Language of document : ECLI:EU:C:2017:942

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

EVGENI TANCHEV

presentate il 6 dicembre 2017 (1)

Causa C565/16

Alessandro Saponaro

Kalliopi-Chloi Xylina

[Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dall’Eirinodikeio Lerou (Giudice di pace di Lero, Grecia)]

«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Regolamento Bruxelles IIbis – «Accettazione» della competenza ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3 – Regolamento Bruxelles IIbis – Competenza internazionale in materia di responsabilità genitoriale – Competenza dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dinanzi al quale è stata presentata una domanda di autorizzazione giudiziaria a rinunciare all’eredità per conto di un minore – Proroga di competenza – Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 650/2012»






1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dall’Eirinodikeio Lerou (Giudice di pace di Lero, Grecia, in prosieguo: il «giudice del rinvio») verte sulla competenza internazionale in materia di diritto di famiglia.

2.        Nel caso di specie, una minore è erede dei beni del nonno defunto, che sono onerati da debiti. I suoi genitori sono gli attori nel procedimento principale e chiedono, per conto della figlia, un’autorizzazione a rinunciare all’eredità. A tal fine, essi hanno presentato ricorso dinanzi a un giudice in Grecia, dove il nonno della minore viveva e dove sono situati i beni. Posto che i genitori e la figlia avevano la loro residenza abituale in Italia, il giudice greco si interroga sulla questione se esso abbia competenza internazionale e chiede dunque un’ interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/2003 (2) (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles IIbis»), che prevede la proroga della competenza internazionale.

I.      Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

3.        L’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles IIbis reca il titolo «Proroga della competenza» e ha il seguente tenore;

«Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità dei genitori nei procedimenti diversi da quelli di cui al primo paragrafo se:

a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato

b) la loro competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite ed è conforme all’interesse superiore del minore».

B.      Diritto nazionale

4.        Ai sensi dell’ordinanza di rinvio, in materia di volontaria giurisdizione gli articoli 748, paragrafo 2, e 750 del codice greco di procedura civile (CCP), in combinato disposto, prevedono che una copia della domanda di autorizzazione con annotazione relativa alla fissazione dell’udienza deve essere trasmessa al Pubblico ministero della Procura del distretto dell’autorità giurisdizionale di primo grado adita (in prosieguo: il «Pubblico ministero»), il quale ha diritto di comparire dinanzi al giudice di pace e anche di partecipare al dibattimento. Secondo costante interpretazione di tali disposizioni, il Pubblico ministero è per legge parte ai procedimenti di volontaria giurisdizione e ha diritto di esercitare qualsiasi atto processuale, compresi i mezzi di ricorso, indipendentemente dal fatto che sia stato convocato all’udienza e vi abbia partecipato. Il Pubblico ministero funge da rappresentante dello Stato nell’interesse generale. Nel caso di una rinunzia all’eredità per conto di un minore, l’interesse generale coincide con l’interesse del minore; ciò è dovuto al principio della tutela dell’interesse superiore del minore sancito dall’articolo 21, paragrafo 1, della Costituzione greca (3).

II.    Fatti della causa principale e questioni pregiudiziali

5.        Gli attori Alessandro Saponaro e Kalliopi-Chloi Xylina esercitano la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne, Clio Margot Saponaro. I tre risiedono abitualmente a Roma Italia. La figlia ha la cittadinanza greca (4).

6.        Il nonno materno della minore, Michail Xylina, risiedeva in Grecia, dove è morto il 10 maggio 2015 senza lasciare testamento. Posto che la moglie e i figli hanno rinunziato all’eredità, a questa è chiamata la nipote Clio Margot.

7.        L’eredità di Michail Xylina è costituita essenzialmente da due cespiti, un’automobile e una barca, che si trovano in Grecia, del valore totale di EUR 900. Nell’aprile 2015, dopo che il de cuius era stato condannato da un tribunale penale per tentata frode di valore particolarmente elevato, la vittima della frode aveva dichiarato di voler esercitare nei suoi confronti un’azione giudiziale in sede civile per risarcimento dei danni. Posto che Michail Xylina è morto senza lasciare testamento, la responsabilità per un eventuale risarcimento danni grava sugli eredi.

8.        Pertanto gli attori hanno avviato un procedimento per ottenere l’autorizzazione a rinunciare all’eredità per conto della figlia, ed hanno presentato una domanda dinanzi al giudice del rinvio.

9.        Questo giudice si chiede se gli spetti la competenza internazionale.

10.      A questo riguardo il giudice del rinvio considera quanto segue: il regolamento (UE) n. 650/2012(5) non è applicabile al procedimento principale ratione temporis. Si applica invece il regolamento Bruxelles IIbis. L’articolo 8, paragrafo 1, di quest’ultimo indica che la competenza spetta agli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale del minore (che è l’Italia e non la Grecia). Pertanto, la competenza di un giudice greco potrebbe essere fondata soltanto sull’articolo 12, paragrafo 3, poiché tale disposizione consente una proroga di competenza, in altre parole consente al giudice di uno Stato membro diverso da quello in cui il minore risiede abitualmente di assumere la competenza.

