Language of document : ECLI:EU:C:2020:261

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

presentate il 2 aprile 2020 (1)

Causa C264/19

Constantin Film Verleih GmbH

contro

YouTube LLC,

Google Inc.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Piattaforma di condivisione di video su Internet – YouTube – Pubblicazione online di un film senza il consenso del titolare – Azione relativa ad una violazione di un diritto di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 8 – Diritto d’informazione del titolare – Articolo 8, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di “nome e indirizzo” – Portata – Indirizzo di posta elettronica, indirizzo IP e numero di telefono – Esclusione»






I.      Introduzione

1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale si inserisce nell’ambito di una controversia tra la Constantin Film Verleih GmbH, società distributrice di film con sede in Germania, da una parte, e la società YouTube LLC e la sua società controllante Google Inc., entrambe con sede negli Stati Uniti, dall’altra.

2.        Tale controversia verte sul rifiuto della YouTube e della Google di fornire talune informazioni richieste dalla Constantin Film Verleih, relative ad utenti che hanno pubblicato online diversi film in violazione dei diritti esclusivi di sfruttamento della Constantin Film Verleih. Più precisamente, quest’ultima chiede alla YouTube e alla Google di fornirle gli indirizzi e-mail, i numeri di telefono e gli indirizzi IP utilizzati da detti utenti.

3.        Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) si chiede, in sostanza, se siffatte informazioni rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48/CE (2), ai sensi del quale l’autorità giudiziaria competente può ordinare la comunicazione del «nome e indirizzo» di talune categorie di persone aventi un rapporto con prodotti o servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale.

4.        Per le ragioni che esporrò nel prosieguo delle presenti conclusioni, sono convinto che la nozione di «nome e indirizzo», che compare all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48, non includa alcuna delle informazioni summenzionate.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

5.        I considerando 2, 10 e 32 della direttiva 2004/48 sono formulati come segue:

«(2)      La tutela della proprietà intellettuale dovrebbe consentire all’inventore o al creatore di trarre legittimo profitto dalla sua invenzione o dalla sua creazione. Dovrebbe inoltre consentire la massima diffusione delle opere, delle idee e delle nuove conoscenze. Nello stesso tempo, essa non dovrebbe essere di ostacolo alla libertà d’espressione, alla libera circolazione delle informazioni, alla tutela dei dati personali, anche su Internet.

(…)

(10)      L’obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare queste legislazioni al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

(…)

(32)       La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (3). Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della proprietà intellettuale in conformità all’articolo 17, paragrafo 2, [della Carta]».

6.        L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Campo d’applicazione», al paragrafo 1 e al paragrafo 3, lettera a), prevede quanto segue:

«1.      Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione [dell’Unione] o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si applicano, conformemente all’articolo 3, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione [dell’Unione] e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

(...)

3.      La presente direttiva fa salve:

a)      le disposizioni [dell’Unione] che disciplinano il diritto sostanziale di proprietà intellettuale, la direttiva 95/46/CE (...)».

7.        L’articolo 8 della direttiva 2004/48, intitolato «Diritto d’informazione», così dispone:

«1.      Gli Stati membri assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l’autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall’autore della violazione e/o da ogni altra persona che:

a)      sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b)      sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

c)      sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; oppure

d)      sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2.      Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue:

a)      nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;

b)      informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo spuntato per i prodotti o i servizi in questione.

3.      I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni regolamentari che:

a)      accordano al titolare diritti d’informazione più ampi;

b)      disciplinano l’uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in virtù del presente articolo;

c)      disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d’informazione;

d)      accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la [loro] partecipazione personale o quella di parenti stretti ad una violazione di un diritto di proprietà intellettuale;

oppure

e)      disciplinano la protezione o la riservatezza delle fonti informative o il trattamento di dati personali».

B.      Diritto tedesco

8.        Ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, prima frase, dell’Urheberrechtsgesetz (legge sui diritti d’autore; in prosieguo: l’«UrhG»), a chiunque, su scala commerciale, violi il diritto d’autore o un altro diritto protetto da tale legge può essere ingiunto, dalla persona lesa, di fornire immediatamente informazioni sull’origine e sul canale di distribuzione delle copie oggetto di violazione di un diritto o di altri prodotti.

