Language of document : ECLI:EU:C:2019:582

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

10 luglio 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Sussidio economico per studi superiori – Studenti non residenti – Requisito relativo alla durata di lavoro dei loro genitori nel territorio nazionale – Periodo minimo di cinque anni – Periodo di riferimento di sette anni – Modalità di calcolo del periodo di riferimento — Data della domanda di sussidio economico – Discriminazione indiretta – Giustificazione – Proporzionalità»

Nella causa C‑410/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal administratif (Tribunale amministrativo, Lussemburgo), con decisione del 20 giugno 2018, pervenuta in cancelleria il 22 giugno 2018, nel procedimento

Nicolas Aubriet

contro

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, C. Toader, A. Rosas (relatore), L. Bay Larsen e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per N. Aubriet, da S. Jacquet, avocate;

–        per il governo lussemburghese, da D. Holderer, in qualità di agente, assistita da P. Kinsch, avocat;

–        per il governo danese, da J. Nymann‑Lindegren e M. Wolff, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Van Hoof e D. Martin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Nicolas Aubriet (in prosieguo: il «sig. Aubriet figlio») e il Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (Ministro dell’istruzione superiore e della ricerca, Lussemburgo) per il diniego da parte delle autorità lussemburghesi di concedergli un sussidio economico, per l’anno accademico 2014/2015, per compiere i suoi studi superiori a Strasburgo (Francia).

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        L’articolo 7 del regolamento n. 492/2011 prevede quanto segue:

«1.      Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2.      Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

(…)».

4        L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 è formulato negli stessi termini dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU 1968, L 257, pag. 2), come modificato dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34).

 Diritto lussemburghese

 La normativa anteriore al 2014

5        Il sussidio economico dello Stato per il compimento di studi superiori, concesso a Lussemburgo sotto forma di borsa di studio e di prestito, e che può essere chiesto indipendentemente dallo Stato in cui il richiedente intende proseguire gli studi superiori, era disciplinato, fino al 2014, dalla loi du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures (Mémorial A 2000, pag. 1106; legge del 22 giugno 2000 relativa al sussidio economico dello Stato per studi superiori), più volte modificata.

6        Conformemente alla legge del 22 giugno 2000, come modificata dalla legge del 26 luglio 2010 (Mémorial A 2010, pag. 2040), che era in vigore alla data dei fatti principali nella controversia che ha dato luogo alla sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a. (C‑20/12, EU:C:2013:411), potevano beneficiare del sussidio economico per studi superiori gli studenti ammessi a seguire studi superiori che fossero cittadini lussemburghesi o familiari di un cittadino lussemburghese e residenti in Lussemburgo, o fossero cittadini di un altro Stato membro dell’Unione europea e soggiornassero in Lussemburgo in qualità di lavoratore dipendente, di lavoratore autonomo, di persona che conserva tale status o di familiare di una delle categorie di persone precedentemente menzionate, ovvero avesse acquisito il diritto di soggiorno permanente.

7        Poiché il regime lussemburghese di sostegno finanziario dello Stato per gli studi superiori, introdotto dalla legge del 22 giugno 2000, come modificata dalla legge del 26 luglio 2010, era stato dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione con la sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a. (C‑20/12, EU:C:2013:411), le condizioni per la concessione di tale aiuto sono state modificate dalla legge del 19 luglio 2013 (Mémorial A 2013, pag. 3214). La legge del 22 giugno 2000, come modificata dalla legge del 19 luglio 2013, subordinava la concessione di un sussidio economico per studi superiori al requisito della residenza dello studente nel territorio lussemburghese o, per gli studenti non residenti in tale territorio, al requisito di essere figlio di lavoratori occupati o che avessero esercitato la propria attività professionale in Lussemburgo per un periodo minimo e ininterrotto di cinque anni alla data della domanda di sussidio economico.

