazioni che devono essere riportate nella carta e il fatto che quest’ultima deve menzionare quanto segue:

«Il diritto ad effettuare un viaggio verso un altro Stato membro con un’arma o armi delle categorie B, C e D menzionate sulla presente carta è subordinato ad un’autorizzazione o ad autorizzazioni corrispondenti preventive delle autorità dello Stato membro visitato. Tale o tali autorizzazioni possono essere indicate sulla carta.

La formalità di autorizzazione preventiva di cui sopra non è, in principio, necessaria per effettuare un viaggio con un’arma di categoria C o D per l’esercizio della caccia o con un’arma di categoria B, C o D per l’esercizio del tiro sportivo, a condizione di essere in possesso della [carta] e di poter fornire il motivo del viaggio”.

Qualora uno Stato membro abbia informato gli altri Stati membri, conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, [della presente direttiva] che la detenzione di talune armi da fuoco delle categorie [B,] C o D è vietata nel suo territorio viene aggiunta una delle seguenti menzioni:

“Un viaggio in..... [Stato(i) interessato(i)] con l’arma..... [identificazione] è vietato”.

“Un viaggio in..... [Stato(i) interessato(i)] con l’arma..... [identificazione] è soggetto ad autorizzazione”».

21      Il considerando 1 della direttiva 2008/51 così recita:

«La direttiva [91/477] costituisce una misura di accompagnamento del mercato interno. Essa stabilisce un equilibrio tra l’impegno a garantire una certa libertà di circolazione per alcune armi da fuoco nell’[Unione] e la necessità di inquadrare tale libertà con determinate garanzie volte a tutelare la sicurezza pubblica e adeguate a tale tipo di prodotti».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

22      Il sig. Buhagiar e a. sono membri dell’associazione di tiro sportivo Gibraltar Target Shooting Association. Il 19 maggio 2015, il sig. Buhagiar, in veste di presidente di detta associazione, ha inviato una lettera al Ministro chiedendogli di rilasciare una carta a ciascuno dei ricorrenti nel procedimento principale.

23      Il 2 giugno 2015, il Ministro ha risposto che, alla luce della posizione tanto della Commissione quanto del governo del Regno Unito, secondo cui la direttiva 91/477 non si applica nel territorio di Gibilterra in quanto essa mira a facilitare la libera circolazione delle merci, il governo di Gibilterra ha deciso di non procedere al suo recepimento. Di conseguenza, il Ministro ha risposto di non essere in condizione di rilasciare le carte richieste. A fronte di detto rifiuto, il sig. Buhagiar e a. hanno adito la Supreme Court of Gibraltar (Corte suprema di Gibilterra).

24      Secondo detto giudice, in base all’articolo 355, punto 3, TFUE, il diritto dell’Unione si applica pienamente nel territorio di Gibilterra, fatte salve le eccezioni previste dagli articoli da 28 a 30 dell’atto di adesione del 1972. In forza dell’articolo 29 del citato atto di adesione, in combinato disposto con l’allegato I, parte I, punto 4, al medesimo, Gibilterra è esclusa dal territorio doganale dell’Unione e, a tal riguardo, la Corte avrebbe già precisato che nel territorio di Gibilterra è esclusa l’applicazione delle direttive aventi come base giuridica l’articolo 114 TFUE o l’articolo 115 TFUE, che hanno come finalità principale la libera circolazione delle merci.

25      Tuttavia, i ricorrenti nel procedimento principale sostengono, anzitutto, che, considerato l’obiettivo delle esclusioni previste dall’atto di adesione del 1972, le quali devono essere interpretate restrittivamente, le misure del diritto dell’Unione relative alla libera circolazione delle merci che non compromettono la finalità di tali esclusioni devono trovare applicazione nel territorio di Gibilterra. Ciò dovrebbe valere per le disposizioni della direttiva 91/477 relative alla carta, formulate a beneficio dei cacciatori e dei tiratori sportivi, dal momento che un siffatto documento viene rilasciato esclusivamente per viaggi verso e a partire dagli Stati membri allo scopo di consentire alle predette persone di partecipare ad eventi sportivi. Il rilascio della carta sarebbe estraneo alle operazioni commerciali relative alle merci che ne formano oggetto, ossia le armi da fuoco.

