Language of document : ECLI:EU:C:2018:492

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

26 giugno 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 79/7/CEE – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Regime pensionistico statale nazionale – Presupposti per il riconoscimento del cambiamento di sesso – Normativa nazionale che subordina tale riconoscimento all’annullamento di un matrimonio anteriore al cambiamento di sesso – Rifiuto di concedere a una persona che ha cambiato sesso una pensione statale di fine lavoro a partire dall’età pensionabile prevista per le persone appartenenti al sesso acquisito – Discriminazione diretta fondata sul sesso»

Nella causa C‑451/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito), con decisione del 10 agosto 2016, pervenuta in cancelleria il 12 agosto 2016, nel procedimento

MB

contro

Secretary of State for Work and Pensions

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, M. Ilešič, T. von Danwitz (relatore), A. Rosas e J. Malenovský, presidenti di sezione, E. Juhász, A. Borg Barthet, M. Berger, C. Lycourgos e M. Vilaras, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 settembre 2017,

considerate le osservazioni presentate:

–        per MB, da C. Stothers e J. Mulryne, solicitors, nonché da K. Bretherton e D. Pannick, QC;

–        per il governo del Regno Unito, da C. Crane e S. Brandon, in qualità di agenti, assistiti da B. Lask, barrister, e J. Coppel, QC;

–        per la Commissione europea, da C. Valero e J. Tomkin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 dicembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposti MB e il Secretary of State for Work and Pensions (Segretario di Stato competente in materia di lavoro e pensioni, Regno Unito) in merito al rifiuto di concedere alla prima una pensione statale di fine lavoro a decorrere dall’età pensionabile legale prevista per le persone appartenenti al sesso che essa ha acquisito a seguito di un cambiamento di sesso.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        In conformità al suo articolo 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, la direttiva 79/7 si applica ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi di vecchiaia.

4        Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva:

«Il principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:

–        il campo d’applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi;

(…)».

5        L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della menzionata direttiva così dispone:

«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione:

a)      la fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni».

6        L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23) dispone quanto segue:

«Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a)      discriminazione diretta: situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto un’altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga».

 Diritto del Regno Unito

7        L’effetto congiunto dell’articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge del 1992 relativa ai contributi e alle prestazioni di sicurezza sociale), dell’articolo 122 della medesima legge e dell’allegato 4, paragrafo 1, del Pensions Act 1995 (legge del 1995 relativa alle pensioni di vecchiaia), comporta che una donna nata prima del 6 aprile 1950 maturi il diritto alla pensione statale di fine lavoro «di categoria A» al compimento del 60esimo anno di età, mentre un uomo nato prima del 6 dicembre 1953 matura tale diritto al compimento del 65esimo anno di età.

8        L’articolo 1 del Gender Recognition Act 2004 (legge del 2004 sul riconoscimento del sesso; in prosieguo: il «GRA») disponeva, nella versione applicabile alla controversia principale, che chiunque potesse rivolgersi al Gender Recognition Panel (commissione per il riconoscimento del sesso; in prosieguo: il «GRP») per ottenere un certificato di riconoscimento che attestasse definitivamente il suo cambiamento di sesso motivato dalla circostanza che la persona interessata viveva in quanto persona di sesso opposto. Il sesso del richiedente attestato da tale certificato di riconoscimento costituiva, a norma di tale disposizione, il sesso acquisito.

9        L’articolo 2, paragrafo 1, di detta legge prevedeva che il GRP era tenuto a concedere un certificato di riconoscimento, allorché il richiedente:

«a)      è o è stato affetto da disforia sessuale,

b)      ha vissuto [da persona del sesso acquisito] per almeno due anni anteriormente alla proposizione della domanda;

c)      manifesta l’intenzione di vivere [da persona del sesso acquisito] fino alla fine dei suoi giorni; e

d)      soddisfa le condizioni in materia di prova di cui all’articolo 3 [del GRA]».

