Language of document : ECLI:EU:C:2018:170

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 7 marzo 2018 (1)

Causa C103/17

Messer France SAS, successore di Praxair

contro

Premier ministre,

Commission de régulation de l’énergie,

Ministre de l’Économie et des Finances,

Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

[domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia)]

«Tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica – Normativa nazionale che prevede un contributo al servizio pubblico dell’energia elettrica – Accisa sull’energia elettrica – Imposta indiretta – Condizioni per l’esistenza di altre imposte indirette aventi finalità specifiche – Nozione di finalità specifiche – Somiglianza tra le altre imposte indirette aventi finalità specifiche e l’accisa sull’energia elettrica – Rispetto di un livello minimo di tassazione – Differenza tra imposta e prestazione patrimoniale obbligatoria di natura non fiscale»






1.        Il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione del cosiddetto contributo al servizio pubblico dell’energia elettrica (in prosieguo: il «CSPE»), come applicato in Francia dal 2003 al 2010.

2.        Il CSPE è un’imposta applicata nelle fatture dei consumatori, riscossa dai fornitori di energia elettrica. Il suo gettito è destinato a compensare i costi aggiuntivi che questi ultimi sono obbligati per legge a sostenere e le cui finalità sono molteplici: dall’incentivo alla produzione di energia elettrica generata da fonti rinnovabili, alla compensazione dei costi maggiori per la produzione di energia elettrica nelle zone non metropolitane, anche per scopi sociali, come la tariffazione speciale dell’energia elettrica, in quanto prodotto di prima necessità, e l’assistenza alle persone in situazioni di precarietà.

3.        Il giudice del rinvio non interroga la Corte di giustizia sulla possibile qualificazione del CSPE come aiuto di Stato. Le sue questioni pregiudiziali riguardano, piuttosto, la compatibilità di tale imposta con le direttive di armonizzazione delle accise su determinati prodotti, tra cui figura l’energia elettrica.

4.        Tali direttive hanno stabilito la regola secondo cui i prodotti da esse disciplinati possono essere assoggettati unicamente all’accisa armonizzata. Esse, tuttavia, ammettono come deroga talune imposte indirette aventi finalità specifiche (in prosieguo: le «IIFS»), riguardo alle quali la Corte di giustizia ha già fissato alcuni criteri giurisprudenziali.

5.        La controversia di cui al procedimento principale dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato), la prima di una serie di ricorsi analoghi (2), è volta a chiarire, in particolare, se il CSPE possa essere compreso tra le imposte indirette che tali direttive ammettono come deroga. Da un punto di vista sia giuridico sia economico, la controversia pendente dinanzi ai giudici francesi avente ad oggetto il CSPE è particolarmente rilevante (3).

I.      Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

1.      Direttiva 92/12/CEE (4)

6.        Il terzo considerando di tale direttiva prevede quanto segue:

«(…) [D]eve essere definita la nozione di prodotti soggetti ad accisa; che solo le merci considerate tali in tutti gli Stati membri possono essere oggetto di norme comunitarie; che tali prodotti possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche; che il mantenimento o l’introduzione di altre imposizioni indirette non devono dar luogo a formalità connesse al passaggio di una frontiera».

7.        L’articolo 3 dispone quanto segue:

«1.      La presente direttiva è applicabile, a livello comunitario, ai prodotti seguenti, come definiti nelle direttive ad essi relative:

‑      gli oli minerali,

‑      l’alcole e le bevande alcoliche,

‑      i tabacchi lavorati.

2.      I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini dell[e] accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta.

(…)»

2.      Direttiva 2003/96/CE (5)

8.        L’articolo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri tassano i prodotti energetici e l’elettricità conformemente alla presente direttiva».

9.        L’articolo 3 così dispone:

«I riferimenti agli “oli minerali” e alle “accise” applicate agli oli minerali di cui alla direttiva 92/12/CEE s’intendono come riferimenti riguardanti tutti i prodotti energetici, l’elettricità e tutte le imposte indirette nazionali di cui, rispettivamente, all’articolo 2 e all’articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva».

10.      L’articolo 4 stabilisce quanto segue:

«1.      I livelli di tassazione applicati dagli Stati membri ai prodotti energetici e all’elettricità di cui all’articolo 2 non possono essere inferiori ai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva.

2.      Ai fini della presente direttiva si intende per “livello di tassazione” l’onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto l’IVA), calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di prodotti energetici e di elettricità, all’atto dell’immissione in consumo».

11.      L’articolo 18, paragrafo 10, dispone quanto segue:

«Fino al 1o gennaio 2009, la Repubblica francese può applicare esenzioni o riduzioni, totali o parziali, ai prodotti energetici e all’elettricità utilizzati dallo Stato, da autorità di governo locale e regionale e da altri organismi di diritto pubblico per le attività od operazioni che essi esercitano in quanto autorità pubbliche.

La Repubblica francese può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2009 volto ad adeguare il regime vigente di tassazione dell’elettricità alle disposizioni stabilite nella presente direttiva. Durante questo periodo, per valutare il rispetto delle aliquote minime stabilite nella presente direttiva, si tiene conto del livello globale medio dell’attuale tassazione locale dell’elettricità».

12.      Ai sensi dell’articolo 28:

«1.      Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.      Essi applicano tali disposizioni dal 1o gennaio 2004 (…)».

3.      Direttiva 2008/118/CE (6)

13.      La direttiva 92/12 è stata abrogata dalla direttiva 2008/118, il cui articolo 1, paragrafi 1 e 2, prevede quanto segue:

«1.      La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti (“prodotti sottoposti ad accisa”):

a)      prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE;

(…)

2.      Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni».

14.      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1:

«1.      L’accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell’immissione in consumo».

15.      L’articolo 9 dispone quanto segue:

«Le condizioni di esigibilità e l’aliquota dell’accisa da applicare sono quelle in vigore alla data in cui l’accisa diviene esigibile nello Stato membro nel quale ha luogo l’immissione in consumo.

(…)».

16.      L’articolo 47, paragrafo 1, comma 1, così dispone:

«La direttiva 92/12/CEE è abrogata con efficacia al 1o aprile 2010».

B.      Normativa nazionale

17.      L’articolo 5 della loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité (legge del 10 febbraio 2000, relativa alla modernizzazione e allo sviluppo del servizio pubblico dell’energia elettrica) (7) così dispone: (8)

«I.      Gli oneri imputabili alle missioni di servizio pubblico assegnate agli operatori elettrici sono integralmente compensati. Essi comprendono:

a)      In materia di produzione di energia elettrica:

1.      I costi supplementari derivanti, eventualmente, dall’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 10 rispetto ai costi evitati a Électricité de France o, eventualmente, a quelli evitati ai distributori non nazionalizzati interessati, menzionati all’articolo 23 della citata legge n. 46-628 dell’8 aprile 1946 (…)

b)      In materia di fornitura di energia elettrica

1.      Le perdite di entrate e i costi sostenuti dai fornitori di energia elettrica in ragione dell’introduzione di una tariffazione speciale in quanto prodotto di prima necessità, di cui all’articolo 4, paragrafo I, ultimo comma.

2.      I costi sostenuti dai fornitori di elettricità in ragione del loro coinvolgimento al programma introdotto a favore delle persone in situazioni di precarietà, di cui all’articolo 2, paragrafo III, punto 1.

Tali oneri sono calcolati in base ad un’adeguata contabilità tenuta dagli operatori su cui essi gravano. Tale contabilità, gestita secondo regole della Commissione per la regolamentazione dell’energia (…). Il ministro incaricato dell’energia fissa l’importo di tali oneri su proposta della Commissione per la regolamentazione dell’energia, presentata annualmente.

La compensazione di tali oneri, a favore degli operatori su cui gravano, viene garantita da contributi dovuti dai consumatori finali di energia elettrica stabiliti sul territorio nazionale.

L’importo dei suddetti contributi è calcolato in proporzione al quantitativo di energia elettrica consumata (…)

(…)

L’importo dei contributi applicabile a ciascun chilowattora è calcolato in modo tale che i contributi coprano il complesso degli oneri di cui alle lettere a) e b) (…). Il ministro incaricato dell’energia fissa tale importo su proposta della Commissione per la regolamentazione dell’energia, presentata annualmente (…)».

18.      L’articolo 10, paragrafo 5, commi 2 e 7, della legge del 10 febbraio 2000(9), relativa all’obbligo di acquisto dell’energia elettrica prodotta dagli impianti che utilizzano energie rinnovabili, prevede quanto segue:

«(…) Vengono specificati mediante decreto gli obblighi gravanti sui produttori che beneficiano dell’obbligo di acquisto, nonché le condizioni alle quali i ministri incaricati dell’economia e dell’energia definiscono, previo parere della Commissione per la regolamentazione dell’energia, le condizioni di acquisto dell’energia elettrica in tal modo prodotta.