11.      Il giudice a quo chiede quindi alla Corte un’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 3, e concentra le sue questioni sul secondo comma di detta disposizione, ossia l’articolo 12, paragrafo 3, lettera b).

12.      In tale contesto il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«In un caso in cui è chiesta l’autorizzazione a rinunciare a un’eredità, con domanda di autorizzazione depositata dinanzi a un’autorità giurisdizionale greca dai genitori di un minore con residenza abituale in Italia, se, ai fini della validità di una proroga di competenza ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento Bruxelles IIbis:

a) vi sia accettazione univoca della proroga di competenza da parte dei genitori con il semplice deposito della domanda di autorizzazione dinanzi all’autorità giurisdizionale greca,

b) il Pubblico ministero sia una delle parti al procedimento che devono accettare la proroga di competenza al momento del deposito della domanda, considerato che, conformemente alle disposizioni di diritto greco, questi è per legge parte in tale procedimento;

c) la proroga di competenza sia nell’interesse del minore, dato che quest’ultimo e i genitori parti attrici hanno residenza abituale in Italia, mentre l’ultimo domicilio del de cuius era, e l’eredità si trova, in Grecia».

13.      Sono state presentate osservazioni scritte dalla Repubblica ellenica e dalla Commissione europea. A seguito di una domanda di chiarimenti della Corte, il giudice del rinvio ha fornito ulteriori informazioni sul ruolo del Pubblico ministero nel procedimento principale. Non essendone stata fatta richiesta, non si è tenuta udienza.

 III.      Valutazione

14.      Sono giunto alla conclusione che al giudice del rinvio spetta la competenza internazionale ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles IIbis. Segnatamente, ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b) in quanto tutte le parti del procedimento hanno accettato la competenza dei giudici della Grecia, che è uno Stato membro con il quale il minore ha un legame sostanziale.

 A.      Osservazioni preliminari

15.      Il regolamento Bruxelles IIbis verte sulla competenza internazionale in materia di responsabilità genitoriale e si applica all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale (6), comprese le misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore (7). Rinunziando all’eredità del patrimonio onerato da debiti gli attori esercitano la loro responsabilità genitoriale congiunta su Clio Margot, posto che tutelano la figlia dall’acquisizione di una proprietà che può comportare il sorgere di responsabilità.

16.      Riconosco che la materia delle successioni è esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles IIbis (8). Tuttavia, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, una semplice domanda di rinunzia all’eredità non rientra nella materia delle successioni ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera f), del regolamento Bruxelles IIbis.

17.      Nella sentenza Matoušková la Corte ha dichiarato che il fatto che una domanda di approvazione di un accordo sia stata fatta nell’ambito di un procedimento di successione non può essere considerato determinante per inquadrare tale misura nel diritto delle successioni. Invece la Corte ha considerato la necessità di ottenere un’approvazione del giudice tutelare una conseguenza diretta dello stato e della capacità dei figli. Detta domanda di approvazione costituiva una misura di protezione per il minore, legata all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore nel quadro dell’esercizio della responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 2, lettera e), del regolamento Bruxelles IIbis (9).

18.      La competenza del giudice del rinvio deve dunque essere stabilita sulla base del regolamento Bruxelles IIbis e soltanto su questa base.

19.      Come correttamente affermato dal giudice del rinvio, il regolamento sulle successioni non è applicabile nel caso di specie ratione temporis. Michail Xylina è morto il 10 maggio 2015 mentre l’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento sulle successioni limita il proprio ambito di applicazione alle successioni delle persone decedute alla data o dopo il 17 agosto 2015. Desidero tuttavia aggiungere che, ratione materiae, il regolamento sulle successioni non si applicherà neppure alle ipotesi analoghe in futuro in quanto le questioni vertenti sulla capacità delle persone fisiche sono escluse dalla portata del regolamento sulle successioni dal suo articolo 1, paragrafo 2, lettera b). Come dichiarato dalla Corte nella sentenza Matoušková, una domanda di autorizzazione ad agire per conto di un minore verte sulla capacità del minore (10).

20.      Avendo dunque confermato che nel caso di specie la competenza dipende dal regolamento Bruxelles IIbis desidero fornire una breve panoramica dei diversi fondamenti della competenza offerti da detto regolamento in materia di responsabilità genitoriale.

21.      Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles IIbis, in via generale la competenza spetta allo Stato membro in cui il minore ha la sua residenza abituale, nel caso di specie l’Italia. Oltre a talune deroghe a detta norma generale per situazioni speciali (11) e ad una disposizione forum non conveniens (12), il regolamento Bruxelles IIbis contiene anche una deroga all’articolo 8, paragrafo 1, di carattere più generale (13), segnatamente l’articolo 12, paragrafo 3. Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, una proroga della competenza dei giudici di uno Stato membro è consentita in tutti i casi in cui il minore ha un legame sostanziale con detto Stato membro.

