Language of document : ECLI:EU:C:2019:332

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

30 aprile 2019 (*)

«Ricorso di annullamento – Politica comune della pesca – Conservazione delle risorse – Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico – Totale ammissibile di cattura (TAC) per il pesce spada del Mediterraneo – Regolamento (UE) 2017/1398 – Fissazione delle possibilità di pesca per l’anno 2017 – Competenza esclusiva dell’Unione – Determinazione del periodo di riferimento – Affidabilità dei dati di base – Portata del controllo giurisdizionale – Articolo 17 TUE – Gestione degli interessi dell’Unione in seno ad organi internazionali – Principio di stabilità relativa – Presupposti d’applicazione – Principi di irretroattività, di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di non discriminazione»

Nella causa C‑611/17,

avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto il 23 ottobre 2017,

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da F. Naert ed E. Moro, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Regno di Spagna, rappresentato inizialmente da V. Ester Casas, poi da M.J. García‑Valdecasas Dorrego, in qualità di agenti;

Commissione europea, rappresentata da F. Moro e A. Stobiecka‑Kuik, in qualità di agenti,

intervenienti,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, E. Regan, C. Toader (relatrice) e C. Lycourgos, presidenti di sezione, E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský, E. Levits, L. Bay Larsen, P.G. Xuereb, N. Piçarra e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione adottata, sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza udienza e senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, la Repubblica italiana chiede l’annullamento del regolamento (UE) 2017/1398 del Consiglio, del 25 luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (GU 2017, L 199, pag. 2, e, per rettifica, GU 2017, L 238, pag. 55; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

 Contesto normativo

 Convenzione ICCAT

2        Mediante la decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986 (GU 1986, L 162, pag. 33), l’Unione europea ha aderito alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, emendata dal Protocollo allegato all’atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (in prosieguo: la «convenzione ICCAT»).

 Regolamento PCP

3        I considerando da 35 a 37 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU 2013, L 354, pag. 22; in prosieguo: il «regolamento PCP»), enunciano quanto segue:

«(35)      Considerata la situazione economica precaria del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere, è necessario garantire la stabilità relativa delle attività di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, sulla base di una quota prevedibile degli stock per ciascuno Stato membro.

(36)      Tale stabilità relativa delle attività di pesca, vista la situazione biologica temporanea degli stock, dovrebbe salvaguardare e tener conto pienamente delle particolari esigenze delle regioni in cui le comunità locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse, conformemente a quanto deciso dal Consiglio nella risoluzione del 3 novembre 1976[, concernente taluni aspetti esterni dell’istituzione nella Comunità, a decorrere dal 1° gennaio 1977, di una zona di pesca che si estende fino a 200 miglia (GU 1981, C 105, pag. 1)], in particolare nell’allegato VII.

(37)      Il concetto di stabilità relativa dovrebbe essere pertanto inteso in tal senso».

4        Sotto il titolo «Obiettivi», l’articolo 2 del regolamento PCP dispone, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:

«1.      La [politica comune della pesca (PCP)] garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare.

2.       La PCP applica alla gestione della pesca l’approccio precauzionale ed è volta a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile».

5        L’articolo 16 del citato regolamento, intitolato «Possibilità di pesca», enuncia, al paragrafo 1, quanto segue:

«Le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri garantiscono la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca. Nell’assegnare nuove possibilità di pesca si tiene conto degli interessi di ciascuno Stato membro».

 Regolamento n. 2371/2002

6        In conformità dell’articolo 48 del regolamento PCP, quest’ultimo ha abrogato il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (GU 2002, L 358, pag. 59). L’articolo 20 di quest’ultimo regolamento, intitolato «Ripartizione delle possibilità di pesca», precisava quanto segue:

«1.      Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito ai limiti di cattura e/o di sforzo di pesca e alla ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, nonché in merito alle condizioni associate a tali limiti. Le possibilità di pesca sono ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

2.      Quando la Comunità stabilisce nuove possibilità di pesca, il Consiglio ne decide la ripartizione, tenendo conto degli interessi di ogni Stato membro.

(…)».

 Regolamento 2017/127

7        L’allegato I D, dal titolo «Zona della convenzione ICCAT», del regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU 2017, L 24, pag. 1), precisava, prima della sua modifica ad opera del regolamento impugnato, per quanto riguarda la pesca del pesce spada del Mar Mediterraneo (in prosieguo: il «pesce spada del Mediterraneo»), che «[i] [totali ammissibili delle catture (TAC)] adottati nell’ambito della [Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico] per il pesce spada del Mediterraneo (…) non sono assegnati alle [parti contraenti e alle parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti] dell’ICCAT e quindi la relativa quota spettante all’Unione non è definita». Tale allegato precisava altresì che il TAC relativo a questa specie, quale stabilito dall’ICCAT, era fissato a 10 500 tonnellate per anno.

 Regolamento impugnato

8        I considerando da 9 a 12 del regolamento impugnato sono così formulati:

«(9)      Nella sua riunione annuale del 2016 [l’ICCAT] ha adottato la raccomandazione 16‑05 (“raccomandazione 16‑05”) che fissa a 10 500 tonnellate il TAC per il pesce spada del Mediterraneo (Xiphias gladius) e istituisce un gruppo di lavoro al fine di definire un sistema di ripartizione corretto ed equo del TAC per il pesce spada del Mediterraneo, stabilire il contingente assegnato alle parti contraenti e alle parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti per il 2017 e definire il meccanismo per la gestione del TAC.

(10)      L’Unione, con lettera indirizzata al segretariato dell’ICCAT il 23 dicembre 2016, ha confermato che avrebbe attuato la raccomandazione 16‑05 a decorrere dal 1° gennaio 2017. In particolare, l’Unione ha confermato che a partire dal 2017 avrebbe attuato il fermo per il pesce spada del Mediterraneo di cui al paragrafo 11 della raccomandazione 16‑05 nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo. È pertanto opportuno introdurre tale fermo come condizione funzionalmente collegata alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per il pesce spada del Mediterraneo.

(11)      Il gruppo di lavoro istituito dalla raccomandazione 16‑05 si è riunito dal 20 al 22 febbraio 2017 e ha proposto un criterio di ripartizione nonché un compromesso per la gestione dell’uso del contingente per il 2017. Nell’ambito di tale compromesso, la quota dell’Unione è stata fissata al 70,756% del TAC dell’ICCAT, pari a 7 410,48 tonnellate per il 2017. È pertanto opportuno recepire nel diritto dell’Unione la quota dell’Unione e definire i contingenti assegnati agli Stati membri. La ripartizione dovrebbe essere basata sulle catture storiche praticate nel periodo di riferimento 2012‑2015.

(12)      I limiti di cattura di cui al regolamento [2017/127] si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. È pertanto opportuno che le disposizioni introdotte dal presente regolamento modificativo relative ai limiti di cattura si applichino anche a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite».

9        In virtù dell’articolo 1, punto 2, di tale regolamento, l’allegato I D del regolamento 2017/127 viene modificato nel senso, in particolare, che la tabella delle possibilità di pesca per il pesce spada del Mediterraneo che era contenuta in detto allegato viene sostituita da una tabella che prevede, segnatamente, che la quota del TAC relativo a questa specie riservata all’Unione per l’anno 2017 è di 7 410,48 tonnellate e che il contingente per l’Italia ammonta a 3 736,26 tonnellate.

 Fatti all’origine della controversia

10      Fino alla fine dell’anno 2016, le raccomandazioni dell’ICCAT in vigore prevedevano, per quanto riguarda il pesce spada del Mediterraneo, soltanto misure tecniche di protezione, senza mai fissare specifici TAC.

11      All’esito dei lavori della riunione annuale dell’ICCAT che si è tenuta nel mese di novembre 2016, le parti contraenti e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti alla convenzione ICCAT (in prosieguo: le «PCC»), tenuto conto delle valutazioni scientifiche più recenti effettuate nell’ambito del comitato permanente per la ricerca e le statistiche, che costituisce uno degli organi dell’ICCAT, hanno deciso di adottare, mediante la raccomandazione 16‑05, un nuovo piano pluriennale di gestione e di protezione dello stock di pesce spada del Mediterraneo, mediante l’introduzione, a partire dall’anno 2017, di un TAC fissato a 10 500 tonnellate, calcolato sulla base dei dati storici relativi alle catture, riguardanti gli anni 2010‑2015.

12      Il 20 febbraio 2017 si sono aperti a Madrid (Spagna) i negoziati internazionali, nell’ambito dei quali l’Unione era rappresentata dalla Direzione generale per gli affari marittimi e la pesca della Commissione. Tali negoziati si sono conclusi con la decisione di prevedere uno schema di ripartizione dei TAC assumendo come base di calcolo la media dei livelli di catture di pesce spada del Mediterraneo durante gli anni 2010‑2014. All’esito di tali negoziati, l’Unione ha ottenuto, per l’anno 2017, una quota del 70,756% su un TAC di 10 500 tonnellate.

13      Il 18 aprile 2017 la procedura scritta per via elettronica, mediante la quale le PCC hanno formalmente approvato la ripartizione di tale TAC, è stata chiusa, ufficializzando in tal modo l’attribuzione all’Unione di una quota di catture di pesce spada del Mediterraneo di 7 410,48 tonnellate per l’anno 2017.

14      Il 18 luglio 2017 la Commissione ha annunciato agli Stati membri interessati che il voto era stato invalidato a seguito di obiezioni di natura procedurale e che, di conseguenza, sarebbe stata organizzata una nuova votazione.