9.        In caso di violazione manifesta, fatto salvo l’articolo 101, paragrafo 1, dell’UrhG, tale diritto d’informazione può essere esercitato, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, prima frase, punto 3, di tale legge, anche nei confronti di una persona che ha fornito su scala commerciale servizi utilizzati per l’esercizio di attività di violazione di un diritto.

10.      A norma dell’articolo 101, paragrafo 3, punto 1, dell’UrhG, la persona che è tenuta a fornire le informazioni deve indicare nome e indirizzo dei produttori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle copie o degli altri prodotti, degli utenti dei servizi nonché dei grossisti e dei dettaglianti.

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

11.      La Constantin Film Verleih è una società distributrice di film con sede in Germania.

12.      La YouTube, società con sede negli Stati Uniti e detenuta dalla Google, gestisce l’omonima piattaforma Internet.

13.      La Constantin Film Verleih dispone in Germania di diritti di sfruttamento esclusivi sulle opere cinematografiche Parker e Scary Movie 5.

14.      Tra i mesi di giugno 2013 e settembre 2014, tali due opere sono state caricate sulla piattaforma «YouTube» senza il consenso della Constantin Film Verleih. Il 29 giugno 2013, l’opera cinematografica Parker è stata caricata nella sua durata integrale e in lingua tedesca, con il nome utente «N1». Fino al blocco avvenuto il 14 agosto 2013, essa è stata visualizzata più di 45 000 volte. Nel mese di settembre 2013, l’opera cinematografica Scary Movie 5 è stata caricata nella sua durata integrale con il nome utente «N2». Fino al blocco avvenuto il 29 ottobre 2013, essa è stata visualizzata più di 6 000 volte. Il 10 settembre 2014, un’altra copia di tale seconda opera è stata caricata con il nome utente «N3». Fino al blocco avvenuto il 21 settembre 2014, essa è stata visualizzata più di 4 700 volte.

15.      La Constantin Film Verleih ha richiesto, da parte della YouTube e della Google, una serie di informazioni per ciascuno degli utenti che avevano proceduto al caricamento di dette opere.

16.      Il giudice del rinvio ha constatato che le condizioni del diritto all’informazione erano soddisfatte. Di conseguenza, la portata della controversia principale è circoscritta al contenuto delle informazioni che devono essere fornite dalla YouTube e/o dalla Google alla Constantin Film Verleih. Tale controversia verte, più specificamente, sulle seguenti informazioni:

–        l’indirizzo e-mail dell’utente;

–        il numero di telefono dell’utente;

–        l’indirizzo IP utilizzato dall’utente per caricare i file controversi, con il momento esatto di tale caricamento, e

–        l’ultimo indirizzo IP utilizzato dall’utente per accedere al proprio account Google/YouTube, con il momento esatto di tale accesso.

17.      Statuendo in primo grado, il Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land di Francoforte sul Meno, Germania) ha respinto la domanda della Constantin Film Verleih volta ad ottenere la fornitura di dette informazioni.

18.      In appello, l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale superiore del Land di Francoforte sul Meno, Germania) ha condannato la YouTube e la Google a fornire gli indirizzi e-mail degli utenti interessati, respingendo per il resto la domanda della Constantin Film Verleih.

19.      Con il suo ricorso per «Revision» (cassazione) proposto dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), la Constantin Film Verleih ha chiesto che la YouTube e la Google fossero condannate a fornirle tutte le informazioni summenzionate, compresi i numeri di telefono e gli indirizzi IP degli utenti. Con il loro proprio ricorso per «Revision» (cassazione), la YouTube e la Google chiedevano il rigetto integrale della domanda della Constantin Film Verleih, anche nella parte in cui la stessa riguarda gli indirizzi e-mail degli utenti.

20.      Constatando che la soluzione da dare ai due ricorsi per «Revision» (cassazione) dipendeva dall’interpretazione della nozione di «indirizzo» di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se gli indirizzi dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva [2004/48], ai quali si estendono le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della medesima direttiva, riguardino anche, se del caso,

a)      gli indirizzi e-mail degli utenti dei servizi e/o

b)      i numeri di telefono degli utenti dei servizi e/o

c)      gli indirizzi IP utilizzati dagli utenti dei servizi per caricare file lesivo di un diritto, nonché l’ora esatta del caricamento.

