Language of document : ECLI:EU:C:2019:423

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GERARD HOGAN

presentate il 16 maggio 2019 (1)

Causa C484/18

Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam)

PG

GF

contro

Institut national de l’audiovisuel

con l’intervento di:

Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA),

Syndicat français des artistes-interprètes (CGT)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articoli 2, lettera b), e 3, paragrafo 2 – Diritti esclusivi di artisti interpreti o esecutori – Legislazione nazionale che prevede un regime speciale a favore dell’Istituto nazionale francese per l’audiovisivo (INA) per lo sfruttamento degli archivi audiovisivi non disciplinati dall’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29/CE – Fruizione dei diritti di sfruttamento di archivi audiovisivi senza dover dar prova dell’autorizzazione dell’artista interprete o esecutore – Presunzione legale di consenso degli artisti interpreti o esecutori»






I.      Introduzione

1.        Uno Stato membro può prevedere nella sua legislazione sul diritto d’autore una presunzione in base alla quale si presume che l’artista interprete o esecutore di una determinata opera avrebbe autorizzato un ente pubblico, cui è stato affidato il compito di conservare le registrazioni audiovisive, a pubblicare e, se necessario, sfruttare tale opera mediante un trasferimento presunto dei diritti dell’artista interprete o esecutore? Tale è in sostanza la questione principale che si pone nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

2.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, presentata dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) alla cancelleria della Corte il 20 luglio 2018, verte chiaramente sull’interpretazione degli articoli 2, lettera b), 3, paragrafo 2, lettera a), e 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (2).

3.        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Società per la riscossione e la distribuzione dei diritti degli artisti interpreti di musica e danza; in prosieguo: la «Spedidam») e PG e GF, figli e aventi causa di un batterista jazz di fama mondiale, ZV, e, dall’altro, l’Institut national de l’audiovisuel (Istituto nazionale francese per l’audiovisivo; in prosieguo: l’«INA») in merito ad una richiesta di risarcimento danni per l’asserita lesione da parte dell’INA dei diritti degli artisti interpreti o esecutori detenuti da PG e GF.

4.        ZV è deceduto nel 1985. Nel 2009 i suoi figli hanno scoperto che l’INA aveva reso disponibili sul proprio sito internet alcune registrazioni video e un fonogramma separato di esecuzioni concertistiche del padre risalenti al periodo compreso tra il 1959 e il 1978. In seguito a tale scoperta essi hanno poi avviato il procedimento principale, chiedendo il risarcimento dei danni in qualità di titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi in relazione a ciò che, a loro avviso, costituiva una comunicazione non autorizzata da parte dell’INA di tali prestazioni artistiche eseguite dal loro defunto padre. È pacifico che i figli non avessero mai autorizzato l’INA a comunicare in tal modo le interpretazioni ed esecuzioni del padre. Come vedremo nelle presenti conclusioni, la legge francese prevede un trasferimento dei diritti connessi a favore dell’INA. In sostanza, la questione proposta con il presente rinvio pregiudiziale è se la legislazione francese sia conforme ai requisiti della direttiva 2001/29.

5.        Prima di esaminare tali questioni giuridiche è tuttavia necessario, anzitutto, individuare le disposizioni giuridiche pertinenti.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione europea

6.        I considerando 15, 25, 26, 30 e 32 della direttiva 2001/29 così recitano:

«(15) La conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) [World Intellectual Property Organization; in prosieguo: la «WIPO»] ha portato nel dicembre del 1996 all’adozione di due nuovi trattati, il “Trattato della WIPO sul diritto d’autore” e il “Trattato della WIPO sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi”, relativi rispettivamente alla protezione degli autori e alla protezione degli interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche. Detti trattati aggiornano notevolmente la protezione internazionale del diritto d’autore e dei diritti connessi anche per quanto riguarda il piano d’azione nel settore del digitale (la cosiddetta “digital agenda”) e perfezionano i mezzi per combattere la pirateria a livello mondiale. [L’Unione europea] e la maggior parte degli Stati membri hanno già firmato i trattati e sono già in corso le procedure per la loro ratifica. La presente direttiva serve anche ad attuare una serie di questi nuovi obblighi internazionali.

