Language of document : ECLI:EU:C:2013:726

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

7 novembre 2013 (*)

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Insediamento di un’impresa in taluni paesi terzi – Prestiti a tasso agevolato – Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili col mercato comune e ordina il loro recupero – Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale riguardante lo stesso procedimento – Esecuzione di una sentenza del Tribunale»

Nella causa C‑560/12 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 4 dicembre 2012,

Wam Industriale SpA, con sede in Modena (Italia), rappresentata da E. Giliani e R. Bertoni, avvocati,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci e D. Grespan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, J.L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione la Wam Industriale SpA (in prosieguo: la «Wam») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 27 settembre 2012, Wam Industriale/Commissione (T‑303/10; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione 2011/134/UE della Commissione, del 24 marzo 2010, relativa all’aiuto di Stato C 4/03 (ex NN 102/02) al quale l’Italia ha dato esecuzione in favore della Wam SpA (GU 2011, L 57, pag. 29; in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Fatti

2        Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha riassunto il quadro fattuale e processuale della controversia all’origine del ricorso del quale era stato investito nel modo seguente:

«1.      La ricorrente, Wam (…), già Wam SpA, è una società italiana che progetta, produce e vende mescolatrici industriali usate principalmente nell’industria alimentare, chimica, farmaceutica e ambientale.

 Le misure in questione

2.      L’articolo 2 della legge n. 394, del 29 luglio 1981 [GURI n. 206, del 29 luglio 1981; (…)], concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane, costituisce il fondamento normativo in virtù del quale le autorità italiane possono concedere finanziamenti agevolati a favore delle imprese esportatrici nel contesto di programmi di penetrazione commerciale negli Stati terzi.

3.      Il 24 novembre 1995 le autorità italiane hanno deciso di concedere alla ricorrente un primo aiuto consistente in un prestito a tasso agevolato di ITL 2 281 485 000 (circa EUR 1,18 milioni) ai fini dell’attuazione di programmi di penetrazione commerciale in Giappone, in Corea del Sud e a Taiwan (in prosieguo: il “primo prestito”). A causa della crisi economica che ha colpito la Corea e Taiwan, i progetti non sono stati attuati in tali paesi. La ricorrente ha effettivamente ricevuto soltanto un prestito di ITL 1 358 505 421 (circa EUR 700 000) per sostenere i costi relativi alle strutture permanenti e le spese per la promozione commerciale in Estremo Oriente.

4.      Il 9 novembre 2000 le stesse autorità hanno deciso di concedere alla ricorrente un secondo aiuto consistente in un altro prestito a tasso agevolato di ITL 3 603 574 689 (circa EUR 1,8 milioni) (in prosieguo: il “secondo prestito”). Il programma finanziato da tale prestito doveva essere attuato in Cina congiuntamente dalla ricorrente e dalla Wam Bulk Handling Machinery Shangai Co. Ltd, un’impresa locale controllata al 100% dalla ricorrente.

 La decisione del 2004

5.      A seguito di una denuncia pervenuta nel 1999, relativa a presunti aiuti a favore della ricorrente, e di scambi di corrispondenza in proposito con le autorità italiane, la Commissione delle Comunità europee ha deciso, il 21 gennaio 2003, di avviare il procedimento d’indagine formale previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, CE.

6.      All’esito di tale procedimento, il 19 maggio 2004, la Commissione ha adottato la decisione 2006/177/CE, relativa all’aiuto di Stato C 4/03 (ex NN 102/02), al quale l’Italia ha dato esecuzione in favore di Wam SpA (GU 2006, L 63, pag. 11; in prosieguo: la “decisione del 2004”). In tale decisione, la Commissione ha ritenuto che il primo prestito ed il secondo prestito (in prosieguo, congiuntamente: i “prestiti in questione” o gli “aiuti in questione”) costituissero aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, e che, non essendo stati previamente notificati, tali aiuti fossero illegittimi. La decisione del 2004 ordinava il recupero della parte di detti aiuti considerata incompatibile con il mercato comune.

 Le sentenze [del Tribunale Italia e Wam/Commissione nonché della Corte Commissione/Italia e Wam]

7.      Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale rispettivamente il 22 luglio ed il 2 agosto 2004, la Repubblica italiana e la ricorrente hanno proposto ricorsi diretti, segnatamente, all’annullamento della decisione del 2004.

8.      Con la sentenza del 6 settembre 2006, Italia e Wam/Commissione [T‑304/04 e T‑316/04, (…)], il Tribunale ha accolto il motivo, sollevato in entrambi i ricorsi, attinente all’insufficienza di motivazione della decisione impugnata con riferimento ai requisiti per l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE e, per l’effetto, ha annullato la decisione del 2004. Quanto al resto, i ricorsi sono stati invece respinti.

