Language of document : ECLI:EU:C:2018:252

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

12 aprile 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Convenzione di Montréal – Articolo 31 – Responsabilità dei vettori aerei per i bagagli consegnati – Requisiti formali e sostanziali del reclamo scritto rivolto al vettore aereo – Reclamo presentato elettronicamente e registrato nel sistema informatico del vettore aereo – Reclamo presentato da un responsabile del vettore aereo a nome della persona avente diritto alla consegna del bagaglio»

Nella causa C‑258/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein oikeus (Corte Suprema, Finlandia), con decisione del 2 maggio 2016, pervenuta in cancelleria il 9 maggio 2016, nel procedimento

Finnair Oyj

contro

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, J. Malenovský (relatore), M. Safjan, D. Šváby e M. Vilaras, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 marzo 2017,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Finnair Oyj, da T. Väätäinen, asianajaja;

–        per Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, da V. Teiramaa, asianajaja;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Capolupo, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione europea, da I. Koskinen e K. Simonsson, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 dicembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 31 della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montréal il 28 maggio 1999 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 (GU 2001, L 194, pag. 38; in prosieguo: la «Convenzione di Montréal»).

2        La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia insorta tra la Finnair Oyj, compagnia aerea, e la Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (in prosieguo: la «Fennia»), compagnia di assicurazioni, in merito alla responsabilità del vettore aereo per i danni risultanti dalla perdita di oggetti contenuti nel bagaglio.

 Contesto normativo

 Convenzione di Montréal

3        A termini del terzo comma del preambolo della Convenzione di Montréal, le parti della convenzione riconoscono «l’importanza di tutelare gli interessi degli utenti del trasporto aereo internazionale e la necessità di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione».

4        A termini del quinto comma del preambolo medesimo:

«(…) l’azione collettiva degli Stati intesa all’ulteriore armonizzazione e codificazione di alcune norme che regolano il trasporto aereo internazionale per mezzo di una nuova convenzione rappresenta il mezzo più idoneo a realizzare il giusto equilibrio degli interessi».

5        L’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Montréal, intitolato «Morte e lesione dei passeggeri – danni ai bagagli», così recita:

«Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l’evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell’aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati. Tuttavia, la responsabilità del vettore è esclusa se e nella misura in cui il danno derivi esclusivamente dalla natura dei bagagli o da difetto o vizio intrinseco. Nel caso di bagagli non consegnati, compresi gli oggetti personali, il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati.»

6        Il successivo articolo 31, intitolato «Termini per la presentazione dei reclami», così dispone:

«1.      Il ricevimento senza riserve del bagaglio consegnato da parte della persona avente diritto alla consegna costituisce, salvo prova contraria, presunzione che gli stessi sono stati consegnati in buono stato e conformemente al titolo di trasporto o alle registrazioni con altri mezzi di cui all’articolo 3, paragrafo 2 (…)».

2.      In caso di danno, la persona avente diritto alla consegna deve, appena constatato il danno, presentare reclamo al vettore immediatamente e comunque entro sette giorni dalla data del ricevimento, in caso di bagaglio consegnato, ed entro quattordici giorni dalla data di ricevimento, in caso di merce. In caso di ritardo, il reclamo deve essere inoltrato entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio o la merce sono stati messi a sua disposizione.

3.      Il reclamo deve avere forma scritta ed essere presentato o inviato entro i predetti termini.

4.      In mancanza di reclamo nei predetti termini, si estinguono le azioni nei confronti del vettore, salvo in caso di frode da parte di quest’ultimo».

 Diritto dell’Unione

7        L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli (GU 1997, L 285, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002 (GU 2002, L 140, pag. 2; in prosieguo: il «regolamento n. 2027/97»), così dispone:

«Il presente regolamento attua le pertinenti disposizioni della convenzione di Montréal per quanto concerne il trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, stabilendo alcune disposizioni complementari. (…)».

