Language of document : ECLI:EU:C:2018:727

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 13 settembre 2018 (1)

Causa C92/16

Bankia SA

contro

Henry-Rodolfo Rengifo Jiménez,

Sheyla-Jeanneth Felix Caiza

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n. 1 de Fuenlabrada (Tribunale di primo grado n. 1 di Fuenlabrada, Spagna)]

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Clausola di scadenza anticipata in un contratto di mutuo ipotecario – Articolo 6, paragrafo 1 – Articolo 7, paragrafo 1 – Dichiarazione del carattere parzialmente abusivo – Poteri del giudice nazionale»





e

Causa C167/16

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

contro

Fernando Quintano Ujeta,

María Isabel Sánchez García

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Santander (Tribunale di primo grado n. 2 di Santander, Spagna)]

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Clausola di scadenza anticipata in un contratto di mutuo ipotecario – Articolo 6, paragrafo 1 – Articolo 7, paragrafo 1 – Dichiarazione del carattere parzialmente abusivo – Poteri del giudice nazionale»


I.      Introduzione

1.        Le presenti domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione della direttiva 93/13/CEE (2). Più precisamente, lo Juzgado de Primera Instancia n. 1 de Fuenlabrada (Tribunale di primo grado n. 1 di Fuenlabrada, Spagna) e lo Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Santander (Tribunale di primo grado n. 2 di Santander, Spagna) si interrogano, in particolare, sulla compatibilità della giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) relativa all’interpretazione delle clausole di scadenza anticipata nell’ambito dello specifico procedimento di esecuzione su un immobile ipotecato (in prosieguo: il «procedimento di esecuzione ipotecaria»), con il sistema di tutela dei consumatori istituito da tale direttiva.

2.        Pertanto i procedimenti principali s’iscrivono nel medesimo contesto giuridico e giudiziario delle cause C‑486/16, C‑70/17 e C‑179/17 (3).

3.        La somiglianza tra le questioni pregiudiziali che danno luogo alle presenti cause e quelle sottoposte dai giudici del rinvio nelle cause C‑70/17 e C‑179/17, in cui le mie conclusioni sono presentate in data odierna, mi permetterà quindi di rinviare alle argomentazioni formulate nelle conclusioni presentate in tali cause parallele al fine di evitare ripetizioni.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

4.        Dal considerando 4 della direttiva 93/13 risulta «che spetta agli Stati membri fare in modo che clausole abusive non siano incluse nei contratti stipulati con i consumatori».

5.        L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 così dispone:

«Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative (…) non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».

6.        L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva recita come segue:

«1.      Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

2.      Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto».

7.        L’articolo 4 di detta direttiva è formulato nel modo seguente:

«1.      Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.

2.      La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».

8.        L’articolo 6, paragrafo 1, della stessa direttiva così recita:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

9.        L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

B.      Diritto spagnolo

10.      L’articolo 1124 del Código Civil (codice civile; in prosieguo: il «codice civile») dispone quanto segue:

«Nelle obbligazioni reciproche, la facoltà di risolvere il rapporto obbligatorio si reputa implicita qualora uno degli obbligati non adempia quanto gli incombe.

La parte danneggiata ha la possibilità di chiedere o l’adempimento della prestazione o la risoluzione del rapporto obbligatorio, fatto salvo in entrambi i casi il diritto al risarcimento dei danni e al pagamento di interessi. La parte danneggiata potrà inoltre chiedere la risoluzione del rapporto obbligatorio anche dopo aver optato per l’adempimento, qualora questo risulti impossibile.

Il giudice dichiara la risoluzione richiesta, nel caso in cui non vi siano motivi legittimi che lo autorizzino a fissare un termine per l’adempimento dell’obbligazione».

11.      L’articolo 1129 del codice civile così prevede:

«Il debitore perde qualsiasi diritto di far valere il termine [per l’adempimento]:

1) qualora, dopo avere contratto l’obbligazione, risulti insolvente, salvo che fornisca garanzia per il debito (...)».

12.      Ai sensi dell’articolo 552, paragrafo 1, della Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (legge n. 1/2000 relativa al codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000 (4), nella versione applicabile alle controversie principali (in prosieguo: la «LEC»), attinente al controllo d’ufficio delle clausole abusive:

«Il giudice controlla d’ufficio se una delle clausole contenute in uno dei titoli esecutivi previsti dall’articolo 557, paragrafo 1, possa essere qualificata come abusiva. Se ritiene che una di dette clausole possa essere qualificata come tale, esso sente le parti entro un termine di quindici giorni. Sentite le parti, esso statuisce entro cinque giorni lavorativi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 561, paragrafo 1, punto 3».

13.      L’articolo 557 della LEC è del seguente tenore:

«1.      Quando l’esecuzione è disposta per i titoli previsti dall’articolo 517, paragrafo 2, punti 4, 5, 6 e 7, nonché per altri documenti muniti di efficacia esecutiva previsti dall’articolo 517, paragrafo 2, punto 9, il debitore esecutato può opporsi, nei termini e nelle forme previsti dall’articolo precedente, solo invocando uno dei seguenti motivi:

(…)

7°      Il titolo contiene clausole abusive.

2.      Qualora sia proposta l’opposizione prevista dal paragrafo precedente, il cancelliere sospende l’esecuzione mediante una misura di organizzazione del procedimento».

14.      L’articolo 561, paragrafo 1, punto 3, della LEC così dispone:

«Qualora venga accertato il carattere abusivo di una o più clausole, l’ordinanza specifica le conseguenze di tale accertamento, dichiarando l’improcedibilità dell’esecuzione o disponendo la medesima senza applicazione delle clausole considerate abusive.

15.      L’articolo 561, paragrafo 3, della LEC prevede quanto segue:

«L’ordinanza che decide sull’opposizione [all’esecuzione] è impugnabile in appello; l’appello non sospende l’esecuzione se la decisione oggetto del ricorso in appello ha respinto l’opposizione».