2)      In caso di soluzione affermativa della prima questione sub c):

Se le informazioni da fornire ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), [di detta] direttiva (...) riguardino anche l’ultimo indirizzo IP utilizzato dall’utente, che in precedenza ha caricato file lesivo di un diritto, per accedere al proprio account Google/YouTube, nonché l’ora esatta dell’accesso, indipendentemente dal fatto che durante tale ultimo accesso siano state commesse violazioni».

21.      La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata registrata presso la cancelleria della Corte il 29 marzo 2019.

22.      Osservazioni scritte sono state presentate da Constantin Film Verleih, YouTube e Google, nonché dalla Commissione europea.

23.      All’udienza del 12 febbraio 2020 sono comparsi per essere ascoltati nelle loro osservazioni i rappresentanti della Constantin Film Verleih, della YouTube e della Google, nonché della Commissione.

IV.    Analisi

24.      Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2004/48, gli Stati membri hanno l’obbligo di prevedere, nel loro ordinamento giuridico, la possibilità, per l’autorità giudiziaria competente, di ordinare che siano fornite talune informazioni nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

25.      Pertanto, con le sue due questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri hanno l’obbligo di prevedere la possibilità, per l’autorità giudiziaria competente, di ordinare, per quanto riguarda un utente che abbia caricato file lesivo di un diritto di proprietà intellettuale, la fornitura dell’indirizzo e-mail, del numero di telefono, dell’indirizzo IP utilizzato per caricare tali file nonché dell’ultimo indirizzo IP utilizzato dall’utente per accedere al proprio account.

26.      La YouTube e la Google, nonché la Commissione propongono di rispondere a tali questioni in senso negativo, al contrario della Constantin Film Verleih.

27.      Conformemente alla posizione sostenuta dalla YouTube e dalla Google, nonché dalla Commissione, e per i motivi esposti in prosieguo, ritengo che detta disposizione non riguardi nessuna delle informazioni menzionate nelle questioni pregiudiziali.

28.      In via preliminare, rilevo che l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48 non contiene alcun rinvio al diritto degli Stati membri. Di conseguenza, e ai sensi di una giurisprudenza costante, la nozione di «nome e indirizzo» costituisce una nozione di diritto dell’Unione che deve dar luogo ad un’interpretazione autonoma e uniforme (4).

29.      Inoltre, la nozione di «nome e indirizzo» non è definita nella direttiva 2004/48. Sempre ai sensi di una giurisprudenza costante, la determinazione del senso e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (5).

30.      Pertanto, il senso abituale nel linguaggio corrente deve costituire il punto di partenza nel processo di interpretazione della nozione di «nome e indirizzo» di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48. Non vi è dubbio che, nel linguaggio corrente, la nozione di «indirizzo» di una persona, sulla quale si interroga più in particolare il giudice del rinvio, riguarda il solo indirizzo postale, come hanno giustamente affermato la YouTube e la Google (6). Siffatta interpretazione è confermata dalla definizione che di tale nozione fornisce il dizionario dell’Académie française (Accademia francese), vale a dire «la désignation du lieu (7) où l’on peut joindre quelqu’un [la designazione del luogo in cui si può raggiungere qualcuno]».

31.      Per quanto riguarda il numero di telefono, secondo elemento di informazione menzionato dalle questioni pregiudiziali, non ritengo necessario discutere a lungo sul fatto che esso non possa essere incluso nella nozione di «nome e indirizzo» di persone quale prevista all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48, né nel linguaggio corrente né in qualsiasi altro contesto (8).

32.      Lo status degli altri due elementi di informazione menzionati da dette questioni, vale a dire l’indirizzo e-mail e l’indirizzo IP, merita un’attenzione un po’ più minuziosa.

33.      Come ho appena precisato, nel linguaggio corrente – punto di partenza del processo di interpretazione – il termine «indirizzo» rinvia al solo indirizzo postale. Pertanto, tale termine, qualora sia utilizzato senza ulteriori precisazioni, non indica l’indirizzo e-mail o l’indirizzo IP.

34.      Ciò è vero a maggior ragione in un contesto che qualificherei come «generale», vale a dire che va oltre lo stretto ambito di Internet, come nel caso dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48.