8        Il successivo articolo 3, paragrafo 1, così recita:

«La responsabilità di un vettore aereo [dell’Unione europea] in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli è disciplinata dalle pertinenti disposizioni della convenzione di Montréal».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9        La sig.ra Kristina Mäkelä-Dermedesiotis effettuava, come passeggera della Finnair, un volo da Malaga (Spagna) a Helsinki (Finlandia). All’arrivo ad Helsinki, in data 1o novembre 2010, constatava che dal bagaglio consegnato mancavano taluni oggetti.

10      Lo stesso giorno, la sig.ra Mäkelä-Dermedesiotis ne informava telefonicamente un agente della Finnair, identificando gli oggetti perduti ed indicandone il valore all’agente medesimo, il quale provvedeva a registrare le informazioni fornitegli nel sistema informatico della propria compagnia. Il 3 novembre 2010, la sig.ra Mäkelä-Dermedesiotis chiamava nuovamente il servizio clienti della Finnair al fine di ottenere un’attestazione, come richiestole dalla propria compagnia di assicurazioni, la Fennia. A seguito di tale richiesta, la Finnair le rilasciava un attestazione di deposito di dichiarazione di danno.

11      La Fennia risarciva quindi la sig.ra Mäkelä-Dermedesiotis per il danno subìto e, essendosi surrogata nei diritti della propria assicurata, proponeva, il 2 settembre 2011, azione di risarcimento nei confronti della Finnair dinanzi allo Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki, Finlandia).

12      La Finnair contestava l’ammissibilità della domanda deducendo, sostanzialmente, che la sig.ra Mäkelä-Dermedesiotis avrebbe omesso di presentare reclamo scritto entro il termine di sette giorni decorrente dalla riconsegna del bagaglio, quale previsto dall’articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione di Montréal.

13      Con sentenza del 4 settembre 2012 il Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di Helsinki), accoglieva la tesi della Finnair respingendo la domanda di risarcimento del danno.

14      Avverso tale sentenza la Fennia ricorreva in appello dinanzi al Helsingin hovioikeus (Corte d’appello di Helsinki, Finlandia).

15      Detto giudice esaminava, in particolare, le istruzioni ai passeggeri pubblicate sul sito Internet della Finnair, contenenti una serie di indicazioni per la segnalazione di un danno e la presentazione del reclamo scritto propriamente detto, rilevando che la denuncia di danno può essere effettuata telefonicamente, mentre il reclamo in forma scritta dev’essere presentato utilizzando un modulo specifico da compilare entro sette giorni dalla consegna del bagaglio. Il Helsingin hovioikeus (Corte d’appello di Helsinki) riteneva che le istruzioni contenute sul sito Internet della Finnair non fossero «sufficientemente chiare e univoche per un passeggero, quale consumatore». A parere del giudice medesimo, nelle istruzioni stesse non verrebbe fatta menzione dello scopo per il quale dev’essere presentata la denuncia di danno, potendo la passeggera, quale consumatore, legittimamente ritenere che un reclamo presentato telefonicamente e registrato da un addetto della compagnia possa parimenti rispondere al requisito del reclamo formale scritto. Nella specie, la sig.ra Mäkelä-Dermedesiotis avrebbe dettagliatamente descritto alla Finnair la perdita verificatasi e l’attestazione scritta di denuncia del danno rilasciata dalla compagnia medesima costituirebbe prova della successiva trascrizione del reclamo nel sistema informatico della Finnair. Inoltre, la compagnia avrebbe ricevuto la denuncia di danno, senza peraltro informare la sig.ra Mäkelä-Dermedesiotis di non ritenere tale circostanza sufficiente ai fini della proposizione di una domanda volta al riconoscimento della responsabilità del vettore aereo e senza precisare che sarebbe stata inoltre necessaria la presentazione di un reclamo scritto.

