Language of document : ECLI:EU:C:2020:4

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 15 gennaio 2020 (1)

Causa C753/18

Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim),

Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI)

contro

Fleetmanager Sweden AB,

Nordisk Biluthyrning AB

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia)]

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 8, paragrafo 2 – Nozione di “comunicazione al pubblico” – Società di noleggio di autovetture, ciascuna equipaggiata di serie con radio»






 Introduzione

1.        Poche questioni nel diritto dell’Unione hanno dato luogo a tante decisioni della Corte in un così breve arco temporale come la questione dell’interpretazione della nozione di «diritto di comunicazione al pubblico nel diritto d’autore» (2). Tale copiosa giurisprudenza, ma necessariamente frammentaria, è stata addirittura definita un «labirinto» e la stessa Corte paragonata a «Teseo» (3).

2.        Pur non consentendo una completa sistematizzazione della citata giurisprudenza (4), la causa in esame offre alla Corte l’opportunità di formulare alcuni principi generali che consentano di circoscrivere con maggiore precisione quanto ricade e quanto, invece, non ricade nella sfera del diritto della comunicazione. Più specificamente, la presente causa attiene all’elemento chiave della comunicazione al pubblico, vale a dire l’atto della comunicazione.

 Contesto normativo

3.        L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (5) dispone quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

4.        Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (6):

«Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire i criteri per ripartire tra i medesimi questa remunerazione».

5.        L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 sono stati trasposti nell’ordinamento diritto svedese per mezzo, rispettivamente, dell’articolo 2, terzo comma, punto 1, e dell’articolo 47, dell’upphovrättslagen (1960:279) (legge n. 279 del 1960 sul diritto d’autore).

 Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

6.        La Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a. (organizzazione svedese per la gestione dei diritti dei compositori di opere musicali e dei loro editori; in prosieguo: la «Stim») e la Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (organizzazione svedese per la gestione dei diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori; in prosieguo: la «SAMI») sono organizzazioni svedesi per la gestione collettiva dei diritti d’autore e diritti connessi.

7.        La Fleetmanager Sweden AB (in prosieguo la: «Fleetmanager») e la Nordisk Biluthyrning AB (in prosieguo la: «NB») sono società di autonoleggio stabilite in Svezia. Esse propongono, direttamente o tramite intermediari, autoveicoli a noleggio equipaggiati di serie con apparecchi radio per periodi non superiori a 29 giorni, ossia per noleggi considerati di breve durata.

8.        Nella prima delle due controversie nell’ambito delle quali sono state sollevate le questioni pregiudiziali qui in esame, la Stim agiva in giudizio nei confronti della Fleetmanager al fine di ottenere il pagamento, da parte di quest’ultima, della somma di 369 450 corone svedesi (SEK) (circa EUR 34 500), oltre interessi, per aver contribuito, offrendo al pubblico autoveicoli equipaggiati con apparecchi radio per locazioni di breve durata, alla messa a disposizione al pubblico di opere musicali da parte di terzi, ai sensi del diritto d’autore, in assenza di autorizzazione della Stim.

9.        Il Tingsrätt (Tribunale locale, Svezia) rilevava che il noleggio di autoveicoli equipaggiati di apparecchi radio costituiva una comunicazione al pubblico ai sensi della legge n. 279 del 1960 sul diritto d’autore e che una remunerazione appariva, in linea di principio, fondata. Tuttavia, ritenendo, al tempo stesso, che la Fleetmanager non avesse partecipato a tali violazioni del diritto d’autore, respingeva la domanda della Stim. La sentenza veniva confermata in appello. La Stim proponeva conseguentemente impugnazione dinanzi allo Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia).

10.      Nella seconda controversia, la NB adiva il Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale della proprietà industriale e di commercio, Svezia) chiedendo la declaratoria di insussistenza di obblighi a proprio carico relativi al versamento di royalties alla SAMI per l’utilizzazione di registrazioni sonore nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016 derivanti dal fatto che gli autoveicoli noleggiati a privati o a imprese erano equipaggiati di impianto radio e lettore CD.

