Language of document : ECLI:EU:C:2018:1033

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

19 dicembre 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 4, paragrafo 1 – Diritto di distribuzione – Infrazione – Merci destinate alla vendita recanti un motivo protetto dal diritto d’autore – Stoccaggio a fini commerciali – Magazzino separato dal luogo di vendita»

Nella causa C – 572/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia), con decisione del 21 settembre 2017, pervenuta in cancelleria il 28 settembre 2017, nel procedimento penale a carico di

Imran Syed,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente della Settima Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, K. Jürimäe (relatrice), C. Lycourgos, E. Juhász e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Riksåklagaren, da M. Hedström e K. Skarp, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da J. Samnadda e K. Simonsson, in qualità di agenti;

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 ottobre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato dal riksåklagaren (Pubblico ministero svedese) nei confronti del sig. Imran Syed per violazione del diritto dei marchi e del diritto d’autore relativo alle opere letterarie e artistiche.

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

3        L’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore (in prosieguo: il «TDA»), approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU 2000, L 89, pag. 6), ed è entrato in vigore, per quanto riguarda l’Unione europea, il 14 marzo 2010 (GU 2010, L 32, pag.1).

4        L’articolo 6 del TDA, recante il titolo «Diritto di distribuzione», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Gli autori di opere artistiche e letterarie godono del diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell’originale e di esemplari delle loro opere attraverso la vendita o mediante qualsiasi altro modo di trasferimento della proprietà».

 Diritto dell’Unione

5        L’articolo 4 della direttiva 2001/29, rubricato «Diritto di distribuzione», al suo paragrafo 1, cosi prevede:

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo».

 Diritto svedese

6        La lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk [legge (1960:729) sul diritto d’autore relativa alle opere letterarie e artistiche; in prosieguo: la «legge (1960:729)»] recepisce la direttiva 2001/29 nel diritto svedese.

7        L’articolo 53 di detta legge così recita:

«Chiunque, con dolo o grave negligenza, svolga attività relative ad un’opera artistica o letteraria e che costituiscono violazione del diritto d’autore sull’opera stessa, di cui ai capi 1 e 2 o una violazione di una disposizione di cui all’articolo 41, secondo comma, o all’articolo 50, è sanzionato con pena pecuniaria o detentiva fino a due anni».

8        Conformemente all’articolo 2 di detta legge, un a tale attività può consistere, tra l’altro, nello sfruttamento dell’opera, senza il consenso del titolare, mettendola a disposizione del pubblico. Il terzo comma, punto 4, di tale articolo, precisa che l’opera è messa a disposizione del pubblico, ad esempio, quando copie della stessa vengono poste in vendita, noleggiate o date in prestito, oppure altrimenti distribuite al pubblico.

9        Detta legge non vieta espressamente lo stoccaggio per la messa in vendita di merci protette dal diritto d’autore.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      Il sig. Syed gestiva un negozio al dettaglio a Stoccolma (Svezia), nel quale vendeva abiti e accessori recanti motivi decorativi di musica rock. Oltre agli articoli proposti in vendita in tale negozio, il sig. Syed conservava merci del genere in un magazzino attiguo allo stesso e in un altro magazzino situato a Bandhagen (Svezia), un quartiere periferico del comune di Stoccolma. È pacifico che il negozio del sig. Syed veniva rifornito regolarmente con merci provenienti da tali magazzini.

11      È stato constatato che la vendita di alcune di tali merci violava marchi e diritti d’autore. Nei confronti del sig. Syed è stato avviato un procedimento penale per contraffazione di marchi e violazione della legge (1960:729) dinanzi al tingsrätt (Tribunale di primo grado, Svezia). Secondo l’åklagaren (Pubblico ministero svedese), avendo illegittimamente messo a disposizione del pubblico capi d’abbigliamento e bandiere recanti motivi protetti da tali diritti d’autore, il sig. Syed avrebbe violato il diritto d’autore dei denuncianti. Egli ha, quindi, considerato che tutte le merci recanti siffatti motivi, ubicate nel negozio e nei magazzini, erano messe in vendita o distribuite al pubblico e, quindi, che simili atti costituivano una violazione della legge (1960:729).