16      Con sentenza del 28 febbraio 2014, il Helsingin hovioikeus (Corte d’appello di Helsinki), in riforma della decisione dello Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di Helsinki), condannava la Finnair a risarcire la Fennia.

17      Avverso tale sentenza la Finnair ricorreva dinanzi al giudice del rinvio, il Korkein oikeus (Corte Suprema, Finlandia). A sostegno del ricorso il vettore aereo sosteneva, segnatamente, che il Helsingin hovioikeus (Corte d’appello di Helsinki), diversamente dal Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di Helsinki), avrebbe accolto un’interpretazione erronea dell’articolo 31 della Convenzione di Montréal.

18      Ciò premesso, il Korkein oikeus (Corte Suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1.      Se l’articolo 31, paragrafo 4, della Convenzione di Montréal debba essere interpretato nel senso che l’interruzione del termine di decadenza presupponga, oltre alla presentazione di tempestivo reclamo, che il reclamo stesso sia stato parimenti inoltrato in forma scritta, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3.

2.      Qualora l’interruzione del termine di decadenza presupponga che il reclamo tempestivamente proposto debba essere stato parimenti presentato in forma scritta, se l’articolo 31, paragrafo 3, della Convenzione di Montréal debba essere interpretato nel senso che il requisito della forma scritta possa essere rispettato mediante procedure elettroniche, ivi compresa       la registrazione della denuncia di danno nel sistema [informatico] del vettore aereo.

3.      Se la Convenzione di Montréal osti a un’interpretazione secondo cui il requisito della forma scritta debba considerarsi soddisfatto laddove un rappresentante del vettore aereo, a scienza del passeggero, registri la denuncia del danno/il reclamo, in formato vuoi cartaceo vuoi elettronico, nel sistema [informatico] del vettore.

4.      Se l’articolo 31 della Convenzione di Montréal preveda per il reclamo ulteriori requisiti rispetto a quello di portare a conoscenza del vettore aereo il danno subito».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

19      Si deve precisare che la Convenzione di Montréal è stata sottoscritta dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999, quindi approvata a nome della medesima dal Consiglio dell’Unione europea il 5 aprile 2001. Essa è entrata in vigore, per quanto riguarda l’Unione europea, il 28 giugno 2004.

20      A decorrere da tale data, la Convenzione di Montréal costituisce parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea e, conseguentemente, la Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla sua interpretazione (v., in tal senso, sentenze del 10 gennaio 2006, IATA e ELFAA, C‑344/04, EU:C:2006:10, punto 36, nonché del 6 maggio 2010, Walz, C‑63/09, EU:C:2010:251, punto 20).

21      A tal riguardo, l’articolo 31 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati, che codifica il diritto internazionale consuetudinario, vincolante per l’Unione, precisa che un trattato dev’essere interpretato in buona fede, secondo il senso comune da attribuire ai suoi termini nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo (v. sentenza del 17 febbraio 2016, Air Baltic Corporation, C‑429/14, EU:C:2016:88, punto 24).

22      È alla luce di tali considerazioni che occorre interpretare, nella specie, le pertinenti disposizioni della Convenzione di Montréal.

 Sulla prima questione

23      Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 31, paragrafo 4, della Convenzione di Montréal debba essere interpretato nel senso che, entro i termini indicati al paragrafo 2 del medesimo articolo, il reclamo debba essere presentato in forma scritta, ai sensi del successivo paragrafo 3, a pena di decadenza da qualsiasi genere d’azione nei confronti del vettore.

24      A tal riguardo, dall’articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione di Montréal emerge, segnatamente, che, in caso di danni, la persona avente diritto alla consegna deve presentare reclamo al vettore aereo immediatamente a seguito della constatazione del danno e non oltre i termini previsti dalla disposizione medesima, rispettivamente, per i bagagli e per le merci.

25      A termini del paragrafo 3 dello stesso articolo, il reclamo deve avere sempre effettuato mediante riserva scritta ed essere consegnato o inviato entro i termini previsti con riguardo al reclamo.