(…)

(25) Dovrebbe ovviarsi all’incertezza giuridica relativa alla natura e al grado di protezione degli atti di trasmissione su richiesta, su rete, di opere protette dal diritto d’autore e di materiali protetti dai diritti connessi, prevedendo una protezione armonizzata a livello comunitario. Dovrebbe essere chiarito che tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d’autore e i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive su richiesta (“on-demand”). Tali trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto.

(26) Relativamente ai casi in cui le emittenti mettono a disposizione nei servizi su richiesta loro produzioni radiofoniche o televisive contenenti, quale parte integrante, musica proveniente da fonogrammi commerciali, vanno incoraggiati accordi collettivi in materia di licenze per agevolare la remunerazione dei diritti in questione.

(…)

(30) I diritti oggetto della presente direttiva possono essere trasferiti, ceduti o dati in uso in base a contratti di licenza, senza pregiudizio delle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia di diritto d’autore e diritti connessi.

(…)

(32) La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione».

7.        L’articolo 2 della direttiva 2001/29, intitolato «Diritto di riproduzione», così dispone:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

c) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;

(…)».

8.        L’articolo 3 della direttiva 2001/29, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», dispone quanto segue:

«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

a) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;

(…)».

9.        L’articolo 5 di tale direttiva, intitolato «Eccezioni e limitazioni», così prevede, al paragrafo 2:

«Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:

(…)

c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto;

(…)».

10.      L’articolo 10 della direttiva 2001/29, intitolato «Applicazioni nel tempo», enuncia quanto segue:

«1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutte le opere e agli altri materiali protetti in essa contemplati che, alla data del 22 dicembre 2002, sono tutelati dalla legislazione degli Stati membri relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi o rispondono ai criteri per la tutela di cui alla presente direttiva o alle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

2. La presente direttiva non si applica agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 22 dicembre 2002».

B.      Diritto francese

11.      L’articolo L. 212‑3, primo comma, del code de la propriété intellectuelle (codice della proprietà intellettuale; in prosieguo: il «codice della proprietà intellettuale»), prevede quanto segue:

«La fissazione di un’esecuzione o interpretazione, la sua riproduzione e comunicazione al pubblico, nonché qualsiasi uso separato del suono e dell’immagine dell’esecuzione o interpretazione, quando questa è stata fissata sia per il suono che per l’immagine, è soggetta all’autorizzazione scritta dell’artista interprete o esecutore».

12.      Ai sensi dell’articolo L. 212‑4 del codice della proprietà intellettuale:

«La firma del contratto concluso tra un artista interprete o esecutore e un produttore per la produzione di un’opera audiovisiva costituisce un’autorizzazione a fissare, riprodurre e comunicare al pubblico l’interpretazione o l’esecuzione dell’artista.

Tale contratto stabilisce una remunerazione distinta per ciascuna modalità di sfruttamento dell’opera».

13.      L’articolo 49 della loi no 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (legge n. 86‑1067, del 30 settembre 1986, relativa alla libertà di comunicazione) (come modificata dall’articolo 44 della legge n. 2006/961, del 1o agosto 2006) (in prosieguo: la «legge sulla libertà di comunicazione») così dispone:

«L’[INA], un ente pubblico statale a carattere industriale e commerciale, è responsabile della conservazione e della valorizzazione del patrimonio audiovisivo nazionale.

(…)

II.      L’[INA] sfrutta gli estratti degli archivi audiovisivi delle società nazionali di diffusione radiotelevisiva alle condizioni stabilite nel capitolato d’oneri. In quanto tale, esso gode dei diritti di sfruttamento di tali estratti a partire da un anno dalla loro prima diffusione.

L’[INA] rimane proprietario dei supporti e dei materiali tecnici e detiene i diritti di sfruttamento degli archivi audiovisivi delle società nazionali di diffusione radiotelevisiva (....) che le sono stati trasferiti prima della pubblicazione della legge n. 2000‑719 del 1o agosto 2000 (…).