12      Il tingsrätt (Tribunale di primo grado) ha giudicato il sig. Syed colpevole della violazione del diritto dei marchi in relazione a tutte le merci rinvenute. Tale tribunale l’ha anche condannato per violazione della legge (1960:729), per le merci recanti un motivo protetto da diritto d’autore ubicate nel negozio da lui gestito e per le merci stoccate nei due magazzini in questione, poiché esse erano identiche a quelle messe in vendita in tale negozio. Il tingsrätt (Tribunale locale) ha considerato, ai fini della condanna del sig. Syed anche per tali ultime merci, che la nozione di «messa in vendita» di merci che violano il diritto d’autore dei denuncianti non andava applicata solo alle merci che, in un determinato momento, si trovavano nel negozio del sig. Syed, ma riguardava anche le merci identiche stoccate nei magazzini. Tale giudice ha ritenuto, invece, che le altre merci conservate in tali magazzini non potessero essere considerate come messe in vendita. Per tutte queste violazioni, il tingsrätt (Tribunale di primo grado) ha condannato il sig. Syed a una pena detentiva con sospensione condizionale dell’esecuzione e a una sanzione pecuniaria di un importo corrispondente a 80 giorni.

13      In sede di appello, lo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma, Sezione commercio e proprietà industriale, Svezia) ha ritenuto che il sig. Syed avesse commesso una violazione della legge (1960: 729) solo per quanto riguarda le merci che si trovavano nel suo negozio, escluse le merci stoccate nei magazzini. Tale giudice ha ritenuto che il sig. Syed avesse sì conservato merci al fine di venderle, ma, non si poteva ritenere che tali merci fossero state messe in vendita o distribuite al pubblico. Analogamente, la manipolazione delle merci nei magazzini non costituiva, secondo il giudice d’appello, un tentativo di reato o un reato preparatorio della violazione della legge (1960: 729). La pena inflitta al sig. Syed veniva ridotta, dal momento che quest’ultimo veniva condannato a una pena detentiva con sospensione condizionale dell’esecuzione e a una sanzione pecuniaria di un importo corrispondente a 60 giorni.

14      Dinanzi allo Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia), giudice del rinvio nella presente causa, il Riksåklagaren (Pubblico ministero) ha chiesto la condanna del sig. Syed per le medesime merci che erano state prese in considerazione dal tingsrätt (Tribunale di primo grado) per qualificare l’infrazione alla legge (1960: 729). Egli ha inoltre chiesto allo Högsta domstolen (Corte suprema) di adire la Corte in via pregiudiziale per ottenere l’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

15      Dinanzi al giudice del rinvio, il sig. Syed ha sostenuto che, secondo la giurisprudenza della Corte, affinché la messa in vendita pregiudichi il diritto di distribuzione di un titolare di diritto d’autore, è necessaria una condotta attiva nei confronti del pubblico, finalizzata alla vendita di ogni oggetto specifico. L’acquisto e l’immagazzinamento di merci non possono essere considerati costituire una simile condotta attiva. Un’interpretazione contraria amplierebbe l’ambito di applicazione della responsabilità penale in violazione del principio di legalità.

16      Il giudice del rinvio rileva che né la legge (1960: 729), né la direttiva 2001/29 vietano espressamente lo stoccaggio di merci che recano un motivo protetto dal diritto d’autore ai fini della loro messa in vendita. Esso aggiunge che dalla sentenza del 13 maggio 2015, Dimensione Direct Sales e Labianca, (C‑516/13, EU:C:2015:315), risulta che una violazione del diritto di distribuzione sancito dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, può essere costituita da provvedimenti o atti che sono propedeutici alla conclusione di una compravendita. Tuttavia, si porrebbe la questione se merci recanti un motivo protetto che sono stoccate in magazzini da una persona, possano essere considerate come messe in vendita allorché tale persona offre in vendita merci identiche in un negozio al dettaglio che gestisce.

17      Date tali circostanze, lo Högsta domstolen (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Qualora merci che recano un motivo decorativo protetto vengano illegalmente poste in vendita in un negozio, se possa sussistere una violazione dell’esclusivo diritto di distribuzione spettante all’autore, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, anche rispetto a merci che recano identici motivi decorativi e che sono conservate in magazzino dalla persona che le ha poste in vendita.

2)      Se sia rilevante la circostanza che le merci siano conservate nei locali di un magazzino connesso al negozio oppure sito altrove».

 Sulle questioni pregiudiziali

18      Con le sue questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che lo stoccaggio, da parte di un commerciante, di merci recanti un motivo protetto dal diritto d’autore nel territorio dello Stato membro in cui si trova il magazzino può costituire una violazione del diritto esclusivo di distribuzione del titolare del diritto d’autore, ai sensi di tale disposizione, nel caso in cui tale commerciante metta in vendita in un negozio, senza l’autorizzazione del titolare del suddetto diritto d’autore, merci identiche a quelle che tiene in magazzino, senza l’autorizzazione di tale titolare. Il giudice del rinvio chiede inoltre alla Corte di precisare se occorra tener conto, a tale proposito, della distanza tra il luogo di stoccaggio e il luogo di vendita.