26      Orbene, le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 31 della Convenzione di Montréal sono di natura complementare. Mentre l’articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione si limita a fissare i termini entro i quali i differenti tipi di reclami devono essere presentati al vettore aereo, il successivo paragrafo 3 precisa, dal canto suo, da un lato, le modalità con cui detti reclami devono essere inoltrati al vettore e, dall’altro, quale forma essi devono presentare, restando inteso che tale precisazione non può incidere sull’obbligo del rispetto dei termini previsti al medesimo paragrafo 2 dell’articolo 31.

27      Ne consegue che i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 31 della Convenzione di Montréal, nel loro combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che esigono che il reclamo debba essere presentato per iscritto ed inoltrato al vettore aereo entro i termini previsti al medesimo articolo 31, paragrafo 2.

28      Inoltre, a termini dell’articolo 31, paragrafo 4, della Convenzione di Montréal, in assenza di reclamo presentato entro i termini prescritti, tutte le azioni nei confronti del vettore aereo si estinguono, salvo il caso di frode di quest’ultimo.

29      Ne consegue che colui che ritenga di aver subìto un pregiudizio a causa di danni subiti da bagagli o merci deve rivolgere reclamo al vettore aereo entro i termini di cui all’articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione medesima, a pena di decadenza da qualsiasi azione nei confronti del vettore medesimo.

30      Inoltre, alla luce della particolare articolazione dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 31 della Convenzione di Montréal, illustrata supra al punto 26, il reclamo non può considerarsi validamente inoltrato al vettore aereo entro i termini previsti, ai sensi del paragrafo 4 del medesimo articolo, qualora non sia stato presentato in forma scritta, come imposto al precedente paragrafo 3.

31      Da tutte le suesposte considerazioni risulta che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 31, paragrafo 4, della Convenzione di Montréal dev’essere interpretato nel senso che, entro i termini prescritti al paragrafo 2 del medesimo articolo, il reclamo dev’essere effettuato per iscritto, ai sensi del successivo paragrafo 3, a pena di decadenza da qualsiasi azione nei confronti del vettore.

 Sulla seconda questione

32      Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se un reclamo, come quello oggetto del procedimento principale, registrato nel sistema informatico del vettore aereo risponda al requisito della forma scritta, prevista dall’articolo 31, paragrafo 3, della Convenzione di Montréal.

33      A tal riguardo, si deve rilevare che l’aggettivo «scritto» implica, secondo il suo senso corrente, un insieme di segni grafici recanti un significato.

34      Inoltre, con riguardo tanto al terzo comma del preambolo della Convenzione di Montréal, che rammenta l’importanza di garantire la tutela degli interessi dei consumatori nel trasporto aereo internazionale, quanto del principio del «giusto equilibrio degli interessi» di cui al quinto comma della Convenzione medesima, il requisito della forma scritta non può condurre a limitare eccessivamente le modalità con cui il passeggero può concretamente scegliere di presentare il proprio reclamo, sempreché questi resti individuabile quale autore del reclamo stesso.

35      Conseguentemente, l’aggettivo «scritto» dev’essere inteso, nel contesto dell’articolo 31 di detta Convenzione, nel senso di ricomprendere qualsiasi complesso di segni grafici muniti di significato, a prescindere dal fatto che la sua redazione sia avvenuta a mano, sia stata stampata su carta ovvero registrata in forma elettronica.

36      Pertanto, un reclamo registrato nel sistema informatico del vettore aereo, come quello oggetto del procedimento principale, dev’essere considerato rispondente al requisito della forma scritta, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, della Convenzione di Montréal.

37      Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che un reclamo registrato nel sistema informatico del vettore aereo, come quello oggetto del procedimento principale, risponde al requisito della forma scritta, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, della Convenzione di Montréal.

