Language of document : ECLI:EU:C:2018:643

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

7 agosto 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Ambito di applicazione – Cessione di credito – Contratto di mutuo concluso con un consumatore – Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola di tale contratto che fissa il tasso degli interessi moratori – Conseguenze di tale carattere»

Nelle cause riunite C‑96/16 e C‑94/17,

aventi ad oggetto delle domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, rispettivamente dallo Juzgado de Primera Instancia n° 38 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 38 di Barcellona, Spagna), con decisione del 2 febbraio 2016, pervenuta in cancelleria il 17 febbraio 2016, e dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), con decisione del 22 febbraio 2017, pervenuta in cancelleria il 23 febbraio 2017, nei procedimenti

Banco SantanderSA

contro

Mahamadou Demba,

Mercedes Godoy Bonet (C‑96/16),

e

Rafael Ramón Escobedo Cortés

contro

Banco de Sabadell SA (C‑94/17),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J. L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, A. Tizzano (relatore), vicepresidente della Corte, E. Levits, A. Borg Barthet e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 gennaio 2018,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Banco Santander SA, da A.M. Rodríguez Conde e J.M. Rodríguez Cárcamo, abogados;

–        per il Banco de Sabadell SA, da A.M. Rodríguez Conde e J.M. Rodríguez Cárcamo, abogados;

–        per il governo spagnolo, da V. Ester Casas, in qualità di agente;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da J. Baquero Cruz, N. Ruiz García, M. van Beek e A. Cleenewerck de Crayencour, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 marzo 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che oppongono, quanto alla prima, il Banco Santander SA alla sig.ra Mercedes Godoy Bonet e al sig. Mahamadou Demba (C‑96/16), e, quanto alla seconda, il sig. Rafael Ramón Escobedo Cortés al Banco de Sabadell SA (C‑94/17), in merito all’esecuzione di contratti di mutuo conclusi tra le parti suddette.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Il tredicesimo considerando della direttiva 93/13 enuncia quanto segue:

«considerando che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive; che pertanto non si reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative (…); che a questo riguardo l’espressione “disposizioni legislative o regolamentari imperative” che figura all’articolo 1, paragrafo 2 comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo».

4        L’articolo 1 di detta direttiva dispone quanto segue:

«1.      La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.

2.      Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative (…) non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».

5        L’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della citata direttiva prevede:

«1.      Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

(…)

3.      L’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive».

6        L’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva è così formulato:

«Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende».

7        L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 recita:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

8        L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva in parola stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

9        L’articolo 8 della citata direttiva ha il seguente tenore:

«Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».

10      Il punto 1, lettera e), dell’allegato della medesima direttiva include, nell’ambito dell’elenco delle clausole contemplate dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva stessa, quelle aventi per oggetto o per effetto di «imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato».

 Diritto spagnolo

 Disposizioni in materia di cessione di crediti

11      L’articolo 1535 del Código Civil (codice civile), che disciplina il diritto del debitore di riscattare il proprio debito in caso di cessione del credito, dispone quanto segue:

«Nel caso di vendita di un credito controverso, il debitore ha diritto di estinguerlo rimborsando al cessionario il prezzo che questi ha pagato, le spese dal medesimo eventualmente sostenute e gli interessi sul prezzo dal giorno in cui questo è stato versato.

Un credito è considerato controverso dal momento in cui viene contestata la domanda giudiziale ad esso relativa.

Il debitore può esercitare il suo diritto entro nove giorni a partire dal momento in cui il cessionario reclama presso di esso il pagamento».

12      Il subentro del cessionario di un credito al posto del cedente nelle procedure in corso è disciplinato dagli articoli 17 e 540 della Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (legge 1/2000 recante il codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7, dell’8 gennaio 2000, pag. 575; in prosieguo: il «codice di procedura civile»), tenendo presente che l’articolo 17 di cui sopra si applica nell’ambito dei procedimenti di merito mentre l’articolo 540 nel contesto delle procedure esecutive.

 Disposizioni in materia di clausole abusive

13      L’articolo 82 del Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (Testo consolidato della legge generale sulla tutela dei consumatori e degli utenti e di altre leggi complementari), approvato dal Real Decreto Legislativo 1/2007 (regio decreto legislativo 1/2007), del 16 novembre 2007 (BOE n. 287, del 30 novembre 2007, pag. 49181; in prosieguo: la «LGDCU»), dispone quanto segue:

«Sono considerate abusive tutte le clausole che non siano state oggetto di negoziato individuale e tutte le pratiche non espressamente consentite che, in contrasto con il requisito di buona fede, determinino, a danno del consumatore e utente, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

14      L’articolo 85, paragrafo 6, della LGDCU stabilisce che sono abusive «le clausole che impongono al consumatore e utente che non adempia i propri obblighi un indennizzo di importo sproporzionatamente elevato». Tale disposizione traspone il combinato disposto dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, e del punto 1, lettera e), dell’allegato della direttiva 93/13, precisando al tempo stesso che, nel diritto spagnolo, il tipo di clausola contemplato dal citato punto 1, lettera e), è sempre considerato abusivo.

 Giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna)

15      Risulta dalla decisione di rinvio nella causa C‑94/17 che, nelle sue sentenze n. 265/2015, del 22 aprile 2015, n. 470/2015, del 7 settembre 2015, e n. 469/2015, dell’8 settembre 2015 (in prosieguo: le «sentenze del 22 aprile, nonché del 7 e dell’8 settembre 2015»), il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha constatato che, in assenza di criteri legali dai quali discendessero regole chiare per la valutazione del carattere abusivo delle clausole non negoziate che fissavano il tasso degli interessi moratori nei contratti di prestito personale conclusi con i consumatori, i giudici spagnoli di primo grado e di appello applicavano criteri differenti. Ne scaturiva una grande incertezza giuridica ed un’arbitraria disparità di trattamento tra i consumatori a seconda del giudice investito della controversia. Importanti divergenze esistevano anche nella determinazione delle conseguenze del carattere eventualmente abusivo di dette clausole.

