Language of document : ECLI:EU:C:2018:392

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

5 giugno 2018(*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 325 TFUE – Frode o altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea in materia doganale – Effettività dell’azione penale – Archiviazione del procedimento penale – Termine ragionevole – Direttiva 2012/13/UE – Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico – Diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine – Direttiva 2013/48/UE – Diritto di avvalersi di un difensore»

Nella causa C‑612/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria), con decisione dell’11 novembre 2015, pervenuta in cancelleria il 18 novembre 2015, nel procedimento penale a carico di

Nikolay Kolev,

Milko Hristov,

Stefan Kostadinov,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano (relatore), vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, J.L. da Cruz Vilaça, J. Malenovský e E. Levits, presidenti di sezione, E. Juhász, A. Borg Barthet, J.C. Bonichot, F. Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos, M. Vilaras e E. Regan, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 novembre 2016,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo bulgaro, da L. Zaharieva e E. Petranova, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da R. Troosters e V. Soloveytchik, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 aprile 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 325 TFUE, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1), e della direttiva 2013/48/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU 2013, L 294, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti dei sigg. Nikolay Kolev, Milko Hristov e Stefan Kostadinov, accusati di aver commesso vari reati in qualità di funzionari della dogana di Svilengrad (Bulgaria).

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 La decisione 2007/436/CE, Euratom

3        Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU 2007, L 163, pag. 17), applicabile all’epoca dei fatti del procedimento principale, le risorse proprie dell’Unione includono i dazi della tariffa doganale comune.

 Il regolamento (CE) n. 450/2008 e il regolamento (UE) n. 952/2013

4        L’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU 2008, L 145, pag. 1), applicabile all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, così disponeva:

«Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale comunitaria. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive».

5        Tale regolamento è stato abrogato il 30 ottobre 2013 dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1), il cui articolo 42, paragrafo 1, riproduce, in sostanza, il suddetto articolo 21, paragrafo 1.

 La direttiva 2012/13

6        I considerando 10, 14, 27, 28 e 41 della direttiva 2012/13 così recitano:

«(10)            Le norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, la quale a sua volta dovrebbe generare una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca. Tali norme minime comuni dovrebbero essere fissate nel settore dell’informazione nei procedimenti penali.

(...)

(14)      La presente direttiva (...) stabilisce norme minime comuni da applicare in materia di informazioni relative (...) all’accusa da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri. La presente direttiva muove dai diritti enunciati nella Carta, in particolare gli articoli (...) 47 e 48, fondandosi [sull’articolo 6] della CEDU come [interpretato] dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (...).

(...)

(27)      Le persone accusate di aver commesso un reato dovrebbero ricevere tutte le informazioni sull’accusa necessarie per consentire loro di preparare la difesa e garantire l’equità del procedimento.

(28)      Le informazioni fornite alle persone indagate o imputate relative al reato che sono sospettate o accusate di aver commesso dovrebbero essere fornite in modo tempestivo, al più tardi anteriormente al loro primo interrogatorio da parte della polizia o di altra autorità competente e senza pregiudicare lo svolgimento delle indagini in corso. Una descrizione dei fatti, compresi, se noti, l’ora e il luogo, relativi al reato che le persone sono sospettate o accusate di aver commesso e la possibile qualificazione giuridica del presunto reato dovrebbero essere fornite con sufficiente dettaglio tenendo conto della fase del procedimento penale in cui è fornita tale descrizione, al fine di salvaguardare l’equità del procedimento e di consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa.

(...)

(41)      La presente direttiva (...) [i]n particolare (...) intende promuovere (...) il diritto a un equo processo e i diritti della difesa (...)».

7        L’articolo 1 di tale direttiva così dispone:

«La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate (...) [su]ll’accusa elevata a loro carico (...)».

8        L’articolo 6 della direttiva in parola, rubricato «Diritto all’informazione sull’accusa» prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa.

(...)

3.      Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato.

4.      Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate, siano tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite a norma del presente articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l’equità del procedimento».

9        Il successivo articolo 7, intitolato «Diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine», ai paragrafi 2 e 3, così dispone:

«2.      Per garantire l’equità del procedimento e consentire la preparazione della difesa, gli Stati membri assicurano che a dette persone o ai loro avvocati venga garantito l’accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l’indagato o imputato.

3.      (...) [L]’accesso alla documentazione di cui al paragrafo 2 è concesso in tempo utile per consentire l’esercizio effettivo dei diritti della difesa e al più tardi nel momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria. Qualora le autorità competenti entrino in possesso di ulteriore materiale probatorio, l’accesso a quest’ultimo è concesso in tempo utile per consentirne l’esame».

 La direttiva 2013/48

10      Il considerando 12 della direttiva 2013/48 così recita:

«La presente direttiva stabilisce norme minime relative al diritto di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali (…). In tal modo, la direttiva promuove l’applicazione della Carta, in particolare gli articoli (...) 47 e 48, fondandosi [sull’articolo] 6 (...) CEDU come interpretat[o] dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (...)».

11      L’articolo 1 di tale direttiva è così formulato:

«La presente direttiva stabilisce norme minime relative al diritto di indagati e imputati in procedimenti penali (...) ad avvalersi di un difensore (...)».

12      L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale», al paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Gli Stati membri assicurano che gli indagati e imputati abbiano diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo».

 Diritto bulgaro

 Le disposizioni relative al diritto a un difensore

13      In forza del combinato disposto dell’articolo 91, paragrafo 3, e dell’articolo 92 del Nakazatelno protsesualen kodeks (codice di procedura penale), nella versione vigente all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura penale»), qualora due imputati ricorrano al medesimo difensore, il giudice deve escludere tale difensore se la difesa di uno di essi contrasta con quella dell’altro. Secondo una costante giurisprudenza nazionale, vi è contrasto tra gli interessi di tali imputati nell’ipotesi in cui uno di essi fornisca spiegazioni che possono essere usate contro il secondo, mentre quest’ultimo non fornisce alcuna spiegazione.

14      L’articolo 94, paragrafi da 4 a 6 di tale codice disciplina la nomina d’ufficio, da parte di un organo indipendente, di un difensore che sostituisca il precedente.

 Le disposizioni relative all’atto di accusa, agli elementi dell’indagine e all’imputazione

15      Gli articoli 219 e 221 del codice di procedura penale prevedono che l’organo inquirente formuli l’atto di accusa, il quale enuncia i principali fatti costitutivi del reato e la qualificazione giuridica di tali fatti. Tale atto è comunicato all’imputato e al suo difensore, che lo firmano dopo averne preso conoscenza.

16      La comunicazione degli elementi dell’indagine è disciplinata dagli articoli da 226 a 230 di tale codice. In forza di tali articoli, i documenti raccolti al termine delle indagini sono messi a disposizione della difesa, prima dell’eventuale formulazione dell’imputazione, se essa ne fa domanda. In tal caso, l’indagato e il suo difensore sono convocati almeno tre giorni prima di tale messa a disposizione e possono in seguito prendere visione dei documenti in questione entro un termine adeguato. Nel caso in cui non siano reperibili all’indirizzo indicato o in caso di loro mancata comparizione il giorno della convocazione senza valido motivo, l’obbligo di comunicazione della documentazione viene meno.

17      In forza, segnatamente, dell’articolo 246 di tale codice, quando il pubblico ministero decide di chiedere il rinvio a giudizio, formula l’imputazione, la quale chiude la fase delle indagini preliminari e avvia la fase giudiziale del procedimento penale. L’imputazione, che costituisce, secondo il giudice del rinvio l’«accusa definitiva precisata», enuncia in dettaglio il fatto e la sua qualificazione giuridica. È sottoposta al giudice, che è tenuto, entro quindici giorni, a verificare se sono state commesse violazioni di forme sostanziali. In caso negativo, il giudice stabilisce la data della prima udienza. L’imputato e il suo avvocato ricevono una copia di tale imputazione assieme alla convocazione a tale udienza. Essi dispongono in seguito di un termine di sette giorni, che può essere prorogato, per preparare la difesa.

 Le disposizioni e la giurisprudenza relative alla violazione delle forme sostanziali

18      Ai sensi dell’articolo 348, paragrafo 3, punto 1, del codice di procedura penale, una violazione di forme ha un carattere «sostanziale» se pregiudica in modo significativo un diritto processuale riconosciuto dalla legge. Conformemente alla giurisprudenza del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria), costituiscono violazioni siffatte, segnatamente, la mancata formulazione o comunicazione dell’atto di accusa, degli elementi dell’indagine o dell’imputazione, nonché l’esistenza di una contraddizione che vizi tale imputazione. L’atto viziato deve essere sostituito da un nuovo atto, con la precisazione che il giudice non può porre rimedio esso stesso alle violazioni di forme sostanziali commesse dal pubblico ministero, ma deve, a tal fine, rinviare la causa a quest’ultimo.

