Language of document : ECLI:EU:C:2017:160

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

2 marzo 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 3 – Regolamento (CEE) n. 3665/87 – Articolo 11 – Recupero di una restituzione all’esportazione indebitamente versata – Regolamento (CEE) n. 3002/92 – Articolo 5 bis – Cauzione indebitamente svincolata – Interessi dovuti – Termine di prescrizione – Dies a quo del termine – Interruzione del termine – Termine massimo – Termine più ampio – Applicazione»

Nella causa C‑584/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal administratif de Melun (Francia), con decisione del 5 novembre 2015, pervenuta in cancelleria l’11 novembre 2015, nel procedimento

Glencore Céréales France

contro

Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Juhász, C. Vajda, K. Jürimäe (relatore) e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 giugno 2016,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Glencore Céréales France, da F. Citron e S. Le Roy, avocats;

–        per il governo francese, da D. Colas, S. Ghiandoni e A. Daly, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da A. Bouquet, J. Baquero Cruz e G. von Rintelen, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità [europee] (GU 1995, L 312, pag. 1), dell’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU 1987, L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 495/97 della Commissione, del 18 marzo 1997 (GU 1997, L 77, pag. 12) (in prosieguo: il «regolamento n. 3665/87»), e dell’articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento (GU 1992, L 301, pag. 17), come modificato dal regolamento (CE) n. 770/96 della Commissione, del 26 aprile 1996 (GU 1996, L 104, pag. 13) (in prosieguo: il «regolamento n. 3002/92»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Glencore Céréales France (in prosieguo: la «Glencore») e l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) in merito al pagamento degli interessi relativi a restituzioni all’esportazione indebitamente percepiti da tale società.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Regolamento n. 2988/95

3        Il terzo considerando del regolamento no 2988/95 così recita:

«(…) [O]ccorre (…) combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari [dell’Unione]».

4        L’articolo 1 di tale regolamento prevede quanto segue:

«1.      Ai fini della tutela degli interessi finanziari [dell’Unione] è adottata una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto [dell’Unione].

2.      Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto [dell’Unione] derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale [dell’Unione] o ai bilanci da quest[a] gestit[i], attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto [dell’Unione], ovvero una spesa indebita».

5        L’articolo 3 di detto regolamento dispone quanto segue:

«1.      Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall’esecuzione dell’irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni.

Per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l’irregolarità. (…)

La prescrizione delle azioni giudiziarie è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell’autorità competente, portato a conoscenza della persona interessata, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità. Il termine di prescrizione decorre nuovamente dal momento di ciascuna interruzione.

Tuttavia, la prescrizione è acquisita al più tardi il giorno in cui sia giunto a scadenza un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che l’autorità competente abbia irrogato una sanzione, fatti salvi i casi in cui la procedura amministrativa sia stata sospesa a norma dell’articolo 6, paragrafo 1.

2.      Il termine di esecuzione della decisione che irroga sanzioni amministrative è di tre anni. Esso decorre dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.

I casi di interruzione e di sospensione sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni di diritto nazionale.

3.      Gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo di quello previsto rispettivamente al paragrafo 1 e al paragrafo 2».

6        Il titolo II del regolamento n. 2988/95 è intitolato «Misure e sanzioni amministrative». Tale titolo contiene l’articolo 4 di quest’ultimo, il quale, nei paragrafi 1 e 2, dispone quanto segue:

«1.      Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto:

–        mediante l’obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percetti;

–        mediante la perdita totale o parziale della garanzia costituita a sostegno della domanda di un vantaggio concesso o al momento della percezione di un anticipo.

2.      L’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 è limitata alla revoca del vantaggio indebitamente ottenuto aumentato, se ciò è previsto, di interessi che possono essere stabiliti in maniera forfettaria».

7        L’articolo 5 del medesimo regolamento menziona le sanzioni amministrative che possono comportare le irregolarità intenzionali o causate da negligenza.

 Regolamento n. 3665/87

8        Il regolamento n. 3665/87 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU 1999, L 102, pag. 11, e rettifica in GU 1999, L 180, pag. 53). La controversia principale resta tuttavia disciplinata dal regolamento n. 3665/87.

9        L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 3665/87 disponeva:

«(…) [I]n caso di pagamento indebito di una restituzione il beneficiario è tenuto a rimborsare gli importi indebitamente percepiti – incluse eventuali sanzioni in forza del paragrafo 1, primo comma – maggiorati di un interesse calcolato in funzione del periodo trascorso tra il pagamento e il rimborso. Tuttavia,

–      qualora l’obbligo del rimborso sia garantito da una cauzione non ancora svincolata, l’incameramento della stessa a norma dell’articolo 23, paragrafo 1 o dell’articolo 33, paragrafo 1 costituisce il recupero degli importi dovuti;

–      qualora la cauzione sia stata svincolata, il beneficiario versa l’importo della cauzione che sarebbe stato incamerato, maggiorato di interessi calcolati a partire dalla data dello svincolo fino al giorno precedente la data del pagamento.