26      I ricorrenti nel procedimento principale deducono poi che le disposizioni della direttiva 91/477 relative alla carta mirano a facilitare la libera prestazione e ricezione di servizi da parte dei cacciatori e dei tiratori sportivi tra gli Stati membri. Per tale ragione, siffatte disposizioni sarebbero applicabili nel territorio di Gibilterra, il che comporterebbe l’obbligo per le autorità competenti di recepirle in un atto di diritto nazionale ivi applicabile. La mancanza di un tale recepimento creerebbe una discriminazione nei confronti dei cacciatori e dei tiratori sportivi residenti a Gibilterra, che dovrebbero sostenere spese supplementari e subire ritardi amministrativi quando viaggiano all’interno dell’Unione con le loro armi da fuoco per partecipare agli eventi e alle competizioni di caccia o di tiro sportivo, il che integrerebbe una violazione dell’articolo 56 TFUE. Le armi da fuoco utilizzate in detto contesto non potrebbero rappresentare merci oggetto di scambi commerciali, ma dovrebbero essere considerate un’attrezzatura sportiva necessaria ai fini di tali eventi o competizioni.

27      Infine, il sig. Buhagiar e a. affermano che le disposizioni della direttiva 91/477 relative alla carta riguardano la libera circolazione delle persone, come confermerebbe il settimo considerando della direttiva in esame. Entro tali limiti, essendo stata adottata sul fondamento dell’articolo 100 A, paragrafo 1, del Trattato CEE, detta direttiva avrebbe una base giuridica erronea. Infatti, a norma dell’articolo 100 A, paragrafo 2, del Trattato CEE, il cui contenuto corrisponde sostanzialmente a quello dell’articolo 95, paragrafo 2, CE, e a quello dell’articolo 114, paragrafo 2, TFUE, la procedura legislativa di cui ai rispettivi paragrafi 1 dei suddetti articoli non potrebbe essere seguita per l’emanazione di atti dell’Unione relativi alla libera circolazione delle persone. Di conseguenza, i ricorrenti nel procedimento principale contestano la validità delle disposizioni della direttiva 91/477 relative alla carta, o persino della direttiva nella sua integralità.

28      Ciò premesso, la Supreme Court of Gibraltar (Corte suprema di Gibilterra) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Qualora le disposizioni della direttiva 91/477 (…) relative alla carta (…) riguardino soltanto la libera circolazione delle merci, se esse possano essere nondimeno applicate [nel territorio di] Gibilterra in ragione del fatto che non implicano né scambi, né operazioni commerciali ed esulano, quindi, dall’ambito di applicazione delle deroghe concesse a Gibilterra in base all’atto di adesione del 1972.

2)      Se le disposizioni della direttiva [91/477] relative alla carta, per quanto riguarda i cacciatori e i tiratori sportivi, siano applicabili [nel territorio di] Gibilterra in quanto attengono alla libera circolazione dei servizi.

3)      Se le disposizioni della direttiva [91/477] relative alla carta, per quanto riguarda i cacciatori e i tiratori sportivi, siano invalide in quanto attengono alla libera circolazione delle persone e sono state pertanto adottate su una base giuridica errata».

 Sulle questioni pregiudiziali

29      Con le sue tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio invita la Corte a precisare la portata dell’esclusione di Gibilterra dal territorio doganale dell’Unione, quale prevista dall’articolo 29 dell’atto di adesione del 1972, in combinato disposto con l’allegato I, parte I, punto 4, a tale atto, e ad esaminare, in tale contesto, la questione dell’applicabilità, nel territorio di Gibilterra, delle disposizioni della direttiva 91/477 relative alla carta, nella parte in cui riguardano i cacciatori e i tiratori sportivi.