16.      Ai sensi dell’articolo 693, paragrafi 2 e 3, della LEC, relativo alla scadenza anticipata dei debiti a pagamento rateizzato:

«2.      Il creditore può esigere il pagamento integrale di quanto dovutogli a titolo di capitale e interessi, qualora sia stata pattuita la scadenza dell’intero debito in caso di mancato pagamento di almeno tre rate mensili senza che il debitore abbia adempiuto al proprio obbligo di pagamento oppure in caso di mancato pagamento di un numero di rate corrispondenti ad un inadempimento delle proprie obbligazioni da parte del debitore per un periodo equivalente ad almeno tre mesi, e tale accordo figuri nell’atto di costituzione del prestito e nel relativo registro.

3.      Nel caso previsto dal paragrafo precedente, il creditore può chiedere che, fatta salva l’attuazione dell’esecuzione per la totalità del credito, si comunichi al debitore che, fino alla data fissata per la vendita all’asta, potrà liberare il bene pagando l’importo esatto, comprensivo di capitale e interessi, scaduto alla data di presentazione della domanda, sommato, se del caso, alle rate e agli interessi di mora maturati nel corso del procedimento che risultino insoluti in tutto o in parte. A tal fine, il creditore può chiedere che si proceda ai sensi dell’articolo 578, paragrafo 2.

Se il bene ipotecato è la casa di abitazione principale, il debitore può liberare il bene pagando gli importi indicati al comma precedente, anche senza il consenso del creditore.

Un bene liberato una prima volta può essere liberato anche una seconda volta o in altre occasioni, purché siano trascorsi almeno tre anni dalla data della liberazione a quella dell’ingiunzione di pagamento giudiziale o stragiudiziale da parte del creditore.

Se il debitore effettua il pagamento alle condizioni previste ai paragrafi precedenti, si procede a una valutazione delle spese, le quali sono imputate all’importo degli arretrati versati, nei limiti di cui all’articolo 575, paragrafo 1 bis. Una volta effettuato il pagamento di tali spese, il cancelliere (“secretario judicial”) emette una decisione motivata che libera il bene e dichiara concluso il procedimento. Lo stesso vale quando il pagamento è effettuato da un terzo con il consenso del debitore esecutato».

17.      L’articolo 695 della LEC, riguardante l’opposizione all’esecuzione ipotecaria, così dispone:

«1.      Nei procedimenti di cui al presente capo l’opposizione del debitore esecutato è accolta solo quando sia basata sui seguenti motivi:

(…)

4°      carattere abusivo di una clausola contrattuale costituente il fondamento dell’esecuzione o che abbia consentito di determinare l’importo esigibile.

2.      Nell’ipotesi di presentazione dell’opposizione di cui al paragrafo precedente, la cancelleria del tribunale dispone la sospensione dell’esecuzione e convoca le parti a comparire dinanzi al tribunale che ha emesso l’ordine di esecuzione. L’atto di citazione deve precedere di almeno quindici giorni lo svolgimento dell’udienza in questione. Alla suddetta udienza il giudice sente le parti, esamina gli atti che sono prodotti ed emette entro due giorni la decisione da esso ritenuta opportuna sotto forma di ordinanza.

3.      (…)

Se è accolto il quarto motivo [di cui al paragrafo 1 del presente articolo], si pronuncia l’improcedibilità dell’esecuzione quando la clausola contrattuale costituisce il fondamento dell’esecuzione medesima. In caso contrario, l’esecuzione prosegue e la clausola abusiva non trova applicazione.

(…)».

18.      L’articolo 698, paragrafo 1, della LEC così dispone:

«Eventuali reclami proposti dal debitore, dal terzo possessore o da altri soggetti interessati, e non rientranti nei precedenti articoli, compresi quelli aventi ad oggetto la nullità del titolo, nonché la scadenza, la concreta esistenza, l’estinzione o l’entità del debito, verranno decisi nel relativo procedimento, senza che ciò comporti la sospensione o l’aggravio del procedimento [giudiziario d’esecuzione] previsto nel presente capo».

19.      La direttiva 93/13 è stata recepita nell’ordinamento giuridico spagnolo dalla Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación (legge n. 7/1998, relativa alle condizioni generali di contratto), del 13 aprile 1998 (5), e dal Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (regio decreto legislativo n. 1/2007, recante approvazione del testo consolidato della legge generale sulla tutela dei consumatori e degli utenti e delle altre leggi complementari; in prosieguo: il «regio decreto legislativo n. 1/2007»), del 16 novembre 2007 (6).

20.      Ai sensi dell’articolo 83 del suddetto testo consolidato, come modificato dalla legge n. 3/2014, del 27 marzo 2014 (7):

«Le clausole contrattuali abusive sono nulle di diritto e si considerano non apposte. A tal fine, dopo aver sentito le parti, il giudice dichiara la nullità delle clausole abusive inserite nel contratto, il quale però continua a produrre effetti obbligatori tra le parti negli stessi termini, a condizione che esso possa permanere in vita senza le suddette clausole abusive».

III. Fatti all’origine dei procedimenti principali e questioni pregiudiziali

21.      I fatti rilevanti all’origine delle controversie principali possono essere riassunti come segue.

A.      Causa C92/16

22.      L’11 dicembre 2003, il sig. Henry‑Rodolfo Rengifo Jiménez e la sig.ra Sheyla-Jeanneth Felix Caiza hanno ottenuto un mutuo assistito da una garanzia ipotecaria sulla loro abitazione dalla Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (Cajamadrid, divenuta Bankia SA; in prosieguo: la «Bankia»). Tale mutuo, per un importo di EUR 179 600, concesso per la durata di venticinque anni, era rimborsabile in 300 rate mensili.

23.      La clausola 6 bis, paragrafo 2, del contratto di mutuo ipotecario prevede che «il mutuo è considerato scaduto e conseguentemente risolto (...) nei seguenti casi: a) mancato pagamento di una qualsiasi rata con tutti gli elementi che la compongono, accordo di cui le parti chiedono espressamente l’iscrizione nel pubblico registro immobiliare [spagnolo]».

24.      Il 10 dicembre 2015, in seguito al mancato pagamento di sei rate mensili da parte dei debitori, la Bankia ha presentato un’azione di esecuzione ipotecaria dinanzi allo Juzgado de Primera Instancia n. 1 de Fuenlabrada (Tribunale di primo grado n. 1 di Fuenlabrada), con la richiesta di disporre l’esecuzione sul bene ipotecato per la somma di EUR 149 103,84 a titolo di capitale, di EUR 1 313,28 per interessi remunerativi maturati e insoluti, di EUR 27,82 per interessi di mora maturati e insoluti e di EUR 45 000 per interessi e spese calcolati in via provvisoria.