22.      La presente domanda di rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione di questo particolare fondamento di competenza. Esso è subordinato a due presupposti: il legame sostanziale e il fatto della proroga. Tuttavia, la questione sottoposta dal giudice del rinvio è limitata al secondo presupposto, ossia la proroga. Prima di esaminare questo punto, discuterò tuttavia brevemente il primo presupposto, segnatamente il legame sostanziale. Il motivo di questa estensione dell’esame è che i due presupposti di cui all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles IIbis operano congiuntamente e che non si può interpretare il secondo indipendentemente dal primo.

23.      Dopo aver esaminato (nella parte B) il legame sostanziale della minore con lo Stato membro del foro ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), del regolamento Bruxelles IIbis, esaminerò l’articolo 12, paragrafo 3, lettera b) del regolamento Bruxelles IIbis con i suoi tre requisiti per la proroga menzionati dal giudice del rinvio, segnatamente se la competenza del giudice adito sia stata accettata in modo univoco dai genitori di Clio Margot (parte C), e dal Pubblico ministero (parte D), nonché se ciò fosse conforme all’interesse superiore del minore (parte E).

24.      In sostanza, il giudice del rinvio vuole sapere se ricorrano questi tre presupposti, che a mio avviso sono soddisfatti.

 B.      Possesso da parte della minore della cittadinanza dello Stato membro del foro

25.      Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), del regolamento Bruxelles IIbis, il primo elemento per la proroga della competenza del giudice di uno Stato membro è «un legame sostanziale» tra il minore e «quello Stato membro, in particolare perché …è egli stesso cittadino di quello Stato».

26.      Posto che Clio Margot ha la cittadinanza greca, il requisito del legame sostanziale del minore con lo Stato membro del foro, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), del regolamento Bruxelles IIbis, è chiaramente soddisfatto.

27.      Nell’ordinanza di rinvio, il giudice nazionale non ha menzionato se la cittadinanza greca sia l’unica cittadinanza di Clio Margot o se ella possieda una doppia cittadinanza, avendo anche la cittadinanza italiana trasmessale dal padre. Dato che nel caso di specie una doppia cittadinanza è probabile (14), intendo fare qualche osservazione sulle conseguenze di detta eventualità. In tal caso, si porrebbe la questione se ciascuna delle cittadinanze possa essere considerata un legame sostanziale in questo contesto o se si debba scegliere quale cittadinanza debba prevalere.

28.      Poiché la sua residenza abituale è in Italia, la cittadinanza effettiva di Clio Margot sarebbe probabilmente quella italiana, che rappresenta un legame molto più forte con un luogo che non la cittadinanza greca. Ciononostante, nella formulazione dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), del regolamento Bruxelles IIbis, la cittadinanza è stata espressamente menzionata, senza alcuna specificazione, come un elemento di connessione sufficiente a stabilire un «legame sostanziale». Pertanto detto elemento può essere di per sé sufficiente e non sono richiesti legami aggiuntivi allo Stato membro del foro. Dato che il legislatore ha esemplificato la nozione di «legame sostanziale» ricorrendo a un fattore rigido come la cittadinanza, il giudice non può accertare se in un caso specifico il legame sia sufficientemente forte (15).

29.      Nella sentenza Hadidila Corte ha dichiarato che, ai sensi del regolamento Bruxelles IIbis, tutte le cittadinanze degli Stati membri devono ricevere lo stesso trattamento e dunque il giudice nazionale non può ignorare il fattore della cittadinanza dello Stato membro del foro (16).

 C.      Accettazione della competenza con la presentazione di una domanda da parte dei genitori

30.      Nella prima parte della sua questione il giudice del rinvio chiede se il semplice deposito di una domanda dinanzi all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dimostri l’accettazione univoca della competenza degli organi giurisdizionali di detto Stato membro, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento Bruxelles IIbis.

31.      Il governo greco e la Commissione hanno dato una risposta affermativa. Convengo con tale risposta per i motivi che seguono.

32.      Quando gli attori nel procedimento principale hanno avviato il procedimento dinanzi al giudice del rinvio, lo hanno fatto con l’intento che detto giudice definisse la questione. Pertanto il semplice deposito di una domanda informa il giudice e le altre parti al procedimento che gli attori vogliono che il giudice adito definisca la causa. Tuttavia, un giudice non può pronunciarsi se non ha competenza.

33.      Pertanto, sebbene il semplice intento di ottenere una decisione su una questione sottoposta a un giudice di uno Stato membro non configuri certamente un’accettazione esplicita della competenza di tale giudice, essa implica inequivocabilmente siffatta accettazione.

34.      Tuttavia, possono sorgere dubbi per il fatto che il titolo dell’articolo 12 del regolamento Bruxelles IIbis, che è la disposizione oggetto di interpretazione nel caso di specie, non utilizza il termine «accettazione», bensì il termine «proroga».