L’[INA] esercita i diritti di sfruttamento menzionati al presente paragrafo nel rispetto dei diritti morali e patrimoniali dei titolari dei diritti d’autore o dei diritti connessi al diritto d’autore e dei loro aventi causa. Tuttavia, in deroga agli articoli L. 212‑3 e L. 212‑4 del codice della proprietà intellettuale, le condizioni di sfruttamento delle prestazioni degli artisti interpreti o esecutori degli archivi menzionati nel presente articolo e le remunerazioni alle quali detto sfruttamento dà luogo sono disciplinate da accordi conclusi tra gli artisti interpreti o esecutori stessi o le organizzazioni dei lavoratori rappresentative degli artisti interpreti o esecutori e l’[INA]. Tali accordi devono precisare, in particolare, il sistema delle remunerazioni e le modalità di versamento di tali remunerazioni.

(…)».

III. Fatti all’origine del procedimento principale

14.      L’INA è un ente pubblico statale commerciale istituito per legge nel 1974. È responsabile della conservazione e della valorizzazione del patrimonio audiovisivo nazionale. Esso conserva gli archivi audiovisivi delle «società nazionali di diffusione radiotelevisiva» (reti nazionali radiofoniche e televisive) e contribuisce al loro sfruttamento.

15.      Come già menzionato, PG e GF sono i due figli e aventi causa di ZV, un batterista jazz di fama mondiale. Essi contestano all’INA di aver commercializzato sul proprio sito internet, senza la loro autorizzazione, 26 videogrammi e un fonogramma riproducenti interpretazioni ed esecuzioni del loro defunto padre. Essi hanno intentato un’azione fondata sull’articolo L. 212‑3 del codice della proprietà intellettuale, ai sensi del quale è necessaria un’autorizzazione scritta dell’artista interprete o esecutore per la fissazione, la riproduzione e la comunicazione al pubblico della sua prestazione artistica.

16.      L’INA sostiene, in risposta, che l’articolo 49, paragrafo II, della legge sulla libertà di comunicazione le consente di sfruttare gli archivi versando agli artisti interpreti o esecutori, come corrispettivo, una remunerazione forfettaria fissata mediante accordi collettivi conclusi con i sindacati che li rappresentano. PG e GF replicano, inter alia, che tale regime giuridico di deroga alla tutela degli artisti interpreti o esecutori non è conforme alle disposizioni della direttiva 2001/29.

17.      Con sentenza del 24 gennaio 2013, il Tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi, Francia) ha condannato l’INA a pagare a PG e GF la somma di EUR 15 000 a titolo di risarcimento del danno subito a causa dello sfruttamento non autorizzato delle interpretazioni in questione. Con sentenza dell’11 giugno 2014, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) ha confermato nel merito la sentenza di primo grado.

18.      In particolare, secondo entrambi i giudici, l’applicazione dell’articolo 49, paragrafo II, della legge sulla libertà di comunicazione presupponeva una previa autorizzazione dell’artista interprete o esecutore, laddove, invece, la prova di una tale autorizzazione non sarebbe stata fornita dall’INA.

19.      Tuttavia, con sentenza del 14 ottobre 2015, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha annullato la sentenza della cour d’appel (Corte d’appello). Essa ha statuito che la cour d’appel (Corte d’appello) ha erroneamente ritenuto che l’applicazione del regime di deroga fosse subordinata alla prova dell’autorizzazione dell’artista interprete o esecutore al primo sfruttamento della sua prestazione artistica, ascrivendo così alla legge una condizione da essa non contemplata. A seguito di tale sentenza, la cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles, Francia), su ricorso dell’INA, ha respinto le domande di risarcimento ad essa presentate.

20.      Dopo aver esaminato il ricorso proposto dagli aventi causa contro quest’ultima sentenza, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha espresso dubbi sulla compatibilità della legislazione francese con il diritto dell’Unione e sull’interpretazione di varie disposizioni della direttiva 2001/29.

