Language of document : ECLI:EU:C:2011:838

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

15 dicembre 2011 (*)

«Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Procedure di insolvenza – Competenza internazionale – Estensione di una procedura di insolvenza, avviata nei confronti di una società avente sede in uno Stato membro, ad una società la cui sede statutaria si trova in un altro Stato membro, a causa della confusione dei patrimoni»

Nel procedimento C‑191/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Francia), con decisione 13 aprile 2010, pervenuta in cancelleria il 19 aprile 2010, nella causa

Rastelli Davide e C. Snc

contro

Jean-Charles Hidoux, che agisce in qualità di liquidatore giudiziario della società Médiasucre international,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Safjan, A. Borg Barthet, M. Ilešič e dalla sig.ra M. Berger (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il sig. Hidoux, che agisce in qualità di liquidatore giudiziario della società Médiasucre international, dall’avv. B. Kuchukian, avocat;

–        per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e B. Cabouat, in qualità di agenti;

–        per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C.M. Wissels e B. Koopman, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, dalla sig.ra A.‑M. Rouchaud-Joët e dal sig. M. Wilderspin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede la Rastelli Davide e C. Snc (in prosieguo: la «Rastelli») contrapposta al sig. Hidoux, che agisce in qualità di liquidatore giudiziario della società Médiasucre international (in prosieguo: la «Médiasucre»), con riferimento all’estensione alla prima società della procedura di insolvenza avviata nei confronti della seconda.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        In conformità al suo sesto ‘considerando’, il regolamento si limita a «disposizioni che disciplinano le competenze per l’apertura delle procedure di insolvenza e per le decisioni che scaturiscono direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse».

4        L’art. 3 del regolamento, che tratta della competenza internazionale, così dispone:

«1.      Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.

2.      Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.

(...)».

5        Il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento indica che «per “centro degli interessi principali” si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi».

6        L’art. 4 del regolamento, relativo alla legge applicabile, prevede quanto segue:

«Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (…).

(...)».

 Diritto nazionale

7        La procedura di liquidazione giudiziaria è disciplinata dagli artt. L. 640‑1 e segg. del code de commerce (codice di commercio) francese. Per quanto riguarda il giudice competente ad avviare tale procedura, l’art. L. 641‑1 di tale codice rinvia all’art. L. 621‑2 dello stesso codice che, nella sua versione risultante dalla legge 26 luglio 2005, n. 2005‑845, a salvaguardia delle imprese, così disponeva:

«Il tribunale competente è il tribunal de commerce [tribunale civile competente in materia commerciale] se il debitore è commerciante o è iscritto nel registro dei mestieri. Il tribunal de grande instance [tribunale civile di primo grado] è competente negli altri casi.

La procedura avviata può essere estesa a una o a diverse altre persone in caso di confusione del loro patrimonio con quello del debitore ovvero di fittizietà della persona giuridica e, a tal fine, rimane competente il tribunale che ha aperto la procedura iniziale».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

8        Con sentenza 7 maggio 2007, il tribunal de commerce di Marsiglia (Francia) ha messo in stato di liquidazione giudiziaria la società Médiasucre, la cui sede statutaria si trovava a Marsiglia, ed ha designato il sig. Hidoux come liquidatore giudiziario.

9        In seguito a tale sentenza, il sig. Hidoux ha convenuto dinanzi al medesimo tribunale la società Rastelli, la cui sede statutaria si trovava a Robbio (Italia). Invocando la confusione dei patrimoni delle due società, egli ha chiesto l’estensione alla Rastelli della procedura di liquidazione avviata nei confronti della Médiasucre.

10      Con sentenza 19 maggio 2008, il tribunal de commerce di Marsiglia si è dichiarato incompetente alla luce dell’art. 3 del regolamento, in quanto la Rastelli aveva la sua sede in Italia e non possedeva alcuna dipendenza in Francia.