(…)

I contratti conclusi in applicazione del presente articolo dall’Electricité de France e i distributori non nazionalizzati citati nell’articolo 23 della summenzionata legge n. 46-628 dell’8 aprile 1946 fissano le condizioni di acquisto tenendo conto dei costi di investimento e operativi evitati da tali acquirenti, cui può aggiungersi un premio che tiene conto del contributo della produzione conferita o delle filiere alla realizzazione degli obiettivi definiti nel secondo comma dell’articolo 1 della presente legge. Detto premio non può essere fissato a un livello tale da comportare che la remunerazione dei capitali immobilizzati negli impianti destinatari di dette condizioni di acquisto superi la normale remunerazione dei capitali, tenuto conto dei rischi inerenti a tali attività e della garanzia di cui tali impianti beneficiano di vendere tutta la propria produzione a un prezzo determinato. Le condizioni di acquisto sono periodicamente riviste al fine di tener conto dell’andamento dei costi evitati e degli oneri indicati al paragrafo 1 dell’articolo 5».

19.      L’articolo 8 del decreto 2001/410, del 10 maggio 2001 (10), relativo alle condizioni di acquisto dell’energia elettrica generata da produttori che beneficiano dell’obbligo di acquisto, emanato ai fini dell’applicazione delle suddette disposizioni, così dispone:

«Con decreti dei ministri incaricati dell’economia e dell’energia, adottati previo parere del Conseil supérieur de l’énergie (Consiglio superiore per l’energia) e della Commission de régulation de l’électricité (Commissione per la regolamentazione dell’energia elettrica), vengono definite le condizioni di acquisto dell’energia elettrica prodotta dagli impianti beneficiari dell’obbligo di acquisto previsto dall’articolo 10 della succitata legge del 10 febbraio 2000 (…)».

20.      A seguito della procedura di infrazione avviata dalla Commissione nel 2010, la Repubblica francese ha adottato la loi n. 2010-1448 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (legge del 7 dicembre 2010 relativa a una nuova organizzazione del mercato dell’elettricità, nota anche come legge NOME) (11). In forza dell’articolo 23 di tale legge, il CSPE è stato sostituito dalle imposte municipali e dipartimentali sul consumo finale di energia elettrica. Tali nuove imposte sono applicate dal 1o gennaio 2011.

II.    Controversia principale e questioni pregiudiziali

21.      Ai sensi della decisione di rinvio, il 17 dicembre 2010 la società Praxair, nei cui diritti è successivamente subentrata la società Messer France, ha chiesto la restituzione dei CSPE da essa versati dal 2005 al 2009, oltre interessi di mora.

22.      Il Tribunal administratif de Paris (tribunale amministrativo di Parigi, Francia), dinanzi al quale è stata promossa la suddetta azione, l’ha respinta con sentenza del 6 luglio 2012.

23.      La Praxair ha impugnato la suddetta sentenza dinanzi alla Cour administrative d’appel de Paris (Corte d’appello amministrativa di Parigi, Francia) la quale, prima di pronunciarsi, ha deciso di trasmettere il fascicolo al Conseil d’État (Consiglio di Stato), sottoponendo al suo esame una serie di quesiti. Il Conseil d’État (Consiglio di Stato) dopo aver sollevato una questione prioritaria di legittimità costituzionale dinanzi al Conseil constitutionnel (Corte costituzionale, Francia), decisa con sentenza dell’8 ottobre 2014(12), il 22 luglio 2015 si è pronunciato sui quesiti sollevati dal giudice dell’impugnazione.

24.      Il 23 febbraio 2016 il suddetto giudice ha respinto il ricorso della Praxair.

25.      La Messer France, subentrata nei diritti e negli obblighi della Praxair, ha impugnato la sentenza di secondo grado dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato), il quale sottopone alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Qualora uno Stato membro, successivamente all’entrata in vigore della direttiva 2003/96/CE, non abbia adottato, in un primo momento, alcuna disposizione volta a creare un’accisa sul consumo dell’energia elettrica ma abbia mantenuto, accanto alle imposte locali, un’imposizione indiretta prevista in precedenza e gravante sul suddetto consumo,

–      se la compatibilità dell’imposizione di cui trattasi con le direttive [92/12] e [2003/96] debba essere valutata tenendo conto delle condizioni fissate dall’articolo 3, paragrafo 2, della [direttiva 92/12] per l’esistenza di un’“altra imposizione indiretta”, vale a dire il fatto che siano perseguite una o più finalità specifiche e che siano rispettate talune regole di imposizione applicabili ai fini delle accis[e] o dell’imposta sul valore aggiunto;

–      oppure se il mantenimento di un’“altra imposizione indiretta” sia possibile soltanto in presenza dell’accisa armonizzata e, infine, se in tal caso il contributo in questione possa essere considerato come costitutivo di un’accisa siffatta, la cui compatibilità con le due suddette direttive dovrebbe allora essere valutata alla luce dell’insieme delle norme di armonizzazione da esse previste.

2)      Se un contributo fondato sul consumo di energia elettrica il cui gettito è diretto sia al finanziamento delle spese collegate alla produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili e cogenerazione che all’introduzione di tariffe geograficamente uniformi e di riduzioni del prezzo dell’energia elettrica per le famiglie in situazioni di precarietà debba essere considerato come volto a perseguire finalità specifiche ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, della [direttiva 92/12], riprese dall’articolo 1, paragrafo 2, della [direttiva 2008/118].

3)      Nel caso in cui solo talune delle finalità perseguite potessero essere qualificate come specifiche ai sensi di dette disposizioni, se i contribuenti possano esigere comunque il rimborso integrale del contributo controverso o soltanto un rimborso parziale in funzione della parte, nel totale delle spese che esso finanzia, che non corrisponde a una finalità specifica.

4)      Nel caso in cui, in base alla risposta data alle questioni che precedono, il regime del contributo al servizio pubblico dell’energia elettrica sia, del tutto o in parte, incompatibile con le regole di imposizione dell’elettricità previste dal diritto dell’Unione, se l’articolo 18, paragrafo 10, secondo comma, della [direttiva 2003/96] debba essere interpretato nel senso che, fino al 1o gennaio 2009, il rispetto dei livelli minimi di imposizione previsti dalla direttiva in parola rappresenta, tra le regole di imposizione previste dal diritto dell’Unione, il solo obbligo gravante sulla Francia».

26.      La Messer France, i governi francese, spagnolo, italiano e belga, nonché la Commissione, hanno presentato osservazioni scritte e osservazioni orali (ad eccezione del governo italiano) all’udienza del 13 dicembre 2017.

III. Risoluzione delle questioni pregiudiziali

A.      Sulla natura fiscale del CSPE

27.      Prima di esaminare le questioni pregiudiziali, ritengo necessario risolvere preliminarmente i dubbi relativi alla natura (fiscale o meno) del CSPE, quale premessa per determinare se esso sia compatibile con l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12.

28.      Qualora il CSPE non fosse un’imposta ai sensi del diritto dell’Unione, non potrebbe essere qualificato come IIFS, il che escluderebbe l’applicazione della direttiva 92/12. In tal caso, non sarebbe sussistito alcun ostacolo al mantenimento, da parte della Repubblica francese, di tale contributo (mentre era in vigore) senza che sorgesse alcun problema.

29.      Il giudice del rinvio ritiene che il CSPE sia un’imposta indiretta e non mette in dubbio la sua natura fiscale. Tuttavia, il governo italiano, nelle proprie osservazioni scritte, pur ammettendo che si tratta di un contributo patrimoniale obbligatorio previsto dalla legge, sostiene che esso non abbia natura fiscale e che, pertanto, non rientrerebbe nell’ambito di applicazione delle direttive 92/12 e 2008/118. In udienza, i governi belga e spagnolo hanno sostenuto la medesima tesi.

30.      Nelle mie conclusioni nella causa IRCCS – Fondazione Santa Lucia (13) ho sostenuto che la tassa con cui sono finanziati in Italia i cosiddetti «oneri generali del sistema elettrico» era una prestazione patrimoniale non di natura fiscale (14), che non presentava i tratti (né la natura) di un’imposta. Nello stesso senso si era espresso, molto chiaramente, il Consiglio di Stato (Italia) nella sua decisione di rinvio. Ho ritenuto, in particolare, che tale tassa non avesse una struttura tributaria analoga a quella delle accise armonizzate o dell’IVA e che non potesse essere qualificata come IIFS, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118.