 La legge del 24 luglio 2014

8        La loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures (Mémorial A 2014, pag. 2188; legge del 24 luglio 2014 relativa al sussidio economico dello Stato per studi superiori; in prosieguo: la «legge del 24 luglio 2014») ha abrogato la legge modificata del 22 giugno 2000.

9        L’articolo 3 della legge del 24 luglio 2014, relativa al sussidio economico dello Stato per studi superiori, prevede quanto segue:

«Possono beneficiare del sussidio economico dello Stato per studi superiori gli studenti e gli allievi definiti all’articolo 2, designati di seguito con il termine “lo studente”, e che soddisfino una delle seguenti condizioni:

(1)      essere cittadini lussemburghesi o familiari di un cittadino lussemburghese e risiedere nel Granducato di Lussemburgo, o

(2)      essere cittadino di un altro Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera e soggiornare nel Granducato di Lussemburgo, conformemente al capitolo 2 della legge modificata del 29 agosto 2008 sulla libera circolazione delle persone e sull’immigrazione, in qualità di lavoratore dipendente, di lavoratore autonomo, di persona che conserva tale status o di familiare di una delle categorie di persone precedentemente menzionate, ovvero aver acquisito il diritto di soggiorno permanente, o

(…)

(5)      per gli studenti non residenti nel Granducato di Lussemburgo:

a)      essere un lavoratore cittadino lussemburghese o cittadino dell’Unione europea (…) occupato o esercente la propria attività nel Granducato di Lussemburgo al momento della sua domanda di sussidio economico per studi superiori, oppure

b)      essere figlio di un lavoratore cittadino lussemburghese o cittadino dell’Unione europea (…), occupato o esercente la propria attività nel Granducato di Lussemburgo al momento della presentazione della domanda, da parte dello studente, di sussidio economico per studi superiori, a condizione che tale lavoratore continui a contribuire al mantenimento dello studente e che tale lavoratore sia stato occupato o abbia esercitato la sua attività nel Granducato di Lussemburgo per un periodo di almeno cinque anni al momento in cui lo studente presenta la domanda di sussidio economico per studi superiori durante un periodo di riferimento di sette anni che decorre retroattivamente dalla data della domanda per l’ottenimento del sussidio economico per studi superiori oppure che, in deroga, la persona che conserva lo status di lavoratore abbia soddisfatto il summenzionato criterio dei cinque anni su sette al momento della cessazione dell’attività

(…)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

10      Il sig. Aubriet figlio, cittadino francese nato nel 1995, risiede in Francia presso suo padre, il sig. Bruno Aubriet (in prosieguo: il «sig. Aubriet padre»).

11      All’inizio dell’anno accademico 2014/2015, il sig. Aubriet figlio si è iscritto, in un liceo di Strasburgo, ad una formazione per diploma di tecnico superiore (BTS).

12      Il 29 settembre 2014 il sig. Aubriet figlio ha chiesto, presso il servizio per i sussidi economici del Ministero dell’istruzione superiore e della ricerca lussemburghese, la concessione, per l’anno accademico 2014/2015, di un sussidio economico dello Stato per studi superiori come previsto dalla legge del 24 luglio 2014.

13      Il sig. Aubriet figlio ha presentato tale domanda nella sua qualità di figlio di lavoratore subordinato nel territorio del Granducato di Lussemburgo.

14      Infatti, il sig. Aubriet padre, residente francese, è un lavoratore frontaliero che ha svolto un’attività lavorativa subordinata in Lussemburgo con periodi di interruzione più o meno lunghi sin dal 1o ottobre 1991. Egli ha così esercitato un’attività professionale come lavoratore subordinato in Lussemburgo per dieci anni tra il 1o ottobre 1991 e il 30 settembre 2001. Dopo essere stato disoccupato fino al 5 febbraio 2002, il sig. Aubriet padre è stato nuovamente impiegato nel territorio lussemburghese per un periodo di sei anni, vale a dire dal 6 febbraio 2002 al 14 gennaio 2008. Tra il 15 gennaio 2008 e il 16 dicembre 2012 egli ha esercitato un’attività lavorativa in Francia. Dopo aver ricominciato a svolgere un’attività professionale in Lussemburgo tra il 17 dicembre 2012 e il 30 settembre 2014, egli è rimasto nuovamente disoccupato a seguito di un licenziamento per motivi economici.