11.      Il Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale della proprietà industriale e di commercio) rilevava che la legge n. 279 del 1960 sul diritto d’autore doveva essere interpretata in senso conforme alla direttiva 2001/29 e che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’utilizzo pertinente di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 corrispondeva a una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. Il giudice medesimo osservava parimenti che, mettendo a disposizione impianti radio negli autoveicoli adibiti a noleggio, la NB consentiva l’ascolto delle registrazioni sonore ai locatari degli autoveicoli medesimi, ragion per cui si era in presenza di una «comunicazione». Secondo tale giudice, inoltre, ricorrevano altresì gli altri requisiti per la sussistenza della «comunicazione al pubblico». Sulla base degli elementi probatori prodotti dalla SAMI, veniva accertato che gli undici autoveicoli appartenenti alla ricorrente erano stati noleggiati mediamente 528 volte all’anno. Il Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale della proprietà industriale e di commercio) ne traeva la conclusione che la NB era tenuta al versamento di royalties alla SAMI, respingendo così il suo ricorso. La decisione veniva peraltro ribaltata in appello dal Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d’appello della proprietà industriale e di commercio, Svezia). La SAMI impugnava quest’ultima sentenza dinanzi allo Högsta domstolen (Corte suprema).

12.      È in tale contesto che lo Högsta domstolen (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il noleggio di autoveicoli equipaggiati di serie con impianti radio implichi che il noleggiatore dei veicoli medesimi rappresenti un utilizzatore che proceda ad una “comunicazione al pubblico” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 ovvero, rispettivamente, ad una “comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115.

2)      In qual misura rilevino le dimensioni dell’attività di autonoleggio nonché la durata dei singoli noleggi».

13.      La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 30 novembre 2018. Le parti del procedimento principale e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Le medesime parti si sono presentate all’udienza del 6 novembre 2019.

 Analisi

 Sulla prima questione pregiudiziale

14.      Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il noleggio di autoveicoli equipaggiati di apparecchi radio costituisca una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115.

15.      In limine, va rammentato che, in forza della giurisprudenza della Corte, l’espressione «comunicazione al pubblico» utilizzata nelle due disposizioni summenzionate dev’essere interpretata come avente lo stesso significato (7). Pertanto, la risposta che la Corte fornirà nella specie avrà la medesima portata nel contesto delle due citate direttive, nonostante le eventuali divergenze terminologiche nelle loro diverse versioni linguistiche, segnatamente nella versione in lingua svedese.

16.      L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 attribuisce agli autori il diritto di natura cautelare di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere. Gli autori possono così, segnatamente, trarre profitti dallo sfruttamento delle loro opere nella forma della comunicazione al pubblico.

17.      L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 non conferisce un analogo diritto esclusivo. Tale disposizione garantisce, invece, agli artisti interpreti e ai produttori di fonogrammi una remunerazione equa in caso di comunicazione al pubblico di un fonogramma.

18.      Né la direttiva 2001/29 né la direttiva 2006/115 offrono una definizione giuridica della nozione di «comunicazione al pubblico». Talune indicazioni circa il senso da attribuirsi a tale nozione discendono dal considerando 23 della direttiva 2001/29, a termini del quale, la nozione de qua concerne tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Il diritto di comunicazione al pubblico dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione. Il considerando 27 della direttiva medesima aggiunge che la mera fornitura di attrezzature atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione al pubblico.

19.      Occorre inoltre ricordare che, da un punto di vista tecnico, la comunicazione al pubblico può assumere due principali forme: la comunicazione propriamente detta e la messa a disposizione del pubblico. Nel primo caso, è l’utente che ha dato origine alla comunicazione a deciderne le modalità tecniche e il momento in cui diffondere tale comunicazione, che i potenziali destinatari possono ricevere o meno. Nel secondo caso, l’opera è messa a disposizione dei destinatari in modo permanente e questi ultimi possono avervi accesso nel luogo e nel momento da essi scelti. Questa seconda fattispecie riguarda segnatamente i servizi su richiesta e Internet. Nella causa in esame, riguardante le opere radiodiffuse, ricorre la prima fattispecie, vale a dire di una comunicazione in senso stretto.

20.      Diverse cause hanno dato occasione alla Corte di definire il perimetro della nozione di «comunicazione al pubblico».

21.      In particolare, la Corte ha rilevato che una comunicazione al pubblico deve presentare di due elementi cumulativi, vale a dire un atto di comunicazione di un materiale protetto e un pubblico cui tale comunicazione è rivolta (8).