9.      Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 30 novembre 2006, la Commissione ha proposto impugnazione, diretta, segnatamente, all’annullamento [di detta] sentenza (…).

10.      Con la sentenza del 30 aprile 2009, Commissione/Italia e Wam [C‑494/06 P, Racc. pag. I‑3639; (…)], la Corte ha respinto l’impugnazione della Commissione.

 La decisione [controversa]

11.      Il 24 marzo 2010 la Commissione ha adottato la decisione [controversa].

12.      La decisione [controversa] è stata notificata alla ricorrente dalle autorità italiane il 7 maggio 2010.

13.      Gli articoli 1 e 2 della decisione [controversa] hanno il seguente tenore:

“Articolo 1

Gli aiuti concessi [alla ricorrente] a norma della legge [n. 394, del 29 luglio 1981,] rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, (…) TFUE.

Detti aiuti non sono stati preventivamente notificati alla Commissione, in violazione dell’articolo (…) 108, paragrafo 3, (…) TFUE e costituiscono pertanto aiuti illegittimi, fatta eccezione per la parte di aiuto esentato in base ad un’esenzione per categoria.

Articolo 2

1. L’aiuto di importo pari a 108 165,10 EUR che l[a Repubblica italiana] ha concesso [alla ricorrente] il 24 novembre 1995 sotto forma di misura di aiuto sui tassi d’interesse costituisce un aiuto di Stato. La parte di tale aiuto corrispondente ai costi ammissibili relativi a servizi di consulenza, partecipazione a fiere ed esposizioni e studi di mercato, equivalente a 6 489,906 EUR costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno.

[La Repubblica italiana] adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario, [la ricorrente], l’importo di aiuto incompatibile, equivalente a 101 675,194 EUR.

2. L’aiuto di importo pari a 176 329 EUR che [la Repubblica italiana] ha concesso [alla ricorrente] il 9 novembre 2000 sotto forma di misura di aiuto sui tassi di interesse costituisce un aiuto di Stato. La parte di tale aiuto corrispondente ai costi ammissibili relativi a misure di formazione, equivalente a 2 380,44 EUR, costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno.

[La Repubblica italiana] adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario, [la ricorrente], l’importo di aiuto incompatibile, equivalente a 173 948,56 EUR.

3. Gli interessi sugli importi da recuperare in base alla presente decisione sono calcolati dalla data in cui gli aiuti di Stato incompatibili sono stati messi a disposizione del beneficiario, [la ricorrente], fino all’effettivo recupero.

(…)”».

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

3        Nell’ambito del suo ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale avverso la decisione controversa, la Wam aveva dedotto sette motivi. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tutti i motivi formulati dalla ricorrente.

 Conclusioni delle parti

4        La Wam chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        annullare la decisione controversa accertando e dichiarando che gli aiuti in questione sono compatibili con il mercato comune, e

–        condannare la Commissione alle spese.

5        La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione, e

–        condannare la ricorrente alle spese.

 Sull’impugnazione

 Sul primo motivo, vertente su una violazione di diritto e in particolare degli articoli 107, paragrafo 1, TFUE e 266 TFUE, su un errore manifesto di valutazione e su un difetto di motivazione in violazione dell’articolo 296 TFUE

 Argomenti delle parti

6        In primo luogo la Wam osserva che la decisione controversa non è inficiata né da un «vizio di procedura» né da un «vizio di forma», dal momento che il difetto di motivazione non costituisce un vizio siffatto, ma che essa manca di un «elemento essenziale», «che ne determina, infatti, la nullità». In questo caso, dunque, esisterebbe un «giudicato soggettivo fra le parti», e, di conseguenza, la Commissione, dovendo dare esecuzione alle citate sentenze del Tribunale Italia e Wam/Commissione nonché della Corte Commissione/Italia e Wam, non avrebbe potuto «in alcun modo adottare una nuova decisione al riguardo». Il Tribunale avrebbe pertanto dovuto, «per questo solo [motivo]», annullare la decisione controversa.