25.      Il giudice del rinvio motiva la presente domanda di pronuncia pregiudiziale adducendo i propri dubbi relativamente, da un lato, alle divergenze tra le decisioni dei giudici spagnoli riguardo agli effetti sostanziali e processuali dell’eventuale nullità di una clausola di scadenza anticipata sul procedimento di esecuzione ipotecaria, quale quello di cui trattasi nel procedimento principale e, dall’altro, alla sentenza del 23 dicembre 2015 (8) del Tribunal Supremo (Corte suprema). I dubbi del giudice del rinvio riguardano, in particolare, l’interpretazione data dal Tribunal Supremo (Corte Suprema) alle clausole di scadenza anticipata in detta sentenza, in cui ha statuito che, perché tali clausole possano essere considerate valide, esse devono modulare la gravità dell’inadempimento in funzione della durata e dell’importo del mutuo e devono permettere al consumatore di evitarne l’applicazione qualora egli adotti una condotta diligente riparatoria. Ciò nonostante, il Tribunal Supremo (Corte Suprema) ha precisato che l’esecuzione ipotecaria poteva essere proseguita se la facoltà di dichiarare la scadenza anticipata del mutuo era stata esercitata in maniera non abusiva, in ragione dei vantaggi che tale specifica procedura conferiva al consumatore. Inoltre, il Tribunal Supremo (Corte suprema) aveva permesso di applicare in via suppletiva una disposizione nazionale, quale l’articolo 693, paragrafo 2, della LEC, al fine di poter proseguire detto procedimento (9).

26.      Il giudice del rinvio rileva che tale sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) rappresenta un parere dissenziente secondo cui «detta giurisprudenza [del Tribunal Supremo (Corte suprema)], in modo diretto e generalizzato, snatura concettualmente il controllo di abusività, ne annulla l’effettività e la funzione, comporta una chiara integrazione della clausola dichiarata abusiva e, in ultima analisi, è in contrasto con la giurisprudenza della Corte in materia». Il parere dissenziente arriva alla conclusione che occorrerebbe non procedere con l’esecuzione (10).

27.      Il giudice del rinvio precisa che la risposta alle questioni sottoposte sarà quindi decisiva per il procedimento di esecuzione ipotecaria, in quanto tale risposta potrebbe portare, in particolare, alla prosecuzione dell’esecuzione per l’intero ammontare del prestito, alla sospensione dell’esecuzione o, ancora, al proseguimento dell’esecuzione ma limitatamente alle rate scadute e non pagate e a quelle venute a scadenza nel corso del procedimento di esecuzione.

28.      In tale contesto, con sentenza dell’8 febbraio 2016, pervenuta alla cancelleria della Corte il 15 febbraio 2016, lo Juzgado de Primera Instancia n. 1 de Fuenlabrada (Tribunale di primo grado n. 1 di Fuenlabrada) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva [93/13] debba essere interpretato nel senso che un contratto non può sussistere senza la clausola abusiva qualora il restante contratto risulti eccessivamente oneroso per il professionista.

2)      Nel caso in cui un contratto eccessivamente oneroso per il professionista non possa essere mantenuto, se il giudice nazionale abbia la facoltà, al fine di conservare il contratto, a tutela del consumatore, di applicare una disposizione di diritto suppletivo oppure debba integrare il contratto con una norma minimamente tollerabile per il professionista.

3)      Se l’annullamento di una clausola di scadenza anticipata abusiva lasci impregiudicato il restante contratto, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

4)      Se il consumatore possa rinunciare, dinanzi al giudice investito del procedimento, al regime di protezione della direttiva 93/13.

5)      Se sia conforme al principio di effettività di cui alla direttiva 93/13 e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [in prosieguo: la «Carta»] una legge processuale nazionale che subordini diritti o vantaggi sostanziali del consumatore alla condizione che questi si sottoponga a un procedimento di esecuzione particolarmente celere e non riconosca gli stessi diritti o vantaggi nell’ambito di altri procedimenti».

B.      Causa C167/16

29.      Il 23 giugno 2008, l’istituto bancario Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (in prosieguo: la «BBVA»), parte esecutante nel procedimento principale, e il sig. Fernando Quintano Ujeta nonché la sig.ra María Isabel Sánchez García, debitori esecutati, hanno concluso un contratto di mutuo ipotecario per un importo di EUR 79 234,96 diretto a finanziare l’acquisto di un immobile che costituisce la loro abitazione. Tale mutuo era rimborsabile in 204 rate mensili.

30.      Ai sensi della clausola 6 bis del contratto di mutuo ipotecario relativa alla scadenza anticipata, «[l]a banca potrà dichiarare la scadenza anticipata totale del mutuo e chiedere la restituzione anticipata del capitale, maggiorato di interessi e spese fino al giorno del completo pagamento, nei seguenti casi: a) mancato pagamento alla scadenza di una parte qualunque del capitale prestato o dei suoi interessi (...)».

31.      Al fine di assicurare la restituzione del mutuo, con la clausola 9 di detto contratto è stata costituita un’ipoteca a favore della banca, avente ad oggetto un immobile destinato ad abitazione di proprietà di uno dei debitori esecutati.

32.      Il 29 novembre 2012, a fronte del mancato pagamento di quattro rate mensili da parte dei debitori, la BBVA ha deciso di chiudere il conto e di liquidare il mutuo. L’8 maggio 2013 la BBVA ha introdotto dinanzi al giudice del rinvio una domanda di esecuzione ipotecaria al fine di ottenere l’esecuzione sull’immobile ipotecato per l’importo di EUR 66 721,68 a titolo di capitale e di EUR 20 015 a copertura di interessi futuri e spese.