35.      Siffatta interpretazione è avvalorata da un esame di altri testi legislativi dell’Unione riguardanti l’indirizzo e-mail o l’indirizzo IP. Infatti, quando il legislatore dell’Unione ha voluto riferirsi all’indirizzo e-mail (9) o all’indirizzo IP (10), lo ha fatto espressamente, completando il termine «indirizzo», come hanno sottolineato la YouTube e la Google. Per quanto mi consta, non esiste alcun esempio di atto normativo dell’Unione in cui i termini «nome e indirizzo», utilizzati da soli e in un contesto generale, si riferiscano al numero di telefono, all’indirizzo IP o all’indirizzo e-mail.

36.      Di conseguenza, da un’interpretazione letterale dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48 risulta che i termini utilizzati dal legislatore dell’Unione, vale a dire l’espressione «nome e indirizzo», non includono nessuna delle informazioni menzionate dalle questioni pregiudiziali, come hanno sostenuto la YouTube e la Google, nonché la Commissione.

37.      Siffatta interpretazione è confermata dall’interpretazione storica esposta dalla Commissione. Infatti, i lavori preparatori che hanno portato all’adozione di tale direttiva (11) non contengono alcun indizio che suggerisca, anche implicitamente, che il termine «indirizzo», utilizzato all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48, debba essere inteso nel senso che esso si riferisce non solo all’indirizzo postale, ma anche all’indirizzo e-mail o all’indirizzo IP delle persone interessate.

38.      La Commissione ha spiegato, a questo proposito, che il legislatore dell’Unione, all’atto dell’adozione di tale direttiva nel corso del 2004, non ha mai avuto l’intenzione di includere forme più moderne di «indirizzo», quali l’indirizzo e-mail o l’indirizzo IP.

39.      Pertanto, da un’interpretazione storica risulta che detta direttiva deve essere interpretata facendo riferimento alla sola accezione classica di tale termine, vale a dire l’indirizzo postale.

40.      Da quanto precede risulta che, secondo un’interpretazione al contempo letterale e storica, l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48 non include l’indirizzo e-mail, il numero di telefono e gli indirizzi IP utilizzati dalle persone menzionate in tale disposizione.

41.      La Constantin Film Verleih contesta siffatta interpretazione, traendo argomenti dallo scopo dell’articolo 8 della direttiva 2004/48 nonché, più in generale, dagli obiettivi perseguiti da tale direttiva.

42.      Secondo la Constantin Film Verleih, l’articolo 8 della direttiva 2004/48 ha lo scopo di consentire ai titolari di diritti di proprietà intellettuale di identificare le persone menzionate da tale disposizione. Pertanto, e indipendentemente dalla sua formulazione, il paragrafo 2 dovrebbe essere interpretato nel senso che esso riguarda «qualsiasi informazione che consenta di identificare» tali persone, potendo dette informazioni includere, a seconda della loro disponibilità, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail, l’indirizzo IP o ancora le coordinate bancarie.

43.      A mio avviso, adottare una simile interpretazione equivarrebbe, per la Corte, a riscrivere detta disposizione. Beninteso, comprendo che un titolare di diritti, quale la Constantin Film Verleih, auspichi che la direttiva 2004/48 venga modificata in modo da consentirgli di identificare più facilmente gli eventuali contraffattori nel contesto specifico di Internet. Tuttavia, una riscrittura siffatta non rientra nella competenza della Corte, bensì in quella del legislatore dell’Unione.

44.      Il legislatore avrebbe potuto, se tale fosse stata la sua intenzione, includere, all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2004/48, l’espressione «qualsiasi informazione che consenta di identificare» le persone interessate. All’udienza di discussione, la Commissione ha sottolineato che il legislatore dell’Unione aveva espressamente scelto di procedere ad un’armonizzazione minima limitata al nome e all’indirizzo, senza includere altri elementi di informazione idonei a identificare una persona, quali il numero di telefono o il numero di identificazione per la previdenza sociale.

45.      Preciso che un’interpretazione «dinamica» o teleologica di detta disposizione, auspicata dalla Constantin Film Verleih, deve essere esclusa in un contesto del genere. Infatti, i termini utilizzati all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48 non offrono un margine di interpretazione sufficiente a consentire siffatta interpretazione per includere le informazioni menzionate nelle questioni pregiudiziali.

46.      Condivido senza riserve, a tale riguardo, il ragionamento seguito dall’avvocato generale Bobek ai paragrafi da 33 a 35, 38 e 39 delle sue conclusioni nella causa Commissione/Germania. Conformemente al divieto di interpretazione contra legem e al principio della separazione dei poteri, la possibilità di un’interpretazione dinamica o teleologica sussiste soltanto qualora «il testo della norma stessa [sia] suscettibile di interpretazioni diverse, presentando un qualche grado di ambiguità testuale e di vaghezza» (12).