7        In secondo luogo la Wam sottolinea che incombeva alla Commissione l’onere di motivare adeguatamente la decisione controversa. Infatti, l’«onere della prova» sarebbe costituito dall’obbligo di comprovare che gli aiuti in questione sono «concretamente» idonei ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare o minacciare di falsare la concorrenza tra di loro. Nel caso di specie, pertanto, la motivazione non avrebbe potuto consistere in «elementi obiettivi», di carattere generico, idonei a legittimare un giudizio semplicemente «ipotetico» sul rapporto tra aiuti e il fatto che incidono sulla concorrenza e sugli scambi «intracomunitari». La motivazione potrebbe consistere solo in «elementi obiettivi» idonei a legittimare un «giudizio certo». La motivazione della decisione controversa dovrebbe pertanto ritenersi «nulla» per «difetto in ordine alla prova» per quanto riguarda i due criteri relativi agli effetti degli aiuti in questione.

8        Per quanto riguarda l’incidenza sulla concorrenza, la Wam segnala che, al punto 31 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che essa operava sui mercati europei ed internazionali, detenendone quote rilevanti, che si trovava, conseguentemente, in concorrenza con altre società e che aveva rafforzato la propria posizione in seguito agli aiuti in questione. Il Tribunale non avrebbe tuttavia indicato in quale modo l’asserito rafforzamento della propria posizione avrebbe concretamente inciso sulla concorrenza.

9        Quanto agli scambi tra gli Stati membri, la Wam sostiene che, al punto 53 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che la motivazione sull’idoneità degli aiuti in questione ad incidere su detti scambi era contenuta ai punti da 93 a 95 della decisione controversa, letti, però, unitamente ai punti da 84 a 91 della medesima. Non vi sarebbe alcuna dimostrazione né motivazione atta a stabilire che detti aiuti fossero idonei a produrre «prevedibili effetti» sul commercio fra gli Stati membri, il che non soddisferebbe l’«esigenza rafforzata di motivazione richiesta dal giudice [dell’Unione] per questa tipologia di misure».

10      La Wam sottolinea che il Tribunale «si sdraia» sulla decisione controversa, affermando che i due requisiti che devono essere soddisfatti per rilevare l’esistenza di un aiuto non richiedono necessariamente analisi diversificate, a patto, però, che la motivazione faccia apparire in modo «chiaro ed intellegibile» in quale misura tali condizioni siano soddisfatte. Tuttavia la tesi del Tribunale in questo caso sarebbe «macroscopicamente destituita di fondamento».

11      In terzo luogo la Wam osserva che, dinanzi al Tribunale, aveva sollevato un argomento vertente su un errore manifesto di valutazione. Il Tribunale avrebbe tuttavia erroneamente ritenuto, ai punti 62 e 63 della sentenza impugnata, che tale argomento fosse irricevibile, in quanto, a suo avviso, essa non aveva addotto alcun motivo per suffragarlo. In effetti, la «difesa» della ricorrente avrebbe inteso dedurre a sostegno dell’argomento vertente sull’infondatezza della motivazione gli stessi motivi illustrati come «motivi di invalidità». Sarebbe evidente, infatti, che una motivazione «generica ed inconsistente» costituisce al contempo una motivazione «infondata».

12      Secondo la Wam ne consegue che, al pari della motivazione della decisione del 2004, la motivazione della decisione controversa è «oltre che invalida in quanto insufficiente, anche, comunque ed evidentemente, destituita di qualsivoglia fondamento».

13      La Wam aggiunge che gli aiuti in questione devono ritenersi legittimi, non essendo comunque idonei a falsare o minacciare di falsare la concorrenza nei rapporti «intracomunitari» per la «modestia, sia assoluta che relativa, dei loro importi».

14      La Commissione ritiene che tutti gli argomenti dedotti a sostegno del primo motivo debbano essere dichiarati irricevibili.

 Giudizio della Corte

15      Con il primo capo del primo motivo, si deve rilevare che la ricorrente si limita a sostenere che, per il mero fatto rappresentato dalle citate sentenze del Tribunale Italia e Wam/Commissione nonché della Corte Commissione/Italia e Wam, alla Commissione sarebbe stata in ogni caso preclusa l’adozione di una nuova decisione.

16      Al riguardo va osservato che l’argomento concernente detto capo è circoscritto ad una dozzina di righe alle pagine 26 e 27 dell’impugnazione, la cui sostanza è ripresa al punto 7 della presente sentenza.

17      Orbene, un argomento siffatto, viziato da una totale mancanza di precisione, non soddisfa manifestamente le condizioni di cui all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte. Di conseguenza, esso dev’essere respinto in quanto irricevibile.

18      Con il secondo capo del primo motivo, la ricorrente intende dimostrare che il Tribunale ha commesso una violazione dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda le sue valutazioni relative alla fondatezza dei punti della decisione controversa con i quali la Commissione ha ritenuto che gli aiuti in questione fossero idonei ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare la concorrenza.