21.      Secondo la Cour de cassation (Corte di cassazione), il regime speciale di cui gode l’INA non rientra in nessuna delle eccezioni e limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29, previste dall’articolo 5 della stessa direttiva. La Cour de cassation (Corte di cassazione) ritiene inoltre che la soluzione adottata dalla Corte nella causa Soulier e Doke (3) non sia applicabile al caso di specie. Quest’ultima causa riguardava la riproduzione di libri fuori catalogo. Benché sia vero che la normativa sui libri fuori catalogo di cui trattasi nella causa Soulier e Doke era in deroga alla tutela garantita agli autori dalla direttiva 2001/29, tuttavia il regime istituito a favore dell’INA nell’interesse generale mira a conciliare i diritti degli artisti interpreti o esecutori con quelli dei produttori in quanto di pari valore nell’ambito dell’economia di tale direttiva.

IV.    Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

22.      Alla luce di queste considerazioni, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 2, lettera b), 3, paragrafo 2, lettera a), e 5 della direttiva 2001/29 (…) debbano essere interpretati nel senso che non ostano a che una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 49, paragrafo II, della [legge sulla libertà di comunicazione], come modificata dall’articolo 44 della legge n. 2006‑961 del 1o agosto 2006, istituisca, a favore dell’[INA], beneficiario, sugli archivi audiovisivi, dei diritti di sfruttamento delle società nazionali di diffusione radiotelevisiva, un regime derogatorio che prevede che le condizioni di sfruttamento delle prestazioni degli artisti interpreti o esecutori e le remunerazioni alle quali detto sfruttamento dà luogo siano disciplinate da accordi conclusi tra gli artisti interpreti o esecutori stessi o le organizzazioni dei lavoratori rappresentative degli artisti interpreti o esecutori e tale istituto, ove detti accordi devono precisare, in particolare, il sistema delle remunerazioni e le modalità di versamento di tali remunerazioni».

23.      Hanno presentato osservazioni scritte la Spedidam, l’INA, il governo francese e la Commissione europea. Inoltre essi hanno svolto osservazioni orali all’udienza del 21 marzo 2019.

V.      Analisi

A.      Considerazioni preliminari sull’applicazione rationae temporis della direttiva 2001/29

24.      Occorre anzitutto notare che l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 prevede che le disposizioni di tale direttiva si applicano a tutte le opere e agli altri materiali protetti in essa contemplati che, alla data del 22 dicembre 2002, sono tutelati dalla legislazione degli Stati membri relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi.

25.      Nel caso di specie, è incontestato che l’ultimo evento in questione risale al 15 dicembre 2009 e che si riferisce a prestazioni artistiche che erano già protette dal diritto nazionale al 22 dicembre 2002. In tali circostanze, la direttiva 2001/29 è pertanto applicabile a tali atti (4), fatti salvi, come specificato dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima del 22 dicembre 2002.

B.      Il ruolo e il funzionamento dell’INA

26.      Come già rilevato, l’INA è responsabile della salvaguardia, della conservazione e della promozione delle trasmissioni delle emittenti televisive e radiofoniche pubbliche francesi dal 1949. Esso svolge quindi un’importante funzione di interesse pubblico, vale a dire la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo francese.

27.      A tale riguardo, ai sensi dell’articolo 49 della legge sulla libertà di comunicazione, l’INA gode di diritti di sfruttamento di estratti degli archivi audiovisivi delle società nazionali di diffusione radiotelevisiva. Esso esercita tali diritti nel rispetto dei diritti morali e patrimoniali dei titolari dei diritti d’autore o dei diritti connessi e dei loro aventi causa.