47.      Orbene, ciò non avviene nel caso di specie. Come ho spiegato sopra, le interpretazioni letterale e storica escludono qualsiasi ambiguità nella portata dei termini «nome e indirizzo» utilizzati all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48.

48.      La Constantin Film Verleih si richiama anche, più in generale, agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2004/48. A mio avviso, siffatto argomento non può rimettere in discussione l’interpretazione della citata disposizione, data la mancanza di ambiguità nella sua formulazione. Tuttavia, esaminerò di seguito detto argomento ad abundantiam.

49.      È ben vero che è incontestabile che detta direttiva miri ad assicurare un livello elevato di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno, come precisano i suoi considerando 10 e 32, e conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, della Carta.

50.      È altrettanto incontestabile che l’interpretazione proposta dalla Constantin Film Verleih aumenterebbe il livello di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

51.      Tuttavia, è imperativo tenere presente che la direttiva 2004/48, al pari di qualsiasi normativa sulla proprietà intellettuale (13), stabilisce un equilibrio tra, da una parte, l’interesse dei titolari alla tutela del loro diritto di proprietà intellettuale, sancita all’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, e, dall’altra, la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utenti di materiali protetti nonché dell’interesse generale.

52.      Come la Corte ha più volte precisato, non risulta in alcun modo né dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta né dalla giurisprudenza della Corte che il diritto di proprietà intellettuale sancito da tale disposizione sia intangibile e che la sua tutela debba quindi essere garantita in modo assoluto (14).

53.      Pertanto, l’articolo 17, paragrafo 2, della Carta non esige che siano messi in atto tutti gli strumenti tecnici disponibili per aiutare il titolare a identificare gli eventuali contraffattori, senza che si tenga conto del testo delle disposizioni della direttiva 2004/48.

54.      Per quanto riguarda più in particolare l’articolo 8 di tale direttiva, la Corte ha già avuto l’opportunità di precisare, nella sentenza Coty Germany, che detta disposizione mira a conciliare il rispetto di diversi diritti, in particolare, il diritto d’informazione dei titolari e il diritto alla tutela dei dati personali degli utenti (15).

55.      Nel contesto del procedimento principale, i dati richiesti dalla Constantin Film Verleih costituiscono – si suppone – dati personali ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46 (16), divenuto articolo 4, lettera a), del regolamento 2016/679 (17), in quanto devono consentirle di identificare le persone interessate (18).

56.      Orbene, sebbene dal considerando 32 della direttiva 2004/48 risulti che quest’ultima mira ad assicurare il pieno rispetto della proprietà intellettuale in conformità all’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, allo stesso tempo, dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), della medesima direttiva e dai suoi considerando 2 e 15 deriva che la tutela della proprietà intellettuale non dovrebbe ostacolare, in particolare, la tutela dei dati personali garantita all’articolo 8 della Carta, cosicché detta direttiva non può, segnatamente, porsi in contrasto con la direttiva 95/46 (19).

57.      Sottolineo, a questo proposito, tutta l’importanza dell’articolo 8, paragrafo 3, lettere da b) a e), della direttiva 2004/48, secondo cui tale articolo si applica fatte salve le disposizioni che disciplinano, o addirittura limitano, il diritto d’informazione del titolare e, in particolare, le disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali.

58.      In un contesto del genere, ritengo che non spetti alla Corte modificare la portata dei termini utilizzati dal legislatore dell’Unione all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2004/48, ciò che avrebbe l’effetto di rimettere in discussione l’equilibrio voluto dal legislatore al momento dell’adozione di tale direttiva, e la cui definizione rientra nella sua esclusiva competenza (20).

59.      Per completare la frase che ho utilizzato al paragrafo 43 delle presenti conclusioni, adottare l’interpretazione suggerita dalla Constantin Film Verleih equivarrebbe, per la Corte, non soltanto a riscrivere l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2004/48, ma anche a rimettere in discussione, in senso favorevole agli interessi dei titolari di diritti di proprietà intellettuale, l’equilibrio stabilito dal legislatore dell’Unione.

