Language of document : ECLI:EU:C:2017:182

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate l’8 marzo 2017(1)

Causa C570/15

X

contro

Staatssecretaris van Financiën

[Domanda di pronuncia pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi)]

«Domanda di pronuncia» pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Previdenza sociale – Determinazione della legislazione applicabile – Articoli 13, paragrafo 2, lettera a) e 14, paragrafo 2, lettera b), i) – Persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due Stati membri – Persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro e svolge una parte della sua attività lavorativa nello Stato membro di residenza lavorando in prevalenza da casa»






 Introduzione

1.        Il presente rinvio pregiudiziale è stato presentato nell’ambito di un procedimento pendente dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) tra il sig. X e lo Staatssecretaris van Financien (Segretario di Stato alle Finanze) vertente sul pagamento di imposta sul reddito e contributi previdenziali per l’anno 2009.

2.        Il giudice del rinvio interroga la Corte sull’interpretazione delle norme di conflitto di cui agli articoli 13 e 14 compresi nel Titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 (2). Segnatamente, il giudice del rinvio solleva la questione se una persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro e risiede in un altro Stato membro e che svolge una parte della sua attività per lo stesso datore di lavoro (circa il 6,5% del suo orario di lavoro) nello Stato membro di residenza, in prevalenza lavorando da casa, debba essere considerata come una persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due Stati membri ai fini della determinazione della legislazione applicabile.

 Quadro normativo

3.        L’articolo 1 del regolamento n. 1408/71 contiene la seguente definizione di «lavoratore subordinato e lavoratore autonomo»:

«a)      i termini “lavoratore subordinato” e “lavoratore autonomo” designano rispettivamente:

i)      qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi o assoggettata ad un regime speciale per dipendenti pubblici».

4.        L’articolo 13 di tale regolamento dispone:

«1.      Le persone cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.

2.      Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a)      la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro».

5.        L’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i), di tale regolamento dispone:

«2.      La legislazione applicabile alla persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri è determinata come segue:

(…)

b)      la persona che non rientra nei casi previsti alla lettera a) è soggetta:

(i)      alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio e se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri».

 Fatti del procedimento principale

6.        Il sig. X è un cittadino olandese residente in Belgio nell’anno di cui trattasi, il 2009.

7.        In quell’anno, egli ha lavorato come account manager e manager delle relazioni telematiche per un datore di lavoro stabilito nei Paesi Bassi.

8.        Nel 2009 il sig. X ha lavorato per il suo datore di lavoro per 1872 ore. Di dette ore, ha lavorato 121 ore in Belgio, pari a circa il 6.5% del numero totale delle ore lavorative. Questo numero comprende 17 ore trascorse visitando clienti del datore di lavoro stabiliti in Belgio e 104 ore durante le quali egli ha lavorato dalla sua abitazione in Belgio. Ciò avveniva per un totale di 13 giorni nel 2009, per 8 ore al giorno.

9.        Le attività esercitate a casa consistevano nell’elaborazione di messaggi email e nella redazione e invio di preventivi. Le attività in Belgio non erano svolte secondo un modello determinato. Il sig. X ha lavorato da casa principalmente nelle settimane successive alle sue ferie estive e non nel periodo invernale. Il contratto di lavoro del sig. X non prevedeva accordi relativi al suo lavoro da casa o altrove in Belgio.

10.      Il sig. X ha svolto il resto del suo lavoro per il datore di lavoro (1751 ore nel 2009) nei Paesi Bassi, sia in ufficio che visitando potenziali clienti aventi sede nei Paesi Bassi.

11.      La controversia tra il sig. X e lo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato alle Finanze) nel procedimento principale riguarda l’imposizione dell’imposta sul reddito e dei contributi previdenziali per l’anno 2009. Segnatamente, essa verte sulla questione se il sig. X fosse assicurato a titolo obbligatorio tramite il regime di previdenza sociale olandese e tenuto dunque al versamento dei contributi previdenziali.