31.      La Corte di giustizia, nella sua sentenza IRCCS - Fondazione Santa Lucia, non ha accolto il mio suggerimento e non ha differenziato fra tributi e prestazioni patrimoniali di natura non fiscale. La Corte di giustizia, muovendo dall’idea (corretta) che ad essa incombe effettuare la qualificazione di qualsiasi imposta, tassa, dazio o prelievo con riferimento al diritto dell’Unione, in base alle caratteristiche oggettive del tributo, indipendentemente dal nomen iuris che viene ad esso attribuito nel diritto nazionale (15), si è limitata a indicare tre elementi caratteristici delle imposte indirette:

‑      in primo luogo, l’obbligo di legge di pagare il relativo importo e, in caso di mancato rispetto di tale obbligo, il potere delle autorità di agire nei confronti del debitore.

‑      In secondo luogo, la destinazione delle somme richieste allo scopo di finanziare finalità di interesse generale, secondo i criteri di ripartizione stabiliti dalle pubbliche autorità.

‑      In terzo luogo, il loro possibile impatto sul consumatore finale del bene o del servizio fornito, venendo inclusi nell’importo indicato nella fattura indirizzata a quest’ultimo, il cui importo è normalmente proporzionale alla quantità di prodotti o servizi consumati (16).

32.      Tuttavia, la Corte di giustizia ha rimesso interamente al giudice nazionale italiano il compito di verificare se l’imposta per coprire gli oneri generali del suo sistema elettrico soddisfacesse o meno le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, (ossia, «se, da un lato, tale imposizione persegue una o più finalità specifiche e se, dall’altro, rispetta le regole d’imposizione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni») (17).

33.      Non mi dilungherò in una polemica da ritenere solo apparentemente accademica(18). A mio avviso, ciò che rileva ai fini dell’individuazione delle differenze tra le due nozioni, è che i proventi delle prestazioni patrimoniali pubbliche di natura non fiscale non rientrino nel bilancio dello Stato, vale a dire, che non siano destinati a coprire esigenze pubbliche che devono essere finanziate dalle autorità statali. Rileva altresì che la loro gestione e la loro riscossione non preveda un intervento delle autorità tributarie nazionali, nell’esercizio delle consuete prerogative dell’amministrazione fiscale.

34.      Ignorare tali caratteristiche conduce, tra l’altro, allo svilimento della nozione di gettito fiscale, probabilmente fino a rendere la dottrina su tale materia priva di significato (19). Al contempo, limita eccessivamente la libertà del legislatore di ciascuno Stato, il quale, qualora tale orientamento fosse mantenuto, potrebbe essere obbligato ad attribuire natura fiscale alle tariffe per la prestazione di determinati servizi pubblici quando, per calcolare il loro importo (fissato delle autorità pubbliche), si tenga conto dei costi, diretti o indiretti nonché generali, sostenuti per fornire tali servizi.

35.      Tuttavia, a mio avviso, il CSPE, pur condividendo alcune caratteristiche con la suddetta imposta italiana, presenta talune caratteristiche che potrebbero avvicinarlo alle imposte indirette, una qualifica che — come già affermato — non sembra essere messa in discussione né dal giudice del rinvio né dalla normativa francese (20). Tra tali caratteristiche emerge, in particolare la circostanza per cui, come confermato in udienza, spetta alle autorità pubbliche (la Commissione per la regolamentazione dell’energia) esigere il pagamento, maggiorato degli interessi di mora, dagli utenti che non abbiano versato il CSPE ed emettere nei loro confronti un titolo esecutivo.

36.      Dal momento che spetterà, da ultimo, al giudice del rinvio esprimere un giudizio definitivo sulla qualifica del CSPE quale imposta (o meno), tenuto conto dei criteri ampi che la Corte di giustizia ha impiegato per attribuire tale qualifica ad alcuni contributi obbligatori pagati dai consumatori di taluni beni o servizi, muoverò da tale premessa per sviluppare le presenti conclusioni, pur ribadendo il mio desiderio che l’analisi della nozione di imposte indirette sia eseguita con maggiore rigore concettuale (21).

B.      Normativa applicabile alla controversia nel procedimento principale (quarta questione pregiudiziale)

37.      Ritengo opportuno, in primo luogo, rispondere alla questione con cui il giudice del rinvio chiede alla Corte di giustizia di chiarire un aspetto relativo all’articolo 18, paragrafo 10, secondo comma, della direttiva 2003/96, al fine di individuare la normativa applicabile alla controversia.

38.      Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2003/96 (22) l’imposta indiretta sull’elettricità, dal 1o gennaio 2004 al 1o aprile 2010, è stata disciplinata dalla direttiva 92/12. La direttiva 2003/96 ha esteso all’energia elettrica le disposizioni della direttiva 92/12, fino ad allora applicabili unicamente alle accise sugli oli minerali, l’alcool, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati.

39.      Tuttavia, alla Repubblica francese è stata concesso un periodo transitorio (articolo 18, paragrafo 10, comma 2, della direttiva 2003/96), fino al 1o gennaio 2009, volto ad adeguare il proprio regime di tassazione dell’elettricità a tale direttiva.

40.      Ai sensi di tale articolo, durante detto periodo transitorio, la Francia, per valutare il rispetto delle aliquote minime stabilite nella direttiva 2003/96, doveva tenere conto del livello globale medio della tassazione locale dell’elettricità. Tale obbligo comportava che, dal 1o gennaio 2004 al 1o gennaio 2009, la Francia doveva rispettare la condizione per la quale la somma del CSPE e delle altre accise (municipali e dipartimentali) (23) che gravavano sul consumo di elettricità superasse le suddette aliquote o livelli minimi.

41.      La Repubblica francese non ha rispettato il periodo transitorio in quanto ha recepito (24) la direttiva 2003/96, nel proprio diritto nazionale, solo con la legge n. 2010-1488 (25), del 7 dicembre 2010, entrata in vigore il 1o gennaio 2011 (26).

42.      Dalla successione di tali leggi si evince che l’articolo 18, paragrafo 10, comma 2, della direttiva 2003/96 autorizzava la Repubblica francese a mantenere in vigore, fino al 31 dicembre 2008, il proprio regime fiscale nazionale sull’elettricità senza essere soggetta alla direttiva 92/12, con «il solo obbligo» (27) di rispettare il livello minimo di imposizione stabilito da quest’ultima. Sino a tale data, pertanto, nei limiti della suddetta riserva, la Francia poteva applicare il CSPE senza dover analizzarne la compatibilità o meno con la suddetta direttiva.

43.      Da quanto suesposto si evince che, se è stato raggiunto tale livello (circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare), coloro che hanno pagato il CSPE maturato prima del 1o gennaio 2009 non sono legittimati a chiederne il rimborso, adducendo l’asserita violazione delle direttive 92/12 e 2003/96.

C.      Compatibilità del CSPE con l’accisa sull’energia elettrica (prima questione pregiudiziale)

44.      La Messer France ritiene che l’applicazione dell’accisa armonizzata sul consumo di energia elettrica sia una conditio sine qua non affinché uno Stato membro possa mantenere o introdurre altre accise sul consumo di energia elettrica, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12.

45.      A suo avviso, la possibilità di applicare altre imposte indirette è espressione di un potere impositivo residuo in capo agli Stati membri (28), il cui esercizio è complementare ed è subordinato all’introduzione dell’accisa armonizzata (29). La subordinazione si dedurrebbe esplicitamente dall’ articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, che ha sostituito l’espressione «altre imposte indirette» con imposte indirette supplementari.

46.      Non condivido tali argomenti. In primo luogo, la direttiva 2008/118 non è applicabile ratione temporis alla presente controversia, malgrado la formulazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della stessa coincida sostanzialmente, con quella dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 (30). Sebbene alcune versioni linguistiche (quella francese o quella rumena) dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 facciano riferimento a imposte indirette supplementari, la maggior parte (versioni in lingua inglese, portoghese, spagnola o italiana, tra le altre), impiegano l’espressione «altre imposte indirette», il che esclude pertanto l’idea della subordinazione di queste ultime alla previa introduzione dell’accisa armonizzata, in conformità con l’obiettivo di detta direttiva. Tale interpretazione è conforme al sistema generale e alla finalità della direttiva 2008/118 (31).

47.      In secondo luogo, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12, nel riferirsi ad «altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche» non aggiunge indicazioni che suggeriscano di subordinare la loro applicazione alla previa introduzione dell’accisa armonizzata.