19      Per suffragare il suo argomento riguardante detto capo, la ricorrente invoca in particolare spiegazioni presenti nella decisione del 2004 nonché motivi delle citate sentenze del Tribunale Italia e Wam/Commissione nonché della Corte Commissione/Italia e Wam. I soli elementi invocati riguardanti specificamente la sentenza impugnata sono i punti 31 e 53 della medesima.

20      Quanto alla decisione del 2004 e alle due citate sentenze che hanno preceduto la sentenza impugnata, è sufficiente osservare che esse non possono essere oggetto di valutazione da parte della Corte nell’ambito della presente impugnazione.

21      Per quanto riguarda i punti 31 e 53 della sentenza impugnata, si deve rilevare che essi non hanno alcun rapporto con l’argomento formulato nell’impugnazione.

22      Infatti, al punto 31 di detta sentenza, il Tribunale ha semplicemente sottolineato taluni principi giurisprudenziali ed i richiami effettuati dalla Commissione a tal proposito nella decisione controversa. Tali elementi, ovvero i punti da 85 a 87 di detta decisione, si riferiscono a valutazioni di natura fattuale relative alla concorrenza, reale o potenziale, esistente tra la Wam ed altre società stabilite nell’Unione.

23      Detto punto non contiene pertanto alcuna valutazione giuridica del Tribunale idonea ad essere esaminata dalla Corte.

24      Per quanto riguarda il punto 53 della sentenza impugnata, esso contiene, in sostanza, un rinvio a punti della decisione controversa relativi all’incidenza degli aiuti in questione sugli scambi tra gli Stati membri. Il Tribunale ha ivi esaminato approfonditamente l’argomento della ricorrente secondo il quale la Commissione non avrebbe fornito alcuna dimostrazione di detta incidenza, rilevando la pertinenza delle molteplici indicazioni contenute ai punti da 84 a 91 e da 93 a 95 della decisione controversa.

25      Di conseguenza, l’argomento dedotto a sostegno del secondo capo del primo motivo dev’essere respinto in quanto inconferente.

26      Con il terzo capo del primo motivo, la ricorrente ritorna su una parte del suo argomento dedotto in primo grado, considerato dal Tribunale come il terzo capo del primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e «su un errore manifesto di valutazione». Tale argomento è stato respinto in quanto irricevibile dal Tribunale ai punti da 62 a 66 della sentenza impugnata.

27      Per determinare se detto argomento sia stato giustamente respinto in quanto irricevibile dal Tribunale, si deve innanzitutto rilevare che, nonostante la menzione di un errore manifesto di valutazione nel titolo del primo motivo sollevato dinanzi al Tribunale, nessun elemento contenuto nelle argomentazioni svolte dalla ricorrente nell’ambito di detto motivo, ovvero nei punti da 14 a 51 del ricorso di primo grado, si riferisce ad un errore di valutazione siffatto asseritamente commesso dalla Commissione. Quanto alla replica depositata dinanzi al Tribunale, nemmeno i punti da 2 a 10 della medesima deducono un simile argomento. Soltanto il punto 11 di detta replica contiene una breve menzione di detto argomento, senza sviluppare un ragionamento giuridico particolare.

28      Quanto alla contestazione della ricorrente, dinanzi alla Corte, del punto 62 della sentenza impugnata, è sufficiente osservare che il Tribunale, in detto punto, si è limitato a richiamare la giurisprudenza secondo la quale ogni ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti e occorre, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto di ricorso stesso.

29      Al punto 63 di detta sentenza, il Tribunale ha dichiarato che, nel caso di specie, nel suo ricorso la ricorrente non ha dedotto alcun elemento di fatto o di diritto a sostegno del suo argomento vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Secondo il Tribunale la ricorrente si è, infatti, limitata al riguardo a sostenere che la Commissione non aveva correttamente interpretato ed applicato tale disposizione, reiterando una decisione non sufficientemente provata e motivata. Orbene, sempre secondo il Tribunale, l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso.

30      Si deve aggiungere che il Tribunale ha sottolineato, al punto 64 della sentenza impugnata, che, nel suo ricorso, la ricorrente non aveva fatto valere alcun elemento atto a dimostrare l’esistenza di un qualunque errore manifesto di valutazione, limitandosi ad invocare il medesimo nel titolo del suo primo motivo, e ha rilevato, al punto 65 di detta sentenza, che, nella sua replica, la ricorrente non aveva dedotto alcun ulteriore elemento che consentisse di corroborare a sufficienza l’asserita violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e l’asserito errore manifesto di valutazione.