11      Statuendo sull’opposizione proposta dal sig. Hidoux, la cour d’appel d’Aix-en-Provence [corte d’appello di Aix-en-Provence], con sentenza 12 febbraio 2009, ha riformato tale sentenza e dichiarato competente il tribunal de commerce di Marsiglia. Al riguardo, la cour d’appel ha accolto la tesi che la domanda del liquidatore giudiziario non riguardava l’avvio di una procedura di insolvenza nei confronti della Rastelli, bensì l’estensione a detta società della liquidazione giudiziaria già avviata nei confronti della Médiasucre e che, in forza dell’art. L. 621-2 del code de commerce, il tribunale competente a statuire su detta domanda di estensione è quello dell’avvio della procedura iniziale.

12      In tale contesto, la Cour de cassation [Corte di cassazione francese], adita in sede d’impugnazione avverso tale sentenza, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, quando un giudice di uno Stato membro apre la procedura principale di insolvenza nei confronti di un debitore, ritenendo che il centro degli interessi principali dello stesso sia situato nel territorio di tale Stato, il regolamento (…) osti all’applicazione da parte di detto giudice di una norma del suo diritto nazionale che gli attribuisce la competenza per estendere la procedura ad una società la cui sede statutaria è situata in un altro Stato membro sulla sola base dell’accertamento della confusione dei patrimoni del debitore e di detta società.

2)      Se, nel caso in cui l’azione volta ad ottenere l’estensione della procedura dovesse essere considerata come apertura di una nuova procedura di insolvenza subordinata alla dimostrazione – affinché il giudice dello Stato membro inizialmente adito possa pronunciarsi in merito – che la società interessata dall’estensione abbia in tale Stato il centro dei suoi interessi principali, sia possibile ritenere che tale dimostrazione consegua al semplice accertamento della confusione dei patrimoni».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

13      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il regolamento debba essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro che abbia avviato una procedura principale di insolvenza contro una società, ritenendo che il centro principale degli interessi di quest’ultima si trovi nel territorio di detto Stato, possa estendere detta procedura, facendo applicazione di una norma del suo diritto interno, ad una seconda società, la cui sede statutaria si trovi in un altro Stato membro, sulla sola base della confusione dei patrimoni tra le due società.

14      Va osservato preliminarmente che il regolamento non contiene regole a disciplina della competenza, sia giurisdizionale che legislativa, mentre si riferisce espressamente all’estensione, motivata da una confusione dei patrimoni, di una procedura di insolvenza avviata in uno Stato membro ad una società la cui sede statutaria si trovi in un altro Stato membro.

15      Infatti, per quanto riguarda la competenza giurisdizionale, il regolamento prevede, al suo art. 3, soltanto due criteri corrispondenti a due tipi di procedure diverse. Conformemente al n. 1 di detto articolo, il centro degli interessi principali del debitore, che si presume essere il luogo della sede statutaria nel caso di una società, conferisce ai giudici dello Stato membro nel territorio del quale esso è situato la competenza ad avviare una procedura detta «principale», che produce effetti universali in quanto si applica ai beni del debitore che si trovano in tutti gli Stati membri in cui il regolamento è applicabile. In forza del n. 2 di detto articolo, la presenza di una dipendenza del debitore consente ai giudici dello Stato membro sul territorio del quale detta dipendenza si trova di avviare una procedura denominata «secondaria» o «territoriale», i cui effetti sono limitati ai beni del debitore che si trovano sul territorio di quest’ultimo Stato (v., in tal senso, sentenze 2 maggio 2006, causa C‑341/04, Eurofood IFSC, Racc. pag. I‑3813, punto 28, e 17 novembre 2011, causa C‑112/10, Zaza Retail, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 17).

16      Per di più, a norma dell’art. 4, n. 1, del regolamento, la determinazione del giudice competente implica quella della legge applicabile. Infatti, per quanto riguarda tanto la procedura principale di insolvenza quanto la procedura secondaria o territoriale, tali procedure di insolvenza e i loro effetti sono disciplinati dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (v., in tal senso, sentenze Eurofood IFSC, cit., punto 33, e 21 gennaio 2010, causa C‑444/07, MG Probud Gdynia, Racc. pag. I‑417, punto 25).

