Language of document : ECLI:EU:C:2019:30

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

17 gennaio 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 325, paragrafo 1, TFUE – Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee – Procedimento penale relativo a reati in materia di IVA – Principio di effettività – Assunzione delle prove – Intercettazioni telefoniche – Autorizzazione concessa da un’autorità giudiziaria incompetente – Presa in considerazione di tali intercettazioni come elementi di prova – Normativa nazionale – Divieto»

Nella causa C‑310/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria), con decisione del 25 maggio 2016, pervenuta in cancelleria il 31 maggio 2016, nel procedimento penale a carico di

Petar Dzivev,

Galina Angelova,

Georgi Dimov,

Milko Velkov,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz (relatore), presidente della Settima Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Juhász e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da R. Troosters, J. Baquero Cruz e P. Mihaylova, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 luglio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Lussemburgo il 26 luglio 1995 (GU 1995, C 316, pag. 48; in prosieguo: la «Convenzione PIF»), nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale promosso a carico del sig. Petar Dzivev, della sig.ra Galina Angelova e dei sigg. Georgi Dimov e Milko Velkov, accusati di aver commesso reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA).

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Ai sensi dell’articolo 325 TFUE:

«1.      L’Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.

2.      Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.

(…)».

 La convenzione PIF

4        L’articolo 1 della Convenzione PIF così recita:

«1.      Ai fini della presente convenzione costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee:

(…)

b)      in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

–      all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità’ europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità’ europee o per conto di esse;

–      alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto;

–      alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto.

2.      Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, ciascuno Stato membro prende le misure necessarie e adeguate per recepire nel diritto penale interno le disposizioni del paragrafo 1, in modo tale che le condotte da esse considerate costituiscano un illecito penale.

(…)».

5        L’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione PIF così dispone:

«Ogni Stato membro prende le misure necessarie affinché le condotte di cui all’articolo 1 nonché la complicità, l’istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all’articolo 1, paragrafo 1 siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che comprendano, almeno, nei casi di frode grave, pene privative della libertà che possono comportare l’estradizione, rimanendo inteso che dev’essere considerata frode grave qualsiasi frode riguardante un importo minimo da determinare in ciascuno Stato membro. Tale importo minimo non può essere superiore a [EUR] 50 000,00»

 La decisione 2007/436/CE

6        La decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU 2007, L 163, pag. 17), al suo articolo 2, paragrafo 1, prevede quanto segue.

«Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio generale dell’Unione europea le entrate provenienti:

(…)

b)      (…) dall’applicazione di un’aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo regole comunitarie. (…)».

 Diritto bulgaro

 La Costituzione della Repubblica di Bulgaria

7        L’articolo 32, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Bulgaria sancisce il divieto di intercettare le conversazioni di una persona, salvo nei casi previsti dalla legge.

8        L’articolo 121, paragrafo 4, della suddetta costituzione dispone che gli atti giudiziari devono essere motivati.

 Il NPK

9        L’articolo 348 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: il «NPK») è del seguente tenore:

«(1)      La sentenza o decisione può essere revocata o modificata in cassazione:

(…)

2.      qualora sia viziata per violazione delle forme sostanziali.

(…)

(3)      La violazione delle norme procedurali è sostanziale:

1.      se ha comportato una limitazione dei diritti procedurali dell’imputato o delle altre parti senza porvi rimedio;

2.      se non è motivata o non esiste alcun verbale di udienza di primo grado o d’appello;

3.      se la condanna o la decisione è stata pronunciata da un’autorità incompetente;

4.      se la segretezza delle deliberazioni è stata violata in sede di pronuncia della condanna o della decisione».

 Lo ZIDNPK

10      Il 1o gennaio 2012 è entrato in vigore lo Zakon za izmenenie i dopalnenie na nakazatelno-protsesualnia kodeks (legge di modifica e integrazione del codice di procedura penale; in prosieguo: lo «ZIDNPK»), riguardante l’istituzione e il funzionamento dello Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria). Lo ZIDNPK prevede un trasferimento di determinate competenze dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) allo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali), che gode della competenza esclusiva a pronunciarsi sulle cause connesse a un’organizzazione criminale.