 Sulla terza questione

38      Con la terza questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 31, paragrafi 2 e 3, della Convenzione di Montréal debba essere interpretato nel senso che non osti a che si consideri osservato il requisito della forma scritta nel caso in cui un agente del vettore aereo trasponga la denuncia del danno, a scienza del passeggero, in forma scritta, su supporto vuoi cartaceo vuoi elettronico, inserendolo nel sistema informatico del vettore medesimo.

39      Come già rilevato supra ai punti 24 e 25, dall’articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione di Montréal emerge, segnatamente, che, in caso di danno, la persona avente diritto alla consegna del bagaglio o della merce deve inoltrare al vettore aereo un reclamo entro i termini prescritti. A termini del successivo paragrafo 3, ogni reclamo dev’essere effettuato mediante riserva scritta e consegnato o spedito entro i termini previsti per il reclamo stesso.

40      Dal chiaro tenore di tali disposizioni, lette nel loro combinato disposto, emerge che alla persona avente diritto alla consegna, come quella di cui è causa nel procedimento principale, quale passeggero il cui bagaglio sia stato danneggiato, incombe l’onere di presentare un reclamo scritto al relativo vettore aereo.

41      Infatti, il passeggero interessato è in grado di constatare la circostanza del danno e dispone degli elementi necessari al fine di determinare natura e valore degli oggetti concretamente danneggiati e, in definitiva, l’entità del danno stesso.

42      Se è pur vero che la responsabilità dell’effettuazione del reclamo incombe esclusivamente al passeggero, dal tenore dell’articolo 31 della Convenzione di Montréal non risulta minimamente che questi sia peraltro privo della libertà di farsi assistere da terzi ai fini della presentazione del reclamo stesso.

43      Un’interpretazione in senso contrario si porrebbe d’altronde in contrasto con l’obiettivo di tutela degli interessi del consumatore nel trasporto aereo, quale risultante dal terzo comma del preambolo della Convenzione medesima, che dev’essere tenuto in considerazione alla luce della giurisprudenza della Corte richiamata supra al punto 21.

44      La facoltà del passeggero di ricorrere all’assistenza di terzi gli consente parimenti, come avvenuto nel procedimento principale, di avvalersi dell’assistenza di un agente del vettore aereo ai fini della trascrizione della propria dichiarazione orale in forma scritta e del suo inserimento nel sistema informatico del vettore stesso a tal fine previsto.

45      Orbene, non può negarsi che gli interessi, rispettivamente, del passeggero e del vettore siano differenti, anzi opposti. Infatti, il primo afferma l’esistenza di un danno al proprio bagaglio, di cui il secondo è chiamato ad assumersi la responsabilità.

46      Tuttavia, l’obiettivo di tutela degli interessi del consumatore nel trasporto aereo nonché la necessità di assicurare che l’agente trascriva fedelmente e lealmente la dichiarazione orale del passeggero possono essere sufficientemente garantiti assicurando che il passeggero interessato possa verificare l’esattezza del testo del reclamo, quale recepito in forma scritta ed inserito nel sistema informatico dall’agente del vettore aereo, potendo eventualmente modificarlo ovvero integrarlo, o anche sostituirlo, prima della scadenza del termine previsto dall’articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione di Montréal.

47      Dai suesposti rilievi emerge che l’articolo 31, paragrafi 2 e 3, della Convenzione di Montréal dev’essere interpretato nel senso che non osta a che il requisito della forma scritta sia considerato osservato laddove un agente del vettore aereo trasponga la denuncia di danno, a scienza del passeggero, in forma scritta, su supporto vuoi cartaceo vuoi elettronico, inserendola nel sistema elettronico del vettore medesimo, sempreché il passeggero stesso possa verificare l’esattezza del testo del reclamo, quale trasposto in forma scritta e inserito in tale sistema, potendo eventualmente modificarlo ovvero integrarlo, o anche sostituirlo, anteriormente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione stessa.