10      Per ottenere tale certificato, il richiedente doveva fornire, secondo l’articolo 3 di detta legge, intitolato «Prove», un rapporto medico redatto da due medici oppure da un medico e da uno psicologo.

11      L’articolo 4 del GRA, intitolato «Domande accolte», prevedeva, al paragrafo 2, che il richiedente non coniugato poteva esigere il rilascio di un certificato di riconoscimento definitivo, mentre, in forza del paragrafo 3 di tale articolo, il richiedente coniugato poteva ottenere soltanto un certificato di riconoscimento provvisorio.

12      L’articolo 9, paragrafo 1, di detta legge disponeva che il rilascio di un certificato di riconoscimento definitivo comportava il pieno riconoscimento, sotto ogni aspetto, del sesso acquisito dal richiedente. Secondo l’allegato 5, paragrafo 7, di detta legge, che disciplinava specificamente gli effetti del certificato di riconoscimento definitivo sui diritti alla pensione statale di fine lavoro, il rilascio di tale certificato implicava che qualsiasi questione relativa ai diritti a pensione dell’interessato doveva essere decisa come se tale persona avesse sempre vissuto come persona del sesso acquisito.

13      Il certificato di riconoscimento provvisorio permetteva al richiedente coniugato di introdurre dinanzi ad un giudice un ricorso per l’annullamento del matrimonio. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del GRA, il giudice che dichiarava l’annullamento del matrimonio era poi tenuto a rilasciare il certificato di riconoscimento definitivo.

14      L’articolo 11, lettera c), del Matrimonial Causes Act 1973 (legge del 1973 sulle cause matrimoniali) disponeva, nella sua versione applicabile nel corso del periodo di cui al procedimento principale, che una valida unione matrimoniale poteva esistere legalmente soltanto tra un uomo una donna.

15      Il Marriage (Same Sex Couples) Act 2013 (legge del 2013 sul matrimonio tra persone dello stesso sesso), che è entrato in vigore il 10 dicembre 2014, consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Le disposizioni dell’allegato 5 di quest’ultimo hanno modificato l’articolo 4 del GRA in modo che il GRP debba rilasciare un certificato definitivo di riconoscimento qualora il coniuge del richiedente vi acconsenta. La legge del 2013 sul matrimonio tra persone dello stesso sesso non è tuttavia applicabile alla controversia principale.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

16      MB è una persona nata nel 1948 di sesso maschile, che si è sposata nel corso del 1974. Tale persona ha iniziato a vivere da donna nel 1991 e ha fatto ricorso ad un’operazione chirurgica di conversione sessuale nel 1995.

17      MB non dispone tuttavia di un certificato di riconoscimento definitivo del suo cambiamento di sesso, certificato la cui concessione richiedeva, in forza della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, l’annullamento del suo matrimonio. Essa e la moglie desiderano, infatti, rimanere unite nel vincolo matrimoniale per motivi religiosi.

18      Nel corso del 2008, MB, raggiunta l’età di sessant’anni, cioè l’età alla quale le donne nate prima del 6 aprile 1950 possono, ai sensi del diritto nazionale, ottenere una pensione statale «di categoria A», ha presentato una domanda intesa a ottenere il beneficio di tale pensione a decorrere dall’età suddetta, in base ai contributi versati durante la sua attività lavorativa alla cassa pensioni statali.

19      La sua domanda è stata respinta con decisione del 2 settembre 2008, in quanto, in assenza di un certificato di riconoscimento definitivo del suo cambiamento di sesso, MB non poteva essere trattata come donna ai fini della determinazione dell’età legale del pensionamento.

20      Il ricorso proposto da MB contro tale decisione è stato respinto tanto dal First-tier Tribunal (Tribunale di primo grado, Regno Unito) quanto dall’Upper Tribunal (Tribunale superiore) e dalla Court of Appeal (Corte d’appello).

21      MB ha presentato ricorso dinanzi alla Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito), sostenendo che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale costituirebbe una discriminazione fondata sul sesso, vietata dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7.