11      Ai sensi dell’articolo 5 dello ZIDNPK la competenza ad autorizzare le intercettazioni telefoniche di persone sospettate di partecipare ad un’organizzazione criminale è trasferita dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) allo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali).

12      Conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, dello ZIDNPK, i procedimenti preliminari già avviati vengono conclusi dalle autorità competenti prima di siffatto trasferimento. Tale disposizione è stata oggetto di una modifica, il 6 marzo 2012, per effetto della quale è stato precisato che il controllo giurisdizionale di tali procedimenti continuava a spettare al giudice avente competenza prima del 1o gennaio 2012.

 Le disposizioni relative alle tecniche investigative speciali

13      La procedura che consente di effettuare intercettazioni telefoniche è disciplinata dagli articoli da 1 a 3, 6 e da 12 a 18 dello Zakon za spetsialnite razuznavatelni sredstva (legge in materia di tecniche investigative speciali), nonché dagli articoli da 172 a 177 del NPK. Secondo i chiarimenti del giudice del rinvio, l’intercettazione telefonica può aver luogo nell’ambito delle indagini preliminari nonché dopo l’avvio di un procedimento penale. Una siffatta misura deve essere preventivamente autorizzata da un giudice competente su richiesta, rispettivamente, del direttore della direzione generale per la lotta contro la criminalità organizzata, o del pubblico ministero. La decisione giudiziaria che autorizza un’intercettazione telefonica deve essere motivata e, conformemente all’articolo 15 della legge in materia di tecniche investigative speciali e all’articolo 174 del NPK, dev’essere emessa dal presidente dell’organo giurisdizionale competente o dal vicepresidente a tal fine autorizzato.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14      Il sig. Dzivev, la sig.ra Angelova e i sigg. Dimov e Velkov sono accusati di aver commesso, tra il 1o giugno 2011 e il 31 marzo 2012, taluni reati in materia fiscale, tramite la Karoli Kepital EOOD, una società commerciale. Al sig. Dzivev viene segnatamente addebitato di aver diretto un’organizzazione criminale che vede coinvolti gli altri tre imputati, il cui scopo, nella fattispecie, era di arricchirsi sottraendosi al pagamento dell’imposta dovuta ai sensi dello Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (legge relativa all’imposta sul valore aggiunto) (DV n. 63, del 4 agosto 2006), nella sua versione in vigore alla data dei fatti del procedimento principale.

15      Nel corso delle indagini preliminari, varie richieste di autorizzazione ad eseguire intercettazioni telefoniche riguardanti i quattro imputati, presentate dal direttore della Glavna direktsia za borba s organiziranata prestapnost (Direzione generale per la lotta contro la criminalità organizzata, Bulgaria) tra i mesi di novembre 2011 e di febbraio 2012, sono state accolte con favore dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia). Dopo l’avvio del procedimento penale, il pubblico ministero ha chiesto ed ottenuto, nel marzo 2012, varie autorizzazioni dello Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali) a ricorrere a nuove intercettazioni telefoniche riguardanti tali imputati.

16      Il giudice del rinvio precisa che nessuna delle autorizzazioni di cui trattasi nel procedimento principale era motivata e che quelle rilasciate tra i mesi di novembre 2011 e gennaio 2012 non indicavano correttamente, in particolare, se avesse agito il presidente o il vicepresidente del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia). Tali carenze non comporterebbero l’illegittimità delle autorizzazioni di cui trattasi nel procedimento principale. Tuttavia, le autorizzazioni rilasciate nei mesi di gennaio e febbraio 2012 sarebbero state concesse da un giudice incompetente. Infatti, dopo tale data, tutte le richieste di autorizzazione avrebbero dovuto essere indirizzate al presidente dello Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali) e non più al presidente del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia). Quest’ultimo, non essendo più competente ad esaminare ed accogliere le richieste di cui trattasi, avrebbe dovuto trasmetterle al presidente dello Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali).

17      Il giudice del rinvio osserva che, successivamente, sarebbero state formalmente accertate irregolarità sistematiche nel rilascio delle autorizzazioni all’uso dei mezzi investigativi speciali, in particolare delle intercettazioni telefoniche, il che avrebbe avuto come conseguenza una modifica della legge pertinente.

