Language of document : ECLI:EU:C:2019:370

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MICHAL BOBEK

presentate il 7 maggio 2019 (1)

Causa C347/18

Alessandro Salvoni

contro

Anna Maria Fiermonte

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano, Italia)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 53 – Attestato che certifica l’esecutività della decisione emessa dall’autorità giurisdizionale d’origine – Procedura – Poteri dell’autorità giurisdizionale d’origine – Tutela dei consumatori – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»






 I.      Introduzione

1.        Secondo il sistema istituito dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (2), una decisione emessa dalle autorità giurisdizionali di uno Stato membro deve essere riconosciuta negli altri Stati membri senza alcuna procedura particolare. Se esecutiva nello Stato membro d’origine, essa sarà esecutiva negli altri Stati membri senza necessità di exequatur.

2.        Per eseguire in uno Stato membro una decisione emessa in un altro Stato membro, il richiedente deve tuttavia fornire alla competente autorità incaricata dell’esecuzione una copia della decisione e un attestato ‑ rilasciato ai sensi dell’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012  ‑ che certifica l’esecutività della decisione in questione e contenente un estratto della decisione (in prosieguo: l’«attestato di cui all’articolo 53»).

3.        Qual è esattamente la natura di tale procedura e quali sono i poteri dell’autorità giurisdizionale d’origine in relazione ad essa? Queste sono in sostanza le questioni sollevate dal Tribunale di Milano (Italia) nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale. In particolare, tale giudice chiede se l’autorità giurisdizionale d’origine incaricata del rilascio dell’attestato di cui all’articolo 53 possa, d’ufficio, verificare se la decisione di cui si chiede l’esecuzione sia stata emessa in violazione delle norme sulla competenza giurisdizionale in materia di contratti stipulati con i consumatori, e, se del caso, informare di tale violazione la consumatrice e consentirle di valutare la possibilità di opporsi all’esecuzione della decisione nello Stato membro interessato.

 II.      Diritto dell’Unione

4.        Il considerando 26 del regolamento n. 1215/2012 stabilisce quanto segue:

«La fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione giustifica il principio secondo cui le decisioni emesse in uno Stato membro dovrebbero essere riconosciute in tutti gli Stati membri senza la necessità di una procedura speciale. Inoltre, la volontà di ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri giustifica l’abolizione della dichiarazione di esecutività che precede l’esecuzione nello Stato membro interessato. Di conseguenza, la decisione emessa dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro interessato».

5.        L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 recita:

«Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 e dall’articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

(…)

c)      in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività».

6.        Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, «[l]’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore».

7.        L’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 così dispone:

«Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro, il richiedente fornisce alla competente autorità incaricata dell’esecuzione:

a)      una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità; e

b)      l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 53, che certifica l’esecutività della decisione, e contenente anche un estratto della decisione nonché, se del caso, le informazioni pertinenti sulle spese processuali ripetibili e sul calcolo degli interessi».

8.        L’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 stabilisce quanto segue:

«Su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato:

(…)

e)      se la decisione è in contrasto con:

i)      le disposizioni del capo II, sezioni 3, 4 e 5 nella misura in cui il contraente dell’assicurazione, l’assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore sia il convenuto; (…)».

9.        Ai sensi dell’articolo 46 del regolamento n. 1215/2012, «[s]u istanza della parte contro cui è chiesta l’esecuzione, l’esecuzione di una decisione è negata qualora sia dichiarata la sussistenza di uno dei motivi di cui all’articolo 45».

10.      Ai sensi dell’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, «[l]’autorità giurisdizionale d’origine, su istanza di qualsiasi parte interessata, rilascia l’attestato utilizzando il modulo di cui all’allegato I».

 III.      Fatti, procedimento e questione pregiudiziale

11.      Con ricorso depositato il 3 novembre 2015, il sig. Alessandro Salvoni, un avvocato con sede in Milano, ha chiesto al Tribunale di Milano l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della sig.ra Anna Maria Fiermonte (residente in Amburgo, Germania) per le somme dovutegli a titolo di compenso per l’attività professionale da lui svolta nell’ambito di un procedimento giudiziario riguardante un testamento.

12.      Il 26 ottobre 2015, il Tribunale di Milano ha emesso un decreto ingiuntivo di pagamento della somma di EUR 53 297,68 oltre interessi e spese (in prosieguo: il «decreto ingiuntivo in questione»).

13.      A fronte della mancata opposizione al decreto ingiuntivo in questione da parte della sig.ra Fiermonte, questo è diventato definitivo. Il sig. Salvoni ha quindi chiesto al Tribunale di Milano di emettere l’attestato di cui all’articolo 53 relativamente a tale decreto ingiuntivo.

14.      Tuttavia, in seguito ad una ricerca a mezzo internet effettuata ex officio, e dopo aver esaminato le osservazioni del sig. Salvoni, il giudice del rinvio ha concluso che: (i) il rapporto tra il sig. Salvoni e la sig.ra Fiermonte era riconducibile ad un rapporto di consumo, e (ii) le attività del sig. Salvoni erano dirette verso lo Stato membro in cui è domiciliata la consumatrice ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1215/2012. Alla luce di ciò, il giudice ha ritenuto che, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, il sig. Salvoni avrebbe dovuto agire nei confronti della sua cliente dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio quest’ultima è domiciliata (la Germania).

15.      Il Tribunale di Milano, ora nell’ambito del procedimento relativo al rilascio dell’attestato di cui all’articolo 53, è quindi giunto alla conclusione di aver precedentemente omesso, al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo in questione, di verificare la propria competenza giurisdizionale ai sensi del regolamento n. 1215/2012, come richiesto dall’articolo 28, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

16.      In tali circostanze, il giudice del rinvio ritiene che il rilascio automatico dell’attestato di cui all’articolo 53 possa essere contrario al diritto dell’Unione europea, in quanto potrebbe privare di un rimedio effettivo la persona nei confronti della quale sarebbe eseguito il decreto ingiuntivo in questione. Il giudice del rinvio riconosce, conformemente agli articoli 42 e 53 del regolamento n. 1215/2012, di non avere il potere di rifiutare il rilascio dell’attestato, dato che il decreto ingiuntivo in questione è divenuto definitivo. Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se, interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), l’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 possa comunque conferirgli il potere di adottare altre misure a tutela del consumatore.

17.      A tale riguardo, il giudice del rinvio fa riferimento alla giurisprudenza della Corte secondo la quale il consumatore si trova in una posizione d’inferiorità rispetto al professionista e, di conseguenza, i giudici nazionali possono essere tenuti, in determinate circostanze, se necessario agendo d’ufficio, ad un intervento positivo per correggere tale disparità (3). Pertanto, secondo il giudice del rinvio, in una situazione quale quella di cui al procedimento principale occorre trovare un equilibrio tra la necessità di garantire un’esecuzione rapida ed efficace delle decisioni all’interno dell’Unione europea e la necessità di tutelare efficacemente i consumatori.