33.      Con ordinanza del 4 giugno 2013 è stata dichiarata nulla la clausola che fissava al 20% il tasso d’interesse moratorio e tale tasso è stato portato a zero. La BBVA ha presentato ricorso contro tale decisione. Il 23 settembre 2013 i debitori esecutati hanno proposto un’opposizione contro l’esecuzione ipotecaria, chiedendo che venisse accertato il carattere abusivo della clausola di scadenza anticipata. In tale contesto, con decisione del 19 novembre 2013, alcune domande di pronuncia pregiudiziale sono state sottoposte alla Corte (11). La Corte si è pronunciata su dette questioni con ordinanza dell’11 giugno 2015 (12). In seguito alla notifica di tale ordinanza, il giudice del rinvio, con ordinanza del 2 ottobre 2015, ha confermato la sua decisione di dichiarare nulla la clausola relativa agli interessi moratori.

34.      Per quanto riguarda la clausola di scadenza anticipata, il giudice del rinvio ha deciso di sentire le parti. Nell’udienza del 18 dicembre 2015, i debitori esecutati hanno chiesto la sospensione del procedimento principale. La BBVA si è opposta.

35.      Parallelamente all’esame di tale questione da parte del giudice del rinvio, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha pronunciato, il 23 dicembre 2015, la sua sentenza sulla clausola di scadenza anticipata (13). Il giudice del rinvio rileva che, se seguisse l’orientamento del Tribunal Supremo (Corte suprema), l’esecuzione ipotecaria proseguirebbe come se la clausola di scadenza anticipata fosse valida. Inoltre, egli precisa che, in caso di prosecuzione dell’esecuzione, nonostante il debitore esecutato possa interporre appello (14), tale ricorso non farebbe venir meno il rischio di perdere l’abitazione (che potrebbe essere venduta a un terzo), data l’assenza di effetto sospensivo (15).

36.      In tali circostanze, con decisione dell’8 marzo 2016, pervenuta alla cancelleria della Corte il 23 marzo 2016, lo Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Santander (Tribunale di primo grado n. 2 di Santander) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13] siano compatibili con il fatto che la qualificazione come abusiva di una clausola di scadenza anticipata, costituente il fondamento di un procedimento di esecuzione, non comporta alcuna conseguenza nell’ambito del procedimento giudiziario in cui viene rilevata l’abusività.

2)      Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 siano compatibili con un’interpretazione che subordina le conseguenze della qualificazione come abusiva di una clausola di scadenza anticipata alle caratteristiche concrete dei procedimenti giurisdizionali per i quali può optare il professionista.

3)      Se sia conforme agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 un’interpretazione secondo cui una clausola predisposta, pur consentendo la scadenza anticipata del debito nell’ambito di un contratto di lunga durata in caso di inadempimento non grave, e pur lasciando così il consumatore in una situazione più svantaggiosa rispetto a quella derivante dalla norma nazionale di natura suppletiva, non sarebbe nulla unicamente perché esiste una regola correttiva nella normativa processuale nazionale applicabile soltanto nel procedimento giurisdizionale concreto scelto dal professionista e solo in presenza di determinate condizioni.

4)      Se l’articolo 693, paragrafo 3, della [LEC] integri un rimedio adeguato ed efficace che consente al consumatore di ovviare agli effetti di una pattuizione di scadenza anticipata del debito abusiva, tenendo presente che egli deve pagare gli interessi e le spese.

5)      Se sia conforme al principio di effettività della direttiva 93/13 e alla [Carta] una legge processuale nazionale che accordi diritti al consumatore da far valere nel quadro di un procedimento esecutivo particolarmente celere, che il professionista può scegliere a fronte di altri procedimenti alternativi in cui tali diritti non sono riconosciuti».

IV.    Procedimento dinanzi alla Corte

37.      Le cause C‑92/16, C‑167/16 e C‑486/16 sono state sospese con le rispettive decisioni del Presidente della Corte del 18 marzo, del 21 aprile e del 10 ottobre 2016, fino alla pronuncia delle sentenza del 16 gennaio 2017, Banco Primus (16).

38.      In seguito alla notifica di tale sentenza, i giudici del rinvio hanno indicato, con ordinanze pervenute alla Corte il 21 febbraio 2017 nella causa C‑92/16 e il 16 febbraio 2017 nella causa C‑167/16, che desideravano mantenere le presenti domande di pronuncia pregiudiziale.

39.      Con decisione del Presidente della Corte del 24 ottobre 2017 è stato disposto che le cause C‑92/16, C‑167/16, C‑486/16, C‑70/17 e C‑179/17 ricevessero un trattamento coordinato.

40.      Con decisione del 20 febbraio 2018 la Corte ha, in applicazione dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento di procedura, deciso di riattribuire le cause C‑92/16, C‑167/16 e C‑486/16 alla Prima Sezione con la stessa composizione e, in applicazione dell’articolo 77 di tale regolamento, ha organizzato un’udienza comune a tali cause.

41.      Il sig. Rengifo Jiménez e la sig.ra Felix Caiza hanno presentato osservazioni scritte nella causa C‑92/16. Osservazioni sono state presentate dalla Bankia nella causa C‑92/16 così come dalla BBVA nella causa C‑167/16. Il governo spagnolo, il governo ceco, il governo polacco nonché la Commissione europea hanno depositato osservazioni in entrambe le cause. Il governo italiano ha presentato osservazioni solo nella causa C‑92/16 e il governo ungherese solo nella causa C‑167/16.

42.      I rappresentanti delle parti nelle controversie principali, il governo spagnolo, nonché la Commissione hanno formulato osservazioni orali nell’udienza comune tenutasi il 16 maggio 2018.

V.      Analisi

A.      Osservazioni preliminari e riformulazione delle prime quattro questioni pregiudiziali nella causa C92/16 e delle prime tre questioni pregiudiziali nella causa C167/16

43.      Come ho già dichiarato, le questioni sottoposte dai giudici del rinvio nei procedimenti principali sono molto simili a quelle sottoposte nelle cause C‑70/17 e C‑179/17, trattandosi, in queste quattro cause, di questioni di diritto quasi identiche. Infatti, tali questioni giuridiche, da un lato, vertono sugli effetti della qualificazione come abusiva di una clausola di scadenza anticipata e, dall’altro, sulla possibilità di proseguire il procedimento di esecuzione ipotecaria attraverso l’applicazione suppletiva di una disposizione nazionale, quale l’articolo 693, paragrafo 2, della LEC.