 Le disposizioni relative all’archiviazione del procedimento penale

19      Al momento dei fatti di cui al procedimento principale, l’archiviazione del procedimento penale era disciplinata segnatamente dagli articoli 368 e 369 del codice di procedura penale, a proposito dei quali il giudice del rinvio indica che perseguivano l’obiettivo di accelerare la fase delle indagini preliminari.

20      In forza dell’articolo 368 di tale codice, qualora la fase delle indagini preliminari non si fosse conclusa allo scadere del termine di due anni a decorrere dall’accusa per i reati gravi, l’indagato poteva chiedere al giudice di applicare il procedimento di cui all’articolo 369 di tale codice diretto al rinvio a giudizio della causa o, in alternativa, all’archiviazione del procedimento penale.

21      Conformemente a detto articolo 369, il giudice, dopo aver constatato la scadenza del termine di due anni, doveva rinviare la causa al pubblico ministero fissandogli un termine di tre mesi per concludere le indagini e portare a termine la fase delle indagini preliminari, chiedendo l’archiviazione oppure il rinvio a giudizio. Qualora il pubblico ministero avesse optato per tale seconda possibilità, avrebbe avuto a disposizione un periodo di quindici giorni supplementari per formulare e sottoporre al giudice l’imputazione. Qualora il pubblico ministero non avesse rispettato tali nuovi termini, il giudice avrebbe dovuto avocare a sé la causa e archiviare il procedimento penale. Qualora, invece, il pubblico ministero avesse concluso le indagini preliminari e sottoposto al giudice un’imputazione nei termini assegnati, quest’ultimo avrebbe esaminato la regolarità del procedimento e si sarebbe accertato in particolare della mancata violazione di forme sostanziali. Qualora avesse ritenuto che violazioni del genere erano state commesse, il giudice avrebbe rinviato nuovamente la causa al pubblico ministero, concedendogli un termine aggiuntivo di un mese per sanare tali violazioni. Qualora il pubblico ministero non si fosse conformato a tale ultimo termine, non avesse sanato dette violazioni o ne avesse commesse altre, il giudice avrebbe archiviato il procedimento penale.

22      Allorché l’insieme di tali condizioni fosse stato soddisfatto, l’indagato avrebbe avuto diritto a che fosse stata disposta l’archiviazione e il giudice sarebbe stato tenuto a disporla, senza poter esso stesso porre rimedio alle violazioni di forme sostanziali constatate né esaminare la causa nel merito. La decisione di archiviazione del procedimento penale poneva definitivamente fine a qualsivoglia azione penale, di modo che non era più possibile invocare la responsabilità penale della persona interessata. Tale decisione non poteva essere oggetto di ricorso, salvo in casi eccezionali.

23      Con lettera del 25 agosto 2017 il giudice del rinvio ha informato la Corte della modifica agli articoli 368 e 369 del codice di procedura penale, nonché dell’introduzione, in tal codice, di un nuovo articolo 368 bis. In forza di tali disposizioni, come modificate, il giudice non potrebbe più disporre l’archiviazione del procedimento penale, ma solamente deciderne l’accelerazione. Tuttavia, secondo tale giudice, le modifiche in parola non si applicano ratione temporis alla causa di cui al procedimento principale.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

24      Otto funzionari della dogana di Svilengrad, i sigg. Dimitar Dimitrov, Plamen Drenski, Kolev, Hristov, Kostadinov, Nasko Kurdov, Nikola Trifonov e Georgi Zlatanov, sono accusati di aver preso parte a un’organizzazione criminale, nel periodo tra il 1° aprile 2011 e il 2 maggio 2012, per il fatto che avrebbero preteso tangenti dai conducenti di autocarri e automobili che attraversavano la frontiera tra la Bulgaria e la Turchia per non effettuare controlli doganali e non menzionare nei documenti le irregolarità riscontrate. I sigg. Kostadinov e Kurdov sono altresì accusati di ricettazione delle tangenti così ottenute e i sigg. Drenski, Hristov e Trifonov di corruzione. Tali diverse azioni costituiscono, ai sensi degli articoli 215, 301 e 321 del Nakazatelen kodeks (codice penale), reati punibili con pene privative della libertà fino a sei o a dieci anni di carcere, a seconda del caso, nonché, per quanto riguarda i fatti di corruzione, con un’ammenda.

25      Le otto persone sono state arrestate nella notte tra il 2 e il 3 maggio 2012. I capi d’accusa a loro carico sono stati formulati subito dopo tale arresto, precisati, poi, nel corso del 2013 e loro comunicati. Tali persone sono state altresì informate delle prove raccolte.

26      Poiché alcune di esse hanno concluso un accordo con il pubblico ministero per porre fine in parte ai procedimenti promossi nei loro confronti, la causa è stata portata dinanzi al giudice del rinvio affinché esso convalidasse tale accordo. Tuttavia, poiché tale giudice ha ritenuto che gli atti d’accusa non fossero stati adottati dall’organo competente e che essi contenessero vizi di forma esso ha, in due occasioni, respinto tale richiesta.

27      Di conseguenza, la causa è stata rinviata al pubblico ministero competente della procura specializzata affinché quest’ultimo formulasse nuovi capi d’accusa nei confronti degli otto indagati. Tuttavia, il procedimento si è in seguito concretamente interrotto e i termini assegnati per l’indagine sono stati prorogati più volte.

28      Nel corso del 2014, poiché l’indagine non era ancora terminata benché fosse trascorso un periodo di due anni dalla data dell’accusa, i sigg. Kolev, Hristov e Kostadinov, sulla base dell’articolo 368 del codice di procedura penale, hanno chiesto al giudice del rinvio di applicare la procedura di cui all’articolo 369 di tale codice. Poiché tale giudice ha accolto con favore tale domanda, esso ha rinviato la causa al pubblico ministero, fissandogli un termine di tre mesi, ossia fino al 29 gennaio 2015, per chiudere l’indagine, formulare nuovi capi d’accusa, comunicare questi ultimi nonché gli elementi dell’indagine agli indagati e porre fine alle indagini preliminari; il pubblico ministero aveva in seguito a disposizione quindici giorni aggiuntivi per formulare l’imputazione e sottoporla al giudice.

29      Il pubblico ministero ha formulato nuovi capi d’accusa e presentato al giudice del rinvio un’imputazione entro i termini assegnati.

30      Tuttavia, né i sigg. Kolev e Kostadinov né i loro difensori hanno ricevuto la comunicazione di tali capi d’accusa. Infatti, hanno indicato di non poter comparire alle date fissate per tale comunicazione per motivi medici e professionali. Inoltre, né tali persone né il sig. Hristov sono stati informati degli elementi dell’indagine.

31      Con ordinanza del 20 febbraio 2015 il giudice del rinvio ha ritenuto che fossero state commesse violazioni di forme sostanziali a motivo del fatto che, da un lato, i nuovi capi d’accusa formulati non erano stati comunicati ai sig. Kolev e Kostadinov, violando i loro diritti processuali, e che l’imputazione conteneva informazioni sull’accusa non regolarmente comunicate a questi ultimi. Dall’altro, tale giudice ha rilevato che le parti dell’imputazione riguardanti i fatti contestati al sig. Hristov erano viziati da contraddizioni. Di conseguenza, detto giudice, conformemente all’articolo 369 del codice di procedura penale, ha disposto nuovamente il rinvio della causa al pubblico ministero, fissandogli il termine di un mese, ossia fino al 7 maggio 2015, per sanare le constatate violazioni di forme, altrimenti il procedimento penale a carico dei sig. Kolev, Hristov e Kostadinov sarebbe stato archiviato.

32      Tuttavia, sebbene il pubblico ministero abbia più volte convocato i sigg. Kolev e Kostadinov, egli non è stato in grado di garantire la comunicazione regolare dei capi d’accusa formulati nonché degli elementi dell’indagine. Tali elementi non hanno neppure potuto essere trasmessi al sig. Hristov. Infatti, tali tre persone e i loro difensori hanno indicato nuovamente di non poter comparire alle date stabilite per diversi motivi riguardanti in particolare uno spostamento all’estero, motivi medici e professionali, nonché riguardanti il mancato rispetto, da parte del pubblico ministero, del termine legale di preavviso di tre giorni per la comunicazione degli elementi dell’indagine previsto dalla normativa.