18.      A parere del giudice del rinvio, il giusto equilibrio sarebbe raggiunto interpretando l’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 nel senso che esso consente all’autorità giurisdizionale d’origine di esercitare poteri d’ufficio tesi a verificare la violazione delle norme sulla competenza giurisdizionale di cui al capo II, sezione 4, del regolamento (vale a dire, i suoi articoli da 17 a 19) e, se del caso, informare il consumatore dell’eventuale violazione. In tal modo, quest’ultimo sarebbe informato della possibilità di avvalersi dei rimedi previsti dall’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), e dall’articolo 46 del regolamento n. 1215/2012, per opporsi al riconoscimento e all’esecuzione della decisione dinanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui è domiciliato.

19.      Sulla base di dette considerazioni, il Tribunale di Milano ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 53 del regolamento [n. 1215/2012] e l’articolo 47 della [Carta] debbano essere interpretati nel senso che ostino alla possibilità, per l’autorità giurisdizionale d’origine richiesta del rilascio dell’attestato previsto [dall’articolo 53] con riferimento ad una decisione definitiva, di esercitare poteri officiosi tesi a verificare la violazione delle norme contenute nel capo Il, sezione 4 del [regolamento n. 1215/2012] al fine di informare il consumatore della violazione eventualmente rilevata e di consentire allo stesso consumatore di valutare in modo consapevole la possibilità di avvalersi del rimedio previsto all’articolo 45 del medesimo regolamento».

20.      Il governo ceco, l’Irlanda, il governo italiano e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte nel presente procedimento.

 IV.      Analisi

A.      Osservazioni preliminari

21.      Innanzi tutto intendo chiarire la mia comprensione del caso in esame, al fine di inquadrare l’analisi delle questioni giuridiche da esso sollevate.

22.      In primo luogo, il decreto ingiuntivo in questione è stato emesso dal Tribunale di Milano, che è anche il giudice nazionale che, in quanto autorità giurisdizionale d’origine adita con istanza di rilascio dell’attestato di cui all’articolo 53 relativamente allo stesso decreto, ha deciso di presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale. Presumo che, pur trattandosi nominalmente della stessa autorità giurisdizionale, il decreto ingiuntivo originario sia stato emesso da un diverso collegio di quel tribunale (o da un diverso giudice).

23.      In secondo luogo, il decreto ingiuntivo in questione non è un titolo esecutivo europeo ai sensi del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (4). Sembra che si tratti di una decisione giudiziaria basata esclusivamente sul diritto nazionale che, per essere riconosciuta ed eseguita a livello transfrontaliero, deve essere assoggettata ai meccanismi previsti dal regolamento n. 1215/2012.

24.      In terzo luogo, nella domanda di pronuncia pregiudiziale del giudice del rinvio non vi è alcuna menzione di una notifica o comunicazione degli atti alla sig.ra Fiermonte, convenuta domiciliata in Germania. Di conseguenza, non è chiaro se la sig.ra Fiermonte abbia effettivamente avuto la possibilità di opporsi all’emissione del decreto ingiuntivo richiesto dal sig. Salvoni e se gli atti in questione le siano stati effettivamente notificati o comunicati in modo corretto. Sebbene non sia certamente l’oggetto della presente controversia, potrebbe forse essere utile ricordare che, in generale, l’assenza di notifica o comunicazione degli atti in un altro Stato membro può incidere sul carattere definitivo di una decisione emessa (a seconda delle particolarità del caso) ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

25.      In quarto luogo, e infine, nella domanda di pronuncia pregiudiziale non viene indicato alcun fondamento normativo di diritto interno per il modo di procedere proposto dal giudice del rinvio. Alla luce di ciò, si possono delineare due scenari.

26.      Da un lato, si potrebbe immaginare che vi siano disposizioni di diritto nazionale che consentono o addirittura obbligano l’autorità giurisdizionale d’origine, quando adita con un’istanza di rilascio dell’attestato di cui all’articolo 53, ad esercitare una qualche forma di controllo sulla decisione di cui si chiede l’esecuzione. In tal caso si presume che, per i casi in cui fossero individuati problemi relativi alla decisione originaria, il diritto nazionale preveda una sorta di revisione di tale decisione. Se una siffatta procedura sia compatibile con l’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 rappresenta, naturalmente, una diversa questione. Tuttavia, appare lecito supporre che qualsiasi eventuale reazione giuridica o giudiziaria su tale base riguardi la decisione originaria.

27.      D’altro canto ‑ come sembra trattasi nel caso di specie ‑ è possibile che le norme nazionali non prevedano un meccanismo di controllo di questo tipo e che l’eventuale fondamento per il modo di procedere proposto dal giudice del rinvio risieda esclusivamente nel diritto dell’Unione europea.

28.      Inoltre, lasciando da parte per il momento la questione se un simile controllo sia possibile ai sensi del diritto dell’Unione, devo esprimere la mia perplessità per il modo in cui il giudice del rinvio intende procedere, in particolare per quanto riguarda le esatte conseguenze di tale controllo, qualora esso fosse possibile. Se la mia comprensione di ciò che il giudice nazionale propone è corretta, tale giudice, da un lato, rilascerebbe l’attestato di cui all’articolo 53, ma, al contempo, avviserebbe una delle parti del procedimento originario e l’informerebbe della possibilità per essa di opporsi all’esecuzione della stessa decisione che ha appena certificato.

29.      Per quanto ben intenzionato e ingegnoso possa essere il modo di procedere proposto e a prescindere dalla questione se una comunicazione del genere tra giudice e convenuto sia consentita dal diritto nazionale, sono del parere che un tale modo di procedere sarebbe difficilmente conciliabile con una serie di principi giuridici.

30.      In primo luogo, il simultaneo rilascio, da parte dell’autorità giurisdizionale d’origine, di un attestato che certifica l’esecutività di una decisione giudiziaria, e di una comunicazione alla convenuta con cui la si informa della natura potenzialmente erronea di tale decisione, violerebbe il principio della fiducia reciproca che costituisce il fondamento del sistema di mutuo riconoscimento delle decisioni (5). Infatti, è probabile che le autorità incaricate dell’esecuzione dello Stato membro interessato non siano le uniche a doversi chiedere se le decisioni di un tale giudice possano essere considerate attendibili.

31.      In secondo luogo, il modo di procedere proposto dal giudice del rinvio verrebbe anche a scontrarsi con il principio della certezza del diritto in quanto metterebbe essenzialmente in discussione, se non direttamente la validità giuridica, certamente il funzionamento de facto dell’attestato di cui all’articolo 53 e della decisione definitiva ad esso sottesa.