44.      A mio parere, ciò giustifica non solo la presentazione di conclusioni comuni alle due presenti cause, ma anche la riformulazione delle prime quattro questioni pregiudiziali sottoposte nella causa C‑92/16 e delle prime tre nella causa C‑167/16 sulla base della formulazione da me usata nelle conclusioni che ho presentato nelle cause C‑70/17 e C‑179/17.

45.      Al riguardo ricordo che, nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte, tenendo conto dei dati forniti dal giudice nazionale, può ricavare dal testo delle questioni da esso formulate gli elementi attinenti all’interpretazione del diritto dell’Unione (17).

46.      Pertanto, alla luce della motivazione delle decisioni di rinvio nonché della formulazione delle prime quattro questioni pregiudiziali nella causa C‑92/16 e delle prime tre nelle causa C‑167/16, che occorre esaminare congiuntamente, pare opportuno intenderle nel senso che i giudici del rinvio chiedono sostanzialmente, da un lato, se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che osta al fatto che un giudice nazionale, che ha accertato il carattere abusivo di una clausola di scadenza anticipata nell’ambito di un contratto di mutuo ipotecario, in particolare in caso di mancato pagamento di una sola rata mensile, possa mantenere parzialmente valida tale clausola sopprimendo semplicemente il motivo di scadenza che la rende abusiva. Dall’altro, tali giudici chiedono se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una giurisprudenza nazionale in base alla quale, quando una clausola di scadenza anticipata è stata qualificata come abusiva da un giudice nazionale, il procedimento specifico di esecuzione ipotecaria avviato in seguito all’applicazione di detta clausola può tuttavia proseguire sulla base dell’applicazione suppletiva di una disposizione nazionale, quale l’articolo 693, paragrafo 2, della LEC, purché tale procedimento possa essere più favorevole ai consumatori rispetto all’esecuzione di una decisione di condanna emessa nell’ambito del procedimento di merito.

B.      Considerazioni generali sulla tutela dei consumatori e riferimento alla giurisprudenza rilevante della Corte

47.      Al fine di rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte nelle presenti cause, occorre richiamare, da un lato, le considerazioni di ordine generale illustrate ai paragrafi da 51 a 55 delle mie conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17 e, dall’altro, la giurisprudenza rilevante della Corte esaminata ai paragrafi da 65 a 82 di tali conclusioni. Infatti, tali considerazioni e la giurisprudenza della Corte ivi esaminata, su cui si fondano le risposte proposte alle questioni di diritto sollevate dai giudici del rinvio nelle cause C‑70/17 e C‑179/17, sono pienamente estendibili alle questioni sottoposte dai giudici del rinvio nei casi di specie.

48.      Per quanto riguarda le considerazioni di ordine generale, esse consentono, innanzi tutto, di definire il quadro in cui si inserisce la direttiva 93/13, poi, di constatare come il diritto dell’Unione, in particolare grazie a tale direttiva, abbia posto la tutela dei consumatori al centro del processo d’integrazione europea e, infine, di ricordare un aspetto essenziale di detta direttiva, ossia il fatto che l’armonizzazione in materia di tutela dei consumatori è considerata necessaria per rafforzare il mercato interno e quindi per rafforzare la vita economica e sociale (18).

49.      Per quanto riguarda la giurisprudenza rilevante della Corte, l’illustrazione che ne ho fatto ai paragrafi da 65 a 82 nelle mie conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17 ha evidenziato un aspetto essenziale, ossia che il sindacato giurisdizionale nazionale sulle clausole abusive consta di due fasi susseguenti e diverse che implicano due operazioni o compiti distinti. La prima fase è quella della qualificazione da parte del giudice nazionale della clausola contrattuale come abusiva, mentre la seconda fase riguarda le conseguenze che tale giudice deve trarre da detta qualifica di clausola abusiva. Tale compito del giudice nazionale consistente nel trarre tutte le conseguenze dall’accertamento del carattere abusivo della clausola si distingue, sia dal punto di vista temporale che da quello sostanziale, dal precedente compito di accertamento. Il fatto che tali due operazioni si susseguano nel tempo non ci deve portare a confonderle. Peraltro, la giurisprudenza della Corte ne ha messo chiaramente in evidenza le differenze, come vedremo in seguito (19).

50.      Da tale giurisprudenza rilevante emerge quindi che, dopo aver accertato il carattere abusivo della clausola di scadenza anticipata (prima fase) (20), vige la regola generale enunciata chiaramente dalla giurisprudenza consolidata della Corte e derivante dalla lettera dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, per cui il giudice nazionale deve trarre tutte le conseguenze da tale accertamento (seconda fase), ossia che egli è tenuto a disapplicare una clausola abusiva senza essere legittimato a rivederne il contenuto. Il contratto deve rimanere in essere, in linea di principio, senza alcun’altra modifica se non quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme del diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile (21).

51.      Inoltre, dall’esame della giurisprudenza rilevante emerge che ad oggi c’è una sola eccezione a tale regola generale: quella prevista dalla sentenza Kásler e Káslerné Rábai (22). Tuttavia, come ho indicato ai paragrafi da 80 a 82 delle mie conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17, la Corte ha posto alcune condizioni alla possibilità per il giudice nazionale di applicare l’eccezione riconosciuta da tale sentenza, per garantire che tale applicazione sia conforme alla direttiva 93/13 e alla giurisprudenza della Corte. Quindi, ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può rimanere in vigore dopo la rimozione di una clausola abusiva, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta ad una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità di tale clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva (23). Occorre, tuttavia, che siano soddisfatte due condizioni. Da un lato, tale sostituzione deve condurre a «un risultato tale che il contratto p[ossa] sussistere malgrado la rimozione della clausola [abusiva]» e che «continu[i] ad essere coercitivo per le parti» (24). Dall’altro, in una situazione in cui il giudice è obbligato ad annullare il contratto nel suo insieme, detta sostituzione deve avere l’effetto di evitare che il consumatore sia esposto a «conseguenze particolarmente dannose talché il carattere dissuasivo risultante dall’annullamento del contratto rischierebbe di essere compromesso» (25).

52.      Quindi, è alla luce della giurisprudenza sopra illustrata ed esaminata nel dettaglio nei paragrafi da 65 a 82 delle mie conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17, che occorre rispondere alle questioni sottoposte dai giudici del rinvio nei casi di specie.