33      Di conseguenza, il giudice del rinvio, con ordinanza del 22 maggio 2015, ha considerato che il pubblico ministero non avesse sanato le violazioni di forme sostanziali constatate in precedenza e ne avesse commesse di nuove per il fatto che i diritti processuali dei sigg. Kolev, Hristov e Kostadinov erano stati nuovamente violati e l’imputazione non era stata completamente epurata dalle contraddizioni.

34      Di conseguenza, pur sottolineando che era possibile che tali tre persone e i loro difensori avessero abusato dei loro diritti e agito a scopo meramente dilatorio al fine di impedire al pubblico ministero di porre fine alla fase delle indagini preliminari e di sanare tali violazioni entro i termini assegnati, tale giudice ha ritenuto che le condizioni per l’archiviazione del procedimento penale fossero soddisfatte e che dovesse pertanto essere disposta l’archiviazione nei confronti di dette persone. A tal riguardo, esso ha, in sostanza, sottolineato che il fatto che l’accusato abusi dei propri diritti e impedisca obiettivamente al pubblico ministero di compiere i diversi atti del procedimento previsti dalla legge non può ostacolare l’archiviazione del procedimento penale di cui trattasi. Malgrado tali constatazioni, detto giudice ha tuttavia deciso di sospendere il procedimento invece di disporre la suddetta archiviazione.

35      Tanto il pubblico ministero, il quale sosteneva che nessuna violazione di forme sostanziali fosse stata commessa, quanto il sig. Hristov, il quale riteneva che il giudice del rinvio avesse commesso un errore non disponendo l’archiviazione del procedimento penale di cui trattasi, hanno proposto appello avverso tale ordinanza.

36      Con un’ordinanza del 12 ottobre 2015 il giudice adito in appello ha considerato che il giudice del rinvio avrebbe dovuto procedere all’archiviazione conformemente agli articoli 368 e 369 del codice di procedura penale e, a tal fine, ha rinviato la causa dinanzi a tale ultimo giudice.

37      Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se la sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (C‑105/14, EU:C:2015:555), pronunciata dalla Corte mentre la causa era pendente dinanzi al giudice dell’appello, non faccia sorgere dubbi sulla compatibilità di detti articoli 368 e 369 con il diritto dell’Unione, in particolare con l’obbligo degli Stati membri di garantire l’effettività del perseguimento dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

38      In caso affermativo, il giudice del rinvio s’interroga sulle conseguenze che devono essere tratte da una siffatta incompatibilità. A tal riguardo, pur rilevando che gli spetterebbe, ove necessario, disapplicare gli articoli di cui trattasi, tale giudice si chiede quali misure specifiche esso dovrebbe adottare per garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione assicurando al contempo la tutela dei diritti della difesa e del diritto a un processo equo dei sigg. Kolev, Hristov e Kostadinov.

39      Il giudice del rinvio considera diverse opzioni.

40      In primo luogo, il giudice del rinvio potrebbe decidere di disapplicare i termini di cui all’articolo 369 del codice di procedura penale e, di conseguenza, concedere al pubblico ministero termini più lunghi affinché quest’ultimo possa sanare le irregolarità constatate al momento della formulazione dell’imputazione e della comunicazione agli indagati dei capi d’accusa nonché degli elementi del fascicolo, prima di sottoporre nuovamente la causa dinanzi al giudice. Il giudice del rinvio si interroga tuttavia sulle misure concrete che esso dovrebbe adottare per salvaguardare il diritto di tali persone a che la loro causa sia esaminata entro un termine ragionevole, previsto dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

41      In secondo luogo, il giudice del rinvio potrebbe decidere di avviare la fase giudiziale del procedimento penale nonostante le irregolarità commesse durante le indagini preliminari. Tuttavia, esso nutre dubbi sulla conformità al diritto dell’Unione di tale modo di procedere.

42      In tale contesto, esso s’interroga sulla questione se, da un lato, tali irregolarità, che costituiscono «violazioni di forme sostanziali» ai sensi del diritto bulgaro, debbano altresì essere qualificate come tali in applicazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 2012/13 nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48. Dall’altro, in caso affermativo, esso si chiede se possa avviare la fase giudiziale del procedimento nonostante le violazioni di forme sostanziali commesse, sanare queste ultime nell’ambito di tale fase e pronunciarsi, poi, nel merito, senza archiviare tale procedimento in applicazione degli articoli 368 e 369 del codice di procedura penale.

43      Inoltre, il giudice del rinvio, il quale ha rilevato che i sigg. Kostadinov e Kurdov avevano il medesimo difensore, ritiene che gli interessi di questi ultimi siano contrastanti per il motivo che il primo ha fornito informazioni che possono essere usate contro il secondo, il quale ha taciuto. Il giudice del rinvio esprime dubbi sulla compatibilità con l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 degli articoli 91, paragrafo 3, e 92 del codice di procedura penale, che lo obbligano a escludere detto avvocato per tale motivo, benché i sigg. Kostadinov e Kurdov vi si siano opposti, con cognizione di causa. A tale titolo, il giudice si chiede se il diritto di accesso a un difensore sancito nel detto articolo 3, paragrafo 1, sarebbe rispettato se esso nominasse, in sua sostituzione, due difensori d’ufficio.

44      Per questi motivi, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se una legge nazionale sia compatibile con l’obbligo di uno Stato membro di prevedere un’efficace repressione penale dei reati commessi da funzionari delle dogane, qualora, ai sensi di detta legge, il procedimento penale a carico di funzionari delle dogane per partecipazione ad un’organizzazione criminale finalizzata alla commissione di reati di corruzione nell’esercizio delle proprie funzioni (accettazione di tangenti per l’omissione di un controllo doganale), nonché per specifici fatti di corruzione e [ricettazione sotto forma di] occultamento delle tangenti ricevute, venga archiviato, senza che il giudice abbia esaminato nel merito le accuse formulate, nelle seguenti circostanze: a) sono trascorsi due anni dalla formulazione dell’accusa; b) [l’indagato] ha presentato un’istanza di conclusione delle indagini preliminari; c) il giudice ha assegnato al pubblico ministero un termine di tre mesi per la conclusione delle indagini preliminari; d) il pubblico ministero ha commesso, entro detto termine, “violazioni di forme sostanziali” (segnatamente: irregolare comunicazione dell’accusa precisata, mancata comunicazione della documentazione relativa all’indagine e contraddittorietà dell’atto di accusa); e) il giudice ha assegnato al pubblico ministero un ulteriore termine di un mese per porre rimedio a tali “violazioni di forme sostanziali”; f) il pubblico ministero non ha posto rimedio a siffatte “violazioni di forme sostanziali” entro detto termine – laddove il motivo della commissione di tali violazioni entro il primo termine di tre mesi e il non avervi posto rimedio entro l’ultimo termine di un mese deve essere imputato sia al pubblico ministero (mancata eliminazione delle contraddizioni presenti nell’atto di accusa; mancato compimento di atti concreti durante la maggior parte del periodo di decorrenza dei termini), sia alla difesa (mancata cooperazione, contrariamente a quanto previsto, nella comunicazione dell’accusa e della documentazione relativa all’indagine da parte [degli indagati], a causa della degenza in ospedale, e da parte degli avvocati, a causa di altri impegni professionali); e g) è sorto un diritto soggettivo [dell’indagato] all’archiviazione del procedimento penale a causa di una mancata eliminazione delle “violazioni di forme sostanziali” entro i termini all’uopo fissati.