31      Si deve necessariamente concludere che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto allorché ha respinto in quanto irricevibile l’argomento in questione della ricorrente.

32      Infine, e per quanto riguarda l’argomento vertente sull’importo asseritamente modesto degli aiuti in questione, è sufficiente osservare che la ricorrente non indica alcun punto della sentenza impugnata idoneo ad essere interessato da detto argomento.

33      Pertanto, il terzo capo del primo motivo dev’essere respinto.

34      Alla luce di quanto precede, il primo motivo dev’essere integralmente respinto.

 Sul secondo motivo, vertente su una violazione degli articoli 107, paragrafo 1, TFUE e 108, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999, su un’erronea valutazione dei fatti nonché su un difetto di motivazione in violazione dell’articolo 296 TFUE

 Argomenti delle parti

35      La Wam sostiene che la Commissione ed il Tribunale non hanno correttamente interpretato e applicato le condizioni previste dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Invero, tutte le misure di sostegno alle esportazioni verso paesi terzi, ivi inclusi gli aiuti al credito e all’assicurazione del credito, sarebbero sempre state strumenti tipici della politica commerciale nell’interesse della «promozione dell’internazionalizzazione del sistema delle imprese europeo».

36      La Wam ritiene che la Commissione avrebbe dovuto riconoscere che il primo ed il secondo prestito costituivano due casi di applicazione individuale di un regime generale coerente con le norme in materia di aiuti di Stato. La decisione controversa sarebbe pertanto erronea in quanto non riconosce che i prestiti in questione erano conformi a dette norme. Inoltre, tale decisione sarebbe illegittima in quanto adottata in applicazione di valutazioni «soggettive» ed «arbitrarie».

37      Al riguardo la Wam sostiene che il Tribunale si è «completamente sdraiato» sulle tesi della Commissione. Sarebbe pertanto incorso negli stessi errori. Infatti, gli aiuti in questione dovrebbero essere considerati come un «aiuto esistente» «in quanto aiuti autorizzati», cioè come «regimi di aiuti o aiuti individuali autorizzati dalla Commissione, ovvero in quanto aiuti che si suppongano autorizzati».

38      La Commissione ritiene che il secondo motivo sia irricevibile dato che la ricorrente reitera in sostanza l’argomento sviluppato dinanzi al Tribunale. Inoltre, essa non identificherebbe alcun punto della sentenza impugnata idoneo ad essere inficiato da un errore di diritto, né spiegherebbe in cosa consista un errore siffatto.

 Giudizio della Corte

39      Si deve osservare che il secondo motivo riprende il secondo motivo di primo grado.

40      Infatti, oltre all’identità del titolo di ciascuno di questi motivi, quanto esposto dalla ricorrente nelle pagine da 42 a 53 della sua impugnazione riprende in sostanza le deduzioni di cui ai punti da 52 a 65 del ricorso di primo grado. Le riflessioni aggiuntive proposte nell’ambito dell’impugnazione sono del resto costituite da informazioni generali riguardo all’applicazione da parte della Commissione delle norme in materia di aiuti di Stato, da lunghe spiegazioni relative alla legislazione nazionale in questione nonché da taluni richiami giurisprudenziali.

41      Quanto esposto in dette pagine dell’impugnazione non contiene alcuna indicazione che designi i punti della sentenza impugnata suscettibili di essere inficiati da un errore di diritto né un argomento volto a stabilire in cosa il Tribunale avrebbe commesso un errore siffatto.

42      Come la Corte ha ripetutamente dichiarato, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non risponde a tale prescrizione l’impugnazione che non contiene alcun argomento specificamente diretto a individuare l’errore di diritto da cui sarebbe viziata la sentenza di cui trattasi.

43      La Corte ha parimenti rilevato che la semplice enunciazione astratta dei motivi nell’impugnazione non risponde alle prescrizioni di cui agli articoli 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e 168, paragrafo 1, lettera d), del suo regolamento di procedura. Inoltre, all’articolo 169, paragrafo 2, di detto regolamento, si precisa che i motivi e gli argomenti di diritto dedotti individuano con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione.

44      Infatti, un’impugnazione che non presenti simili caratteristiche è inidonea a formare oggetto di una valutazione giuridica che consenta alla Corte di esercitare il compito cui è chiamata nel settore di cui trattasi e di effettuare il proprio sindacato di legittimità.

45      Pertanto e alla luce della natura dell’argomento proposto dinanzi alla Corte, come rilevato in precedenza, il secondo motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile.