17      Tenuto conto del ruolo rivestito dal criterio della competenza giurisdizionale, occorre dunque accertare quale sia quello che può essere applicato nella causa principale.

18      Al riguardo, non risulta che sia stato sostenuto che la Rastelli possieda in Francia una dipendenza ai sensi della giurisprudenza della Corte, cioè una struttura implicante un minimo di organizzazione e una certa stabilità ai fini dell’esercizio di un’attività economica (v. sentenza 20 ottobre 2011, causa C‑396/09, Interedil, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 64). In tali circostanze, l’art. 3, n. 2, del regolamento non trova applicazione.

19      Occorre pertanto limitarsi ad esaminare se la competenza giurisdizionale a conoscere di azioni in merito all’estensione di una procedura di insolvenza possa basarsi sull’art. 3, n. 1, del regolamento.

20      In tale contesto, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che l’art. 3, n. 1, del regolamento deve essere interpretato nel senso che attribuisce anche competenza internazionale ai giudici dello Stato membro sul territorio del quale la procedura di insolvenza è stata avviata per conoscere delle azioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza iniziale o che vi si inseriscono strettamente ai sensi del sesto ‘considerando’ del regolamento (v. sentenza 12 febbraio 2009, causa C‑339/07, Seagon, Racc. pag. I‑767, punti 19‑21). Si deve quindi accertare se la domanda di estensione di una procedura di insolvenza motivata da confusione dei patrimoni, come quella di cui trattasi nella causa principale, rivesta le caratteristiche di un’azione siffatta.

21      Il sig. Hidoux e il governo francese sostengono che l’azione ai fini dell’estensione di una procedura di insolvenza motivata da confusione dei patrimoni va considerata come azione derivante direttamente dalla procedura di insolvenza iniziale e che vi si inserisce strettamente. A sostegno della loro tesi, essi affermano che tale estensione, com’è prevista dal diritto francese che costituisce la legge applicabile alla procedura iniziale in forza dell’art. 4, n. 1, del regolamento, non implica l’apertura di una nuova procedura che sarebbe autonoma rispetto alla procedura inizialmente avviata, ma ha soltanto la conseguenza di estendere gli effetti della procedura iniziale ad un’altra entità. Essi ne deducono che il giudice francese che abbia avviato una procedura principale di insolvenza nei confronti di una società avente sede in Francia è competente anche ad estendere la procedura ad un’altra società che ha la sua sede in un altro Stato membro.

22      Detta tesi riposa, così, sostanzialmente, sull’argomento secondo cui, nel diritto francese, l’estensione di una procedura principale di insolvenza non instaura una nuova procedura, ma si limita a inserire nella procedura già avviata un debitore supplementare il cui patrimonio è inscindibile da quello del primo debitore.

23      Tuttavia, tale unicità della procedura non può dissimulare il dato di fatto, rilevato dai governi olandese e austriaco nonché dalla Commissione europea, che l’estensione della procedura iniziale a un debitore supplementare, giuridicamente distinto da quello contemplato dalla procedura, produce nei confronti di quest’ultimo gli stessi effetti della decisione di avvio di una procedura di insolvenza.

24      Tale analisi è, del resto, corroborata dalla circostanza, indicata dal giudice del rinvio, che, sebbene l’unicità della procedura sia giustificata dalla constatazione che i due debitori costituiscono, in ragione della confusione dei loro patrimoni, un’unità di fatto, tale constatazione è priva di rilievo sulla personalità giuridica dei due debitori.

25      Orbene, la Corte ha dichiarato che, nel sistema di determinazione della competenza dei giudici degli Stati membri posto in essere dal regolamento, basato sul centro degli interessi principali del debitore, esiste una specifica competenza giurisdizionale per ciascun debitore costituente un’entità giuridicamente distinta (sentenza Eurofood IFSC, cit., punto 30).

