Language of document : ECLI:EU:C:2017:842

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

9 novembre 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regolamento (CE) n. 73/2009 – Regime di pagamento unico – Allevatore di vitelli che ha stipulato un contratto di integrazione – Clausola contrattuale in virtù della quale il pagamento unico perviene all’impresa di integrazione – Ammissibilità»

Nella causa C‑227/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Corte d’appello di Arnhem-Leeuwarden, Paesi Bassi), con decisione del 19 aprile 2016, pervenuta in cancelleria il 22 aprile 2016, nel procedimento

Jan Theodorus Arts

contro

Veevoederbedrijf Alpuro BV,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da A. Borg Barthet (relatore), facente funzione di presidente di sezione, M. Berger e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Veevoederbedrijf Alpuro BV, da J. Geerts, advocaat;

–        per la Commissione europea, da A. Bouquet e I. Galindo Martín, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006 e (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Jan Theodorus Arts e la Veevoederbedrijf Alpuro BV (in prosieguo la «Alpuro») in merito alla validità di una clausola contrattuale in virtù della quale il sostegno al quale egli ha diritto nell’ambito del regime di pagamento unico perviene alla Alpuro.

 Contesto normativo

3        I considerando 25 e 27 del regolamento n. 73/2009 recitano come segue:

«(25)      I regimi di sostegno della [politica agricola comune (PAC)] prevedono un sostegno diretto al reddito, in particolare al fine di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola. Tale obiettivo è strettamente connesso alla conservazione delle zone rurali. Per evitare qualsiasi attribuzione inefficiente dei contributi comunitari, non dovrebbe essere corrisposto alcun pagamento di sostegno agli agricoltori che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali aiuti.

(…)

(27)      Il regolamento (CE) n. 1782/2003 [del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU 2003, L 270, pag. 1)] ha istituito un regime di pagamento unico che ha fuso i diversi regimi di sostegno preesistenti all’interno di un solo regime di pagamenti diretti disaccoppiati. (…)».

4        L’articolo 1, lettera b), del regolamento n. 73/2009 dispone che questo regolamento istituisce «un regime di sostegno al reddito degli agricoltori (in seguito denominato “regime di pagamento unico”)».

5        Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento:

«Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti ottempera ai criteri di gestione obbligatori elencati nell’allegato II e alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’articolo 6.

(…)».

6        L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009 dispone che:

«I criteri di gestione obbligatori elencati nell’allegato II sono prescritti dalla normativa comunitaria nei seguenti campi:

a)      sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;

b)      ambiente;

c)      benessere degli animali».

7        L’articolo 6, paragrafo 1, di questo regolamento così recita:

«Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. (…)».

8        L’articolo 33, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento prevede quanto segue:

«Possono beneficiare del sostegno nell’ambito del regime di pagamento unico gli agricoltori che:

a)      detengono diritti all’aiuto ottenuti a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b)      ottengono diritti all’aiuto a norma del presente regolamento (…)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9        In qualità di allevatore di vitelli, il sig. Arts durante l’anno 2008 ha stipulato un contratto di integrazione con la Alpuro (in prosieguo: il «contratto di integrazione») con cui si impegnava ad acquistare dalla Alpuro vitelli appena nati nonché mangimi destinati al loro ingrasso. Alla fine di ognuno dei sei cicli di ingrasso previsti dal contratto di integrazione, la Alpuro riacquistava i vitelli ingrassati dal sig. Arts. Questi cicli di ingrasso, di una durata di circa 26 settimane ciascuno, sono stati divisi in tre gruppi, il primo dei quali ha avuto inizio il 5 marzo 2009.

10      Ai sensi degli articoli 6 e 13 del contratto di integrazione, il sig. Arts riceveva un corrispettivo di ingrasso di EUR 200 per vitello l’anno.

11      In base all’articolo 9 di tale contratto, tutti i guadagni e i corrispettivi cui il sig. Arts poteva avere diritto nell’ambito del regime di pagamento unico in relazione all’allevamento e all’ingrasso dei vitelli sulla base di detto contratto pervenivano integralmente alla Alpuro, ove peraltro il sig. Arts era tenuto a soddisfare tutte le condizioni richieste al fine di beneficiare di detti guadagni e corrispettivi.