 Sul terzo motivo, vertente su una violazione degli articoli 107, paragrafo 3, TFUE e 108, paragrafo 1, TFUE, su una violazione dei regolamenti (CE) nn. 800/2008, 1998/2006, 69/2001 e 70/2001 nonché su un difetto di motivazione in violazione dell’articolo 296 TFUE

 Argomenti delle parti

46      La Wam sostiene che la Commissione e il Tribunale avrebbero dovuto considerare che si trattava nel caso di specie di un regime di aiuti legittimo, in quanto costituiva un regime generale mai messo in discussione dalla Commissione, «in ogni caso», di un aiuto esistente e, «comunque», di aiuti «specificamente approvati» dalla Commissione.

47      La Wam ritiene che il Tribunale, «incredibilmente», abbia seguito la Commissione in queste «gravissime carenze» di valutazione e di approfondimento e sia incorso in un ulteriore «grave errore di giudizio», quando ha dedotto, dalla mancata notifica preventiva del regime generale e delle due misure di finanziamento adottate in forza di detto regime, l’illegittimità di queste ultime.

48      La Wam sottolinea che la Commissione e il Tribunale hanno commesso «specifici errori» nei rilievi formulati nella motivazione della decisione controversa, riguardo alla normativa dell’Unione in materia. La valutazione della Commissione e del Tribunale «appare (…) erronea», in quanto gli aiuti in questione non potevano essere qualificati come un sostegno all’esportazione, ma dovevano essere considerati come finalizzati alla penetrazione commerciale su taluni mercati di paesi terzi.

49      La Wam precisa che gli errori rilevati si trovano segnatamente ai punti 114 e 115 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale non ha correttamente qualificato gli aiuti in questione.

50      La Commissione sostiene che il terzo motivo è irricevibile.

 Giudizio della Corte

51      Si deve rilevare che la ricorrente, per suffragare il terzo motivo, reitera in sostanza le deduzioni formulate in primo grado.

52      A tal proposito si deve rilevare che, oltre all’identità del titolo del terzo motivo di primo grado e del terzo motivo di impugnazione, il contenuto delle pagine da 53 a 61 dell’impugnazione corrisponde, in gran parte, a quello dei punti da 66 a 80 del ricorso di primo grado.

53      In tal modo, gli unici punti della sentenza impugnata, brevemente richiamati nell’ambito del terzo motivo sollevato dinanzi alla Corte, sono i punti 114 e 115 di detta sentenza.

54      Quanto alla menzione effettuata dalla ricorrente di detto punto 114, è sufficiente ricordare che il Tribunale si è ivi limitato a richiamare elementi contenuti ai punti 109 e 121 della decisione controversa, relativi agli obiettivi perseguiti dai prestiti in questione che miravano a sovvenzionare un programma di penetrazione commerciale, e cioè la costituzione ed il funzionamento di una rete di distribuzione o l’impegno di altre spese correnti connesse all’attività di esportazione della Wam.

55      Tale descrizione non è inficiata da alcun errore.

56      Quanto al punto 115 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ivi rilevato che la Commissione non aveva ritenuto che i prestiti in questione costituissero aiuti all’esportazione in senso stretto o che essi fossero connessi ai quantitativi esportati, né, del resto, nessun elemento della decisione controversa induceva a ritenere che così fosse, e che tale istituzione ha per contro considerato si trattasse di aiuti in favore di attività connesse all’esportazione. Il Tribunale ha parimenti rilevato in tale punto che da detta decisione risultava che la Commissione, per pervenire a tale conclusione, si era fondata sulla circostanza secondo la quale si trattava di aiuti a favore di un programma di penetrazione commerciale nei paesi terzi.

57      Si deve osservare a tal proposito che il Tribunale, ai punti da 128 a 130 della sentenza impugnata, ha valutato un certo numero di elementi di prova relativi alla natura delle spese afferenti a detta iniziativa rispetto ai paesi terzi.

58      Al punto 131 di tale sentenza, il Tribunale ha dedotto da tale analisi che il primo prestito era escluso dall’ambito di applicazione dei regolamenti invocati dalla ricorrente. Inoltre esso è giustamente pervenuto alla medesima conclusione ai punti da 135 a 137 di tale sentenza, per quanto riguarda il secondo prestito.

59      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve ricordare che, se è vero che i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere ridiscussi nel corso di un’impugnazione, cionondimeno tale esame non può limitarsi ad un mero riesame del ricorso di primo grado.

60      Per quanto riguarda la causa in esame, si deve necessariamente dichiarare che l’argomento dedotto dalla ricorrente non rappresenta altro che una domanda di riesame siffatta. L’argomento sviluppato dalla ricorrente mira infatti non già specificamente ad individuare un errore di diritto presente nel ragionamento seguito dal Tribunale, bensì a contestare la decisione controversa.