35.      Nell’accezione comune «proroga» significa che la competenza è conferita dalle parti a un giudice in forza di accordo tra le parti stesse (17). Un elemento chiave della proroga è dunque il consenso delle parti interessate (18). Siffatta interpretazione potrebbe suggerire che occorre effettivamente operare una scelta, cioè che deve esservi più di un’opzione tra le quali gli attori possono scegliere ed inoltre che chi opera la scelta dev’essere consapevole delle opzioni a sua disposizione.

36.      Nel caso di specie, come sopra menzionato, i giudici italiani sono competenti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles IIbis. Pertanto i genitori di Clio Margot di fatto avevano una scelta. Tuttavia, la questione è se essi ne fossero consapevoli, ma il fascicolo processuale non contiene informazioni al riguardo. Se una proroga ai sensi dell’articolo 12 del regolamento Bruxelles IIbis dovesse presupporre effettivamente una scelta, è discutibile se nel caso di specie sussistesse l’elemento psicologico richiesto.

37.      Invece di ripetere il termine «proroga» usato nel titolo, quando scende nei dettagli specificati nei singoli paragrafi dell’articolo 12 del regolamento Bruxelles IIbis il legislatore usa il termine «accettazione». Tuttavia «accettazione» ha un carattere più passivo, in quanto non richiede l’intenzione di influenzare la competenza e di creare una competenza nuova, vale a dire conferire la competenza ai giudici di uno Stato membro che altrimenti non sarebbero competenti.

38.      Se è sufficiente l’accettazione e non è richiesta una proroga in senso stretto in quanto implicante l’intento di fondare una competenza, la soglia è bassa. Ciò perché l’accettazione non è l’unico elemento necessario a fondare la competenza; è richiesto, nel contempo, un legame sostanziale del minore con lo Stato membro del foro, che configura un elemento oggettivo che garantisce la sussistenza di un certo nesso oggettivo tra il procedimento e detto Stato. Solo i giudici degli Stati membri con i quali il minore ha un legame sostanziale, come richiesto dall’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), del regolamento Bruxelles IIbis, sono idonei all’accettazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento Bruxelles IIbis, che pertanto può riferirsi unicamente a un numero limitato di Stati membri, segnatamente quelli con i quali esiste in ogni caso uno stretto collegamento.

39.      In base a quanto precede, suggerisco che, se un titolare della responsabilità genitoriale deposita una domanda dinanzi a un giudice di uno Stato membro, il semplice deposito della domanda dimostra l’accettazione univoca da parte sua della competenza dei giudici di detto paese, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento Bruxelles IIbis.

40.      L’accettazione deve comunque aver luogo nel procedimento di cui trattasi. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza L., non è sufficiente che una delle parti avvii un procedimento dinanzi a un giudice e l’altra investa lo stesso giudice di un altro procedimento, se nel primo procedimento contesta la competenza del giudice adito (19). La Corte ha spiegato che una proroga ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles IIbis è valida solo per uno specifico procedimento (20), il che significa che l’accettazione va accertata per ogni procedimento individualmente.

41.      Poiché entrambi i genitori di Clio Margot hanno congiuntamente presentato domanda al giudice del rinvio in un unico procedimento, si configura un’accettazione univoca della competenza.

 D.      Accettazione della competenza mediante acquiescenza del Pubblico ministero

42.      La seconda parte della questione del giudice del rinvio verte sul Pubblico ministero. Se il Pubblico ministero è considerato una delle parti del procedimento, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento Bruxelles IIbis, affinché una proroga sia effettiva esso deve accettare la competenza del giudice greco, segnatamente «alla data in cui il giudice è adito».

43.      Tale questione si articola in tre parti:

1.      Parte

44.      Il Pubblico ministero è una delle «parti al procedimento», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento Bruxelles IIbis? Secondo la Commissione così non è, poiché il Pubblico ministero non ha alcun interesse proprio e agisce nell’interesse generale.

45.      Come correttamente suggerito dal governo greco, la questione di chi sia parte nel procedimento deve essere rimessa al diritto nazionale dello Stato membro del foro. Il regolamento Bruxelles IIbis unifica la competenza internazionale in materia di autorità genitoriale. Esso non disciplina questioni che sono preliminari a tale materia, ma si astiene in generale dall’intervenire per quanto riguarda il diritto processuale dello Stato membro.

46.      Ciò è confermato da una giustapposizione degli articoli 12, paragrafo 3 e 12, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles IIbis. L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles IIbis, che consente la proroga della competenza dei giudici dello Stato membro in cui è pendente un procedimento di divorzio, contiene una descrizione precisa di coloro che devono accettare la competenza affinché una proroga divenga effettiva, segnatamente «i coniugi e i titolari della responsabilità genitoriale». L’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles IIbis, per contro, si riferisce a «tutte le parti al procedimento», riferendosi pertanto al procedimento particolare. In ogni caso, il procedimento è strutturato secondo il diritto nazionale del giudice adito.