30      Va preliminarmente precisato, in primo luogo, riguardo all’oggetto della controversia nel procedimento principale, ossia il diniego opposto al sig. Buhagiar e a. quanto alla richiesta di rilasciare loro una carta di cui avvalersi nell’ambito della procedura semplificata di trasferimento delle armi da fuoco tra gli Stati membri da parte di cacciatori e di tiratori sportivi, che la disposizione della direttiva 91/477 la quale, a loro parere, doveva essere recepita nel territorio di Gibilterra, è quella riguardante l’utilizzo della carta in un siffatto contesto, ossia l’articolo 12, paragrafo 2, della summenzionata direttiva, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 4, e con l’allegato II alla medesima. Queste ultime due disposizioni definiscono rispettivamente la nozione di carta e il suo contenuto.

31      In secondo luogo, sebbene il diritto dell’Unione, in linea di principio, si applichi nel territorio di Gibilterra a norma dell’articolo 355, punto 3, TFUE, l’applicabilità di taluni atti dell’Unione vi è tuttavia esclusa secondo l’atto di adesione del 1972, in considerazione della situazione giuridica speciale e, segnatamente, dello statuto di porto franco di tale territorio (v., in tal senso, sentenze del 21 luglio 2005, Commissione/Regno Unito, C‑349/03, EU:C:2005:488, punto 41, nonché del 13 giugno 2017, The Gibraltar Betting and Gaming Association, C‑591/15, EU:C:2017:449, punti 29 e 30).

32      Come già statuito dalla Corte al punto 59 della sentenza del 23 settembre 2003, Commissione/Regno Unito (C‑30/01, EU:C:2003:489), l’esclusione di Gibilterra dal territorio doganale dell’Unione, prevista dall’articolo 29 dell’atto di adesione del 1972, in combinato disposto con l’allegato I, parte I, punto 4, a tale atto, comporta che ad essa non siano applicabili né le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci né quelle del diritto dell’Unione derivato miranti, relativamente alla libera circolazione delle merci, a garantire un ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, conformemente agli articoli 94 e 95 del Trattato CE, divenuti articoli 114 TFUE e 115 TFUE.

33      Tale conclusione non è inficiata dalla circostanza che le direttive in esame nella causa sfociata nella suddetta sentenza, che miravano principalmente ad eliminare gli ostacoli agli scambi delle merci ed erano fondate su detti articoli 94 e 95, contenessero disposizioni relative alla tutela dell’ambiente, settore in cui le norme del diritto dell’Unione, in linea di principio, si applicano nel territorio di Gibilterra (v., a tal riguardo, sentenza del 23 settembre 2003, Commissione/Regno Unito, C‑30/01, EU:C:2003:489, punti 61 e 62).

34      A tal proposito, la Corte ha precisato che, certamente, la mancata applicazione nel territorio di Gibilterra delle direttive di cui trattasi può pregiudicare la coerenza di altre politiche dell’Unione quando dette direttive perseguono anche, ma in via accessoria, obiettivi inerenti a siffatte altre politiche, quali la politica della tutela dell’ambiente. Nondimeno, la sussistenza di un rischio di tal genere non può indurre ad estendere l’ambito di applicazione territoriale delle suddette direttive, che perseguono principalmente obiettivi inerenti alla libera circolazione delle merci, al di là dei limiti imposti dai trattati e dall’atto di adesione del 1972 (v., in tal senso, sentenza del 23 settembre 2003, Commissione/Regno Unito, C‑30/01, EU:C:2003:489, punto 63).

35      Da tali considerazioni deriva che, da un lato, quando un atto dell’Unione mira, in via principale, a garantire un ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in relazione alla libera circolazione delle merci, conformemente agli articoli 114 TFUE e 115 TFUE, esso non può essere applicabile nel territorio di Gibilterra, anche se tale atto persegue, in via accessoria, uno o più obiettivi inerenti ad altre politiche dell’Unione.

36      Dall’altro, contrariamente a quanto sembrano ritenere il sig. Buhagiar e a., e alla stregua di quanto rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 54 e 55 delle sue conclusioni, l’esame dell’obiettivo principale di un atto dell’Unione è rilevante ai fini della determinazione se tale atto sia applicabile in un territorio escluso dall’ambito di applicazione territoriale del diritto dell’Unione in un determinato settore.