C.      Sulle prime quattro questioni relative alla causa C92/16 e sulle prime tre questioni relative alla causa C167/16

53.      Occorre ricordare che nei casi di specie i giudici del rinvio fanno riferimento alla sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 23 dicembre 2015, relativa alla clausola di scadenza anticipata (26). Al riguardo, i giudici del rinvio ritengono, in particolare, che l’approccio adottato dal Tribunal Supremo (Corte suprema) consistente nell’eliminazione del motivo di scadenza anticipata che determina il carattere abusivo di tale tipo di clausole (27), accompagnata dall’applicazione suppletiva di una disposizione nazionale, quale l’articolo 693, paragrafo 2, della LEC, al fine di consentire la prosecuzione del procedimento in questione, porterebbe, come risultato finale, a una modificazione della clausola di scadenza anticipata, il che sarebbe contrario alla giurisprudenza della Corte.

54.      Il giudice del rinvio nella causa C‑167/16 sottolinea, inoltre, che la clausola di scadenza anticipata non è essenziale e che il contratto di mutuo ipotecario può perfettamente sussistere senza tale clausola. Il giudice del rinvio nella causa C‑92/16, pur affermando che la clausola di scadenza anticipata è accessoria e separabile dal resto del contratto di mutuo (28), esprime dubbi circa la possibilità di mantenere il contratto, in quanto, dopo la soppressione della clausola abusiva da parte del giudice nazionale, detto contratto risulterebbe eccessivamente oneroso per l’istituto bancario. Egli si chiede quindi se tale elemento vada o meno preso in considerazione ai fini della pronuncia sul mantenimento del contratto.

55.      Il giudice del rinvio nella causa C‑92/16 rileva inoltre che, nella sentenza del 23 dicembre 2015, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha affermato che non si debba sospendere il procedimento di esecuzione ipotecaria, nonostante una richiesta del consumatore in tal senso, a causa dei vantaggi che tale specifica procedura conferisce al consumatore. Tuttavia, tale giudice del rinvio indica che, nel caso di specie, i consumatori debitori esecutati chiedono la sospensione dell’esecuzione a motivo dell’abusività della clausola controversa e che, in applicazione della sentenza Pannon GSM (29), egli dovrebbe accogliere la rinuncia a tali vantaggi da parte del consumatore debitore.

56.      A fronte dei dubbi espressi dai giudici del rinvio relativamente alla conformità della giurisprudenza summenzionata del Tribunal Supremo (Corte suprema) alla direttiva 93/13 e alla giurisprudenza della Corte, rinvio agli argomenti illustrati ai paragrafi da 84 a 136 delle mie conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17.

57.      In particolare, per quanto riguarda il mantenimento del contratto di mutuo ipotecario, rinvio agli argomenti illustrati ai paragrafi da 116 a 120 delle mie conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17. Pertanto, in questa sede mi limiterò a ricordare quanto emerge dalla giurisprudenza della Corte, ossia che il criterio del mantenimento del contratto dev’essere valutato esclusivamente sul piano giuridico «purché, conformemente alle norme del diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile» (30).

58.      In tali circostanze, ritengo utile sottolineare, come ho già fatto al paragrafo 117 delle mie conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17, che non si tratta di tenere conto di considerazioni quali quella di sapere se la banca avrebbe accordato o meno un mutuo senza garanzia ipotecaria o quali sarebbero le conseguenze per il creditore della soppressione di una clausola abusiva, ma di sapere se il contrattoè annullato, o meno, secondo il diritto nazionale.

59.      Sulla base dell’analisi effettuata ai paragrafi da 84 a 108 delle mie conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17, occorrerebbe quindi rispondere alle prime quattro questioni pregiudiziali nella causa C‑92/16 e alle prime tre questioni pregiudiziali nella causa C‑167/16 nel senso che, da un lato, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che osta al fatto che un giudice nazionale, che ha accertato il carattere abusivo di una clausola di scadenza anticipata nell’ambito di un contratto di mutuo ipotecario, in particolare in caso di mancato pagamento di una sola rata mensile, possa mantenere tale clausola parzialmente valida sopprimendo semplicemente il motivo di scadenza che la rende abusiva.

60.      Dall’altro lato, sulla base dell’insieme delle considerazioni esposte ai paragrafi da 110 a 135 delle mie conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17, occorrerebbe rispondere che gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che ostano ad una giurisprudenza nazionale in base alla quale, quando una clausola di scadenza anticipata è stata qualificata come abusiva da un giudice nazionale, il procedimento di esecuzione ipotecaria avviato in seguito all’applicazione di detta clausola può tuttavia proseguire sulla base dell’applicazione suppletiva di una disposizione nazionale, quale l’articolo 693, paragrafo 2, della LEC, nella sua versione applicabile alle controversie principali, purché tale procedimento possa essere più favorevole ai consumatori rispetto all’esecuzione di una decisione di condanna emessa nell’ambito del procedimento di merito, salvo che il consumatore, dopo essere stato debitamente informato dal giudice nazionale del carattere non vincolante della clausola, dia il suo consenso libero e informato e dichiari che non intende invocare il carattere abusivo e non vincolante di tale clausola.

D.      Sulla quarta questione relativa alla causa C167/16

61.      Alla luce della risposta da me suggerita alle prime tre questioni nella causa C‑167/16, e poiché da tale risposta deriva che il giudice nazionale che ha accertato il carattere abusivo della clausola di scadenza anticipata non può avviare o, se del caso, proseguire nonostante tale accertamento, un procedimento di esecuzione ipotecaria nei confronti del debitore consumatore, anche nell’ipotesi in cui valuti che tale procedimento gli sia più favorevole, ritengo che non sia necessario rispondere a tale questione (31).

E.      Sulla quinta questione relativa alle cause C92/16 e C167/16

62.      Con la loro quinta questione pregiudiziale, i giudici del rinvio nelle cause C‑92/16 e C‑167/16 chiedono sostanzialmente se il requisito di effettività dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 osti ad una legge processuale nazionale che subordini il beneficio di specifici diritti o di vantaggi materiali riconosciuti al consumatore alla condizione che egli si sottoponga a un procedimento di esecuzione ipotecaria particolarmente celere, allorché gli stessi diritti e vantaggi non gli sono riconosciuti nell’ambito di altri procedimenti (32).