22.      Per rispondere alla prima questione pregiudiziale nella specie occorre esaminare se detti due elementi sussistano nell’ipotesi del noleggio di autoveicoli equipaggiati di apparecchi radio.

23.      È appena il caso di ricordare, e questo punto non è d’altronde contestato dalle parti, che le società di autonoleggio non compiono atti di trasmissione delle emissioni radiofoniche, essendo gli organismi di radiodiffusione ad effettuare tale trasmissione. Tuttavia, ciò non esclude a priori che, alla luce della giurisprudenza della Corte, l’attività di dette società possa qualificarsi come ricadente nel diritto esclusivo di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115.

24.      Infatti, per quanto concerne l’atto di comunicazione, la Corte ne ha ravvisato l’esistenza in numerose circostanze che esulano dall’ambito della mera trasmissione diretta di un’opera, ad esempio mediante la radiodiffusione.

25.      La Corte ha quindi dichiarato che costituisce una comunicazione al pubblico il fatto che un albergo fornisca ai propri clienti l’accesso a materiale protetto installando nelle camere apparecchi televisivi mediante i quali venga distribuito il segnale televisivo captato dall’antenna centrale (9). A tal riguardo, la Corte ha operato una distinzione tra la mera fornitura di attrezzature fisiche, che non costituisce una comunicazione al pubblico, e la distribuzione del segnale mediante dette attrezzature, che rientra invece in tale nozione (10).

26.      Lo stesso vale quando il gestore di un albergo mette a disposizione nelle camere non apparecchi televisivi bensì attrezzature che consentano di ascoltare dischi CD nonché gli stessi dischi (11). Un albergo del genere, infatti, mettendo a disposizione dei propri clienti sia le attrezzature tecniche che consentono l’accesso a materiale protetto sia lo stesso materiale protetto sotto forma di fonogrammi su dischi CD, effettua una comunicazione al pubblico del materiale medesimo (12).

27.      Configura altresì una comunicazione al pubblico il fatto che il gestore di uno stabilimento accessibile al pubblico consenta deliberatamente al pubblico medesimo di accedere a materiale protetto radiodiffuso tramite apparecchi televisivi installati nello stabilimento medesimo (13).

28.      La comunicazione al pubblico può parimenti consistere nella registrazione di emissioni radiodiffuse e nella messa a disposizione del pubblico di copie attraverso un servizio Internet di videoregistrazione da remoto su cloud (cloud computing) (14).

29.      Sempre nel settore di Internet, devono qualificarsi come atti di comunicazione non solo la pubblicazione di un’opera su un sito Internet (15), ma anche il fatto di fornire collegamenti cliccabili verso opere tutelate contenute su un altro sito Internet (16). A ciò si aggiunga che, ai fini di tale qualificazione, non è obbligatorio che tali collegamenti figurino su un sito Internet, potendo questi ultimi essere anche preregistrati nel software di un lettore multimediale, vale a dire un’attrezzatura tecnica. L’atto di comunicazione consiste, quindi, nella fornitura di tali lettori multimediali (17). Tuttavia, analogamente alla causa che ha dato luogo alla sentenza SGAE (18), non è la mera fornitura di attrezzature tecniche a dare origine alla comunicazione, bensì il fatto di avervi preinstallato collegamenti verso opere messe a disposizione (senza autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore) su Internet (19).

30.      Infine, costituisce un atto di comunicazione al pubblico la fornitura e la gestione di una piattaforma di condivisione online nell’ambito di una rete tra utenti (peer-to-peer) (20).

31.      Nel contesto della propria valutazione circa l’esistenza di un atto di comunicazione al pubblico, la Corte ha evidenziato il ruolo imprescindibile svolto dall’utente che interviene con piena cognizione di causa per dare accesso al pubblico a materiale protetto (21).

32.      Orbene, tale intervento dell’utente non può essere limitato alle attrezzature tecniche che consentono di fruire del materiale protetto, come gli apparecchi radiofonici o televisivi, i lettori CD o multimediali. Un siffatto intervento limitato dev’essere assimilato alla mera fornitura di attrezzature tecniche, che non costituisce una comunicazione al pubblico, conformemente alla regola interpretativa contenuta al considerando 27 della direttiva 2001/29.

