SENTENZA DELLA CORTE
28 aprile 1998 (1)
«Libera prestazione dei servizi Rimborso di spese mediche sostenute in un
altro Stato membro Autorizzazione previa dell'ente previdenziale competente
Sanità pubblica Cure dentarie»
Nel procedimento C-158/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a
norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Cour de Cassation (Lussemburgo), nella
causa dinanzi ad essa pendente tra
Raymond Kohll
e
Union des caisses de maladie,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 59 e 60 del Trattato CE,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann,
H. Ragnemalm (relatore) e M. Wathelet, presidenti di sezione, G.F. Mancini,
J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
per il signor Kohll, dagli avv.ti Jean Hoss e Patrick Santer, del foro di
Lussemburgo;
per l'Union des caisses de maladie, dall'avv. Albert Rodesch, del foro di
Lussemburgo;
per il governo lussemburghese, dal signor Claude Ewen, ispettore della
previdenza sociale di 1² categoria presso il ministero della Previdenza
sociale, in qualità di agente;
per il governo tedesco, dal signor Ernst Röder, Ministerialrat presso il
ministero federale dell'Economia, e dalla signora Sabine Maass,
Regierungsrätin presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;
per il governo ellenico, dal signor Vasileios Kontolaimos, consigliere
giuridico aggiunto presso l'avvocatura dello Stato, e dalla signora Stamatina
Vodina, collaboratore scientifico specializzato presso il servizio speciale del
contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, in qualità di
agenti;
per il governo francese, dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la
direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor P.
Martinet, segretario per gli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità
di agenti;
per il governo austriaco, dal signor Michael Potacs, del Bundeskanzleramt,
in qualità d'agente;
per il governo del Regno Unito, dalla signora Stephanie Ridley, del
Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal signor
David Pannick, QC, e dalla signora Philippa Watson, barrister;
per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Maria Patakia,
membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Kohll, rappresentato dagli avv.ti Jean Hoss
e Patrick Santer, dell'Union des caisses de maladie, rappresentata dall'avv. Albert
Rodesch, del governo lussemburghese, rappresentato dal signor Claude Ewen, del
governo ellenico, rappresentato dal signor Vasileios Kontolaimos, del governo
francese, rappresentato dai signori Jean-François Dobelle, direttore aggiunto presso
la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e
Philippe Martinet, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor Richard
Plender, QC, e dalla signora Philippa Watson, e della Commissione, rappresentata
dal signor Jean-Claude Séché, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
all'udienza del 15 gennaio 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 settembre
1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1.
- Con sentenza 25 aprile 1996, pervenuta in cancelleria il 9 maggio successivo, la
Cour de cassation (Lussemburgo) ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art.
177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli
artt. 59 e 60 del medesimo Trattato.
- 2.
- Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il signor
Kohll, cittadino lussemburghese, e l'Union des caisses de maladie (in prosieguo:
l'«UCM»), cui egli è iscritto, in merito ad una domanda di autorizzazione redatta
da un medico stabilito in Lussemburgo per consentire alla figlia minorenne di fruire
di un trattamento praticato da un ortodontista stabilito a Treviri (Germania).
- 3.
- Con provvedimento 7 febbraio 1994, in seguito al parere negativo dell'ufficio di
controllo medico della previdenza sociale, la detta domanda veniva respinta in
quanto il trattamento indicato, da un lato, non era urgente e, dall'altro, poteva
essere prestato in Lussemburgo. Il provvedimento veniva confermato il 27 aprile
1994 con decisione del consiglio d'amministrazione dell'UCM.
- 4.
- Il signor Kohll ricorreva avverso tale decisione di diniego innanzi al Conseil arbitral
des assurances sociales, allegando che le disposizioni richiamate erano contrarie
all'art. 59 del Trattato. Il ricorso veniva respinto con sentenza 6 ottobre 1994.
- 5.
- Il signor Kohll interponeva appello dinanzi al Conseil supérieur des assurances
sociales, il quale confermava, con pronuncia 17 luglio 1995, la sentenza impugnata,
giudicando l'art. 20 del Code des assurances sociales (codice lussemburghese della
previdenza sociale, in prosieguo: il «codice») e gli artt. 25 e 27 dello statuto
dell'UCM conformi al regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408,
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
[v. versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre
1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1)].