15      Il 25 luglio 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento impugnato.

16      Lo stesso giorno, mediante una circolare indirizzata alle PCC, il segretariato dell’ICCAT ha ufficialmente annunciato che la votazione iniziale non era valida, rinviando ad una data successiva la fissazione della data della nuova votazione. Con una circolare del 7 agosto 2017, tale data è stata inizialmente fissata al 2 settembre, ed è stata poi spostata al 2 ottobre, a motivo della mancanza del quorum richiesto.

17      Infine, il 9 ottobre 2017, mediante una nuova circolare, il segretariato dell’ICCAT ha comunicato alle PCC che il quorum era stato raggiunto e che, di conseguenza, l’accordo di ripartizione del TAC, quale era stato stabilito all’esito dei negoziati internazionali di Madrid, era stato definitivamente approvato.

 Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

18      La Repubblica italiana chiede che la Corte voglia:

–        annullare il regolamento impugnato, ed in particolare i suoi considerando da 9 a 12, il suo articolo 1, punto 2, là dove modifica l’allegato I D del regolamento 2017/127, nonché il punto 3 dell’allegato di detto regolamento impugnato, e

–        condannare il Consiglio alle spese.

19      Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

–        in via principale, respingere il ricorso;

–        in subordine, qualora il regolamento impugnato venisse annullato per quanto riguarda il pesce spada del Mediterraneo, ordinare il mantenimento degli effetti delle suddette disposizioni, e

–        condannare la Repubblica italiana alle spese.

20      Con decisioni rispettivamente datate 26 gennaio 2018 e 26 febbraio 2018, il Regno di Spagna e la Commissione sono stati ammessi ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

21      Con domanda del 20 agosto 2018, la Repubblica italiana ha sollecitato, a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’assegnazione della presente causa alla Grande Sezione.

 Sul ricorso

 Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 1 della decisione 86/238

 Argomenti delle parti

22      Secondo la Repubblica italiana, il regolamento impugnato è illegittimo, per il fatto che il Consiglio si sarebbe ritenuto obbligato ad adottare tale regolamento perché vincolato alla decisione sulla ripartizione, tra le PCC, del TAC per il pesce spada del Mediterraneo, adottata in seno all’ICCAT. Orbene, alla data di adozione del regolamento impugnato un obbligo siffatto non esisteva, dal momento che la votazione del mese di aprile 2017 che aveva approvato tale ripartizione era stata annullata dall’ICCAT nel mese di luglio dello stesso anno, e che la Commissione era a conoscenza di tale circostanza, avendone essa informato gli Stati membri con la nota del 18 luglio 2017. Ne risulterebbe che, nella sua proposta di regolamento del Consiglio, del 3 luglio 2017, che modifica il regolamento 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca [COM(2017) 356 final; in prosieguo: la «proposta di regolamento»], la Commissione faceva riferimento ad un obbligo internazionale inesistente e che dunque non poteva vincolare il Consiglio.

23      Adottando il regolamento impugnato sulla base di questo erroneo presupposto, il Consiglio avrebbe violato la decisione 86/238 e gli atti internazionali a cui questa fa riferimento. Infatti, in mancanza di una decisione dell’ICCAT regolarmente approvata, non vi era alcun obbligo dell’Unione di conformarsi a proposte ancora in corso di approvazione. D’altronde, la Repubblica italiana fa osservare che il considerando 11 del regolamento impugnato fa riferimento non già ad una ripartizione regolarmente approvata dall’ICCAT, bensì soltanto alla proposta di ripartizione emersa dalla riunione del gruppo di lavoro tenutasi tra il 20 e il 22 febbraio 2017.

24      Il Consiglio sostiene che nell’ambito dell’ICCAT esisteva effettivamente un accordo tra le PCC in merito alla ripartizione del TAC per il pesce spada del Mediterraneo. Sebbene l’adozione formale di tale accordo sia infine avvenuta soltanto nel mese di ottobre 2017, nulla indicherebbe che tale periodo di tempo abbia influito sull’entità della ripartizione in questione, tenendo presente che la decisione finale dell’ICCAT ha in effetti mantenuto la stessa ripartizione. Inoltre, se il Consiglio avesse atteso tale accordo formale in seno all’ICCAT per fissare le possibilità di pesca contemplate dal regolamento impugnato, tutti i pescatori dell’Unione si sarebbero trovati in una situazione di incertezza, che avrebbe potuto durare sino alla fine dell’anno 2017. Il Consiglio poteva dunque legittimamente fondarsi su tale ripartizione ancor prima della sua adozione formale da parte dell’ICCAT e ancor prima che l’Unione fosse vincolata alla decisione dell’ICCAT.

25      Detta istituzione fa inoltre osservare – riscuotendo sul punto l’adesione del Regno di Spagna in sede di memoria d’intervento – che l’Unione avrebbe violato gli obblighi ad essa incombenti in forza della convenzione ICCAT e della decisione 86/238 soltanto qualora essa avesse fissato delle possibilità di pesca superiori a quelle concesse dall’ICCAT all’Unione, il che però non è avvenuto.

 Giudizio della Corte

26      In via preliminare, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE, l’Unione dispone di una competenza esclusiva nel settore della «conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca».

27      Occorre altresì aggiungere che, nel settore della pesca, il legislatore dell’Unione dispone di un ampio potere discrezionale, che corrisponde alle responsabilità politiche che gli articoli da 40 a 43 TFUE gli attribuiscono. Conseguentemente, il controllo del giudice dell’Unione deve limitarsi ad appurare se la misura in discussione non sia viziata da errore manifesto o da sviamento di potere, o se detto legislatore non abbia manifestamente travalicato i limiti del proprio potere discrezionale. Infatti, solo il carattere manifestamente inappropriato di una misura adottata in tale settore, in rapporto all’obiettivo che detto legislatore intende perseguire, può inficiare la legittimità di una misura siffatta (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, punti 80 e 81 nonché la giurisprudenza ivi citata).

28      A questo proposito, non si può sostenere che il Consiglio si sarebbe ritenuto obbligato ad adottare il regolamento impugnato in virtù di una decisione giuridicamente vincolante adottata in seno all’ICCAT, in quanto il considerando 11 di tale regolamento non fa riferimento ad una decisione siffatta, bensì soltanto, come rilevato d’altronde dalla stessa Repubblica italiana, alla proposta di ripartizione emersa dalla riunione del gruppo di lavoro svoltasi dal 20 al 22 febbraio 2017. Risulta dunque dal considerando sopra citato che il Consiglio ha inteso anticipare l’adozione formale, da parte dell’ICCAT, della decisione relativa alla ripartizione del TAC tra le PCC.

29      Peraltro, tenuto conto del fatto che il settore disciplinato dal regolamento impugnato rientra in una competenza esclusiva dell’Unione, e che il legislatore dell’Unione dispone in tale settore di un ampio potere discrezionale, non era comunque necessario che il Consiglio attendesse l’adozione formale di una decisione giuridicamente vincolante dell’ICCAT prima di assegnare delle quote di pesca agli Stati membri. Infatti, poiché la determinazione di tali quote rientra nella sua competenza, il Consiglio può procedere alla loro adozione.

30      Ne consegue che, pur essendo pacifico che una decisione dell’ICCAT non sussisteva alla data di adozione del regolamento impugnato, tale circostanza non era idonea ad impedire al Consiglio, in un settore in cui esso dispone di un ampio potere discrezionale, di adottare le misure che esso riteneva indispensabili per realizzare gli obiettivi della PCP (v., per analogia, sentenza dell’11 gennaio 2017, Spagna/Consiglio, C‑128/15, EU:C:2017:3, punto 50 e la giurisprudenza ivi citata).

31      Ad ogni modo, come fanno giustamente osservare il Consiglio e il Regno di Spagna, il Consiglio avrebbe violato gli obblighi risultanti dalla decisione 86/238 soltanto qualora avesse fissato delle possibilità di pesca superiori a quelle accordate dall’ICCAT all’Unione, il che non è avvenuto nel caso di specie.

32      Di conseguenza, il primo motivo di ricorso invocato dalla Repubblica italiana deve essere respinto perché infondato.

 Sul secondo e sul quinto motivo, relativi ad un difetto di motivazione del regolamento impugnato

 Argomenti delle parti

33      Con tali motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente, la Repubblica italiana sostiene che, qualora si dovesse ritenere che il Consiglio ha adottato il regolamento impugnato non già perché vi fosse obbligato, bensì in ragione della propria competenza, tale regolamento sarebbe viziato da un difetto di motivazione.

34      A questo proposito, il suddetto Stato membro fa valere anzitutto che, tenuto conto del principio di stabilità relativa, il Consiglio avrebbe dovuto motivare adeguatamente la decisione di danneggiare gli interessi dei pescatori dell’Unione accettando una quota, per l’Unione, del 70,756% del TAC deciso in seno all’ICCAT, quando invece, per gli anni 2010‑2014, le catture di pesce spada del Mediterraneo attribuibili all’insieme di detti pescatori raggiungevano almeno il 75% del totale delle catture registrate. Orbene, il regolamento impugnato non conterrebbe alcuna motivazione al riguardo, dato che il suo considerando 11 si accontenterebbe di precisare che occorre «recepire nel diritto dell’Unione la quota dell’Unione e definire i contingenti assegnati agli Stati membri».