15      Il 5 novembre 2014 le autorità lussemburghesi hanno respinto la domanda del sig. Aubriet figlio volta ad ottenere un sussidio economico per compiere i suoi studi superiori a Strasburgo, sulla base dell’articolo 3, paragrafo 5, lettera b), della legge del 24 luglio 2014, in quanto il sig. Aubriet padre non aveva esercitato in Lussemburgo un’attività professionale per almeno cinque anni su un periodo di riferimento di sette anni calcolato retroattivamente a decorrere dal 29 settembre 2014, data di presentazione della domanda di sussidio economico.

16      Il 6 maggio 2015 il sig. Aubriet figlio ha proposto un ricorso avverso tale rifiuto dinanzi al Tribunal administratif (Tribunale amministrativo, Lussemburgo). Tale ricorso è stato sospeso a seguito del rinvio pregiudiziale intervenuto nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 14 dicembre 2016, Bragança Linares Verruga e a. (C‑238/15, EU:C:2016:949).

17      Il 1o luglio 2016 il sig. Aubriet figlio è stato assunto da un datore di lavoro lussemburghese presso il quale aveva effettuato i suoi tirocini professionali nel corso dei suoi studi. Egli continua a risiedere in Francia.

18      Dal canto suo, il sig. Aubriet padre ha ritrovato un impiego in Lussemburgo. Egli è stato iscritto presso il Centre commun luxembourgeois de la Sécurité sociale (Centro comune lussemburghese di previdenza sociale) dal 14 settembre 2017 al 29 settembre 2017 e dal 16 ottobre 2017 al 15 ottobre 2018.

19      In tali circostanze il Tribunal administratif (Tribunale amministrativo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il requisito imposto agli studenti non residenti nel Granducato di Lussemburgo dall’articolo 3[, punto] 5[, lettera] b), della legge del 24 luglio 2014, ad esclusione di altri criteri di collegamento, ossia essere figli di lavoratori che siano stati occupati o abbiano esercitato attività lavorativa in Lussemburgo per almeno cinque anni nel corso di un periodo di riferimento di sette anni al momento della presentazione della domanda di sussidio economico sia necessario per il conseguimento dell’obiettivo indicato dal legislatore lussemburghese, ossia cercare di promuovere l’aumento della percentuale di persone titolari di un diploma di istruzione superiore».

 Sulla questione pregiudiziale

20      In via preliminare, occorre far osservare che, anche se, sul piano formale, con la sua questione, il giudice del rinvio non chiede alla Corte di interpretare una disposizione specifica del diritto dell’Unione, ma le chiede soltanto di prendere posizione sul carattere «necessario» di una condizione imposta dalla normativa nazionale agli studenti non residenti in Lussemburgo per poter beneficiare del sussidio economico dello Stato per studi superiori, condizione che deve consentire di raggiungere un obiettivo perseguito da tale normativa, il che rinvia al principio di proporzionalità del diritto dell’Unione, una siffatta circostanza non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia fatto riferimento o meno nel formulare le proprie questioni.