47.      Secondo il giudice del rinvio, ai sensi del diritto greco il Pubblico ministero è considerato parte al procedimento di cui trattasi.

2.      Accettazione

48.      Nel procedimento principale il Pubblico ministero è rimasto passivo e si è astenuto dall’intraprendere una qualunque iniziativa a sua disposizione per opporsi alla proroga di competenza a seguito della presentazione di un ricorso da parte dei genitori della minore. In altri termini, il Pubblico ministero ha prestato la propria acquiescenza alla proroga di competenza, vale a dire che l’ha accettata. Il governo greco ritiene che ciò sia sufficiente per configurare un’accettazione della competenza da parte sua.

49.      Effettivamente nel procedimento principale, in cui si chiede l’autorizzazione a rinunciare all’eredità per conto di una minore, il Pubblico ministero ha il ruolo di un guardiano silenzioso. Secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, una copia della domanda con annotazione relativa alla fissazione dell’udienza deve essere trasmessa al Pubblico ministero, che è parte al procedimento di volontaria giurisdizione e che ha il diritto di apparire dinanzi al giudice locale, di partecipare all’udienza e di esercitare qualsiasi atto processuale, compresi i mezzi di ricorso, indipendentemente dal fatto che sia stato convocato all’udienza e vi abbia partecipato oppure no.

50.      Lo status del Pubblico ministero in un procedimento di giurisdizione volontaria di questo tipo, come descritto dal giudice del rinvio, può dunque essere definito quello di un osservatore passivo, con il diritto di essere informato e con la facoltà, in ogni fase del procedimento, di esercitare i diritti procedurali di una parte.

51.      In base alla natura del suo ruolo, l’acquiescenza del Pubblico ministero dev’essere ritenuta sufficiente per configurare un’accettazione univoca della competenza, sempre che esso abbia effettivamente ricevuto la notifica iniziale del ricorso dei genitori. Dato che secondo il diritto greco il Pubblico ministero deve ricevere copia della domanda con annotazione relativa alla fissazione dell’udienza alla quale può partecipare, esso è in grado di reagire ove lo desideri e di opporsi alla presentazione del ricorso dinanzi al giudice greco ad opera dei genitori.

3.      Momento

52.      Giunti alla conclusione che il Pubblico ministero è una parte e che pertanto una proroga non può aver luogo senza la sua accettazione della competenza, si pone la questione del momento in cui ciò debba avvenire.

53.      La competenza è una questione che deve essere determinata in uno stadio precoce del procedimento. La competenza del giudice a conoscere della causa non può rimanere incerta più a lungo del necessario.

54.      Ecco perché l’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento Bruxelles IIbis richiede che l’accettazione della competenza avvenga «alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite». Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento Bruxelles IIbis «l’autorità giurisdizionale si considera adita alla data in cui la domanda giudiziale (…) è depositat[a] presso l’autorità giurisdizionale» (21).

55.      Applicare questa definizione dell’articolo 16 del regolamento Bruxelles IIbis in senso stretto significherebbe che solo un’accettazione da parte degli attori sarebbe rilevante ai fini della proroga. Tutte le altre parti saranno consapevoli del procedimento solo in uno stadio successivo, in quanto il fatto che siano informate presuppone una notifica della domanda giudiziale.

56.      Da un lato, l’articolo 16 del regolamento Bruxelles IIbis, è collocato nella sezione 3 del capo sulla competenza, che, conformemente al titolo di tale sezione, contiene «Disposizioni comuni» e pertanto, ai fini di un’interpretazione, sistematica, la definizione che tale articolo fornisce si dovrebbe applicare al caso di specie.

57.      D’altro canto, un’applicazione restrittiva di detta definizione renderebbe vano l’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles IIbis. Se solo gli attori possono soddisfare il requisito restrittivo dell’articolo 16 del regolamento Bruxelles IIbis, ciò significherebbe che la proroga dipenderebbe esclusivamente dagli attori e non includerebbe nell’accettazione della proroga «tutte le parti al procedimento» (22). Ciò pregiudicherebbe l’effetto utile dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles IIbis. Se l’intento fosse stato quello di affidare integralmente la proroga alla discrezionalità degli attori, il legislatore avrebbe potuto optare per una formulazione diversa da «tutte le parti al procedimento», come ha fatto, ad esempio, all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles IIbis, ai sensi del quale l’accettazione deve provenire «dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale».

58.      Pertanto, dato che la definizione restrittiva di cui all’articolo 16 del regolamento Bruxelles IIbis non è compatibile con l’articolo 12, paragrafo 3, dello stesso regolamento, è opportuno apportarvi una sfumatura, in modo da tener presente, da un lato, che la fase di incertezza giurisdizionale deve essere mantenuta breve e, dall’altro, che è necessaria l’accettazione di tutte le parti.