37      È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre esaminare i quesiti del giudice del rinvio.

38      Con le sue questioni il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 29 dell’atto di adesione del 1972, in combinato disposto con l’allegato I, parte I, punto 4, al medesimo, debba essere interpretato nel senso che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 91/477, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 4, e con l’allegato II alla medesima, si applichi nel territorio di Gibilterra, o in quanto mira a facilitare la libera prestazione di servizi oppure la libera circolazione delle persone, o in quanto, sebbene riguardi la libera circolazione delle merci, esso non ha ad oggetto né gli scambi né le operazioni commerciali relative alle armi da fuoco.

39      Qualora l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 91/477 dovesse essere interpretato nel senso che esso persegue l’obiettivo di facilitare la libera circolazione delle persone, detto giudice nutre dubbi circa la validità della disposizione di cui trattasi, o persino della direttiva 91/477 nel suo complesso, poiché la scelta della base giuridica di tale direttiva sarebbe erronea nei limiti in cui quest’ultima è fondata sull’articolo 100 A, paragrafo 1, del Trattato CEE, divenuto articolo 95, paragrafo 1, CE, in base al quale è stata adottata la direttiva 2008/51, che ha modificato la direttiva 91/477, e divenuto successivamente articolo 114, paragrafo 1, TFUE, laddove l’articolo 100 A, paragrafo 2, del Trattato CEE, divenuto articolo 95, paragrafo 2, CE e successivamente articolo 114, paragrafo 2, TFUE, esclude l’adozione, in base ai rispettivi paragrafi 1 dei suddetti articoli, di disposizioni relative alla libera circolazione delle persone.

40      A tal riguardo, per quanto attiene, in primo luogo, alla questione se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 91/477, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 4, e con l’allegato II a quest’ultima, sia applicabile a Gibilterra in quanto mira a facilitare la libera prestazione di servizi o la libera circolazione delle persone, occorre esaminare l’obiettivo principale di tale direttiva, come ricordato al punto 36 della presente sentenza.

41      Peraltro, nei limiti in cui il giudice del rinvio nutre dubbi in ordine alla scelta della base giuridica su cui è fondata la direttiva 91/477, va rilevato che, per giurisprudenza costante della Corte, la scelta della base giuridica di un atto dell’Unione deve fondarsi su elementi oggettivi che possono formare oggetto di un controllo giurisdizionale, tra cui figurano la finalità e il contenuto dell’atto di cui trattasi. Se l’esame dell’atto considerato dimostra che esso persegue una duplice finalità o che possiede una doppia componente e se una di queste finalità o di queste componenti è identificabile come principale o preponderante, mentre l’altra è solo accessoria, tale atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante (sentenza del 6 maggio 2014, Commissione/Parlamento e Consiglio, C‑43/12, EU:C:2014:298, punti 29 e 30 nonché la giurisprudenza ivi citata).

42      Di conseguenza, al fine di rispondere utilmente ai quesiti del giudice del rinvio, occorre individuare la finalità principale della direttiva 91/477 ed esaminarne il contenuto.

43      Per quanto riguarda la finalità della direttiva in parola, dai suoi considerando dal secondo al quarto emerge che essa è stata adottata allo scopo di istituire il mercato interno e che, in tale contesto, l’eliminazione dei controlli di sicurezza degli oggetti trasportati e delle persone presupponeva, tra l’altro, un ravvicinamento delle legislazioni per mezzo di una normativa efficace sulle armi da fuoco, volta a porre in essere il controllo, all’interno degli Stati membri, della loro acquisizione, della loro detenzione e del loro trasferimento (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, Zeman, C‑543/12, EU:C:2014:2143, punti 42 e 43). Una siffatta normativa, parzialmente armonizzata, secondo il quinto considerando della direttiva di cui trattasi, svilupperebbe una maggiore fiducia reciproca tra gli Stati membri nel campo della salvaguardia della sicurezza delle persone.