 Sulla quarta questione

48      Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 31 della Convenzione di Montréal subordini il reclamo a ulteriori requisiti rispetto a quello di portare a conoscenza del vettore aereo il danno subìto.

49      A tal riguardo, dal tenore dell’articolo 31, paragrafo 1, della Convenzione di Montréal risulta, in particolare, che la ricezione senza riserve del bagaglio registrato da parte della persona avente diritto alla sua consegna costituisce presunzione, salvo prova contraria, dell’avvenuta consegna del bagaglio in buono stato e conformemente al titolo di trasporto o alle registrazioni con altri mezzi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della Convenzione stessa.

50      Dal tenore di tale disposizione emerge che lo scopo di un reclamo trasmesso al vettore aereo, come quello oggetto del procedimento principale, consiste nel rendere nota al medesimo la circostanza che i bagagli registrati non sono stati consegnati in buono stato e conformemente al titolo di trasporto o alle registrazioni effettuate con altri mezzi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della Convenzione stessa.

51      Per quanto attiene, inoltre, al contesto in cui si colloca l’articolo 31, paragrafo 1, della Convenzione di Montréal, si deve rilevare che, alla luce della prima parte del primo periodo dell’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione stessa, il vettore è responsabile del danno verificatosi in caso di distruzione, perdita o deterioramento del bagaglio consegnato.

52      Ne consegue che l’articolo 31, paragrafo 1, della Convenzione di Montréal, letto nel combinato disposto con la prima parte del primo periodo dell’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione medesima, dev’essere interpretato nel senso che un reclamo effettuato dal passeggero interessato, come quello oggetto del procedimento principale, è diretto ad informare il vettore aereo dell’esistenza del danno verificatosi.

53      Orbene, considerato che, come risulta dalla risposta alle questioni prima e seconda, l’articolo 31, paragrafi da 2 a 4, della Convenzione di Montréal si limita a precisare, anzitutto, i termini entro i quali i vari tipi di reclamo devono essere inoltrati al vettore, quindi le modalità e la forma con cui detti reclami devono essere presentati al vettore e, infine, le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tutti questi requisiti, l’articolo medesimo non subordina il reclamo ad alcun requisito sostanziale.

54      Alla luce dei suesposti rilievi, l’articolo 31 della Convenzione di Montréal dev’essere interpretato nel senso che non subordina il reclamo ad altro requisito sostanziale se non a quello che il vettore aereo sia posto a conoscenza del danno causato.

 Sulle spese

55      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 31, paragrafo 4, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montréal il 28 maggio 1999 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, dev’essere interpretato nel senso che, entro i termini prescritti al paragrafo 2 del medesimo articolo, il reclamo dev’essere effettuato per iscritto, ai sensi del successivo paragrafo 3, a pena di decadenza da qualsiasi azione nei confronti del vettore.

2)      Un reclamo registrato nel sistema informatico del vettore aereo, come quello oggetto del procedimento principale, risponde al requisito della forma scritta, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montréal il 28 maggio 1999.

3)      L’articolo 31, paragrafi 2 e 3, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montréal il 28 maggio 1999, dev’essere interpretato nel senso che non osta a che il requisito della forma scritta sia considerato osservato laddove un agente del vettore aereo trasponga la denuncia di danno, a scienza del passeggero, in forma scritta, su supporto vuoi cartaceo vuoi elettronico, inserendola nel sistema elettronico del vettore medesimo, sempreché il passeggero stesso possa verificare l’esattezza del testo del reclamo, quale trasposto in forma scritta e inserito in tale sistema, potendo eventualmente modificarlo ovvero integrarlo, o anche sostituirlo, anteriormente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione stessa.

4)      L’articolo 31 della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montréal il 28 maggio 1999, dev’essere interpretato nel senso che non subordina il reclamo ad altro requisito sostanziale se non a quello che il vettore aereo sia posto a conoscenza del danno causato.

Firme


*      Lingua processuale: il finlandese.