Language of document : ECLI:EU:C:2010:105

Cause riunite C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 e C‑179/08

Aydin Salahadin Abdulla e altri

contro

Bundesrepublik Deutschland

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht)

«Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Qualità di “rifugiato” — Art. 2, lett. c) — Cessazione dello status di rifugiato — Art. 11 — Mutamento di circostanze — Art. 11, n. 1, lett. e) — Rifugiato — Timore infondato di persecuzioni — Valutazione — Art. 11, n. 2 — Revoca dello status di rifugiato — Prova — Art. 14, n. 2»

Massime della sentenza

1.        Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti

(Artt. 68 CE e 234 CE)

2.        Visti, asilo, immigrazione — Politica d’asilo — Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Direttiva 2004/83 — Cessazione dello status di rifugiato

[Direttiva del Consiglio 2004/83, artt. 2, lett. c), 7, n. 1, e 11, n. 1, lett. e)]

3.        Visti, asilo, immigrazione — Politica d’asilo — Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Direttiva 2004/83 — Cessazione dello status di rifugiato

[Direttiva del Consiglio 2004/83, artt. 2, lett. e), 4 e 11, n. 1, lett. e)]

4.        Visti, asilo, immigrazione — Politica d’asilo — Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Direttiva 2004/83 — Cessazione dello status di rifugiato

[Direttiva del Consiglio 2004/83, artt. 2, lett. c), e 11, n. 1, lett. e)]

5.        Visti, asilo, immigrazione — Politica d’asilo — Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Direttiva 2004/83 — Cessazione dello status di rifugiato

[Direttiva del Consiglio 2004/83, artt. 4, n. 4, e 11, n. 1, lett. e)]

1.        Non risulta dal dettato degli artt. 68 CE e 234 CE, né dalle finalità del procedimento istituito da quest’ultima disposizione, che gli autori del Trattato abbiano inteso sottrarre alla competenza della Corte i rinvii pregiudiziali vertenti su di una direttiva nel caso specifico in cui il diritto nazionale di uno Stato membro rinvii al contenuto delle disposizioni della direttiva in parola per determinare le norme da applicare ad una situazione puramente interna al detto Stato. Infatti, in un caso del genere esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni riprese dal diritto comunitario ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate.

(v. punto 48)

2.        L’art. 11, n. 1, lett. e), della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che:

– una persona perde lo status di rifugiato quando, considerato un cambiamento delle circostanze avente un carattere significativo e una natura non temporanea, occorso nel paese terzo interessato, vengano meno le circostanze alla base del fondato timore della persona stessa di essere perseguitata a causa di uno dei motivi di cui all’art. 2, lett. c), della direttiva 2004/83, circostanze a seguito delle quali essa è stata riconosciuta come rifugiata, e non sussistano altri motivi di timore di «essere perseguitata» ai sensi dell’art. 2, lett. c), di tale direttiva;

– ai fini della valutazione di un cambiamento delle circostanze, le autorità competenti dello Stato membro devono verificare, tenuto conto della situazione individuale del rifugiato, che il soggetto o i soggetti che offrono protezione di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva 2004/83 abbiano adottato adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori, che quindi dispongano, in particolare, di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione e che il cittadino interessato, in caso di cessazione dello status di rifugiato, abbia accesso a detta protezione;

– i soggetti che offrono protezione ex art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 2004/83 possono comprendere organizzazioni internazionali che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, anche per mezzo della presenza di una forza multinazionale su tale territorio.

(v. punto 76, dispositivo 1)

3.        Nel contesto della nozione di protezione internazionale, la direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, disciplina due regimi distinti di protezione, vale a dire, da un lato, lo status di rifugiato e, dall’altro, lo status conferito dalla protezione sussidiaria, in quanto l’art. 2, lett. e), della direttiva dichiara che la persona ammissibile alla protezione sussidiaria è chi non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato. Pertanto, salvo disconoscere le rispettive sfere dei due regimi di protezione, la cessazione del primo non può essere subordinata alla constatazione che le condizioni di applicazione del secondo non sussistono.

Nel sistema di tale direttiva, l’eventuale cessazione dello status di rifugiato avviene senza incidere sul diritto della persona interessata di chiedere il riconoscimento dello status conferito dalla protezione sussidiaria, quando siano presenti tutti gli elementi necessari, contemplati all’art. 4, al fine di stabilire che siano soddisfatte le condizioni idonee a giustificare una siffatta protezione, elencate all’art. 15 della stessa direttiva.

(v. punti 78-80)

4.        Quando le circostanze in base alle quali lo status di rifugiato è stato riconosciuto abbiano cessato di sussistere e le autorità competenti dello Stato membro verifichino che non ricorrono altre circostanze che giustifichino il fondato timore della persona interessata di essere perseguitata, per il medesimo motivo inizialmente esistente o per uno degli altri motivi elencati all’art. 2, lett. c), della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, il criterio di probabilità per l’esame del rischio derivante da dette altre circostanze è lo stesso criterio applicato ai fini della concessione dello status di rifugiato.

In queste due fasi dell’esame, infatti, la valutazione verte sulla stessa questione di appurare se le circostanze accertate rappresentino o meno una minaccia tale che la persona interessata possa fondatamente temere, con riferimento alla sua situazione individuale, di essere effettivamente oggetto di atti di persecuzione. Detta valutazione dell’importanza del rischio deve, in tutti i casi, essere operata con vigilanza e prudenza, poiché si tratta di questioni d’integrità della persona umana e di libertà individuali, questioni che attengono ai valori fondamentali dell’Unione.

(v. punti 89-91, dispositivo 2)

5.        L’art. 4, n. 4, della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, nella misura in cui fornisce indicazioni quanto alla portata, in termini di forza probatoria, di atti o minacce precedenti di persecuzione, può applicarsi quando le autorità competenti intendano revocare lo status di rifugiato ai sensi dell’art. 11, n. 1, lett. e), della direttiva 2004/83 e l’interessato, per giustificare il permanere di un fondato timore di persecuzione, faccia valere circostanze diverse da quelle sulla cui base era stato riconosciuto come rifugiato. Tuttavia, ciò potrà di regola verificarsi solamente quando il motivo di persecuzione sia diverso da quello considerato al momento del riconoscimento dello status di rifugiato e vi siano atti o minacce di persecuzione precedenti collegati al motivo di persecuzione esaminato in tale fase.

(v. punto 100, dispositivo 3)