Il pagamento è eseguito entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

(…)».

 Regolamento n. 3002/92

10      Il regolamento n. 3002/92 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1130/2009 della Commissione, del 24 novembre 2009, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento (GU 2009, L 310, pag. 5). La controversia principale resta tuttavia disciplinata dal regolamento n. 3002/92.

11      I paragrafi 1 e 2 dell’articolo 5 bis del regolamento n. 3002/92 erano formulati come segue:

«1.      Qualora dopo lo svincolo totale o parziale della cauzione di cui all’articolo 5, si accerti che la totalità o una parte dei prodotti non ha raggiunto l’utilizzazione e/o la destinazione previste, le competenti autorità dello Stato membro in cui la cauzione è stata svincolata esigono dall’operatore (…) il pagamento di una somma pari all’importo della cauzione che avrebbe dovuto essere incamerato se l’inadempienza fosse stata scoperta prima dello svincolo della stessa. Tale somma è maggiorata degli interessi calcolati dalla data dello svincolo al giorno precedente la data di pagamento.

Il ricevimento da parte delle autorità competenti della somma di cui al precedente paragrafo costituisce recupero degli importi indebitamente versati.

2.      Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento.

(…)».

 Diritto francese

12      La loi n. 2008-561, du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (legge n. 2008-561 del 17 giugno 2008, relativa alla riforma della prescrizione in materia civile, in prosieguo: la «loi n. 2008-561») (JORF n. 141, del 18 giugno 2008, pag. 9856), ha introdotto un nuovo regime di prescrizione di diritto comune, codificato nell’articolo 2224 del codice civile, il quale prevede quanto segue:

«Le azioni a tutela di un diritto di credito o quelle che si riferiscono ad un diritto su un bene mobiliare si prescrivono dopo cinque anni dalla data in cui il titolare di un diritto ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere i fatti che gli consentono di esercitarla».

13      L’articolo 26 della suddetta legge così dispone:

«I.– Le disposizioni della presente legge che prolungano la durata di una prescrizione si applicano quando il termine di prescrizione non era scaduto alla data della sua entrata in vigore. Si tiene conto in tal caso del termine già trascorso.

II.– Le disposizioni della presente legge che riducono la durata della prescrizione si applicano alle prescrizioni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente legge, purché la durata totale non superi la durata prevista dalla legge anteriore.

III.– Qualora un procedimento sia stato promosso prima dell’entrata in vigore della presente legge, l’azione è perseguita e giudicata conformemente alla legge precedente. Detta legge si applica anche in appello e in cassazione (…)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14      Il 26 maggio 1999 la Glencore otteneva un certificato che l’autorizzava ad esportare 3 300 tonnellate di orzo da birra sfuso, beneficiando di restituzioni all’esportazione.

15      A seguito di un controllo effettuato dall’amministrazione doganale che ha rilevato irregolarità nelle modalità di carico dei cereali sulle navi destinate all’esportazione di tale orzo, l’Office national interprofessionnel des céréales (Ufficio nazionale interprofessionale per i cereali) ha emesso nei confronti della Glencore un titolo di riscossione per un importo complessivo di EUR 93 933,85, corrispondente alle restituzioni all’esportazione indebitamente percepite, unitamente ad una sanzione e ad una penale pari, rispettivamente, al 50% e al 15% dell’importo di tali restituzioni. Tale titolo di riscossione è stato notificato a detta società il 25 febbraio 2004.

16      Tra maggio e settembre 2000 la Glencore sottoscriveva presso le autorità doganali dichiarazioni di esportazione per un quantitativo di 43 630,13 tonnellate di frumento tenero.

17      A seguito di un controllo effettuato dall’amministrazione doganale che ha rilevato irregolarità nelle modalità di conservazione dei cereali prima della loro esportazione, il 30 novembre 2005 l’Office national interprofessionnel des céréales ha emesso nei confronti della Glencore tre titoli di riscossione rispettivamente per un importo di EUR 113 685,40, EUR 22 285,60 e EUR 934 598,28, intesi a recuperare gli importi indebitamente percepiti da tale società. Detti titoli di riscossione sono stati notificati a quest’ultima con lettera del 5 gennaio 2006.

18      Dopo avere impugnato giudizialmente senza successo i titoli di riscossione di cui ai punti 15 e 17 della presente sentenza, la Glencore versava gli importi reclamati il 6 aprile 2010, per quanto riguarda gli aiuti percepiti per l’esportazione di orzo da birra e il 27 settembre 2010, per quanto riguarda gli importi relativi all’esportazione di frumento tenero.