18      Inoltre, tale giudice afferma che non era chiara la questione se la norma transitoria di cui all’articolo 9 dello ZIDNPK riguardasse anche le indagini preliminari in corso. Detta disposizione avrebbe dato luogo ad un’ampia e contraddittoria giurisprudenza. La sentenza interpretativa n. 5/14, del 16 gennaio 2014, resa dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria), avrebbe confermato che nessuna eccezione poteva essere apportata al principio della competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria in materia di giustizia penale. A tal riguardo, il giudice del rinvio osserva che tale principio riveste notevole importanza nel diritto nazionale, in particolare in caso di ricorso a tecniche investigative speciali, di cui fanno parte le intercettazione di telecomunicazioni. Tuttavia, facendo riferimento alla sentenza della Corte del 17 dicembre 2015, WebMindLicenses (C‑419/14, EU:C:2015:832, punto 91), tale giudice si chiede se gli insegnamenti derivanti da tale sentenza interpretativa vadano applicati anche quando è in discussione il rispetto del diritto dell’Unione.

19      Il giudice del rinvio aggiunge che, nel caso del sig. Dzivev, solo le intercettazioni telefoniche eseguite in base alle autorizzazioni rilasciate dall’autorità giudiziaria incompetente dimostrano in modo chiaro e incontestabile la commissione dei reati di cui è accusato e ne consentono la condanna, mentre gli altri imputati potrebbero essere condannati in base alle prove legalmente acquisite.

20      In tali circostanze, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se sia compatibile con:

–      l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, ai sensi del quale gli Stati membri adottano misure tali da permettere una protezione efficace contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

–      l’articolo 2, paragrafo 1, [della Convenzione PIF,] in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), [della medesima e] con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione [2007/436], secondo cui ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per assicurare un’efficace repressione dell’evasione dell’IVA;

–      l’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta, che garantisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice precostituito per legge;

il fatto che ai sensi del diritto nazionale non possano essere utilizzate le prove ottenute con l’impiego di “metodi investigativi speciali”, segnatamente attraverso intercettazioni telefoniche nei confronti di persone che successivamente sono state accusate di frode in materia di IVA, in quanto disposte da un giudice incompetente, tenendo conto a tale riguardo delle seguenti circostanze:

–      in un momento precedente (tra uno e tre mesi prima) è stata richiesta, e disposta dallo stesso giudice, che a quella data era ancora competente, l’intercettazione di una parte di tali telecomunicazioni;

–      un provvedimento relativo alle intercettazioni telefoniche in questione (per il prolungamento delle precedenti intercettazioni e per il controllo di nuove utenze telefoniche) è stato richiesto allo stesso giudice, nel frattempo non più competente, poiché la sua competenza era stata trasferita poco prima a un altro giudice; il giudice originario, nonostante la propria incompetenza, ha esaminato la domanda nel merito e ha emesso il provvedimento;

–      in un momento successivo (circa un mese dopo) è stato nuovamente richiesto di disporre l’intercettazione delle stesse utenze telefoniche al giudice divenuto al riguardo competente, che ha adottato il relativo provvedimento;

–      di fatto tutti i provvedimenti adottati sono privi di motivazione;

–      la norma di legge che dispone il trasferimento di competenza non era chiara, è stata oggetto di numerose decisioni giudiziarie tra loro contrastanti e ha indotto il Varhoven [kasatsionen] sad [(Corte suprema di cassazione)], circa due anni dopo il trasferimento di competenza avvenuto per legge e le intercettazioni telefoniche in questione, a adottare una decisione interpretativa vincolante;

–      il giudice investito del presente procedimento non è autorizzato a decidere in merito alle richieste volte a far disporre l’impiego di metodi investigativi speciali (intercettazioni telefoniche); esso è tuttavia competente a decidere sulla legittimità di intercettazioni telefoniche eseguite, e ad accertare che un provvedimento non è conforme ai requisiti di legge, rinunciando pertanto a esaminare le prove raccolte in questo modo; tale competenza sussiste solo se il provvedimento che dispone le intercettazioni telefoniche è stato validamente adottato;