35      Poi, se invero, per fissare a 10 500 tonnellate il TAC dell’anno 2017 per il pesce spada del Mediterraneo, l’ICCAT si è fondata sulla serie storica delle catture di questa specie ittica durante gli anni 2010‑2014, il Consiglio avrebbe dovuto, conformemente alla volontà da esso manifestata di recepire le decisioni dell’ICCAT nel diritto dell’Unione, determinare la ripartizione tra gli Stati membri della quota del TAC spettante all’Unione – ossia 7 410,48 tonnellate – basandosi sulle percentuali di cattura storicamente raggiunte da ciascuno Stato membro nel corso del medesimo quinquennio di cui sopra. Da ciò deriverebbe che il regolamento impugnato, prevedendo al considerando 11 che il periodo di riferimento fosse costituito dagli anni 2012‑2015, sarebbe viziato da un difetto di motivazione.

36      Infine, il regolamento impugnato non spiegherebbe perché soltanto quest’ultimo periodo di riferimento sarebbe stato giudicato «affidabile» dal legislatore dell’Unione, quando invece, nelle discussioni svoltesi in seno all’ICCAT, il periodo prescelto, con il consenso della Commissione, era costituito dagli anni 2010‑2014.

37      Il Consiglio ritiene che gli argomenti presentati dalla Repubblica italiana a sostegno del suo secondo e del suo quinto motivo di ricorso finiscano non già per evidenziare un difetto di motivazione del regolamento impugnato, bensì, in parte, per censurare quest’ultimo nel merito. Detti argomenti dovrebbero, entro questi limiti, essere dichiarati inoperanti. In ogni caso, risulterebbe chiaramente dal ricorso introduttivo del giudizio e dagli allegati del medesimo che la Repubblica italiana era perfettamente al corrente di tutte le discussioni che hanno portato all’assegnazione all’Unione, per l’anno 2017, di una quota corrispondente a 7 410,48 tonnellate su un TAC di 10 500 tonnellate per il pesce spada del Mediterraneo, e successivamente alla ripartizione di tale quota tra gli Stati membri, e che essa conosceva le ragioni di tale assegnazione nonché di tale ripartizione.

38      Il Regno di Spagna precisa che la Repubblica italiana può essere in disaccordo con l’assegnazione all’Unione della quota di questo TAC per il fatto che da ciò conseguono una diminuzione delle possibilità di pesca attribuite all’Unione nel suo insieme ed un pregiudizio per la Repubblica italiana in particolare. Per contro, tale Stato membro non può validamente sostenere che detta decisione dell’ICCAT sia priva di motivazione, dal momento che le premesse alla base della stessa vengono fornite nei considerando del regolamento impugnato.

 Giudizio della Corte

39      Con il suo secondo e il suo quinto motivo di ricorso, la Repubblica italiana sostiene che il regolamento impugnato è viziato da un difetto di motivazione, da un lato, per il fatto che il Consiglio non vi ha esposto le ragioni per cui esso ha accettato che le possibilità di pesca per l’Unione fossero limitate a 7 410,48 tonnellate su un TAC fissato a 10 500 tonnellate per il pesce spada del Mediterraneo, laddove tale TAC era stato fissato dall’ICCAT mediante riferimento al periodo 2010‑2014 e la percentuale delle catture di pesce spada del Mediterraneo attribuibili ai pescatori dell’Unione nel corso di questo periodo era più elevata, e, dall’altro lato, per il fatto che il citato regolamento non chiarisce specificamente perché la percentuale di queste 7 410,48 tonnellate che è stata attribuita agli Stati membri sia stata fissata sulla base dei dati relativi alle catture per il periodo 2012‑2015, cagionando così un pregiudizio significativo alla Repubblica italiana.

40      In primo luogo, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, la motivazione prescritta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della misura adottata ed al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Non è richiesto che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296, secondo comma, TFUE deve essere valutata alla luce non soltanto del tenore letterale dell’atto stesso, ma anche del suo contesto nonché dell’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza del 17 marzo 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, punto 58 e la giurisprudenza ivi citata).

41      Ciò vale a maggior ragione nel caso in cui gli Stati membri siano stati strettamente coinvolti nell’iter di elaborazione dell’atto controverso e conoscano dunque le ragioni che sono alla base di tale atto (sentenza del 25 ottobre 2001, Italia/Consiglio, C‑120/99, EU:C:2001:567, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata).

42      Pertanto, la portata dell’obbligo di motivazione dipende dalla natura dell’atto di cui trattasi e, nel caso di atti di portata generale, la motivazione può limitarsi a indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha condotto all’adozione dell’atto stesso e, dall’altro, gli obiettivi generali che questo si prefigge. In tale contesto, la Corte ha già statuito, in particolare, che sarebbe eccessivo pretendere una motivazione specifica per le diverse scelte di natura tecnica operate qualora l’atto contestato faccia emergere, nei suoi aspetti essenziali, l’obiettivo perseguito dall’istituzione (sentenza del 22 novembre 2018, Swedish Match, C‑151/17, EU:C:2018:938, punto 79 e la giurisprudenza ivi citata).

43      Nel caso di specie occorre, da un lato, sottolineare che i considerando da 9 a 11 del regolamento impugnato riflettono il contesto nel quale sono state decise l’assegnazione del TAC destinato all’Unione e la ripartizione di quest’ultimo tra gli Stati membri, effettuando un rinvio esplicito ai lavori svolti in seno al gruppo di lavoro dell’ICCAT ai fini della predisposizione di un criterio di ripartizione corretto ed equo del TAC per il pesce spada del Mediterraneo, nonché all’impegno dell’Unione ad applicare il risultato del compromesso raggiunto in seno all’ICCAT in merito a tale ripartizione per l’anno 2017.

44      Dall’altro lato, come risulta dalle sue memorie presentate nel corso del procedimento, la Repubblica italiana è stata strettamente coinvolta nell’iter decisionale di determinazione e di ripartizione del TAC di 7 410,48 tonnellate per il pesce spada del Mediterraneo, tanto in seno all’ICCAT quanto, relativamente alla ripartizione di questo tonnellaggio tra gli Stati membri, in seno all’Unione. In occasione delle diverse fasi di tale iter procedurale, segnatamente nei mesi da febbraio ad aprile 2017, la delegazione italiana ha inoltre avuto l’occasione di esprimere le proprie preoccupazioni quanto alla scelta dei criteri di ripartizione previsti.

45      Per quanto riguarda le discussioni nell’ambito dell’ICCAT, risulta, come ricordato al punto 12 della presente sentenza, dallo schema di ripartizione del TAC emerso dai negoziati condotti a Madrid (Spagna) nel corso dell’anno 2017 all’interno di un gruppo di lavoro dedicato alla pesca del pesce spada del Mediterraneo, che la Repubblica italiana non ignorava il fatto che il tonnellaggio risultante dai negoziati con le altre PCC era assai vicino a quello corrispondente al volume storico delle catture di pesce spada del Mediterraneo effettuate dai pescatori dell’Unione, e che la variazione di alcuni punti percentuali di tale tonnellaggio rispetto alle suddette statistiche storiche era giustificata sulla base di altri criteri adottati dall’ICCAT, che includevano segnatamente gli sforzi praticati in passato dalle PCC per gestire la pesca, ivi compresa l’applicazione, in alcuni casi, di regole più rigorose rispetto a quelle imposte dall’ICCAT, nonché considerazioni di ordine socio‑economico.

46      Per quanto riguarda la ripartizione, tra gli Stati membri, della quota di questo TAC spettante all’Unione, la Repubblica italiana era a conoscenza sia delle ragioni della stessa sia del metodo di tale ripartizione. Così, per quanto riguarda in particolare l’esclusione degli anni 2010‑2011 dal periodo di riferimento, risulta dallo stesso ricorso introduttivo del giudizio che la Repubblica italiana era informata delle discussioni relative alle contestazioni mosse contro le cifre riguardanti tale periodo, in quanto queste non erano considerate affidabili a motivo dell’esistenza di indizi di catture irregolari, e che essa ha manifestato il proprio disaccordo in proposito in una lettera inviata alla Commissione nell’aprile 2017.

47      Date tali circostanze, la Repubblica italiana non può asserire di ignorare le ragioni che hanno ispirato i suddetti processi decisionali e, dunque, l’adozione del regolamento impugnato.

48      In secondo luogo, nella misura in cui, secondo la giurisprudenza della Corte, l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296, secondo comma, TFUE costituisce una formalità sostanziale che deve essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, stante che tale fondatezza attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso (sentenza del 17 marzo 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, punto 60 e la giurisprudenza ivi citata), e considerato che alcuni degli argomenti addotti dalla Repubblica italiana a sostegno del suo secondo e del suo quinto motivo di ricorso mirano non a mettere in discussione la motivazione del regolamento impugnato, bensì la fondatezza della scelta del periodo di riferimento, tali argomenti verranno esaminati nell’ambito del sesto motivo di ricorso.

49      Ne consegue che il secondo e il quinto motivo di ricorso non possono trovare accoglimento.

 Sul sesto motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità e ad un’erronea valutazione dei fatti

 Argomenti delle parti

50      La Repubblica italiana fa valere che, nell’ipotesi in cui la scelta del legislatore dell’Unione, enunciata al considerando 11 del regolamento impugnato, di adottare un periodo di riferimento costituito dagli anni 2012‑2015, al fine di determinare le possibilità di pesca relative al pesce spada del Mediterraneo tra gli Stati membri interessati, fosse stata motivata dalla circostanza che i dati relativi alle catture concernenti tale specie ittica effettuate nel corso degli anni controversi erano stati invalidati, per quanto riguarda l’Italia, tale decisione sarebbe, da un lato, inficiata da una manifesta violazione del principio di proporzionalità. Infatti, sebbene appaia legittimo basare la ripartizione del contingente tra gli Stati membri su dati storici affidabili relativi alle catture, in quanto essi siano limitati alle catture «regolari», il fatto di escludere totalmente due anni dal periodo di riferimento sarebbe sproporzionato, in quanto porterebbe ad escludere la totalità delle catture regolari nel corso di tale periodo. Dall’altro lato, la stessa premessa secondo cui i dati relativi agli anni 2010 e 2011 erano inquinati dal fatto che essi combinavano le catture regolari e quelle irregolari, sarebbe erronea, visto che i dati in questione erano stati accettati sia dalla Commissione che dall’ICCAT.