33.      Per costituire una comunicazione al pubblico, l’intervento dell’utente deve necessariamente riguardare lo stesso materiale protetto, vale a dire il contenuto della comunicazione.

34.      Tale intervento sul contenuto della comunicazione può assumere svariate forme. Può consistere nella trasmissione del segnale verso apparecchi televisivi installati nelle camere d’albergo, nella fornitura di dischi CD insieme ai lettori CD, nella diffusione di trasmissioni televisive in spazi pubblici, nell’utilizzo di collegamenti Internet che conducano a materiale protetto o nella preinstallazione di collegamenti del genere su un lettore multimediale, nella registrazione di emissioni radiodiffuse o, ancora, nell’indicizzazione di metadati relativi a opere nell’ambito di una rete tra utenti peer-to-peer.

35.      Per poter accertare la sussistenza di un atto di comunicazione non è richiesta (di per sé) nessuna di tali forme di intervento. Tuttavia, esse presentano tutte un punto in comune, vale a dire il nesso diretto tra l’intervento dell’utente e il materiale protetto in tal modo comunicato. Tale punto in comune rappresenta l’elemento centrale in assenza del quale non si può parlare di un atto di comunicazione.

36.      Non condivido, quindi, l’argomento dei ricorrenti nel procedimento principale, secondo cui la Corte non avrebbe stabilito un requisito generale ai fini dell’accertamento dell’esistenza di un atto di comunicazione al pubblico. Se, infatti, la Corte non ha espressamente elevato tale requisito a principio generale, è perché esso è insito nella nozione stessa di «comunicazione al pubblico», il cui contenuto deve necessariamente essere costituito da materiale protetto. Tuttavia, detto requisito dell’intervento sul contenuto della comunicazione, pur se non esplicitamente menzionato, è implicitamente presente in tutte le decisioni in cui la Corte ha accertato l’esistenza di un atto di comunicazione.

37.      Ciò risulta con particolare evidenza nelle decisioni in cui la Corte è stata chiamata ad operare una distinzione tra un atto di comunicazione al pubblico e una mera fornitura di attrezzature tecniche. La Corte ha ivi sottolineato l’elemento determinante ai fini dell’esistenza di un atto di comunicazione, vale a dire l’intervento diretto sul contenuto della comunicazione, elemento che è distinto dalla fornitura di attrezzature. Non è, infatti, l’installazione di apparecchi televisivi nelle camere d’albergo a costituire l’atto di comunicazione bensì la distribuzione del segnale (22). Analogamente, la fornitura di lettori CD non avrebbe configurato un atto del genere senza la concomitante fornitura di dischi CD, essendo necessaria la simultanea presenza di entrambi gli elementi per poter fruire del materiale protetto (23). Allo stesso modo, in assenza di collegamenti preinstallati che consentissero l’accesso via Internet a materiale protetto, a fronte della sola fornitura di lettori multimediali la Corte non avrebbe dichiarato l’esistenza di un atto di comunicazione (24).

38.      Orbene, è a mio avviso abbastanza palese che le imprese di autonoleggio non effettuano alcun intervento direttamente concernente le opere o i fonogrammi che vengono radiodiffusi e che possono essere eventualmente ascoltati dai loro clienti tramite gli apparecchi radio in dotazione degli autoveicoli noleggiati. Tali società si limitano a fornire ai loro clienti veicoli equipaggiati dai produttori con impianti radio. Sono i clienti delle società medesime a decidere se ascoltare o meno le trasmissioni radiofoniche.

39.      Gli apparecchi radio installati negli autoveicoli sono concepiti per poter captare, senza alcun ulteriore intervento, la radiodiffusione terrestre accessibile nelle zone in cui si trovano. L’unica comunicazione al pubblico che si verifica è, quindi, la comunicazione effettuata dagli organismi di radiodiffusione. Non sussiste, invece, alcuna comunicazione al pubblico successiva, segnatamente da parte delle società di autonoleggio. Orbene, i clienti della Stim e della SAMI, nell’autorizzare la radiodiffusione dei materiali protetti di cui detengono i diritti d’autore o i diritti connessi, hanno dovuto necessariamente tenere conto di tutti gli utenti equipaggiati di apparecchi radio presenti nella zona di copertura della trasmissione, inclusi gli apparecchi radio installati in autoveicoli e indipendentemente dalle modalità di utilizzo degli autoveicoli medesimi.