–      l’utilizzo delle prove in discussione (conversazioni telefoniche degli imputati, la cui intercettazione è stata disposta da un giudice che aveva già perso la competenza in materia) riveste una fondamentale importanza ai fini di decidere sulla questione della responsabilità della persona che dirige un’organizzazione criminale, costituita al fine di compiere reati tributari di cui alla legge sull’[imposta sul valore aggiunto, nella versione vigente all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale], e che istiga al compimento di reati tributari concreti, tenuto conto che è possibile emettere un verdetto di colpevolezza e una condanna solo se le conversazioni telefoniche possono essere utilizzate come prove; in caso contrario l’imputato dovrebbe essere prosciolto.

2.      Se la sentenza [interpretativa che verrà pronunciata nella causa Ognyanov,] (C‑614/14) sia applicabile alla presente fattispecie».

 Procedimento dinanzi alla Corte

21      Con decisione del 25 luglio 2016, pervenuta alla Corte il 4 agosto 2016, il giudice del rinvio ha deciso di ritirare la seconda questione pregiudiziale. A tal riguardo, il giudice del rinvio osserva che tale seconda questione è divenuta priva di oggetto in seguito alla pronuncia della sentenza della Corte del 5 luglio 2016, Ognyanov (C‑614/14, EU:C:2016:514).

22      Inoltre, con decisione del presidente della Corte del 12 maggio 2017, la presente causa è stata sospesa fino alla pronuncia della sentenza nella causa M.A.S. e M.B. (sentenza del 5 dicembre 2017, C‑42/17, EU:C:2017:936). Il procedimento dinanzi alla Corte è stato riassunto il 12 dicembre 2017.

 Sulla questione pregiudiziale

23      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, nonché l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 2, paragrafo 1, della convenzione PIF, letto alla luce della Carta, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano, con riferimento al principio di effettività delle azioni penali riguardanti reati in materia di IVA, all’applicazione, da parte del giudice nazionale, di una norma nazionale a tenore della quale devono essere esclusi da un procedimento penale elementi di prova, quali le intercettazioni telefoniche, che richiedono una preventiva autorizzazione giudiziaria, qualora l’autorizzazione di cui trattasi sia stata rilasciata da un’autorità giudiziaria incompetente, persino quando solo siffatti elementi di prova siano atti a dimostrare la commissione dei reati di cui trattasi.

24      Al fine di rispondere a tale questione, va rilevato che, allo stadio attuale del suo sviluppo, il diritto dell’Unione non stabilisce norme, applicabili alle circostanze del caso di specie, relative alle modalità di assunzione delle prove e al loro utilizzo nell’ambito di procedimenti penali in materia di IVA. Pertanto tale ambito, in linea di principio, ricade nella competenza degli Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 17 dicembre 2015, WebMindLicenses, C‑419/14, EU:C:2015:832, punto 65, nonché del 2 maggio 2018, Scialdone, C‑574/15, EU:C:2018:295, punto 25).

25      Ciò posto, l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE obbliga gli Stati membri a lottare contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione mediante misure effettive e dissuasive (sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a., C‑612/15, EU:C:2018:392, punto 50 nonché giurisprudenza ivi citata).

26      Poiché le risorse proprie dell’Unione comprendono, in particolare, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della decisione 2007/436, le entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota uniforme agli imponibili IVA armonizzati determinati secondo le norme dell’Unione, sussiste un nesso diretto tra la riscossione del gettito dell’IVA nell’osservanza del diritto dell’Unione applicabile e la messa a disposizione del bilancio dell’Unione delle corrispondenti risorse IVA, dal momento che qualsiasi lacuna nella riscossione dei primi determina potenzialmente una riduzione delle seconde (sentenze del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 31, nonché del 5 giugno 2018, Kolev e a., C‑612/15, EU:C:2018:392, punto 51).