28.      Inizialmente l’INA si era trovata nell’impossibilità di sfruttare taluni archivi, avendo constatato che spesso i fascicoli relativi alla produzione delle trasmissioni in questione non contenevano i contratti di lavoro che erano stati stipulati con gli artisti interpreti o esecutori interessati. In molti casi, l’eventuale consenso alla diffusione radiotelevisiva era andato perduto o non era facilmente reperibile o semplicemente non era disponibile. In tali casi, l’INA si era trovata costretta ad ottenere l’autorizzazione scritta dagli artisti interpreti o esecutori o dai loro aventi causa che spesso potevano essere difficili o addirittura impossibili da identificare e rintracciare.

29.      Il giudice del rinvio evidenzia che, per consentire all’INA di adempiere al suo mandato di servizio pubblico, l’articolo 49, paragrafo II, della legge sulla libertà di comunicazione è stato modificato il 1o agosto 2006 al fine di subordinare lo sfruttamento di interpretazioni o esecuzioni artistiche provenienti dagli archivi ad accordi conclusi dall’INA con gli artisti stessi o con le organizzazioni rappresentative degli artisti interpreti o esecutori.

C.      La validità, alla luce della direttiva 2001/29, di un meccanismo quale quello istituito a favore dell’INA

1.      Sullapplicabilità degli articoli 2, lettera b), 3, paragrafo 2, lettera a), e 5 della direttiva 2001/29

30.      È incontestato che gli atti addebitati all’INA nel caso di specie costituiscano atti di riproduzione e di comunicazione al pubblico ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2, lettera b), e 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, dato che l’INA ha reso accessibili sul proprio sito internet videogrammi e un fonogramma relativi ad interpretazioni ed esecuzioni dell’artista in questione. Come già statuito dalla Corte, «un atto di messa a disposizione del pubblico su un sito internet di materiale protetto, senza il consenso del titolare dei diritti, viola il diritto d’autore e i diritti connessi» tutelati dalla direttiva 2001/29 (5).

31.      Come sottolineato anche dal giudice del rinvio, l’articolo 49, paragrafo II, della legge sulla libertà di comunicazione non rientra in nessuna delle eccezioni e limitazioni che gli Stati membri hanno il diritto di introdurre ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/29 (6). Ciò è pacifico tra tutte le parti che hanno presentato osservazioni scritte.

2.      Sullinterpretazione degli articoli 2, lettera b), e 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29

32.      Gli articoli 2, lettera b), e 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 prevedono rispettivamente che gli Stati membri riconoscano agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche in qualunque modo o forma e il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico di fissazioni delle loro esecuzioni o interpretazioni.

33.      Nella causa Soulier e Doke, la Corte ha dichiarato che la tutela analoga concessa agli autori per la riproduzione delle loro opere e la comunicazione al pubblico delle loro opere deve essere intesa «nel senso che essa non si limita al godimento dei diritti garantiti dall’articolo 2, lettera a), e dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, ma si estende all’esercizio dei diritti stessi» (7). La Corte ha aggiunto che «i diritti garantiti agli autori dall’articolo 2, lettera a), e dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 sono di natura preventiva, nel senso che qualsiasi atto di riproduzione o di comunicazione al pubblico di un’opera da parte di un terzo richiede il previo consenso del suo autore» (8). Tuttavia, la Corte ha statuito ‑ contrariamente all’interpretazione dell’avvocato generale (9) ‑ che «l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 non precisano il modo in cui il previo consenso dell’autore si deve manifestare, sicché tali disposizioni non possono essere interpretate nel senso che impongono che tale consenso sia necessariamente espresso in forma esplicita. Occorre considerare, al contrario, che dette disposizioni consentono parimenti di esprimerlo in forma implicita» (10), subordinatamente al rispetto di condizioni rigorose. Infatti, secondo la Corte, la normativa nazionale doveva prevedere un meccanismo di informazione effettiva e individualizzata nei confronti degli artisti interpreti o esecutori e il godimento e l’esercizio dei diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico da parte degli artisti interpreti o esecutori non possono essere subordinati ad alcuna formalità (11).

34.      È chiaro che tale interpretazione degli articoli 2, lettera a), e 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 dovrebbe applicarsi almeno per analogia anche agli articoli 2, lettera b), e 3, paragrafo 2, lettera a), della stessa direttiva per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori.