32.      In terzo luogo, e forse soprattutto, nutro seri dubbi sul fatto che il modo di procedere proposto dal giudice del rinvio sia in linea con i principi di un equo processo e di parità delle armi, quali ulteriormente elaborati dalla «teoria delle apparenze», che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sviluppato dalla massima generalmente accettata secondo cui «justice must not only be done, it must also be seen to be done» («non basta solo rendere giustizia, poiché occorre anche che ciò si manifesti con tutta evidenza»). Il rispetto dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo richiede che un procedimento giudiziario sia equo nella sostanza e nella forma. In particolare, oltre ad essere imparziali e indipendenti, i membri di un organo giurisdizionale devono anche agire, nel corso del procedimento, in modo tale da non dare adito a sospetti di possibili pregiudizi (6). Si deve presumere che gli stessi principi di diritto si possano considerare vigenti anche nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea (7).

33.      Alla luce di tali principi, il modo di procedere proposto dal giudice del rinvio significherebbe in pratica che un giudice non sarebbe più un arbitro imparziale, ma che, di propria iniziativa e apparentemente al di fuori di qualsiasi quadro procedurale, indosserebbe infatti i panni dell’avvocato del convenuto, fornendo ad una parte consulenza legale su come opporsi ad una decisione che ha appena certificato, la cui esecuzione è richiesta dall’altra parte.

34.      Ai fini delle presenti conclusioni, ritengo quindi che la questione sollevata dal giudice nazionale sia di natura più generale, disconnessa dallo specifico modo di procedere apparentemente contemplato dal giudice nazionale, ossia se il giudice nazionale, all’atto del rilascio dell’attestato di cui all’articolo 53, abbia il diritto (o addirittura l’obbligo), ai sensi del diritto dell’Unione, di verificare se la decisione giudiziaria da certificare sia stata emessa in violazione delle norme sulla competenza giurisdizionale in materia di contratti stipulati con i consumatori.

35.      La risposta alla questione così formulata avrà naturalmente valore per entrambi i possibili scenari summenzionati, vale a dire, se un’azione di questo tipo sia consentita (o prescritta) direttamente dal diritto dell’Unione stesso, nonché se le norme nazionali che prevedono un simile riesame siano compatibili con le stesse disposizioni del diritto dell’Unione. Tuttavia, in entrambi gli scenari, l’unico esito procedurale ipotizzabile di un tale riesame dovrebbe riguardare la decisione nazionale originaria stessa o, eventualmente, l’interruzione del procedimento di certificazione (negando il rilascio dell’attestato di cui all’articolo 53); in altri termini, dovrebbe trattarsi di esiti compatibili con la funzione giurisdizionale di un arbitro indipendente.

36.      Ciò premesso, e prima di passare al merito della presente causa, reputo necessarie alcune osservazioni sulla competenza giurisdizionale della Corte nel presente procedimento. Sebbene nessuna delle parti che hanno presentato osservazioni ha sollevato tale questione, la Corte deve valutare d’ufficio se sia competente a pronunciarsi in un procedimento in cui le condizioni previste per la competenza giurisdizionale della Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE potrebbero non essere soddisfatte.

B.      La competenza giurisdizionale della Corte (primo atto)

37.      Si pone la questione se un’autorità giurisdizionale d’origine eserciti funzioni giurisdizionali nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, oppure se l’atto di «trascrivere», sostanzialmente, una decisione nazionale passata in giudicato nel modulo di cui all’allegato I sia di natura meramente amministrativa, con la conseguenza che tale autorità potrebbe eventualmente non corrispondere alla definizione di «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

38.      La Corte ha, in una certa misura, affrontato tale questione nella sua recente sentenza nella causa Gradbeništvo Korana, in cui ha dichiarato che il procedimento volto al rilascio dell’attestato di cui all’articolo 53 presentava, in circostanze come quelle controverse nel procedimento principale, natura giudiziaria, cosicché il giudice del rinvio era legittimato a presentare domanda di pronuncia pregiudiziale (8).

39.      Tali conclusioni, limitate a circostanze come quelle di cui trattasi in quel procedimento principale, sollevano la questione se il procedimento volto al rilascio dell’attestato di cui all’articolo 53 sia sempre di natura giudiziaria o, quanto meno, se tale procedimento abbia carattere giudiziario anche in una situazione quale quella di cui trattasi nel presente procedimento principale.

40.      Secondo una costante giurisprudenza, per valutare se l’organo del rinvio possieda le caratteristiche di «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 267 TFUE ‑ che è una questione disciplinata esclusivamente dal diritto dell’Unione ‑, la Corte tiene conto di un insieme di elementi noti come i «criteri Dorsch» (9). Al fine di qualificare un organo nazionale come «organo giurisdizionale» legittimato a proporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, occorre accertare l’origine legale dell’organo nazionale in questione, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente.

41.      Inoltre, per stabilire se un organo nazionale cui la legge affida funzioni di natura diversa debba essere qualificato come «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, occorre accertare quale sia la natura specifica ‑ se giudiziaria o amministrativa ‑ delle funzioni che esso esercita nel particolare contesto normativo in cui è indotto a rivolgersi alla Corte, al fine di accertare se dinanzi ad esso sia pendente una lite e se esso sia stato chiamato a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (10). In particolare, un organo nazionale ‑ anche quando costituisce un organo giurisdizionale ai sensi della normativa nazionale rilevante (11) ‑ non può essere considerato un «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 267 TFUE quando si pronuncia su questioni per le quali è adito esercitando funzioni di natura non giudiziarie, quali le funzioni di natura amministrativa (12).

42.      Ciò premesso, la Corte potrebbe avviare un dibattito approfondito sulla sussistenza di ogni singolo criterio Dorsch al fine di verificare se possa effettivamente pronunciarsi sulla questione sollevata dal giudice del rinvio. Mi chiedo, tuttavia, quanto sarebbe utile un simile approccio per il semplice motivo che, nel caso di specie, è la sostanza che determina l’ammissibilità e viceversa. Senza fornire una risposta sostanziale alla questione posta dal giudice nazionale (in merito alla portata e alla natura del procedimento relativo all’attestato di cui all’articolo 53), è impossibile affermare quale ruolo (se giurisdizionale o solo amministrativo) un giudice nazionale stia esercitando nell’ambito di tale procedimento in base al diritto dell’Unione, e quindi definire la questione dell’ammissibilità. Prima o poi sarebbe necessario, nell’ambito della discussione sull’ammissibilità, affrontare il merito, al più tardi quando si discute la natura del procedimento (giudiziario, inter partes) ai sensi dell’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012. L’esito di tale discussione dovrebbe poi essere ricondotto alla questione dell’ammissibilità, pretendendo che si trattasse fin dal principio di una valutazione di ammissibilità.