51      Il Consiglio fa valere che, in assenza di un obbligo di prendere in considerazione uno specifico periodo, e dato che l’esclusione degli anni 2010‑2011 era applicabile a tutti gli Stati membri interessati, la questione della proporzionalità non si porrebbe per questi anni. Poi, sarebbe difficile determinare la parte lecita e quella illecita delle catture di pesce spada del Mediterraneo effettuate durante gli anni suddetti. Infine, supponendo una certa stabilità nelle catture, la parte lecita di queste ultime durante gli anni 2010 e 2011 non dovrebbe essere sostanzialmente diversa dalle catture lecite effettuate negli anni successivi. Poiché si è tenuto conto degli anni successivi, il risultato non dovrebbe essere sostanzialmente diverso. Pertanto, non vi sarebbe alcuna violazione del principio di proporzionalità.

52      Detta istituzione afferma inoltre che, nella sentenza del 29 ottobre 2009, Commissione/Italia (C‑249/08, non pubblicata, EU:C:2009:672), la Corte ha statuito che la Repubblica italiana aveva violato gli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione, segnatamente per essersi astenuta dal controllare, ispezionare e sorvegliare in modo adeguato l’esercizio della pesca, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni disciplinanti la detenzione a bordo e l’utilizzazione delle reti da posta derivanti, e per non aver provveduto in misura sufficiente a che fossero adottati adeguati provvedimenti nei confronti dei responsabili delle infrazioni alla normativa dell’Unione in materia di detenzione a bordo e di utilizzazione di reti da posta derivanti. Malgrado detta sentenza, vi sarebbero stati indizi precisi e concordanti circa il perdurare di tali adempimenti nel corso degli anni 2010 e 2011.

53      Il Regno di Spagna fa osservare che la circostanza che l’ICCAT abbia scelto gli anni 2010‑2014 quale periodo di riferimento ai fini dell’assegnazione della quota del TAC spettante all’Unione per il pesce spada del Mediterraneo non obbligava il Consiglio a fondarsi sullo stesso periodo al fine di procedere alla ripartizione dei contingenti tra i singoli Stati membri. Inoltre, la Repubblica italiana passerebbe sotto silenzio il fatto che, durante gli anni 2010 e 2011, sarebbe stato osservato un aumento delle catture di pesce spada del Mediterraneo nelle sue acque territoriali, dovuto all’utilizzazione di dispositivi illegali, come delle reti derivanti, il che avrebbe motivato l’avvio di una procedura d’infrazione da parte della Commissione, e, successivamente, l’invio a detto Stato membro di una lettera di diffida per questa ragione relativamente agli anni poc’anzi citati.

 Giudizio della Corte

54      Con il suo sesto motivo, la Repubblica italiana imputa al Consiglio di aver violato il principio di proporzionalità e di aver compiuto un’erronea valutazione dei fatti, avendo utilizzato come base di calcolo, ai fini della ripartizione, tra gli Stati membri, del TAC assegnato all’Unione per l’anno 2017, i dati storici relativi alle catture di pesce spada del Mediterraneo registrati nel corso di un periodo di riferimento compreso negli anni dal 2012 al 2015, con esclusione degli anni 2010 e 2011.

55      In via preliminare, occorre ricordare che il principio di proporzionalità, il quale fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non eccedano i limiti di quanto è appropriato e necessario alla realizzazione degli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto alle finalità ricercate (sentenza dell’11 gennaio 2017, Spagna/Consiglio, C‑128/15, EU:C:2017:3, punto 71 e la giurisprudenza ivi citata).

56      Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni di attuazione del principio suddetto, considerato l’ampio potere discrezionale di cui dispone il legislatore dell’Unione in materia di politica comune della pesca, solo il carattere manifestamente inappropriato di una misura adottata in tale settore, rispetto all’obiettivo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità della misura stessa. Di conseguenza, si tratta di sapere non se la misura adottata dal legislatore dell’Unione fosse l’unica o la migliore possibile, bensì se essa fosse manifestamente inappropriata (sentenze del 23 marzo 2006, Unitymark e North Sea Fishermen’s Organisation, C‑535/03, EU:C:2006:193, punti 57 e 58 nonché la giurisprudenza ivi citata, e dell’11 gennaio 2017, Spagna/Consiglio, C‑128/15, EU:C:2017:3, punto 72 e la giurisprudenza ivi citata).

57      Inoltre, la Corte ha già statuito che, allorché il Consiglio determina i TAC e ripartisce le possibilità di pesca tra gli Stati membri, esso è chiamato a procedere alla valutazione di una situazione economica complessa, in riferimento alla quale dispone di un ampio potere discrezionale. In circostanze del genere, il potere discrezionale di cui gode il Consiglio non riguarda esclusivamente la determinazione della natura e della portata delle disposizioni da adottare, ma anche, in una certa misura, la constatazione dei dati di base. Nel controllare l’esercizio di tale competenza, il giudice deve limitarsi ad esaminare se tale esercizio non sia viziato da un errore manifesto o da uno sviamento di potere o se l’autorità in questione non abbia manifestamente travalicato i limiti del proprio potere discrezionale (sentenza dell’11 gennaio 2017, Spagna/Consiglio, C‑128/15, EU:C:2017:3, punto 46 e la giurisprudenza ivi citata).

58      Nel caso di specie, tenuto conto di tale ampio potere discrezionale, la circostanza che l’ICCAT avesse scelto gli anni 2010‑2014 quale periodo di riferimento per l’assegnazione della quota del TAC di pesce spada del Mediterraneo spettante all’Unione non obbligava il Consiglio ad adottare questo stesso periodo per procedere alla ripartizione dei contingenti tra i singoli Stati membri interessati.

59      Inoltre, è pacifico che la Corte aveva già constatato, nella sentenza del 29 ottobre 2009, Commissione/Italia (C‑249/08, non pubblicata, EU:C:2009:672), che, durante un periodo compreso tra gli anni 1993 e 2005, la Repubblica italiana aveva omesso, in sostanza, di controllare, ispezionare e sorvegliare in modo adeguato, nel suo territorio e nelle acque ricadenti sotto la sua sovranità o la sua giurisdizione, l’esercizio della pesca, segnatamente sotto il profilo del rispetto delle disposizioni disciplinanti la detenzione a bordo e l’utilizzazione delle reti da posta derivanti, e non aveva provveduto in misura sufficiente a che fossero adottati adeguati provvedimenti nei confronti dei responsabili delle infrazioni alla normativa dell’Unione in materia di detenzione a bordo e di utilizzazione di reti da posta derivanti, in particolare mediante l’applicazione di sanzioni dissuasive contro i suddetti responsabili. Successivamente, al fine di verificare il rispetto di tale sentenza da parte della Repubblica italiana, le catture relative agli anni 2010 e 2011 hanno costituito l’oggetto di ispezioni supplementari effettuate dalla Commissione. Da ciò è risultato che gli inadempimenti constatati nella suddetta sentenza sono persistiti durante il periodo successivo alla sua pronuncia. Sulla base di dette ispezioni, la Commissione ha aperto, nel corso dell’anno 2011, una nuova procedura d’infrazione ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, che si è in particolare tradotta nell’invio, alla Repubblica italiana, di una lettera di diffida nel mese di settembre 2011. Risulta inoltre dal fascicolo a disposizione della Corte che la Commissione ha effettuato nuove missioni di ispezione in loco negli anni 2012 e 2013 al fine di verificare le garanzie fornite dal suddetto Stato membro nel quadro di detta procedura in merito ai miglioramenti introdotti in materia di sorveglianza e di controllo del rispetto della legislazione interdittiva dell’uso e della detenzione di reti da posta derivanti. Tali ispezioni non hanno però fatto emergere alcun nuovo caso di inadempimento alla legislazione suddetta e la procedura è stata chiusa durante l’anno 2014.

60      Pertanto, anche se la Corte non ha constatato, sulla base dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, che la Repubblica italiana non aveva adottato, nel corso degli anni 2010 e 2011, le misure che si imponevano per l’esecuzione della sentenza del 29 ottobre 2009, Commissione/Italia (C‑249/08, non pubblicata, EU:C:2009:672), il contesto ricordato al punto precedente implica che il Consiglio non ha travalicato i limiti dell’ampio potere discrezionale di cui dispone in materia, là dove ha ritenuto che taluni indizi di irregolarità inficiassero i dati relativi alle catture per gli anni di cui sopra ed ha dunque compiuto la scelta di non prendere in considerazione tali dati al fine di ripartire tra gli Stati membri il TAC assegnato all’Unione per l’anno 2017.

61      Per il resto, le censure riguardanti l’esclusione degli anni 2010 e 2011 non possono, di per sé sole, rimettere in discussione la legittimità della scelta compiuta dal Consiglio in favore del periodo compreso tra gli anni 2012 e 2015, dato che la Repubblica italiana non ha fatto valere alcun argomento idoneo a dimostrare che tale periodo è, come tale, manifestamente inappropriato ai fini della ripartizione dei contingenti tra i singoli Stati membri interessati.

62      Ne consegue che il periodo di riferimento scelto dal Consiglio per determinare la ripartizione, tra gli Stati membri, della quota del TAC assegnata all’Unione per l’anno 2017 non può essere considerato manifestamente inappropriato.