48.      Tale tesi è rafforzata dal fatto che, ai sensi del terzo considerando della direttiva 92/12, i prodotti soggetti ad accisa possono «formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche; (…) il mantenimento o l’introduzione di altre imposizioni indirette non devono dar luogo a formalità connesse al passaggio di una frontiera».

49.      Nello stesso senso, la Corte di giustizia ha richiamato la «facoltà prevista dall’art[icolo] 3, [paragrafo] 2, della direttiva 92/12 di mantenere o di istituire imposte nazionali che perseguono fini specifici per i prodotti assoggettati all’accisa armonizzata» (32). Tale facoltà è in contrasto con l’obbligo degli Stati membri di introdurre l’accisa armonizzata, il che evidenzia che si tratta di imposte indipendenti e che non è necessario introdurre quest’ultima al fine di mantenere o di introdurre le imposte nazionali.

50.      In terzo luogo, la Corte di giustizia, nella sentenza Commissione/Francia, ha dichiarato che il Consiglio aveva adottato l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12, «tenuto conto della diversità delle tradizioni fiscali degli Stati membri in materia e del ricorso frequente alle imposte indirette per l’attuazione di politiche diverse dalla politica di bilancio» (33). Tale circostanza conferma nuovamente che tali altre imposte indirette esistono di per sé e non sono subordinate all’accisa armonizzata.

51.      Ritengo, pertanto, che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 debba essere interpretato nel senso che il mantenimento o l’introduzione di un’imposizione indiretta avente finalità specifiche non è subordinato alla previa introduzione dell’accisa armonizzata.

D.      Il CSPE quale imposta indiretta avente finalità specifiche (seconda questione pregiudiziale)

52.      Dal momento che nel procedimento principale la società Messer France chiede la restituzione delle quote del CSPE, oltre interessi di mora, che la società Praxair ha versato negli anni tra il 2005 e il 2009, sono applicabili ratione temporisunicamente la direttiva 92/12 e la direttiva 2003/96. Ciò non esclude che anche la giurisprudenza della Corte di giustizia sulla direttiva 2008/118 debba essere tenuta in considerazione, giacché, sebbene tale direttiva abbia abrogato la direttiva 92/12 con effetto dal 1o aprile 2010, il suo contenuto è sostanzialmente identico (34).

53.      L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 attribuisce agli Stati membri la facoltà, oltre a quella di istituire l’accisa armonizzata sul consumo di energia elettrica, di introdurre o mantenere «altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche».

54.      Le IIFS rilevano, unitamente all’accisa armonizzata, ai fini dell’applicazione della direttiva 2003/96, dal momento che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della stessa i livelli di tassazione dell’elettricità applicati dagli Stati membri non possono essere inferiori ai livelli minimi stabiliti dalla direttiva (35).

55.      Come appena rilevato, secondo la giurisprudenza della Corte, la circostanza per cui le IIFS sono ammesse in deroga alla regola generale è giustificata dalla diversità delle tradizioni fiscali degli Stati membri in materia e dal ricorso frequente alle imposte indirette per l’attuazione di politiche non di bilancio. Pertanto, si consente loro di istituire altre imposizioni indirette, oltre all’accisa minima, che perseguono una finalità specifica (36).

56.      Dal momento che si tratta di una deroga alla regola generale secondo cui il consumo di energia elettrica è gravato unicamente dall’accisa armonizzata e dall’IVA, la Corte di giustizia l’ha interpretata, finora, in maniera restrittiva (37). Il margine di discrezionalità concesso agli Stati è inoltre limitato dalle due condizioni imprescindibili che devono essere soddisfatte cumulativamente dalle IIFS, ossia:

‑      devono avere una finalità specifica;

‑      devono rispettare le regole applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta (38).

57.      Occorre verificare se, alla luce di tali premesse, il CSPE può essere considerato un’IIFS.

1.      Obbligo di una finalità specifica

58.      La Corte di giustizia ha fissato taluni (rigorosi) criteri per esaminare se sussista tale prima condizione:

‑      Una finalità specifica deve consistere sempre in uno scopo che non sia puramente di bilancio. Ciononostante, poiché qualsiasi imposta persegue necessariamente uno scopo di bilancio, tale fattore non può, di per sé, essere sufficiente ad escludere che possa altresì essere riconosciuta una finalità specifica, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 (39).

‑      L’assegnazione predeterminata del gettito di un’imposta al finanziamento di determinate esigenze pubbliche costituisce un elemento utile al fine di identificare la sussistenza di una finalità specifica. Cionondimeno una siffatta assegnazione, relativa ad una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo. Uno Stato membro potrebbe decidere di imporre l’assegnazione del gettito di un’imposta al finanziamento di determinate spese e convertire, pertanto, qualsiasi imposta indiretta in IIFS (40).

‑      La sussistenza di una finalità specifica non è dimostrata dalla mera assegnazione del gettito di un’imposta al finanziamento di spese generali che gravano su un ente pubblico in un determinato settore. In caso contrario, siffatta finalità, asseritamente specifica, non potrebbe essere distinta da altri scopi puramente di bilancio.

‑      L’imposta deve, di per sé, garantire il perseguimento della finalità specifica invocata, e quindi assicurare la sussistenza di un nesso diretto tra l’uso del gettito da essa derivante e tale finalità specifica. Mancando siffatto meccanismo di assegnazione predeterminata del gettito, si può considerare che un’imposta sia diretta a perseguire una finalità specifica soltanto qualora siffatta imposta sia concepita, quanto alla sua struttura (segnatamente riguardo alla materia imponibile o all’aliquota d’imposta), in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti, consentendo la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio, applicando una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi, al fine di scoraggiarne il consumo (41).

59.      I governi francese e spagnolo ritengono che il CSPE sia assegnato al perseguimento di finalità specifiche, di natura non puramente di bilancio. La Messer France e la Commissione sostengono, invece, che il CSPE persegue numerosi obiettivi ambientali e sociali, alcuni non del tutto compatibili tra loro, di cui non incentiva il perseguimento, cosicché non soddisferebbe le suddette condizioni previste dalla Corte di giustizia.

60.      Il giudice del rinvio ritiene che il CSPE sia stato introdotto per coprire i costi dei differenti oneri di servizio pubblico addebitati ai fornitori di energia elettrica. Ai sensi dell’articolo 5 della legge del 10 febbraio 2000, i ricavi derivanti dal CSPE erano destinati, negli anni controversi, a tre diverse tipologie di spesa:

‑      pagamento dei costi aggiuntivi derivanti dall’obbligo di acquisto, da parte dei fornitori, dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e da cogenerazione, con l’obiettivo di sviluppare la produzione di energia elettrica derivante da tali fonti di energia;

‑      compensazione dei costi maggiori nelle zone non collegate alla rete metropolitana continentale;

‑      copertura delle perdite di entrate e dei costi di gestione aggiuntivi sostenuti dai fornitori di energia elettrica in ragione, da una parte, dell’introduzione di una tariffazione speciale dell’energia elettrica, definita «prodotto di prima necessità» e, dall’altra, del loro coinvolgimento nel meccanismo a favore delle persone in situazioni di precarietà.

61.      I fondi raccolti mediante il CSPE, oltre alle suddette finalità, erano altresì diretti a coprire i costi relativi al funzionamento amministrativo del Mediateur national de l’énergie (Mediatore nazionale per l’energia, in prosieguo: il «Mediatore») e della Caisse des dépôts et consignations pour la gestion de la CSPE (Cassa depositi e prestiti per la gestione del CSPE; in prosieguo: la «Cassa depositi e prestiti»).

62.      I consumatori finali di energia elettrica pagavano il CSPE ai fornitori in base al consumo (in percentuale dei chilowatt consumati) risultante dalla loro fattura. I fornitori versavano tale importo nella Cassa depositi e prestiti, dopo aver compensato il CSPE riscosso con le spese sostenute per l’attuazione degli obiettivi di servizio pubblico da esso perseguiti. La Cassa depositi e prestiti redistribuiva la rimanenza tra i fornitori di energia elettrica per coprire i costi degli obblighi di servizio pubblico.

63.      L’aliquota del CSPE era stabilita dal ministro competente, su proposta della Commissione per la regolamentazione dell’energia, sulla base delle previsioni dei costi degli oneri di servizio pubblico dell’energia elettrica. L’eventuale deficit veniva colmato mediante un aumento del CSPE negli esercizi finanziari successivi.

64.      I fondi raccolti con il CSPE non venivano trasferiti nel bilancio dello Stato, ma venivano versati nella Cassa depositi e prestiti. Il loro scopo, come già affermato, era quello di coprire gli obiettivi connessi al servizio pubblico dell’energia elettrica, diversi da quelli puramente di bilancio.