44      Il sesto considerando della suddetta direttiva enuncia che il passaggio con armi da uno Stato membro ad un altro dovrebbe essere vietato e che deroghe a tale principio sono ammissibili solo se esiste una procedura che permetta agli Stati membri di essere informati dell’ingresso di un’arma da fuoco nel loro territorio. Il settimo considerando enuncia che, in materia di caccia e di competizione sportiva, si devono tuttavia adottare norme più elastiche al fine di non ostacolare più del necessario la libera circolazione delle persone.

45      Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 91/477, va osservato che l’articolo 1 della medesima, contenuto nel suo capo 1, relativo al suo ambito di applicazione, definisce una serie di nozioni ivi impiegate, come quelle di «arma da fuoco» e «armaiolo», nonché quella di «carta», definita al paragrafo 4 del suddetto articolo sostanzialmente come un documento rilasciato dalle autorità di uno Stato membro su richiesta di una persona che diviene legittimo detentore e utilizzatore di un’arma da fuoco. Vi viene inoltre precisato che la carta è un documento personale su cui viene indicata l’arma o le armi da fuoco detenute o utilizzate dal rispettivo titolare, di cui deve sempre essere in possesso la persona che utilizza l’arma da fuoco, e il suo contenuto è più ampiamente definito nell’allegato II alla direttiva in parola.

46      Il capo 2 della direttiva 91/477, intitolato «Armonizzazione delle legislazioni relative alle armi da fuoco», contiene disposizioni che prevedono un’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla detenzione e all’acquisizione delle armi da fuoco.

47      Nel suo capo 3, intitolato «Formalità relative alla circolazione delle armi nell’[Unione]», la direttiva 91/477 sancisce il principio del divieto di trasferire armi da fuoco da uno Stato membro ad un altro, a meno di non seguire la procedura di cui all’articolo 11 della medesima, che contempla la necessità di un’autorizzazione preventiva, da parte dello Stato membro in cui si trovano le armi, del trasferimento previsto, previo esame da parte di tale Stato membro delle condizioni di sicurezza di detto trasferimento. L’articolo 12, paragrafo 1, della suddetta direttiva dispone che, a meno che non venga seguita la procedura prevista dal suo articolo 11, la detenzione di un’arma da fuoco durante un viaggio in cui si attraversano due o più Stati membri è consentita solo se l’interessato ha ottenuto l’autorizzazione di ognuno di tali Stati membri e siffatta autorizzazione deve essere annotata sulla carta.

48      L’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, della direttiva in parola prevede che, in deroga al paragrafo 1 dell’articolo citato, i cacciatori, per le categorie C e D, e i tiratori sportivi, per le categorie B, C e D, possono detenere senza autorizzazione preventiva una o più armi da fuoco durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare le loro attività, purché siano in possesso della carta su cui figura l’indicazione di detta o dette armi e purché siano in grado di dimostrare la ragione del loro viaggio.

49      Da siffatti elementi della direttiva 91/477 risulta che quest’ultima, come confermato dal considerando 1 della direttiva 2008/51, è stata adottata quale «misura di accompagnamento del mercato interno» che, pur garantendo un livello elevato di sicurezza per i cittadini europei, contribuisce alla creazione delle condizioni che consentono l’eliminazione dei controlli alle frontiere tra gli Stati membri attraverso l’istituzione di un quadro armonizzato minimo relativo all’acquisizione e alla detenzione delle armi da fuoco ad uso civile, nonché al loro trasferimento tra gli Stati membri.

50      Emerge in particolare dal suo contenuto che detta direttiva, da un lato, è tesa a ravvicinare le disposizioni degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni alle quali armi da fuoco di varie categorie possono essere acquisite e detenute, prevedendo al contempo, per esigenze imprescindibili di pubblica sicurezza, che l’acquisizione di taluni tipi di armi da fuoco debba essere vietata.

51      Dall’altro, detta direttiva contiene norme volte ad armonizzare le misure amministrative degli Stati membri relative alla circolazione delle armi da fuoco ad uso civile ove il principio di base, sempre al fine di garantire un livello elevato di sicurezza pubblica, è il divieto di circolazione delle armi, a meno che non vengano seguite le procedure all’uopo previste dalla direttiva in parola.