19      Con decisione del 16 aprile 2013, alla quale era allegato un titolo di riscossione datato 12 aprile 2013, la FranceAgriMer ha chiesto alla Glencore di versare la somma di EUR 289 569,05 a titolo degli interessi generati dagli aiuti indebitamente percepiti da tale società.

20      La Glencore ha presentato ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, invocando la prescrizione del rimborso di tali interessi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95.

21      Il Tribunal administratif de Melun (Tribunale amministrativo di Melun, Francia) ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se si possa dedurre dai termini della [sentenza del 29 marzo 2012, Pfeifer & Langen (C‑564/10, EU:C:2012:190)] che l’articolo 3 del [regolamento n. 2988/95] è applicabile a misure dirette al pagamento degli interessi dovuti in applicazione [dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 3665/87] e dell’articolo 5 bis del [regolamento n. 3002/92].

2)      Se il credito relativo agli interessi debba essere considerato come risultante, per sua natura, da un’irregolarità “permanente o ripetuta”, cessante alla data del pagamento del capitale e che rinvia quindi a tale data il dies a quo della prescrizione che lo riguarda.

3)      In caso di risposta negativa alla [seconda questione], se il dies a quo della prescrizione debba essere fissato alla data in cui è avvenuta l’irregolarità che ha dato origine al credito principale o possa essere fissato solo alla data del pagamento dell’aiuto o dello svincolo della cauzione corrispondente al dies a quo del calcolo degli interessi di cui trattasi.

4)      Se, per l’applicazione delle norme sulla prescrizione fissate dal regolamento n. 2988/95, si debba considerare che qualsiasi atto interruttivo della prescrizione del credito principale interrompa anche la prescrizione corrente sugli interessi, anche se gli atti interruttivi della prescrizione relativa al credito principale non fanno alcuna menzione di questi ultimi.

5)      Se la prescrizione sia acquisita con il raggiungimento del termine massimo di cui [all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma,] del regolamento n. 2988/95 qualora, entro tale termine, l’organismo pagatore chieda il rimborso dell’aiuto indebitamente versato, senza chiedere contestualmente il pagamento degli interessi.

6)      Se il termine di prescrizione di diritto comune di cinque anni, introdotto nel diritto nazionale all’articolo 2224 del code civil dalla loi n. 2008-561 […], abbia potuto sostituire, per le prescrizioni non ancora acquisite alla data di entrata in vigore di detta legge, il termine di prescrizione di quattro anni previsto dal regolamento n. 2988/95 in applicazione della deroga di cui [all’articolo 3, paragrafo 3,] di detto regolamento».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

22      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 debba essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione previsto in tale disposizione è applicabile al recupero di crediti da interessi, come quelli oggetto della controversia principale, dovuti in forza dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 3665/87 e dell’articolo 5 bis del regolamento n. 3002/92.

23      In via preliminare, occorre rammentare che, conformemente all’articolo 1 del regolamento n. 2988/95 e come emerge dal terzo considerando di tale regolamento, quest’ultimo introduce «una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto [dell’Unione]», al fine di «combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari [dell’Unione]» (sentenza dell’11 giugno 2015, Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, punto 20 nonché la giurisprudenza citata).

24      In tale contesto, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 istituisce un termine di prescrizione delle azioni giudiziarie di quattro anni a decorrere dall’esecuzione dell’irregolarità o, in caso di irregolarità permanenti o ripetute, a decorrere dal giorno in cui cessa l’irregolarità. Tuttavia, ai sensi della medesima disposizione, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore, comunque al di sotto di tre anni.

25      Nel caso di specie, le normative settoriali dell’Unione pertinenti nel procedimento principale, cioè il regolamento n. 3665/87, che disciplina il regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, e il regolamento n. 3002/92, relativo al controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento, non prevedono disposizioni particolari in materia di prescrizione.

26      Emerge da una giurisprudenza costante della Corte che il termine di quattro anni previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 è applicabile sia alle irregolarità che comportano l’irrogazione di una sanzione amministrativa, ai sensi dell’articolo 5 di tale regolamento, sia ad irregolarità, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che costituiscono l’oggetto di una misura amministrativa volta alla revoca del vantaggio indebitamente ottenuto, conformemente all’articolo 4 del citato regolamento (v., in tal senso,, sentenza dell’11 giugno 2015, Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, punto 23 nonché la giurisprudenza citata).

27      In forza dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 ogni irregolarità, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto, segnatamente, mediante l’obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percetti. L’articolo 4, paragrafo 2, del citato regolamento, precisa inoltre che l’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 di tale articolo è limitata alla revoca del vantaggio indebitamente ottenuto aumentato, se ciò è previsto, di interessi che possono essere stabiliti in maniera forfettaria.