43.      Trovo un approccio di questo tipo poco pratico. Esso richiederebbe, inoltre, una discussione su una serie di altri criteri Dorsch, di rilevanza limitata o addirittura nulla per la sostanza del vero problema individuato dal giudice nazionale, e, in aggiunta, un’analisi approfondita di una serie di specificità del diritto nazionale, semplicemente non disponibili.

44.      Così, piuttosto che avviare un dibattito sicuramente appassionante su chi venga prima tra l’uovo e la gallina e sulla misura in cui la gallina definisce l’uovo, procederò direttamente all’analisi dell’uovo al suo interno. Pertanto affronterò, prima, il merito del caso di specie e, poi, ritornerò brevemente, per completezza, alla questione della competenza giurisdizionale alla fine delle presenti conclusioni (13).

C.      Analisi della questione pregiudiziale

45.      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta, osti a che l’autorità giurisdizionale d’origine adita con istanza di rilascio dell’attestato con riferimento ad una decisione giudiziaria passata in giudicato, accerti d’ufficio se tale decisione sia stata emessa in violazione delle norme sulla competenza giurisdizionale in materia di contratti stipulati con i consumatori.

46.      Il governo ceco, l’Irlanda e il governo italiano ritengono che il ragionamento seguito dal giudice del rinvio sia contrario sia alla lettera che allo spirito del regolamento n. 1215/2012. La Commissione, invece, sostiene che l’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 non osta a che l’autorità giurisdizionale d’origine verifichi se siano state violate le norme sulla competenza giurisdizionale previste dallo stesso regolamento e, nel caso, ne informi il consumatore. Tuttavia ‑ aggiunge la Commissione ‑ tale disposizione non impone all’autorità giurisdizionale d’origine l’obbligo di farlo.

47.      Condivido ampiamente le opinioni espresse dal governo ceco, dall’Irlanda e dal governo italiano.

1.      Lo scopo e la funzione dellattestato di cui allarticolo 53

48.      È importante sottolineare, fin dall’inizio, lo scopo e la funzione dell’attestato di cui all’articolo 53.

49.      A norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, il richiedente l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro deve fornire all’autorità incaricata dell’esecuzione dello Stato membro richiesto una copia della decisione in questione e l’attestato di cui all’articolo 53. Inoltre, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, tale attestato deve essere notificato o comunicato alla persona contro cui è chiesta l’esecuzione prima dell’inizio della stessa (14).

50.      Lo scopo dell’attestato di cui all’articolo 53 consiste nel dichiarare in modo autorevole che la decisione è esecutiva. Esso contiene un estratto della decisione nonché, se del caso, le informazioni pertinenti sulle spese processuali ripetibili e sul calcolo degli interessi. Si tratta quindi di un documento con un importante valore informativo. Estrapolando dalla decisione di cui si chiede l’esecuzione le informazioni principali e rendendo tali informazioni facilmente comprensibili per le autorità e per qualsiasi parte interessata ‑ grazie al modulo standard da utilizzare, di cui all’allegato I del regolamento n. 1215/2012 ‑ l’attestato di cui all’articolo 53 contribuisce a un’esecuzione rapida ed efficiente delle decisioni emesse all’estero (15).

51.      Mentre nel sistema istituito dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (16), la presentazione dell’attestato in questione non era richiesta(17), essa è diventata obbligatoria con l’entrata in vigore del regolamento n. 1215/2012. Ciò è dovuto al fatto che il nuovo regolamento, eliminando la necessità di un exequatur, prevede una procedura semplificata basata sul principio secondo cui una decisione emessa in uno Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro interessato (18). L’obiettivo di tale novità è ridurre la durata e i costi delle controversie transfrontaliere (19).

52.      Le autorità dello Stato membro richiesto sono tenute, in base al nuovo sistema, ad eseguire la decisione esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nella stessa e nell’attestato di cui all’articolo 53. Per questo motivo tale attestato ‑ come affermato dalla Corte ‑ costituisce la base fondamentale dell’attuazione del principio di esecuzione diretta delle decisioni emesse all’estero (20). In breve, in assenza di tale attestato la decisione non è idonea a circolare liberamente nello spazio giudiziario europeo (21).

53.      È importante notare che, ai sensi del regolamento n. 1215/2012, l’autorità giurisdizionale d’origine è diventata l’unica autorità di rilascio dell’attestato di cui all’articolo 53, a differenza del sistema precedente in cui l’autorità competente non coincideva necessariamente con il giudice che aveva emesso la decisione in questione (22). Ciò premesso, è ragionevole che il legislatore dell’Unione abbia deciso che, di norma, il giudice cui è richiesto il rilascio dell’attestato di cui all’articolo 53 non è tenuto a confermare la propria competenza giurisdizionale nel merito. La competenza giurisdizionale sarà stata stabilita in senso positivo, implicitamente o esplicitamente, con la pronuncia della decisione di cui si chiede l’esecuzione. Infatti, il modulo di cui all’allegato I del regolamento n. 1215/2012 impone all’autorità giurisdizionale d’origine di dichiarare la propria competenza nel merito solo nel caso in cui tale giudice abbia emesso un «provvedimento provvisorio o cautelare» (23).

54.      L’interpretazione dell’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 proposta dal giudice del rinvio non è facilmente conciliabile con le considerazioni di cui sopra. In particolare, con tale interpretazione si farebbe marcia indietro relativamente ad uno dei principali elementi del nuovo sistema introdotto dal regolamento n. 1215/2012. Infatti, i controlli in precedenza effettuati nello Stato membro richiesto al momento del rilascio dell’exequatur non verrebbero eliminati, ma semplicemente rinviati alla fase della certificazione effettuata nello Stato membro d’origine. Tale interpretazione della disposizione sarebbe quindi contraria alla logica e allo spirito del regolamento n. 1215/2012.

55.      Detto punto di vista è corroborato da vari altri elementi.

2.      I poteri dellautorità giurisdizionale dorigine

56.      Nella causa Trade Agency, la Corte ha dichiarato che, nell’ambito del regime istituito dal regolamento n. 44/2001, il rilascio dell’attestato in questione (allora previsto dall’articolo 54 dello stesso) era «quasi automatico» (24). Con l’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, il legislatore dell’Unione europea ha, con ogni evidenza, confermato tale approccio. Ciò è confermato dai termini imperativi in cui tale disposizione è formulata: «L’autorità giurisdizionale d’origine, su istanza di qualsiasi parte interessata, rilascia l’attestato» (25).