63.      In merito ricordo che la Corte ha statuito che le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, in assenza di disposizioni al riguardo nel diritto dell’Unione, rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi. Tuttavia, tali modalità non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (33).

64.      Inoltre la Corte ha dichiarato che le caratteristiche specifiche dei procedimenti giurisdizionali che si svolgono nel contesto del diritto nazionale tra i professionisti e i consumatori non possono costituire un elemento atto a pregiudicare la tutela giuridica di cui devono godere questi ultimi in forza delle disposizioni di tale direttiva (34).

65.      Occorre rilevare che, con tale questione, i giudici del rinvio chiedono se la procedura spagnola di esecuzione ipotecaria sia o meno, nel suo insieme, conforme, in maniera generale, al principio di effettività. Orbene, la Corte non conosce a sufficienza tutti gli aspetti di tale procedura per poter stabilire in che misura la concessione al consumatore di vantaggi limitati al procedimento di esecuzione ipotecaria sia o meno compatibile con il principio di effettività.

66.      Del resto, a mio parere, tenuto conto della diversa natura delle procedure nazionali, il semplice fatto che determinati diritti e vantaggi siano riconosciuti dal legislatore nazionale ai consumatori nell’ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria e non nell’ambito di altri procedimenti non può, di per sé, implicare l’incompatibilità di un tale procedimento con i requisiti del principio di effettività.

67.      Inoltre, i giudici del rinvio non indicano gli articoli della Carta di cui chiedono l’interpretazione, né le ragioni che li hanno portati a interrogarsi sull’interpretazione della stessa. Ad ogni modo, non vedo le ragioni per cui la procedura spagnola di esecuzione ipotecaria sarebbe nel suo insieme contraria alla Carta.

68.      In tali circostanze, ritengo che il requisito di effettività dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non osti ad una legge processuale nazionale che subordina il beneficio di specifici diritti o di vantaggi materiali riconosciuti al consumatore alla condizione che egli si sottoponga a un procedimento di esecuzione ipotecaria particolarmente celere, allorché gli stessi diritti e vantaggi non gli sono riconosciuti nell’ambito di altri procedimenti.

VI.    Conclusione

69.      Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni sottoposte dallo Juzgado de Primera Instancia n. 1 de Fuenlabrada (Tribunale di primo grado n. 1 di Fuenlabrada, Spagna) e dallo Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Santander (Tribunale di primo grado n. 2 di Santander, Spagna).

1)      L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che osta al fatto che un giudice nazionale, che ha accertato il carattere abusivo di una clausola di scadenza anticipata nell’ambito di un contratto di mutuo ipotecario, in particolare in caso di mancato pagamento di una sola rata mensile, possa mantenere tale clausola parzialmente valida sopprimendo semplicemente il motivo di scadenza che la rende abusiva.

2)      Gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che ostano ad una giurisprudenza nazionale in base alla quale, quando una clausola di scadenza anticipata è stata qualificata come abusiva da un giudice nazionale, il procedimento di esecuzione ipotecaria avviato in seguito all’applicazione di detta clausola può tuttavia proseguire sulla base dell’applicazione suppletiva di una disposizione nazionale di natura suppletiva, quale l’articolo 693, paragrafo 2, della Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (legge n. 1/2000 relativa al codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000, nella versione applicabile alle controversie principali, purché tale procedimento possa essere più favorevole ai consumatori rispetto all’esecuzione di una decisione di condanna emessa nell’ambito del procedimento di merito, salvo che il consumatore, dopo essere stato debitamente informato dal giudice nazionale del carattere non vincolante della clausola, dia il suo consenso libero e informato e dichiari che non intende invocare il carattere abusivo e non vincolante di tale clausola.

3)      Il requisito di effettività dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non osta ad una legge processuale nazionale che subordina il beneficio di specifici diritti o di vantaggi materiali riconosciuti al consumatore alla condizione che egli si sottoponga a un procedimento di esecuzione ipotecaria particolarmente celere, allorché gli stessi diritti e vantaggi non gli sono riconosciuti nell’ambito di altri procedimenti.


1      Lingua originale: il francese.


2      Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).


3      Per una visione d’insieme della problematica giuridica alla base delle questioni pregiudiziali nelle cause C‑92/16, C‑167/16, C‑486/16, C‑70/17 e C‑179/17, rinvio alle mie conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17, nonché nella causa C‑486/16.


4      BOE n. 7, dell’8 gennaio 2000, pag. 575.


5      BOE n. 89, del 14 aprile 1998, pag. 12304.


6      BOE n. 287, del 30 novembre 2007, pag. 49181.


7      BOE n. 52, del 1° marzo 2014, pag. 19339.


8      Sentenza n. 705/2015, ECLI:ES:TS:2015:5618.


9      In seguito alla notifica della sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, il giudice del rinvio ha sottolineato, nella sua ordinanza del 27 febbraio 2017, l’incompatibilità della sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 23 dicembre 2015, n. 705/2015, ECLI:ES:TS:2015:5618, con tale sentenza della Corte. V. anche paragrafo 37 delle presenti conclusioni.


10      Tale parere dissenziente è citato dai giudici del rinvio anche nelle cause C‑167/16 e C‑486/16. V., al riguardo, nota 125 delle mie conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17 nonché nota 21 delle mie conclusioni nella causa C‑486/16.


11      V. ordinanza dell’11 giugno 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑602/13, non pubblicata, EU:C:2015:397, punto 25: «(…) per quando riguarda la clausola 6 del contratto di mutuo ipotecario relativa agli interessi moratori, il giudice del rinvio, pur dichiarando tale clausola abusiva a causa del suo importo elevato, ha tuttavia espresso dubbi circa le conseguenze da trarre da tale dichiarazione. A suo parere, anche se, ai sensi della legislazione nazionale applicabile in materia di mutuo ipotecario, i tassi d’interesse moratori di tre volte superiori rispetto al tasso legale devono essere riportati entro tale limite, occorre tuttavia ricordare che, ai sensi della giurisprudenza della Corte, non gli è possibile mitigare una clausola abusiva».