52      Da quanto precede risulta che la direttiva 91/477 costituisce una misura volta a garantire, in relazione alla libera circolazione delle merci, ossia le armi da fuoco ad uso civile, un ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, inquadrando al contempo tale libertà mediante garanzie per la sicurezza adeguate alla natura delle merci di cui trattasi.

53      Tale constatazione non è inficiata dagli argomenti dei ricorrenti nel procedimento principale, secondo cui l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 91/477, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 4, e con l’allegato II alla medesima, mirerebbe a facilitare o la libera prestazione e ricezione di servizi da parte dei cacciatori e dei tiratori sportivi o la libera circolazione delle persone.

54      Sul punto occorre osservare che, visto il rischio per la sicurezza delle persone rappresentato dalle armi da fuoco, la loro libera circolazione ha potuto essere raggiunta solo per mezzo di una disciplina rigorosa delle condizioni del loro trasferimento tra Stati membri, tra cui figura il principio dell’autorizzazione preventiva rilasciata dagli Stati membri interessati da un trasferimento delle merci citate.

55      Ciò posto, il legislatore dell’Unione ha voluto che taluni trasferimenti di armi da fuoco non siano necessariamente oggetto di un’autorizzazione siffatta, quando può essere dimostrato che esse rappresentano un rischio minore per la pubblica sicurezza. Tra questi trasferimenti si annoverano quelli previsti dall’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 91/477, operati da determinati armaioli. Il beneficio di tale regime è subordinato alla concessione di un’approvazione specifica, la quale si aggiunge ai controlli rigorosi dell’attività di questi ultimi previsti dall’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva in parola. Allo stesso modo, i trasferimenti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva citata sono effettuati da cacciatori e tiratori sportivi, ovvero una categoria di detentori di armi da fuoco che, a causa delle loro rispettive attività, dovrebbero avere ragioni legittime e facilmente controllabili, segnatamente per mezzo della carta di cui devono essere obbligatoriamente portatori, per effettuare un trasferimento di armi da fuoco.

56      Di conseguenza, il legislatore dell’Unione, nel tenere conto delle esigenze imprescindibili di pubblica sicurezza, ha previsto condizioni più flessibili per quanto riguarda i trasferimenti di armi da fuoco destinate alla pratica della caccia e alle competizioni sportive nei limiti in cui, come emerge dal settimo considerando della direttiva 91/477, il quadro armonizzato stabilito dalla medesima può incidere negativamente sull’esercizio delle altre libertà fondamentali da parte di persone che intendono trasferire le loro armi da fuoco a fini legittimi.

57      In tale contesto, la Corte ha precisato che la carta mira a consentire la libera circolazione dei cacciatori e dei tiratori sportivi in possesso delle loro armi da uno Stato membro ad un altro, sottolineando nel contempo che l’articolo 1, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 91/477, ha principalmente lo scopo di agevolare la circolazione delle armi destinate a finalità di pratica della caccia o di attività sportive (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, Zeman, C‑543/12, EU:C:2014:2143, punti 39, 52 e 57).

58      Pertanto, sebbene una procedura semplificata di trasferimento di armi da fuoco, come quella prevista all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 91/477, implicante la carta, possa incidere positivamente sulla libera prestazione dei servizi e sulla libera circolazione delle persone nel settore della caccia e del tiro sportivo, rimane nondimeno il fatto che tale disposizione contribuisce all’obiettivo principale della direttiva in esame che non è quello di facilitare le libertà di cui trattasi, bensì di disciplinare l’acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco ad uso civile nonché la libera circolazione delle suddette armi all’interno dell’Unione.

59      Non si può dunque ritenere che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 91/477, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 4, e con l’allegato II alla medesima, sia applicabile a Gibilterra in quanto tale disposizione non mirerebbe a facilitare la libera circolazione delle merci.