27      Al fine di garantire la riscossione integrale delle entrate in parola e di assicurare, in tal modo, la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, gli Stati membri dispongono di una libertà di scelta delle sanzioni applicabili, che possono assumere la forma di sanzioni amministrative, di sanzioni penali o di una combinazione di entrambe. Possono tuttavia essere indispensabili sanzioni penali per combattere in modo effettivo e dissuasivo determinate ipotesi di gravi frodi in materia di IVA, come richiesto dall’articolo 2, paragrafo 1, della convenzione PIF, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, della medesima (v., in tal senso, sentenze del 20 marzo 2018, Menci, C‑524/15, EU:C:2018:197, punto 20; del 2 maggio 2018, Scialdone, C‑574/15, EU:C:2018:295, punto 36, nonché del 5 giugno 2018, Kolev e a., C‑612/15, EU:C:2018:392, punto 54).

28      A tal riguardo, gli Stati membri devono provvedere affinché le violazioni del diritto dell’Unione, ivi comprese le norme armonizzate derivanti dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), siano sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in forme analoghe a quelle applicabili alle violazioni del diritto nazionale simili per natura e importanza e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione un carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo (v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2018, Scialdone, C‑574/15, EU:C:2018:295, punto 28).

29      Gli Stati membri devono altresì garantire che le norme di procedura penale, sancite dal diritto nazionale, consentano una repressione effettiva dei reati collegati a siffatti comportamenti illeciti (v., in tal senso, sentenze del 17 dicembre 2015, WebMindLicenses, C‑419/14, EU:C:2015:832, punto 65 nonché del 5 giugno 2018, Kolev e a., C‑612/15, EU:C:2018:392, punto 55).

30      Ne consegue che, sebbene le sanzioni e le procedure amministrative e/o penali ad esse relative, istituite dagli Stati membri per lottare contro le violazioni delle norme armonizzate in materia di IVA, rientrino nella loro autonomia procedurale e istituzionale, quest’ultima è tuttavia limitata, oltre che dal principio di proporzionalità e dal principio di equivalenza, la cui applicazione non è in discussione nel caso di specie, dal principio di effettività, il quale impone che dette sanzioni siano effettive e dissuasive (v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2018, Scialdone, C‑574/15, EU:C:2018:295, punto 29).

31      In tale contesto, incombe, in primis, al legislatore nazionale adottare le misure necessarie. Spetta ad esso, se del caso, modificare la propria normativa e garantire che il regime procedurale applicabile al perseguimento dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione non sia concepito in modo da comportare, per motivi ad esso inerenti, un rischio sistemico d’impunità per i fatti costitutivi di siffatti reati, nonché garantire la tutela dei diritti fondamentali degli imputati (sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a., C‑612/15, EU:C:2018:392, punto 65).

32      Quanto ai giudici nazionali, la Corte ha statuito che spetta loro dare piena efficacia agli obblighi derivanti dall’articolo 325, paragrafi 1, TFUE e disapplicare disposizioni interne che, nell’ambito di un procedimento relativo a reati gravi in materia di IVA, ostino all’applicazione di sanzioni effettive e dissuasive per lottare contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell’Unione (sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 39).

33      Tuttavia, l’obbligo di garantire l’efficace riscossione delle risorse dell’Unione non esonera i giudici nazionali dal necessario rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta e dei principi generali del diritto dell’Unione, dal momento che i procedimenti penali avviati per reati in materia di IVA costituiscono un’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. In ambito penale, siffatti diritti e principi generali devono essere rispettati non soltanto durante i procedimenti penali, ma anche durante la fase delle indagini preliminari, a decorrere dal momento in cui l’interessato è accusato (v., in tal senso, sentenze del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 52; del 5 giugno 2018, Kolev e a., C‑612/15, EU:C:2018:392, punti 68 e 71, nonché del 20 marzo 2018, Di Puma e Zecca, C‑596/16 e C‑597/16, EU:C:2018:192, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

34      Pertanto, l’obbligo di garantire un’efficace riscossione delle risorse dell’Unione non esonera tali giudici dal necessario rispetto del principio di legalità e dello Stato di diritto, che costituisce uno dei principali valori su cui si fonda l’Unione, come testimonia l’articolo 2 TUE.