26      Occorre dedurne che una decisione che produce nei confronti di un’entità giuridica gli stessi effetti della decisione di avvio di una procedura principale d’insolvenza può essere adottata soltanto dai giudici dello Stato membro che sarebbero competenti ad avviare detta procedura.

27      Al riguardo, va ricordato che l’art. 3, n. 1, del regolamento conferisce, per l’avvio di tale procedura, competenza esclusiva ai giudici dello Stato membro sul territorio del quale il debitore ha il centro dei suoi interessi principali.

28      Pertanto, la possibilità che un giudice, designato in conformità a tale disposizione come competente nei confronti di un debitore, sottoponga, in applicazione della sua legge nazionale, un’altra entità giuridica ad una procedura di insolvenza per il solo motivo di una confusione tra i patrimoni, senza accertare dove si trovi il centro degli interessi principali di tale entità, costituirebbe un aggiramento del sistema istituito dal regolamento. Ne deriverebbe, in particolare, il rischio di conflitti positivi di competenza tra giudici di Stati membri diversi, conflitti che il regolamento ha appunto voluto evitare per garantire l’unità del trattamento delle procedure di insolvenza nell’ambito dell’Unione.

29      Si deve quindi risolvere la prima questione presentata interpretando il regolamento nel senso che il giudice di uno Stato membro che ha avviato una procedura principale di insolvenza nei confronti di una società, considerando che il centro degli interessi principali della stessa sia situato sul territorio di tale Stato, può estendere, in applicazione di una norma del suo diritto nazionale, tale procedura ad una seconda società, la cui sede statutaria sia situata in un altro Stato membro, soltanto a condizione che sia dimostrato che il centro degli interessi principali di quest’ultima si trova nel primo Stato membro.

 Sulla seconda questione

30      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il regolamento debba essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui una società, la cui sede statutaria sia situata sul territorio di uno Stato membro, sia convenuta nell’ambito di un’azione diretta a estenderle gli effetti di una procedura di insolvenza avviata in un altro Stato membro nei confronti di un’altra società avente sede sul territorio di quest’ultimo Stato, la sola constatazione della confusione dei patrimoni di dette società sia sufficiente per dimostrare che il centro degli interessi principali della società contro la quale è diretta l’azione si trovi anche in quest’ultimo Stato.

31      Si deve preliminarmente ricordare che la nozione di «centro degli interessi principali» del debitore di cui all’art. 3, n. 1, del regolamento, è una nozione propria al regolamento la quale, pertanto, presenta un significato autonomo e deve quindi essere interpretata in maniera uniforme e indipendente dalle legislazioni nazionali (citate sentenze Eurofood IFSC, punto 31, ed Interedil, punto 43). Benché il regolamento non fornisca alcuna definizione di tale nozione, la sua portata è tuttavia chiarita dal tredicesimo ‘considerando’ del regolamento stesso, ai sensi del quale «per “centro degli interessi principali” si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi» (citate sentenze Eurofood IFSC, punto 32, e Interedil, punto 47).

32      Per le società, si presume che costituisca centro degli interessi principali, in conformità all’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento, il luogo della sede statutaria. Tale presunzione e il riferimento nella formulazione del tredicesimo ‘considerando’ del regolamento al luogo della gestione degli interessi mostrano la volontà del legislatore dell’Unione di privilegiare il luogo dell’amministrazione principale della società quale criterio di competenza (sentenza Interedil, cit., punto 48).

33      Con riferimento al medesimo ‘considerando’, la Corte ha dichiarato che il centro degli interessi principali del debitore deve essere individuato in base a criteri al tempo stesso obiettivi e riconoscibili dai terzi, per garantire la certezza del diritto e la prevedibilità dell’individuazione del giudice competente ad aprire la procedura di insolvenza principale (citate sentenze Eurofood IFSC, punto 33, e Interedil, punto 49).

34      La Corte ha precisato che, laddove gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e le decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in detto luogo, trova piena applicazione la presunzione introdotta dall’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento (citata sentenza Interedil, punto 50).