16      Di conseguenza, per porre termine a tale situazione di incertezza giuridica e alle disparità suindicate, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha ritenuto che fosse necessario definire i criteri di valutazione del carattere abusivo di dette clausole e determinare le conseguenze sopra evidenziate.

17      A questo scopo, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha, da un lato, rilevato che, in conformità dell’articolo 85, paragrafo 6, della LGDCU, sono abusive le clausole che impongono al consumatore che non adempie alle proprie obbligazioni il pagamento di un indennizzo di importo sproporzionatamente elevato. Dall’altro lato, esso ha analizzato le disposizioni nazionali applicabili in caso di ritardato pagamento da parte del debitore in assenza di accordo tra le parti in vari settori, nonché i tassi degli interessi moratori generalmente previsti dai contratti di mutuo che abbiano costituito l’oggetto di un negoziato individuale con i consumatori.

18      Detto giudice ha concluso da tale analisi che bisognava dichiarare abusive le clausole non negoziate dei contratti di prestito personale conclusi con i consumatori in merito agli interessi moratori qualora fosse soddisfatto il criterio incentrato sul fatto che il tasso di tali interessi oltrepassasse di oltre due punti percentuali il tasso degli interessi corrispettivi convenuto tra le parti del contratto.

19      Infatti, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha chiarito che la fissazione di un siffatto tasso di interessi moratori determina uno scostamento ingiustificato rispetto alle percentuali previste dalle disposizioni nazionali applicabili in caso di ritardato pagamento del debitore, menzionate al punto 17 della presente sentenza, e che un professionista non poteva ragionevolmente ritenere che, trattando il consumatore in modo equo, quest’ultimo avrebbe accettato, nell’ambito di un negoziato individuale, una clausola che fissasse interessi ad un tasso siffatto.

20      Per quanto riguarda le conseguenze del carattere abusivo delle clausole in questione, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha constatato che, nelle cause di cui era investito, il tasso degli interessi moratori fissato da tali clausole consisteva in una maggiorazione del tasso degli interessi corrispettivi in misura pari a un certo numero di punti percentuali. Esso ne ha dedotto che, nell’ipotesi in cui le clausole summenzionate fossero state dichiarate abusive, si sarebbe dovuta sopprimere integralmente la maggiorazione che gli interessi moratori comportavano rispetto agli interessi corrispettivi, sicché soltanto questi ultimi avrebbero continuato a maturare. Per contro, detto giudice ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per sopprimere anche i suddetti interessi corrispettivi, che conservavano la loro funzione di remunerazione della messa a disposizione del denaro prestato.

21      La soluzione adottata nelle sentenze del 22 aprile, nonché del 7 e dell’8 settembre 2015 è stata estesa ai contratti di prestito ipotecario mediante le sentenze n. 705/2015, del 23 dicembre 2015, n. 79/2016, del 18 febbraio 2016, e n. 364/2016, del 3 giugno 2016.

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

 Causa C‑96/16

22      Il 2 novembre 2009 e il 22 settembre 2011, il sig. Demba e la sig.ra Godoy Bonet hanno concluso con l’istituto bancario Banco Santander due contratti di mutuo, il primo per un ammontare di EUR 30 750 con scadenza al 2 novembre 2014, e il secondo per un importo di EUR 32 153,63 con scadenza al 22 settembre 2019. In conformità delle condizioni generali di tali contratti, i tassi degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori applicabili erano, rispettivamente, dell’8,50% e del 18,50% per il primo contratto, e dell’11,20% e del 23,70% per il secondo contratto.

23      Avendo il sig. Demba e la sig.ra Godoy Bonet cessato di versare al Banco Santander le rate mensili previste dai contratti suddetti, tale istituto ha dichiarato la scadenza anticipata di questi ultimi ed ha presentato dinanzi al giudice del rinvio, ossia lo Juzgado de Primera Instancia n° 38 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 38 di Barcellona, Spagna), una domanda di esecuzione forzata per la riscossione dei crediti vantati nei confronti del sig. Demba e della sig.ra Godoy Bonet, per un ammontare complessivo di EUR 53 664,14.

24      Sebbene tale possibilità non fosse prevista dai contratti in questione, il Banco Santander ha, in data 16 giugno 2015, ceduto i crediti di cui sopra ad un terzo mediante atto pubblico per un importo stimato di EUR 3 215,72, fondandosi sulle pertinenti disposizioni del codice civile. Tale terzo ha così chiesto di subentrare al Banco Santander nel procedimento esecutivo avviato da quest’ultimo dinanzi al giudice del rinvio.

25      Tale giudice si interroga in merito all’eventuale diritto del sig. Demba e della sig.ra Godoy Bonet di riscattare il loro debito e, dunque, di estinguerlo, rimborsando al terzo sunnominato l’importo che questi ha pagato a titolo della cessione in parola, maggiorato degli interessi, dei costi e delle spese applicabili.

26      A questo proposito, il giudice nazionale sottolinea che, pur prevedendo un siffatto diritto di riscatto, l’articolo 1535 del codice civile lo limita ai crediti cosiddetti «controversi», vale a dire quelli costituenti l’oggetto di una contestazione nel merito nell’ambito di un giudizio di cognizione. Pertanto, tale articolo non prevedrebbe la possibilità per il debitore di esercitare il suddetto diritto nell’ambito di una procedura di esecuzione forzosa del credito, quale l’odierno procedimento principale, ovvero nell’ambito di una cessione stragiudiziale, il che, secondo il giudice del rinvio, non garantisce una protezione sufficiente degli interessi dei consumatori. Detto giudice aggiunge che questa protezione non è assicurata neppure dagli articoli 17 e 540 del codice di procedura civile, che disciplinano il subentro del cessionario al cedente nei procedimenti in corso, considerato in particolare il fatto che tali disposizioni non fanno menzione del diritto del debitore di riscattare il proprio debito ex articolo 1535 del codice civile.