65.      Tuttavia, come osservato dalla Corte di giustizia, l’assegnazione predeterminata del gettito di un’imposta al finanziamento di determinate esigenze pubbliche costituisce solo un indizio del fatto che tale imposta abbia una finalità specifica. Tale assegnazione potrebbe dissimulare una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro (42).

66.      Alla luce di tale criterio, il gettito proveniente dal CSPE diretto a coprire i costi di funzionamento del Mediatore e della Cassa depositi e prestiti avrebbe una finalità tipicamente di bilancio; in altri termini, sarebbe equiparato a proventi diretti a finanziare una voce di spese generali dello Stato, che potrebbero essere perfettamente iscritti nel bilancio statale. In tale ipotesi, al CSPE non potrebbe, dunque, essere riconosciuta la natura di IIFS.

67.      Ritengo che lo stesso valga, sebbene non in modo così evidente, per il gettito del CSPE diretto a soddisfare finalità sociali (la tariffazione speciale dell’energia elettrica, in quanto «prodotto di prima necessità», e il coinvolgimento nel meccanismo a favore delle persone in situazioni di precarietà) o con il quale lo Stato intende compensare taluni svantaggi derivanti da fattori geografici o territoriali (ossia, compensare i costi di produzione maggiori nelle zone non collegate alla rete metropolitana continentale).

68.      Concordo con la Commissione sul fatto che, con riferimento ai suddetti due aspetti, il gettito del CSPE è destinato a soddisfare esigenze pubbliche di ordine sociale o territoriale che, di norma, sono a carico del bilancio dello Stato.

69.      Infatti, tali obiettivi sociali e di coesione territoriale hanno giustificato l’ulteriore evoluzione della normativa francese, attuata con la legge 2015-1786 (43). Da allora, gli oneri del servizio pubblico dell’energia elettrica e del gas sono iscritti nel bilancio dello Stato francese e il CSPE è stato unito all’imposta sul consumo finale di energia elettrica (accisa armonizzata) (44).

70.      Ritengo, invece, che l’assegnazione del CSPE alla copertura dei costi maggiori derivanti dall’obbligo (dei fornitori) di acquistare energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili e da cogenerazione costituisca una finalità specifica, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia sulle IIFS.

71.      In tale assegnazione potrebbe essere ravvisato un nesso sufficiente tra l’utilizzo del gettito dell’imposta e la finalità specifica della promozione dell’energia verde (45). Il CSPE incentiva la produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili e da cogenerazione (46), al cui finanziamento partecipa, perseguendo così, di per sé, la realizzazione dell’obiettivo specifico invocato (47).

72.      In realtà, la Commissione (48) (che nella presente causa adotta una posizione diversa, non sufficientemente argomentata) ha riconosciuto che la componente A3, nella quale include l’imposta italiana diretta a coprire gli oneri generali del sistema elettrico, il cui unico scopo era finanziare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione (vale a dire, una componente analoga a una di quelle che copre il CSPE) è un’IIFS.

73.      Si potrebbe argomentare in senso opposto sostenendo che la promozione dell’energia elettrica verde sia un obiettivo il cui finanziamento sarebbe altresì realizzabile attraverso fondi pubblici provenienti dal bilancio dello Stato. Certamente, tale possibilità sussiste sempre, dal momento che i parlamenti nazionali hanno il potere di iscrivere nel bilancio pubblico le voci che ritengono opportune. Orbene, se tale dato diventasse l’elemento chiave per interpretare la deroga prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 per le IIFS, temo che tale deroga non si applicherebbe ad alcuna imposta indiretta.

74.      Invero, nessuna imposta esaminata dalla Corte di giustizia ha soddisfatto, ad oggi, i rigidi criteri adottati dalla sua giurisprudenza nell’ambito della valutazione della legittimità delle IIFS. Tuttavia, se la deroga esiste, e deve riconoscersi un effetto utile alla sua previsione nella direttiva 92/12, non dovrebbe essere annullata dalla giurisprudenza. Ritengo che il CSPE, nella parte destinata alla promozione dell’energia elettrica verde, offra alla Corte di giustizia l’occasione, per la prima volta, di ammettere un’IIFS nell’ambito della suddetta direttiva.

75.      Tale conclusione non è rimessa in discussione dagli argomenti fatti valere nella presente controversia. Il giudice del rinvio rileva che l’importo dell’obbligo di acquistare, a un prezzo superiore rispetto al suo valore di mercato, l’energia elettrica prodotta dagli impianti che utilizzano energie rinnovabili (corrispondente alla differenza tra la tariffa di acquisto da parte degli acquirenti obbligati e il costo risparmiato per tali acquirenti, collegato all’acquisto dell’energia elettrica corrispondente) non dipende dal gettito del CSPE. Tuttavia, sebbene non sussista un nesso diretto tra il gettito del CSPE e l’importo specifico dell’aiuto ai produttori di elettricità verde, è innegabile che gran parte dei proventi generati dal CSPE era destinata al finanziamento di tale aiuto (49).

76.      La circostanza per cui il gettito generato dal CSPE era distribuito, annualmente, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione per la regolamentazione dell’energia e le decisioni del ministro incaricato dell’energia, in assenza di una normativa francese che abbia previamente stabilito le percentuali del gettito del CSPE assegnate a ciascun obiettivo, non impedisce che il CSPE sia qualificato come IIFS.

77.      Ritengo, al tal riguardo, che gli Stati membri debbano disporre di un certo margine di discrezionalità nell’istituire un’IIFS che sia compatibile con l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12. Nell’ambito di tale margine rientra la possibilità di indicare con flessibilità la destinazione del gettito, nonché quella di adeguare l’entità dell’imposta a seconda delle circostanze, decisioni che possono essere delegate alle autorità pubbliche competenti. Ciò che rileva, lo ribadisco, è il fatto che, in pratica, circa il 70% del gettito del CSPE fosse destinato alla promozione dell’energia elettrica verde.

78.      A mio avvisto, tantomeno la circostanza per la quale il CSPE non consentisse, di per sé, di rendere il consumo di elettricità verde prioritario, o di incentivare il consumatore ad acquistarla con preferenza rispetto a quella prodotta da fonti non rinnovabili costituisce un ostacolo alla qualificazione del CSPE quale IIFS. Nel settore dell’energia elettrica, a differenza di altri prodotti soggetti ad accisa (quali le bevande alcoliche o il tabacco), sussiste un’evidente difficoltà nel distinguere l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili da quella che proviene da combustibili fossili o da altre fonti, dopo che la stessa sia stata immessa nella rete di distribuzione. Tuttavia, rammento che la Corte di giustizia esige unicamente che la struttura dell’IIFS sia idonea a scoraggiare il consumo del prodotto da parte dei consumatori in mancanza di un meccanismo di assegnazione predeterminata del gettito. Come osservato, quest’ultima circostanza si verifica nel caso del CSPE (50).

79.      Alla luce di quanto precede, ritengo che il CSPE soddisfi il requisito relativo al perseguimento di una finalità specifica e possa essere qualificato come IIFS compatibile con l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12, nella parte che riguarda il gettito destinato al pagamento dei costi supplementari derivanti dall’obbligo di acquisto dell’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili e da cogenerazione.

2.      Analogie tra un’IIFS e l’accisa armonizzata o l’IVA

80.      Un’imposta indiretta, per rientrare nell’ambito di applicazione della deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12, deve perseguire una finalità specifica nonché rispettare le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta. Pertanto, con riferimento a tali aspetti dell’imposta, essa deve avere caratteristiche analoghe vuoi alle accise armonizzate dall’Unione vuoi all’IVA.

81.      La Corte di giustizia nell’interpretare tale disposizione, ha affermato che «l’art[icolo] 3, [paragrafo] 2, della direttiva sulle accise non prescrive agli Stati membri il rispetto di tutte le norme relative alle accise o all’IVA in materia di determinazione della base imponibile, del calcolo, dell’esigibilità e del controllo dell’imposta» e che «[è] sufficiente che le imposte indirette aventi finalità specifiche siano conformi, su questi punti, al sistema generale dell’una o dell’altra di queste tecniche di imposizione come disciplinate dalla normativa comunitaria» (51).

82.      Il CSPE non ha una struttura simile a quella dell’IVA, in quanto il suo importo non è proporzionale al prezzo del bene su cui grava, ma è calcolato sulla base del volume dell’energia elettrica consumata; esso si applica solo al momento del consumo, e non in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione; infine, esso grava su un bene determinato (l’energia elettrica) e non si applica in via generale.