59.      Detto ciò, l’accettazione deve essere dichiarata durante la fase iniziale del procedimento, ossia non appena le parti alle quali è stata notificata copia della domanda giudiziale hanno compiuto i primi atti a loro disposizione o qualora si possa ritenere che abbiano omesso di farlo alla scadenza del termine entro il quale dovevano compiere tali atti (23).

60.      Ciò è confermato, a contrario, come sottolinea il governo greco, dalla pronuncia pregiudiziale nella causa L., in cui la Corte ha dichiarato che l’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento Bruxelles IIbis, deve essere interpretato nel senso che la competenza non è stata accettata se il convenuto contesta la competenza del giudice adito fin dal primo atto che gli compete nell’ambito del procedimento (24). In quel caso la Corte non ha limitato la sua valutazione al momento in cui il giudice è stato adito, come definito dall’articolo 16 del regolamento Bruxelles IIbis, vale a dire alla «data in cui le autorità giurisdizionali sono adite», ma ha anche discusso la condotta dell’altra parte che ha avuto luogo tre e cinque giorni dopo (25)

61.      Se nel caso di specie il Pubblico ministero si è astenuto dall’agire dopo essere stato debitamente informato della domanda che rappresenta accettazione univoca della competenza dei giudici greci da parte dei genitori, esso ha con ciò accettato implicitamente in modo univoco la competenza dei giudici greci. Se si è astenuto dall’intraprendere il primo atto a sua disposizione per intervenire nel procedimento, il Pubblico ministero non può avvalersi del suo diritto di proporre un’impugnazione per revocare tale accettazione in una fase successiva del procedimento.

 E.      L’interesse superiore del minore

62.      Nella terza parte della questione il giudice del rinvio chiede se la proroga della competenza sia nell’interesse superiore del minore, dato che Clio Margot e i suoi genitori sono abitualmente residenti in Italia, mentre il luogo di residenza del de cuius al momento della morte era la Grecia e i beni ereditati sono in Grecia.

63.      La formulazione dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento Bruxelles IIbis, che richiede che «la competenza è conforme all’interesse superiore del minore» può dare l’impressione che questo configuri un fattore supplementare necessario perché la proroga divenga effettiva.

64.      A mio avviso, «l’interesse superiore del minore» in questo contesto non è un fattore autonomo, ma piuttosto un richiamo alla logica sottostante a tutte le norme sulla competenza del regolamento Bruxelles IIbis.

65.      Detta logica si ravvisa nel considerando 12 del regolamento Bruxelles IIbis, che è così formulato: «È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo (…) in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale».

66.      Questo significa che, in via generale, le particolari regole di competenza, come l’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento Bruxelles IIbis, incarnano l’interesse superiore del minore. Non sono dunque richiesti altri fattori, oltre ai fattori di collegamento specificati nel testo normativo.

67.      Come già detto (26), qui il criterio della vicinanza è rappresentato dall’elemento della cittadinanza. Se, in aggiunta a ciò, le parti ad un procedimento volto a ottenere l’autorizzazione a rinunciare a un’eredità per conto di un minore, concepito per tutelare gli interessi superiori del minore, solitamente i suoi genitori, e anche il Pubblico ministero, accettano univocamente la competenza dello Stato membro del foro, è allora protetto l’interesse del minore a non essere assoggettato ad un procedimento in uno Stato con il quale il minore non ha alcun legame (27).

68.      È per questo che, a differenza dell’articolo 15 del regolamento Bruxelles IIbis (28), l’articolo 12, paragrafo 3, dello stesso regolamento non richiede una valutazione comparativa per accertare se i giudici dello Stato membro del foro fossero più adatti a trattare il caso di quelli dello Stato membro di residenza abituale del minore. I fattori di collegamento di cui all’articolo 15 del regolamento Bruxelles IIbis hanno natura più flessibile e meno standardizzata cosicché la portata dell’esame dell’interesse superiore del minore sarà più ampia che nel presente contesto dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles IIbis. L’articolo 15 dello stesso regolamento, dato il suo chiaro tenore testuale, va inteso come una deroga e richiede che il giudice compia atti per trasferire la competenza da un giudice a un altro, il che non vale nel caso dell’articolo12, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles IIbis, in cui la competenza sussiste ex lege, senza che occorra alcun altro atto da parte del giudice, qualora ricorrano i requisiti di cui all’articolo12, paragrafo 3, lettere a) e b).

69.      Pertanto, nell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b) del regolamento Bruxelles IIbis la ricorrenza del riferimento all’interesse superiore del minore funge da mero monito al giudice adito di non trascurare il criterio preminente sotteso a tutte le norme di tale regolamento (29) e di monitorare tale criterio d’ufficio e attivamente, accertando tutte le circostanze del caso di specie (30) al fine di ricontrollare, alla luce della situazione generale, se le circostanze eccezionali del caso impongano al giudice di ignorare eccezionalmente la proroga di cui all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles II bis.