27      In tale contesto, il giudice del rinvio formula dei dubbi in merito alla compatibilità con il diritto dell’Unione e, in particolare, con la direttiva 93/13 di una pratica consistente nel fatto che un professionista, in assenza di una specifica clausola contrattuale in tal senso, ceda o acquisti un credito ad un prezzo esiguo, senza che il debitore venga previamente informato di tale cessione o presti il proprio consenso alla stessa e senza che gli venga data la possibilità di riscattare il proprio debito e dunque di estinguerlo, rimborsando al cessionario il prezzo che questi ha versato a titolo della suddetta cessione, maggiorato dei costi, degli interessi e delle spese applicabili.

28      Inoltre, il giudice a quo si interroga in merito agli elementi che devono essere presi in considerazione per esaminare il carattere eventualmente abusivo delle clausole dei contratti di cui si discute nel procedimento principale che fissano il tasso degli interessi moratori applicabile, nonché in merito alle conseguenze da trarre da un siffatto carattere abusivo. In tale cornice di riferimento, esso nutre dei dubbi riguardo alla compatibilità con la direttiva 93/13 della giurisprudenza risultante dalle sentenze del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 22 aprile, nonché del 7 e dell’8 settembre 2015.

29      In questo contesto, lo Juzgado de Primera Instancia n° 38 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 38 di Barcellona) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      a)      Se sia conforme al diritto dell’Unione, e in particolare all’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (…) e agli articoli 4, paragrafo 2, 12 e 169, paragrafo 1, TFUE, la pratica commerciale consistente nella cessione o nell’acquisto di crediti senza offrire al consumatore la possibilità di estinguere il debito pagando al cessionario il prezzo, gli interessi, i costi e le spese del procedimento.

b)      Se sia compatibile con i principi enunciati nella direttiva [93/13], e per estensione con il principio di effettività e con gli articoli 3, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della citata direttiva, la suddetta pratica commerciale di acquisto del debito del consumatore per un prezzo esiguo, senza che questi acconsenta o venga informato, senza che la pratica di cui sopra prenda corpo quale condizione generale o clausola abusiva imposta nel contratto, e senza che al consumatore venga data l’opportunità di partecipare a tale operazione esercitando un riscatto.

2)      a)      Se, conformemente alla direttiva 93/13, e in particolare agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della stessa, al fine di garantire la protezione dei consumatori e degli utenti, e la giurisprudenza comunitaria che vi dà attuazione, sia compatibile con il diritto dell’Unione il fatto di fissare come criterio univoco la regola secondo cui, nei contratti di mutuo senza garanzia reale stipulati con i consumatori, è abusiva la clausola non negoziata che stabilisca un interesse moratorio comportante un incremento di oltre due punti percentuali rispetto all’interesse corrispettivo concordato.

b)      Se, conformemente alla direttiva 93/13, e in particolare agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della stessa, al fine di garantire la protezione dei consumatori e degli utenti, e la giurisprudenza comunitaria che vi dà attuazione, sia compatibile con il diritto dell’Unione il fatto di stabilire come conseguenza che gli interessi corrispettivi continuano a maturare fino al pagamento completo di quanto dovuto».

 Causa C94/17

30      L’11 gennaio 1999, il sig. Escobedo Cortés ha concluso con la Caja de Ahorros del Mediterrráneo, divenuta Banco de Sabadell, un contratto di mutuo ipotecario per un importo di EUR 17 633,70, rimborsabile a rate mensili. Le clausole 3 e 3 bis di tale contratto prevedevano un tasso di interessi corrispettivi del 5,5% all’anno, fatte salve eventuali variazioni a partire dal primo anno. Al momento dei fatti che rilevano nel procedimento principale, tale tasso ammontava al 4,75% annuo. La clausola 6 di detto contratto stabiliva che il tasso degli interessi moratori era del 25% all’anno.

31      Il sig. Escobedo Cortés, in ritardo con i pagamenti, ha proposto dinanzi allo Juzgado de Primera Instancia (Tribunale di primo grado, Spagna) un ricorso contro il Banco de Sabadell inteso all’annullamento, in particolare, di quest’ultima clausola, in ragione del suo carattere abusivo.

32      Detto tribunale ha dichiarato che la clausola in questione era abusiva ed ha dunque ritenuto che il tasso degli interessi moratori applicabile dovesse essere ridotto al limite previsto dall’articolo 114, paragrafo 3, della Ley Hipotecaria (legge ipotecaria), come modificata dalla Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (legge 1/2013 relativa alle misure volte a rafforzare la tutela dei debitori ipotecari, la ristrutturazione del debito e le locazioni abitative a canone sociale), del 14 maggio 2013 (BOE n. 116, del 15 maggio 2013, pag. 36373), che corrisponde ad un tasso tre volte superiore al tasso di interesse legale. Tale decisione è stata confermata in appello da una sentenza del 18 settembre 2014 dell’Audiencia Provincial de Alicante (Corte provinciale di Alicante, Spagna).

33      Il sig. Escobedo Cortés ha presentato un ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, ossia il Tribunal Supremo (Corte suprema), avverso la sentenza di cui sopra, in quanto quest’ultima violerebbe l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13. Infatti, a suo avviso, poiché la clausola del contratto di mutuo di cui al procedimento principale che fissa il tasso degli interessi moratori è stata dichiarata abusiva, tale contratto non deve più produrre interessi, né moratori né corrispettivi.

34      Secondo detto giudice, questo ricorso fa sorgere dei dubbi per quanto riguarda l’interpretazione di varie disposizioni della direttiva in parola, la cui applicazione è indispensabile al fine di risolvere la controversia, per quanto riguarda la constatazione del carattere abusivo della clausola suddetta e le conseguenze di tale carattere. In particolare, sussisterebbero incertezze in ordine alla compatibilità con la direttiva 93/13 della giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) risultante dalle sentenze del 22 aprile 2015, nonché del 7 e dell’8 settembre 2015, e dalle sentenze del 23 dicembre 2015, del 18 febbraio 2016 e del 3 giugno 2016, di cui al punto 21 della presente sentenza.