35.      In primo luogo, i diritti tutelati da tali diverse disposizioni sono redatti in termini identici e incondizionati. In secondo luogo, così come l’interpretazione degli articoli 2, lettera a), e 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 è supportata dall’articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (12) ‑ secondo cui il godimento e l’esercizio dei diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico non sono subordinati ad alcuna formalità – un’identica interpretazione degli articoli 2, lettera b), e 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 è supportata dall’articolo 20 del Trattato della WIPO sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WIPO Performances and Phonograms Treaty; in prosieguo: il «WPPT»), adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996, che contiene un divieto analogo (13). In terzo luogo, non esiste una gerarchia tra i diritti d’autore e i diritti di esecuzione o interpretazione (14).

36.      Parallelamente a detta interpretazione degli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29, va osservato che la Corte, nella causa Luksan, ha anche statuito che «il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso riconosce agli Stati membri la facoltà di stabilire una presunzione di trasferimento, a vantaggio del produttore dell’opera cinematografica, dei diritti di sfruttamento dell’opera cinematografica come quelli di cui trattasi nella causa principale (diritto di diffusione via satellite, diritto di riproduzione e qualunque altro diritto di comunicazione al pubblico mediante messa a disposizione), purché una simile presunzione non abbia carattere assoluto, tale da escludere la possibilità per il regista principale di detta opera di convenire diversamente» (15). In tale contesto è altresì importante sottolineare, come ha fatto la Corte nella causa Soulier e Doke, che «le condizioni in presenza delle quali può riconoscersi un consenso implicito devono essere strettamente definite, per non svuotare il principio stesso del previo consenso dell’autore» (16).

37.      Il fatto che nella causa Luksan la risposta sia circoscritta al produttore di un’opera cinematografica è dovuto alle particolari circostanze di quella fattispecie. Inoltre, benché sia vero che la Corte ha fondato la sua motivazione in tale sentenza principalmente sull’articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (17), che prevede una presunzione di trasferimento del diritto di noleggio al produttore di una pellicola, la portata dell’interpretazione della Corte a tale principio relativo ad una presunzione di trasferimento in presenza di talune circostanze è tuttavia più ampia. Essa deve anche potersi applicare ai diritti garantiti dalla direttiva 2001/29, indipendentemente dal tipo di opera interessata. Infatti, come sottolineato dalla Corte in tale causa, gli investimenti necessari a realizzare prodotti quali pellicole o prodotti multimediali sono, in entrambi i casi, considerevoli (18). Per tale motivo, come la Corte ha affermato in termini generali, «il legislatore dell’Unione (…) in occasione dell’adozione della direttiva 2001/29 (…) non ha inteso escludere l’applicazione di un concetto come quello di presunzione di trasferimento, relativamente ai diritti di sfruttamento disciplinati da detta direttiva» (19).

38.      Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo pertanto che una presunzione di consenso deve, in linea di principio, poter trovare applicazione anche rispetto ai diritti di sfruttamento di un’opera audiovisiva, quali i diritti di riproduzione e qualsiasi altro diritto di comunicazione al pubblico attraverso la messa a disposizione, come stabilito dalla direttiva 2001/29 (20).

39.      Ciò è particolarmente vero per quanto riguarda riprese audiovisive (relativamente) risalenti nel tempo ‑ come nel caso di specie ‑ in cui oggi potrebbe essere difficile, a distanza di così tanto tempo, reperire la documentazione pertinente (ammesso che sia mai esistita) con cui l’autore interprete o esecutore ha autorizzato lo sfruttamento della propria opera da parte di un terzo. È altresì rilevante che, esattamente come nella causa Soulier e Doke, la legislazione in questione persegue un obiettivo che equivale a una forma di presunzione di licenza del diritto d’autore «nell’interesse culturale dei consumatori e della società nel suo complesso» (21).

40.      Al contempo, la Corte deve anche garantire che una tale presunzione legislativa non sia così ampia da pregiudicare effettivamente il carattere esclusivo del diritto di cui godono i titolari.