22      Secondo le indicazioni che compaiono nella decisione di rinvio, MB soddisfa i criteri di ordine fisico, sociale e psicologico previsti dalla normativa nazionale in materia di stato civile di cui trattasi nel procedimento principale ai fini del riconoscimento giuridico del suo cambiamento di sesso. Il giudice del rinvio espone che, all’epoca dei fatti all’origine della controversia principale, la normativa nazionale subordinava tuttavia tale riconoscimento, nonché la concessione del certificato menzionato al punto 17 della presente sentenza, all’annullamento del matrimonio contratto anteriormente ad un cambiamento siffatto. Tale annullamento era del pari richiesto, sempre secondo tale giudice, ai fini dell’accesso di una persona che ha cambiato sesso, come MB, alla suddetta pensione a decorrere dall’età pensionabile legale prevista per le persone del sesso acquisito da tale persona.

23      Dinanzi al giudice del rinvio, il Segretario di Stato competente in materia di lavoro e pensioni ha affermato che, secondo la giurisprudenza della Corte risultante dalle sentenze del 7 gennaio 2004, K.B. (C‑117/01, EU:C:2004:7, punto 35), e del 27 aprile 2006, Richards (C‑423/04, EU:C:2006:256, punto 21), spetta agli Stati membri stabilire i presupposti relativi al riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso di una persona. Egli ha sostenuto che tali presupposti non si limitano a criteri sociali, fisici e psicologici, ma possono anche includere criteri relativi allo stato matrimoniale.

24      In tal contesto, il Segretario di Stato competente in materia di lavoro e pensioni ha osservato che la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha riconosciuto che gli Stati membri possono subordinare il riconoscimento del cambiamento di sesso della persona a una condizione relativa all’annullamento del suo matrimonio (Corte EDU, 16 luglio 2014, Hämäläinen c. Finlandia, CE:ECHR:2014:0716JUD003735909). Egli ha fatto valere che, sebbene la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, imponga agli Stati parti della convenzione di riconoscere il sesso acquisito da una persona che ha cambiato sesso, tale convenzione non esige tuttavia che essi autorizzino il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Infatti, l’obiettivo consistente nel preservare la concezione tradizionale del matrimonio come unione tra un uomo e una donna potrebbe giustificare che il riconoscimento del cambiamento di sesso sia subordinato a una condizione siffatta.

25      Ciò considerato, la Supreme Court of the United Kingdom (Corte Suprema del Regno Unito) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la direttiva 79/7 (…) osti ad una normativa nazionale ai sensi della quale una persona che ha mutato sesso, oltre a dover soddisfare criteri fisici, sociali e psicologici per il riconoscimento del cambiamento di sesso, non deve essere coniugata per poter avere diritto ad una pensione statale di fine lavoro».

 Sulla questione pregiudiziale

26      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la direttiva 79/7 e, in particolare, il suo articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, in combinato disposto con i suoi articoli 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, e 7, paragrafo 1, lettera a), debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale una persona che ha cambiato sesso deve, per beneficiare di una pensione statale di fine lavoro a decorrere dall’età pensionabile legale prevista per le persone del sesso acquisito, soddisfare non soltanto criteri di ordine fisico, sociale e psicologico, ma anche la condizione di non essere coniugata con una persona del sesso che essa ha acquisito in seguito a tale cambiamento.

27      Va osservato preliminarmente che la controversia principale e la questione presentata alla Corte vertono unicamente sui presupposti della concessione della pensione statale di fine lavoro di cui trattasi nel procedimento principale. La Corte non è chiamata quindi a risolvere la questione se, in via generale, il riconoscimento giuridico di un cambiamento di sesso possa essere subordinato all’annullamento di un matrimonio contratto anteriormente al cambiamento di sesso.

28      Il governo del Regno Unito sostiene che il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso e il matrimonio sono questioni che rientrano nella competenza degli Stati membri in materia di stato civile. Nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri che non autorizzano il matrimonio tra persone dello stesso sesso potrebbero pertanto subordinare la concessione di una pensione statale di fine lavoro all’annullamento di un matrimonio anteriore tra tali persone.