28      Nella specie, è pacifico che i titoli di riscossione controversi nel procedimento principale, emessi dall’autorità amministrativa competente ai fini del recupero degli aiuti e degli importi indebitamente percepiti dalla Glencore a causa delle irregolarità commesse da quest’ultima, sono stati adottati sul fondamento dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 3665/87, per quanto riguarda l’orzo da birra sfuso, e dell’articolo 5 bis del regolamento n. 3002/92 per quanto riguarda il frumento tenero d’intervento. Emerge, inoltre, dal fascicolo di cui dispone la Corte che il titolo di riscossione relativo al rimborso degli interessi che si aggiungono a tali aiuti e a tali importi è stato anch’esso adottato sul fondamento di tali disposizioni.

29      A tale proposito occorre rilevare che le citate disposizioni prevedono espressamente che il rimborso degli aiuti e degli importi indebitamente percepiti dall’operatore interessato è aumentato di interessi, i quali sono calcolati sulla base di tali aiuti e di tali importi, in funzione del tempo trascorso tra il momento della loro percezione e quello del loro rimborso. L’articolo 5 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3002/92 precisa, a tale proposito, che il ricevimento da parte delle autorità competenti della somma così calcolata costituisce recupero del vantaggio economico indebitamente versato all’operatore interessato.

30      Quindi, i titoli di riscossione oggetto del procedimento principale sono qualificabili come «misure amministrative», ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2988/95, sia per la parte in cui riguardano il capitale principale, sia per quella relativa agli interessi, dato che tali titoli costituiscono, congiuntamente, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto dall’operatore interessato.

31      Ne consegue che il termine di prescrizione previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento è applicabile in circostanze come quelle della controversia principale.

32      Tale conclusione non è neanche rimessa in discussione dalla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 29 marzo 2012, Pfeifer & Langen (C‑564/10, EU:C:2012:190), alla quale fa riferimento il giudice del rinvio. Infatti, se è vero che, al punto 53 di tale sentenza, la Corte ha statuito che l’articolo 3 del regolamento n. 2988/95 dev’essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione che esso prevede per la riscossione del credito principale non è applicabile al recupero degli interessi generati da detto credito, è pur vero che una siffatta interpretazione riguardava, come emerge da tale punto, una situazione nella quale gli interessi erano dovuti in forza del solo diritto nazionale e non, come nel caso di specie, in forza del diritto dell’Unione.

33      Alla luce delle considerazioni suesposte occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 dev’essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione previsto da tale disposizione è applicabile al recupero di crediti da interessi, come quelli oggetto del procedimento principale, dovuti in forza dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 3665/87 e dell’articolo 5 bis del regolamento n. 3002/92.

 Sulla seconda questione

34      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente se l’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95 debba essere interpretato nel senso che il fatto che un operatore sia debitore di un credito da interessi, come quello oggetto del procedimento principale, costituisca un’«irregolarità permanente o ripetuta», ai sensi di tale disposizione, il cui termine di prescrizione decorre dalla data in cui è effettuato il rimborso degli aiuti o degli importi indebitamente percepiti che costituiscono il credito principale.

35      Si deve ricordare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, un’irregolarità è considerata «permanente o ripetuta», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95, quando è commessa da un operatore che ricava vantaggi economici da un insieme di operazioni simili che violano la stessa disposizione del diritto dell’Unione (sentenza dell’11 giugno 2015, Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, punto 49 nonché la giurisprudenza citata).

36      Alla luce di tale definizione il governo francese fa valere, sostanzialmente, nelle sue osservazioni sottoposte alla Corte, che l’irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, all’origine di ciascuno dei crediti da interessi di cui trattasi nel procedimento principale, dev’essere considerata distinta dall’irregolarità che ha dato origine ai crediti principali. Il protrarsi del mancato pagamento del credito principale costituirebbe, quindi, un’irregolarità ripetuta per l’intero periodo in cui l’operatore rimane debitore di tale credito.

37      Tuttavia, alla luce delle considerazioni esposte nel punto 29 della presente sentenza, non si può considerare che interessi, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, derivino da un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, distinta da quella che ha comportato il recupero degli aiuti e degli importi costitutivi del credito principale.

38      Occorre, infatti, rammentare che si verifica un’irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, in presenza di due condizioni, cioè se ricorrono un’azione o un’omissione di un operatore economico contraria al diritto dell’Unione e un pregiudizio, attuale o potenziale, arrecato al bilancio dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export, C‑59/14, EU:C:2015:660, punto 24).

39      Per quanto riguarda la condizione attinente all’esistenza di una violazione del diritto dell’Unione, emerge dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 3665/87 e dall’articolo 5 bis del regolamento n. 3002/92 che la stessa violazione di una disposizione di diritto dell’Unione origina sia il recupero delle somme indebitamente percepite a causa di tale violazione sia la riscossione di interessi su tali somme, che costituiscono congiuntamente la revoca del vantaggio economico indebitamente concesso all’operatore interessato.