57.      Tuttavia, che cosa significa in pratica quasi automatismo? Significa, a mio avviso, che, quando è adita ai sensi dell’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, l’autorità giurisdizionale d’origine deve verificare che le condizioni per l’applicazione di tale disposizione siano soddisfatte. In particolare, tale giudice dovrebbe verificare che il regolamento n. 1215/2012 sia applicabile ratione temporis e ratione materiae al caso di specie. Tale giudice dovrebbe altresì accertare che la decisione di cui si chiede l’esecuzione sia stata da esso pronunciata e che il richiedente sia una «parte interessata» ai sensi dell’articolo 53.

58.      Per contro, l’autorità giurisdizionale d’origine non può andare oltre nell’esame di merito, estendendo il proprio controllo ad aspetti della controversia che esulano dai limiti di cui all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012. Più in particolare, l’autorità giurisdizionale d’origine non può riesaminare le questioni sostanziali e giurisdizionali definite nella decisione di cui si chiede l’esecuzione.

59.      Una diversa interpretazione della disposizione provocherebbe un «cortocircuito» del sistema istituito dal regolamento n. 1215/2012, introducendo un ulteriore livello di controllo giurisdizionale anche qualora il diritto nazionale non preveda (o non preveda più) una procedura di ricorso contro la decisione in questione. Tale approccio rischierebbe quindi di violare il principio dell’autorità della cosa giudicata.

60.      La Corte ha già sottolineato l’importanza, sia per l’ordinamento giuridico dell’Unione che per gli ordinamenti giuridici nazionali, del principio dell’autorità della cosa giudicata. Infatti, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, la Corte ha affermato che è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (26).

61.      Pertanto, anche se il decreto ingiuntivo è stato emesso, come sostiene il giudice del rinvio, in violazione delle norme sulla competenza giurisdizionale di cui al capo II, sezione 4, del regolamento n. 1215/2012, tale fatto non può privare detto decreto del suo carattere definitivo e, di conseguenza, della sua esecutività transfrontaliera.

62.      In tale contesto, un altro aspetto che appare problematico è il fatto che le indagini del giudice del rinvio sono state avviate d’ufficio.

63.      L’articolo 46 del regolamento n. 1215/2012 stabilisce espressamente che l’esecuzione può essere negata in base ai motivi di cui all’articolo 45 di tale regolamento solo su «istanza della parte contro cui è chiesta l’esecuzione». Inoltre, l’articolo 45, paragrafo 2, di tale regolamento aggiunge che, nell’accertare la sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 45, paragrafo 1, «l’autorità giurisdizionale cui sia stata presentata l’istanza è vincolata dall’accertamento dei fatti sul quale l’autorità giurisdizionale d’origine ha fondato la propria competenza».

64.      Tale approccio può essere contrapposto agli altri casi previsti dal regolamento n. 1215/2012, in cui il legislatore dell’Unione ha esplicitamente imposto al giudice l’obbligo di agire d’ufficio. Ciò vale, in particolare, per gli articoli 27, 28 e 29, paragrafo 1, di tale regolamento.

65.      Tali disposizioni, nel loro insieme, dimostrano che il legislatore dell’Unione ha scelto di lasciare all’iniziativa della parte contro cui viene chiesta l’esecuzione l’azione di opposizione all’esecuzione. Tale scelta è, presumibilmente, coerente con l’obiettivo di promuovere il più possibile la libera circolazione delle decisioni all’interno dell’Unione europea. Tale obiettivo richiede che siano fissati chiari limiti ai tempi e alle modalità di esercizio dell’azione di opposizione all’esecuzione di una decisione emessa all’estero, nonché ai motivi che la giustificano.

66.      Alla luce di quanto sopra, ritengo che il giudice del rinvio non abbia il potere di verificare se il decreto ingiuntivo in questione sia stato emesso legittimamente e, in particolare, nel rispetto delle norme sulla competenza giurisdizionale di cui al regolamento n. 1215/2012. A fortiori, il giudice del rinvio non è obbligato a eseguire tale verifica d’ufficio.

3.      Sulla procedura prevista dallarticolo 53 del regolamento n. 1215/2012

67.      Tale conclusione è confermata anche da considerazioni relative alla natura della procedura prevista dall’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012. Il regolamento n. 1215/2012 non contiene alcuna disposizione sulla procedura da seguire per il rilascio dell’attestato di cui all’articolo 53.

68.      Gli elementi amministrativi e pratici di tale procedura (quali, ad esempio, la competenza interna dell’autorità giurisdizionale d’origine, i documenti da fornire, l’esistenza e l’importo delle spese ecc.) sono quindi disciplinati dalla normativa degli Stati membri. Tuttavia, ciò è vero solo a condizione che sia garantito il rispetto delle disposizioni del regolamento n. 1215/2012, che il funzionamento del sistema ivi istituito non sia reso inefficace e che non sia ostacolato il conseguimento dell’obiettivo perseguito da tale regolamento.

69.      Come spiegato ai precedenti paragrafi da 56 a 61, il rilascio automatico dell’attestato di cui all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 da parte dell’autorità giurisdizionale d’origine deriva sia dalla logica alla base del nuovo sistema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sia dalla formulazione dell’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012. Una volta accertato che le condizioni per l’applicazione dell’articolo 53 sono soddisfatte, l’autorità giurisdizionale d’origine non può rifiutare il rilascio dell’attestato.

70.      Stando così le cose, la procedura che deve essere seguita dall’autorità giurisdizionale d’origine richiede  ‑ direi inevitabilmente ‑ un rapido trattamento dell’istanza del richiedente. Qualsiasi periodo di tempo supplementare richiesto dall’autorità giurisdizionale d’origine per indagare su una questione che vada oltre il mero soddisfacimento delle condizioni di cui all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 comporterebbe, verosimilmente, un inutile ritardo nella procedura. Ciò, a sua volta, comprometterebbe l’efficacia del sistema istituito dal regolamento n. 1215/2012, vanificando l’obiettivo di ridurre i tempi e i costi delle controversie transfrontaliere.

71.      Ciò si verificherebbe, in particolare, se l’autorità giurisdizionale d’origine decidesse di avviare d’ufficio indagini per riesaminare le questioni trattate (o che avrebbe dovuto trattare) nella decisione di cui si chiede l’esecuzione. Queste potrebbero includere, ad esempio, la questione se tale decisione sia stata emessa dal giudice nazionale competente ai sensi delle norme di cui al capo II del regolamento n. 1215/2012.

72.      La mia conclusione su questo punto non è messa in discussione dalla giurisprudenza in cui la Corte ha esaminato la natura del procedimento di certificazione di una decisione come titolo esecutivo europeo ai sensi del regolamento n. 805/2004 (27). L’obbligo in capo all’autorità giurisdizionale d’origine di verificare che siano soddisfatti tutti i requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo deriva espressamente dall’articolo 6 del regolamento n. 805/2004, disposizione che non trova equivalente nel regolamento n. 1215/2012.