83.      Pertanto, la somiglianza del CSPE va ricercata nell’ambito tecnico proprio delle accise. Il giudice del rinvio, di cui condivido le valutazioni, ha rilevato un dato numero di elementi della struttura tributaria del CSPE simili a quelli delle accise.

84.      Per quanto riguarda la base imponibile e il calcolo, che si riflette nella quota esigibile, il CSPE presenta evidenti affinità con le accise. L’energia elettrica è tassata sulla base dei chilowatt utilizzati, a un tasso che è aumentato da EUR 3/MWh nel 2003 a EUR 20/MWh nel 2015 (52), come avviene con le suddette altre imposte.

85.      Per quanto riguarda l’esigibilità, le accise sono esigibili nel momento in cui l’energia elettrica viene fornita (53). L’articolo 5 della legge del 10 febbraio 2000, all’epoca in vigore, prevedeva inoltre che la riscossione del CSPE avesse luogo quando il consumatore pagava la sua fattura. Pertanto, l’elemento temporale della sua esigibilità coincide con la fornitura dell’energia elettrica, come previsto dalle direttive 92/12 e 2003/96.

86.      Diversamente dall’accisa armonizzata sull’energia elettrica, in cui il debitore è il distributore o il ridistributore dell’elettricità (articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2003/96), nel caso del CSPE il debitore è il consumatore finale. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 non richiede che le IIFS siano simili all’IVA o alle accise per quanto riguarda le disposizioni concernenti il debitore dell’imposta.

87.      Il CSPE e le accise presentano elementi in comune anche per quanto riguarda la fissazione di massimali. Nel primo, «l’importo complessivo dovuto a titolo di contributo al servizio pubblico dell’energia elettrica da ogni società industriale che consumi almeno 7 gigawattora/l’anno di energia elettrica è limitato allo 0,5% del suo valore aggiunto» (54). Tale massimale è in linea con l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 (55) e, pertanto, è conforme al sistema generale di calcolo delle accise previsto dal diritto dell’Unione.

88.      Infine, per quanto riguarda il «controllo dell’imposta», è certo che il CSPE differisce parzialmente dalle altre imposte indirette. La normativa francese prevede che esso venga pagato dai consumatori finali di energia elettrica, in forma di prelievo supplementare nella fattura dell’energia elettrica, cosicché i fornitori di energia elettrica erano incaricati di riscuotere il CSPE e di trasferire gli importi alla Cassa depositi e prestiti, che li distribuiva tra gli operatori del sistema dell’energia elettrica. Tuttavia, come ho già sottolineato (56), sussiste un intervento pubblico per garantire la riscossione di tale imposta, simile ad altri meccanismi di controllo per altre imposte, e le controversie che sorgono tra le autorità pubbliche che reclamano il pagamento del CSPE e che emettono ordini di recupero forzato nei confronti di coloro che risultano inadempienti, laddove necessario, sono definite dinanzi al giudice amministrativo.

89.      Il CSPE, considerato nel suo complesso, è conforme alle regole applicabili alle accise (per quanto riguarda la base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dello stesso), come previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12. Tuttavia, si tratta solo di una delle due condizioni cumulative necessarie. È necessario, altresì, che il CSPE abbia finalità specifiche, condizione che soddisfa soltanto con riferimento alla destinazione del gettito a sostegno dell’elettricità verde.

90.      Ritengo, dunque, che il CSPE possa essere considerato compatibile con l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 sotto il profilo precedentemente descritto, e incompatibile per quanto riguarda il gettito diretto al conseguimento degli altri obiettivi perseguiti.

E.      Regime di rimborso degli importi indebitamente pagati (terza questione pregiudiziale)

91.      Il giudice del rinvio interroga la Corte di giustizia sul regime di rimborso, integrale o parziale, del CSPE, nel caso in cui fosse riconosciuta la sua condizione di IIFS (anche in modo integrale o parziale).

92.      Secondo costante giurisprudenza della Corte di giustizia, il diritto di ottenere il rimborso delle somme riscosse da uno Stato membro in violazione di norme del diritto dell’Unione costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti agli amministrati dalle norme del diritto dell’Unione, nell’interpretazione loro data dalla Corte di giustizia (57). Lo Stato membro è quindi tenuto, in linea di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione (58). Tale obbligo di restituzione è inteso a rimediare alle conseguenze dell’incompatibilità dell’imposta con il diritto dell’Unione, neutralizzando l’onere economico che ha indebitamente gravato l’operatore che, in definitiva, lo ha effettivamente sopportato (59).

93.      In linea con quanto affermato, nei paragrafi precedenti, riguardo al fatto che il CSPE rispetta le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 per quanto riguarda il pagamento dei costi supplementari derivanti dall’obbligo di acquisto di energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili e da cogenerazione, ritengo che esso non violi tale normativa e, pertanto, non debba essere rimborsato, ai sensi del diritto dell’Unione.

94.      I soggetti passivi, invece, potranno chiedere allo Stato francese il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di CSPE, in proporzione al gettito destinato agli altri obiettivi non specifici, giacché, limitatamente a tale parte, esso non è compatibile con il diritto dell’Unione. Spetta al giudice del rinvio fissare tale percentuale, sulla base dei dati pubblicati dalla Commissione per la regolamentazione dell’energia o di altri dati ufficialmente disponibili.

95.      L’obbligo di rimborso è inoltre soggetto a limitazioni temporali di ordine generale (termini di prescrizione) e si applica unicamente alle somme indebitamente pagate a partire dal 1o gennaio 2009 (60). Il giudice del rinvio dovrà verificare, inoltre, se la Messer France è stata un consumatore finale di energia elettrica (61) non in grado di ripercuotere l’importo del CSPE su un altro soggetto.

IV.    Conclusioni

96.      Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di giustizia di rispondere alle questioni sollevate dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) come segue:

«1)      L’articolo 18, paragrafo 10, comma 2, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, consentiva alla Repubblica francese di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 2008 il proprio regime nazionale di tassazione dell’energia elettrica con l’unico obbligo di rispettare le aliquote minime fissate da detta direttiva.

2)      L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, deve essere interpretato nel senso che il mantenimento o l’introduzione di un’imposizione indiretta avente finalità specifica non è subordinato alla previa applicazione dell’accisa armonizzata.

3)      L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 deve essere interpretato nel senso che:

‑      un contributo come quello in esame nel procedimento principale, fondato sul consumo di energia elettrica, non può essere qualificato come imposta indiretta avente finalità specifica, nella misura in cui il suo gettito è destinato alla perequazione geografica delle tariffe, alla riduzione del prezzo dell’energia elettrica per le famiglie e le persone in situazioni di precarietà, nonché al pagamento degli oneri di funzionamento di istituzioni pubbliche.

‑      Tale contributo può, invece, essere qualificato come imposta indiretta avente finalità specifiche, compatibile con l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12, nella misura della percentuale del suo gettito diretta al finanziamento della produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili.

4)      Gli importi indebitamente riscossi in forza di un’imposta indiretta parzialmente incompatibile con l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 devono essere rimborsati, nella misura della relativa percentuale, ai soggetti passivi che li hanno pagati, salvo questi ultimi non li abbiano ripercossi in via definitiva».


1      Lingua originale: lo spagnolo.


2      Secondo le informazioni disponibili, circa 60 000 persone fisiche e imprese hanno presentato reclami (alla Commissione per la regolamentazione dell’energia, ai Ministeri dell’ambiente e delle finanze, all’Électricité de France ecc.) al fine di ottenere il rimborso degli importi versati a titolo di CSPE. Sono stati presentati circa 13 000 ricorsi avverso il rigetto, esplicito o tacito, di tali reclami, il cui valore potrebbe superare EUR 5 000 milioni.


3      V. le conclusioni del Rapporteur public, del 22 gennaio 2017, nella causa n. 399115 SAS Messer France, pag. 1. V. altresì, Sniadowe, C., «Contribution au service public de l’électricité: zugzwang ou cinquième as?», Revue de droit fiscal, n. 39, 2016, pag. 520.


4      Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU 1992, L 76, pag. 1).


5      Direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51).


6      Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12).


7      JORF n. 35 dell’11 febbraio 2000, pag. 2143.


8      Come modificato dall’articolo 37 della loi n. 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie (legge n. 2003-8 del 3 gennaio relativa ai mercati del gas e dell’elettricità e al servizio pubblico dell’energia) (JORF n. 3, del 4 gennaio 2003, pag. 265).