29      Al riguardo, va ricordato che, sebbene il diritto dell’Unione non pregiudichi la competenza degli Stati membri nel settore dello stato civile e del riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso, gli Stati membri devono tuttavia, nell’esercizio di tale competenza, rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare le disposizioni relative al divieto di discriminazione (v., in tal senso, segnatamente, sentenze del 27 aprile 2006, Richards, C‑423/04, EU:C:2006:256, punti da 21 a 24; del 1o aprile 2008, Maruko, C‑267/06, EU:C:2008:179, punto 59, nonché del 5 giugno 2018, Coman e a., C‑673/16, EU:C:2018:385, punti 37 e 38 e giurisprudenza ivi citata).

30      Risulta quindi, in particolare, dalla giurisprudenza della Corte che una normativa nazionale che subordina il beneficio di una prestazione pensionistica a un presupposto relativo allo stato civile non può sottrarsi all’osservanza del principio di non discriminazione fondata sul sesso, sancito all’articolo 157 TFUE nell’ambito della retribuzione dei lavoratori (v., in tal senso, riguardo all’articolo 141 CE, sentenza del 7 gennaio 2004, K.B., C‑117/01, EU:C:2004:7, punti da 34 a 36).

31      Ne consegue che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, che attua il divieto di discriminazione fondata sul sesso in materia di sicurezza sociale, deve essere rispettato dagli Stati membri allorché esercitano la loro competenza nell’ambito dello stato civile.

32      In particolare, detto articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, di tale direttiva, vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda, segnatamente, le condizioni d’accesso ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi di vecchiaia.

33      È pacifico tra le parti del procedimento principale che il sistema pensionistico statale di cui trattasi rientra in tali regimi.

34      Come risulta dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/54, costituisce una discriminazione fondata direttamente sul sesso la situazione nella quale una persona sia trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga. Occorre intendere tale nozione allo stesso modo nell’ambito della direttiva 79/7.

35      In conformità ad una giurisprudenza costante della Corte, quest’ultima direttiva è intesa anche ad applicarsi, tenuto conto del suo scopo e della natura dei diritti che essa è diretta a tutelare, alle discriminazioni che trovano origine nel cambiamento di sesso dell’interessato (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2006, Richards, C‑423/04, EU:C:2006:256, punti 23 e 24 e giurisprudenza ivi citata). Al riguardo, sebbene, come è stato ricordato al punto 29 della presente sentenza, spetti agli Stati membri stabilire i presupposti del riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso di una persona, è giocoforza constatare che, ai fini dell’applicazione della direttiva 79/7, le persone che abbiano vissuto per un periodo significativo come persone di sesso diverso da quello della nascita e che abbiano subito un’operazione di conversione sessuale devono essere considerate persone che hanno cambiato sesso.

36      Nella fattispecie, la normativa nazionale di cui al procedimento principale subordina la possibilità per una persona che ha cambiato sesso di accedere ad una pensione statale di fine lavoro a partire dall’età pensionabile legale prevista per le persone del sesso da essa acquisito, segnatamente, all’annullamento del matrimonio eventualmente contratto prima di tale cambiamento. Per contro, secondo le indicazioni che compaiono nel fascicolo di cui la Corte dispone, tale presupposto dell’annullamento del matrimonio non si applica a una persona che ha conservato il proprio sesso di nascita e che sia sposata, la quale può quindi beneficiare di tale pensione di fine lavoro a partire dall’età pensionabile legale prevista per le persone che appartengono a tale sesso, indipendentemente dal suo stato matrimoniale.

37      Risulta quindi che tale normativa nazionale riconosce un trattamento meno favorevole alla persona che abbia cambiato sesso dopo essersi sposata che alla persona che ha conservato il suo sesso di nascita e che è sposata.

38      Tale trattamento meno favorevole è fondato sul sesso ed è idoneo a costituire una discriminazione diretta, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7.