12.      Nell’impugnazione avverso la sentenza del Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Tribunale di Zeeland – Brabante occidentale, Paesi Bassi) il Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Corte d’appello di ’s-Hertogenbosch, Paesi Bassi) ha dichiarato che il lavoro svolto dal sig. X in Belgio nel 2009 era meramente occasionale. A tal fine il Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch (Corte d’appello di ’s-Hertogenbosch) ha considerato quanto segue:

(i)      che nessun elemento permetteva di concludere che il datore di lavoro e il sig. X avessero convenuto che quest’ultimo dovesse svolgere regolarmente attività lavorative in Belgio,

(ii)      che l’attività di norma era svolta nei Paesi Bassi,

(iii)      che le visite a clienti in Belgio erano solo occasionali e

(iv)      che, riguardo al lavoro svolto da casa, non vi erano indicazioni di alcun accordo in tal senso tra il datore di lavoro e il sig. X né uno schema strutturale.

13.      Il Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Corte d’appello di ’s-Hertogenbosch) ha inoltre dichiarato che il lavoro occasionale svolto dal sig. X nel territorio belga non dovrebbe essere preso in considerazione al fine di determinare la legislazione previdenziale applicabile. Il Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Corte d’appello di ’s-Hertogenbosch) è pertanto giunto alla conclusione che il sig. X svolge di norma attività subordinate nel territorio di un solo Stato membro, i Paesi Bassi, cosicché soltanto la legislazione olandese è applicabile, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71.

14.      Avverso tale sentenza il sig. X ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio.

15.      Il giudice del rinvio osserva che il ricorso per cassazione solleva la questione di quale disposizione del regolamento n. 1408/71 indichi la legislazione applicabile all’interessato. Da un lato, qualora non si prendano in considerazione le attività svolte dal sig. X in Belgio, si applicherebbe la norma generale di conflitto di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento, la quale designa quale legislazione applicabile quella dello Stato membro di occupazione. Per contro, qualora tali attività debbano essere prese in considerazione, dall’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento discenderebbe che la legislazione applicabile cambia da quella olandese a quella belga a seconda se il luogo il cui il sig. X svolge effettivamente la propria attività si sposta dai Paesi Bassi al Belgio e viceversa. In alternativa, si potrebbe considerare che il sig. X svolgeva di norma attività lavorative nel territorio di due Stati membri, i Paesi Bassi e il Belgio, e che pertanto, ai sensi del disposto speciale dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i), del regolamento n. 1408/71, ad esso è applicabile unicamente la legislazione dello Stato membro di residenza.

 Questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

16.      Nelle circostanze sopra enunciate lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la seguente questione pregiudiziale alla Corte:

«Quale parametro o parametri si devono utilizzare per valutare quale legislazione sia indicata come applicabile dal regolamento n. 1408/71 nel caso di un lavoratore residente in Belgio che svolge la maggior parte delle sue attività per il suo datore di lavoro olandese nei Paesi Bassi, e in aggiunta nell’anno di cui trattasi svolge il 6.5% di detto lavoro in Belgio, dalla sua abitazione e presso clienti, in assenza di un modello fisso e di accordi con il suo datore di lavoro riguardo allo svolgimento del suo lavoro in Belgio».

17.      L’ordinanza di rinvio del 30 ottobre 2015 è stata ricevuta dalla cancelleria della Corte il 5 novembre 2015. Osservazioni scritte sono state presentate dai governi olandese, belga e ceco nonché dalla Commissione europea. All’udienza del 14 dicembre 2016 il sig. X, il governo olandese e la Commissione hanno svolto osservazioni orali.

 Analisi

18.      Il giudice del rinvio vuole sapere, in sostanza, se una persona che esercita attività subordinate in uno Stato membro e risiede in un altro Stato membro, la quale, nell’anno di cui trattasi, ha svolto una piccola parte delle sue attività per il suo datore di lavoro (circa il 6.5% dell’orario di lavoro) nello Stato membro di residenza, in prevalenza lavorando da casa, debba essere considerata come una persona che di norma esercita attività subordinata unicamente nel primo Stato membro o in entrambi gli Stati membri, ai fini dell’applicazione degli articoli 13 e 14 del regolamento n. 1408/71.

19.      Il giudice del rinvio chiede al riguardo di stabilire quale legislazione sia applicabile a siffatto lavoratore ai sensi delle disposizioni del Titolo II di detto regolamento.