40      Per quanto riguarda la condizione attinente all’esistenza di un pregiudizio, attuale o potenziale, arrecato al bilancio dell’Unione, si deve indicare, come rilevato dall’avvocato generale, sostanzialmente, nei paragrafi 51 e 60 delle sue conclusioni, che gli interessi previsti dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 3665/87 e dall’articolo 5 bis del regolamento n. 3002/92 costituiscono interessi compensatori destinati a riflettere il valore attualizzato del «pregiudizio», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, tra la data della sua realizzazione e quella del rimborso dell’importo effettivo dello stesso da parte dell’operatore interessato.

41      Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo francese, nell’ambito di una violazione delle disposizioni dei regolamenti nn. 3665/87 e 3002/92, un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, dà luogo alla revoca del vantaggio economico indebitamente concesso all’operatore interessato, il quale è costituito, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 3665/87 e all’articolo 5 bis del regolamento n. 3002/92, dagli aiuti o dagli importi indebitamente percepiti da quest’operatore, aumentati degli interessi previsti in tali articoli.

42      Occorre pertanto rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95 dev’essere interpretato nel senso che il fatto che un operatore sia debitore di crediti da interessi, come quelli oggetto del procedimento principale, non costituisce un’«irregolarità permanente o ripetuta», ai sensi di tale disposizione. Si deve considerare che siffatti crediti derivino dalla stessa irregolarità, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95, che ha dato origine al recupero degli aiuti e degli importi indebitamente percepiti che costituiscono i crediti principali.

 Sulla terza questione

43      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 debba essere interpretato nel senso che, relativamente ad azioni giudiziarie sfocianti nell’adozione di misure amministrative volte al recupero di crediti da interessi, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, il termine di prescrizione previsto da tale articolo 3, paragrafo 1, primo comma, decorre dalla data in cui è stata commessa l’irregolarità che ha dato origine al recupero degli aiuti e degli importi indebiti sulla base dei quali sono calcolati tali interessi o se tale termine decorre a partire dal dies a quo del calcolo dei citati interessi.

44      In via preliminare, occorre rammentare che emerge dalla risposta fornita alla seconda questione che si deve considerare che crediti, come quelli oggetto del procedimento principale, derivino dalla stessa irregolarità, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, sia quando riguardano il credito principale sia quando riguardano gli interessi.

45      Pertanto, conformemente alla formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95, il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie volte al recupero di siffatti crediti è di quattro anni a decorrere dalla data in cui è stata commessa tale irregolarità.

46      La data in cui è stata commessa la citata irregolarità va determinata in considerazione dello svolgimento dei fatti oggetto del procedimento principale.

47      Infatti, la Corte ha statuito che, in considerazione delle condizioni necessarie perché si possa constatare un’irregolarità, rammentate al punto 38 della presente sentenza, il dies a quo del termine di prescrizione si colloca alla data dell’evento sopraggiunto per ultimo, ossia alla data del verificarsi del pregiudizio qualora tale pregiudizio si verifichi dopo l’azione o l’omissione costitutive di una violazione del diritto dell’Unione, oppure alla data di tale azione od omissione, qualora il vantaggio di cui trattasi sia stato concesso prima della suddetta azione od omissione (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export, C‑59/14, EU:C:2015:660, punto 26).

48      A tale proposito, la Corte ha precisato che, trattandosi di restituzioni all’esportazione, un «pregiudizio», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, si verifica alla data in cui la decisione di concedere definitivamente il vantaggio di cui trattasi è adottata. Infatti, è a partire da tale momento che sussiste effettivamente un pregiudizio arrecato al bilancio dell’Unione. Non si può ritenere che tale pregiudizio sussista prima della data della concessione definitiva del suddetto vantaggio, salvo ammettere che il termine di prescrizione per recuperare lo stesso vantaggio possa decorrere già in un momento in cui il medesimo non era stato ancora concesso (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export, C‑59/14, EU:C:2015:660, punto 32). Per quanto riguarda una cauzione come quella prevista dall’articolo 5 bis del regolamento n. 3002/92, occorre constatare che un pregiudizio, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, si verifica alla data dello svincolo di tale cauzione.

49      Nella specie, la cronologia dei fatti oggetto del procedimento principale, come esposta nella decisione di rinvio, non consente di determinare, da un lato, la data in cui il «pregiudizio» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, si è verificato e, dall’altro, se tale pregiudizio abbia avuto luogo precedentemente o successivamente all’azione o all’omissione costitutive di una violazione del diritto dell’Unione.