60      Del pari, dall’analisi di tale direttiva, consistente, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 41 della presente sentenza, nell’individuare la sua finalità principale e nell’esaminarne il contenuto, non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità della medesima, a causa della scelta, da parte del legislatore dell’Unione, di porre a suo fondamento l’articolo 100 A, paragrafo 1, del Trattato CEE, e, per quanto concerne la direttiva 2008/51, l’articolo 95, paragrafo 1, CE.

61      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 91/477, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 4, e con l’allegato II alla medesima, sia applicabile a Gibilterra in quanto, sebbene riguardi la libera circolazione delle merci, non verte né sugli scambi né sulle operazioni commerciali aventi ad oggetto le armi da fuoco, va precisato che il giudice del rinvio condivide certamente l’assunto secondo cui l’esclusione di Gibilterra prevista dall’articolo 29 dell’atto di adesione del 1972, in combinato disposto con l’allegato I, parte I, punto 4, alla medesima, in linea di principio, comporta che gli atti dell’Unione finalizzati principalmente a garantire, in relazione alla libera circolazione delle merci, un ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri non si applicano nel territorio di Gibilterra, conformemente alla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 23 settembre 2003, Commissione/Regno Unito (C‑30/01, EU:C:2003:489).

62      Tuttavia, esso nutre dubbi quanto alla valutazione da riservare agli argomenti dei ricorrenti nel procedimento principale, secondo cui il principio generale dell’interpretazione restrittiva delle eccezioni renderebbe talune disposizioni, come l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 91/477, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 4, e con l’allegato II alla medesima, applicabili in tale territorio, in quanto non riguarderebbero la libera circolazione delle merci in un contesto commerciale e, pertanto, rientrerebbero in una categoria di misure relative alla libera circolazione delle merci che non lederebbe gli interessi, precisati al punto 31 della presente sentenza, che tale esclusione mira a preservare.

63      A tal riguardo, è pacifico che l’articolo 29 dell’atto di adesione del 1972 costituisce un’eccezione alla norma, prevista dall’articolo 355, punto 3, TFUE, secondo cui il diritto dell’Unione si applica a Gibilterra; tale eccezione, come sottolineato dalla Corte ai punti 43 e 51 della sentenza del 21 luglio 2005, Commissione/Regno Unito (C‑349/03, EU:C:2005:488), deve essere interpretata restrittivamente, nel senso che la sua portata è limitata a quanto strettamente necessario alla salvaguardia degli interessi che essa consente di preservare a Gibilterra.

64      Ciò posto, va sottolineato che, nella causa che ha dato luogo a quest’ultima sentenza, la Corte non è stata chiamata a pronunciarsi sullo status di atti dell’Unione rilevanti ai fini della libera circolazione delle merci in relazione a detta eccezione, contrariamente a quanto avvenuto nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 23 settembre 2003, Commissione/Regno Unito (C‑30/01, EU:C:2003:489).

65      Ne consegue che la necessità, ricordata al punto 63 della presente sentenza, di interpretare restrittivamente l’articolo 29 dell’atto di adesione del 1972 non significa che esistono disposizioni dell’Unione che, pur contribuendo all’obiettivo principale di un atto finalizzato a garantire, in relazione alla libera circolazione delle merci, un’armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri, sarebbero applicabili nel territorio di Gibilterra, come sembrano ritenere i ricorrenti nel procedimento principale.

66      In tale contesto, va ricordato che, a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, TFUE, contenuto nel titolo II della terza parte del Trattato FUE, relativo alla libera circolazione delle merci, l’unione doganale si estende a tutti gli scambi di merci. Tale unione comporta necessariamente che venga garantita la libera circolazione delle merci tra Stati membri e, in via più generale, al suo interno (sentenza del 23 settembre 2003, Commissione/Regno Unito, C‑30/01, EU:C:2003:489, punto 53).

67      Secondo una giurisprudenza costante della Corte, per «merci» occorre intendere, ai sensi di tale disposizione, i prodotti valutabili in denaro che, in quanto tali, possono costituire oggetto di operazioni commerciali. Orbene, le disposizioni del Trattato FUE sulla libera circolazione delle merci, in linea di principio, si applicano a prescindere dal fatto che le merci attraversino le frontiere al fine della loro vendita o rivendita ovvero per uso o consumo personali (v., in tal senso, sentenze del 7 marzo 1989, Schumacher, 215/87, EU:C:1989:111, punto 22, nonché del 3 dicembre 2015, Pfotenhilfe-Ungarn, C‑301/14, EU:C:2015:793, punto 47).