20.      Le posizioni delle parti interessate divergono su questo punto.

21.      In udienza, il sig. X ha sostenuto che si deve considerare che egli di norma esercita attività lavorative in due Stati membri ed è pertanto soggetto alla legislazione dello Stato membro di residenza, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71. Egli ha sostenuto di avere il diritto di lavorare da casa e che le sue attività svolte da casa, come rispondere alle email e contattare telefonicamente clienti, rientrano nelle sue mansioni principali. Egli ha inoltre affermato che le attività in parola devono essere prese in considerazione al fine di determinare la legislazione applicabile.

22.      D’altro canto, gli Stati membri intervenienti e la Commissione concordano sul punto che il regolamento n. 1408/71 dovrebbe essere interpretato nel senso che un lavoratore residente in Belgio, che svolge la maggior parte delle sue attività per il suo datore di lavoro olandese nel territorio dei Paesi Bassi e che, inoltre, nell’anno in questione ha svolto il 6,5% di dette attività in Belgio, dovrebbe essere considerato come una persona che esercita attività subordinata unicamente nel territorio dei Paesi Bassi e soggetta alla legislazione previdenziale olandese, in forza della norma di conflitto lex loci laboris, prevista all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento.

23.      La Corte ha costantemente dichiarato che le disposizioni del Titolo II del regolamento n. 1408/71, di cui fanno parte gli articoli 13 e 14, costituiscono un sistema completo ed uniforme di norme di conflitto volto a far sì che i lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione siano soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare l’applicazione cumulativa di normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne (3).

24.      Nella fattispecie in esame, al fine di stabilire se la situazione in esame rientri nella norma generale di conflitto di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 (lex loci laboris) oppure nella norma di conflitto speciale prevista all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), i) (lex domicilii), occorre accertare se le attività svolte dal sig. X in Belgio debbano essere prese in considerazione al fine dell’applicazione di dette disposizioni.

25.      Se occorre tenere conto di tali attività, si deve considerare che il sig. X eserciti di norma attività subordinate nel territorio di due Stati membri, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i), del regolamento n. 1408/71. In caso contrario, è applicabile la norma generale di conflitto di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento.

26.      Osservo che la circostanza che il sig. X lavori per un solo datore di lavoro non esclude affatto l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i) del regolamento n. 1408/71. Come già dichiarato dalla Corte nella sentenza Calle Grenzshop Andresen, la disposizione in parola è applicabile anche se la persona interessata esercita le sue attività sul territorio di due o più Stati membri per conto di una sola e stessa impresa (4).

27.      Inoltre, nella fattispecie in esame non vi è alcun dubbio che l’attività svolta dal sig. X in Belgio non rientra nella nozione di distacco, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71, posto che egli esercita le sue attività in Belgio senza alcuna limitazione temporale, svolgendo le sue mansioni principali in parte da casa, con il tacito consenso del suo datore di lavoro.

28.      L’ipotesi contemplata all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i), riguarda la situazione in cui la persona interessata esercita «di norma» attività subordinate nel territorio di due o più Stati membri ed inoltre svolge «parte» della sua attività nel territorio dello Stato membro di residenza.

29.      L’espressione utilizzata in tale disposizione implica che l’attività lavorativa esercitata nello Stato membro di residenza del lavoratore debba avere una certa rilevanza quantitativa. In caso contrario, anche dall’esercizio di attività trascurabili o occasionali potrebbero discendere gli effetti giuridici di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i). L’applicazione delle norme di conflitto previste al Titolo II del regolamento n. 1408/71 sarebbe in tal modo esposta al rischio di elusione (5).

30.      Come già dichiarato dalla Corte con riguardo al lavoro indipendente, l’espressione «di norma» implica che la persona interessata eserciti abitualmente attività «significative» nel territorio dello Stato membro (6).

31.      Tale interpretazione non è contraddetta dalla sentenza nella causa Calle Grenzshop Andresen, in cui la Corte ha dichiarato che la situazione di un lavoratore danese, residente in Danimarca e impiegato in Germania, che svolge regolarmente per diverse ore settimanali parte della sua attività in Danimarca, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i) del regolamento n. 1408/71 (7). La persona interessata lavorava come manager in un’impresa stabilita in Germania, vicino al confine tedesco-danese, e lavorava per il suo datore di lavoro anche per circa dieci ore settimanali in Danimarca, svolgendo mansioni di coordinamento e supervisione. Dall’analisi redatta dall’avvocato generale Lenz in detta causa discende chiaramente che tali attività svolte nello Stato membro di residenza non potevano essere considerate insignificanti (8).