21      Infatti, come emerge da una giurisprudenza costante, spetta alla Corte trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice del rinvio, e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di tale diritto che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto del procedimento principale (sentenza dell’8 maggio 2019, EN.SA., C‑712/17, EU:C:2019:374, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

22      A tal riguardo, risulta chiaramente dalla decisione di rinvio che la questione pregiudiziale si colloca sulla scia delle sentenze del 20 giugno 2013, Giersch e a. (C‑20/12, EU:C:2013:411), e del 14 dicembre 2016, Bragança Linares Verruga e a. (C‑238/15, EU:C:2016:949), pronunciate su domande di pronuncia pregiudiziale provenienti dallo stesso giudice nazionale. Peraltro, il giudice del rinvio si riferisce esplicitamente, non nella formulazione della questione pregiudiziale, bensì nel testo stesso della decisione di rinvio, alle norme relative alla libera circolazione dei lavoratori e dei loro familiari all’interno dell’Unione, nel caso di specie all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, in combinato disposto con l’articolo 45 TFUE. Infine, tale giudice espone a sufficienza sul piano giuridico i motivi che lo hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione di tali disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia principale.

23      Occorre, di conseguenza, intendere la questione sottoposta come diretta, in sostanza, a sapere se l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro che subordina la concessione di un sussidio economico per studi superiori agli studenti non residenti alla condizione che, alla data della domanda di sussidio, uno dei genitori dello studente sia stato occupato o abbia esercitato un’attività in tale Stato membro per un periodo di almeno cinque anni su un periodo di riferimento di sette anni calcolato retroattivamente a decorrere dalla data di detta domanda di sussidio economico, escluso ogni altro criterio di collegamento, non essendo prevista la presa in considerazione di una siffatta condizione per gli studenti residenti nel territorio di detto Stato membro.

24      Secondo l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, il lavoratore cittadino di uno Stato membro gode sul territorio degli altri Stati membri degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali. Di detta disposizione beneficiano indifferentemente tanto i lavoratori migranti residenti in uno Stato membro ospitante, quanto i lavoratori frontalieri che, pur esercitando la loro attività subordinata in quest’ultimo Stato membro, risiedono in un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 27 novembre 1997, Meints, C‑57/96, EU:C:1997:564, punto 50; del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 37, nonché del 14 dicembre 2016, Bragança Linares Verruga e a., C‑238/15, EU:C:2016:949, punto 39).

25      Discende da una costante giurisprudenza che un sussidio concesso per il mantenimento e la formazione, allo scopo di compiere studi universitari sanciti da un titolo abilitante all’esercizio di un’attività professionale, costituisce per il lavoratore migrante un vantaggio sociale, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, del quale può avvalersi, in prima persona, il figlio del lavoratore migrante qualora, in forza del diritto nazionale, tale sussidio sia concesso direttamente allo studente (sentenze del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punti 38 e 40, e del 14 dicembre 2016, Bragança Linares Verruga e a., C‑238/15, EU:C:2016:949, punto 40).

26      Il principio della parità di trattamento sancito sia nell’articolo 45 TFUE sia nell’articolo 7 del regolamento n. 492/2011, vieta non soltanto le discriminazioni dirette basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione indiretta che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervenga in pratica al medesimo risultato (v. sentenze del 13 aprile 2010, Bressol e a., C‑73/08, EU:C:2010:181, punto 40, e del 14 dicembre 2016, Bragança Linares Verruga e a., C‑238/15, EU:C:2016:949, punto 41).

27      La normativa nazionale controversa nel procedimento principale subordina la concessione di un sussidio economico per studi superiori al requisito della residenza dello studente nel territorio lussemburghese o, per gli studenti non residenti in tale territorio, al requisito di essere figlio di lavoratori occupati o che abbiano esercitato la propria attività professionale in Lussemburgo per almeno cinque anni nel corso di un periodo di riferimento di sette anni precedente la presentazione della domanda di sussidio economico. Anche se si applica indistintamente ai cittadini lussemburghesi e ai cittadini di altri Stati membri, un siffatto requisito di un periodo di lavoro minimo non è previsto per gli studenti che risiedono nel territorio lussemburghese.