70.      In un caso atipico il riferimento all’«interesse superiore del minore» conferisce al giudice la facoltà e l’obbligo di correggere il risultato di un’applicazione rigida della norma in questione (31).

71.      Vorrei infine notare che nel contesto della competenza l’interesse superiore del minore non si riferisce al merito della causa ma solo all’interesse giurisdizionale del minore, vale a dire l’interesse ad accertare in quale paese i giudici siano i più adatti a trattare il suo caso (32).

72.      Nel caso di specie condivido l’opinione della Commissione secondo la quale nessuna delle circostanze menzionate dal giudice del rinvio richiede una correzione, ma anzi si conferma l’impressione globale che l’interesse superiore del minore sia stato tutelato. Il fatto che la residenza abituale possa soccombere a fronte di una proroga in conseguenza di un accordo tra i titolari della responsabilità genitoriale è anche menzionato nel considerando 12 del regolamento Bruxelles IIbis. Inoltre in questo caso la competenza è stata (tacitamente) accettata dal Pubblico ministero, che è tenuto a proteggere l’interesse del minore in forza dell’articolo 21, paragrafo 1, della Costituzione greca. Peraltro, il fatto che i beni della minore di cui trattasi nel procedimento si trovino in Grecia è un fattore che tipicamente rafforza il particolare legame della minore con tale Stato membro (33). Infine, nel caso in cui il procedimento riguardante la successione di Michaïl Xylina si svolga in Grecia, ciò costituirebbe un ulteriore fattore di collegamento con le autorità giurisdizionali di tale Stato membro, che si troverebbero allora nella posizione adatta per valutare il contesto della rinuncia all’eredità per conto di Clio Margot.

73.      Alla luce di tali considerazioni, mi pare che nel caso di specie una correzione non sia necessaria. La valutazione globale dell’interesse superiore di Clio Margot, comunque, rientra nella competenza del giudice del rinvio.

IV.    Conclusione

74.      Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dal giudice del rinvio come segue:

L’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 2201/2003, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000 (Bruxelles IIbis) deve essere interpretato nel senso che:

a) la semplice presentazione di un ricorso dinanzi all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, con il quale il minore ha un legame sostanziale ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles IIbis, dimostra un’accettazione univoca da parte degli attori della competenza di tale autorità giurisdizionale;

b) l’accettazione deve essere data anche dal Pubblico ministero che è parte al procedimento conformemente alle disposizioni del diritto nazionale dello Stato membro del foro, ed egli può accettare la competenza del giudice dinanzi al quale il ricorso è stato presentato mediante acquiescenza alla notifica del ricorso, e

c) il criterio dell’interesse superiore del minore non è un elemento indipendente, ma conferisce al giudice la facoltà e l’obbligo di correggere l’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b) in casi atipici.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      Regolamento del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, p. 1).


3      Ciò è stato spiegato dal giudice del rinvio a seguito di una richiesta di chiarimenti della Corte.


4      Il giudice del rinvio non ha specificato se la minore abbia anche altre cittadinanze oltre a quella greca.


5      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, l 201, pag. 107, in prosieguo: il “regolamento sulle successioni”).


6      Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Bruxelles IIbis.


7      Articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento Bruxelles IIbis.


8      Articolo 1, paragrafo 3, lettera f), del regolamento Bruxelles IIbis.


9      Sentenza del 6 ottobre 2015, Matoušková, C‑404/14, EU:C:2015:653, punto 31. Al punto 34 di tale sentenza la Corte ha considerato che si deve evitare qualsiasi sovrapposizione tra il regolamento Bruxelles IIbis e il regolamento sulle successioni nonché qualsiasi vuoto giuridico.


10      Sentenza del 6 ottobre 2015, Matoušková, C 404/14, EU:C:2015:653, punto 29.


11      Gli articoli da 9 a 11 del regolamento Bruxelles IIbis disciplinano le situazioni in cui la residenza abituale è trasferita, il suo articolo 13 le situazioni in cui la residenza abituale non può essere stabilita. Quando sono pendenti procedimenti di divorzio tra i genitori del minore, l’articolo 12, paragrafo 1, dello stesso regolamento ammette una proroga della competenza di tale paese.


12      Articolo 15 del regolamento Bruxelles IIbis.


13      Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles IIbis.


14      Il diritto italiano segue il principio dello ius sanguinis; v. articolo 1, paragrafo 1, della legge «Nuove norme sulla cittadinanza» del 5 febbraio 1992, punto 91, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992. Il fascicolo processuale dinanzi alla Corte non contiene indicazioni in merito alla questione se Clio Margot abbia solo una cittadinanza o se ne possieda due o più. Esso non contiene neppure informazioni esatte sulla cittadinanza dei suoi genitori.


15      V. Pfeiffer, T., Internationale Zuständigkeit und prozessuale Gerechtigkeit, 1995 p. 614 e seg.; Spellenberg, U., in: J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Neubearbeitung 2015, Art. 3 regolamento Bruxelles IIbis, punto 16.