35      In tale contesto, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 3, in combinato disposto con il punto 1, lettera e), dell’allegato, e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [93/13] ostino a un’interpretazione giurisprudenziale secondo cui una clausola contenuta in un contratto di mutuo, la quale fissi un tasso di interessi moratori comportante un incremento di oltre il 2% rispetto al tasso degli interessi corrispettivi annuo stabilito nel contratto, costituisce un indennizzo sproporzionatamente elevato imposto al consumatore che sia incorso in un ritardo nell’adempimento del proprio obbligo di pagamento ed è, pertanto, abusiva.

2)      Se gli articoli 3, in combinato disposto con il punto 1, lettera e), dell’allegato, 4, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13] ostino a un’interpretazione giurisprudenziale la quale, nell’accertare l’abusività di una clausola contenuta in un contratto di mutuo che stabilisce il tasso di interesse moratorio, individui, quale oggetto della verifica di abusività, l’incremento determinato da tale interesse rispetto all’interesse corrispettivo, giacché costituisce “l’indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato imposto al consumatore che non ha adempiuto i propri obblighi”, e stabilisca che la conseguenza della dichiarazione di abusività deve consistere nell’integrale abolizione di tale incremento, cosicché solo l’interesse corrispettivo continuerà a maturare fino al rimborso del mutuo.

3)      In caso di risposta positiva alla seconda questione, se la dichiarazione di nullità di una clausola che stabilisce il tasso di interesse moratorio, a motivo del suo carattere abusivo, debba produrre altri effetti, affinché questi siano compatibili con la direttiva [93/13], come ad esempio l’integrale cessazione della maturazione di interessi, sia corrispettivi che moratori, quando il mutuatario non adempia al proprio obbligo di pagare le rate del mutuo nei termini previsti dal contratto, oppure la maturazione di interessi legali».

 Procedimento dinanzi alla Corte

36      Con ordinanze del presidente della Corte del 13 luglio 2016 e del 5 aprile 2017, le domande rispettivamente proposte dallo Juzgado de Primera Instancia n° 38 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 38 di Barcellona) e dal Tribunal Supremo (Corte suprema), intese a che le cause C‑96/16 e C‑94/17 fossero sottoposte al procedimento accelerato previsto dall’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, sono state respinte.

37      Con decisione della Corte del 21 novembre 2017, tali cause sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione, lettera a), e sulla prima questione, lettera b), nella causa C96/16

38      Mediante la sua prima questione, lettera a), e la sua prima questione, lettera b), nella causa C‑96/16, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 93/13 debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una pratica messa in atto da un professionista consistente nel cedere o nell’acquistare un credito detenuto nei confronti di un consumatore, senza che la possibilità di una cessione siffatta sia prevista dal contratto di mutuo concluso con tale consumatore, senza che quest’ultimo sia stato previamente informato di detta cessione o abbia prestato il proprio consenso alla stessa, e senza che al predetto consumatore venga offerta la possibilità di riscattare il proprio debito e dunque di estinguerlo, rimborsando al cessionario il prezzo che questi ha versato a titolo della suddetta cessione, maggiorato dei costi, degli interessi e delle spese applicabili.

39      A questo proposito, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, risulta dal tenore letterale dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché dall’economia generale di quest’ultima, che tale direttiva si applica soltanto alle clausole contrattuali, ad esclusione delle semplici pratiche.

40      Orbene, nel caso di specie, risulta dalla decisione di rinvio che nessuna clausola dei contratti in esame nel procedimento principale prevede o disciplina la possibilità per il Banco Santander di cedere ad un terzo il credito da esso detenuto nei confronti dei debitori convenuti in detto procedimento, né l’eventuale diritto di quest’ultimi di riscattare il proprio debito presso tale terzo. Pertanto, la cessione in parola sarebbe stata effettuata sulla base delle pertinenti disposizioni del codice civile.

41      Ne consegue che la citata direttiva non si applica alle pratiche contemplate dalla prima questione, lettera a), e dalla prima questione, lettera b), nella causa C‑96/16, in assenza di qualsivoglia clausola contrattuale al riguardo.

42      Nella misura in cui, mediante tali questioni, il giudice del rinvio intende sapere se la direttiva 93/13 osti alle disposizioni nazionali disciplinanti la cessione di crediti nonché il subentro del cessionario al cedente nei procedimenti in corso, che sono contenute nell’articolo 1535 del codice civile nonché negli articoli 17 e 540 del codice di procedura civile, per il fatto che dette disposizioni non garantirebbero una protezione sufficiente degli interessi dei consumatori per le ragioni ricordate al punto 26 della presente sentenza, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della citata direttiva, le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative non sono soggette alle disposizioni della direttiva stessa.

43      Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, come risulta dal tredicesimo considerando della direttiva 93/13, l’esclusione dall’ambito di applicazione di tale direttiva prevista dal citato articolo 1, paragrafo 2, si estende alle disposizioni del diritto nazionale che si applicano tra le parti contraenti indipendentemente dalla loro scelta e a quelle che sono applicabili in via suppletiva, vale a dire in assenza di un diverso accordo tra le parti in proposito. Tale esclusione è giustificata dal fatto che è legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia creato un equilibrio tra l’insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti, equilibrio che il legislatore dell’Unione ha esplicitamente inteso preservare (v., in tal senso, ordinanza del 7 dicembre 2017, Woonhaven Antwerpen, C‑446/17, non pubblicata, EU:C:2017:954, punti 25 e 26 nonché la giurisprudenza ivi citata).