63      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre respingere il sesto motivo di ricorso perché infondato.

 Sul terzo e sull’ottavo motivo, relativi alla violazione dell’articolo 17 TUE e dell’articolo 16 del regolamento PCP, nonché del principio di buona amministrazione

 Argomenti delle parti

64      Mediante tali motivi di ricorso, che occorre esaminare congiuntamente, la Repubblica italiana afferma, in primo luogo, che il regolamento impugnato viola l’articolo 17 TUE. Infatti, tale regolamento lederebbe l’interesse comune dell’Unione per il fatto che sia la Commissione che il Consiglio parlano di un «compromesso» intervenuto in seno all’ICCAT, ma non specificano quale vantaggio l’Unione avrebbe ricavato dall’accettazione della drastica riduzione della propria quota di pesca del pesce spada del Mediterraneo. Orbene, l’esistenza di un compromesso presupporrebbe necessariamente la rinuncia ad un determinato vantaggio su un certo piano al fine di ottenere un altro vantaggio su un piano diverso. Nel caso di specie, il suddetto regolamento non sarebbe il risultato di un compromesso, bensì una rinuncia unilaterale agli interessi dell’Unione.

65      In secondo luogo, la Repubblica italiana fa valere che lo specifico principio di stabilità relativa, contemplato all’articolo 16 del regolamento PCP e illustrato nei considerando da 35 a 37 di questo stesso regolamento, si applica nelle circostanze del caso di specie. Orbene, dal suddetto principio discenderebbe che quando, a tutela di una specie ittica e delle future possibilità di pesca, si stabilisce un contingente, deve tenersi conto della situazione economica generalmente precaria nella quale versano le comunità particolarmente dipendenti dalla pesca di quella specie. A tal fine, occorrerebbe ricercare un equilibrio tra la necessità di limitare la pesca della specie suddetta, al fine di favorire la ricostituzione degli stock, e i problemi socio‑economici che tali limitazioni possono determinare, ciò che, nel caso di specie e relativamente al pesce spada del Mediterraneo, sarebbe totalmente mancato. Per giunta, poiché la riduzione della quota storica assegnata a ciascuno Stato membro sarebbe stata imposta in concomitanza con l’introduzione del TAC di 10 500 tonnellate nonché di una nuova quota vincolante, i pescatori sarebbero stati privati di qualsiasi possibilità di ampliare la propria produzione oltre tale limite complessivo, sicché sarebbe stato indispensabile, quantomeno, mantenere, per il settore della pesca dell’Unione, la quota percentuale precedentemente raggiunta.

66      In terzo luogo, sarebbe stato violato il principio di buona amministrazione, in quanto una misura così pregiudizievole come il regolamento impugnato non avrebbe dovuto essere adottata senza una rigorosa istruttoria tecnica, la quale dimostrasse che solo la scelta degli anni 2012‑2015 quale periodo di riferimento era tale da permettere di stabilire sulla base di dati attendibili la ripartizione della quota del TAC assegnata all’Unione e che, pertanto, il pregiudizio che ne sarebbe seguito per la Repubblica italiana era inevitabile.

67      Secondo il Consiglio, anzitutto, pur essendo esatto che sarebbe interesse dell’Unione che vengano presi in considerazione soltanto i dati numerici di catture realizzate durante il periodo di riferimento, indipendentemente dalla legittimità di tali catture o da altri fattori pertinenti, il gruppo di lavoro dell’ICCAT ha altresì preso in considerazione ulteriori elementi. A questo proposito, il piano di ricostituzione adottato dall’ICCAT conterrebbe un esplicito riferimento alle conseguenze socio‑economiche. Occorrerebbe altresì tener conto del fatto che una ricostituzione dello stock di pesce spada del Mediterraneo sarebbe il mezzo migliore per garantire una pesca sostenibile e redditizia per il futuro.

68      Poi, per quanto riguarda il principio di stabilità relativa, il Consiglio sostiene, al pari del Regno di Spagna e della Commissione, che le due frasi contenute all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento PCP contemplano due ipotesi differenti. Infatti, la prima frase sancirebbe il principio di stabilità relativa per le possibilità di pesca esistenti. Per contro, la seconda frase riguarderebbe la ripartizione di nuove possibilità di pesca. Ogni qualvolta si stabiliscono nuove possibilità di pesca, occorrerebbe altresì fissare, per la prima volta, un criterio di ripartizione, tenendo conto degli interessi di ciascuno Stato membro. Inoltre, detto principio riguarderebbe la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri e non la ripartizione di tali possibilità tra l’Unione e altre parti. Pertanto, il principio suddetto non sarebbe applicabile nel caso di specie.

69      Infine, dato che il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale nella scelta del periodo di riferimento, esso non sarebbe stato assolutamente tenuto a dimostrare che il periodo prescelto era l’unico che permettesse di determinare sulla base di dati affidabili la ripartizione della quota del TAC assegnata all’Unione tra i diversi Stati membri, bensì tutt’al più che la scelta di tale periodo permetteva di raggiungere tale obiettivo.

70      Il Regno di Spagna è del parere che le ragioni della scelta degli anni 2012‑2015 quale periodo di riferimento, nonché la correlata esclusione degli anni 2010 e 2011 siano già state sufficientemente spiegate, e che la Repubblica italiana non abbia dimostrato che il Consiglio ha violato i limiti del potere discrezionale di cui esso dispone in queste materie, ovvero che esso ha commesso un abuso di potere.

71      La Commissione ritiene di non aver assolutamente rinunciato unilateralmente all’interesse dell’Unione nell’ambito di tale negoziato, e che la proposta di regolamento di recezione del suddetto risultato non possa essere considerata pregiudizievole agli interessi dell’Unione. Al contrario, essa reputa di aver promosso correttamente l’interesse generale dell’Unione, per aver condotto il negoziato in seno all’ICCAT in maniera conforme al mandato ricevuto e per aver tenuto conto degli interessi superiori dell’Unione, come quello alla ricostituzione più rapida possibile dello stock di pesce spada del Mediterraneo, conformemente all’obbligo prescritto dall’articolo 17 TUE.

72      Nella sua memoria di replica, la Repubblica italiana insiste sul fatto che l’articolo 16 del regolamento PCP deve essere letto unitariamente e che, se il principio di stabilità relativa disciplina in maniera esclusiva le possibilità di pesca esistenti, per le possibilità di pesca nuove esso va integrato con la considerazione più ampia di altri interessi.

73      Nella sua controreplica, il Consiglio precisa che è proprio nel momento in cui viene introdotto un TAC che è necessario fissare per la prima volta un criterio di ripartizione prendendo in considerazione gli interessi di ciascuno Stato membro. L’introduzione di un TAC comporterebbe dunque, senza dubbio, l’assegnazione di «nuove possibilità di pesca» ai sensi dell’articolo 16 del regolamento PCP. Detta istituzione aggiunge peraltro che, poiché la ripartizione delle possibilità di pesca tra l’Unione e altri paesi terzi dipende da un accordo con questi paesi, non è possibile imporre l’applicazione del principio di stabilità relativa, interno all’Unione, nelle relazioni esterne di quest’ultima. Il Consiglio ritiene che tale principio non si applichi né alla ripartizione delle possibilità di pesca tra l’Unione e le altre PCC in seno all’ICCAT, né alla ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri all’interno dell’Unione in occasione dell’introduzione di un nuovo TAC.

 Giudizio della Corte

74      In primo luogo, per quanto riguarda la violazione dell’articolo 17 TUE, occorre ricordare che il paragrafo 1 di quest’ultimo enuncia che la Commissione promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine, e che essa esercita le proprie funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione alle condizioni stabilite dai Trattati.

75      In conformità dell’articolo 2 del regolamento PCP, nel settore della pesca l’interesse dell’Unione consiste segnatamente nel garantire lo sfruttamento e la gestione sostenibili, e la conservazione delle risorse biologiche marine e dell’ambiente marino, al fine di ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Tali obiettivi sono perseguiti dall’Unione, segnatamente, mediante l’adozione da parte del Consiglio, su proposta della Commissione, di misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, quali quelle adottate mediante il regolamento 2017/127 ed il regolamento impugnato.

76      Il perseguimento di tali obiettivi deve altresì essere preso in considerazione nell’ambito delle relazioni esterne dell’Unione in materia di pesca, vale a dire nel quadro dei negoziati condotti in seno alle organizzazioni regionali. Ciò è quanto avviene allorché l’Unione viene chiamata ad esprimere una posizione nell’ambito dei negoziati in seno all’ICCAT, un’organizzazione incaricata di adottare misure che permettano di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nella zona posta sotto la sua responsabilità.

77      Nel caso di specie, occorre rilevare, da un lato, come chiarito dalla Commissione, che la posizione dell’Unione in seno all’ICCAT consiste nel sostenere l’adozione di misure di conservazione e di gestione degli stock ittici nella zona della convenzione ICCAT, compresi i TAC, basate sui migliori pareri scientifici disponibili, al fine di raggiungere l’obiettivo previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento PCP, ossia ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie sfruttate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. In seno all’ICCAT, la necessità di far fronte alla situazione di pesca eccessiva di tale stock ittico è stata riconosciuta mediante l’adozione della raccomandazione 16‑05, la quale prevedeva l’applicazione, a partire dall’anno 2017, di un piano di ricostituzione di una durata di quindici anni e l’introduzione, per questo stesso anno, di un TAC di 10 500 tonnellate, il cui principio e il cui valore sono stati successivamente trascritti nel regolamento 2017/127. Detta raccomandazione, cui fanno riferimento i considerando da 9 a 11 del regolamento impugnato, prevedeva inoltre che la determinazione del criterio di ripartizione di questo TAC tra le PCC dovesse essere realizzata sul fondamento di criteri trasparenti e oggettivi, integranti quelli di natura ambientale e socio‑economica, nonché dei criteri previsti dalla risoluzione dell’ICCAT 15‑13, relativi alla ripartizione delle possibilità di pesca.