28      Una siffatta distinzione, fondata sulla residenza, che può incidere più a danno dei cittadini di altri Stati membri, dal momento che i non residenti nella maggior parte dei casi sono cittadini di altri Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 14 giugno 2012, Commissione/Paesi Bassi, C‑542/09, EU:C:2012:346, punto 38; del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 44, nonché del 14 dicembre 2016, Bragança Linares Verruga e a., C‑238/15, EU:C:2016:949, punto 43), costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità che potrebbe essere ammessa solo a condizione di essere oggettivamente giustificata.

29      Per essere giustificata, essa dev’essere idonea a garantire il conseguimento di un obiettivo legittimo e non eccedere quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo.

30      Si deve rilevare in proposito, in primo luogo, che, come sottolineato dal governo lussemburghese, la legge del 24 luglio 2014 mira, come anche la legge del 22 giugno 2000, come modificata dalla legge del 26 luglio 2010, ad aumentare in modo significativo in Lussemburgo la quota di residenti titolari di un diploma di istruzione superiore.

31      Orbene, la Corte ha già dichiarato che l’obiettivo volto a promuovere il perseguimento di studi superiori è un obiettivo di interesse generale riconosciuto a livello dell’Unione e che un’azione intrapresa da uno Stato membro al fine di assicurare un livello elevato di formazione della sua popolazione residente persegue un obiettivo legittimo che può giustificare una discriminazione indiretta sulla base della nazionalità (sentenze del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punti 53 e 56, e del 14 dicembre 2016, Bragança Linares Verruga e a., C‑238/15, EU:C:2016:949, punto 46).

32      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se un requisito di durata minima di lavoro di cinque anni alla data della domanda di borsa di studio come quello di cui trattasi nel procedimento principale sia idoneo a conseguire un siffatto obiettivo, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, per quanto riguarda i lavoratori migranti e frontalieri, il fatto di aver avuto accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro determina, in linea di principio, il nesso di integrazione sufficiente nella società di detto Stato che consente loro di avvalersi in tale Stato del principio della parità di trattamento rispetto ai lavoratori nazionali con riferimento ai vantaggi sociali (v., in tal senso, sentenze del 14 giugno 2012, Commissione/Paesi Bassi, C‑542/09, EU:C:2012:346, punto 65, e del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 63).

33      Il nesso di integrazione risulta, in particolare, dal fatto che i lavoratori migranti, con i contributi fiscali e sociali che versano nello Stato membro ospitante per l’attività retribuita che esercitano, contribuiscono al finanziamento delle politiche sociali di detto Stato. Essi devono pertanto potersene avvalere alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali (v., in tal senso, sentenze del 14 giugno 2012, Commissione/Paesi Bassi, C‑542/09, EU:C:2012:346, punto 66, e del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 63).

34      Tuttavia, la Corte ha già ammesso che una normativa nazionale indirettamente discriminatoria e che limita la concessione ai lavoratori frontalieri di vantaggi sociali, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, in assenza di un collegamento sufficiente con la società in cui esercitano un’attività senza risiedervi può essere obiettivamente giustificata (v. sentenze del 18 luglio 2007, Geven, C‑213/05, EU:C:2007:438, punto 26, e del 14 dicembre 2016, Bragança Linares Verruga e a., C‑238/15, EU:C:2016:949, punto 51).

35      Per quanto riguarda, in particolare, la concessione di un sussidio economico dello Stato per studi superiori ai figli non residenti dei lavoratori migranti e frontalieri, la Corte ha indicato che lo svolgimento di un lavoro da parte dei genitori dello studente interessato, per un significativo periodo di tempo, nello Stato membro che dispensa l’aiuto sollecitato, poteva essere adeguato a dimostrare il grado reale di collegamento alla società o al mercato del lavoro di tale Stato (sentenze del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 78, e del 14 dicembre 2016, Bragança Linares Verruga e a., C‑238/15, EU:C:2016:949, punto 55).