50      Spetta comunque al giudice del rinvio, il quale dispone della piena conoscenza dei fatti oggetto del procedimento principale, determinare se, nel caso di specie, il vantaggio in esame sia stato definitivamente concesso prima dell’atto o dell’omissione costitutivi della violazione del diritto dell’Unione. In caso affermativo, il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie volte al recupero dei crediti costituiti dagli interessi di cui trattasi decorre a partire da tale atto o da tale omissione. Qualora invece emergesse che tale vantaggio sia stato concesso successivamente al citato atto o alla citata omissione, il dies a quo corrisponderebbe alla data della concessione del citato vantaggio e, pertanto, al giorno corrispondente al dies a quo del calcolo dei citati interessi.

51      Alla luce delle considerazioni suesposte, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che, relativamente ad azioni giudiziarie sfocianti nell’adozione di misure amministrative volte al recupero di crediti da interessi, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, il termine di prescrizione previsto da tale l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, decorre dalla data in cui è stata commessa l’irregolarità che ha dato origine al recupero degli aiuti e degli importi indebiti sulla base dei quali sono calcolati tali interessi, vale a dire dalla data dell’elemento costitutivo di tale irregolarità, a seconda dei casi, l’atto o l’omissione, oppure il pregiudizio, sopraggiunto per ultimo.

 Sulle questioni quarta e quinta

52      Con le sue questioni quarta e quinta, che è opportuno trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 2988/95 debba essere interpretato nel senso che, relativamente ad azioni giudiziarie sfocianti nell’adozione di misure amministrative volte al recupero di interessi, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, la prescrizione sia acquisita con la scadenza del termine di cui a tale articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, qualora, entro tale termine, l’autorità competente, pur avendo chiesto il rimborso degli aiuti o degli importi indebitamente percepiti dall’operatore interessato, non ha adottato alcuna decisione in merito a tali interessi.

53      Tanto dalla formulazione quanto dall’economia dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 risulta che tale disposizione impone, al suo quarto comma, un limite assoluto che si applica alla prescrizione delle azioni giudiziarie avverso un’irregolarità, dato che tale prescrizione è acquisita al più tardi il giorno in cui sia giunto a scadenza un termine pari al doppio di quello previsto al primo comma della medesima disposizione senza che l’autorità competente abbia irrogato una sanzione, fatti salvi i casi in cui la procedura amministrativa sia stata sospesa a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento (sentenza dell’11 giugno 2015, Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, punto 63).

54      In considerazione della giurisprudenza della Corte, occorre constatare che tale limite assoluto si applica parimenti all’adozione di provvedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 4 di tale regolamento (sentenza del 3 settembre 2015, Sodiaal International, C‑383/14, EU:C:2015:541, punto 33).

55      Inoltre, la Corte ha stabilito che il suddetto limite contribuisce a rafforzare la certezza del diritto per gli operatori economici impedendo che la prescrizione delle azioni giudiziarie relative a un’irregolarità possa essere procrastinata all’infinito mediante ripetuti atti di interruzione (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2015, Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, punto 64).

56      Quindi, fatta salva l’ipotesi di una sospensione del procedimento amministrativo, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95, gli atti istruttori o volti al perseguimento dell’irregolarità adottati dall’autorità competente e portati a conoscenza della persona interessata, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, di tale regolamento, non comportano l’effetto di interrompere il termine previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del medesimo regolamento (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2015, Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, punto 72).

57      Ne consegue che, relativamente ad irregolarità come quelle oggetto del procedimento principale, l’autorità competente ha il dovere di adottare i provvedimenti amministrativi volti al recupero del vantaggio economico indebitamente accordato comunque entro il termine previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 2988/95.

58      Alla luce delle considerazioni contenute nei punti 30 e 45 della presente sentenza, tale termine si applica sia ai provvedimenti volti al recupero degli importi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 3665/87 e all’articolo 5 bis del regolamento n. 3002/92, sia a quelli relativi agli interessi previsti da tali disposizioni, e inizia a decorrere a partire dalla data in cui è stata commessa l’irregolarità, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, costitutiva di una violazione delle disposizioni dei regolamenti nn. 3665/87 e 3002/92.

59      Pertanto, in una situazione come quella controversa in via principale, nella quale l’autorità competente ha chiesto, inizialmente, il rimborso dei crediti principali, prima di chiedere, successivamente, il rimborso degli interessi, anche volendo supporre che siano stati adottati atti tali da interrompere la prescrizione relativa a tali interessi, detta autorità aveva l’obbligo di adottare la sua decisione in merito al rimborso dei citati interessi entro il termine previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 2988/95.