19      Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.

20      Si deve ricordare che, dal momento che la direttiva 2001/29 è volta ad attuare nell’Unione gli obblighi ad essa incombenti, segnatamente in forza del TDA, e dato che le norme del diritto dell’Unione, secondo una costante giurisprudenza, devono essere interpretate per quanto possibile alla luce del diritto internazionale, in particolare quando tali norme mirino specificamente ad eseguire un accordo internazionale concluso dall’Unione, la nozione di «distribuzione» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva deve essere interpretata in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, del TDA (sentenza del 13 maggio 2015, Dimensione Direct Sales e Labianca, C‑516/13, EU:C:2015:315, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

21      La nozione di «distribuzione al pubblico (…) attraverso la vendita», contenuta nell’articolo 4, paragrafo 1, della suddetta direttiva, ha quindi lo stesso significato dell’espressione «messa a disposizione del pubblico (…) attraverso la vendita», a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del TDA (sentenza del 13 maggio 2015, Dimensione Direct Sales e Labianca, C‑516/13, EU:C:2015:315, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

22      Tenendo conto di tale contesto, la Corte ha rilevato che la distribuzione al pubblico è caratterizzata da una serie di operazioni che vanno, almeno, dalla conclusione di un contratto di vendita alla relativa esecuzione con la consegna ad un soggetto del pubblico. Un commerciante, pertanto, è responsabile di ogni sua operazione o di quella realizzata per suo conto che implichi una distribuzione al pubblico in uno Stato membro ove i beni distribuiti sono protetti dal diritto d’autore (sentenza del 13 maggio 2015, Dimensione Direct Sales e Labianca, C‑516/13, EU:C:2015:315, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

23      Da tale giurisprudenza, e in particolare dal termine «almeno» utilizzato dalla Corte, deriva che non è escluso che anche operazioni o atti precedenti la conclusione del contratto di vendita siano sussumibili nella nozione di «distribuzione» e possano essere riservati, in via esclusiva, al titolare del diritto d’autore (sentenza del 13 maggio 2015, Dimensione Direct Sales e Labianca, C‑516/13, EU:C:2015:315, punto 26).

24      A tale proposito, se l’esistenza di una distribuzione al pubblico dev’essere considerata comprovata in caso di conclusione di un contratto di vendita e di spedizione, lo è anche nel caso di offerta di un contratto di vendita che vincoli il suo autore, poiché una simile offerta configura, per sua stessa natura, un atto propedeutico alla realizzazione di una vendita (sentenza del 13 maggio 2015, Dimensione Direct Sales e Labianca, C‑516/13, EU:C:2015:315, punto 27).

25      La Corte ha altresì dichiarato, in sostanza, che una tale operazione poteva costituire una violazione del diritto esclusivo di distribuzione, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, anche ove tale operazione non fosse seguita dal trasferimento di proprietà dell’opera protetta o della sua copia (v., in tal senso, sentenza del 13 maggio 2015, Dimensione Direct Sales e Labianca, C‑516/13, EU:C:2015:315, punto 32).

26      Infatti, può costituire una violazione del diritto di distribuzione, come definito all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, un atto propedeutico alla realizzazione della vendita di un’opera o di una copia protetta dal diritto d’autore, compiuto senza l’autorizzazione del titolare di tale diritto e al fine di realizzare una tale vendita (v., in tal senso, sentenza del 13 maggio 2015, Dimensione Direct Sales e Labianca, C‑516/13, EU:C:2015:315, punto 28).

27      Sebbene la realizzazione della vendita non sia un elemento necessario alla configurazione di una violazione del diritto di distribuzione, deve tuttavia essere dimostrato, a tal fine, che le merci di cui trattasi siano effettivamente destinate ad essere distribuite al pubblico senza l’autorizzazione del titolare di tale diritto, in particolare mediante la messa in vendita in uno Stato membro nel quale l’opera è protetta (v., per analogia, sentenza del 13 maggio 2015, Dimensione Direct Sales e Labianca, C‑516/13, EU:C:2015:315, punti 29 e 32, e giurisprudenza ivi citata).

28      Nel procedimento principale, il sig. Syed stoccava merci recanti motivi protetti dal diritto d’autore e vendeva in un negozio, senza l’autorizzazione del titolare di tale diritto, merci identiche.