61      Ne consegue che il terzo motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile.

 Sul quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, su un’errata quantificazione dell’equivalente sovvenzione e su un difetto di motivazione

 Argomenti delle parti

62      La Wam sostiene che la «riadozione» della decisione del 2004 da parte della Commissione ha portato ad una rideterminazione al rialzo dell’equivalente sovvenzione del secondo prestito. In tal modo, l’importo della sovvenzione di cui al secondo prestito sarebbe quasi raddoppiato. Tale differenza nel calcolo sembrerebbe essenzialmente riconducibile all’estensione temporale della sovvenzione, ma sarebbe erronea nella misura in cui non tiene conto della anticipata estinzione del secondo prestito. Anche la determinazione dell’equivalente sovvenzione del primo prestito sarebbe più elevata, e ciò in maniera «ingiustificata», dato che la Commissione non avrebbe tenuto conto della soglia «de minimis» applicabile a talune categorie di imprese.

63      La Wam sostiene che, per pervenire ad una stima più coerente del vantaggio finanziario percepito, la Commissione avrebbe dovuto applicare i tassi di riferimento in vigore alla data di erogazione di ciascuna delle rate del finanziamento per ciascuno dei prestiti in questione. La decisione controversa risulterebbe quindi viziata nella determinazione dell’elemento di aiuto riguardante tali prestiti.

64      La Wam ne conclude che il Tribunale ha fornito a tal proposito un’«interpretazione, la cui illogicità e la cui contraddittorietà intrinseche non abbisognano di alcun commento».

65      La Commissione ritiene che il quarto motivo sia irricevibile.

 Giudizio della Corte

66      Si deve osservare che il quarto motivo mira in sostanza a contestare la decisione controversa e non la sentenza impugnata, ovvero la risposta in punto di diritto che il Tribunale ha fornito all’argomento sollevato dalla ricorrente in primo grado per quanto riguarda il calcolo del vantaggio finanziario derivante dagli aiuti in questione.

67      Infatti, con il suo argomento, la ricorrente si riferisce soltanto alla fondatezza dei calcoli effettuati dalla Commissione per determinare i vantaggi finanziari di cui aveva beneficiato la Wam in forza dei prestiti in questione. In particolare, la ricorrente contesta le diverse percentuali di interesse applicate dalla Commissione per detti calcoli.

68      Al contrario, l’argomento dedotto non contiene alcun riferimento alla sentenza impugnata.

69      Orbene, come è stato osservato in precedenza, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.

70      Pertanto, il quarto motivo non è ricevibile.

 Sui motivi da quinto a settimo, vertenti, rispettivamente, su una violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità, su una violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa nonché su una violazione dei principi di buona amministrazione, di diligenza e di sollecitudine nonché sull’eccessiva durata del procedimento

 Argomenti delle parti

71      La Wam sostiene, nell’ambito del quinto motivo, che vi erano «valide ragioni» che avrebbero dovuto indurre la Commissione a non disporre alcun ordine di recupero degli aiuti in questione nell’ambito della decisione controversa.

72      La Wam considera che la «prolungata» inerzia della Commissione, per un periodo significativo, ha comportato la violazione del principio di buona amministrazione e del «correlato» dovere di sollecitudine. In tal modo si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento in capo alla società beneficiaria circa la legittimità degli aiuti in questione. Inoltre, e tenuto conto delle «specificità del quadro internazionale e europeo», il recupero di tali aiuti non sarebbe conforme al principio di proporzionalità.

73      A sostegno del sesto motivo, la Wam deduce che la Commissione si è discostata dai propri doveri procedurali discendenti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, dalle norme di diritto derivato nonché dal principio generale di buona amministrazione e di tutela dei diritti della difesa. Infatti, le citate sentenze del Tribunale Italia e Wam/Commissione nonché della Corte Commissione/Italia e Wam avrebbero inciso sull’essenza stessa della decisione del 2004, vale a dire sulla qualificazione di aiuto dei prestiti in questione. In particolare, tali sentenze avrebbero messo in discussione le valutazioni condotte dalla Commissione sull’idoneità di detti prestiti a incidere sugli scambi tra gli Stati membri e ad alterare la concorrenza.

74      La Wam ritiene che la Commissione avrebbe dovuto condurre un riesame e un «supplemento di istruttoria» riguardo agli aiuti in questione, per rimediare alle evidenti carenze rilevate in tali sentenze. In tale contesto, la Commissione avrebbe dovuto assicurare alla società e alle autorità nazionali il necessario beneficio del principio del contraddittorio.