40.      Il ruolo delle società di autonoleggio si limita quindi alla mera fornitura di attrezzature atte a rendere possibile una comunicazione al pubblico, il che, in forza del considerando 27 della direttiva 2001/29, non costituisce una comunicazione di tal genere (25). La tesi avanzata dalla Stim e dalla SAMI nelle loro osservazioni scritte, secondo cui detto considerando riguarderebbe esclusivamente i soggetti specializzati nella fabbricazione e nella vendita di attrezzature atte ad effettuare una comunicazione a distanza, si basa su una lettura erronea della giurisprudenza della Corte, segnatamente della sentenza SGAE (26). Se, infatti, la Corte ha in più occasioni ravvisato l’esistenza di un atto di comunicazione, ciò è avvenuto in considerazione non della natura dell’utente interessato, bensì dell’ulteriore intervento dell’utente medesimo, che è andato oltre la mera fornitura di attrezzature, quale la trasmissione del segnale. Nella causa sfociata nella sentenza Stichting Brein (27), l’utente interessato era per l’appunto un «soggetto specializzato nella fornitura di lettori multimediali». La Corte ha nondimeno rilevato l’esistenza di un atto di comunicazione alla luce del contenuto del software di tali lettori.

41.      Né può tantomeno trovare accoglimento l’argomento della Stim e della SAMI secondo cui la responsabilità delle società di autonoleggio deriverebbe necessariamente dal fatto che esse mettono a disposizione dei propri clienti spazi, che la Stim e la SAMI definiscono «pubblici», vale a dire gli abitacoli degli autoveicoli a noleggio, all’interno dei quali è possibile fruire di materiale protetto grazie agli apparecchi radio di cui detti autoveicoli sono equipaggiati. Al pari della fornitura degli apparecchi radio in sé, la «fornitura» dello spazio in cui è possibile utilizzare tali apparecchi radio non costituisce un atto comunicazione in assenza di un intervento dell’utente che riguardi il contenuto della comunicazione in parola, vale a dire il materiale protetto.

42.      Condivido, al contrario, la posizione della Stim e della SAMI secondo cui non è rilevante che gli apparecchi radio siano stati installati negli autoveicoli dai fabbricanti dei medesimi. Tuttavia, in base alla medesima logica, è altrettanto irrilevante appurare se le società di autonoleggio non intendano, come affermano la Stim e la SAMI, o non possano, come sostengono dette società, smontare o rendere inutilizzabili i citati apparecchi radio. Tali circostanze attengono, infatti, non ad atti di comunicazione al pubblico di materiale protetto, bensì alla mera fornitura di attrezzature tecniche e rimangono, in quanto tali, escluse dall’ambito di applicazione del diritto d’autore.

43.      Infine, il fatto che la possibilità di ascoltare materiale protetto negli autoveicoli a noleggio grazie agli apparecchi radio ivi installati contribuisca a rendere attrattiva e quindi redditizia l’attività delle società di noleggio di detti autoveicoli non incide parimenti sulla questione se sussista un atto di comunicazione al pubblico e sull’eventuale responsabilità delle società medesime in base al diritto d’autore.

44.      La fornitura di qualsiasi attrezzatura tecnica atta ad effettuare o a ricevere una comunicazione a distanza avviene, di norma, nell’ambito di un’attività a scopo di lucro. La redditività di detta attività si basa in gran parte sul fatto che le citate attrezzature sono utilizzate allo scopo di effettuare o ricevere la comunicazione di materiale protetto dal diritto d’autore e i diritti connessi – è l’obiettivo principale dell’acquisto di dette attrezzature. Tuttavia, ai titolari dei diritti medesimi non è dovuta alcuna remunerazione da parte dei fornitori di attrezzature del genere (28). Proprio per ovviare alla logica che imporrebbe una remunerazione, i firmatari del trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sul diritto d’autore (29), nella dichiarazione comune relativa all’articolo 8 del trattato medesimo, e, al pari di questi ultimi, il legislatore dell’Unione nel considerando 27 della direttiva 2001/29, hanno precisato che la mera fornitura di attrezzature tecniche non dev’essere qualificata come comunicazione al pubblico. È irrilevante che tale fornitura sia effettuata sotto forma di vendita, di locazione di lungo periodo, di locazione di breve durata o in una qualsivoglia altra modalità.