32.      Nella sentenza Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe, la Corte ha dichiarato che, per determinare se si deve considerare che una persona svolga «di norma» attività lavorative nel territorio di due o più Stati membri, occorre tenere conto, segnatamente, della natura del lavoro quale definita nei documenti contrattuali al fine di valutare se le attività prevedibili rientrino nelle attività subordinate ripartite, in modo non solo puntuale, nel territorio di più Stati membri, nonché del lavoro effettivamente svolto dal dipendente (9).

33.      Dalla giurisprudenza in parola consegue che, al fine di stabilire se una persona eserciti «di norma» attività subordinate nel territorio di un altro Stato membro ai fini dell’applicazione degli articoli 13 e 14 del regolamento n. 1408/71, occorre tenere conto dell’entità e della rilevanza di una determinata attività, sulla base dei documenti contrattuali nonché del lavoro effettivamente svolto dal dipendente.

34.      Nella fattispecie in esame, dall’ordinanza di rinvio si evince che l’orario di lavoro imputabile alle attività del sig. X nello Stato membro di residenza ammonta al 6.5% dell’orario di lavoro complessivo nel periodo di cui trattasi. L’entità del lavoro svolto in Belgio costituisce a mio avviso una forte indicazione nel senso che le attività in parola sono insignificanti rispetto al rapporto contrattuale complessivo o, come suggerisce la Commissione, che esse sono state esercitate solo «occasionalmente» rispetto alla parte più consistente delle sue mansioni contrattuali.

35.      A mio avviso, la durata del lavoro non è il solo elemento decisivo. Occorre anche considerare altre circostanze, come la natura delle attività e le condizioni in cui esse sono state svolte (10).

36.      Nella fattispecie in esame, le attività del sig. X in Belgio consistevano in visite occasionali a clienti e, in modo predominante, in lavoro da casa, senza alcun accordo specifico con il datore di lavoro o alcuno schema lavorativo.

37.      Osservo che è uno dei vantaggi – o, per alcuni, una maledizione – dell’economia digitale, la possibilità di chiedere o di consentire a un dipendente di svolgere una parte dei suoi compiti d’ufficio fuori dall’ufficio, magari lavorando da casa.

38.      La particolarità di siffatto accordo risiede nel fatto che esso pregiudica potenzialmente la nozione di un luogo di lavoro determinato, come fattore rilevante per stabilire lo Stato membro che ha il legame più stretto con il rapporto di lavoro. Una persona può svolgere telelavoro sul suo computer o telefono a casa o in viaggio e questa modalità lavorativa può costituire una percentuale significativa delle sue attività lavorative. In futuro la Corte dovrà stabilire come tenere conto di questa circostanza ai fini della determinazione della legislazione previdenziale applicabile.

39.      Questa considerazione non si pone nella fattispecie in esame, posto che esistono altri elementi – la rilevanza limitata del lavoro e l’assenza di un modello strutturale riflesso nei documenti contrattuali – che indicano parimenti la natura marginale delle attività del sig. X nello Stato membro di residenza.

40.      In una situazione come quella della fattispecie in esame, dove le attività svolte da casa non si riflettono esplicitamente nei documenti contrattuali, non formano un modello strutturale ed inoltre costituiscono una percentuale relativamente ridotta dell’orario di lavoro complessivo, mi sembra chiaramente inappropriato invocare tale circostanza al fine di applicare gli articoli 13 e 14 del regolamento n. 1408/71.

41.      Considero pertanto che, in circostanze come quelle del procedimento principale, le attività esercitate da un dipendente per lo stesso datore di lavoro in un altro Stato membro, che costituiscono circa il 6.5% dell’orario di lavoro e che, inoltre, sono svolte per lo più lavorando da casa, devono essere considerate marginali e non devono essere prese in considerazione ai fini dell’applicazione degli articoli 13 e 14 del regolamento n. 1408/71. La persona in siffatta situazione deve pertanto essere considerata come una persona che di norma svolge attività lavorative in un solo Stato membro ed è soggetta alla legislazione indicata dalla norma generale di conflitto di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento medesimo.