9 JORF n. 35 dell’11 febbraio 2000, pag. 2143.


10      JORF n. 110, del 12 maggio 2001, pag. 7543


11      JORF n. 284, dell’8 dicembre 2010, pag. 21467.


12      Decisione della Corte costituzionale n. 2014-419 QPC, dell’8 ottobre 2014 (JORF n. 235 del 10 ottobre 2014, pag. 16485).


13      Conclusioni del 21 aprile 2016, (C‑189/15, EU:C:2016:287, paragrafi da 58 a 64).


14      V. i contributi di Lavilla Rubira, J.J. «Prestaciones patrimoniales públicas no tributarias impuestas a las empresas que operan en el sector eléctrico», pagg. da 69 a 102; e di Gómez-Ferrer Rincón, R. «Las prestaciones patrimoniales de carácter público y naturaleza no tributaria», pagg. da 31 a 67, nel manuale di López Ramón, F. (coord.), Las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias y la resolución extrajudicial de conflictos, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2015.


15      Sentenza del 18 gennaio 2017, IRCCS – Fondazione Santa Lucia (C‑189/15, EU:C:2017:17, punto 29).


16      Sentenza del 18 gennaio 2017, IRCCS – Fondazione Santa Lucia (C‑189/15, EU:C:2017:17, punti da 31 a 40). Nello stesso senso, sentenza del 14 gennaio 2016, Commissione/Belgio (C‑163/14, EU:C:2016:4, punto 39).


17      Sentenza del 18 gennaio 2017, IRCCS – Fondazione Santa Lucia (C‑189/15, EU:C:2017:17, punti 42 e 43). Il Consiglio di Stato (Italia) ha da ultimo affermato, nella sua sentenza del 19 gennaio 2018, che «la tesi della non qualificabilità dei corrispettivi [quali contributi agli oneri generali del sistema dell’energia elettrica] come imposte indirette (…) risulta munita di maggiore attendibilità, venendo gli stessi non già versati al bilancio generale nazionale bensì trasferiti sui conti di gestione istituiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, al fine di essere destinati alla promozione dell’energia da fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, la messa in sicurezza del nucleare e le compensazioni territoriali, i regimi tariffari speciali per la società Ferrovie dello Stato, le compensazioni per le imprese elettriche minori, il sostegno alla ricerca di sistema nel settore dell’elettricità nonché la copertura del “bonus elettrico” e delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, ed essendo gli stessi posti a carico definitivo dei clienti finali nell’ambito di un rapporto di tendenziale natura sinallagmatica con le prestazioni fornite ai predetti, nonché mancando, per tali corrispettivi, un sistema di riscossione assimilabile a quello relativo alle entrate tributarie –, non si porrebbe ab imis alcuna questione di compatibilità della disciplina interna con la citata direttiva [2003/96], per estraneità al relativo ambito oggettivo di applicazione». V. testo della sentenza all’indirizzo https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=NYJZ55RFT62J5COYDQUVMGYDZ4&q=Fondazione%20or%20Santa%20or%20Lucia.


18      Mi permetto di citare le parole di un eminente giurista spagnolo: «individuare la natura giuridica delle decisioni adottate in seno alle organizzazioni sembra essere una di quelle questioni che (…) possono appassionare solo una mente compromessa dalle disgrazie o dalla malformazione del suo cervello. Niente di più lontano dalla realtà. Quando i giuristi intendono sviscerare la natura giuridica di un istituto, lo fanno in ragione del fatto che “da esso dipende” il regime giuridico applicabile». Jesús Alfaro nel blog Almacén de Derecho, 14 ottobre 2016, http://almacendederecho.org/la-naturaleza-juridica-los-acuerdos-sociales/


19      Come già osservato nelle mie conclusioni del 21 aprile 2016, IRCCS – Fondazione Santa Lucia (C‑189/15, EU:C:2016:287, paragrafi 54 e 56), il problema forse deriva dall’uso delle norme dell’Unione applicabili a un settore vicino ma non corrispondente, come quello degli aiuti di Stato, al fine di chiarire se taluni contributi possano qualificarsi come prelievi parafiscali ed essere soggetti allo stesso regime delle tasse di effetto equivalente e di tributi interni discriminatori. Il modo in cui la Corte di giustizia ha ampiamente definito tali due ultime nozioni le ha consentito di estenderle a qualsiasi prestazione patrimoniale imposta unilateralmente dagli Stati membri, a prescindere dalla loro natura fiscale.


20      La lettura del punto 16 della decisione n. 2014-419 QPC, del Conseil Constitutionel (Corte costituzionale, Francia) dell’8 ottobre 2014, sull’articolo 5 della legge 2000-108, potrebbe sollevare alcuni dubbi, giacché riguarda «il contenzioso sulle imposizioni che non sono né imposte indirette né imposte dirette», assegnato alla giurisdizione amministrativa, tra cui rientrano le controversie concernenti il CSPE.


21      Richiamo le mie conclusioni del 21 aprile 2016, IRCCS – Fondazione Santa Lucia (C‑189/15, EU:C:2016:287, paragrafi da 51 a 64).


22      L’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2003/96 fissa come termine per il recepimento della direttiva nel diritto interno il 31 dicembre 2003 e per la conseguente applicazione della stessa il 1o gennaio 2004.


23      Dal 1984 fino al 31 dicembre 2010, gli articoli L.2333-2 e L.3333-2 del code général des collectivités territoriales (codice generale degli enti locali) hanno disposto accise municipali e locali, la cui base imponibile era una percentuale del prezzo dell’energia elettrica fatturata ai consumatori.


24      Tale inadempimento è stato dichiarato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 25 ottobre 2012, Commissione/Francia (C‑164/11, EU:C:2012:665).


25      JORF n. 284, dell’8 dicembre 2010, pag. 21467. Tale legge ha trasformato le imposte municipali e dipartimentali in un’imposta municipale e in un’altra dipartimentale, entrambe sul consumo finale di energia elettrica, e ha introdotto nell’articolo 266 quinquies Cdel Code des douanes (codice doganale) una nuova accisa, chiamata «imposta interna sul consumo finale dell’energia elettrica» superiore a 250 chilowatt. Il CSPE ha continuato ad applicarsi, unitamente a detta triplice accisa, senza che le sue regole fossero modificate.


26      Dal 1o gennaio 2016, in forza della loi 2015-1786, del 29 dicembre 2015, de finances rectificative pour 2015 (legge sulle finanze rettificativa per l’anno 2015), il precedente CSPE è stato ricompreso nell’imposta interna sul consumo finale di energia elettrica, creando il nuovo CSPE, strutturato come accisa sul consumo di energia elettrica.


27      Questa è l’espressione utilizzata dal giudice del rinvio.


28      Conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Transportes Jordi Besora (C‑82/12, EU:C:2013:694, paragrafo 15).


29      Sentenza del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia (C‑434/97, EU:C:2000:98, punto 19): «[q]uesta disposizione mira a consentire agli Stati membri di stabilire, in aggiunta all’accisa minima fissata dalla direttiva sulle strutture, altre imposte indirette che perseguono una finalità specifica, cioè uno scopo che non sia di bilancio».


30      Sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail (C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 34).


31      Secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia, quando una norma di diritto dell’Unione è suscettibile di più interpretazioni, di cui una sola può salvaguardare il suo effetto utile, occorre dare priorità a tale interpretazione (v., in particolare, sentenza del 22 settembre 1988, Land de Sarre e a., 187/87, EU:C:1988:439, punto 19). Inoltre, in caso di divergenza tra le varie versioni linguistiche di una norma di diritto dell’Unione, questa dev’essere interpretata in funzione del sistema generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenze del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia, C‑434/97, EU:C:2000:98, punti 21 e 22; e del 27 marzo 1990, Cricket St. Thomas, C‑372/88, EU:C:1990:140, punto 19).


32      Sentenza del 10 giugno 1999, Braathens (C‑346/97, EU:C:1999:291, punto 25).


33      Sentenza del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia (C‑434/97, EU:C:2000:98, punto 18).


34      Sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail (C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 34).


35      Per «livello di tassazione» si intende l’onere fiscale derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (salvo l’IVA), calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di elettricità, all’atto dell’immissione in consumo (articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/96).


36      Sentenze del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems (C‑5/14, EU:C:2015:354, punto 58), e del 20 settembre 2017, Elecdey Carcelen e a. (C‑215/16, C‑216/16, C‑220/16 e C‑221/16, EU:C:2017:705, punto 58).


37      Sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora (C‑82/12, EU:C:2014:108, punti 28 e 29), e del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail (C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 39).