45.      Pertanto, nel caso del noleggio di autoveicoli equipaggiati con apparecchi radio, non sussistono, a mio avviso, atti di comunicazione ai sensi della giurisprudenza della Corte richiamata supra. Sarebbe dunque superfluo esaminare la presenza del secondo elemento di una comunicazione al pubblico, vale a dire di un pubblico.

46.      Suggerisco quindi di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 devono essere interpretati nel senso che il noleggio di autoveicoli equipaggiati con apparecchi radio non costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi di dette disposizioni.

 Sulla seconda questione pregiudiziale

47.      Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se le dimensioni dell’attività di autonoleggio nonché la durata dei singoli noleggi incidano sulla risposta da fornire alla prima questione.

48.      Alla luce della risposta che propongo di dare alla prima questione pregiudiziale, alla seconda questione non si può che rispondere in senso negativo. L’attività di cui trattasi non costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi delle disposizioni summenzionate, indipendentemente dalle dimensioni di tale attività e dalla durata dei noleggi.

49.      Solo per ragioni di completezza, affronterò in breve l’esame della seconda questione pregiudiziale, nell’eventualità che la Corte dovesse rispondere in senso affermativo alla prima questione.

50.      Secondo ben consolidata giurisprudenza, il pubblico cui deve rivolgersi una comunicazione dev’essere costituito da un numero potenzialmente indeterminato ma sufficientemente consistente di persone, ragion per cui esiste una soglia de minimis che esclude da detta nozione una comunità di interessati troppo esigua, se non addirittura insignificante. Occorre, d’altronde, tener conto degli effetti cumulativi che derivano dalla messa a disposizione di opere protette presso destinatari non solo in contemporanea ma anche in successione (30).

51.      Tali nozioni sono evidentemente vaghe e la loro interpretazione dipende notevolmente dalle circostanze di ciascun caso concreto. Ritengo tuttavia che, qualora l’attività di autonoleggio non sia circoscritta a casi isolati di locazione ma assuma un carattere di attività permanente, il numero di clienti in successione sia sufficientemente considerevole per superare la soglia del numero insignificante. In particolare, detti clienti non formano un insieme di persone determinate assimilabile ad una cerchia ristretta (31). Pertanto, le dimensioni dell’attività de qua, purché presenti carattere permanente, non incidono sulla valutazione circa l’esistenza di una comunicazione al pubblico.

52.      Per quanto concerne la durata del noleggio degli autoveicoli, le ricorrenti nel procedimento principale distinguono tra locazione di breve durata, definita come inferiore a 29 giorni, e la locazione di lunga durata. Le medesime sostengono che a partire dal trentesimo giorno di locazione l’autoveicolo costituisce non più uno spazio pubblico, bensì uno spazio privato, di modo che la presenza di un apparecchio radio all’interno del suddetto veicolo non si configurerebbe più come una comunicazione al pubblico.

53.      La Corte, tuttavia, ha già avuto occasione di dichiarare che il carattere pubblico o privato dello spazio in cui viene ricevuta la comunicazione al pubblico non incide minimamente sulla valutazione circa l’esistenza della comunicazione medesima, pena lo svuotamento di sostanza del diritto di comunicazione al pubblico (32).

54.      Pertanto, la durata del noleggio dell’autoveicolo e il preteso carattere pubblico o privato di quest’ultimo che ne conseguirebbe non incidono minimamente sulla valutazione circa l’esistenza di una comunicazione al pubblico.

55.      Di conseguenza, qualora la Corte dovesse rispondere in senso affermativo alla prima questione pregiudiziale, tale risposta, al pari di una risposta in senso negativo, non sarebbe minimamente condizionata dalle dimensioni dell’attività di autonoleggio né dalla durata dei singoli noleggi.

 Conclusione

56.      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dallo Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia) nei seguenti termini:

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione e l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, devono essere interpretati nel senso che il noleggio di autoveicoli equipaggiati con apparecchi radio non costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi di dette disposizioni.