39      Occorre inoltre verificare se la situazione di una persona che ha cambiato sesso successivamente al matrimonio e quella di una persona che ha conservato il proprio sesso di nascita ed è sposata siano comparabili.

40      Il governo del Regno Unito ritiene che tali situazioni non siano comparabili, dato che le persone di cui trattasi presentano una differenza riguardo allo stato matrimoniale. Infatti, la persona che ha cambiato sesso dopo il matrimonio si ritroverebbe sposata con una persona del sesso da essa stessa acquisito, il che non accadrebbe, per contro, nel caso di una persona che ha conservato il proprio sesso di nascita e che si è sposata con una persona di sesso opposto. Considerato lo scopo della condizione di annullamento del matrimonio di cui trattasi nel procedimento principale, che è intesa ad evitare l’esistenza di matrimoni tra persone dello stesso sesso, tale differenza significherebbe, secondo detto governo, che le situazioni di queste persone non sono comparabili.

41      Al riguardo, occorre ricordare che il requisito della comparabilità delle situazioni non richiede che le situazioni siano identiche, ma soltanto che siano simili (v., in tal senso, sentenze del 10 maggio 2011, Römer, C‑147/08, EU:C:2011:286, punto 42, e del 19 luglio 2017, Abercrombie & Fitch Italia, C‑143/16, EU:C:2017:566, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

42      La comparabilità delle situazioni deve essere valutata non da un punto di vista globale e astratto, bensì in modo specifico e concreto alla luce della totalità degli elementi che le caratterizzano, tenuto conto in particolare dell’oggetto e dello scopo della normativa nazionale che istituisce la distinzione di cui trattasi, nonché, eventualmente, dei principi e degli obiettivi del settore cui tale normativa nazionale appartiene (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e a., C‑127/07, EU:C:2008:728, punti 25 e 26; del 16 luglio 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C‑83/14, EU:C:2015:480, punti 89 e 90, nonché del 9 marzo 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, punti 56 e 57 nonché giurisprudenza citata).

43      Nella fattispecie, dalle indicazioni contenute nella decisione di rinvio risulta che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale riguarda la concessione della pensione statale «di categoria A», di cui sono beneficiarie le persone che hanno raggiunto l’età legale per il pensionamento. Le parti del procedimento principale hanno precisato, all’udienza dinanzi alla Corte, che il diritto nazionale concede tale pensione a chiunque abbia raggiunto l’età suddetta e abbia versato al sistema pensionistico pubblico del Regno Unito contributi sufficienti. Risulta quindi che il regime legale delle pensioni statali di cui trattasi nel procedimento principale tutela dai rischi connessi alla vecchiaia conferendo alla persona interessata il diritto individuale alla pensione di fine lavoro acquisito in funzione dei contributi da essa versati nel corso della sua attività lavorativa e indipendentemente dalla sua situazione matrimoniale.

44      Alla luce dell’oggetto e dei presupposti di concessione di tale pensione, come precisati al punto precedente, la situazione della persona che ha cambiato sesso dopo essersi sposata e quella di una persona che ha conservato il proprio sesso di nascita ed è sposata sono pertanto comparabili.

45      Come l’avvocato generale ha osservato al paragrafo 43 delle sue conclusioni, gli argomenti del governo delle Regno Unito, che sottolineano la differenza di stato matrimoniale delle persone suddette, equivale a fare di quest’ultimo l’elemento decisivo della comparabilità delle situazioni in parola, quando invece lo stato matrimoniale, in quanto tale, come è stato sottolineato al punto 43 della presente sentenza, non è pertinente ai fini della concessione della pensione statale di fine lavoro di cui trattasi nel procedimento principale.

46      Inoltre, lo scopo della condizione dell’annullamento del matrimonio invocato da tale governo, quello cioè di evitare il matrimonio tra persone dello stesso sesso, è estraneo a tale regime. Di conseguenza, tale scopo non pregiudica la comparabilità della situazione della persona che ha cambiato sesso dopo essersi sposata con quella di una persona che ha conservato il proprio sesso di nascita ed è sposata, alla luce dell’oggetto e delle condizioni di concessione di tale pensione, come precisati al punto 43 della presente sentenza.