68      Pertanto, nei limiti in cui il diritto derivato dell’Unione, in linea di principio, ho lo stesso ambito di applicazione dei trattati stessi (v., per analogia, sentenza del 15 dicembre 2015, Parlamento e Commissione/Consiglio, da C‑132/14 a C‑136/14, EU:C:2015:813, punto 77), e in cui l’interpretazione restrittiva dell’esclusione di Gibilterra dal territorio doganale comune dell’Unione non può, a meno di pregiudicare l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, condurre all’interpretazione secondo cui la libera circolazione delle merci, nei rapporti con Gibilterra, avrebbe una portata più limitata di quella risultante dalle disposizioni del Trattato FUE, le disposizioni della direttiva 91/477 relative al trasferimento delle armi da fuoco ad uso civile devono essere considerate come rientranti nella libera circolazione delle merci, a prescindere dal fatto che questi trasferimenti vengano effettuati in un contesto commerciale, anche tramite armaioli o nell’ambito di una vendita per corrispondenza, o al di fuori di un siffatto contesto, ossia da privati, segnatamente da cacciatori e tiratori sportivi ai fini del loro uso nell’ambito delle rispettive attività.

69      Ne consegue che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 91/477, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 4, e con l’allegato II alla medesima, non si applica nel territorio di Gibilterra, anche se tale disposizione del diritto dell’Unione non riguarda né gli scambi né le operazioni commerciali aventi ad oggetto le armi da fuoco.

70      Inoltre, contrariamente a quanto suggerito dai ricorrenti nel procedimento principale nelle loro osservazioni scritte, l’applicabilità degli atti dell’Unione recanti armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri relative alla libera circolazione delle merci nel territorio di Gibilterra non può dipendere dalle ragioni che giustificano il trasferimento delle merci interessate. Se così fosse, ciò creerebbe, come evidenziato dal governo di Gibilterra e dalla Commissione in udienza dinanzi alla Corte, nonché dall’avvocato generale al paragrafo 73 delle sue conclusioni, una situazione di incertezza del diritto in ordine alla determinazione delle norme del diritto dell’Unione relative alla libera circolazione delle merci applicabili nel territorio di Gibilterra, il che sarebbe anche idoneo a ledere gli interessi che il regime riconosciuto a Gibilterra dall’atto di adesione del 1972 mira a tutelare.

71      Inoltre, da quanto precede risulta, da un lato, che l’attuazione della procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 91/477 non può essere ipotizzata al di fuori del quadro legislativo parzialmente armonizzato relativo ai controlli sull’acquisizione e sulla detenzione delle armi da fuoco, posto in essere dalla direttiva in parola.

72      Dall’altro, il recepimento, nel territorio di Gibilterra, delle disposizioni della direttiva 91/477 necessarie per garantire un funzionamento efficace ed affidabile della carta nel contesto della suddetta procedura e la realizzazione dell’obiettivo consistente nel garantire un livello elevato di sicurezza delle persone richiederebbe il recepimento di un numero notevole di disposizioni della suddetta direttiva, il che estenderebbe indebitamente l’ambito di applicazione territoriale del diritto dell’Unione.

73      Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 29 dell’atto di adesione del 1972, in combinato disposto con l’allegato I, parte I, punto 4, al medesimo, deve essere interpretato nel senso che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 91/477, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 4, e con l’allegato II alla stessa, non si applica nel territorio di Gibilterra. Dall’esame delle questioni non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità della direttiva citata.

 Sulle spese

74      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 29 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei Trattati, in combinato disposto con l’allegato I, parte I, punto 4, al medesimo, deve essere interpretato nel senso che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 4, e con l’allegato II alla stessa, non si applica nel territorio di Gibilterra.

2)      Dall’esame delle questioni pregiudiziali non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2008/51.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.