44      Risulta, in sostanza, dalla giurisprudenza della Corte che la suddetta esclusione riguarda le disposizioni legislative o regolamentari imperative diverse da quelle che si riferiscono al controllo delle clausole abusive, e segnatamente diverse da quelle relative all’ampiezza dei poteri del giudice nazionale al fine di valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale (v., in tal senso, ordinanza del 7 dicembre 2017, Woonhaven Antwerpen, C‑446/17, non pubblicata, EU:C:2017:954, punto 27 nonché la giurisprudenza ivi citata).

45      Nell’ordinanza del 5 luglio 2016, Banco Popular Español e PL Salvador (C‑7/16, non pubblicata, EU:C:2016:523, punti da 24 a 27), la Corte ha già statuito, alla luce di detta giurisprudenza, che l’esclusione prevista dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 si applicava ad una disposizione nazionale come l’articolo 1535 del codice civile per il fatto che tale articolo costituiva una disposizione imperativa e che esso non riguardava l’ampiezza dei poteri del giudice nazionale al fine di valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale. A quest’ultimo riguardo, occorre aggiungere, in maniera più generale, che il citato articolo 1535 non sembra riferirsi al controllo delle clausole abusive.

46      Alla luce delle informazioni contenute nella decisione di rinvio, sembra che lo stesso discorso valga per gli articoli 17 e 540 del codice di procedura civile, circostanza questa che incombe però al giudice del rinvio verificare.

47      Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, occorre rispondere alla prima questione, lettera a), e alla prima questione, lettera b), nella causa C‑96/16 dichiarando, da un lato, che la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa non è applicabile ad una pratica messa in atto da un professionista consistente nel cedere o nell’acquistare un credito detenuto nei confronti di un consumatore, senza che la possibilità di una cessione siffatta sia prevista dal contratto di mutuo concluso con tale consumatore, senza che quest’ultimo sia stato previamente informato di detta cessione o abbia prestato il proprio consenso alla stessa, e senza che al predetto consumatore venga offerta la possibilità di riscattare il proprio debito e dunque di estinguerlo, rimborsando al cessionario il prezzo che questi ha versato a titolo della suddetta cessione, maggiorato dei costi, degli interessi e delle spese applicabili. Dall’altro lato, la direttiva summenzionata non è applicabile neppure a disposizioni nazionali, come quelle contenute nell’articolo 1535 del codice civile nonché negli articoli 17 e 540 del codice di procedura civile, le quali disciplinino tale possibilità di riscatto e regolamentino il subentro del cessionario al cedente nei procedimenti in corso.

 Sulla seconda questione, lettera a), nella causa C96/16 e sulla prima questione nella causa C94/17

48      Con la seconda questione, lettera a), nella causa C‑96/16 e con la prima questione nella causa C‑94/17, i giudici di rinvio chiedono, in sostanza, se la direttiva 93/13 debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una giurisprudenza nazionale, come quella del Tribunal Supremo (Corte suprema) in discussione nei procedimenti principali, in virtù della quale una clausola non negoziata di un contratto di mutuo concluso con un consumatore, che fissa il tasso degli interessi moratori applicabile, è abusiva in quanto impone al consumatore in ritardo nei pagamenti un indennizzo di importo sproporzionatamente elevato, qualora tale tasso superi di oltre due punti percentuali quello degli interessi corrispettivi previsto da detto contratto.

 Sulla ricevibilità

49      Sia il Banco Santander e il governo spagnolo, nella causa C‑96/16, sia il Banco de Sabadell, nella causa C‑94/17, fanno valere che le questioni ricordate al punto precedente della presente sentenza sono irricevibili in quanto sollevano una problematica puramente ipotetica.

50      A questo proposito, occorre ricordare che, nell’ambito del procedimento previsto dall’articolo 267 TFUE, basato su una netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, spetta esclusivamente al giudice nazionale, che è investito della controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle specifiche circostanze della controversia, sia la necessità sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 19 nonché la giurisprudenza ivi citata).

51      Infatti, simili questioni sono assistite da una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutarsi di statuire su di esse soltanto qualora, in particolare, i requisiti riguardanti il contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale indicati all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte non siano rispettati, qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione o la verifica della validità di una norma dell’Unione, richieste dal giudice nazionale, non hanno alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, oppure quando il problema prospettato abbia carattere ipotetico (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 20 nonché la giurisprudenza ivi citata).

52      Orbene, nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, la seconda questione, lettera a), nella causa C‑96/16, risulta dalla decisione di rinvio in tale causa che il giudice a quo non si è ancora pronunciato definitivamente in merito al carattere abusivo delle clausole dei contratti controversi nel procedimento principale che fissano il tasso degli interessi moratori. Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, risulta da questa stessa decisione che, mediante tale questione, il giudice nazionale cerca in sostanza di sapere se il criterio sviluppato dal Tribunal Supremo (Corte suprema), quale ricordato al punto 18 della presente sentenza, sia compatibile con il sistema di protezione dei consumatori stabilito dalla direttiva 93/13, nella misura in cui esso si applicherebbe in maniera oggettiva e automatica, senza permettere al giudice nazionale adito di tener conto dell’insieme delle circostanze del caso di specie. Una risposta alla questione di cui sopra sarebbe utile al giudice suddetto in particolare al fine di stabilire sulla base di quali elementi esso debba fondarsi per verificare il carattere abusivo delle clausole controverse nel procedimento principale.