41.      Anche se la nozione di «presunzione» delineata nella sentenza Luksan può, in linea di principio, essere applicata anche al caso di specie, vi sono anche notevoli differenze tra i due casi. Una caratteristica importante del caso Luksan è che la Corte ha considerato gli Stati membri liberi di adottare una normativa nazionale che prevedesse una presunzione di trasferimento dei diritti di noleggio della pellicola da un regista al produttore della pellicola, in quanto ciò rispondeva ad uno degli obiettivi di cui al considerando 5 della direttiva 2006/115, ossia di «consentire al produttore di ammortizzare gli investimenti che questi ha assunto ai fini della realizzazione dell’opera cinematografica» (22).

42.      Tale logica non si applica al caso di specie, in quanto non esistevano precedenti relazioni commerciali tra Z V e l’INA, né tanto meno risultava che l’INA avesse finanziato, in qualità di parte terza, le riprese delle esecuzioni o interpretazioni in questione. Quindi, nel caso di specie, la presunzione legislativa si fonda completamente e semplicemente su una concezione dell’interesse pubblico, secondo cui era auspicabile che un patrimonio televisivo potesse comunque essere sfruttabile in circostanze in cui l’ottenimento dell’effettivo consenso degli artisti interpreti o esecutori (o dei loro eredi) sarebbe stato altrimenti eccessivamente difficile o addirittura impossibile.

43.      Una legislazione del genere sul diritto d’autore che si fonda sul principio del consenso presunto non deve pregiudicare il diritto esclusivo dell’artista interprete o esecutore, salvo nella misura in cui ciò sia necessario per il raggiungimento dell’obiettivo legislativo. È solo in tali circostanze che si può affermare che la normativa nazionale rispetterà il principio di proporzionalità per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (23).

44.      Al riguardo va tuttavia osservato che l’articolo 49 della legge sulla libertà di comunicazione sembra disporre ed effettuare un trasferimento a favore dell’INA dei diritti degli artisti interpreti o esecutori sulla base di un consenso implicito. Ritengo che, per i motivi già esposti, ciò equivarrebbe, date le circostanze, ad un’interferenza sproporzionata con la natura esclusiva dei diritti degli artisti interpreti o esecutori. Nel ragionamento della Corte nella causa Soulier e Doke (24) mi pare quantomeno implicito che un trasferimento del genere debba operare in modo proporzionato e possa limitare l’esclusività di tale diritto solo nella misura in cui ciò sia chiaramente necessario a tal fine.

45.      Tale punto è, a mio avviso, al centro della difficoltà posta dalla legislazione nazionale in questione nel procedimento principale, poiché essa, se si fosse limitata a introdurre forme di accordo implicito di licenza del diritto d’autore a vantaggio dell’INA, sarebbe conforme ai requisiti della direttiva 2001/29. La presente legge va ben oltre, in quanto non prevede una licenza implicita a favore dell’INA, ma piuttosto un consenso implicito al trasferimento di tali diritti degli artisti interpreti o esecutori. Pertanto ciò che rende contraria ai requisiti del diritto dell’Unione la normativa nazionale è il modo sproporzionato in cui essa opera.

VI.    Conclusioni

46.      Ciò premesso, propongo che la Corte risponda alla questione sottoposta dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) come segue:

«Gli articoli 2, lettera b), 3, paragrafo 2, lettera a), e 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale quale quella prevista dall’articolo 49, paragrafo II, della loi n 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (legge n. 86‑1067 del 30 settembre 1986, relativa alla libertà di comunicazione), come modificata dall’articolo 44 della legge n. 2006‑961 del 1o agosto 2006, ove prevede il trasferimento all’Institut national de l’audiovisuel (Istituto nazionale francese per l’audiovisivo) dei diritti degli artisti interpreti o esecutori».


1      Lingua originale: l’inglese.


2      GU 2001, L 167, pag. 10.


3      Sentenza del 16 novembre 2016, C‑301/15, EU:C:2016:878.


4      V., al riguardo, le conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Pelham e Haas, C‑476/17, EU:C:2018:1002, paragrafi da 21 a 24.