35      Tale presunzione può essere confutata quando, dal punto di vista dei terzi, il luogo dell’amministrazione principale di una società non si trova presso la sede statutaria. In tal caso, la presunzione semplice prevista dal legislatore dell’Unione a favore della sede statutaria di tale società può essere confutata ove elementi obiettivi e riconoscibili da parte dei terzi consentano di determinare l’esistenza di una situazione reale diversa da quella che si presume corrispondere alla collocazione presso detta sede statutaria (citate sentenze Eurofood IFSC, punto 34, e Interedil, punto 51).

36      La valutazione richiesta in merito a tali elementi deve essere svolta globalmente, tenendo conto delle circostanze peculiari di ciascuna situazione (sentenza Interedil, cit., punto 52).

37      Con riferimento all’ipotesi, contemplata nella seconda questione, di una confusione dei patrimoni delle due società, dalle spiegazioni fornite dal governo francese risulta che il giudice nazionale, per qualificare detta situazione, si basa su due criteri alternativi, vertenti, rispettivamente, sull’esistenza di una confusione dei conti e sull’esistenza di relazioni finanziarie anormali tra le società, come la deliberata organizzazione del trasferimento di attivi senza corrispettivo.

38      Come hanno affermato sia il governo francese sia il governo olandese e austriaco, nonché la Commissione, tali elementi sono, in genere, difficilmente riconoscibili dai terzi. Inoltre, la confusione dei patrimoni non implica necessariamente un centro di interessi unico. Non si può escludere, infatti, che detta confusione sia organizzata a partire da due centri di direzione e di controllo che si trovano in due Stati membri diversi.

39      Occorre pertanto risolvere la questione presentata dichiarando che il regolamento deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui contro una società, la cui sede statutaria si trovi sul territorio di uno Stato membro, sia diretta un’azione intesa ad estenderle gli effetti di una procedura di insolvenza avviata in un altro Stato membro nei confronti di un’altra società avente sede sul territorio di quest’ultimo Stato, la mera constatazione della confusione dei patrimoni di tali società non è sufficiente a dimostrare che il centro degli interessi principali della società contro cui la detta azione è diretta si trovi del pari in quest’ultimo Stato. Per confutare la presunzione secondo cui detto centro coincide con il luogo della sede statutaria, è necessario che una valutazione globale dell’insieme degli elementi pertinenti permetta di accertare che, in un modo riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società contro cui è diretta l’azione finalizzata all’estensione si trova nello Stato membro nel quale è stata avviata la procedura di insolvenza iniziale.

 Sulle spese

40      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      Il regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro che ha avviato una procedura principale di insolvenza nei confronti di una società, considerando che il centro degli interessi principali della stessa sia situato sul territorio di tale Stato, può estendere, in applicazione di una norma del suo diritto nazionale, tale procedura ad una seconda società, la cui sede statutaria sia situata in un altro Stato membro, soltanto a condizione che sia dimostrato che il centro degli interessi principali di quest’ultima si trova nel primo Stato membro.

2)      Il regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui contro una società, la cui sede statutaria si trovi sul territorio di uno Stato membro, sia diretta un’azione intesa ad estenderle gli effetti di una procedura di insolvenza avviata in un altro Stato membro nei confronti di un’altra società avente sede sul territorio di quest’ultimo Stato, la mera constatazione della confusione dei patrimoni di tali società non è sufficiente a dimostrare che il centro degli interessi principali della società contro cui la detta azione è diretta si trovi del pari in quest’ultimo Stato. Per confutare la presunzione secondo cui detto centro coincide con il luogo della sede statutaria, è necessario che una valutazione globale dell’insieme degli elementi pertinenti permetta di accertare che, in un modo riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società contro cui è diretta l’azione finalizzata all’estensione si trova nello Stato membro nel quale è stata avviata la procedura di insolvenza iniziale.

Firme


* Lingua processuale: il francese.