75      La Wam osserva che «tale modus procedendi» ha comportato un’illegittima compressione dei diritti della difesa. Ciò varrebbe soprattutto per quanto riguarda la società beneficiaria degli aiuti, che è stata «privata del tutto» di tali diritti. Ciò varrebbe del pari, a maggior ragione, per le autorità nazionali, «private di ogni diritto al contraddittorio».

76      Per quanto riguarda il settimo motivo, la Wam ritiene che il mancato rispetto, da parte della Commissione, del principio di «buona amministrazione» si è tradotto, nel caso di specie, in una ulteriore violazione del diritto «parimenti grave».

77      La Wam ricorda che la Commissione ha inviato una prima richiesta di informazioni alle autorità nazionali il 5 agosto ed il 10 settembre 1999, che ha ricevuto tempestiva risposta. La prima fase dell’istruttoria si sarebbe formalmente conclusa soltanto con la decisione del 21 gennaio 2003 relativa all’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Quest’ultimo si sarebbe infine concluso con l’adozione della decisione del 2004. Occorrerebbe inoltre tenere conto del seguito del procedimento, svoltosi successivamente alla citata sentenza del Tribunale Italia e Wam/Commissione e conclusosi con l’adozione della decisione controversa il 24 marzo 2010.

78      La Wam ne deduce che la durata complessiva del procedimento nonché delle singole fasi che lo compongono non può essere considerata ragionevole. La durata eccessiva del solo procedimento seguito dalla Commissione al fine di giungere alle valutazioni di incompatibilità degli aiuti in questione ha avuto conseguenze «gravemente pregiudizievoli» per la società.

79      La Commissione sostiene che i motivi da quinto a settimo sono irricevibili.

 Giudizio della Corte

80      Per quanto riguarda i motivi da quinto a settimo, si deve rilevare che, oltre all’identità dei titoli di questi ultimi a quelli sollevati dinanzi al Tribunale, la ricorrente non soltanto non indica i punti della sentenza impugnata che sarebbero inficiati da un errore di diritto, ma riprende, in sostanza, l’argomento dedotto in primo grado.

81      Infatti, e per quanto concerne il quinto motivo, le pagine da 65 a 67 dell’impugnazione corrispondono ai punti 88 e 89 del ricorso di primo grado nonché ai punti 39 e 40 della replica depositata dinanzi al Tribunale. Inoltre, l’argomento della ricorrente è caratterizzato da molteplici ripetizioni e affermazioni senza connessione rispetto al motivo dedotto.

82      Si deve del pari rilevare che le affermazioni dalla ricorrente in dette pagine dell’impugnazione si limitano a menzionare la sentenza impugnata in due riprese senza individuare i punti di tale sentenza idonei ad essere inficiati da un errore di diritto.

83      In tali condizioni, il quinto motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile.

84      Quanto al sesto motivo, si deve osservare che i punti da 90 a 94 del ricorso di primo grado corrispondono, in sostanza, alle pagine da 67 a 69 dell’impugnazione.

85      Inoltre, l’argomento dedotto presenta numerosi richiami di fatti e riferimenti generici ai principi invocati, senza rapportare tali elementi alle valutazioni svolte dal Tribunale. La ricorrente si limita, infatti, a dedurre la presenza di asseriti errori di diritto concludendo che il rigetto, da parte di quest’ultimo, del motivo sollevato in primo grado costituisce una «decisione erronea».

86      Detto argomento è formulato quindi in modo troppo astratto e poco chiaro per poter ricevere una risposta.

87      Si deve respingere il sesto motivo in quanto irricevibile.

88      Per quanto riguarda il settimo motivo, si deve osservare che le pagine da 70 a 72 dell’impugnazione corrispondono ai punti da 95 a 98 del ricorso di primo grado. La ricorrente si limita peraltro a dedurre, dal semplice rigetto del motivo sollevato in primo grado, l’«ennesimo errore» del Tribunale.

89      Il settimo motivo non contiene quindi alcun elemento idoneo a suffragarlo. Esso dev’essere dunque considerato come una semplice richiesta di riesame nel merito del motivo di primo grado. Orbene, un riesame siffatto esula dalla competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione.

90      Di conseguenza, il settimo motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile.

91      I motivi da quinto a settimo sono pertanto irricevibili.

92      Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che l’impugnazione dev’essere integralmente respinta.

 Sulle spese

93      A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Wam, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Wam Industriale SpA è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.