38      Secondo la dottrina specializzata tale disposizione è poco chiara. V., ad esempio, Berlin, D., Politique fiscale, Commentaire J. Mégret, vol. I, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2012, pag. 561.


39      Sentenze del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia (C‑434/97, EU:C:2000:98, punto 19); del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co. (C‑437/97, EU:C:2000:110, punti 31 e 33); del 10 marzo 2005, Hermann (C‑491/03, EU:C:2005:157, punto 16); del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora (C‑82/12, EU:C:2014:108, punti 23 e 27), e del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail (C‑553/13, EU:C:2015:149, punti 37 e 38).


40      Sentenze del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co. (C‑437/97, EU:C:2000:110, punto 35); del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora (C‑82/12, EU:C:2014:108, punti 28 e 29), e del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail (C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 39).


41      Sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora (C‑82/12, EU:C:2014:108, punto 32), e del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail (C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 42).


42      Sentenze del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co. (C‑437/97, EU:C:2000:110, punto 35); del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora (C‑82/12, EU:C:2014:108, punti 28 e 29), e del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail (C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 39).


43      Legge n. 2015-1786 del 29 dicembre 2015 sulle finanze rettificativa per il 2015 (JORF n. 302, 2015, pag. 24701). Nella relazione sull’articolo 3 del suo disegno di legge si affermava: «une partie des charges actuellement financées par la CSPE ne relèvent pas directement de la politique de transition énergétique, il s’agit de charges relatives aux tarifs sociaux, à la péréquation territoriale, à la cogénération et au budget du médiateur de l’énergie. Ces charges ne présentent pas de lien direct par nature avec les recettes issues de la fiscalité énergétique. Elles ont par ailleurs un caractère récurrent et seront désormais inscrites au budget général, sur un nouveau programme de la mission “Ecologie, développement et mobilité durable” dont les crédits seront inscrits en 2016 par coordination du projet de loi de finances actuellement examiné au Parlement».


44      Durante il dibattito parlamentare su tale legge, diversi documenti facevano riferimento alla circostanza per cui taluni obiettivi del CSPE avessero natura di bilancio e non fossero specifici e che fosse necessario procedere alla sua modifica, per porre fine alla violazione del diritto dell’Unione europea. V. le relazioni n. 229 e n. 263 (2014-2015) della commissione (parlamentare) per gli affari economici, che recitano così: «En outre, sur le plan communautaire, il existe un risque réel de remise en cause de la CSPE actuelle avec un effet rétroactif potentiel qui se chiffrerait en milliards d’euros, au motif de son absence de finalité spécifique» «le droit communautaire n’autorise ce type d’imposition que dès lors qùelles poursuivent des fins spécifiques; or, la CSPE couvre aujourd’hui des charges multiples et dont la finalité “budgétaire” s’agissant au moins des mesures sociales ou de péréquation tarifaire, risquerait de n’être pas considérée comme spécifique par la Cour de justice de l’Union européenne si elle avait à en connaître».


45      Sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, (C‑82/12, EU:C:2014:108, punti da 30 a 32), e del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail (C‑553/13, EU:C:2015:149, punti 41 e 42).


46      Sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, (C‑82/12, EU:C:2014:108, punto 30), e del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail (C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 41).


47      A tale riguardo, il CSPE differisce dall’imposta sulle vendite oggetto della sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail (C‑553/13, EU:C:2015:149, punti da 43 a 46), che gravava sulla maggior parte dei beni e servizi venduti ai consumatori finali nel territorio della città di Tallinn, il cui gettito è stato destinato da tale città al finanziamento dell’esercizio della sua competenza in materia di organizzazione del trasporto pubblico nel suo territorio. La Corte di giustizia ha ritenuto che la normativa estone non prevedesse alcun meccanismo di destinazione predeterminata del gettito dell’imposta sulle vendite a finalità ambientali o di salute pubblica, in quanto esso gravava sui combustibili liquidi soggetti ad accisa. Non sussisteva, dunque, un nesso diretto tra l’uso del gettito derivante da detta imposta e tali finalità.


48      V. documento C(2017) 3406 final, del 23 maggio 2017, State Aid SA.38635 (2014/NN) – Italy – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy, pag. 100: «the A3 component constitutes an indirect tax on electricity. Furthermore, it should be pointed out that the A3 component pursues a specific objective (…) namely financing of the support for RES and cogeneration installations».


49      Secondo i dati degli anni tra il 2003 e il 2015, forniti dalla Commissione per la regolamentazione dell’energia, disponibili all’indirizzo http://www.cre.fr/operateurs/service-public-de-l-electricite-cspe/montant#section2, circa il 70% del gettito del CSPE era destinato alle energie rinnovabili e alla cogenerazione, il 25% alla compensazione interterritoriale e il 5% ai fini sociali.


50      Sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora (C‑82/12, EU:C:2014:108, punto 32), e del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail (C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 42).


51      Sentenza del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia (C‑434/97, EU:C:2000:98, punto 27).


52      Va ricordato che l’aliquota d’imposta doveva essere indicata annualmente dal ministero competente, su proposta della Commissione per la regolamentazione dell’energia, entro il limite del 7% della tariffa di base per la vendita di energia elettrica. Tuttavia, tale aliquota è stata fissata dalla legge per i primi tre anni, ed è in seguito rimasta invariata fino al 2010, in forza del meccanismo di tacito rinnovo previsto dalla legge.


53      Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/12, «[l]’accisa diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo o della constatazione degli ammanchi che dovranno essere soggetti ad accisa ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3».Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2003/96, «[a]i fini dell’applicazione degli articoli 5 e 6 della direttiva 92/12/CEE, l’elettricità e il gas naturale sono soggetti ad imposizione e diventano imponibili al momento della fornitura da parte del distributore o del ridistributore».


54      Articolo 67 della loi du 13 juillet 2005, de programme fixant les orientations de la politique énergétique (legge programmatica, del 13 luglio 2005, che stabilisce gli orientamenti della politica energetica), nella versione all’epoca vigente.


55      Ai sensi di tale disposizione, a condizione che i livelli minimi di tassazione previsti in detta direttiva siano rispettati, gli Stati membri «possono applicare sgravi fiscali sul consumo (…) di elettricità (…) a favore delle imprese a forte consumo di energia». Per impresa a forte consumo di energia si intende, in linea di principio, quella «in cui i costi di acquisto dei prodotti energetici ed elettricità siano pari almeno al 3,0% del valore produttivo ovvero l’imposta nazionale sull’energia pagabile sia pari almeno allo 0,5% del valore aggiunto». L’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva stabilisce che, «nell’ambito di questa definizione gli Stati membri possono applicare concetti più restrittivi, compresi il valore del fatturato, e le definizioni di processo e di settore».


56      Paragrafo 35 delle presenti conclusioni.


57      V., in particolare, sentenze del 9 novembre 1983, San Giorgio (199/82, EU:C:1983:318, punto 12), e del 19 luglio 2012, Littlewoods Retail e a. (C‑591/10, EU:C:2012:478, punto 24).


58      V., in particolare, le sentenze del 14 gennaio 1997, Comateb e a. (da C‑192/95 a C‑218/95, EU:C:1997:12, punto 20); del 19 luglio 2012, Littlewoods Retail e a., (C‑591/10, EU:C:2012:478, punto 24), e del 14 giugno 2017, Compass Contract Services (C‑38/16, EU:C:2017:454, punto 30).


59      Sentenze del 20 ottobre 2011, Danfoss e Sauer-Danfoss (C‑94/10, EU:C:2011:674, punto 23), e del 14 giugno 2017, Compass Contract Services (C‑38/16, EU:C:2017:454, punto 31).


60      V. paragrafi 42 e 43 delle presenti conclusioni.


61      I fornitori di energia elettrica non potrebbero chiedere il rimborso delle somme versate a titolo di CSPE, giacché sono operatori che hanno ripercosso le somme da loro pagate sui consumatori finali. Diversamente, si arricchirebbero senza causa, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale, «in deroga al principio del rimborso di tributi incompatibili con il diritto dell’Unione, la ripetizione di tributi indebitamente percepiti può essere negata unicamente nell’ipotesi in cui essa comporterebbe un arricchimento senza causa degli aventi diritto, vale a dire quando sia appurato che la persona tenuta al loro pagamento li ha di fatto riversati direttamente sull’acquirente». V., in tal senso, le sentenze del 6 settembre 2011, Lady & Kid e a. (C‑398/09, EU:C:2011:540, punti 18 e 20), e del 20 ottobre 2011, Danfoss e Sauer-Danfoss (C‑94/10, EU:C:2011:674, punti 20 e 21).