4.      La tutela dei consumatori nellambito del regolamento n 1215/2012

73.      Occorre ora esaminare se il fatto che le norme sulla competenza giurisdizionale che il Tribunale di Milano avrebbe violato al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo in questione riguardavano la competenza giurisdizionale in azioni intentate contro i consumatori, possa tuttavia condurre ad una diversa conclusione.

74.      Come già indicato al precedente paragrafo 17, il giudice del rinvio si ispira alla giurisprudenza della Corte ‑ sviluppata in particolare in riferimento alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (28) ‑ secondo la quale il consumatore si trova in una posizione di inferiorità rispetto al professionista e, di conseguenza, i giudici nazionali possono essere tenuti, in determinate circostanze, se necessario, ad un intervento positivo, eventualmente agendo di propria iniziativa, per correggere tale disparità (29).

75.      Il giudice del rinvio si chiede quindi se tale giurisprudenza, in una situazione quale quella di cui al procedimento principale, consenta all’autorità giurisdizionale d’origine di informare d’ufficio il consumatore della presunta violazione, senza opporsi al rilascio dell’attestato di cui all’articolo 53 o rifiutarlo. Tale informazione consentirebbe alla consumatrice di valutare, con piena cognizione di causa, se intende opporsi al riconoscimento e all’esecuzione del decreto ingiuntivo dinanzi al giudice dello Stato membro in cui è domiciliata, avvalendosi del rimedio previsto dall’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1215/2012.

76.      A questo proposito, come il governo ceco, l’Irlanda, il governo italiano e la Commissione, ritengo che la giurisprudenza della Corte sulla direttiva 93/13 non possa essere semplicemente trasposta nell’ambito del regolamento n. 1215/2012.

77.      La direttiva 93/13 mirava principalmente a ravvicinare le legislazioni sostanziali degli Stati membri in materia di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, lasciando agli Stati membri il compito di stabilire le necessarie norme procedurali (30), conformemente al noto principio dell’autonomia processuale (31). La giurisprudenza richiamata dal giudice del rinvio era quindi il risultato di situazioni in cui la Corte ha ritenuto che le norme procedurali nazionali rendessero impossibile o eccessivamente difficile per i consumatori l’esercizio dei diritti loro conferiti dalla direttiva 93/13.

78.      Al riguardo va sottolineato che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede che le clausole abusive non vincolino il consumatore. Si tratta, come ha affermato la Corte, di una disposizione imperativa tesa a sostituire all’equilibrio formale, che il contratto determina tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, che ristabilisce l’uguaglianza tra queste ultime (32). Per contro, il regolamento n. 1215/2012 prevede norme comuni di natura procedurale. Esso non contiene alcuna disposizione sostanziale orientata ai risultati e di ampia portata analoga all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

79.      Ciò non può certo sorprendere. Il regolamento n. 1215/2012 contiene varie disposizioni specifiche per i consumatori e conferisce loro diritti specifici nel procedimento. Come spiega il considerando 18, «[n]ei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali» (33).

80.      Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, la competenza giurisdizionale deve essere determinata secondo le norme di cui al capo II, sezione 4 «in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale (…) qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività». A sua volta, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, «[l]’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore».

81.      Inoltre, l’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto i), e l’articolo 46 del regolamento n. 1215/2012 attribuiscono ai consumatori il diritto di far valere un motivo particolare di diniego del riconoscimento e dell’esecuzione della decisione in questione nei casi in cui quest’ultima sia in contrasto con le norme specifiche sulla competenza giurisdizionale summenzionate.

82.      Alla luce di quanto sopra, ritengo che il legislatore europeo, nelle materie disciplinate dal regolamento n. 1215/2012, abbia tenuto conto della situazione specifica dei consumatori e abbia elaborato norme ad hoc a tal fine. Il regolamento n. 1215/2012 contiene pertanto già una serie di garanzie procedurali supplementari ritenute necessarie per i consumatori. In tale contesto, già di per sé molto tutelante per i consumatori, non è necessario «gonfiare eccessivamente» l’articolo 53 di tale regolamento al fine di introdurre, con mezzi interpretativi, garanzie supplementari quale quella suggerita dal giudice del rinvio.

83.      In termini sistemici, qualora si interpretassero le disposizioni del regolamento n. 1215/2012 nel senso dell’esistenza di un ulteriore livello di tutela dei consumatori, ci si potrebbe chiedere se in tal caso un trattamento analogo debba estendersi anche alle altre categorie di persone che, in veste di convenuti, il legislatore dell’Unione ha ritenuto meritevoli di specifica tutela (34).

84.      In tale contesto, può anche essere utile ricordare che, proprio nella giurisprudenza citata dal giudice del rinvio, la Corte ha riconosciuto che la tutela del consumatore non è assoluta. In particolare, essa ha considerato che, in linea di principio, il diritto dell’Unione non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione di una disposizione, di qualsiasi natura essa sia, contenuta nella direttiva 93/13 (35). Tuttavia, come indicato ai precedenti paragrafi da 59 a 61, il modo di procedere proposto dal giudice del rinvio equivarrebbe a mettere in discussione il carattere definitivo della decisione per la quale è stato richiesto l’attestato di cui all’articolo 53.

5.      Articolo 47 della Carta

85.      Da ultimo, devo aggiungere che, anche prendendo in considerazione l’articolo 47 della Carta, la mia conclusione sulla corretta interpretazione dell’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 rimane inalterata.

86.      Il legislatore europeo ha tenuto conto della necessità di garantire che le parti interessate dispongano di mezzi giudiziari adeguati ad opporsi all’esecuzione di decisioni pronunciate all’estero. Nel considerando 29 del regolamento n. 1215/2012, il legislatore dell’Unione sottolinea che «[l]’esecuzione diretta nello Stato membro richiesto di una decisione emessa in un altro Stato membro senza dichiarazione di esecutività non dovrebbe compromettere il rispetto dei diritti della difesa», aggiungendo inoltre, nel considerando 38, che il regolamento garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali, «in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale garantito dall’articolo 47 [della Carta]».

87.      Esistono già varie misure di salvaguardia che garantiscono pienamente tale obiettivo.

88.      Innanzi tutto, se è vero che il decreto ingiuntivo in questione è stato emesso in violazione delle norme sulla competenza giurisdizionale di cui al capo II, sezione 4, del regolamento n. 1215/2012, la sig.ra Fiermonte può opporsi al riconoscimento e all’esecuzione in Germania invocando il combinato disposto degli articoli 45, paragrafo 1, lettera e), punto i), e 46 del medesimo regolamento.