60.      Aggiungo che l’interpretazione dinamica suggerita dalla Constantin Film Verleih contrasta altresì con l’economia generale della direttiva 2004/48, che si fonda su un’armonizzazione minima voluta dal legislatore dell’Unione, come ha sottolineato la Commissione.

61.      A giusto titolo, tale istituzione osserva, infatti, che un’interpretazione dinamica siffatta non è appropriata nel caso di specie, in quanto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), di detta direttiva, il legislatore dell’Unione ha espressamente previsto la possibilità, per gli Stati membri, di rispondere a siffatta preoccupazione dinamica accordando ai titolari «diritti d’informazione più ampi».

62.      In altri termini, un’interpretazione dinamica di tale direttiva da parte del giudice dell’Unione, al fine di adeguarla ai nuovi comportamenti che sono sopravvenuti su Internet, non è necessaria, dato che gli Stati membri hanno il potere di adottare misure complementari relative a tali comportamenti.

63.      A fini di completezza, segnalo infine che l’articolo 47 dell’accordo TRIPS (21), che istituisce una mera facoltà di prevedere un diritto d’informazione, non può essere invocato a sostegno dell’interpretazione proposta dalla Constantin Film Verleih (22).

64.      Per tutti questi motivi, ritengo che l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «nome e indirizzo» contenuta in tale disposizione non riguarda, per quanto concerne un utente che abbia caricato file in violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l’indirizzo e-mail, il numero di telefono, l’indirizzo IP utilizzato per caricare tali file o l’indirizzo IP utilizzato per l’ultimo accesso all’account utente.

65.      Pertanto, gli Stati membri non hanno l’obbligo, ai sensi di tale disposizione, di prevedere la possibilità, per l’autorità giudiziaria competente, di ordinare la fornitura di tali informazioni nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

V.      Conclusione

66.      Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) nei seguenti termini:

L’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «nome e indirizzo» contenuta in tale disposizione non riguarda, per quanto concerne un utente che abbia caricato file lesivi di un diritto di proprietà intellettuale, l’indirizzo e-mail, il numero di telefono, l’indirizzo IP utilizzato per caricare tali file o l’indirizzo IP utilizzato per l’ultimo accesso all’account utente.

Pertanto, gli Stati membri non hanno l’obbligo, ai sensi di tale disposizione, di prevedere la possibilità, per l’autorità giudiziaria competente, di ordinare la fornitura di tali informazioni nel contesto dei procedimenti riguardanti la lesione di un diritto di proprietà intellettuale».


1      Lingua originale: il francese.


2      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45, e rettifica in GU 2004, L 195, pag. 16).


3      In prosieguo: la «Carta».


4      V., per quanto riguarda la nozione di «adeguato risarcimento del danno» utilizzata all’articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2004/48, sentenza del 12 settembre 2019, Bayer Pharma (C‑688/17, EU:C:2019:722, punto 40). V. inoltre, sempre in materia di proprietà intellettuale, sentenze del 22 giugno 2016, Nikolajeva (C‑280/15, EU:C:2016:467, punto 45), e del 27 settembre 2017, Nintendo (C‑24/16 e C‑25/16, EU:C:2017:724, punti 70 e 94).


5      V., in particolare, sentenze del 31 gennaio 2013, McDonagh (C‑12/11, EU:C:2013:43, punto 28); del 6 settembre 2018, Kreyenhop & Kluge (C‑471/17, EU:C:2018:681, punto 39), e del 12 settembre 2019, Bayer Pharma (C‑688/17, EU:C:2019:722, punto 41).


6      Non ho ravvisato alcuna incoerenza nelle varie versioni linguistiche di tale disposizione, le quali riguardano tutte la nozione di indirizzo: v., ad esempio, «direcciones» per la versione spagnola, «adresse» per la versione danese, «Adressen» per la versione tedesca, «addresses» per la versione inglese, «indirizzo» per la versione italiana, «adres» per la versione neerlandese, «endereços» per la versione portoghese «adresele» per la versione rumena, e «adress» per la versione svedese.


7      Il corsivo è mio.


8      Il fatto, invocato dalla Constantin Film Verleih, che il numero di telefono possa avere una funzione di «indirizzo di inoltro» per la trasmissione di dati, in particolare nell’ambito di chiamate telefoniche o di applicazioni che utilizzano il numero di telefono quali WhatsApp, non è in grado di minare la mia convinzione a tale riguardo. La nozione di «nome e indirizzo» di persone, di cui all’articolo 8 della direttiva 2004/48, non presenta, incontestabilmente, alcun rapporto con la destinazione funzionale di flussi di dati, nonostante il fatto che quest’ultima abbia potuto essere qualificata come «indirizzo di inoltro».