53      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la prima questione nella causa C‑94/17, non consta neppure in modo manifesto che tale questione non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale oppure che il problema prospettato abbia carattere puramente ipotetico. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, il giudice del rinvio ha, in sostanza, indicato che l’impugnazione di cui esso è stato investito, pur vertendo concretamente sulle conseguenze del carattere abusivo della clausola controversa nel procedimento principale, solleva altresì dei dubbi riguardanti l’interpretazione delle disposizioni della direttiva 93/13 relative alla constatazione di tale carattere. Inoltre, non si può escludere che, ai sensi del diritto spagnolo, detto giudice possa o debba riesaminare d’ufficio il summenzionato carattere abusivo nell’ambito dell’impugnazione dinanzi ad esso pendente e, più in particolare, i criteri alla luce dei quali tale carattere deve essere accertato – aspetto, questo, che non pare essere stato ancora definitivamente risolto dal giudice suddetto – e ciò a maggior ragione per il fatto che, in conformità di una costante giurisprudenza della Corte, la questione se una clausola contrattuale debba essere dichiarata abusiva va assimilata ad una questione di ordine pubblico, sicché il giudice nazionale è tenuto, non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, a valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 44, nonché del 30 maggio 2013, Asbeek Brusse e de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, punti 40, 41 e 44).

54      Di conseguenza, la seconda questione, lettera a), nella causa C‑96/16 e la prima questione nella causa C‑94/17 sono ricevibili.

 Nel merito

–       Osservazioni preliminari

55      Il Banco Santander nonché il Banco de Sabadell fanno valere che il criterio sviluppato nella giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) in discussione nei procedimenti principali, che viene menzionato al punto 18 della presente sentenza, non è vincolante. In effetti, secondo i suddetti istituti bancari, benché i giudici spagnoli sembrino, nei fatti, aver applicato in modo automatico tale criterio, il giudice nazionale potrebbe discostarsene in qualunque momento, ove le circostanze del caso di specie lo giustifichino.

56      Inoltre, all’udienza dinanzi alla Corte, il governo spagnolo ha fatto presente che la giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) costituisce un elemento integrativo dell’ordinamento giuridico nazionale nella misura in cui essa garantisce un’interpretazione uniforme della legge da parte dei giudici nazionali. Tuttavia, secondo detto governo, questa giurisprudenza non ha valore vincolante o obbligatorio, nel senso che essa è priva di un carattere normativo erga omnes, non ha forza di legge e non è una fonte del diritto nell’ordinamento giuridico spagnolo. Di conseguenza, i giudici di grado inferiore potrebbero discostarsene e tentare di indurre il Tribunal Supremo (Corte suprema) a modificarla. Il governo spagnolo ha aggiunto che la giurisprudenza di cui sopra ha nondimeno valore di orientamento, nel senso che le decisioni dei giudici nazionali di grado inferiore possono essere annullate dal Tribunal Supremo (Corte suprema) qualora esse si discostino da tale giurisprudenza.

57      A questo proposito, occorre ricordare che, per quanto riguarda l’interpretazione delle disposizioni dell’ordinamento giuridico nazionale, la Corte è in linea di principio tenuta a fondarsi sulle qualificazioni risultanti dalla decisione di rinvio. Infatti, secondo una costante giurisprudenza, la Corte non è competente ad interpretare il diritto interno di uno Stato membro (sentenza del 16 febbraio 2017, Agro Foreign Trade & Agency, C‑507/15, EU:C:2017:129, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata).

58      Orbene, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 65 a 67 delle sue conclusioni, risulta dalle decisioni di rinvio che, secondo i giudici di rinvio, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha, nella giurisprudenza di cui si discute nei procedimenti principali, istituito una presunzione assoluta secondo cui è abusiva una clausola che soddisfi il criterio menzionato al punto 18 della presente sentenza.

59      Inoltre, risulta altresì, in sostanza, da dette decisioni nonché dalle considerazioni esposte al punto 56 della presente sentenza che il carattere vincolante della summenzionata giurisprudenza nei confronti dei giudici spagnoli di grado inferiore non può essere escluso, nel senso che questi ultimi sono tenuti, a pena di incorrere nella censura del Tribunal Supremo (Corte suprema) adito in sede di impugnazione, a dichiarare abusiva una clausola siffatta.

60      Date tali circostanze, la Corte deve rispondere alle questioni sollevate fondandosi sulle premesse illustrate nei due punti precedenti della presente sentenza.

61      Inoltre, occorre rilevare che, pur risultando dalla giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) in discussione nei procedimenti principali che si presume abusiva qualsiasi clausola che soddisfi il criterio menzionato al punto 18 della presente sentenza, la giurisprudenza di cui sopra non sembra invece privare il giudice nazionale della possibilità di ritenere che una clausola di un contratto di mutuo concluso con un consumatore non rispondente al criterio sopra indicato – ossia una clausola che fissi un tasso di interessi moratori non eccedente di oltre due punti percentuali il tasso degli interessi corrispettivi previsto dal contratto – sia nondimeno abusiva, nonché della possibilità, eventualmente, di disapplicarla, aspetto, questo, la cui verifica è riservata ai giudici del rinvio.

–       Sulla risposta alla seconda questione, lettera a), nella causa C96/16 e alla prima questione nella causa C94/17

62      Al fine di rispondere alle questioni sollevate, occorre anzitutto rilevare – fatte salve le verifiche da effettuarsi a cura dei giudici di rinvio – che il Tribunal Supremo (Corte suprema) sembra essersi fondato, per definire il criterio menzionato al punto 18 della presente sentenza, sugli orientamenti sviluppati dalla Corte in ordine alla valutazione del carattere eventualmente abusivo di una clausola contrattuale.

63      Infatti, risulta dalle considerazioni esposte ai punti da 17 a 19 della presente sentenza, nonché dal fascicolo a disposizione della Corte, che il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha, a questo scopo, esaminato le norme nazionali applicabili in diversi settori del diritto ed ha cercato di determinare il livello del tasso di interessi moratori che potrebbe essere ragionevolmente accettato da un consumatore trattato in modo leale ed equo all’esito di un negoziato individuale, pur avendo cura segnatamente di preservare la funzione di detti interessi, che sarebbe in particolare quella di disincentivare i ritardi nei pagamenti e di indennizzare in maniera proporzionata il creditore nell’ipotesi in cui si verifichino tali ritardi. Sembra dunque che il Tribunal Supremo (Corte suprema) si sia conformato ai requisiti ricordati in particolare nella sentenza del 14 marzo 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, punti 68, 69, 71 e 74).