2)      In caso di risposta negativa [alla prima] questione, quale parte della summenzionata disciplina normativa debba essere disapplicata dal giudice nazionale per garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione: a) l’archiviazione del procedimento penale alla scadenza del termine di un mese, oppure b) la qualificazione delle suddette irregolarità come “violazioni di forme sostanziali” o, ancora, c) la protezione del diritto soggettivo sorto in base [alla prima questione], sub g) – ove ci sia la possibilità di sanare effettivamente tale violazione nell’ambito della [fase] giudiziale [del procedimento].

a)      Se la decisione relativa alla disapplicazione di una disposizione nazionale, la quale prevede l’archiviazione del procedimento penale, debba essere subordinata alla condizione che:

i)      al pubblico ministero venga accordato un termine supplementare al fine di porre rimedio alla «violazione di forme sostanziali», di una durata pari al termine durante il quale egli non era oggettivamente in condizione di farlo, in ragione di impedimenti imputabili alla difesa;

ii)      nel caso sub i), il giudice constati che tali impedimenti sono sorti a seguito di un “abuso del diritto”, e;

iii)      in caso di risposta negativa alla [seconda questione], sub a), i), il giudice accerti che la normativa nazionale offre sufficienti garanzie per la conclusione della [fase] delle indagini preliminari entro un termine adeguato.

b)      Se la decisione relativa alla disapplicazione della qualificazione delle suddette irregolarità come “violazione di forme sostanziali”, prevista dalla normativa nazionale, sia compatibile con il diritto dell’Unione, segnatamente:

i)      se il diritto sancito dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [2012/13], sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, sia sufficientemente garantito:

–        qualora tali informazioni siano fornite dopo che il merito dell’accusa sia stato materialmente sottoposto all’autorità giudiziaria, ma prima del suo esame da parte di quest’ultima, nonché qualora siano state fornite alla difesa informazioni complete sugli elementi essenziali dell’accusa in un momento antecedente la sottoposizione del merito dell’accusa all’esame dell’autorità giudiziaria (ipotesi riguardante l’imputato Hristov),

–        in caso di risposta affermativa alla seconda questione, sub b), i), primo trattino, qualora tali informazioni siano fornite dopo che il merito dell’accusa è materialmente sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, ma prima che quest’ultima l’abbia esaminato e siano state fornite alla difesa informazioni parziali sugli elementi essenziali dell’accusa in un momento antecedente la sottoposizione del merito dell’accusa all’esame dell’autorità giudiziaria, allorché il motivo per il quale siano state fornite solo informazioni parziali è da ricondurre a impedimenti causati dalla difesa (ipotesi riguardante i sigg. Kolev e Kostadinov),

–        qualora tali informazioni presentino contraddizioni in ordine alla concreta manifestazione della richiesta di tangenti (una volta si asserisce che un altro imputato avrebbe esplicitamente richiesto la tangente, mentre l’imputato Hristov avrebbe espresso la sua insoddisfazione con una smorfia del viso, quando la persona sottoposta al controllo doganale avrebbe offerto una somma irrisoria, mentre in seguito si riferisce che l’imputato Hristov avrebbe formulato nello specifico la richiesta di tangente);

ii)      Se il diritto della difesa di accesso alla documentazione sancito dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva [2012/13], accesso concesso “al più tardi nel momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria”, sia sufficientemente garantito qualora la difesa abbia avuto accesso alla parte essenziale dei documenti in un momento anteriore e gli sia stata concessa la facoltà di accesso ai documenti, ma non ne abbia fatto uso a causa di impedimenti (malattia, impegni professionali) e facendo valere la normativa nazionale, la quale prescrive una convocazione almeno tre giorni prima per l’accesso ai documenti. Se debba essere concessa una seconda opportunità dopo la cessazione degli impedimenti e con un termine di convocazione di almeno tre giorni. Se sia necessario verificare se i menzionati impedimenti siano oggettivamente sussistenti o costituiscano un abuso del diritto.

iii)      Se il requisito legale previsto dagli articoli 6, paragrafo 3, e 7, paragrafo 3, della direttiva [2012/13] [“al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria” ovvero] “al più tardi nel momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria” abbia il medesimo significato in entrambe le norme. Quale significato abbia tale requisito: prima che il merito dell’accusa sia materialmente sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria o al più tardi nel momento in cui esso è sottoposto a detto esame, oppure dopo che il merito dell’accusa sia sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, ma prima che quest’ultima adotti provvedimenti per esaminarlo.

iv)      Se il requisito legale della comunicazione alla difesa delle informazioni sull’accusa e di concessione dell’accesso alla documentazione relativa all’indagine in modo tale che possano essere garantiti “un esercizio effettivo dei diritti della difesa” e “l’equità del procedimento” ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva [2012/13] abbia il medesimo significato in entrambe le norme. Se sia soddisfatto detto requisito,

–        qualora le informazioni dettagliate sull’accusa siano fornite alla difesa dopo che il merito dell’accusa sia stato sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, ma comunque prima che siano adottati provvedimenti per il suo esame nel merito, e sia concesso alla difesa un termine sufficiente per prepararsi, laddove, in un momento anteriore, siano state fornite informazioni sull’accusa in maniera incompleta e parziale;

–        qualora la difesa ottenga l’accesso a tutta la documentazione dopo che il merito dell’accusa sia stato sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, ma comunque prima che siano adottati provvedimenti per il suo esame nel merito, e le sia concesso un termine sufficiente per prepararsi laddove in un momento anteriore la difesa aveva ottenuto l’accesso a gran parte dei documenti del procedimento;

–        qualora il giudice adotti provvedimenti miranti a garantire alla difesa che tutte le dichiarazioni rese da quest’ultima dopo aver avuto cognizione del circostanziato atto di accusa e di tutti i documenti del procedimento produrrebbero lo stesso effetto che avrebbero avuto nel caso in cui fossero state rese al pubblico ministero prima che il merito dell’accusa fosse sottoposto all’esame dell’autorità giudiziaria.

v)      Se si garantisca “l’equità del procedimento” ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 4, della direttiva [2012/13], nonché “un esercizio effettivo dei diritti della difesa”, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, di [tale] direttiva, nel caso in cui il giudice decida di promuovere [la fase] giudiziale [del procedimento] sulla base di un’accusa definitiva, la quale presenta contraddizioni in ordine alla manifestazione della richiesta di tangenti, ma successivamente metta il pubblico ministero in condizione di eliminare tali contraddizioni, consentendo altresì alle parti di far valere in toto i diritti che avrebbero avuto qualora il merito dell’accusa fosse stato sottoposto all’esame dell’autorità giudiziaria in assenza di siffatte contraddizioni.

vi)      Se il diritto di avvalersi di un difensore sancito dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2013/48], sia sufficientemente garantito nel caso in cui, nel corso delle indagini preliminari, l’avvocato sia stato messo in condizione di comparire al fine di essere informato sull’accusa provvisoria e di avere pieno accesso a tutti i documenti del procedimento, ma egli non sia comparso a causa di impegni professionali e facendo valere la normativa nazionale, la quale prevede un termine di convocazione di almeno tre giorni. Se debba essere concesso un nuovo termine con un preavviso di almeno tre giorni a seguito del venir meno di detti impegni. Se occorra verificare se il motivo per la mancata comparizione sia giustificato ovvero se si configuri un abuso del diritto.

vii)      Se la violazione del diritto di avvalersi di un difensore nella [fase] delle indagini preliminari sancito dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48, incida sul “concreto ed effettivo esercizio dei diritti di difesa”, qualora, dopo che il merito dell’accusa è stato sottoposto all’esame dell’autorità giudiziaria, quest’ultima conceda all’avvocato pieno accesso all’atto di accusa definitivo e dettagliato, nonché a tutti i documenti del procedimento e in seguito adotti provvedimenti finalizzati a garantire all’avvocato che tutte le dichiarazioni da lui rese dopo aver avuto cognizione dell’atto di accusa dettagliato e di tutti i documenti del procedimento produrrebbero lo stesso effetto che avrebbero avuto qualora fossero state rese al pubblico ministero prima che il merito dell’accusa fosse sottoposto all’esame dell’autorità giudiziaria.

c)      Se il diritto soggettivo all’archiviazione del procedimento penale (alle condizioni descritte supra) sorto a favore dell’[imputato] sia compatibile con il diritto dell’Unione, sebbene sia possibile sanare in toto, attraverso provvedimenti del giudice nella [fase] giudiziale del [procedimento], la “violazione di forme sostanziali” cui il pubblico ministero non abbia posto rimedio, cosicché, in ultima analisi, la posizione giuridica dell’[imputato] sarebbe identica a quella che avrebbe avuto in caso di tempestiva eliminazione di detta violazione.

3)      Se possano essere applicate normative nazionali più favorevoli aventi ad oggetto il diritto [dell’imputato] alla trattazione della causa entro un termine ragionevole, il diritto di essere informati, nonché il diritto di avvalersi di un difensore, nel caso in cui esse, congiuntamente ad altri elementi (il procedimento descritto nella prima questione), possano portare all’archiviazione del procedimento penale.