12      Conformemente all’articolo 10 del contratto di integrazione, il prezzo di vendita alla Alpuro dei vitelli ingrassati era calcolato sommando il prezzo di acquisto dei vitelli appena nati, il costo del mangime usato per il loro ingrasso nonché gli altri costi sostenuti per il loro allevamento, e deducendo i corrispettivi percepiti nell’ambito del regime di pagamento unico. Inoltre era applicata una correzione per tener conto delle differenze che i vitelli potevano presentare rispetto alla norma tecnica di cui all’articolo 7 di tale contratto.

13      Nel corso dell’anno 2012, è sorta una controversia tra le parti in merito all’importo del pagamento unico versato al sig. Arts per gli anni dal 2010 al 2012.

14      Il sig. Arts ha adito il Rechtbank Gelderland (tribunale di Gelderland, Paesi Bassi) affermando, in particolare, che l’articolo 9 del contratto di integrazione è contrario agli obiettivi del regolamento n. 1782/2003 nella misura in cui gli impone di cedere il sostegno al reddito destinato ad assicurargli un tenore di vita equo alla Alpuro, la quale non soddisfa le condizioni per beneficiare del regime di pagamento unico e non è nemmeno sottoposta ai requisiti in materia di eco‑condizionalità previsti da tale regolamento.

15      Davanti al medesimo giudice la Alpuro sostiene che il pagamento unico al quale il sig. Arts ha diritto costituisce un elemento di calcolo del prezzo di vendita dei vitelli ingrassati e che essa, da parte sua, non pretende nessun sostegno nell’ambito del regime di pagamento unico.

16      A seguito del rigetto del suo ricorso con sentenza del Rechtbank Gelderland (tribunale di Gelderland), il sig. Arts ha proposto appello contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio il quale ha considerato che la soluzione della controversia principale dipendesse dall’interpretazione del diritto dell’Unione europea.

17      In tale contesto, il Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (corte di appello d’Arnhem‑Leeuwarden, Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, alla luce degli obiettivi del regolamento [n. 73/2009], segnatamente assicurare un equo tenore di vita per gli agricoltori mediante un sostegno diretto al reddito e favorire la sanità pubblica, la salute degli animali, l’ambiente e il benessere degli animali, sia valido un insieme di clausole in un contratto tra un allevatore e un’impresa di integrazione (…) da cui discende che il pagamento unico assegnato all’allevatore in forza di detto regolamento spetta all’impresa di integrazione, mediante detrazione dal prezzo dovuto per i vitelli ingrassati.

2)      In caso di soluzione negativa della prima questione: se, in considerazione della sussistente violazione degli obiettivi del regolamento n. 73/2009, il giudice nazionale abbia la facoltà di modificare il contratto sulla base della dottrina della clausola rebus sic stantibus in modo che venga abolito in tutto o in parte lo svantaggio derivante per l’impresa di integrazione dalla nullità, segnatamente mediante riduzione del prezzo per i vitelli ingrassati».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

18      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 73/2009 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una clausola contrattuale in base alla quale l’importo del sostegno a cui un allevatore di vitelli ha diritto nell’ambito del regime di pagamento unico perviene ad un’impresa di integrazione con la quale egli ha concluso un contratto.

19      Si deve rammentare, in via preliminare, che, sebbene il contratto sia caratterizzato dal principio di autonomia della volontà, secondo il quale, in particolare, le parti sono libere di obbligarsi l’una nei confronti dell’altra, dalla normativa dell’Unione applicabile possono tuttavia discendere taluni limiti a tale libertà contrattuale (sentenza del 20 maggio 2010, Harms,C‑434/08, EU:C:2010:285, punto 36).

20      In particolare, la libertà contrattuale di cui dispone il titolare di diritti all’aiuto non può consentirgli di contrattare obblighi in contrasto con la realizzazione delle finalità perseguite dal regolamento n. 73/2009 (v., per analogia, sentenza del 20 maggio 2010, Harms, C‑434/08, EU:C:2010:285, punto 37).