64      Per quanto riguarda la questione se la direttiva 93/13 osti all’applicazione di un criterio giurisprudenziale, quale quello menzionato al punto 18 della presente sentenza, nella misura in cui da esso consegua che qualsiasi clausola contrattuale rispondente al criterio stesso si presume, in maniera inconfutabile, abusiva, occorre ricordare che detta direttiva si basa sulla premessa secondo cui il consumatore si trova in una posizione d’inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale, sia il livello di informazione (sentenza del 21 dicembre 2016, Biuro podróży «Partner», C‑119/15, EU:C:2016:987, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata).

65      In considerazione di una siffatta situazione di inferiorità, la direttiva 93/13 sancisce, all’articolo 3, paragrafo 1, il divieto di clausole standardizzate che, nonostante l’obbligo di buona fede, creino, a scapito del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto (sentenza del 21 marzo 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, punto 42).

66      Spetta al giudice nazionale verificare se le clausole contrattuali sottoposte al suo giudizio debbano essere qualificate come abusive, tenendo conto, in linea di principio, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, di questa stessa direttiva, dell’insieme delle circostanze del caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, punto 71).

67      La Corte ha in sostanza dedotto dalle suddette disposizioni, nonché dall’articolo 6, paragrafo 1, e dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che quest’ultima osterebbe ad una normativa nazionale recante un criterio alla luce del quale deve essere valutato il carattere abusivo di una clausola contrattuale, nell’ipotesi in cui questa normativa impedisse al giudice nazionale chiamato ad esaminare una clausola non rispondente al summenzionato criterio di esaminare tale carattere abusivo e, eventualmente, di dichiarare abusiva la clausola in questione e disapplicarla (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2015, Unicaja Banco e Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 e C‑487/13, EU:C:2015:21, punti da 28 a 42). Come si è indicato al punto 61 della presente sentenza, non sembra però che tale sia l’effetto prodotto dalla giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) in discussione nei procedimenti principali.

68      A questo proposito, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 60 delle sue conclusioni, non si può escludere che, nel loro ruolo di armonizzazione nell’interpretazione del diritto e in un intento di certezza giuridica, i giudici supremi di uno Stato membro, come il Tribunal Supremo (Corte suprema), possano, nel rispetto della direttiva 93/13, elaborare taluni criteri alla luce dei quali i giudici di grado inferiore devono esaminare il carattere abusivo delle clausole contrattuali.

69      Orbene, se la giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) in discussione nei procedimenti principali non sembra certo rientrare tra le disposizioni più severe che possono essere adottate dagli Stati membri al fine di garantire un livello di protezione più elevato al consumatore ai sensi dell’articolo 8 della citata direttiva, segnatamente perché, come chiarito dal governo spagnolo all’udienza dinanzi alla Corte, detta giurisprudenza non sembra avere forza di legge né costituire una fonte del diritto nell’ordinamento giuridico spagnolo, ciò non toglie che l’elaborazione di un criterio giurisprudenziale, quale quello elaborato nella fattispecie dal Tribunal Supremo (Corte suprema), si inscrive nell’obiettivo di protezione dei consumatori perseguito dalla summenzionata direttiva. Infatti, risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché dall’economia generale di quest’ultima che tale direttiva non mira tanto a garantire un equilibrio contrattuale complessivo tra i diritti e gli obblighi delle parti del contratto, quanto ad evitare il sopravvenire di uno squilibrio tra tali diritti e tali obblighi a discapito dei consumatori.

70      Ne consegue che la suddetta direttiva non osta all’introduzione di un siffatto criterio.

71      Pertanto, occorre rispondere alla seconda questione, lettera a), nella causa C‑96/16 e alla prima questione nella causa C‑94/17 dichiarando che la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una giurisprudenza nazionale, come quella del Tribunal Supremo (Corte suprema) in discussione nei procedimenti principali, in virtù della quale una clausola non negoziata di un contratto di mutuo concluso con un consumatore, che fissa il tasso degli interessi moratori applicabile, è abusiva in quanto impone al consumatore in ritardo nei pagamenti un indennizzo di importo sproporzionatamente elevato, qualora tale tasso superi di oltre due punti percentuali quello degli interessi corrispettivi previsto da detto contratto.

 Sulla seconda questione, lettera b), nella causa C96/16 e sulla seconda questione nella causa C94/17

72      Con la seconda questione, lettera b), nella causa C‑96/16 e con la seconda questione nella causa C‑94/17, i giudici di rinvio chiedono, in sostanza, se la direttiva 93/13 debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una giurisprudenza nazionale, come quella del Tribunal Supremo (Corte suprema) in discussione nei procedimenti principali, secondo la quale la conseguenza del carattere abusivo di una clausola non negoziata di un contratto di mutuo concluso con un consumatore, che fissa il tasso degli interessi moratori, consiste nella soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto.

73      Al fine di rispondere alle suddette questioni, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il giudice nazionale chiamato ad esaminare una clausola contrattuale abusiva è tenuto unicamente ad escludere l’applicazione di quest’ultima affinché non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, senza che detto giudice sia legittimato a rivedere il contenuto della clausola stessa. Infatti, il contratto in questione deve rimanere in essere, in linea di principio, senza alcun’altra modifica se non quella risultante dalla soppressione della clausola suddetta, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile (sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, punto 71 e la giurisprudenza ivi citata).

74      Se invero la Corte ha riconosciuto la possibilità per il giudice nazionale di sostituire ad una clausola abusiva una norma di diritto interno a carattere suppletivo, risulta dalla giurisprudenza della Corte che tale possibilità è limitata alle ipotesi in cui l’invalidazione della clausola summenzionata obbligherebbe il giudice ad annullare il contratto nel suo insieme, esponendo così il consumatore a conseguenze tali che questi ne sarebbe penalizzato. In tale prospettiva, così come in sostanza statuito dalla Corte, l’annullamento di una clausola di un contratto di mutuo che fissa il tasso degli interessi moratori applicabile non può avere conseguenze negative per il consumatore interessato, in quanto gli importi che potranno essere richiesti a quest’ultimo dal mutuante saranno necessariamente minori senza l’applicazione di detti interessi moratori (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2015, Unicaja Banco e Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 e C‑487/13, EU:C:2015:21, punti 33 e 34).