35      A tal riguardo, discende segnatamente dagli obblighi derivanti dal principio di legalità e dallo Stato di diritto che il potere repressivo non può essere esercitato, in linea di principio, al di fuori dei limiti legali entro cui un’autorità è autorizzata ad agire secondo il diritto dello Stato membro cui essa è soggetta (v., per analogia, sentenza del 1o ottobre 2015, Weltimmo, C‑230/14, EU:C:2015:639, punto 56).

36      Inoltre, le intercettazioni telefoniche costituiscono un’ingerenza nel diritto alla vita privata, sancito dall’articolo 7 della Carta. Una siffatta ingerenza, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, può essere ammessa solo se prevista dalla legge e se, nel rispetto del contenuto essenziale di tale diritto e del principio di proporzionalità, sia necessaria e risponda effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2015, WebMindLicenses, C‑419/14, EU:C:2015:832, punti 71 e 73).

37      A tal riguardo, è pacifico che le intercettazioni telefoniche di cui trattasi nel procedimento principale erano autorizzate da un’autorità giudiziaria priva della competenza necessaria a tal fine. Tali intercettazioni telefoniche devono pertanto essere considerate come non previste dalla legge, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

38      Di conseguenza, si deve rilevare che la norma in esame nel procedimento principale riflette gli obblighi di cui ai punti da 35 a 37 della presente sentenza, in quanto impone al giudice nazionale di escludere dal procedimento penale elementi di prova, quali le intercettazioni telefoniche, che richiedono una preventiva autorizzazione giudiziaria qualora l’autorizzazione di cui trattasi sia stata rilasciata da un’autorità giudiziaria incompetente.

39      Ne consegue che il diritto dell’Unione non può imporre al giudice nazionale di disapplicare una siffatta norma procedurale, anche se l’uso degli elementi di prova raccolti illegittimamente poteva incrementare l’efficacia dei procedimenti penali che consentono alle autorità nazionali di sanzionare, in taluni casi, l’inosservanza del diritto dell’Unione (v. per analogia, per quanto attiene alle norme procedurali interne che conferiscono autorità di cosa giudicata a una decisione giudiziaria, sentenza del 24 ottobre 2018, XC e a., C‑234/17, EU:C:2018:853, punto 53 nonché giurisprudenza ivi citata).

40      A tal proposito, è ininfluente la circostanza, rilevata dal giudice del rinvio, che l’illecito commesso sia dovuto all’imprecisione della disposizione transitoria, relativa alla competenza, di cui trattasi nel procedimento principale. Infatti, l’obbligo secondo il quale qualsiasi limitazione dell’esercizio del diritto conferito all’articolo 7 della Carta dev’essere previsto dalla legge implica che la base giuridica per l’autorizzazione di detta limitazione sia sufficientemente chiara e precisa (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2015, WebMindLicenses, C‑419/14, EU:C:2015:832, punto 81). È altresì irrilevante la circostanza che, nel caso di uno dei quattro imputati nel procedimento principale, solo le intercettazioni telefoniche eseguite in base ad autorizzazioni concesse da un’autorità incompetente possano provare la sua colpevolezza e giustificare una condanna.

41      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, nonché l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione PIF, letti alla luce della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, con riferimento al principio di effettività delle azioni penali relative a reati in materia di IVA, all’applicazione, da parte del giudice nazionale, di una norma nazionale a tenore della quale devono essere esclusi da un procedimento penale elementi di prova, quali le intercettazioni telefoniche, che richiedono una preventiva autorizzazione giudiziaria, qualora l’autorizzazione di cui trattasi sia stata rilasciata da un’autorità giudiziaria incompetente, persino quando solo tali elementi di prova siano atti a dimostrare la commissione dei reati di cui trattasi.

 Sulle spese

42      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, nonché l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Lussemburgo il 26 luglio 1995, letti alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, con riferimento al principio di effettività delle azioni penali relative a reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), all’applicazione, da parte del giudice nazionale, di una norma nazionale a tenore della quale devono essere esclusi da un procedimento penale elementi di prova, quali le intercettazioni telefoniche, che richiedono una preventiva autorizzazione giudiziaria, qualora l’autorizzazione di cui trattasi sia stata rilasciata da un’autorità giudiziaria incompetente, persino quando solo tali elementi di prova siano atti a dimostrare la commissione dei reati di cui trattasi.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.