47      Tale interpretazione non è inficiata dalla giurisprudenza della Corte EDU, alla quale il governo del Regno Unito si riferisce per contestare la comparabilità della situazione di tali persone. Infatti, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, nella sua sentenza del 16 luglio 2014, Hämäläinen c. Finlandia (CE:ECHR:2014:0716JUD003735909, § 111 et 112), la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha valutato la comparabilità o meno della situazione della persona che ha subito un’operazione di conversione sessuale successivamente al suo matrimonio con la situazione di una persona sposata che non ha cambiato sesso, alla luce dell’oggetto della normativa nazionale di cui trattavasi, che verteva sul riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso in materia di stato civile. Per contro, come è stato sottolineato al punto 27 della presente sentenza, nell’ambito della presente causa si tratta di valutare la comparabilità della situazione delle persone interessate alla luce di una normativa avente specificamente ad oggetto l’accesso ad una pensione statale di fine lavoro.

48      Va pertanto constatato che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale riserva un trattamento meno favorevole, direttamente fondato sul sesso, alla persona che ha cambiato sesso dopo essersi sposata che alla persona che ha conservato il proprio sesso di nascita ed è sposata, sebbene tali persone si trovino in situazioni comparabili.

49      Il governo del Regno Unito sostiene, nondimeno, che l’obiettivo consistente nell’evitare l’esistenza di un matrimonio tra persone dello stesso sesso poteva giustificare l’applicazione alle sole persone che hanno cambiato sesso del presupposto dell’annullamento del matrimonio anteriormente contratto da tali persone, qualora il diritto nazionale non autorizzasse, all’epoca dei fatti all’origine della controversia principale, il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

50      Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, una deroga al divieto, enunciato all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, di qualsiasi discriminazione diretta fondata sul sesso è possibile soltanto nei casi tassativamente elencati dalle disposizioni di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2005, Vergani, C‑207/04, EU:C:2005:495, punti 34 e 35, nonché del 3 settembre 2014, X, C‑318/13, EU:C:2014:2133, punti 34 e 35). Orbene, l’obiettivo invocato dal governo del Regno Unito non corrisponde ad alcuna delle deroghe ammesse dalla direttiva in parola.

51      Riguardo, più in particolare, alla deroga prevista all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva suddetta, la Corte ha già dichiarato che tale articolo non consente agli Stati membri di trattare in modo diverso la persona che ha cambiato sesso dopo essersi sposata e la persona che ha conservato il proprio sesso di nascita ed è sposata, per quanto riguarda l’età cui è subordinato l’accesso a una pensione statale (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2006, Richards, C‑423/04, EU:C:2006:256, punti 37 e 38).

52      Pertanto, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale è costitutiva di una discriminazione diretta fondata sul sesso ed è quindi vietata dalla direttiva 79/7.

53      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che la direttiva 79/7 e, in particolare, il suo articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, in combinato disposto con i suoi articoli 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, e 7, paragrafo 1, lettera a), deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che impone alla persona che abbia cambiato sesso, qualora intenda beneficiare di una pensione statale di fine lavoro a partire dall’età pensionabile legale prevista per le persone del sesso da essa acquisito, di soddisfare non soltanto criteri di ordine fisico, sociale e psicologico, ma anche la condizione di non essere sposata con una persona del sesso da essa acquisito in seguito a tale cambiamento.

 Sulle spese

54      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

La direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, e, in particolare, il suo articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, in combinato disposto con i suoi articoli 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, e 7, paragrafo 1, lettera a), deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che impone alla persona che abbia cambiato sesso, qualora intenda beneficiare di una pensione statale di fine lavoro a partire dall’età pensionabile legale prevista per le persone del sesso da essa acquisito, di soddisfare non soltanto criteri di ordine fisico, sociale e psicologico, ma anche la condizione di non essere sposata con una persona del sesso da essa acquisito in seguito a tale cambiamento.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.