21      A questo riguardo, si deve rammentare che, ai sensi dell’articolo 1, lettera b), di tale regolamento, il regime unico di pagamento costituisce un sostegno al reddito degli agricoltori. Ai sensi del considerando 25 del medesimo regolamento, l’obiettivo consistente nell’assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola è strettamente connesso al mantenimento delle zone rurali, essendo ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti tenuto, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultimo, a rispettare determinate norme riguardanti l’ambiente, la sicurezza alimentare, la salute animale e vegetale, il benessere degli animali e il mantenimento delle terre in buone condizioni agronomiche e ambientali.

22      Tuttavia, né il regolamento n. 73/2009 né il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante le modalità di applicazione del regime di pagamento unico previsto dal titolo III del regolamento n. 73/2009 (GU 2009, L 316, pag. 1), impongono al beneficiario del regime di pagamento unico l’obbligo di destinare il sostegno che riceve nell’ambito di questo regime a un uso specifico. Infatti, essendo il pagamento unico concepito come un sostegno al reddito, il suo uso non è, per sua natura, limitato.

23      Nel procedimento principale, è pacifico che il sostegno per gli anni dal 2010 al 2012 è stato versato al sig. Arts. Le parti del contratto di integrazione hanno tuttavia convenuto, in sostanza, che il sostegno che il sig. Arts poteva esigere nell’ambito del regime di pagamento unico sarebbe pervenuto integralmente alla Alpuro. In pratica, questo sostegno era dedotto dal prezzo dovuto dalla Alpuro per l’acquisto dei vitelli ingrassati, conformemente agli articoli 9 e 10 di tale contratto.

24      Una simile clausola contrattuale solleva la questione se l’intenzione delle predette parti fosse di fare della Alpuro la reale beneficiaria del detto sostegno, in violazione degli obiettivi del regolamento n. 73/2009.

25      Al riguardo, è infatti opportuno ricordare che sarebbe manifestamente contrario ai predetti obiettivi permettere a persone o a entità che non soddisfano le condizioni previste da tale regolamento di beneficiare del sostegno nell’ambito del regime di pagamento unico (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2010, Harms, C‑434/08, EU:C:2010:285, punti 39 e 45).

26      Tuttavia, un’impresa di integrazione non può essere considerata come la reale beneficiaria di tale sostegno se l’allevatore che si impegna a trasferirglielo ne riceve in cambio un corrispettivo. In tal caso, infatti, l’allevatore beneficia effettivamente del citato sostegno e non fa altro che destinarlo all’uso che sceglie liberamente, come risulta dal punto 22 della presente sentenza.

27      Orbene, nella fattispecie, davanti al giudice di rinvio non è posto in discussione che il trasferimento del sostegno a cui il sig. Arts aveva diritto nell’ambito del regime di pagamento unico sia intervenuto nel contesto di un insieme di concessioni e obblighi reciproci negoziati tra le parti nel contratto di integrazione.

28      Pertanto, non si può ritenere che siano stati lesi gli obiettivi del regolamento n. 73/2009, come rammentati al punto 21 della presente sentenza.

29      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che il regolamento n. 73/2009 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una clausola contrattuale in base alla quale l’importo del sostegno cui un allevatore di vitelli ha diritto nell’ambito del regime di pagamento unico perviene a un’impresa di integrazione, qualora il trasferimento di tale sostegno si inserisca in un contesto di concessioni e obblighi reciproci negoziati tra le parti del contratto.

 Sulla seconda questione

30      Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

 Sulle spese

31      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006 e (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, deve essere interpretato nel senso che non osta a una clausola contrattuale in base alla quale l’importo del sostegno cui un allevatore di vitelli ha diritto nell’ambito del regime di pagamento unico perviene a un’impresa di integrazione, qualora il trasferimento di tale sostegno si inserisca in un contesto di concessioni e obblighi reciproci negoziati tra le parti del contratto.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.