36      Nel punto 58 della sentenza del 14 dicembre 2016, Bragança Linares Verruga e a. (C‑238/15, EU:C:2016:949) la Corte ha ammesso, in tale contesto, che il requisito di un periodo di lavoro minimo di cinque anni nello Stato membro che dispensa l’aiuto, svolto dal genitore lavoratore frontaliero, affinché i figli di un lavoratore frontaliero possano fruire del beneficio del sussidio economico dello Stato per studi superiori, è tale da stabilire un siffatto collegamento di detti lavoratori con la società di tale Stato nonché una ragionevole probabilità di vedere lo studente far ritorno nello Stato membro che dispensa l’aiuto dopo aver concluso i suoi studi.

37      Se una condizione relativa alla durata di lavoro minima alla data della domanda di sussidio economico, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, è quindi idonea a realizzare l’obiettivo volto a promuovere il compimento di studi superiori e ad aumentare, in modo significativo, la quota dei titolari di un diploma di istruzione superiore residenti in Lussemburgo, occorre, in terzo luogo, accertare se l’introduzione, all’articolo 3, paragrafo 5, lettera b), della legge del 24 luglio 2014, di un periodo di riferimento di sette anni precedente la domanda di sussidio economico per calcolare la durata minima di lavoro di cinque anni non ecceda quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito.

38      A tale proposito occorre rammentare che, nella causa sfociata nella sentenza del 14 dicembre 2016, Bragança Linares Verruga e a. (C‑238/15, EU:C:2016:949), la normativa esaminata subordinava la concessione agli studenti non residenti di un sussidio economico per studi superiori al requisito di avere un genitore che avesse lavorato in Lussemburgo ininterrottamente per un periodo minimo di cinque anni alla data della domanda di sussidio economico.

39      La Corte ha dichiarato che una siffatta normativa comportava una restrizione che va oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo legittimo di aumentare, nell’ambito della popolazione residente, il numero di titolari di diplomi di insegnamento superiore, in quanto non consentiva alle autorità competenti di concedere tale aiuto quando i genitori, nonostante alcune brevi interruzioni, avessero lavorato in Lussemburgo per un periodo significativo, nel caso di specie quasi otto anni, durante il periodo precedente la domanda di sussidio, in quanto interruzioni siffatte non sono idonee ad interrompere il collegamento tra il richiedente il sussidio finanziario e il Granducato di Lussemburgo (sentenza del 14 dicembre 2016, Bragança Linares Verruga e a., C‑238/15, EU:C:2016:949, punto 69).

40      Nella presente causa, il governo lussemburghese sostiene che l’introduzione, all’articolo 3, paragrafo 5, lettera b), della legge del 24 luglio 2014 di un periodo di riferimento di sette anni per calcolare il periodo minimo di lavoro di cinque anni consente, precisamente, di prendere in considerazione le brevi interruzioni di lavoro dei genitori frontalieri, poiché esso copre le situazioni in cui il genitore frontaliero non abbia esercitato un’attività in Lussemburgo per due anni su un periodo complessivo di sette anni. Per contro, il legislatore nazionale sarebbe legittimato a ritenere che, a differenza di interruzioni minime, interruzioni più ingenti interrompano il collegamento dei lavoratori frontalieri e dei loro figli studenti con il Lussemburgo e facciano venir meno l’interesse di tale Stato membro a concedere un aiuto a tali studenti. In particolare, si potrebbe legittimamente ritenere che abbia tale effetto un’interruzione del lavoro di quasi cinque anni, come quella avuta dal sig. Aubriet padre.

41      Peraltro, il governo lussemburghese ritiene che sia necessario, per rendere possibile il trattamento delle domande di sussidio economico da parte di un’amministrazione incaricata di una procedura di massa standardizzata, adottare un criterio oggettivo e neutro come un periodo minimo di lavoro per un determinato periodo di riferimento, escludendo la presa in considerazione di qualsiasi altro criterio di collegamento che consenta di provare che il lavoratore frontaliero abbia un collegamento sufficiente con la società lussemburghese.