4)      Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2013/48] debba essere interpretato nel senso che esso autorizza il giudice nazionale ad escludere dalla [fase] giudiziale [del procedimento] un avvocato che abbia rappresentato due degli [imputati], avendo uno di essi deposto su fatti che pregiudicano gli interessi dell’altro (...), il quale a sua volta non abbia reso alcuna dichiarazione.

In caso di risposta affermativa, se il giudice garantisca il diritto di avvalersi di un difensore sancito dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2013/48], qualora, dopo aver ammesso a partecipare alla [fase] giudiziale [del procedimento] un avvocato che abbia rappresentato contemporaneamente due [imputati] portatori di interessi contrastanti, nomini nuovi e diversi difensori d’ufficio a ciascuno degli imputati».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

45      In via preliminare, occorre rilevare che, con ordinanza del 28 settembre 2016, notificata alla Corte il 25 ottobre 2016, il giudice del rinvio ha constatato che uno degli imputati nel procedimento principale, il sig. Hristov, è deceduto e, di conseguenza, ha disposto il non luogo a procedere nei suoi confronti.

46      Orbene, sia dal tenore letterale sia dall’impianto sistematico dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone la pendenza dinanzi al giudice nazionale di un’effettiva controversia, nell’ambito della quale esso dovrà emettere una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale della Corte (sentenza del 13 settembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, punto 24).

47      Pertanto, non occorre rispondere alle questioni sollevate nei limiti in cui esse si riferiscono alla situazione del sig. Hristov.

48      Ciò precisato, le quattro questioni sollevate e le sottoquestioni, che si sovrappongono parzialmente, possono essere raggruppate in tre aree. Pertanto, le prime tre questioni e le loro sottoquestioni devono essere intese quali volte ad accertare, in primo luogo, se il diritto dell’Unione, segnatamente l’articolo 325 TFUE, osti a una normativa nazionale, quale gli articoli 368 e 369 del codice di procedura penale, nonché le conseguenze da trarre dall’eventuale incompatibilità di una siffatta normativa con tale diritto, e devono essere intese quali riguardanti, in secondo luogo, i diritti di essere informati dell’accusa nonché di accedere alla documentazione del fascicolo. In terzo luogo, il giudice del rinvio si interroga, con la sua quarta questione, sulla portata del diritto di avvalersi di un difensore, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale.

 Sugli obblighi derivanti dall’articolo 325 TFUE

49      Con le sue questioni prima, seconda e terza, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, per quanto attiene ai reati in materia doganale, l’articolo 325 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce una procedura di archiviazione del procedimento penale, quale quella prevista dagli articoli 368 e 369 del codice di procedura penale. In caso di risposta affermativa, tale giudice chiede lumi sulle conseguenze da trarre dall’incompatibilità di una siffatta normativa con tale disposizione del trattato FUE.

50      Al fine di rispondere a tali quesiti, occorre rilevare che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, obbliga gli Stati membri a lottare contro la frode e le altre attività illegali lesive degli interessi finanziari dell’Unione con misure dissuasive ed effettive (v., in tal senso, sentenze dell’8 settembre 2015, Taricco e a., C‑105/14, EU:C:2015:555, punto 37, nonché del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 30).

51      Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436, le risorse proprie dell’Unione includono segnatamente i dazi della tariffa doganale comune. Di conseguenza, esiste un nesso diretto tra la riscossione delle entrate provenienti da tali dazi e la messa a disposizione da parte del bilancio dell’Unione delle corrispondenti risorse. Ogni lacuna nella riscossione delle prime determina potenzialmente una riduzione delle seconde (v., par analogia, sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 31, nonché giurisprudenza ivi citata).

52      Pertanto, al fine di salvaguardare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, spetta agli Stati membri adottare le misure necessarie per garantire la riscossione effettiva e integrale dei dazi, il che richiede che i controlli doganali possano essere correttamente effettuati.

53      Dalle disposizioni dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, discende che gli Stati membri devono, a tal fine, prevedere l’applicazione di sanzioni effettive e dissuasive in caso di violazione della normativa doganale dell’Unione. Inoltre, l’obbligo per tali medesimi Stati di prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in un siffatto caso era previsto dall’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 450/2008 ed è attualmente previsto dall’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento n. 952/2013.

54      Benché gli Stati membri dispongano al riguardo di libertà di scelta delle sanzioni applicabili, che possono assumere la forma di sanzioni amministrative, di sanzioni penali o di una combinazione di entrambe, essi devono tuttavia assicurarsi che i casi di frode grave o di altre gravi attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione in materia doganale siano passibili di sanzioni penali dotate di un carattere effettivo e dissuasivo (v., in tal senso, sentenze del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, punti da 33 a 35 e giurisprudenza ivi citata; del 20 marzo 2018, Menci, C‑524/15, EU:C:2018:197, punto 20, nonché del 2 maggio 2018, Scialdone, C‑574/15, EU:C:2018:295, punti 34 e 35).

55      Gli Stati membri devono altresì garantire che le norme di procedura penale consentano una repressione effettiva dei reati collegati a siffatti comportamenti.

56      Nel caso di specie, gli imputati nella causa di cui al procedimento principale sono accusati di aver partecipato per più di un anno a un’organizzazione criminale pretendendo tangenti dai soggetti che varcavano la frontiera tra la Bulgaria e la Turchia per non effettuare controlli doganali e non menzionare nei documenti interessati le irregolarità riscontrare, nonché, riguardo in particolare al sig. Kostadinov, di ricettazione delle tangenti così ottenute.

57      Siffatti comportamenti, che il giudice del rinvio qualifica come violazioni sistematiche e continuate delle norme doganali e che costituiscono, ai sensi del diritto bulgaro, reati passibili di pene privative della libertà fino a sei o a dieci anni di carcere, secondo i casi, possono ostacolare la riscossione dei dazi doganali. Ferma restando la valutazione dei fatti di cui al procedimento principale che deve essere effettuata da tale giudice, tali comportamenti sembrano poter essere qualificabili come frode grave o attività illegali gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, ai sensi dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE.

58      Né tale giudice né le parti interessate al presente procedimento hanno messo in discussione il carattere effettivo e dissuasivo delle sanzioni penali previste dal diritto nazionale.

59      Tuttavia, occorre inoltre verificare se le norme di cui agli articoli 368 e 369 del codice di procedura penale possano ostacolare la repressione effettiva dei casi di frode grave o di attività illegali gravi che ledono tali interessi, in violazione dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE.

60      A tal riguardo, dalla decisione di rinvio discende che, in applicazione di tali articoli 368 e 369 il giudice nazionale deve, su richiesta dell’indagato, disporre l’archiviazione del procedimento penale se, alla scadenza del termine di due anni, aumentato del termine di tre mesi e mezzo e di un mese, il pubblico ministero non ha concluso le indagini e, se del caso, formulato e notificato alla difesa i capi d’accusa, consentito a quest’ultima l’accesso alla documentazione del fascicolo e presentato un’imputazione dinanzi al giudice o se, in tale ambito, è incorso in violazioni di forme sostanziali ai sensi del diritto bulgaro, alle quali non ha posto rimedio entro tali termini. Qualora le condizioni enunciate a detti articoli 368 e 369 siano soddisfatte, l’archiviazione del procedimento penale è obbligatoria, cosicché il giudice è tenuto a disporla. Tale archiviazione, inoltre, non può essere oggetto di ricorso e ha carattere definitivo.

61      Orbene, dalla decisione di rinvio, il giudice, in base alle particolari circostanze del caso di specie, segnatamente alla complessità della causa e al comportamento delle parti, non sembra poter prorogare i termini così previsti né poter esaminare la causa nel merito né, come prospettato dal giudice del rinvio, poter sanare esso stesso le eventuali violazioni di forme sostanziali commesse nel corso delle indagini preliminari, anche nel caso in cui si potrebbe porre rimedio alle conseguenze negative di tali violazioni sui diritti della difesa mediante l’adozione nel corso della fase giudiziale di misure adeguate.

62      In particolare, dalla lettura della decisione di rinvio sembra risultare che gli impedimenti causati dalla difesa alla comunicazione regolare dei capi d’accusa e della documentazione, ivi comprese le sue eventuali manovre dilatorie, non interrompono la decorrenza dei termini di tre mesi e mezzo e di un mese assegnati al pubblico ministero per concludere le indagini e presentare la causa dinanzi al giudice, conformemente all’articolo 369 del codice di procedura penale; tali impedimenti possono quindi comportare l’archiviazione del procedimento penale, impedendo qualsiasi prosecuzione dell’azione penale e ogni nuova azione.