42.      In via subordinata, osservo che tale conclusione sembra essere confortata dalla nozione di «attività marginali», introdotta dall’articolo 14, paragrafo 5 ter, del regolamento n. 987/2009 (11) e chiarita nella Guida pratica predisposta, sotto gli auspici della Commissione, dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, al fine di assistere le autorità nazionali nell’applicazione del regolamento n. 883/2004 (12).

43.      Dai chiarimenti forniti nella Guida pratica emerge che le attività «marginali» non sono considerate ai fini delle norme di conflitto riguardanti una persona che esercita attività subordinate o indipendenti in due o più Stati membri. Non si può considerare che una persona che svolge attività marginali in un altro Stato membro eserciti «di norma» attività lavorative in due o più Stati membri. Le attività marginali sono inoltre definite come attività permanenti ma insignificanti in termini di tempo e rendimento economico, suggerendo, a titolo indicativo, che attività che costituiscono meno del 5% dell’orario di lavoro regolare del dipendente e/o meno del 5% della sua retribuzione complessiva devono essere considerate come marginali. Anche la natura delle attività, ad esempio la circostanza che esse non sono indipendenti o che sono svolte da casa, può indicare che si tratta di attività marginali.

 Conclusione

44.      Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale presentata dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema dei Paesi Bassi):

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come emendato e aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97, del 2 dicembre 1996, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, si deve considerare che una persona che esercita attività subordinate in uno Stato membro e risiede in un altro Stato membro, la quale, nell’anno di cui trattasi, ha svolto una piccola parte delle sue attività per lo stesso datore di lavoro – circa il 6.5% dell’orario di lavoro – in quest’ultimo Stato membro, in prevalenza lavorando da casa, ai fini dell’applicazione degli articoli 13 e 14 del regolamento medesimo ha esercitato attività lavorative esclusivamente nel primo Stato membro.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      Regolamento del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come emendato e aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»). Il regolamento n. 1408/71 è stato abrogato con decorrenza dal 1o maggio 2010 dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1). Tuttavia esso rimane applicabile ratione temporis al procedimento principale.


3      V., segnatamente, la sentenza del 24 marzo 1994, Van Poucke(C‑71/93, EU:C:1994:120, punto 22).


4      Sentenza del 16 febbraio 1995 (C‑425/93, EU:C:1995:37, punto 13).


5      Osservo che l’articolo 13, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 883/2004 modifica la norma di conflitto in precedenza contenuta all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), i), del regolamento n. 1408/71 introducendo il requisito che una parte «sostanziale» dell’attività di una persona sia esercitata nello Stato membro di residenza.


6      Sentenza del 30 marzo 2000, Banks e a. (C‑178/97, EU:C:2000:169, punto 25 e la giurisprudenza ivi citata).


7      Sentenza del 16 febbraio 1995 (C‑425/93, EU:C:1995:37).


8      Sentenza del 16 febbraio 1995, Calle Grenzshop Andresen (C‑425/93, EU:C:1995:37, punto 15) e conclusioni dell’avvocato generale Lenz nella causa Calle Grenzshop Andresen(C‑425/93, EU:C:1995:12, paragrafi da 28 a 33).


9      Sentenza del 4 ottobre 2012, Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe (C‑115/11, EU:C:2012:606, punti da 44 a 45).


10      V., a questo riguardo, la sentenza del 12 luglio 1973, Hakenberg (13/73, EU:C:1973:92, punto 20), e le conclusioni dell’avvocato generale Lenz nella causa Calle Grenzshop Andresen (C‑425/93, EU:C:1995:12, paragrafo 32).


11      Articolo 14, paragrafo 5 ter, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009. che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (GU L 284, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 (GU 2002, L 149, pag. 4), che stabilisce quanto segue: «5 ter. Le attività marginali non sono considerate ai fini della determinazione della legislazione applicabile ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base. (…)».


12      Guida pratica del dicembre 2013 alla legislazione applicabile nell’Unione europea, nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera, pag. 27.