78      Dall’altro lato, il mandato conferito alla Commissione per la conduzione dei negoziati, a nome dell’Unione, in seno all’ICCAT riconosceva a detta istituzione una certa flessibilità a questo scopo. Tuttavia, l’obiettivo della Commissione era di ottenere, per l’Unione e per l’anno 2017, almeno il 70% del TAC per il pesce spada del Mediterraneo. Orbene, in virtù del compromesso al quale sono giunte le PCC, l’Unione si è vista assegnare una quota del 70,756% del TAC di 10 500 tonnellate.

79      Così, il risultato dei negoziati condotti dalla Commissione mostra non soltanto che quest’ultima non ha travalicato i limiti del proprio mandato, ma anche che essa ha utilizzato il proprio margine di manovra anteponendo la necessità di gestire le risorse di pesce spada del Mediterraneo in maniera sostenibile, a beneficio di tutte le parti interessate, motivo per cui detta istituzione non ha violato l’articolo 17 TUE nel corso di tali negoziati.

80      In secondo luogo, per quanto riguarda le censure della Repubblica italiana relative al principio di stabilità relativa, occorre ricordare che tale principio riflette un criterio di ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca dell’Unione sotto forma di quote assegnate a detti Stati. Pertanto, tale principio non conferisce ai pescatori alcuna garanzia di cattura di un quantitativo fisso di pesce, dovendosi intendere l’esigenza della stabilità relativa come comportante unicamente il mantenimento di un diritto ad una percentuale fissa per ciascuno Stato membro nell’ambito di tale ripartizione (sentenza del 22 novembre 2007, Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e a./Consiglio, C‑6/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:702, punto 53).

81      Nel caso di specie, la Repubblica italiana sostiene che il principio di stabilità relativa si applica, da un lato, in seno all’Unione e nelle relazioni che quest’ultima intrattiene con i paesi terzi, e, dall’altro, per la ripartizione delle possibilità di pesca esistenti, ma anche, al tempo stesso, per le «nuove possibilità di pesca». Per contro, il Consiglio, che riscuote sul punto il consenso della Commissione e del Regno di Spagna, è del parere che il suddetto principio si applichi unicamente a livello interno all’Unione e per le possibilità di pesca esistenti.

82      Per quanto riguarda l’applicabilità del principio di stabilità relativa alla quota del TAC assegnata globalmente all’Unione dall’ICCAT, occorre ricordare che l’articolo 16, paragrafo 1, prima frase, del regolamento PCP precisa che le possibilità di pesca assegnate «agli Stati membri» garantiscono la stabilità relativa delle attività di pesca «di ciascuno Stato membro» per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca. Inoltre, risulta dal considerando 35 del medesimo regolamento che, considerato, in particolare, il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere, è necessario garantire una stabilità relativa delle attività di pesca, ripartendo le possibilità di pesca «fra gli Stati membri», sulla base di una quota prevedibile degli stock «per ciascuno Stato membro».

83      Da quanto sopra esposto discende che il principio di stabilità relativa è applicabile soltanto per quanto riguarda la ripartizione delle possibilità di pesca in seno all’Unione, e non nel quadro delle relazioni esterne di quest’ultima.

84      Per quanto riguarda l’applicabilità di tale principio alle «nuove possibilità di pesca», occorre anzitutto sottolineare che l’articolo 16, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento PCP stabilisce che «[n]ell’assegnare nuove possibilità di pesca» si tiene conto degli interessi di ciascuno Stato membro.

85      Poi, occorre ricordare che, per quanto riguarda il regolamento n. 2371/2002, che ha preceduto il regolamento PCP, e più in particolare l’articolo 20 di tale regolamento n. 2371/2002, relativo – al pari dell’articolo 16 del regolamento PCP – alle attribuzioni di possibilità di pesca, la Corte ha statuito che occorre distinguere le «possibilità di pesca già esistenti» dalle «nuove possibilità di pesca», rispettivamente contemplate al paragrafo 1 e al paragrafo 2 del citato articolo 20 (v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2007, Spagna/Consiglio, C‑141/05, EU:C:2007:653, punto 85).

86      Mentre le «possibilità di pesca già esistenti» corrispondono alle possibilità di pesca che sono già state ripartite tra gli Stati membri, le «nuove possibilità di pesca» sono quelle che vengono ripartite per la prima volta tra questi ultimi.

87      A questo proposito, la Corte ha già statuito che il requisito della stabilità relativa si deve intendere come comportante il mantenimento di una percentuale fissa per ciascuno Stato membro ed implica che il criterio di ripartizione inizialmente fissato continuerà ad essere applicato finché non sarà stato adottato un regolamento modificativo (sentenza dell’8 novembre 2007, Spagna/Consiglio, C‑141/05, EU:C:2007:653, punto 86 e la giurisprudenza ivi citata). Detto requisito risulta dunque applicabile soltanto qualora preesista una ripartizione delle possibilità di pesca, vale a dire quando vengano in questione le «possibilità di pesca già esistenti».

88      Per contro, esso non può trovare applicazione qualora non sia stato ancora adottato alcun criterio di ripartizione tra gli Stati membri. In tal caso, vale a dire al momento della ripartizione di «nuove possibilità di pesca», l’articolo 16, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento PCP prevede soltanto che si debba tener conto «degli interessi di ciascuno Stato membro», tenendo presente che la nozione di interesse può comprendere il bisogno di preservare la stabilità relativa delle attività di pesca, senza però essere limitata a tale bisogno (sentenza dell’8 novembre 2007, Spagna/Consiglio, C‑141/05, EU:C:2007:653, punto 87).

89      Nel caso di specie, stante l’assenza di una normativa che limitasse le possibilità di pesca del pesce spada del Mediterraneo prima dell’adozione del regolamento impugnato, occorre ritenere che quest’ultimo abbia stabilito «nuove possibilità di pesca», ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento PCP.

90      Ne consegue che il principio di stabilità relativa, quale espresso all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento PCP, si applica soltanto alle possibilità di pesca già esistenti in seno all’Unione e, di conseguenza, esso non trova applicazione né alla ripartizione delle possibilità di pesca tra l’Unione e le PCC nell’ambito dell’ICCAT, né alla ripartizione di nuove possibilità di pesca tra Stati membri in seno all’Unione in occasione – come è avvenuto nel caso di specie – dell’introduzione di un nuovo TAC.

91      Pertanto, adottando il regolamento impugnato, il Consiglio non ha potuto violare tale principio.

92      In terzo luogo, per quanto riguarda il principio di buona amministrazione, quale espresso all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, le ragioni della scelta operata dal legislatore dell’Unione quanto agli anni 2012‑2015 come periodo di riferimento, con esclusione degli anni 2010 e 2011, sono già state ricordate ai punti 45, 46 e 60 della presente sentenza.

93      In ogni caso, conformemente ad una consolidata giurisprudenza, e come risulta dal punto 57 della presente sentenza, una scelta di tal genere rientra nel potere discrezionale del Consiglio, e ciò senz’altro per quanto riguarda la determinazione della natura e della portata delle disposizioni da adottare, ma anche, in una certa misura, per quanto riguarda i dati di base. In tale contesto, il controllo giurisdizionale deve limitarsi ad appurare se l’atto impugnato non sia viziato da un errore manifesto o da uno sviamento di potere o se l’autorità in questione non abbia manifestamente travalicato i limiti del proprio potere discrezionale.

94      A questo proposito, come risulta dai punti da 58 a 62 della presente sentenza, non si può imputare al Consiglio di aver commesso un manifesto errore di valutazione decidendo di ripartire, tra gli Stati membri, la quota del TAC assegnata all’Unione per l’anno 2017 sulla base dei dati storici relativi alle catture del pesce spada del Mediterraneo nel corso di un periodo di riferimento compreso tra gli anni 2012 e 2015.

95      In tale contesto, non si può addebitare al Consiglio di aver violato il principio di buona amministrazione per essersi astenuto dal giustificare la scelta di tale periodo di riferimento sul fondamento di una «rigorosa istruttoria tecnica», in quanto risultava, per l’appunto, dai dati tecnici forniti dalla Commissione che i tonnellaggi delle catture degli anni 2010 e 2011 non potevano essere presi in considerazione.

96      Alla luce di quanto sopra esposto, occorre respingere il terzo e l’ottavo motivo di ricorso perché infondati.

 Sul quarto e sul decimo motivo, relativi alla violazione dei principi di irretroattività, di certezza del diritto e di legittimo affidamento

 Argomenti delle parti

97      Mediante tali motivi di ricorso, che occorre esaminare congiuntamente, la Repubblica italiana sostiene che il regolamento impugnato viola i principi di irretroattività, di certezza del diritto e di legittimo affidamento, in quanto esso è stato adottato alla fine del mese di luglio 2017 e produce i propri effetti a partire dal 1° gennaio 2017, quando la campagna di pesca del pesce spada del Mediterraneo, che va dal 1° aprile al 31 dicembre, era ormai per metà trascorsa. Infatti, contrariamente a quanto indicherebbe il considerando 12 del regolamento impugnato, quest’ultimo, per la prima volta rispetto a quanto praticato nei decenni precedenti, avrebbe introdotto contemporaneamente un TAC vincolante, una drastica riduzione della percentuale di quest’ultimo spettante all’Unione rispetto al livello raggiunto negli anni precedenti, e una ripartizione della quota dell’Unione tra gli Stati membri. Una simile «rivoluzione» nelle condizioni produttive del settore della pesca dell’Unione avrebbe dovuto essere adeguatamente preparata e resa nota con sufficiente anticipo, in modo da consentire agli interessati di adattarvisi.