63      In tali circostanze, si deve constatare che la normativa nazionale di cui al procedimento principale può ostacolare l’effettività dell’azione penale nonché la repressione dei fatti costitutivi di frode grave o di altre attività illegali gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, in contrasto con l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE.

64      Per quanto riguarda le conseguenze di tale interpretazione dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, occorre rammentare che tale articolo pone a carico degli Stati membri obblighi di risultato precisi, che non sono accompagnati da alcuna condizione quanto all’applicazione delle norme che esso enuncia (sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

65      Spetta, in primis, al legislatore nazionale adottare le misure necessarie al fine di adempiere tali obblighi. Pertanto, spetta ad esso, se del caso, modificare la propria normativa e garantire che il regime procedurale applicabile al perseguimento dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione non sia concepito in modo da comportare, per motivi ad esso inerenti, un rischio sistemico d’impunità per i fatti costitutivi di infrazioni del genere, nonché garantire la tutela dei diritti fondamentali degli imputati.

66      Dal canto suo, il giudice del rinvio deve altresì, senza attendere che la normativa nazionale di cui trattasi sia modificata in tal senso in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale, dare piena efficacia agli obblighi in parola interpretando tale normativa per quanto possibile alla luce dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, quale interpretato dalla Corte, o disapplicando, se necessario, tale normativa (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a., C‑105/14, EU:C:2015:555, punto 49).

67      Nel caso in cui, come sembra ritenere il giudice del rinvio, siano possibili varie misure per attuare gli obblighi in questione, spetterà a tale giudice stabilire quale di tali misure applicare. In particolare, è a quest’ultimo che spetta decidere se debba, a tal fine, disapplicare l’insieme delle disposizioni di cui agli articoli 368 e 369 del codice di procedura penale, o prorogare i termini assegnati da tali articoli al pubblico ministero per porre fine alla fase delle indagini preliminari e correggere le eventuali irregolarità commesse nel corso di tale fase, o ancora, se, dal momento che il pubblico ministero, nel caso di specie, gli ha sottoposto un atto d’imputazione entro tali termini, esso debba avviare la fase giudiziale del procedimento e porre rimedio esso stesso a tali irregolarità. A questo riguardo, il giudice del rinvio deve tuttavia assicurarsi che, nelle diverse fasi del procedimento, sia possibile superare l’eventuale ostruzione deliberata e abusiva della difesa al corretto svolgimento e all’avanzamento di tale procedimento.

68      In tale contesto, e tenuto conto del fatto che i procedimenti penali di cui trattasi in via principale costituiscono un’attuazione, segnatamente, dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, e, quindi, del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta (v., per analogia, sentenza del 20 marzo 2018, Menci, C‑524/15, EU:C:2018:197, punto 21), tale giudice deve altresì assicurarsi che i diritti fondamentali garantiti dalla Carta agli indagati nel procedimento principale siano rispettati. Infatti, l’obbligo di garantire l’efficace riscossione delle risorse proprie dell’Unione non può contrastare con il rispetto di tali diritti (v., in tal senso, sentenze del 29 marzo 2012, Belvedere Costruzioni, C‑500/10, EU:C:2012:186, punto 23, nonché del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, punti 46 e 52).

69      In particolare, per quanto attiene allo svolgimento del procedimento penale, spetta, in primo luogo, a tale giudice adottare le misure necessarie per il rispetto dei diritti della difesa, garantiti dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, segnatamente del diritto di essere informati dell’accusa e del diritto di accesso alla documentazione del fascicolo. Poiché tali diritti sono più specificamente oggetto del secondo gruppo di questioni poste dal giudice del rinvio, si rinvia ai punti da 78 a 100 della presente sentenza.

70      In secondo luogo, il giudice del rinvio deve, quando decide in merito a misure da applicare nel caso di specie al fine di garantire la piena efficacia dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, garantire il rispetto del diritto degli imputati a che la loro causa sia esaminata entro un termine ragionevole.

71      A tal riguardo, occorre sottolineare che tale diritto costituisce un principio generale del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, punto 21), che è stato sancito dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, nonché dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, per quanto riguarda il procedimento giudiziario. In ambito penale, tale diritto deve essere rispettato non solo nel corso di tale procedimento, ma anche nel corso della fase dell’informazione preliminare, a decorrere dal momento in cui una persona è accusata (v., per analogia, Corte EDU, 15 luglio 2002, Affaire stratégies et communications e Dumoulin c. Belgio, CE:ECHR:2002:0715JUD003737097, § 39, nonché Corte EDU, 10 settembre 2010, McFarlane c. Irlanda, CE:ECHR:2010:0910JUD003133306, § 143).

72      Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la ragionevolezza della durata del procedimento non può essere stabilita facendo riferimento a un limite massimo preciso, determinato astrattamente. Essa deve essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, quali la rilevanza e la complessità della controversia o il comportamento delle autorità competenti e delle parti: una siffatta complessità o un comportamento dilatorio della difesa possono essere considerati una valida giustificazione di un termine a prima vista troppo lungo (v., in tal senso, sentenze del 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commissione, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, punti 85 e 86, e del 14 giugno 2016, Marchiani/Parlamento, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, punti 99 e 100).

73      Pertanto, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale, al paragrafo 91 delle sue conclusioni, spetta al giudice del rinvio determinare se, nel caso di specie, il diritto degli interessati a che la loro causa sia esaminata entro un termine ragionevole sia rispettato prendendo in considerazione non solo il fatto che l’indagine di cui al procedimento principale riguarda otto persone, imputate per partecipazione a un’organizzazione criminale i cui fatti costitutivi del reato hanno avuto una durata leggermente superiore a un anno, ma anche la circostanza eventuale che i ritardi subiti potrebbero in parte essere dovuti al comportamento della difesa.

74      Spetta sempre al giudice del rinvio determinare le misure concrete da adottare al fine di garantire il rispetto di tale diritto, tenendo conto dell’insieme dei mezzi procedurali offerti dal suo diritto nazionale, considerato nel suo insieme e interpretato alla luce del diritto dell’Unione. Nell’ipotesi in cui, così come è stato indicato al punto 67 della presente sentenza, varie soluzioni fossero possibili per conferire piena efficacia agli obblighi derivanti dall’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, spetta a tale giudice scegliere, tra le diverse soluzioni, quella che consente nel caso di specie di garantire il diritto fondamentale di cui trattasi.

75      Inoltre, occorre sottolineare che il giudice del rinvio non può disporre l’archiviazione del procedimento penale in applicazione della normativa nazionale di cui al procedimento principale per il solo motivo che tale archiviazione costituirebbe, come asserito, la soluzione più favorevole per gli imputati per quanto riguarda il diritto di questi ultimi a che la loro causa sia esaminata entro un termine ragionevole e il loro diritto di difesa. Infatti, è consentito ai giudici nazionali applicare standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, ma a condizione che tale applicazione non comprometta, segnatamente, il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 47, nonché giurisprudenza ivi citata).

76      Tenuto conto delle considerazioni che precedono, l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce una procedura di archiviazione del procedimento penale, come quella di cui agli articoli 368 e 369 del codice di procedura penale, nei limiti in cui tale normativa si applica in procedimenti avviati in casi di frode grave o di altre attività illegali gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione in materia doganale. Spetta al giudice nazionale dare piena efficacia all’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, disapplicando, se necessario, tale normativa, garantendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali degli imputati.

 Sul diritto di essere informati dell’accusa e sul diritto di accesso alla documentazione del fascicolo, ai sensi della direttiva 2012/13

77      In via preliminare, occorre rilevare che il giudice del rinvio chiede l’interpretazione di disposizioni della direttiva 2012/13 e di una disposizione della direttiva 2013/48 per quanto riguarda i diritti dell’imputato e del suo difensore di essere informati dell’accusa e di avere accesso alla documentazione del fascicolo. Tuttavia, poiché tale seconda direttiva non contiene, a differenza della prima, disposizioni specifiche che disciplinino tali diritti, occorre interpretare a tal riguardo solamente la direttiva 2012/13.

78      Con le sue questioni seconda e terza, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in primo luogo, se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 debba essere interpretato nel senso che il diritto di essere informati dell’accusa ivi previsto è rispettato nell’ipotesi in cui informazioni dettagliate sull’accusa siano comunicate alla difesa solo dopo che l’imputazione sia stata sottoposta al giudice, ma prima che quest’ultimo inizi l’esame dell’accusa nel merito e prima dell’effettivo inizio della discussione dinanzi al medesimo.