89.      In secondo luogo, la sig.ra Fiermonte potrebbe anche avvalersi del motivo di diniego di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, relativo alle decisioni rese in contumacia, qualora siano soddisfatte le condizioni ivi previste. Ai sensi di tale disposizione, una decisione resa in contumacia non è riconosciuta «qualora la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, questi non abbia impugnato la decisione».

90.      In terzo luogo, il sistema di protezione previsto dalle disposizioni del regolamento n. 1215/2012 è ulteriormente integrato dal principio della responsabilità dello Stato. Qualora la sig.ra Fiermonte ritenesse di aver subito un danno a causa di una violazione delle norme del regolamento n. 1215/2012 commessa dall’autorità giurisdizionale d’origine, e per quanto riguarda le eventuali spese già derivanti da una decisione illegittima emessa dalla stessa autorità, e quindi indipendentemente da una seguente iniziativa del giudice competente dello Stato membro richiesto, essa avrebbe la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni allo Stato membro o agli Stati membri interessati.

91.      Infatti, secondo una giurisprudenza costante, il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione imputabili allo Stato è valido per qualsiasi ipotesi di violazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro, a prescindere dalla pubblica autorità che ha commesso detta violazione, anche allorché tale violazione deriva da una decisione di un organo giurisdizionale (36).

92.      Alla luce di quanto precede, ritengo che l’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 osti a che l’autorità giurisdizionale d’origine adita con istanza di rilascio dell’attestato con riferimento ad una decisione giudiziaria passata in giudicato, accerti d’ufficio se tale decisione sia stata emessa in violazione delle norme sulla competenza giurisdizionale in materia di contratti stipulati con i consumatori.

D.      La competenza giurisdizionale della Corte (secondo atto)

93.      Dopo essere entrato nel merito della causa, torno, infine, alla questione della competenza giurisdizionale, per mera completezza.

94.      Varie considerazioni mi inducono a ritenere che le funzioni esercitate dall’autorità giurisdizionale d’origine, quando adita con istanza di rilascio dell’attestato di cui all’articolo 53, siano di natura giudiziaria. Tale giudice può quindi presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

95.      In primo luogo, al precedente paragrafo 52 ho sottolineato l’importanza dell’attestato di cui all’articolo 53 nell’economia del regolamento n. 1215/2012. Tale attestato costituisce la base per l’attuazione del principio dell’esecuzione diretta delle decisioni emesse all’estero. Una volta trasmesso all’autorità competente per l’esecuzione, l’attestato di cui all’articolo 53 acquisirà, in pratica, una vita propria. Tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione della relativa decisione dovrebbero, in linea di principio, essere contenute nell’attestato e indicate in modo da poterne disporre facilmente. È quindi lecito presumere che, fatta salva un’esplicita richiesta in tal senso, è improbabile che le autorità incaricate dell’esecuzione verifichino nuovamente l’esattezza di tali informazioni esaminando il testo della decisione in questione, che spesso sarà redatto in una lingua che non sono in grado di leggere. Pertanto, nella pratica, è probabile che l’attestato di cui all’articolo 53 costituisca la base per l’esecuzione della decisione.

96.      In secondo luogo, il ruolo dell’autorità incaricata di estrapolare le informazioni dal corpo della decisione di cui si chiede l’esecuzione e di introdurre tali informazioni nel modulo specifico potrebbe spesso essere piuttosto meccanico. Tuttavia non sempre è così. La compilazione del modulo di cui all’allegato I del regolamento n. 1215/2012 richiede informazioni piuttosto dettagliate. È del tutto possibile che alcune di queste informazioni non si trovino nella decisione di cui si chiede l’esecuzione. Alcune di queste informazioni potrebbero, ovviamente, essere controverse. Altre potrebbero richiedere un’interpretazione della decisione emessa passata in giudicato.

97.      Inoltre, la sussistenza o meno delle condizioni per l’applicazione dell’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, già discusse al paragrafo 57, potrebbe essere oggetto di controversia tra le parti. La causa Gradbeništvo Korana (37) ne è un buon esempio.

98.      Tutti questi elementi e possibilità mi portano a una conclusione piuttosto chiara: la compilazione dell’attestato di cui all’articolo 53 non può essere considerata una procedura «amministrativa», pari a una situazione in cui a qualcuno viene semplicemente chiesto di apporre un timbro su un documento senza molte riflessioni o contributi sostanziali.

99.      In terzo luogo, alla luce di tale lettura, non trovo soddisfacente un’interpretazione dell’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 secondo cui la natura (giurisdizionale o amministrativa) delle funzioni esercitate dall’organo che rilascia l’attestato dipende ogni volta dal tipo di questioni che esso è tenuto a trattare nel corso di quello specifico procedimento. La natura di tali funzioni, definite dalle disposizioni del regolamento n. 1215/2012, deve essere la stessa dall’inizio alla fine della procedura, a prescindere dal fatto che le questioni che l’autorità giurisdizionale d’origine deve affrontare si rivelino più o meno complesse o comportino valutazioni che possono andare, in una certa misura, al di là di quanto espressamente previsto nella decisione di cui si chiede l’esecuzione. In altri termini, trovo difficile adottare un approccio in base al quale le particolarità e l’esito (positivo o negativo) di un caso specifico potrebbero rendere la procedura di cui all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 a geometria variabile, che sarà o meno giudiziaria a seconda del caso concreto.

100. In quarto luogo, e infine, a livello più generale, potrebbe anche essere utile ricordare che la procedura relativa all’attestato di cui all’articolo 53 si svolge in pratica, a livello nazionale, attraverso varie forme di «delega interna» (38). Il rilascio dell’attestato di cui all’articolo 53 può essere effettuato da un singolo giudice, o forse anche essere delegato a un cancelliere o ad altro funzionario dell’organo giurisdizionale, ma viene comunque effettuato nell’ambito di un organo giurisdizionale nazionale.

101. Sono del parere che, quando l’organo del rinvio pregiudiziale è, secondo la definizione generale e istituzionale, un «organo giurisdizionale» ai sensi del diritto nazionale, occorre addurre buoni argomenti per dimostrare che, nonostante il suo carattere giurisdizionale generale, tale organo sta chiaramente esercitando solo funzioni amministrative in un particolare caso di cui al procedimento principale (39). Mi pare che la Corte sia giunta a tale conclusione solo quando era incontestabile che l’attività in questione, pur essendo svolta da un organo giurisdizionale, non ha condotto ad una decisione di natura giuridiziaria (40). Per contro, nei casi in cui la situazione era meno semplice, la Corte sembra aver concesso al giudice nazionale «il beneficio del dubbio» (41).