60      Ne consegue che, qualora fossero state commesse irregolarità relative ai regolamenti nn. 3665/87 e 3002/92, come si è verificato nel procedimento principale, rispettivamente durante gli anni 1999 e 2000, l’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 2988/95 non avrebbe consentito all’autorità competente di adottare, nell’anno 2013, una decisione relativa agli interessi dovuti in forza dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 3665/87 e dell’articolo 5 bis del regolamento n. 3002/92, poiché i crediti relativi a tali interessi, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, erano, in quel momento, prescritti. In considerazione del carattere assoluto del limite previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 2988/95, tale conclusione vale anche qualora, entro il termine previsto in tale disposizione, la citata autorità abbia adottato una decisione relativa al rimborso degli importi costitutivi del credito principale.

61      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta e alla quinta questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 2988/95 dev’essere interpretato nel senso che, relativamente ad azioni giudiziarie sfocianti nell’adozione di misure amministrative volte al recupero di interessi, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, la prescrizione è acquisita alla scadenza del termine di cui a tale articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, qualora, entro tale termine, l’autorità competente, pur avendo chiesto il rimborso degli aiuti o degli importi indebitamente percepiti dall’operatore interessato, non ha adottato alcuna decisione in merito a tali interessi.

 Sulla sesta questione

62      Con la sua sesta questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, debba essere interpretato nel senso che un termine di prescrizione, previsto dal diritto nazionale, più ampio di quello previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento possa essere applicato, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, per quanto riguarda il recupero di crediti da interessi sorti prima della data di entrata in vigore di tale termine e non ancora prescritti in applicazione di quest’ultima disposizione.

63      Occorre rammentare che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, gli Stati membri possono applicare un termine più ampio di quello minimo di quattro anni previsto all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2014, Cruz & Companhia, C‑341/13, EU:C:2014:2230, punto 54).

64      A tale proposito, gli Stati membri mantengono un ampio potere discrezionale per poter stabilire termini di prescrizione più lunghi che essi intendono applicare in caso di irregolarità atte a minacciare gli interessi finanziari dell’Unione (sentenza del 17 settembre 2014, Cruz & Companhia, C‑341/13, EU:C:2014:2230, punto 55 nonché la giurisprudenza citata).

65      Emerge, inoltre, dalla giurisprudenza della Corte che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, gli Stati membri possono, da una parte, continuare ad applicare termini di prescrizione più ampi esistenti alla data di adozione del citato regolamento e, dall’altra, introdurre, dopo tale data, nuove norme sulla prescrizione che prevedono siffatti termini (sentenza del 29 gennaio 2009, Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e a., da C‑278/07 a C‑280/07, EU:C:2009:38, punto 42).

66      Per quanto riguarda la controversia principale, emerge dalla decisione di rinvio che, al momento in cui sono state commesse le irregolarità di cui trattasi, non esisteva nel diritto nazionale nessun regime di prescrizione che potesse essere applicato al posto di quello previsto dal regolamento n. 2988/95.

67      Il giudice del rinvio precisa, tuttavia, che la loi n. 2008-561, le cui disposizioni transitorie sono menzionate nel punto 13 della presente sentenza, ha introdotto un nuovo regime di prescrizione di diritto comune, il quale stabilisce il termine di tale prescrizione a cinque anni.

68      Pertanto, la questione sottoposta dal giudice del rinvio mira a chiarire se il diritto dell’Unione osti all’applicazione di un termine di prescrizione più ampio, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, nei limiti in cui quest’ultimo avrebbe come effetto di prolungare di un anno il termine di prescrizione in linea di principio applicabile a crediti non ancora prescritti.

69      Occorre anzitutto rammentare che l’applicazione di un termine di prescrizione più ampio di quello previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento potrebbe essere prevista unicamente se, al momento dell’entrata in vigore del citato termine, i crediti interessati non siano prescritti né in applicazione del primo comma di tale disposizione, né ai sensi del quarto comma della stessa, il quale costituisce un limite assoluto, come emerge dai punti 53 e 59 della presente sentenza.

70      Peraltro, se è vero che gli Stati membri possono prevedere termini di prescrizione più ampi in forza dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, essi non hanno l’obbligo, nel contesto di tale disposizione, di prevedere siffatti termini di prescrizione più ampi in normative specifiche e/o settoriali (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2009, Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e a., da C‑278/07 a C‑280/07, EU:C:2009:38, punto 46). Essi possono anche adottare disposizioni legislative che istituiscono un termine di prescrizione a carattere generale (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2014, Cruz & Companhia, C‑341/13, EU:C:2014:2230, punti 57 e 63, nonché la giurisprudenza citata).

71      Se un termine di prescrizione più ampio si applica, in forza dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, la prescrizione è acquisita, indipendentemente dall’adozione di un atto che interrompe la prescrizione, al più tardi il giorno in cui sia giunto a scadenza un termine pari al doppio di tale termine di prescrizione più lungo.

72      Inoltre, anche se, come emerge dal punto 64 della presente sentenza, gli Stati membri mantengono un ampio potere discrezionale per determinare un termine di prescrizione più ampio, tali Stati devono tuttavia rispettare i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare i principi di certezza del diritto e di proporzionalità.