79      In secondo luogo, tale giudice chiede alla Corte se l’articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva debba essere interpretato nel senso che il diritto di accesso alla documentazione del fascicolo ivi previsto è garantito allorché le autorità competenti abbiano concesso alla difesa la possibilità di consultare tale documentazione durante le indagini preliminari, anche se la difesa non è stata in grado di usufruire di tale possibilità. In caso negativo, esso chiede se tale diritto sia rispettato nell’ipotesi in cui sia offerta alla difesa un’ulteriore possibilità di visionare tale documentazione successivamente al deposito presso il giudice della richiesta di rinvio a giudizio contenente l’imputazione, ma prima che quest’ultimo inizi ad esaminare l’accusa nel merito e abbia inizio l’effettiva discussione dinanzi ad esso.

80      In terzo luogo, in caso di risposta negativa alle questioni precedenti, detto giudice chiede lumi sulla possibilità di sanare le violazioni dei diritti di cui trattasi nel corso della fase giurisdizionale del procedimento.

81      Benché sia compito del giudice del rinvio stabilire se le disposizioni della direttiva 2012/13 siano state rispettate nel procedimento principale e quali misure specifiche debbano, se del caso, essere adottate a tal fine, spetta tuttavia alla Corte indicargli gli elementi oggettivi che devono presiedere a una siffatta valutazione.

82      A tal fine occorre rilevare che, come prevedono il considerando 14 e l’articolo 1 di tale direttiva, essa mira a stabilire norme minime da applicare in materia d’informazione delle persone indagate o imputate.

83      In particolare, l’articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva prevede che gli Stati membri garantiscano che siano fornite a queste ultime informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato. L’articolo 7, paragrafo 2, di tale medesima direttiva aggiunge che alle persone indagate o imputate, o al loro avvocato, deve essere garantito l’accesso al materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro.

84      Per quanto riguarda il momento in cui tale comunicazione e tale accesso devono avvenire, l’articolo 6, paragrafo 3, e l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 si limitano a prevedere, rispettivamente, che tale comunicazione deve avvenire «al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria» e che tale accesso deve essere garantito «in tempo utile per consentire l’esercizio [effettivo] dei diritti della difesa e al più tardi nel momento in cui [tale] merito è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria».

85      Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 98 delle sue conclusioni, tali disposizioni non si riferiscono a un momento preciso a tal riguardo.

86      Inoltre, la formulazione di dette disposizioni, nelle loro diverse versioni linguistiche, non consente di stabilire univocamente la data limite entro cui la comunicazione delle informazioni dettagliate sull’accusa e l’accesso alla documentazione del fascicolo devono essere garantiti. Infatti, in talune di tali versioni, come quelle in lingua francese e in lingua neerlandese, le disposizioni di cui trattasi potrebbero essere interpretate nel senso che esse riguardano o il momento in cui il giudice competente a esaminare l’accusa nel merito è adito e il procedimento è avviato dinanzi a esso, oppure, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 100 delle sue conclusioni, il momento in cui la causa è trattenuta in decisione. Invece, altre versioni linguistiche, come quella tedesca, prendono in considerazione il momento in cui l’atto di accusa è depositato dinanzi al giudice. Parimenti, le versioni linguistiche inglese e italiana, segnatamente, fanno riferimento al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto alla valutazione del giudice.

87      In tali circostanze, occorre interpretare le disposizioni in parola alla luce del loro contesto e del loro obiettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Spagna/Consiglio, C‑521/15, EU:C:2017:982, punto 158).

88      A tal riguardo, dai considerando 10 e 14 della direttiva 2012/13, emerge che quest’ultima mira, mediante l’emanazione di norme minime comuni che disciplinano il diritto all’informazione nei procedimenti penali, a rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nei loro rispettivi sistemi di giustizia penale. Come indicato in sostanza da tale medesimo considerando 14 nonché dal considerando 41 di tale direttiva, quest’ultima muove a tal fine dai diritti enunciati segnatamente dagli articoli 47 e 48 della Carta e intende promuovere tali diritti.

89      Di conseguenza, come enunciato dai considerando 27 e 28 della direttiva in parola al pari degli articoli 6 e 7 di quest’ultima, tali articoli mirano a garantire l’esercizio effettivo dei diritti della difesa nonché l’equità del procedimento (v., in tal senso, per quanto riguarda detto articolo 6, sentenza del 22 marzo 2017, Tranca e a., C‑124/16, C‑188/16 e C‑213/16, EU:C:2017:228, punto 38, nonché giurisprudenza ivi citata).

90      Orbene, tale obiettivo impone che l’imputato riceva informazioni dettagliate sull’accusa e abbia la possibilità di prendere conoscenza della documentazione in tempo utile, in un momento che gli consenta di predisporre in modo efficace la propria difesa, come previsto peraltro dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 relativamente all’accesso al fascicolo, essendo precisato che la trasmissione d’informazioni lacunose e la concessione di un accesso parziale a tale documentazione sono al riguardo insufficienti.

91      Tale direttiva non impone che tale momento sia identico per quanto riguarda la comunicazione d’informazioni dettagliate sull’accusa e l’accesso alla documentazione del fascicolo. Inoltre, detto momento, secondo le circostanze del caso di specie e il tipo di procedimento di cui trattasi, può essere precedente o concomitante al momento in cui il giudice è adito, o anche successivo a quest’ultimo.

92      Tuttavia, tale obiettivo, così come il corretto svolgimento del procedimento implicano, in linea di principio e fatti salvi, se del caso, i procedimenti speciali o semplificati, che tale comunicazione avvenga e la possibilità di accedere alla documentazione sia concessa al più tardi nel momento in cui la discussione sul merito dell’accusa abbia effettivamente inizio dinanzi al giudice competente per pronunciarsi su tale merito.

93      Infatti, è grazie a tale stessa comunicazione e a tale accesso che l’imputato, o il suo avvocato, è precisamente informato dei fatti addebitati e della qualificazione giuridica di questi ultimi nonché degli elementi di prova sui quali si fonda l’accusa. La possibilità di prendere conoscenza di tali informazioni e di tali elementi al più tardi al momento dell’avvio della discussione è essenziale per consentire a tale persona, o al suo avvocato, di partecipare in modo utile a essa nel rispetto del principio del contraddittorio e della parità delle armi, in modo da far valere la propria posizione in modo effettivo.

94      In caso di eventuale inadempimento a tale requisito, nulla, nella direttiva 2012/13 osta a che, tuttavia, il giudice adotti le misure necessarie in vista di sanare tale inadempimento, purché i diritti della difesa e il diritto a un processo equo siano adeguatamente tutelati.

95      Inoltre, detto requisito non esclude che le informazioni relative all’accusa trasmesse alla difesa possano essere oggetto di modifiche ulteriori, segnatamente per quanto riguarda la qualificazione giuridica dei fatti contestati, né che nuovi elementi di prova possano essere inseriti nel fascicolo nel corso della discussione. Siffatte modifiche e siffatti elementi devono tuttavia essere comunicati all’imputato o al suo avvocato in un momento in cui questi ultimi abbiano ancora la possibilità di replicare in modo effettivo, prima della deliberazione. Tale possibilità è peraltro contemplata dall’articolo 6, paragrafo 4, di tale direttiva, il quale prevede che ogni modifica alle informazioni fornite a norma di tale articolo che si verifichi durante il procedimento penale deve essere comunicata tempestivamente alla persona indagata o imputata ove ciò sia necessario per salvaguardare l’equità del procedimento, nonché dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva in parola, il quale sancisce che, qualora le autorità competenti entrino in possesso di ulteriore materiale probatorio esse devono concederne l’accesso in tempo utile per consentire l’esame di tali prove.

96      In ogni caso, in ciascuna delle situazioni indicate ai punti 92 e 93, al punto 94 nonché al punto 95 della presente sentenza e indipendentemente dal momento in cui le informazioni dettagliate sull’accusa sono fornite ed è consentito l’accesso alla documentazione del fascicolo, all’imputato e al suo difensore deve essere concesso, segnatamente, nel rispetto del principio del contraddittorio e di parità delle armi, un lasso di tempo sufficiente per prendere conoscenza di tali informazioni e di tale documentazione, ed essi devono essere posti in grado di predisporre efficacemente la propria difesa, presentare le loro eventuali osservazioni e, se del caso, formulare qualsiasi richiesta, in particolare, istruttoria, che avrebbero diritto di presentare ai sensi del diritto nazionale. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 101 delle sue conclusioni, tale necessità impone che la causa sia, se del caso, sospesa e che sia disposto il rinvio di quest’ultima a una data successiva.