29      Occorre determinare se un tale stoccaggio possa essere considerato un atto propedeutico alla realizzazione di una vendita che può costituire una violazione del diritto esclusivo di distribuzione, come definito all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

30      A tale proposito, va rilevato che lo stoccaggio di merci recanti motivi protetti dal diritto d’autore, può essere considerato un atto del genere, se è dimostrato che tali merci sono effettivamente destinate ad essere vendute al pubblico senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore.

31      Pertanto, il fatto che una persona che vende in un negozio merci recanti motivi protetti dal diritto d’autore senza l’autorizzazione del titolare di tale diritto abbia in stock merci identiche, può costituire un indizio per dimostrare che le merci stoccate sono anch’esse destinate ad essere vendute in tale negozio e, pertanto, che tale stoccaggio può costituire un atto propedeutico alla realizzazione di una vendita idonea a violare il diritto di distribuzione di tale titolare.

32      Tuttavia, non si può dedurre dalla semplice constatazione che le merci stoccate e le merci vendute nel negozio della persona interessata sono identiche, che lo stoccaggio costituisce un atto compiuto allo scopo di realizzare una vendita nel territorio dello Stato membro in cui dette merci sono protette dal diritto d’autore.

33      Non può essere escluso che una parte o la totalità delle merci stoccate in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale non sia destinata ad essere venduta nel territorio dello Stato membro nel quale l’opera apposta su tali merci è protetta, anche se tali merci sono identiche a quelle messe in vendita nel negozio del commerciante.

34      Orbene, in un’ipotesi del genere, un approccio come quello esposto al punto 32 della presente sentenza porterebbe a non tenere conto della destinazione effettiva delle merci considerate e a trattare nello stesso modo tutte le merci stoccate mentre esse possono avere, in linea di principio, destinazioni differenti.

35      Un approccio del genere condurrebbe, quindi, a estendere la protezione conferita dal diritto esclusivo di distribuzione al di là del quadro stabilito dal legislatore dell’Unione.

36      Di conseguenza, spetta al giudice nazionale valutare, alla luce degli elementi di prova a sua disposizione, se tutte le merci identiche a quelle che erano vendute nel negozio in questione o solo una parte di esse, fossero destinate ad essere commercializzate in tale locale.

37      A tale riguardo, la Corte ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni.

38      Per quanto riguarda la determinazione della destinazione delle merci considerate, si deve tenere conto di tutti i fattori che possano dimostrare che le merci di cui trattasi sono stoccate per essere vendute nello Stato membro nel cui territorio i motivi apposti sulle merci sono protetti dal diritto d’autore, senza l’autorizzazione del titolare di tale diritto.

39      Fra tali fattori, la distanza tra il luogo di stoccaggio e il luogo di vendita, sebbene possa costituire un indizio per dimostrare che le merci in questione sono destinate ad essere vendute in tale luogo, detto indizio non può, di per sé, essere determinante. Esso può, invece, essere preso in considerazione in un’analisi concreta di tutti i fattori potenzialmente rilevanti, quali, ad esempio, la fornitura regolare del negozio con merci provenienti dai magazzini di cui trattasi, il volume delle vendite e degli ordini rispetto al volume delle merci stoccate, o anche i contratti in corso.

40      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che lo stoccaggio, da parte di un commerciante di merci recanti un motivo protetto dal diritto d’autore nel territorio dello Stato membro in cui si trova il magazzino può costituire una violazione del diritto esclusivo di distribuzione, come definito in tale disposizione, qualora tale commerciante metta in vendita in un negozio, senza l’autorizzazione del titolare del predetto diritto d’autore, merci identiche a quelle che tiene in magazzino, sempreché le merci stoccate siano effettivamente destinate alla vendita nel territorio dello Stato membro in cui tale motivo è protetto. La distanza tra il luogo di conservazione e il luogo di vendita non può essere, di per sé, un fattore determinante per stabilire se le merci siano destinate alla vendita nel territorio di tale Stato membro.

 Sulle spese

41      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che lo stoccaggio, da parte di un commerciante, di merci recanti un motivo protetto dal diritto d’autore nel territorio dello Stato membro in cui si trova il magazzino può costituire una violazione del diritto esclusivo di distribuzione, come definito in tale disposizione, qualora tale commerciante metta in vendita in un negozio, senza l’autorizzazione del titolare del predetto diritto d’autore, merci identiche a quelle che tiene in magazzino, sempreché le merci stoccate siano effettivamente destinate alla vendita nel territorio dello Stato membro in cui tale motivo è protetto. La distanza tra il luogo di stoccaggio e il luogo di vendita non può essere, di per sé, un fattore determinante per stabilire se le merci stoccate siano destinate alla vendita nel territorio di tale Stato membro.

Firme


*      Lingua processuale: lo svedese.