98      Il legislatore dell’Unione avrebbe altresì violato i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, in quanto sarebbe essenziale per ogni operatore economico del settore interessato fare affidamento su un quadro normativo stabile e i cui eventuali mutamenti siano, almeno, prevedibili.

99      Il Consiglio osserva, da un lato, che un TAC era già fissato per il pesce spada del Mediterraneo, nel caso di specie nel regolamento 2017/127, adottato nel mese di gennaio 2017, e ciò malgrado che un accordo in merito ad una ripartizione di questo TAC in seno all’ICCAT non fosse stato ancora trovato a quella data, e, dall’altro lato, che la campagna di pesca del pesce spada del Mediterraneo si estende dal 1° aprile al 31 dicembre.

100    Secondo detta istituzione, sarebbe evidente che questo TAC doveva in seguito essere modificato per essere ridotto alla parte del TAC assegnata all’Unione, una volta che tale quantitativo fosse stato fissato dall’ICCAT. Date tali circostanze, non era possibile fare legittimo affidamento sul fatto che alla Repubblica italiana sarebbe stato assegnato un contingente specifico. Allo stesso modo, il principio di certezza del diritto avrebbe potuto essere utilmente invocato soltanto una volta che il TAC e il quantitativo di quest’ultimo assegnato all’Unione fossero stati fissati e si fosse proceduto alla sua ripartizione tra gli Stati membri. Fino ad allora, per qualsiasi attività di pesca condotta anteriormente alla determinazione di tali quote si sarebbe dovuto tener conto di un certo grado di incertezza e di prudenza, di modo che non sussisterebbero le condizioni indispensabili per l’applicazione del principio del legittimo affidamento.

101    Inoltre, se il Consiglio avesse atteso la decisione finale dell’ICCAT, avrebbe potuto fissare soltanto nel mese di ottobre 2017 i contingenti assegnati agli Stati membri per l’anno 2017. Orbene, una decisione che fosse intervenuta alla fine di questo medesimo anno, ma che avesse preso effetto al 1° gennaio di quest’ultimo, e secondo la quale si sarebbero dovute ridurre le catture di pesce spada del Mediterraneo, sarebbe certamente stata più dannosa dal punto di vista della certezza del diritto.

102    Il Regno di Spagna fa valere che l’applicazione retroattiva di atti di diritto dell’Unione nel settore della pesca è assolutamente usuale.

103    La Commissione ritiene che i dati relativi alle catture a livello dell’Unione per quanto riguarda il pesce spada del Mediterraneo indichino un totale di 5 125 tonnellate per l’anno 2016 a fronte di 4 793,4 tonnellate per l’anno 2017, anno nel quale la quota assegnata all’Unione era di 7 410 tonnellate. Questa riduzione delle catture registrata nel corso dell’anno 2017 sarebbe dovuta in parte all’imposizione del periodo di fermo della pesca durante i primi tre mesi di quest’anno e in parte ad una flessione delle catture rispetto all’anno 2016 osservata a partire dal mese di aprile 2017, che è quello dell’apertura della stagione di pesca del pesce spada del Mediterraneo.

104    Orbene, quest’ultima flessione non potrebbe essere in alcun modo direttamente collegata alla riduzione, di meno di 600 tonnellate, imposta a seguito della decisione dell’ICCAT di fissare la quota del TAC spettante all’Unione al 70,756% di quest’ultimo. Infatti, le catture di pesce spada del Mediterraneo realizzate durante l’anno 2017 sarebbero rimaste ben al di sotto di quelle autorizzate nella vigenza del regolamento impugnato.

105    Oltre a ciò, sin dall’inizio della campagna 2017, le catture sarebbero state in diminuzione rispetto a quelle dell’anno precedente. Tale tendenza si sarebbe prolungata durante tutta la campagna di pesca 2017, anche dopo che il regolamento impugnato è entrato in vigore, alla fine del mese di luglio 2017. Date tali circostanze, non si può validamente sostenere che l’entrata in vigore delle disposizioni del regolamento impugnato abbia arrecato pregiudizio ai principi del legittimo affidamento o della certezza del diritto.

 Giudizio della Corte

106    Per quanto riguarda, in primo luogo, l’effetto retroattivo del regolamento impugnato, occorre ricordare che, anche se, per regola generale, il principio della certezza del diritto osta a che l’efficacia nel tempo di un atto dell’Unione decorra da una data anteriore a quella della pubblicazione dell’atto stesso, tale regola può, in via eccezionale, essere disattesa qualora lo esiga uno scopo di interesse generale e qualora il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato, nonché laddove risulti chiaramente dalla formulazione, dalla finalità e dall’economia generale delle norme in questione che dev’essere loro attribuita un’efficacia siffatta (sentenza del 19 marzo 2009, Mitsui & Co. Deutschland, C‑256/07, EU:C:2009:167, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).

107    È pacifico che l’introduzione di un TAC concernente il pesce spada del Mediterraneo era già prevista dal regolamento 2017/127, a partire dal 1° gennaio 2017, nella misura di 10 500 tonnellate. Dunque, anche se la ripartizione, tra gli Stati membri, del quantitativo di questo TAC assegnato all’Unione doveva essere ancora definita, il principio dell’instaurazione di nuove possibilità di pesca era acquisito sin dal mese di gennaio 2017, ossia prima dell’inizio della campagna di pesca del pesce spada del Mediterraneo, il 1° aprile 2017. Ne consegue che, come riconosciuto dalla Repubblica italiana, la riduzione della quota storica è stata decisa in correlazione all’introduzione del TAC.

108    Inoltre, come risulta dai considerando da 9 a 11 del regolamento impugnato, il Consiglio ha in particolare cercato, mediante quest’ultimo, di conformarsi al quantitativo di TAC per il pesce spada del Mediterraneo fissato in seno all’ICCAT per l’anno 2017. Orbene, poiché l’approvazione formale della ripartizione del TAC per questa specie ittica è intervenuta soltanto il 18 aprile 2017, detto obiettivo poteva essere raggiunto soltanto prevedendo che il regolamento impugnato fosse applicabile con effetto retroattivo, a partire dal 1° gennaio di questo stesso anno.

109    Peraltro, come sostenuto dalla Commissione, occorre constatare che, al momento dell’entrata in vigore del regolamento impugnato, il 30 luglio 2017, le possibilità di pesca riguardanti il pesce spada del Mediterraneo erano lontane dall’essere esaurite. Infatti, durante il periodo a partire dal 1° aprile 2017, data di inizio della stagione di pesca per tale specie ittica, fino alla fine del mese di luglio 2017, poco più di 2 298,3 tonnellate di pesce spada del Mediterraneo erano state pescate nell’Unione sulle 7 410 tonnellate corrispondenti alla quota del TAC assegnata a quest’ultima per l’anno 2017. Nel corso dello stesso periodo, risulta dal fascicolo presentato alla Corte che i pescatori italiani hanno pescato circa 1 271,3 tonnellate di pesce spada del Mediterraneo, a fronte di un contingente di 3 736 tonnellate assegnato alla Repubblica italiana dal regolamento impugnato.

110    Occorre, ad ogni modo, rilevare che quest’ultimo contingente non risultava raggiunto neppure al 31 dicembre 2017, dato che i pescatori italiani avevano preso soltanto 2 285,3 tonnellate di pesce spada del Mediterraneo, ossia il 61,16% del contingente suddetto.

111    Per quanto riguarda, in secondo luogo, i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, occorre osservare come il primo di essi esiga, segnatamente, che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare qualora esse possano avere conseguenze sfavorevoli per gli individui e le imprese (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2018, Klohn, C‑167/17, EU:C:2018:833, punto 50 e la giurisprudenza ivi citata).

112    Quale corollario del principio della certezza del diritto, il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a qualunque soggetto che si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione dell’Unione ha fatto nascere in lui fondate aspettative. Costituiscono assicurazioni idonee a far nascere siffatte aspettative, quale che sia la forma in cui vengono comunicate, eventuali informazioni precise, incondizionate e concordanti che promanino da fonti autorizzate ed affidabili. Per contro, nessuno può invocare una violazione del principio suddetto in assenza di precise assicurazioni che gli siano state fornite dall’amministrazione. Allo stesso modo, qualora un operatore economico prudente ed avveduto sia in grado di prevedere l’adozione di una misura dell’Unione idonea a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il beneficio di detto principio nel caso in cui tale misura venga adottata (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, punti da 71 a 73 nonché la giurisprudenza ivi citata).

113    Nel caso di specie, gli operatori economici del settore della pesca italiano non erano legittimati a far valere una violazione della tutela del legittimo affidamento, in quanto essi, in virtù della determinazione di un TAC per il pesce spada del Mediterraneo sin dalla pubblicazione del regolamento 2017/127, erano in grado di prevedere che sarebbero state stabilite nuove possibilità di pesca in vista della ripartizione, tra gli Stati membri, della quota del TAC che sarebbe stata infine assegnata all’Unione. Come ricordato al punto 107 della presente sentenza, il principio dell’attribuzione di nuove possibilità di pesca, pur dovendo queste essere ancora determinate nella loro esatta entità, era noto alla data di inizio della campagna di pesca del pesce spada del Mediterraneo.