75      Inoltre, la direttiva 93/13 non esige che il giudice nazionale disapplichi, oltre alla clausola dichiarata abusiva, anche quelle che non sono state qualificate tali. Infatti, l’obiettivo perseguito da detta direttiva consiste nel proteggere il consumatore e nel ristabilire l’equilibrio tra le parti escludendo l’applicazione delle clausole considerate abusive, conservando al tempo stesso, in linea di principio, la validità delle altre clausole del contratto in questione (v., in tal senso, sentenze del 30 maggio 2013, Jőrös, C‑397/11, EU:C:2013:340, punto 46, e del 31 maggio 2018, Sziber, C‑483/16, EU:C:2018:367, punto 32).

76      In particolare, dalla direttiva sopra citata non consegue che la disapplicazione o l’annullamento della clausola di un contratto di mutuo che fissa il tasso degli interessi moratori, a motivo del carattere abusivo della clausola stessa, debba determinare altresì la disapplicazione o l’annullamento della clausola di tale contratto che fissa il tasso degli interessi corrispettivi, e ciò tanto più per il fatto che queste differenti clausole devono rimanere chiaramente distinte. A quest’ultimo proposito, occorre infatti rilevare che, come risulta dalla decisione di rinvio nella causa C‑94/17, gli interessi moratori mirano a sanzionare l’inadempimento da parte del debitore del proprio obbligo di effettuare i rimborsi del prestito alle scadenze contrattualmente pattuite, a dissuadere tale debitore dall’accumulare ritardo nell’esecuzione delle proprie obbligazioni e, eventualmente, a indennizzare il mutuante del danno subìto a causa di un ritardo nel pagamento. Per contro, gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa.

77      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 90 delle sue conclusioni, tali considerazioni si applicano indipendentemente dal modo in cui sono formulate la clausola contrattuale che fissa il tasso degli interessi moratori e quella che fissa il tasso degli interessi corrispettivi. In particolare, dette considerazioni valgono non soltanto quando il tasso degli interessi moratori sia definito indipendentemente dal tasso degli interessi corrispettivi, in una clausola distinta, ma anche quando il tasso degli interessi moratori venga determinato sotto forma di maggiorazione del tasso degli interessi corrispettivi pari a un certo numero di punti percentuali. In quest’ultimo caso, dato che la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata.

78      Nel caso di specie, fatte salve le verifiche da effettuarsi a cura dei giudici del rinvio, risulta dalle decisioni di rinvio che la soluzione adottata nella giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) in discussione nei procedimenti principali implica che il giudice nazionale, il quale abbia constatato il carattere abusivo della clausola di un contratto di mutuo che fissa il tasso degli interessi moratori, escluda molto semplicemente l’applicazione della clausola suddetta o della maggiorazione che tali interessi rappresentano rispetto agli interessi corrispettivi, senza poter sostituire alla clausola di cui sopra disposizioni legislative suppletive, né rivedere la clausola in questione, conservando al tempo stesso la validità delle altre clausole di tale contratto, e segnatamente quella relativa agli interessi corrispettivi.

79      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione, lettera b), nella causa C‑96/16 e alla seconda questione nella causa C‑94/17 dichiarando che la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una giurisprudenza nazionale, come quella del Tribunal Supremo (Corte suprema) in discussione nei procedimenti principali, secondo la quale la conseguenza del carattere abusivo di una clausola non negoziata di un contratto di mutuo concluso con un consumatore, che fissa il tasso degli interessi moratori, consiste nella soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto.

 Sulla terza questione nella causa C94/17

80      Tenuto conto della risposta negativa data alla seconda questione nella causa C‑94/17, non occorre rispondere alla terza questione in tale causa.

 Sulle spese

81      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1)      La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa non è applicabile ad una pratica messa in atto da un professionista consistente nel cedere o nell’acquistare un credito detenuto nei confronti di un consumatore, senza che la possibilità di una cessione siffatta sia prevista dal contratto di mutuo concluso con tale consumatore, senza che quest’ultimo sia stato previamente informato di detta cessione o abbia prestato il proprio consenso alla stessa, e senza che al predetto consumatore venga offerta la possibilità di riscattare il proprio debito e dunque di estinguerlo, rimborsando al cessionario il prezzo che questi ha versato a titolo della suddetta cessione, maggiorato dei costi, degli interessi e delle spese applicabili. Dall’altro lato, la direttiva summenzionata non è applicabile neppure a disposizioni nazionali, come quelle contenute nell’articolo 1535 del Código Civil (codice civile), nonché negli articoli 17 e 540 della Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (legge 1/2000 recante il codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000, le quali disciplinino tale possibilità di riscatto e regolamentino il subentro del cessionario al cedente nei procedimenti in corso.

2)      La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una giurisprudenza nazionale, come quella del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) in discussione nei procedimenti principali, in virtù della quale una clausola non negoziata di un contratto di mutuo concluso con un consumatore, che fissa il tasso degli interessi moratori applicabile, è abusiva in quanto impone al consumatore in ritardo nei pagamenti un indennizzo di importo sproporzionatamente elevato, qualora tale tasso superi di oltre due punti percentuali quello degli interessi corrispettivi previsto da detto contratto.

3)      La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una giurisprudenza nazionale, come quella del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) in discussione nei procedimenti principali, secondo la quale la conseguenza del carattere abusivo di una clausola non negoziata di un contratto di mutuo concluso con un consumatore, che fissa il tasso degli interessi moratori, consiste nella soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo