Language of document : ECLI:EU:C:2018:477

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

21 giugno 2018 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Cattura e detenzione di esemplari vivi – Specie appartenenti alla famiglia dei fringillidi – Divieto – Regime derogatorio nazionale – Potere di deroga degli Stati membri – Presupposti»

Nella causa C‑557/15,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 30 ottobre 2015,

Commissione europea, rappresentata da K. Mifsud-Bonnici e C. Hermes, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica di Malta, rappresentata da A. Buhagiar, in qualità di agente, assistita da J. Bouckaert, advocaat e L. Cassar Pullicino, avukat,

convenuta,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, J. Malenovský, M. Safjan, D. Šváby e M. Vilaras, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 febbraio 2017,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 luglio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il presente ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica di Malta, avendo adottato un regime derogatorio che consente la cattura di esemplari vivi di sette specie di fringillidi selvatici (il fringuello Fringilla coelebs, il fanello Carduelis cannabina, il cardellino Carduelis carduelis, il verdone Carduelis chloris, il frosone Coccothraustes coccothraustes, il verzellino Serinus serinus e il cardellino euroasiatico Carduelis spinus), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni dell’articolo 5, lettere a) ed e), e dell’articolo 8, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato IV, lettera a), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7), in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

2        L’articolo 2 della direttiva 2009/147 così dispone:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative».

3        L’articolo 5, lettere a) ed e), di tale direttiva è formulato nei termini seguenti:

«Fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

a)      di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;

(…)

e)      di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura».

4        L’articolo 7, paragrafi 1 e 4, di detta direttiva dispone come segue:

«1.      In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate all’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

(…)

4.      Gli Stati membri si accertano che l’attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall’applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall’articolo 2.

Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza.

Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

(…)».

5        Le sette specie di fringillidi selvatici menzionati al punto 1 della presente sentenza non figurano nell’allegato II della direttiva 2009/147.

6        Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/147:

«Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l’uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa portare localmente all’estinzione di una specie, in particolare quelli elencati all’allegato IV, lettera a)».

7        L’allegato IV, lettera a), quarto trattino, di tale direttiva, indica i seguenti mezzi:

«– reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti».

8        L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva in parola, prevede quanto segue:

«1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:

(…)

c)      per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2.      Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare:

a)      le specie che formano oggetto delle medesime;

b)      i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;

c)      le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;

d)      l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;

e)      i controlli che saranno effettuati.

(…)».

 Diritto maltese

 Le norme sulla conservazione degli uccelli selvatici

9        Il legal notice 79 (atto giuridico 79), del 29 marzo 2006, contiene le norme sulla conservazione degli uccelli selvatici e costituisce il principale atto giuridico di trasposizione della direttiva 2009/147 nel diritto maltese (in prosieguo: le «norme sulla conservazione degli uccelli selvatici»).

10      In particolare, l’articolo 9 delle norme sulla conservazione degli uccelli selvatici traspone sostanzialmente l’articolo 9 della direttiva 2009/147 e fissa le condizioni per l’esame delle deroghe. Tale articolo 9 disciplina altresì una procedura decisionale specifica da seguire durante l’esame di tale deroga, e tale procedura include un esame obbligatorio da parte del comitato ornitologico maltese (in prosieguo: il «comitato ornitologico»).

11      L’articolo 10 delle norme sulla conservazione degli uccelli selvatici espone il ruolo del comitato ornitologico. Quest’ultimo consiste, in particolare, in forza del paragrafo 6, lettera c), di tale articolo 10, nel «formulare raccomandazioni al Ministro sull’autorizzazione di deroghe alle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 18 e 21» e nell’«assicurarsi periodicamente che le condizioni per la concessione di tale autorizzazione o di tali autorizzazioni continuino ad essere soddisfatte». La quarta condizione del medesimo paragrafo stabilisce inoltre con precisione la facoltà del Ministro dell’Ambiente, dello Sviluppo sostenibile e del Cambiamento climatico (in prosieguo: il «Ministro»), in occasione del suo esame delle raccomandazioni del comitato ornitologico, di pronunciarsi sull’autorizzazione di deroghe, nonché l’obbligo ad esso incombente di indicare per iscritto i motivi della sua decisione in caso di divergenza significativa tra le raccomandazioni del comitato ornitologico e la sua decisione.

12      L’articolo 27 delle norme sulla conservazione degli uccelli selvatici disciplina le modalità di trattamento delle inosservanze a dette norme e prevede un complesso di sanzioni che, in caso di violazioni commesse nell’ambito delle deroghe, oscillano da un’ammenda di importo minimo pari ad EUR 500, corredata di una revoca immediata della licenza speciale, ad un’ammenda di importo pari a EUR 15 000, unitamente a due anni di reclusione, ad una revoca a vita di tutte le licenze rilasciate nell’ambito di tali norme nonché ad una confisca del corpo del reato.

 Le norme quadro

13      Il legal notice 253 (atto giuridico 253), del 15 luglio 2014, prevede un quadro che consente una deroga che apre una stagione autunnale di cattura di fringillidi vivi (in prosieguo: le «norme quadro»).

14      L’articolo 3 delle norme quadro stabilisce quanto segue:

«I fringillidi possono essere catturati mediante l’uso di retitradizionali note come “reti da uccellagione”, esclusivamente alloscopo di detenerli in cattività, compreso l’uso in fiere e mostre, per lariproduzione, e/o per l’uso come richiami vivi, soltanto in conformità delle disposizioni del presente decreto: (…)».

15      Detto articolo 3 definisce determinati criteri concernenti le reti da uccellagione, l’inanellamento degli uccelli catturati e la misura di maglia minima.

16      L’articolo 4 delle norme quadro dispone quanto segue:

«(…) la stagione autunnale di cattura di fringillidi vivi durerà al massimo settantatré (73) giorni da ottobre a dicembre dello stesso anno in cui il Ministro decide di aprire una stagione autunnale di cattura di fringillidi vivi mediante un avviso nella Gazzetta ufficiale:

A condizione che, quando apre una stagione autunnale di cattura di fringillidi vivi, il Ministro verifichi che non esistano “altre soluzioni soddisfacenti” ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147 (…) e prenda in considerazione la conservazione a un livello soddisfacente della popolazione delle specie di cui trattasi, considerando parimenti le soglie massime di cui all’allegato II;

A condizione inoltre che, quando fissa la durata di ciascuna stagione autunnale di cattura di fringillidi vivi, il Ministro stabilisca il limite di cattura stagionale globale per ciascuna specie di fringillidi e il limite di cattura stagionale individuale per ciascuna licenza, e decida inoltre se fissare un limite di cattura giornaliero individuale per ciascuna licenza, consentito per questa determinata deroga di cattura autunnale di fringillidi vivi».

17      L’articolo 8 delle norme quadro riguarda le misure di sorveglianza durante una stagione aperta di cattura di fringillidi vivi. Esso prevede la realizzazione di controlli in loco da parte della polizia e la messa a disposizione di almeno 7 agenti in servizio per ogni 1 000 licenze.

18      Le norme quadro contengono un allegato I che elenca le sette specie di fringillidi di cui trattasi.

19      L’allegato II delle norme quadro è così formulato:

«Nel fissare il numero totale di fringillidi che possono essere catturati vivi durante la stagione autunnale di cattura, il Ministro stabilisce un limite totale di cattura inferiore all’1% della mortalità totale annua della popolazione di riferimento di ciascuna specie all’interno del territorio dell’Unione europea, sulla base dei più recenti dati scientifici disponibili derivanti dal recupero degli anelli.

A condizione che il limite massimo di cattura per una deroga che consente la cattura di fringillidi vivi nella stagione autunnale non superi in nessun caso le seguenti quantità:

LIMITE DI CATTURA NAZIONALE PER SPECIE

Fanello      12 000

Cardellino      800

Verdone      4 500

Cardellino euroasiatico      2 350

Frosone      500

Fringuello      5 000

Verzellino      2 350

Queste quantità massime saranno riviste e aggiornate dal Ministro, con avviso nella Gazzetta ufficiale, tenendo in considerazione lo stato di conservazione delle sette specie di cui trattasi e il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente».

 La dichiarazione del 2014

20      Il legal notice 250 (atto giuridico 250), del 15 luglio 2014, vertente sulle norme riguardanti la conservazione degli uccelli selvatici e contenente una dichiarazione relativa ad una deroga per la stagione 2014, che autorizza la cattura autunnale di fringillidi vivi (in prosieguo: la «dichiarazione del 2014»), all’articolo 3 prevede quanto segue:

«(…) il periodo di cattura di fringillidi vivi per l’anno 2014, in prosieguo: “la stagione autunnale di cattura di esemplari vivi”, corrisponderà alle seguenti date:

la cattura di esemplari vivi di fanelli, cardellini, verdoni, cardellini euroasiatici, frosoni, fringuelli e verzellini sarà effettuata nel periodo tra il 20 ottobre 2014 compreso e il 31 dicembre 2014 compreso».

21      Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della dichiarazione del 2014, i limiti di cattura stagionale generale per la stagione autunnale di cattura di esemplari vivi corrispondono a quelli che figurano nell’allegato II delle norme quadro.

22      Secondo l’articolo 5, paragrafo 2, della dichiarazione del 2014, il limite stagionale di cattura di fringillidi vivi è fissato in dieci fringillidi per ciascuna licenza autunnale di cattura o nell’eventuale quantità inferiore catturata prima della chiusura della stagione.

 La dichiarazione del 2015

23      L’articolo 3 del legal notice 330 (atto giuridico 330), del 16 ottobre 2015, vertente sulle norme riguardanti la conservazione degli uccelli selvatici e contenente una dichiarazione relativa ad una deroga per la stagione 2015, che autorizza la cattura autunnale di fringillidi vivi (in prosieguo: la «dichiarazione del 2015»), è identico, per l’anno 2015, all’articolo 3 della dichiarazione del 2014.

24      L’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della dichiarazione del 2015 corrisponde, mutatis mutandis, all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della dichiarazione del 2014.

 Fatti di causa e procedimento precontenzioso

25      Poiché la Repubblica di Malta, nel 2014, aveva adottato le norme quadro e la dichiarazione del 2014, che autorizzano la cattura di sette specie di fringillidi, la Commissione inviava a tale Stato membro, in data 17 ottobre 2014, una lettera di diffida che indicava che il regime derogatorio di quest’ultimo non soddisfaceva le condizioni di cui all’articolo 9 della direttiva 2009/147. A parere della Commissione, detto Stato membro non aveva dimostrato la mancanza di un’altra soluzione soddisfacente e non si era conformato alle condizioni relative agli impieghi misurati, alle piccole quantità e al controllo rigido di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva.

26      La Repubblica di Malta, con lettera del 14 novembre 2014, rispondeva alla lettera di diffida sostenendo che il suo regime derogatorio soddisfaceva le condizioni previste all’articolo 9 della direttiva 2009/147.

27      Non ritenendosi soddisfatta della risposta fornita dalla Repubblica di Malta, la Commissione le inviava un parere motivato in data 28 maggio 2015.

28      La Repubblica di Malta le rispondeva con una lettera del 28 luglio 2015, ribadendo la posizione già espressa nella sua lettera del 14 novembre 2014.

29      Dopo l’esame della risposta della Repubblica di Malta e delle informazioni supplementari, la Commissione, ritenendo che tale Stato membro non avesse posto rimedio alle inadempienze sollevate, decideva di proporre il presente ricorso.

 Sul ricorso

30      La Commissione fa valere che il regime derogatorio adottato dalla Repubblica di Malta che autorizza la cattura di sette specie di fringillidi è contrario all’articolo 5, lettere a) ed e), e all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/147, in combinato disposto con l’allegato IV, lettera a), di tale direttiva, e non soddisfa le condizioni che giustificano l’applicazione della deroga di cui all’articolo 9, paragrafo 1, di detta direttiva.

31      Riguardo a queste condizioni, la Commissione sostiene, in primo luogo, che la Repubblica di Malta non è riuscita a dimostrare la mancanza di un’altra soluzione soddisfacente, come richiede detta disposizione. In secondo luogo, tale Stato membro non avrebbe motivato la mancanza di un’altra soluzione soddisfacente per giustificare il suo regime derogatorio. In terzo luogo, la Repubblica di Malta non avrebbe dimostrato che l’attività autorizzata costituisce un «impiego misurato», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147. In quarto luogo, la Repubblica di Malta non sarebbe riuscita a dimostrare il rispetto della condizione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, secondo cui la deroga di cui trattasi potrebbe riguardare unicamente piccole quantità di uccelli. Infine, lo Stato membro convenuto non avrebbe dimostrato che l’autorizzazione è disposta in «condizioni rigidamente controllate», come richiederebbe peraltro l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva.

 Sull’asserito difetto di motivazione, nel sistema derogatorio maltese, in merito all’inesistenza di un’altra soluzione soddisfacente, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2009/147, nonché sull’asserita mancata dimostrazione dell’inesistenza di un’altra soluzione soddisfacente, ai sensi del paragrafo 1 del medesimo articolo

 Argomenti delle parti

32      Da un lato, la Commissione fa valere che il regime derogatorio maltese è troppo generico e non contiene alcuna motivazione chiara e sufficiente riguardante la mancanza di un’altra soluzione soddisfacente.

33      L’articolo 4 delle norme quadro prevederebbe unicamente che, all’apertura di una stagione autunnale di cattura di fringillidi vivi, il Ministro verifichi che non vi siano «altre soluzioni soddisfacenti», a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147. Le norme quadro non farebbero alcun riferimento all’allevamento in cattività e non obbligherebbero specificamente il Ministro a valutare se l’allevamento in cattività costituisca un’altra soluzione soddisfacente prima di autorizzare la cattura di fringillidi per una determinata stagione.

34      Inoltre, le dichiarazioni del 2014 e del 2015, che autorizzano la cattura di fringillidi durante le stagioni autunnali 2014 e 2015, non sarebbero conformi alla condizione generica posta dall’articolo 4 delle norme quadro, in quanto non conterrebbero alcuna decisione in merito alla mancanza di un’altra soluzione soddisfacente, e nemmeno le ragioni che hanno indotto il Ministro a non considerare l’allevamento in cattività un’alternativa soddisfacente quando ha autorizzato le due stagioni di cattura sopraindicate.

35      Infine, le deliberazioni e le raccomandazioni del comitato ornitologico non soddisferebbero il requisito di una motivazione chiara e sufficiente. Da un lato, i verbali delle riunioni del comitato ornitologico citati dalla Repubblica di Malta non mostrerebbero alcuna valutazione approfondita di soluzioni alternative e, dall’altro, nemmeno le stesse dichiarazioni del 2014 e del 2015 conterrebbero valutazioni o conclusioni relative alla mancanza di altre soluzioni soddisfacenti.

36      D’altra parte, la Commissione osserva che, secondo l’articolo 3 delle norme quadro, il problema particolare o la situazione specifica che le autorità maltesi intendono risolvere è l’autorizzazione alla cattura di fringillidi al solo scopo di detenerli in cattività, compreso l’uso in fiere e mostre, per la riproduzione e/o per l’uso come richiami vivi.

37      Orbene, la cattura di fringillidi selvatici, che sarebbe contraria agli articoli 5 e 8 della direttiva 2009/147, non sarebbe necessaria per detenere i fringillidi in cattività, poiché l’allevamento in cattività costituisce una soluzione soddisfacente a tal fine.

38      Inoltre, la Repubblica di Malta non avrebbe dimostrato che l’allevamento in cattività non rappresenta un’alternativa soddisfacente alla cattura. Infatti, numerose relazioni e studi menzionati da tale Stato membro confermerebbero che l’allevamento in cattività è tecnicamente e scientificamente realizzabile per le sette specie di cui trattasi. Di conseguenza, il fatto che tale alternativa obblighi gli amatori maltesi a cambiare il loro comportamento, vale a dire che, anziché detenere in cattività gli uccelli selvatici che hanno catturato, dovranno detenere in cattività gli uccelli allevati in cattività, non impedirebbe di considerarla una soluzione soddisfacente.

39      Dal momento che la Repubblica di Malta asserisce che il suo regime derogatorio non mira unicamente ad acquisire fringillidi per detenerli in cattività, ma anche a consentire a coloro che praticano la cattura di esemplari vivi di esercitare legalmente la loro attività di cattura e di detenzione, in virtù di una tradizione nazionale, la Commissione sottolinea che, se tale argomento fosse accolto, esso priverebbe di significato il criterio relativo alla mancanza di un’altra soluzione soddisfacente di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147. Pertanto, estendendo eccessivamente la portata della disposizione concernente la deroga prevista in tale disposizione, si pregiudicherebbe il sistema di conservazione istituito da detta direttiva. La conseguenza sarebbe che non può esservi alcun’altra soluzione soddisfacente perché nessuna potrebbe essere equivalente alla cattura di uccelli selvatici.

40      La Repubblica di Malta eccepisce, da un lato, che le decisioni di autorizzare una deroga concernente la cattura di fringillidi vivi per gli anni 2014 e 2015 sono state adottate solo dopo che il comitato ornitologico aveva dedicato numerose riunioni alla discussione di tali motivi, di tali condizioni e di tali requisiti, basandosi sulle relazioni tecniche, giuridiche e scientifiche dettagliate che gli erano state presentate. È basandosi su tali elementi che il comitato ornitologico avrebbe raccomandato in entrambi i casi l’attuazione di una deroga, non senza essersi prima assicurato che tutte le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147 fossero soddisfatte.

41      Contrariamente a quanto asserirebbe la Commissione, non sarebbe stato necessario che le dichiarazioni del 2014 e del 2015 contenessero una decisione relativa alla mancanza di un’altra soluzione soddisfacente, nella misura in cui le valutazioni dettagliate realizzate dal comitato ornitologico, in conformità ai requisiti di cui agli articoli 9 e 10 delle norme sulla conservazione degli uccelli selvatici, e che concludevano nel senso della mancanza di un’altra soluzione soddisfacente, sarebbero state effettuate prima della decisione del Ministro di pubblicare dette dichiarazioni.

42      Riguardo alla critica formulata dalla Commissione concernente l’inadeguatezza delle raccomandazioni del comitato ornitologico, la Repubblica di Malta fa valere che il verbale delle riunioni del comitato ornitologico include solamente una sintesi della discussione che aveva avuto luogo su tutti gli aspetti della deroga di cui trattasi, anche sui motivi di quest’ultima e una valutazione delle possibili soluzioni. L’esame approfondito propriamente detto, al pari dei motivi, sarebbe ampiamente esposto nella nota tecnica sulla deroga prevista per la cattura di esemplari vivi di sette specie di fringillidi, del mese di aprile del 2014, elaborata dalla Wild Bird Regulation Unit (unità di regolamentazione degli uccelli selvatici) (in prosieguo: la «nota tecnica della WBRU»), che fa capo al Ministero per lo Sviluppo sostenibile, l’Ambiente e il Cambiamento climatico. L’insieme del regime derogatorio adottato dalla Repubblica di Malta costituirebbe un meccanismo completo e solido che rispetta i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147.

43      Dall’altro lato, la Repubblica di Malta ribatte che la Commissione interpreta erroneamente l’obiettivo perseguito dalle norme quadro. Il fatto che le sette specie di fringillidi siano catturate per detenerle in cattività a fini ricreativi non impedirebbe che l’attività di cattura possa anche costituire un obiettivo fine a se stesso. La cattura e la successiva detenzione in cattività farebbero entrambe parte integrante della tradizione che le autorità maltesi cercano di proteggere entro l’ambito rigoroso dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147. Un programma di allevamento in cattività fornirebbe soltanto una soluzione parziale per una di tali attività, vale a dire quella della detenzione in cattività di esemplari da parte di amatori per i quali la cattura di tali esemplari non presenta necessariamente un interesse.

44      Prima di adottare la sua decisione di applicare la deroga di cui trattasi concernente la cattura di esemplari di fringillidi vivi, la Repubblica di Malta avrebbe accuratamente valutato tutte le possibili soluzioni alternative che erano state attuate tra il 2004 e il 2014. In esito a tale valutazione, le autorità maltesi avrebbero concluso che, tenuto conto del contesto socioculturale unico e della configurazione biogeografica delle isole maltesi, nonché dell’esperienza pratica acquisita in materia di attuazione di tutte le altre possibili attività alternative – tra le quali figurano in particolare il programma di inanellamento e di rilascio o la possibilità di catturare esemplari vivi di specie diverse dai fringillidi – nessuna delle ipotesi valutate, salvo una deroga limitata, rigorosamente controllata e sorvegliata per i fringillidi, avrebbe consentito di fornire un’alternativa soddisfacente alla pratica antica, tradizionale e ricreativa della cattura di esemplari vivi delle sette specie di fringillidi e della loro detenzione in cattività.

45      La Repubblica di Malta fa valere che, se, come sostiene la Commissione, la cattura in quanto «obiettivo fine a se stesso» di uccelli protetti che non figurano nell’allegato II della direttiva 2009/147, come i fringillidi di cui trattasi, non possa costituire un impiego misurato, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, nessuna deroga diretta a salvaguardare le attività ricreative tradizionali potrebbe essere consentita negli Stati membri dell’Unione in applicazione di tale disposizione. Un’interpretazione così restrittiva sarebbe erronea sia sotto il profilo giuridico sia sotto il profilo fattuale. Inoltre, essa non sarebbe in alcun modo suffragata dalla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147.

46      Secondo la Repubblica di Malta, sebbene la tutela di attività tradizionali non costituisca certo l’obiettivo principale perseguito da detta direttiva, quest’ultima non esclude nemmeno la possibilità che alcune attività tradizionali di caccia o di cattura possano essere mantenute in modo che sia conforme alle rigorose condizioni fissate al suo articolo 9, paragrafo 1, lettera c). Del resto, la Commissione avrebbe essa stessa riconosciuto che una deroga basata sulla tradizione e che autorizza la cattura e la detenzione in cattività di talune specie di uccelli non era necessariamente in contrasto con le disposizioni della direttiva 2009/147.

 Giudizio della Corte

47      Va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, al fine di consentire alle autorità competenti di ricorrere alle deroghe previste all’articolo 9 della direttiva 2009/147 solo in modo conforme al diritto dell’Unione, il quadro legislativo e regolamentare nazionale deve essere concepito in modo che l’attuazione delle disposizioni in deroga ivi enunciate risponda al principio di certezza del diritto. Pertanto, la normativa nazionale applicabile in tale materia deve enunciare i criteri di deroga in modo chiaro e preciso ed imporre alle autorità responsabili della loro applicazione di tenerne conto. Trattandosi di un regime eccezionale, che deve essere di stretta interpretazione e far gravare l’onere di provare la sussistenza dei requisiti prescritti, per ciascuna deroga, sull’autorità che ne prende la decisione, gli Stati membri sono tenuti a garantire che qualsiasi intervento riguardante le specie protette sia autorizzato solo in base a decisioni contenenti una motivazione precisa e adeguata riferentesi ai motivi, alle condizioni e alle prescrizioni di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2006, WWF Italia e a., C‑60/05, EU:C:2006:378, punti 33 e 34).

48      Riguardo alla normativa maltese occorre rilevare che, contrariamente a quanto fa valere, in sostanza, la Commissione, la normativa nazionale applicabile in materia di conservazione degli uccelli selvatici enuncia i criteri di deroga in modo chiaro e preciso e impone alle autorità incaricate della loro applicazione di tenerne conto. Infatti, come indicato ai punti 10 e 16 della presente sentenza, l’articolo 9 delle norme sulla conservazione degli uccelli selvatici traspone, in sostanza, l’articolo 9 della direttiva 2009/147, mentre l’articolo 4 delle norme quadro impone al Ministro di verificare, all’apertura di una stagione autunnale di cattura di fringillidi vivi, che non sussista un’altra soluzione soddisfacente, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147. Tale constatazione non può essere rimessa in discussione dalla circostanza, invocata dalla Commissione, che le norme quadro non facciano alcun riferimento all’allevamento in cattività e non impongano specificamente al Ministro di valutare se l’allevamento in cattività costituisca un’altra soluzione soddisfacente prima di autorizzare la cattura di fringillidi per una determinata stagione.

49      Per contro, è giocoforza rilevare che le dichiarazioni del 2014 e del 2015 che autorizzano la cattura autunnale di fringillidi durante le stagioni 2014 e 2015 non sono conformi all’articolo 9 della direttiva 2009/147.

50      Infatti, tali dichiarazioni non contengono alcuna indicazione relativa all’insussistenza di un’altra soluzione soddisfacente. Inoltre, e in ogni caso, dette dichiarazioni non rinviano nemmeno alle relazioni tecniche, giuridiche e scientifiche che, secondo la Repubblica di Malta, erano state presentate al comitato ornitologico, e neanche alle raccomandazioni basate su tali elementi, che, stando a detto Stato membro, il comitato ornitologico aveva trasmesso al Ministro e che proponevano l’applicazione della deroga di cui trattasi tenuto conto del fatto che tutte le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147, tra cui l’insussistenza di un’altra soluzione soddisfacente, erano state considerate soddisfatte.

51      Ne consegue che dette dichiarazioni non costituiscono decisioni contenenti una motivazione precisa e adeguata riferentesi al requisito dell’insussistenza di un’altra soluzione soddisfacente previsto all’articolo 9 della direttiva 2009/147.

52      Pertanto, l’addebito basato sul difetto di motivazione, nel sistema derogatorio maltese, in relazione all’insussistenza di un’altra soluzione soddisfacente, è fondato e va quindi accolto.

53      Tenuto conto della constatazione che precede, non è necessario nel caso di specie esaminare l’addebito relativo all’asserita mancata dimostrazione dell’insussistenza di un’altra soluzione soddisfacente ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147.

 Sull’asserita inosservanza del requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147, secondo cui la deroga prevista in tale disposizione può riguardare unicamente piccole quantità

 Argomenti delle parti

54      La Commissione ritiene che il calcolo delle «piccole quantità» operato dalla WBRU nella sua nota tecnica, su cui si basano i limiti di cattura previsti dal regime derogatorio maltese, non sia suffragato da prove scientifiche solide.

55      In primo luogo, la WBRU non avrebbe identificato le popolazioni sorgente pertinenti mediante un sistema di sorveglianza affidabile. In effetti, la Repubblica di Malta si sarebbe fondata su un solo studio, vale a dire lo studio Raine del 2007, che si baserebbe su un campione assai limitato di uccelli. Per quanto concerne il frosone, a Malta non ci sarebbe stato alcun controllo di anelli per tale specie, per la quale la WBRU si sarebbe basata sui controlli di anelli effettuati in Italia. Tuttavia, la WBRU non avrebbe spiegato il motivo per cui considerava che tale popolazione costituisse un sostituto adeguato.

56      In secondo luogo, la Repubblica di Malta tenderebbe a includere popolazioni riproduttrici assai numerose nella sua «popolazione di riferimento», basandosi su un esiguo numero di controlli di anelli a Malta, sebbene la maggioranza di dette popolazioni riproduttrici non passi per Malta durante la propria migrazione. In tal senso, la Repubblica di Malta terrebbe conto della grande popolazione riproduttrice di fringuelli in Polonia tra le sue «popolazioni di riferimento». Tuttavia, ornitologi eminenti avrebbero sottolineato che i fringuelli che si riproducono in Polonia passano, durante la loro migrazione, per i Paesi Bassi orientali, la Germania e la Svizzera al fine di svernare principalmente nel Sud Ovest della Francia e nell’Ovest della penisola iberica. Anche se sembrerebbe che alcuni uccelli passino per Malta durante la migrazione, non parrebbe scientificamente corretto includere l’intera popolazione riproduttrice polacca, composta da 5 a 10 milioni di uccelli, nella «popolazione di riferimento» per il calcolo delle piccole quantità.

57      In terzo luogo, la selezione delle popolazioni sorgente effettuata dalla Repubblica di Malta non sarebbe conforme alla metodologia dichiarata. Tale Stato membro sosterrebbe erroneamente di aver tenuto conto unicamente delle popolazioni sorgente provenienti da paesi in cui le popolazioni si mantengono stabili o sono in aumento. Orbene, dati recenti dello European Bird Census Council mostrerebbero una diminuzione delle popolazioni delle specie di cui trattasi, a seconda dei casi, in Germania, Italia, Austria, Polonia, Slovenia e Regno Unito.

58      Infine, riguardo al tasso di mortalità, la nota tecnica della WBRU non spiegherebbe a sufficienza come si ottengono le stime relative al tasso di mortalità. Le cifre presentate dalla WBRU non corrisponderebbero alle cifre indicate negli studi di riferimento o non sarebbero avvalorate da alcuna fonte scientifica.

59      La Repubblica di Malta eccepisce che lo studio Raine, condotto nel 2007 sotto la guida e per conto di BirdLife Malta, rimane finora lo studio più recente disponibile. La posizione della Commissione secondo cui lo studio Raine non soddisferebbe il rigore e l’affidabilità richiesti per il monitoraggio degli uccelli sarebbe sorprendente in quanto tale istituzione si basa essa stessa sul medesimo studio per suffragare diversi argomenti di ordine fattuale.

60      La critica formulata dalla Commissione in relazione all’analisi dello stato di conservazione delle sette specie di fringillidi effettuata dalla Repubblica di Malta si baserebbe su dichiarazioni precedenti formulate nel parere motivato, che conterrebbe varie affermazioni erronee sotto il profilo dei fatti. Nell’aprile del 2015 le autorità maltesi avrebbero effettuato una valutazione aggiornata dello stato di conservazione delle specie, tenendo conto di tutti gli aggiornamenti scientifici recenti, che contraddirebbe le affermazioni della Commissione.

61      Quanto ai tassi di mortalità delle sette specie di cui trattasi, la Repubblica di Malta fa valere che essi sono stati interpretati correttamente dalla WBRU nella sua nota tecnica, in quanto la WBRU si era basata su fonti scientifiche di primo piano. Sebbene, per la stessa specie, le fonti scientifiche avessero specificato differenti tassi di mortalità, le autorità maltesi avrebbero preso in considerazione il valore più basso, in conformità alla guida della Commissione sulla caccia sostenibile.

 Giudizio della Corte

62      Occorre ricordare che, nell’esercizio dei loro poteri in merito alla concessione delle deroghe, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2009/147, le autorità degli Stati membri devono tener conto di numerosi elementi di valutazione che riguardano dati di natura geografica, climatica, ambientale e biologica nonché, in particolare, la situazione delle specie per quanto riguarda il tasso di riproduzione e la mortalità annuale complessiva dovuta a cause naturali (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2006, WWF Italia e a., C‑60/05, EU:C:2006:378, punto 25).

63      Quanto a tali elementi di valutazione, occorre rilevare che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, si considera «piccola quantità», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147, qualsiasi cattura inferiore all’1% della mortalità annua totale della popolazione interessata (valore medio) per le specie che non possono essere cacciate e qualsiasi cattura dell’ordine dell’1% per le specie che possono essere oggetto di azioni di caccia, intendendo per «popolazione interessata», in relazione alle specie migratrici, la popolazione delle regioni che forniscono i principali contingenti che frequentano la regione in cui si esercita la deroga durante il periodo della sua applicazione (v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 2010, Commissione/Italia, C‑164/09, non pubblicata, EU:C:2010:672, punto 35).

64      La Corte ha sottolineato, in proposito, che tali elementi quantitativi si basano sui lavori del comitato ORNIS per l’adattamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 2009/147, istituito in conformità all’articolo 16 di quest’ultima e composto da rappresentanti degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2006, WWF Italia e a., C‑60/05, EU:C:2006:378, punto 26).

65      Secondo la giurisprudenza della Corte, pur se le percentuali menzionate non hanno carattere giuridicamente vincolante, esse possono tuttavia costituire, in ragione dell’autorità scientifica di cui godono i lavori del comitato ORNIS e dell’assenza di produzione di qualsiasi elemento di prova scientifica contraria, una base di riferimento per valutare se una deroga concessa in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147 sia conforme a detta disposizione (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2006, WWF Italia e a., C‑60/05, EU:C:2006:378, punto 27).

66      La condizione delle «piccole quantità» non può essere soddisfatta se l’attività di cattura autorizzata a titolo derogatorio non garantisce il mantenimento della popolazione delle specie interessate ad un livello soddisfacente (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2003, Ligue pour la protection des oiseaux e a., C‑182/02, EU:C:2003:558, punto 17).

67      Va rilevato in proposito che, per quanto concerne il cardellino e il fringuello, la «popolazione interessata», denominata anche «popolazione di riferimento», non può essere determinata in base al solo studio disponibile in materia nell’ambito della presente causa, vale a dire lo studio Raine del 2007, secondo cui il campione di anelli recuperati per quanto riguarda entrambe le specie è troppo limitato per dare indicazioni concludenti sulle regioni che forniscono i principali contingenti di uccelli che sono presenti nella regione in cui è applicata la deroga di cui trattasi. Ciò considerato, e in mancanza di qualunque altro elemento di prova rilevante, è giocoforza affermare che la Repubblica di Malta non ha dimostrato che i limiti di cattura, fissati in 800 esemplari per il cardellino e in 5 000 esemplari per il fringuello, corrispondono a «piccole quantità», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147.

68      Lo stesso vale per il frosone, per il quale, da un lato, non si è registrato alcun controllo di anelli a Malta, e, dall’altro, le autorità maltesi si sono basate sui controlli di anelli effettuati in Italia senza suffragare con alcuna prova scientifica il punto di vista secondo cui un campione del genere poteva costituire un «sostituto» adeguato.

69      Riguardo alle altre 4 specie di fringillidi oggetto della deroga di cui trattasi, occorre rilevare che, sebbene i limiti di cattura autorizzati per queste ultime dalle misure derogatorie maltesi si situino notevolmente al di sotto del massimale dell’1% della mortalità totale annua delle popolazioni interessate, quali individuate dallo studio Raine del 2007, le dimensioni ridotte del campione di uccelli inanellati e rilasciati, vale a dire 112 esemplari, su cui si basa tale studio, possono far dubitare dell’esattezza dell’identificazione di dette popolazioni, soprattutto se questo studio viene confrontato con il gran numero di uccelli dichiarati catturati a Malta durante la stagione autunnale del 2014, pari a 7 222 fringillidi. Di conseguenza, per quanto concerne il fanello, il verdone, il cardellino euroasiatico e il verzellino, non vi può essere alcuna certezza scientifica sulle regioni considerate nel medesimo studio come regioni di origine delle popolazioni che forniscono i principali contingenti che frequentano la regione in cui si esercita la deroga in questione durante il periodo della sua applicazione.

70      Inoltre, dagli atti risulta che solo dopo l’adozione del regime derogatorio da parte della Repubblica di Malta, nel mese di luglio del 2014, è stato condotto sulle isole maltesi uno studio del flusso migratorio dei sette fringillidi di cui trattasi durante il periodo oggetto della deroga in questione.

71      Inoltre, lo stesso studio Raine del 2007 rivela che, a Malta, la cattura è talmente intensiva che solo pochi esemplari di ciascuna delle specie comuni di fringillidi si riproducono abitualmente sull’isola, mentre in altre regioni del Mediterraneo si riproducono in grandi quantità. In base a tale studio, le popolazioni riproduttrici a Malta, in particolare, dei verzellini, dei verdoni e dei fanelli comprendono al massimo solo da una a cinque coppie.

72      Infine, sebbene la Repubblica di Malta abbia asserito di aver tenuto conto unicamente delle popolazioni di riferimento provenienti da paesi in cui le popolazioni si mantengono stabili o sono in aumento, va osservato che la selezione di tali popolazioni effettuata da tale Stato membro non è stata sempre conforme alla metodologia dichiarata.

73      In proposito, per quanto concerne il fanello, va rilevato che, come risulta dalla nota tecnica della WBRU, relativa allo stato di conservazione delle sette specie di fringillidi di cui trattasi, del maggio del 2015, versata agli atti della presente causa dalla Repubblica di Malta, le autorità maltesi hanno anche preso in considerazione, in vista della stagione autunnale di cattura del 2015, popolazioni di riferimento in declino o di cui non era noto lo stato di conservazione. Lo stesso vale per il verdone, per il verzellino e per il cardellino euroasiatico.

74      Da tutte le suesposte considerazioni discende che la Repubblica di Malta non ha sufficientemente dimostrato che il suo regime derogatorio per la cattura delle sette specie di fringillidi in questione consenta di garantire il mantenimento delle popolazioni di tali specie a un livello soddisfacente.

75      Pertanto, tenuto conto della giurisprudenza richiamata al punto 66 della presente sentenza, è giocoforza rilevare che la condizione delle «piccole quantità» non è soddisfatta nel caso di specie.

76      Di conseguenza, si deve accogliere l’addebito relativo all’inosservanza della condizione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147, secondo cui la deroga autorizzata può riguardare unicamente «piccole quantità».

 Sull’asserita mancanza di prova che la deroga autorizzata costituisca un «impiego misurato», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147

 Argomenti delle parti

77      La Commissione sostiene anzitutto che la cattura, come obiettivo fine a se stesso, di esemplari di specie non menzionate nell’allegato II della direttiva 2009/147 non può costituire un impiego misurato, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva.

78      Inoltre, poiché la Repubblica di Malta non avrebbe dimostrato la sua capacità di garantire il mantenimento della popolazione delle sette specie di fringillidi di cui trattasi a un livello soddisfacente, le catture di uccelli non possono, in ogni caso, essere considerate misurate.

79      Infine, la Commissione sostiene altresì che il regime derogatorio maltese è sproporzionato per quanto riguarda, segnatamente, l’autorizzazione del metodo di cattura mediante reti da uccellagione. Nella misura in cui tali reti siano considerate, in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/147, in combinato disposto con l’allegato IV, lettera a), di tale direttiva, un metodo non selettivo, una deroga che implichi il loro utilizzo non potrebbe essere considerata proporzionata.

80      La Repubblica di Malta eccepisce che sia la cattura sia la detenzione in cattività costituiscono un impiego misurato, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2009/147.

81      Essa fa valere inoltre che il metodo di cattura mediante reti da uccellagione autorizzato dal regime derogatorio che ha adottato in materia di cattura di fringillidi vivi consente di realizzare catture selettive, poiché tali reti sono azionate manualmente da persone addestrate per la cattura di esemplari vivi e che dispone di una licenza a tal fine.

 Giudizio della Corte

82      Dalla giurisprudenza della Corte emerge che, qualora non sia soddisfatta la condizione secondo cui la cattura di specie protette deve riguardare unicamente determinati uccelli in piccole quantità, l’impiego degli uccelli per catture a titolo ricreativo non può, in ogni caso, essere considerato un impiego misurato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147 (v., in tal senso, sentenze del 16 ottobre 2003, Ligue pour la protection des oiseaux e a., C‑182/02, EU:C:2003:558, punto 17, nonché dell’8 giugno 2006, WWF Italia e a., C‑60/05, EU:C:2006:378, punto 32).

83      Come rilevato al punto 75 della presente sentenza, la condizione delle «piccole quantità» non è soddisfatta nel caso di specie. Tenuto conto della giurisprudenza richiamata al punto 82 della presente sentenza, ne consegue che l’impiego degli uccelli di cui trattasi per catture a titolo ricreativo in ogni caso non può essere considerato misurato.

84      Inoltre, riguardo all’addebito della Commissione relativo al carattere non selettivo del metodo di cattura mediante reti di cui trattasi nel caso di specie, nella nota tecnica della WBRU le autorità maltesi hanno riconosciuto il carattere non selettivo di tali reti, in quanto hanno dato atto dell’esistenza di «catture accessorie», sebbene queste reti siano azionate manualmente dal cacciatore. Inoltre, lo studio di BirdLife Malta del mese di luglio 2015 conferma il carattere non selettivo di tale metodo di cattura.

85      La condizione prevista all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147, secondo cui la cattura di fringillidi vivi può essere autorizzata unicamente se fatta in modo selettivo, non è quindi soddisfatta nel caso di specie. Di conseguenza, nemmeno le condizioni per poter derogare all’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva sono soddisfatte nel caso di specie.

86      Pertanto, l’addebito riguardante l’assenza di prova che la deroga autorizzata costituisce un impiego misurato, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147, dev’essere accolto, al pari dell’addebito relativo al fatto che il metodo di cattura di cui trattasi non è selettivo, in violazione di detta disposizione e dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva.

 Sull’asserita mancanza di prova che la deroga sia autorizzata in condizioni rigidamente controllate, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147

 Argomenti delle parti

87      La Commissione sostiene che la Repubblica di Malta non ha dimostrato che le condizioni poste dal suo regime derogatorio sono rigidamente applicate. La relazione concernente la stagione di cattura del 2014 presentata dalla Repubblica di Malta confermerebbe in effetti che i due pilastri del sistema di applicazione del regime, l’autodichiarazione mediante messaggio di testo (sms) e i controlli in loco effettuati occasionalmente dagli agenti di polizia, comportano carenze sistemiche e non consentono un controllo efficace delle condizioni di deroga.