114    Non si può inoltre censurare il Consiglio per aver fornito agli operatori economici del settore della pesca italiano una qualsivoglia assicurazione riguardo al quantitativo esatto del contingente di pesca che sarebbe stato loro riservato nel regolamento impugnato.

115    Infine, come giustamente sostenuto dal Consiglio, il principio di certezza del diritto può essere utilmente invocato soltanto una volta effettuata la ripartizione del TAC tra gli Stati membri, ciò che non si era realizzato prima dell’entrata in vigore del regolamento impugnato.

116    Ne consegue che il quarto e il decimo motivo di ricorso devono essere respinti perché infondati.

 Sul settimo motivo, relativo alla violazione degli articoli 258 e 260 TFUE

 Argomenti delle parti

117    La Repubblica italiana osserva che la procedura di infrazione avviata dalla Commissione, nel corso dell’anno 2011, sulla base dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, a motivo della presunta utilizzazione di reti derivanti da parte di pescatori italiani, è stata chiusa da detta istituzione durante l’anno 2014. Di conseguenza, la scelta di escludere gli anni 2010 e 2011 dal periodo di riferimento destinato a stabilire i contingenti attribuiti agli Stati membri significherebbe che il Consiglio avrebbe inteso, in pratica, adottare una sanzione a carico della Repubblica italiana per esser venuta meno al proprio obbligo di vigilare sul rispetto del divieto di utilizzazione di simili dispositivi. Orbene, gli articoli 258 e 260 TFUE riserverebbero alla Commissione la competenza a perseguire gli inadempimenti degli Stati membri, mentre il Consiglio sarebbe del tutto incompetente ad adottare, sia pure in forma di regolamento, misure sanzionatorie a carico degli Stati membri per inadempimenti degli obblighi ad essi incombenti in forza del diritto dell’Unione. Il regolamento impugnato sarebbe dunque inficiato da una violazione degli articoli 258 e 260 TFUE.

118    Il Consiglio ritiene che tale argomento non tenga conto della natura e della finalità del regolamento impugnato. Sarebbe stato necessario trovare un accordo con le altre PCC in merito al TAC nonché alla quota di quest’ultimo assegnata all’Unione, e fissare un periodo di riferimento per poter prendere una decisione in merito alla ripartizione di tale quota tra gli Stati membri sulla base di dati affidabili. Per quanto riguarda la determinazione della quota del TAC dell’Unione per il pesce spada del Mediterraneo, l’ICCAT si sarebbe fondata non sui soli dati relativi alle catture, ma anche su altri criteri. Tale quota sarebbe stata tutto sommato prossima a tali dati (circa il 70% del TAC, invece del 75%). Non si tratterebbe affatto di una sanzione adottata nei confronti della Repubblica italiana, e d’altronde il risultato di tale negoziazione in seno all’ICCAT avrebbe avuto delle ripercussioni anche per gli altri Stati membri interessati.

119    Per quanto riguarda la ripartizione, tra gli Stati membri, della quota del TAC assegnata all’Unione, la scelta di un periodo recente di quattro anni, vale a dire gli anni dal 2012 al 2015, sarebbe in linea di massima una scelta del tutto ragionevole, in mancanza di norme che impongano un periodo determinato.

 Giudizio della Corte

120    Come ricordato ai punti 56, 69 e 93 della presente sentenza, nel settore della pesca il legislatore dell’Unione dispone di un ampio potere discrezionale, che corrisponde alle responsabilità politiche che gli articoli da 40 TFUE a 43 TFUE gli attribuiscono, e il controllo del giudice deve limitarsi ad appurare se la misura in questione non sia viziata da un errore manifesto o da uno sviamento di potere o se l’istituzione interessata non abbia manifestamente travalicato i limiti del proprio potere discrezionale.

121    Per quanto riguarda, anzitutto, la scelta del periodo di riferimento 2012‑2015, occorre ricordare che, come si è statuito ai punti da 58 a 62 della presente sentenza, non si può addebitare al Consiglio di avere, così facendo, commesso un manifesto errore di valutazione.

122    Poi, come la Corte ha già avuto modo di dichiarare, una riduzione delle possibilità di pesca non può essere assimilata ad una qualsivoglia forma di sanzione (v., per analogia, sentenza del 25 ottobre 2001, Italia/Consiglio, C‑120/99, EU:C:2001:567, punto 75).

123    Infine, ed in ogni caso, la determinazione, da parte del Consiglio, dei criteri di ripartizione per eventuali nuove possibilità di pesca non può essere equiparata ai poteri di cui la Commissione dispone ai sensi degli articoli 258 e 260 TFUE.

124    Occorre pertanto respingere il settimo motivo di ricorso perché infondato.

 Sul nono motivo, relativo ad una violazione dell’articolo 18 TFUE

 Argomenti delle parti

125    La Repubblica italiana fa valere che il regolamento impugnato, nella parte in cui penalizza i pescatori italiani riducendo di centinaia di tonnellate le loro possibilità di pesca per quanto riguarda il pesce spada del Mediterraneo per l’anno 2017, si traduce in una discriminazione fondata sulla nazionalità. Infatti, soltanto i pescatori italiani sarebbero stati assoggettati a questa misura riduttiva, mentre l’adozione del periodo di riferimento 2012‑2015 non avrebbe penalizzato i pescatori degli altri Stati membri.

126    Il Consiglio osserva che l’introduzione del TAC relativo alla suddetta specie ittica, della quota assegnata all’Unione e, di conseguenza, dei contingenti attribuiti agli Stati membri, determina necessariamente una limitazione delle possibilità di pesca, ma che questa si applica a tutti gli Stati membri interessati. Di conseguenza, non può esservi una violazione del principio di non discriminazione.

127    La Commissione fa valere che, oltre al fatto che il tasso di esaurimento della quota assegnata non ha superato il 61,16% di tale quota per l’anno 2017 e che l’impatto della misura di riduzione in parola era dunque relativo, la Corte ha già statuito, nella sentenza del 16 giugno 1987, Romkes (46/86, EU:C:1987:287), che il ricorso ad un metodo quale quello utilizzato per fissare le quote controverse nel caso di specie non è incompatibile con il principio di non discriminazione.

128    Il Regno di Spagna fa osservare che sia la procedura di assegnazione di tale quota del TAC in seno all’ICCAT, sia la successiva ripartizione della stessa tra i diversi Stati membri interessati, che è stata realizzata dal regolamento impugnato e che è applicabile in modo uniforme in seno all’Unione, non sono all’origine di alcuna disparità di trattamento a favore o a discapito di uno o l’altro degli Stati suddetti.

 Giudizio della Corte

129    Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, l’articolo 40, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, che sancisce il divieto di qualsiasi discriminazione nell’ambito della politica comune dell’agricoltura e della pesca, altro non è che l’espressione specifica del principio generale di uguaglianza, il quale esige che situazioni paragonabili non siano trattate in modo differente e che situazioni differenti non siano trattate in modo identico, a meno che una differenziazione non sia oggettivamente giustificata (sentenze dell’8 novembre 2007, Spagna/Consiglio, C‑141/05, EU:C:2007:653, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata, nonché dell’11 gennaio 2017, Spagna/Consiglio, C‑128/15, EU:C:2017:3, punto 80 e la giurisprudenza ivi citata).

130    Occorre poi rilevare che il metodo utilizzato per la fissazione delle percentuali attribuite agli Stati membri in funzione dei quantitativi pescati dalle loro rispettive flotte durante un periodo di riferimento non è incompatibile con il principio di non discriminazione, in quanto tale metodo esige dai pescatori di ciascuno Stato membro degli sforzi di limitazione proporzionati ai quantitativi pescati prima dell’entrata in vigore dell’atto di diritto dell’Unione che riduce le possibilità di pesca (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 1987, Romkes, 46/86, EU:C:1987:287, punto 23).

131    Ne consegue che, sebbene, nell’ambito di decisioni relative a cause analoghe a quella instaurata dal presente ricorso, e segnatamente al punto 113 della sentenza del 17 marzo 2011, AJD Tuna (C‑221/09, EU:C:2011:153), la Corte abbia giudicato illecita una differenza di trattamento tra gli Stati membri, fondata, nella causa decisa da quest’ultima sentenza, sulla bandiera o sullo Stato di registrazione di determinati operatori, la Repubblica italiana non ha fornito, nell’ambito del presente ricorso, alcun elemento idoneo a dimostrare che i pescatori italiani siano stati trattati in maniera meno favorevole rispetto ai pescatori di altri Stati membri posti in una situazione paragonabile.

132    Occorre pertanto respingere il nono motivo di ricorso perché infondato.

133    Poiché nessuno dei motivi presentati dalla Repubblica italiana a sostegno del presente ricorso è suscettibile di accoglimento, occorre respingere tale ricorso nella sua interezza.

 Sulle spese

134    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ha concluso chiedendo la condanna della Repubblica italiana alle spese e quest’ultima è rimasta soccombente nei motivi proposti, occorre condannare tale Stato membro al pagamento delle spese suddette.

135    In conformità dell’articolo 140, paragrafo 1, del medesimo regolamento, il Regno di Spagna e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese in quanto parti intervenute nella controversia.


Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Repubblica italiana è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)      Il Regno di Spagna nonché la Commissione europea sopportano ciascuno le proprie spese.

Lenaerts

Silva de Lapuerta

Bonichot

Arabadjiev

Regan

Toader

Lycourgos

Juhász

Ilešič

Malenovský

Levits

Bay Larsen

Xuereb

Piçarra

Rossi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 aprile 2019.

Il cancelliere

 

Il presidente

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


*      Lingua processuale: l’italiano.