9      Per quanto riguarda l’indirizzo e-mail o «elettronico», v. in particolare articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1); articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori) (GU 2013, L 165, pag. 1); articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65), e articolo 45, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU 2015, L 337, pag. 35).


10      Per quanto concerne l’indirizzo IP, v. in particolare articolo 10, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GU L 130, pag. 1); articolo 5, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU 2017, L 168, pag. 1); articolo 17, paragrafo 8, articolo 34, paragrafo 4, lettera j), e articolo 52, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU 2018, L 236, pag. 1).


11      V., in particolare, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, del 30 gennaio 2003 [COM (2003) 46 definitivo], nonché il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 ottobre 2003 (GU 2004, C 32, pag. 15) e la relazione del Parlamento europeo del 5 dicembre 2003 (A5-0468/2003) su tale proposta. La proposta di direttiva non contiene alcuna spiegazione quanto al senso da attribuire alle parole «nome e indirizzo». Inoltre, il Parlamento non ha proposto alcuna modifica per quanto riguarda il testo del futuro articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48.


12      Conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Commissione/Germania (C‑220/15, EU:C:2016:534, paragrafo 34).


13      V., in particolare, sentenze del 16 febbraio 2012, SABAM (C‑360/10, EU:C:2012:85, punti da 42 a 44); del 29 luglio 2019, Funke Medien NRW (C‑469/17, EU:C:2019:623, punto 57); del 29 luglio 2019, Pelham e a. (C‑476/17, EU:C:2019:624, punto 32), e del 29 luglio 2019, Spiegel Online (C‑516/17, EU:C:2019:625, punto 42).


14      V., in particolare, sentenze del 29 gennaio 2008, Promusicae (C‑275/06, EU:C:2008:54, punti da 62 a 70); del 16 febbraio 2012, SABAM (C‑360/10, EU:C:2012:85, punto 41); del 19 aprile 2012, Bonnier Audio e a. (C‑461/10, EU:C:2012:219, punto 56); del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds (C‑201/13, EU:C:2014:2132, punto 26), e del 29 luglio 2019, Funke Medien NRW (C‑469/17, EU:C:2019:623, punto 72).


15      Sentenza del 16 luglio 2015 (C‑580/13, EU:C:2015:485, punto 28).


16      Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31). Ai sensi dell’articolo 2, lettera a), di tale direttiva, si intende per «dati personali» qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile.


17      Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).


18      La Corte ha già avuto modo di giudicare che l’indirizzo IP, anche considerato isolatamente, può costituire un dato personale. V. sentenze del 24 novembre 2011, Scarlet Extended (C‑70/10, EU:C:2011:771, punto 51), e del 19 ottobre 2016, Breyer (C‑582/14, EU:C:2016:779, punto 49).


19      Sentenza del 16 luglio 2015, Coty Germany (C‑580/13, EU:C:2015:485, punti da 31 a 33).


20      V., per analogia, sentenza del 15 settembre 2016, Mc Fadden (C‑484/14, EU:C:2016:689, punti da 69 a 71).


21      Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che costituisce l’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo TRIPS»). Ai sensi dell’articolo 47 di tale accordo, intitolato «Diritto d’informazione», «[i] membri possono disporre che l’autorità giudiziaria abbia la facoltà, a meno che ciò non sia sproporzionato rispetto alla gravità della violazione, di ordinare all’autore della violazione di comunicare al titolare del diritto l’identità di terzi implicati nella produzione e nella distribuzione dei prodotti o servizi costituenti violazione, nonché i loro circuiti commerciali».


22      Nello stesso senso, v. sentenza del 29 gennaio 2008, Promusicae (C‑275/06, EU:C:2008:54, punto 60). In ogni caso, sebbene le norme di diritto dell’Unione debbano certamente essere interpretate, per quanto possibile, alla luce del diritto internazionale, in particolare quando tali norme siano dirette a dare esecuzione ad un accordo internazionale concluso dall’Unione (v., in particolare, sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 35 e giurisprudenza ivi citata), l’articolo 47 dell’accordo TRIPS non può autorizzare la Corte ad ignorare la chiara formulazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48.