73      Per quanto riguarda il principio di certezza del diritto, come emerge dalla giurisprudenza della Corte in materia penale, gli Stati membri possono procedere ad un prolungamento dei termini di prescrizione quando i fatti addebitati non si siano prescritti (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a., C‑105/14, EU:C:2015:555, punto 57).

74      Relativamente al principio di proporzionalità, occorre rilevare che l’applicazione di un termine di prescrizione nazionale più ampio, come quello previsto dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 per perseguire le irregolarità, ai sensi di tale regolamento, non deve eccedere manifestamente quanto necessario per conseguire l’obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2014, Cruz & Companhia, C‑341/13, EU:C:2014:2230, punto 59 e la giurisprudenza ivi citata). Relativamente ad un termine di prescrizione di cinque anni, come quello previsto dall’articolo 2224 del code civil, nella sua versione risultante dalla loi n. 2008‑561, occorre rilevare che esso è maggiore di solo un anno rispetto a quello previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95. Pertanto, un siffatto termine non eccede quanto necessario per consentire alle autorità nazionali di perseguire le irregolarità arrecanti pregiudizio al bilancio dell’Unione ed è conforme al requisito di proporzionalità.

75      Per quanto riguarda, più in particolare, la situazione in esame nel procedimento principale, spetta al giudice del rinvio, alla luce della risposta fornita alla seconda e la terza questione, nonché delle considerazioni contenute nel punto 58 della presente sentenza e relative al dies a quo del termine di prescrizione applicabile a crediti da interessi, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, verificare se, alla data di entrata in vigore della loi n. 2008-561, che istituisce un termine di prescrizione di cinque anni, tali crediti fossero prescritti con riguardo al primo comma e al quarto comma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95. Se dovesse risultare che la prescrizione non era ancora acquisita in tale data, emergerebbe, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 2988/95, che il termine pari al doppio del termine di cinque anni previsto da tale legge era, comunque, scaduto alla data, nel mese di aprile 2013, in cui l’autorità competente aveva adottato la sua decisione in merito agli interessi di cui trattasi nel procedimento principale, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

76      Alla luce delle considerazioni suesposte, occorre rispondere alla sesta questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 dev’essere interpretato nel senso che un termine di prescrizione, previsto dal diritto nazionale, più ampio di quello previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, può essere applicato in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, per quanto riguarda il recupero di crediti sorti prima della data di entrata in vigore di tale termine e non ancora prescritti in applicazione di quest’ultima disposizione.

 Sulle spese

77      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità [europee], dev’essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione previsto da tale disposizione è applicabile al recupero di crediti da interessi, come quelli oggetto del procedimento principale, dovuti in forza dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 495/97 della Commissione, del 18 marzo 1997, e dell’articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento, come modificato dal regolamento (CE) n. 770/96 della Commissione, del 26 aprile 1996.

2)      L’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95 dev’essere interpretato nel senso che il fatto che un operatore sia debitore di crediti da interessi, come quelli oggetto del procedimento principale, non costituisce un’«irregolarità permanente o ripetuta», ai sensi di tale disposizione. Si deve considerare che siffatti crediti derivino dalla stessa irregolarità, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95, che ha dato origine al recupero degli aiuti e degli importi indebitamente percepiti che costituiscono i crediti principali.

3)      L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che, relativamente ad azioni giudiziarie sfocianti nell’adozione di misure amministrative volte al recupero di crediti da interessi, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, il termine di prescrizione previsto da tale articolo 3, paragrafo 1, primo comma, decorre dalla data in cui è stata commessa l’irregolarità che ha dato origine al recupero degli aiuti e degli importi indebiti sulla base dei quali sono calcolati tali interessi, vale a dire dalla data dell’elemento costitutivo di tale irregolarità, a seconda dei casi, l’atto o l’omissione, oppure il pregiudizio, sopraggiunto per ultimo.

4)      L’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 2988/95 dev’essere interpretato nel senso che, relativamente ad azioni giudiziarie sfocianti nell’adozione di misure amministrative volte al recupero di interessi, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, la prescrizione è acquisita alla scadenza del termine di cui a tale articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, qualora, entro tale termine, l’autorità competente, pur avendo chiesto il rimborso degli aiuti o degli importi indebitamente percepiti dall’operatore interessato, non ha adottato alcuna decisione in merito a tali interessi.

5)      L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 dev’essere interpretato nel senso che un termine di prescrizione, previsto dal diritto nazionale, più ampio di quello previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, può essere applicato, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, per quanto riguarda il recupero di crediti sorti prima della data di entrata in vigore di tale termine e non ancora prescritti in applicazione di quest’ultima disposizione.

Firme


* Lingua processuale: il francese.