1      Lingua originale: il francese.


2      Più di venti sentenze e ordinanze in materia successivamente alla sentenza del 2 giugno 2005, Mediakabel (C‑89/04, EU:C:2005:348).


3      Clark, B., Dickenson, J., «Theseus and the labyrinth? An overview of “communication to the public” under EU copyright law: after Reha Training and GS Media where are we now and where do we go from there?», European Intellectual Property Review, n. 5/2017, pag. 265. Gli autori, purtroppo, non chiariscono chi sia in tale contesto il Minotauro.


4      Ciò potrebbe risultare d’altronde impossibile, secondo la dottrina (v. Treppoz, E., «De l’art jurisprudentiel au rang de feuilleton ou l’impossible systématisation du droit de communication au public», Revue trimestrielle de droit européen, n. 4/2017, pag. 864).


5      GU 2001, L 167, pag. 10.


6      GU 2006, L 376, pag. 28.


7      Sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training (C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 33).


8      V., da ultimo, sentenza del 7 agosto 2018, Renckhoff (C‑161/17, EU:C:2018:634, punto 19 e giurisprudenza citata).


9      Sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE (C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 1 del dispositivo).


10      Sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE (C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 46).


11      Sentenza del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland) (C‑162/10, EU:C:2012:141, punto 3 del dispositivo).


12      Sentenza del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland) (C‑162/10, EU:C:2012:141, punto 62).


13      V., segnatamente, sentenze del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a. (C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 7 del dispositivo), nonché del 31 maggio 2016, Reha Training (C‑117/15, EU:C:2016:379, ultima frase del dispositivo).


14      Sentenza del 29 novembre 2017, VCAST (C‑265/16, EU:C:2017:913, punti da 46 a 49).


15      Sentenza del 7 agosto 2018, Renckhoff (C‑161/17, EU:C:2018:634, punto 21).


16      Sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a. (C‑466/12, EU:C:2014:76, punto 20). Se, in tale sentenza, la Corte non ha ravvisato nella fornitura di collegamenti verso contenuti liberamente accessibili su Internet una comunicazione al pubblico, ciò è dovuto all’assenza di un pubblico nuovo cui tale comunicazione sarebbe stata rivolta (v. punto 27 della sentenza).


17      Sentenza del 26 aprile 2017, Stichting Brein (C‑527/15, EU:C:2017:300, punto 42).


18      Sentenza del 7 dicembre 2006 (C‑306/05, EU:C:2006:764).


19      V. sentenza del 26 aprile 2017, Stichting Brein (C‑527/15, EU:C:2017:300, punti da 39 a 41).


20      Sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein (C‑610/15, EU:C:2017:456, punto 39).


21      V., recentemente, sentenza del 26 aprile 2017, Stichting Brein (C‑527/15, EU:C:2017:300, punto 31).


22      Sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE (C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 46).


23      Sentenza del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland) (C‑162/10, EU:C:2012:141, punti 62 e 67).


24      Sentenza del 26 aprile 2017, Stichting Brein (C‑527/15, EU:C:2017:300, punti da 39 a 41).


25      La Commissione contesta tale constatazione osservando che lo scopo dell’attività delle società di autonoleggio consiste nella fornitura di autoveicoli, non degli apparecchi radio che vi sono installati. Mi sembra, tuttavia, possibile riconoscere che sussiste una fornitura di apparecchi radio accessoria alla fornitura di autoveicoli. Ad ogni modo, e in ciò concordo con la posizione della Commissione, nel caso di specie non si è assolutamente in presenza di un atto di comunicazione.


26      Sentenza del 7 dicembre 2006 (C‑306/05, EU:C:2006:764).


27      Sentenza del 26 aprile 2017 (C‑527/15, EU:C:2017:300).


28      Ad eccezione, eventualmente, del compenso a titolo di copia per uso privato di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29.


29      Trattato firmato il 20 dicembre 1996 a Ginevra e approvato in nome dell’Unione europea mediante la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU 2000, L 89, pag. 6).


30      V., recentemente, sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein (C‑610/15, EU:C:2017:456, punto 41 e giurisprudenza citata).


31      V., a contrario, sentenza del 15 marzo 2012, SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140, punto 95).


32      Sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE (C‑306/05, EU:C:2006:764, punti 50, 51 e 54).