5      Sentenza 27 marzo 2014, UPC Telekabel Wien, C‑314/12, EU:C:2014:192, punto 25.


6      Si ricorda che il considerando 32 della direttiva 2001/29 indica che l’elenco delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico è esaustivo. L’esaustività di tale disposizione è confermata dalla Corte (v., a tal fine, sentenze del 16 novembre 2016, Soulier e Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, punto 26, e del 7 agosto 2018, Renckhoff, C‑161/17, EU:C:2018:634, punto 16).


7      Sentenza del 16 novembre 2016, Soulier e Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, punto 31.


8      Sentenza del 16 novembre 2016, Soulier e Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, punto 33.


9      V. conclusioni dell’avvocato generale Wathelet nella causa Soulier e Doke, C‑301/15, EU:C:2016:536, paragrafi 38 e 39.


10      Sentenza del 16 novembre 2016, Soulier e Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, punto 35.


11      V., al riguardo, sentenza del 16 novembre 2016, Soulier e Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, punti 43 e 50.


12      Atto di Parigi del 24 luglio 1971, nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»).


13      Il WPPT è stato approvato in nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU 2000, L 89, pag. 6). Ai sensi dell’articolo 20 del WPPT, «il godimento e l’esercizio dei diritti contemplati dal presente trattato non sono soggetti a formalità alcuna». È inutile ricordare che «è pacifico, come risulta dal quindicesimo considerando della direttiva 2001/29, che uno degli obiettivi cui la stessa mira consiste nel dare esecuzione a taluni nuovi obblighi incombenti all’Unione in base (…) al WPPT (…). In tale contesto le nozioni presenti nella direttiva di cui trattasi devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce de[l trattato menzionato]» (sentenza del 15 marzo 2012, SCF Consorzio Fonografici, C‑135/10, EU:C:2012:140, punto 52). Una disposizione analoga (articolo 17) esiste nel Trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive, adottato dalla WIPO a Pechino il 24 giugno 2012. Tale trattato è stato firmato dall’Unione europea ma non è ancora entrato in vigore.


14      Con riserva di eccezione per quanto riguarda i diritti morali. V., in tal senso, de Visscher, F. e Michaud, B., Précis du droit d’auteur et des droits voisins [Compendio del diritto d’autore e dei diritti connessi], Bruxelles, Bruylant, 2000, n. 304.


15      Sentenza del 9 febbraio 2012, C‑277/10, EU:C:2012:65, punto 87. Il corsivo è mio.


16      Sentenza del 16 novembre 2016, Soulier e Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, punto 37.


17      GU 2006, L 376, pag. 28.


18      V., al riguardo, sentenza del 9 febbraio 2012,  Luksan, C‑277/10, EU:C:2012:65, punto 83.


19      Sentenza del of 9 febbraio 2012,  Luksan, C‑277/10, EU:C:2012:65, punto 85.


20      V., al riguardo, sentenza del 9 febbraio 2012, Luksan, C‑277/10, EU:C:2012:65, punto 86, in cui la Corte ha dichiarato che «una presunzione di trasferimento come quella prevista in origine, per quanto riguarda il diritto di noleggio e di prestito, dall’articolo 2, paragrafi 5 e 6, della direttiva 92/100, poi ripreso, sostanzialmente, dall’articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2006/115, deve poter trovare applicazione anche rispetto ai diritti di sfruttamento dell’opera cinematografica come quelli di cui trattasi nella causa principale (diritto di diffusione via satellite, diritto di riproduzione e qualunque altro diritto di comunicazione al pubblico mediante messa a disposizione)».


21      Sentenza del 16 novembre 2016, C‑301/15, EU:C:2016:878, punto 45.


22      Sentenza del 9 febbraio 2012, C‑277/10, EU:C:2012:65, punto 79.


23      V. gli articoli 17 e 52, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


24      Sentenza del 16 novembre 2016, C‑301/15, EU:C:2016:878.