42      Una siffatta possibilità implicherebbe, infatti, la presa in considerazione, da parte dell’amministrazione incaricata del trattamento delle domande di sussidio economico, delle circostanze particolari di ciascun caso di specie, e la valutazione caso per caso dell’esistenza o dell’inesistenza di un elemento soggettivo, ossia un «collegamento sufficiente con la società lussemburghese» dei lavoratori frontalieri impiegati in Lussemburgo per meno di cinque anni durante un periodo di riferimento di sette anni. Orbene, il principio di non discriminazione e il principio di proporzionalità non possono essere interpretati nel senso che essi imporrebbero una simile valutazione caso per caso, da parte di un’amministrazione pubblica incaricata di una procedura di massa standardizzata.

43      Occorre tuttavia rilevare che, nella causa principale, il beneficio del sussidio economico dello Stato per studi superiori è stato negato al sig. Aubriet figlio anche se il padre, negli anni precedenti la domanda da parte del figlio di un sussidio economico, aveva esercitato in modo continuato un’attività lavorativa subordinata in Lussemburgo per un periodo significativo, ampiamente superiore alla durata minima di cinque anni. Infatti, il sig. Aubriet padre è stato soggetto d’imposta in Lussemburgo e ha versato contributi al regime previdenziale di tale Stato per oltre 17 anni nel corso dei 23 anni che hanno preceduto la domanda presentata da suo figlio per l’ottenimento di un sussidio economico per studi superiori, ossia dal 1991 al 2014.

44      Per contro, il sig. Aubriet padre non soddisfa la condizione di durata di lavoro minima durante il periodo di riferimento prevista dalla legge del 24 luglio 2014, in quanto ha dovuto interrompere la sua attività in Lussemburgo nel periodo dal 15 gennaio 2008 al 16 dicembre 2012, per trovare un lavoro nel suo Stato di residenza.

45      Come risulta dalla situazione del sig. Aubriet padre, la presa in considerazione della sola attività esercitata in Lussemburgo dal lavoratore frontaliero durante un periodo di riferimento di sette anni precedente la domanda di sussidio economico non è sufficiente per valutare appieno l’importanza del collegamento di tale lavoratore frontaliero con il mercato del lavoro lussemburghese, in particolare qualora vi sia già stato occupato per un periodo significativo prima del periodo di riferimento.

46      Di conseguenza, una norma come quella prevista dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina la concessione agli studenti non residenti di un sussidio economico per studi superiori alla condizione di avere un genitore che ha lavorato in Lussemburgo per un periodo minimo di cinque anni su un periodo di riferimento di sette anni precedente la domanda di sussidio economico comporta una restrizione che va oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo legittimo di aumentare, nell’ambito della popolazione residente, il numero di titolari di diplomi di insegnamento superiore.

47      Da tutte le considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina la concessione di un sussidio economico per studi superiori agli studenti non residenti alla condizione che, alla data della domanda di sussidio economico, uno dei genitori dello studente sia stato occupato o abbia esercitato un’attività in tale Stato membro per almeno cinque anni su un periodo di riferimento di sette anni calcolato retroattivamente a decorrere dalla data di detta domanda di sussidio economico, in quanto non consente di prendere in considerazione in modo sufficientemente ampio l’esistenza di un eventuale collegamento sufficiente con il mercato del lavoro di tale Stato membro.

 Sulle spese

48      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale subordina la concessione di un sussidio economico per studi superiori agli studenti non residenti alla condizione che, alla data della domanda di sussidio economico, uno dei genitori dello studente sia stato occupato o abbia esercitato un’attività in tale Stato membro per almeno cinque anni su un periodo di riferimento di sette anni calcolato retroattivamente a decorrere dalla data di detta domanda di sussidio economico, in quanto non consente di prendere in considerazione in modo sufficientemente ampio l’esistenza di un eventuale collegamento sufficiente con il mercato del lavoro di tale Stato membro.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.