97      Infine, nei limiti in cui il giudice del rinvio chiede lumi più precisamente sulle modalità di esercizio del diritto di accesso alla documentazione del fascicolo di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2012/13, occorre precisare che, nel caso in cui l’imputato o il suo difensore siano stati convocati per accedere, su loro richiesta, a tale documentazione durante le indagini preliminari, ma, per motivi legittimi o ragioni indipendenti dalla propria volontà, non si siano potuti presentare il giorno della convocazione, il rispetto dei diritti della difesa e l’equità del procedimento, che tale disposizione mira ad attuare, impongono che le autorità inquirenti o gli organi giudicanti, a seconda dei casi, adottino le misure necessarie per fornire a tale persona o al suo avvocato una nuova possibilità di prendere visione di detta documentazione. Fatte salve le considerazioni svolte ai punti da 90 a 93 e 96 della presente sentenza, detta disposizione non osta a che tale nuova possibilità sia offerta dopo il deposito presso il giudice della richiesta di rinvio a giudizio contenente l’imputazione.

98      In tale contesto, spetta tuttavia al giudice assicurare un giusto equilibrio tra, da un lato, il rispetto dei diritti della difesa e, dall’altro, la necessità di garantire l’effettività dell’azione penale e della repressione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione nonché quella di garantire che il procedimento si svolga entro un termine ragionevole, tenendo conto dell’eventuale deliberato ostruzionismo della difesa al buon andamento di tale procedimento.

99      Da quanto precede risulta che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che informazioni dettagliate sull’accusa siano comunicate alla difesa dopo il deposito presso il giudice della richiesta di rinvio a giudizio contenente l’imputazione, ma prima che quest’ultimo inizi a esaminare l’accusa nel merito e la discussione sia avviata dinanzi ad esso, o addirittura dopo l’avvio di tale discussione, ma prima della fase di deliberazione qualora le informazioni così comunicate siano oggetto di modifiche successive, purché il giudice adotti tutte le misure necessarie al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa e l’equità del procedimento.

100    L’articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice nazionale garantire che alla difesa sia concessa la possibilità effettiva di accedere alla documentazione del fascicolo, accesso che può avvenire, se del caso, dopo il deposito presso il giudice della richiesta di rinvio a giudizio contenente l’imputazione, ma prima che quest’ultimo inizi a esaminare l’accusa nel merito e la discussione sia avviata dinanzi ad esso, o addirittura dopo l’avvio di tale discussione, ma prima della fase di deliberazione qualora nuovi elementi di prova siano inseriti nel fascicolo nel corso del procedimento, purché il giudice adotti tutte le misure necessarie al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa e l’equità del procedimento.

 Sul diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48

101    Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 debba essere interpretato nel senso che esso osta, da un lato, a una normativa nazionale che impone al giudice nazionale di escludere l’avvocato incaricato da due imputati, contro la volontà di questi ultimi, per il motivo che gli interessi di tali persone sono contrastanti e, dall’altro, a che tale giudice consenta a tali persone di conferire mandato a un nuovo avvocato o, se del caso, designi esso stesso due avvocati d’ufficio, in sostituzione del primo avvocato.

102    In via preliminare, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, di tale direttiva, benché il termine di recepimento di quest’ultima non fosse giunto a scadenza nel momento in cui il giudice del rinvio ha sollevato dinanzi alla Corte la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, tale termine è scaduto il 27 novembre 2016. In tali circostanze, la direttiva in parola è applicabile alla situazione degli imputati nel procedimento principale.

103    Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2013/48, quest’ultima stabilisce norme minime relative segnatamente al diritto di indagati e imputati di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali. In particolare, l’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva impone agli Stati membri di assicurare che tali indagati e imputati dispongano di questo diritto in tempi e secondo modalità tali da permettere loro di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo.

104    Come emerge in sostanza dal considerando 12 della direttiva in parola, quest’ultima tende a favorire segnatamente il diritto di farsi consigliare, difendere e rappresentare enunciato dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, nonché i diritti della difesa garantiti dall’articolo 48, paragrafo 2, di quest’ultima.

105    Come indicano le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), detto articolo 48, paragrafo 2, corrisponde all’articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ha il medesimo significato e la medesima portata di quest’ultimo, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta.

106    Orbene, risulta, in sostanza, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che, se è vero che il diritto di avvalersi di un difensore di cui a detto articolo 6, paragrafo 3, implica la possibilità per la persona interessata di ricorrere a un difensore di sua scelta, tale possibilità non è tuttavia assoluta (v., in tal senso, Corte EDU, 29 settembre 1992, Croissant c. Germania, CE:ECHR:1992:0925JUD001361188, § 29, e Corte EDU, 14 gennaio 2003, Lagerblom c. Svezia, CE:ECHR:2003:0114JUD002689195, § 54). Essa può così essere soggetta a talune restrizioni purché siano previste dalla legge, rispondano a un obiettivo d’interesse generale e siano proporzionate a tale obiettivo.

107    Nel caso di specie, emerge dalla decisione di rinvio che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira a garantire il diritto degli imputati a una difesa effettiva.

108    Orbene, si deve ritenere che tale obiettivo, che corrisponde precisamente a quello perseguito dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48, è legittimo e che tale normativa è proporzionata a quest’ultimo.

109    A tale ultimo riguardo, occorre, infatti, sottolineare che l’assenza di conflitto d’interessi del difensore è indispensabile per garantire l’effettività dei diritti della difesa. Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 110 delle sue conclusioni, un avvocato non può difendere in modo completo ed effettivo due imputati nell’ambito del medesimo procedimento qualora essi siano portatori d’interessi contrastanti, segnatamente qualora uno dei due abbia reso dichiarazioni che possono essere usate contro l’altro, senza che quest’ultimo confermi tali dichiarazioni.

110    In queste circostanze, l’esclusione di tale difensore e la sua sostituzione con altri due avvocati incaricati dagli imputati o con due avvocati nominati d’ufficio sembrano atte a garantire l’effettività dei diritti della difesa e del diritto di avvalersi di un difensore.

111    Pertanto, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che impone al giudice nazionale di escludere l’avvocato incaricato da due imputati, contro la volontà di questi ultimi, per il motivo che gli interessi di tali imputati sono contrastanti, né osta a che tale giudice consenta a detti imputati di conferire mandato a un nuovo avvocato o, se del caso, designi esso stesso due avvocati d’ufficio, in sostituzione del primo avvocato.

 Sulle spese

112    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 325, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce una procedura di archiviazione del procedimento penale, come quella di cui agli articoli 368 e 369 del Nakazatelno protsesualen kodeks (codice di procedura penale), nei limiti in cui tale normativa si applica in procedimenti avviati in casi di frode grave o di altre attività illegali gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea in materia doganale. Spetta al giudice nazionale dare piena efficacia all’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, disapplicando, se necessario, tale normativa, garantendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali degli imputati.

2)      L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che informazioni dettagliate sull’accusa siano comunicate alla difesa dopo il deposito presso il giudice della richiesta di rinvio a giudizio contenente l’imputazione, ma prima che quest’ultimo inizi a esaminare l’accusa nel merito e la discussione abbia inizio dinanzi ad esso, o addirittura dopo l’avvio di tale discussione, ma prima della fase di deliberazione qualora le informazioni così comunicate siano oggetto di modifiche successive, purché il giudice adotti tutte le misure necessarie al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa e l’equità del procedimento.

L’articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice nazionale garantire che alla difesa sia concessa la possibilità effettiva di accedere alla documentazione del fascicolo, accesso che può avvenire, se del caso, dopo il deposito presso il giudice della richiesta di rinvio a giudizio contenente l’imputazione, ma prima che quest’ultimo inizi a esaminare l’accusa nel merito e la discussione sia avviata dinanzi ad esso, o addirittura dopo l’avvio di tale discussione, ma prima della fase di deliberazione qualora nuovi elementi di prova siano inseriti nel fascicolo nel corso del procedimento, purché il giudice adotti tutte le misure necessarie al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa e l’equità del procedimento.

3)      L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che impone al giudice nazionale di escludere l’avvocato incaricato da due imputati, contro la volontà di questi ultimi, per il motivo che gli interessi di tali imputati sono contrastanti, né osta a che tale giudice consenta a detti imputati di conferire mandato a un nuovo avvocato o, se del caso, designi esso stesso due avvocati d’ufficio, in sostituzione del primo avvocato.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.