88      Da un lato, il sistema di schedatura via sms si baserebbe sull’autodichiarazione da parte dei titolari di licenza e comporterebbe quindi un elevato rischio di abuso. Il carattere altamente sospetto del numero di uccelli la cui cattura è stata dichiarata via sms nel 2014 sarebbe un chiaro esempio di tale rischio. Dall’altro, la Repubblica di Malta non avrebbe dimostrato che il secondo pilastro del suo sistema di applicazione del regime, i controlli in loco, garantisce un monitoraggio sufficientemente rigoroso.

89      Inoltre, varie relazioni redatte da organizzazioni non governative concernenti la stagione di cattura del 2014 avrebbero illustrato l’insufficienza di detto monitoraggio. Tali relazioni evidenzierebbero un’inosservanza generalizzata delle condizioni della deroga, che va dall’uso di richiami illegali o dall’utilizzo abusivo di anelli «monouso» alla cattura di specie non coperte dalla deroga, nonché un’inosservanza delle restrizioni relative ai periodi e ai luoghi autorizzati, in particolare attraverso la pratica di cattura di massa all’interno dei siti «Natura 2000».

90      La Repubblica di Malta replica di aver promulgato un regime di attuazione e di monitoraggio di un rigore senza precedenti all’interno dell’Unione. L’utilizzo del sistema che impone di segnalare in tempo reale le catture per via telefonica avrebbe consentito di raccogliere e di verificare in tempo reale le catture effettuate da tutti i titolari individuali di licenza nonché l’uso dei limiti individuali di cattura, e di monitorare l’utilizzo dei contingenti nazionali. Tutti i titolari di licenza sarebbero stati obbligati a fissare, su ciascun uccello catturato e immediatamente dopo la cattura, anelli monouso appositamente marchiati. L’utilizzo degli anelli sarebbe rigorosamente controllato nel corso delle verifiche puntuali in loco. Alla fine della stagione, gli anelli inutilizzati dovrebbero essere restituiti alle autorità.

91      La Repubblica di Malta rileva, infine, che, nel periodo coperto dalla deroga, le autorità maltesi hanno quotidianamente impiegato in modo regolare oltre 50 agenti supplementari al fine di controllare l’osservanza delle condizioni giuridiche. Il 100% dei luoghi di cattura registrati sarebbe stato ispezionato in qualche momento nel corso del periodo di deroga. Il 23% di tutti i titolari individuali di una licenza sarebbe stato sottoposto a verifiche puntuali approfondite.

 Giudizio della Corte

92      Per quanto concerne, segnatamente, la cattura di uccelli come quella di cui trattasi nel caso di specie, questa può essere autorizzata, in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147, solo se, in particolare, viene effettuata in modo tale che si svolga in condizioni rigidamente controllate (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2003, Ligue pour la protection des oiseaux e a., C‑182/02, EU:C:2003:558, punto 15).

93      In proposito, va rilevato che è pacifico che trenta titolari di licenza hanno dichiarato di aver raggiunto il limite individuale di cattura stagionale di dieci fringillidi l’ultimo giorno della stagione, un giorno in cui lo studio del flusso migratorio dei sette fringillidi in questione, richiamato al punto 70 della presente sentenza, ha registrato i più bassi livelli di migrazione di fringillidi della stagione. In tali circostanze, l’esattezza di siffatte dichiarazioni non sembra certa.

94      Nel contesto maltese, caratterizzato da un’altissima densità di titolari di licenza, vale a dire oltre 4 000, e di impianti per la cattura registrati, vale a dire oltre 6 400, il fatto che solo il 23% delle persone dedite alle catture sia stato sottoposto a controlli individuali risulta insufficiente.

95      Inoltre, dallo studio di BirdLife Malta del mese di luglio del 2015 risulta che l’inosservanza delle restrizioni relative ai periodi e ai luoghi di cattura autorizzati, in particolare mediante la pratica della cattura all’interno dei siti «Natura 2000», è stata piuttosto frequente durante la stagione autunnale di cattura del 2014.

96      In base a tale studio, 41 591 anelli monouso erano stati consegnati per la stagione autunnale di cattura del 2014, sapendo che il limite di cattura per le 7 specie di fringillidi era stato fissato complessivamente in 26 850 esemplari. Il sistema prevedeva e imponeva ai titolari di licenza di restituire gli anelli inutilizzati. Orbene, alla fine della stagione, 38 602 anelli erano rimasti in possesso dei titolari di licenza, vale a dire 11 752 in più rispetto al limite di cattura di 26 850 uccelli e 31 380 in più dei 7 222 fringillidi la cui cattura era stata dichiarata durante detta stagione.

97      Da quanto precede risulta che la Repubblica di Malta non ha dimostrato che la deroga di cui trattasi è applicata in condizioni rigidamente controllate, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147. Pertanto, l’addebito relativo a tale assenza di prova dev’essere accolto.

98      Di conseguenza, occorre dichiarare che la Repubblica di Malta, avendo adottato un regime derogatorio che consente la cattura di esemplari vivi di sette specie di fringillidi selvatici (il fringuello Fringilla coelebs, il fanello Carduelis cannabina, il cardellino Carduelis carduelis, il verdone Carduelis chloris, il frosone Coccothraustes coccothraustes, il verzellino Serinus serinus e il cardellino euroasiatico Carduelis spinus), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni dell’articolo 5, lettere a) ed e), e dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/147, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva.

 Sulle spese

99      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica di Malta è rimasta sostanzialmente soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La Repubblica di Malta, avendo adottato un regime derogatorio che consente la cattura di esemplari vivi di sette specie di fringillidi selvatici (il fringuello Fringilla coelebs, il fanello Carduelis cannabina, il cardellino Carduelis carduelis, il verdone Carduelis chloris, il frosone Coccothraustes coccothraustes, il verzellino Serinus serinus e il cardellino euroasiatico Carduelis spinus), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni dell’articolo 5, lettere a) ed e), e dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva.

2)      La Repubblica di Malta è condannata alle spese.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.