12      V. ordinanza dell’11 giugno 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑602/13, non pubblicata, EU:C:2015:397, punto 46: «(…) gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a disposizioni nazionali che prevedono un contenimento degli interessi moratori nell’ambito di un contratto di mutuo ipotecario, purché tali disposizioni nazionali: non pregiudichino la valutazione, da parte del giudice nazionale investito di un procedimento di esecuzione ipotecaria di tale contratto, del carattere “abusivo” della clausola relativa agli interessi moratori, e non impediscano a tale giudice di disapplicare detta clausola ove dovesse concludere per il carattere “abusivo” di quest’ultima, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva».


13      Sentenza n. 705/2015, ECLI:ES:TS:2015:5618. V. paragrafo 25 delle presenti conclusioni.


14      Il giudice del rinvio precisa che, in seguito alla pronuncia della sentenza del 17 luglio 2014, Sánchez Morcillo e Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, l’articolo 695, paragrafo 4, della LEC è stato modificato nel senso che consente al consumatore d’interporre appello avverso la decisione di rigetto dell’impugnazione di una clausola abusiva.


15      Inoltre, il giudice del rinvio afferma che la decisione adottata in un eventuale procedimento distinto (disciplinato dall’articolo 698, paragrafo 1, della LEC, che non consente di sospendere l’esecuzione) giungerebbe in ritardo e concederebbe al consumatore debitore esecutato solamente un’indennità compensatoria. Questa ipotesi sarebbe già stata esaminata nelle sentenze del 14 marzo 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, punto 60, e del 17 luglio 2014, Sánchez Morcillo e Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, punto 43, in cui la Corte ha qualificato tale tutela al consumatore come «incompleta e insufficiente» per far «cessare l’uso della clausola, giudicata abusiva», contenuta nell’atto autentico di costituzione dell’ipoteca, in base al quale il professionista procede all’esecuzione sul bene immobile offerto in garanzia.


16      C‑421/14, EU:C:2017:60.


17      V. sentenze del 9 luglio 1969, Völk, 5/69, EU:C:1969:35, punto 2, e del 17 luglio 2008, ASM Brescia, C‑347/06, EU:C:2008:416, punto 25.


18      V paragrafi da 51 a 57 delle mie conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17.


19      V. paragrafo 65 delle mie conclusioni presentate nelle cause C‑70/17 e C‑179/17.


20      V. paragrafi da 66 a 71 delle mie conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17 e la giurisprudenza ivi citata.


21      V. paragrafi da 72 a 79 delle mie conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17 e la giurisprudenza ivi citata. A mio parere è importante rinviare al paragrafo 79 di tali conclusioni, in cui insisto su un punto essenziale: non si può in alcun modo porre in dubbio il fatto che l’equilibrio tra il consumatore e il professionista non si può ripristinare modificando clausole contrattuali abusive. Infatti, da un lato, ciò sarebbe contrario all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che verrebbe svuotato di senso e, quindi, all’effetto utile della tutela voluta dalla stessa. Dall’altro, una tale possibilità non consentirebbe di preservare l’effetto dissuasivo esercitato sul professionista dall’impossibilità di applicare siffatte clausole nei confronti del consumatore.


22      Sentenza del 30 aprile 2014, C‑26/13, EU:C:2014:282.


23      Sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punto 85. V. anche ordinanza dell’11 giugno 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑602/13, non pubblicata, EU:C:2015:397, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata: «[l]a Corte ha certamente anche riconosciuto la possibilità per il giudice nazionale di sostituire ad una clausola abusiva una disposizione nazionale di natura suppletiva, a condizione che tale sostituzione sia conforme all’obiettivo dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e consenta di ripristinare un equilibrio reale tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti. Tuttavia, tale possibilità è limitata ai casi in cui l’invalidazione della clausola abusiva obbligherebbe il giudice ad annullare il contratto nel suo insieme, esponendo così il consumatore a conseguenze tali da esserne penalizzato». V. anche supra nota 21 e paragrafo 79 delle mie conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17.


24      Sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punto 81.


25      Sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punto 83.


26      Sentenza n. 705/2015, ECLI:ES:TS:2015:5618. V. paragrafo 25 delle presenti conclusioni. Tale sentenza è stata ulteriormente confermata dalla sentenza del 18 febbraio 2016, n. 79/2016, ECLI:ES:TS:2016:626. V. paragrafo 26 delle mie conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17.


27      Il giudice del rinvio nella causa C‑92/16 sostiene che la soluzione del «blue pencil test» porterebbe a modificare la clausola abusiva, il che è stato escluso dalla giurisprudenza della Corte. A suo parere, un siffatto intervento rappresenterebbe, in realtà, un’ipotesi di mitigazione o modificazione della clausola. Per quanto riguarda il «blue pencil test», quale evocato dal Tribunal Supremo (Corte suprema) nonché menzionato dal giudice nazionale, rinvio alle osservazioni esposte ai paragrafi da 88 a 109 delle mie conclusioni nelle causa C‑70/17 e C‑179/17.


28      Occorre rilevare che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Banco Primus, il giudice del rinvio, a cui spettava il compito di valutare se la clausola controversa in tale causa costituisse o meno un elemento essenziale del contratto, aveva chiaramente indicato, nella sua decisione di rinvio, che «la clausola [di scadenza anticipata] non [era] essenziale e che il contratto [poteva] perfettamente sussistere in sua assenza». V. sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, nonché le mie conclusioni in tale causa, C‑421/14, EU:C:2016:69.


29      Sentenza del 4 giugno 2009, C‑243/08, EU:C:2009:350.


30      Il corsivo è mio. Sentenze del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 65; del 30 maggio 2013, Asbeek Brusse e de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, punto 57; del 21 gennaio 2015, Unicaja Banco e Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 e C‑487/13, EU:C:2015:21, punto 28, e del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, punto 71.


31      Rinvio alle considerazioni esposte ai paragrafi da 127 a 133 delle mie conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17.


32      Il giudice del rinvio nella causa C‑92/16 ritiene che «costringere il consumatore ad assoggettarsi al procedimento di esecuzione ipotecaria al fine di poter beneficiare di alcuni diritti previsti unicamente per tale procedimento sembra costituire una violazione del principio di effettività».


33      Sentenza del 21 febbraio 2013, Banif Plus Bank, C‑472/11, EU:C:2013:88, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata.


34      Sentenza del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 55 e la giurisprudenza ivi citata).