102. Ritengo che tale approccio sia ragionevole e forse ancor più giustificato nel contesto del sistema di cooperazione giudiziaria istituito dal regolamento n. 1215/2012. Il funzionamento dell’intero sistema, di cui l’articolo 53 dello stesso è una componente importante, si basa sul ruolo centrale attribuito alle autorità giudiziarie. Pertanto, quando un organo giurisdizionale nutre dubbi sulle disposizioni del regolamento n. 1215/2012, è nell’interesse di garantire l’unità e la chiarezza del diritto che l’accesso alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE non sia interpretato in modo eccessivamente restrittivo.

103. Nel caso di specie, non vi è dubbio che il Tribunale di Milano e il singolo giudice apparentemente competente a rilasciare l’attestato di cui all’articolo 53 fanno parte del sistema giudiziario ordinario italiano. Inoltre, il procedimento di cui all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 non è, per le ragioni sopra esposte, manifestamente di natura puramente amministrativa.

104. Alla luce di quanto precede, ritengo che la Corte sia competente a risolvere la questione sollevata nel presente procedimento.

 V.      Conclusioni

105. Propongo che la Corte risponda alla questione pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) come segue:

–        L’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), osta a che l’autorità giurisdizionale d’origine, adita con istanza di rilascio dell’attestato con riferimento ad una decisione giudiziaria passata in giudicato, eserciti poteri d’ufficio tesi a verificare se tale decisione sia stata emessa in violazione delle norme sulla competenza giurisdizionale in materia di contratti stipulati con i consumatori.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      GU 2012, L 351, pag. 1 (anche noto come «il regolamento Bruxelles I bis»).


3      Tale giudice fa riferimento, inter alia, alle sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615); del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349); del 4 giugno 2015, Faber (C‑497/13, EU:C:2015:357); del 18 febbraio 2016, Finanmadrid EFC (C‑49/14, EU:C:2016:98); e del 26 gennaio 2017, Banco Primus (C‑421/14, EU:C:2017:60).


4      GU 2004, L 143, pag. 15.


5      V. il considerando 26 del regolamento n. 1215/2012.


6      V., in particolare, sentenze della CEDU del 17 gennaio 1970, Delcourt/Belgio (CE:ECHR:1970:0117JUD000268965, punto 31), e del 7 giugno 2001, Kress/Francia (CE:ECHR:2001:0607JUD003959498, punto 41).


7      V., di recente, in particolare, sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portuguese (C‑64/16, EU:C:2018:117, punti da 41 a 44 e la giurisprudenza ivi citata).


8      Sentenza del 28 febbraio 2019 (C‑579/17, EU:C:2019:162, punto 41).


9      V. sentenze del 17 settembre 1997, Dorsch Consult (C‑54/96, EU:C:1997:413, punto 23) e, più di recente, del 17 luglio 2014, Torresi (C‑58/13 e C‑59/13, EU:C:2014:2088, punto 17 e la giurisprudenza ivi citata.


10      V., inter alia, sentenza del 17 luglio 2014, Torresi (C‑58/13 e C‑59/13, EU:C:2014:2088, punto 19 e la giurisprudenza ivi citata).


11      V., ad esempio, sentenza del 19 ottobre 1995, Job Centre (C‑111/94, EU:C:1995:340, punti 11 e 12).


12      V., al riguardo, sentenza del 31 gennaio 2013, Belov (C‑394/11, EU:C:2013:48, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata).


13      V. infra ai paragrafi da 93 a 104 delle presenti conclusioni.


14      V. anche il considerando 32 del regolamento n. 1215/2012.


15      V. sentenza del 6 settembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, punto 41), nonché le conclusioni dell’avvocato generale Kokott in tale causa (EU:C:2012:247, paragrafo 38).


16      GU 2001, L 12, pag. 1.


17      V. gli articoli da 53 a 55 del regolamento n. 44/2001. V., altresì, sentenza del 6 settembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, punto 36).


18      V. articolo 39 del regolamento n. 1215/2012.


19      V., al riguardo, considerando 26 del regolamento n. 1215/2012.


20      V., al riguardo, sentenza del 28 febbraio 2019, Gradbeništvo Korana (C 579/17, EU:C:2019:162, punto 37).


21      V. conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Gradbeništvo Korana (C‑579/17, EU:C:2018:863, paragrafo 44 e la giurisprudenza ivi citata).


22      Ai sensi dell’articolo 54 del regolamento n. 44/2001, l’attestato doveva essere rilasciato dal «giudice o [dal]l’autorità competente dello Stato membro nel quale è stata emessa la decisione» (il corsivo è mio).


23      V. il punto 4.6.2.2. del modulo di cui all’allegato I del regolamento n. 1215/2012. V. anche l’articolo 42, paragrafo 2, di tale regolamento.


24      Sentenza del 6 settembre 2012 (C‑619/10, EU:C:2012:531, punto 41).


25      Il corsivo è mio.


26      V., in particolare, sentenza del 16 marzo 2006, Kapferer (C‑234/04, EU:C:2006:178, punto 20).


27      V., in particolare, sentenze del 17 dicembre 2015, Imtech Marine Belgium (C‑300/14, EU:C:2015:825, punti 46 e 47), e del 16 giugno 2016, Pebros Servizi (C‑511/14, EU:C:2016:448, punto 25).


28      GU 1993, L 95, pag. 29.


29      V. la giurisprudenza citata nella nota 3 supra.


30      V., in particolare, i considerando 10 e 24 della direttiva 93/13.


31      V., inter alia, sentenza del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro (C‑168/05, EU:C:2006:675, punto 24).


32      V., inter alia, sentenza del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata).


33      Il corsivo è mio. V. anche il considerando 14 del regolamento n. 1215/2012.


34      Ad esempio i contraenti dell’assicurazione, gli assicurati, i beneficiari di contratti di assicurazione, le parti lese, i lavoratori [menzionando solo quelli a cui si riferisce l’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento n. 1215/2012].


35      V., ad esempio, sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus (C‑421/14, EU:C:2017:60, punto 47 e la giurisprudenza ivi citata).


36      V. in particolare, sentenza del 30 settembre 2003, Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513, punti da 30 a 59).


37      Sentenza del 28 febbraio 2019 (C‑579/17, EU:C:2019:162).


38      Relativamente alla differenziazione tra delega interna e delega esterna, v. le mie conclusioni nella causa Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2016:825, paragrafi 96 e 97).


39      V. conclusioni dell’avvocato generale Wahl nelle cause riunite Torresi (C‑58/13 e C‑59/13, EU:C:2014:265, paragrafi 72 e 73).


40      V., ad esempio, sentenza del 19 ottobre 1995, Job Centre (C‑111/94, EU:C:1995:340).


41      V, ad esempio, sentenza del 16 dicembre 2008, Cartesio (C‑210/06, EU:C:2008:723, punti da 54 a 63).