16      V. sentenza del 16 luglio 2009, Hadadi, C‑168/08, EU:C:2009:474, punti da 37 a 43. V. anche Dilger in: Geimer/Schütze, Internationaler Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen, Looseleaf (luglio 2013), VO (EG) 2201/2003, vor Art. 3, punti 30 e segg.


17      V. ad esempio l’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento Bruxelles Ibis» e i suoi predecessori – articolo 23 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il « regolamento Bruxelles I» e articolo 17 della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1978, L 304, pag. 36; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles») – che prevedono espressamente un accordo. Inoltre la Corte, nella sua sentenza del 12 novembre 2014, L, C‑656/13, EU:2014:2364, punto 56, con riferimento all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles IIbis dichiara che deve esservi un «accordo espresso o quanto meno univoco riguardo a siffatta proroga della competenza».


18      V., ad esempio, sentenze del 20 febbraio 1997, MSG, C-106/95, EU:1997:70, punto 17, e del 16 marzo 1999, Castelletti, C-159/97, EU:1999:142, punto 19, che sottolineano entrambe che «.il consenso degli interessati resta sempre uno degli scopi» dell’articolo 17 della Convenzione di Bruxelles.


19      Sentenza del 12 novembre 2014, L., C‑656/13, EU:2014:2364, punto 57.


20      Sentenza del 12 novembre 2014, L, C‑656/13, EU:2014:2364, punto 58. V. anche sentenza del 1o ottobre 2014, E., C‑436/13, EU:C:2014:2246, punto 40, in cui si dichiara che «la competenza di un’autorità giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale deve essere verificata e determinata in ogni caso particolare quando un’autorità giurisdizionale è adita».


21      Come interpretato nell’ordinanza del 16 luglio 2015, C‑507/14, non pubblicata, EU:C:2015:512, vale a dire purché il ricorrente abbia debitamente notificato il ricorso.


22      V. anche Salomon, D, ‚«Brüssel IIa» – Die neuen europäischen Regeln zum internationalen Verfahrensrecht in Fragen der elterlichen Verantwortung’, Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FamRZ), 2004, pag. 1409 e segg., in particolare pag. 1413


23      Coloro che diventano parti nel procedimento dopo la scadenza del termine per rispondere alla notifica della domanda giudiziale dovranno comunque essere esclusi dalla cerchia delle «parti al procedimento» delle cui occorre l’accettazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles IIbis.


24      Sentenza del 12 novembre 2014,L., C‑656/13, EU:2014:2364: punto 57.


25      Mentre il ricorso era stato presentato dal padre dei minori il 26 ottobre 2012, la madre aveva presentato ricorso dinanzi allo stesso giudice il 29 ottobre 2012 e, il 31 ottobre 2012, nel procedimento instaurato dal padre, aveva chiaramente dichiarato di non accettare la competenza internazionale (sentenza del 12 novembre 2014, L, C‑656/13, EU:2014:2364, punti 19, 21 e 28)


26      V. paragrafo 25 e segg.


27      Opinione condivisa ad esempio dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania), nella sua ordinanza dell’8 dicembre 2009, DE:OLGD:1208.3UF198.09.0A


28      V. l’interpretazione dell’articolo 15 del regolamento Bruxelles IIbis fornita dalla Corte nella sentenza del 27 ottobre 2016, CAFA/D., C-428/15, EU:C:2016:819, punto 54, evocata dalla Commissione nel presente procedimento.


29      Il regolamento muove dall’idea che l’interesse superiore del minore debba prevalere (v. sentenza dell’11 luglio 2008, Rinau, C‑195/08 PPU, EU:C:2008:406, punto 51) e venire in considerazione per primo (v. sentenza del 12 novembre 2014, L, C‑656/13, EU:2014:2364, punto 48).


30      V., ad esempio, sentenza del 12 novembre 2014, L, C‑656/13, EU:2014:2364, punto 49: «il fatto di avvalersi di tale proroga non può in alcun caso essere in contrasto con tale interesse superiore».


31      Pataut É., Gallant E., in: Magnus, U./Mankowski, P. (ed.), European Commentaries on Private International Law, Brussels IIbis Regulation, 2017, articolo 12, punto 53, qualificano l’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento Bruxelles IIbis ai fini di questo ulteriore esame dell’interesse superiore del minore, come clausola forum non conveniens.


32      Dilger, J. in: Geimer/Schütze, Internationaler Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen, Looseleaf, 53. EL, luglio 2017, VO (EG) 2201/2003, Art. 12, punto 24, con ulteriori rimandi.


33      V. articolo 15, paragrafo 3, lettera e), del regolamento Bruxelles IIbis in cui il luogo nel quale sono situati i beni del minore è menzionato come uno dei fattori da considerare nel valutare un particolare fattore di collegamento del minore con uno Stato membro in una causa riguardante misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione di tali beni.