- 6.
- Dall'art. 20, n. 1, del codice, nella versione modificata con legge 27 luglio 1992,
entrato in vigore il 1. gennaio 1994, si evince che, eccezion fatta per l'ipotesi che
si tratti di cure urgenti in caso di malattia o di incidente verificatisi all'estero, gli
assicurati possono farsi curare all'estero o possono rivolgersi ad un centro di cura
o a un centro che fornisce mezzi accessori all'estero solo se previamente autorizzati
dal competente ente previdenziale.
- 7.
- Le condizioni e le modalità relative alla concessione dell'autorizzazione sono fissate
dagli artt. 25-27 dello statuto dell'UCM, nella versione entrata in vigore il 1.
gennaio 1995. L'art. 25 stabilisce, in particolare, che l'autorizzazione non può essere
concessa per prestazioni che sono escluse dal rimborso in base alla normativa
nazionale. L'art. 26 dispone che i trattamenti debitamente autorizzati sono assunti
a carico in base alle tariffe applicabili agli assicurati dello Stato in cui avviene il
trattamento. Infine, secondo l'art. 27, l'autorizzazione è concessa solo a seguito di
un controllo medico e su presentazione di una richiesta scritta di un medico
stabilito in Lussemburgo che indichi il medico ovvero il nosocomio consigliato
all'assicurato, nonché i criteri e le circostanze che rendono impossibile effettuare
in Lussemburgo quel determinato trattamento.
- 8.
- L'art. 22 del regolamento n. 1408/71 dispone, segnatamente, quanto segue:
«1. II lavoratore subordinato o autonomo che soddisfa le condizioni richieste dalla
legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto
eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, e:
(...)
c) che è autorizzato dall'istituzione competente a recarsi nel territorio di un altro
Stato membro per ricevere le cure appropriate al suo stato,
ha diritto:
i) alle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente,
dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza secondo le disposizioni della
legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata
dell'erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato
competente;
ii) alle prestazioni in danaro erogate dall'istituzione competente secondo le
disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra
l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di dimora o di residenza, le
prestazioni possono essere erogate anche da quest'ultima istituzione, per conto
della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.
2. (...)
L'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera c), non può essere
rifiutata quando le cure di cui trattasi figurano fra le prestazioni previste dalla
legislazione dello Stato membro, nel cui territorio l'interessato risiede, se le cure
stesse, tenuto conto dello stato di salute dello stesso nel periodo in questione e
della probabile evoluzione della malattia, non possono essergli praticate entro il
lasso di tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento in questione
nello Stato membro di residenza.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia ai familiari di un
lavoratore subordinato o autonomo.
(...)».
- 9.
- Il signor Kohll proponeva ricorso contro la decisione del Conseil supérieur des
assurances sociales, contestando in particolare a quest'ultimo il fatto di aver preso
in esame la legittimità della normativa nazionale solo in relazione al regolamento
n. 1408/71 e non agli artt. 59 e 60 del Trattato.
- 10.
- Avendo rilevato che questo motivo sollevava una questione di interpretazione di
diritto comunitario, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento
e di sottoporre alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli artt. 59 e 60 del Trattato che istituisce la CEE debbano essere
interpretati nel senso che ostano a che una normativa subordini la presa a
carico di prestazioni rimborsabili a un'autorizzazione dell'ente previdenziale
dell'assicurato, qualora le prestazioni vengano fornite in uno Stato membro
diverso da quello di residenza dell'assicurato.
2) Se la soluzione della questione precedente subisca modifiche qualora la
normativa abbia l'obiettivo di mantenere un servizio medico-ospedaliero
equilibrato e accessibile a tutti in una determinata regione».
- 11.
- Con le sue questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice a quo
chiede in sostanza se gli artt. 59 e 60 del Trattato ostino all'applicazione di una
normativa previdenziale avente le caratteristiche di quella oggetto della causa
principale.
- 12.
- Il signor Kohll sostiene che gli artt. 59 e 60 del Trattato ostano ad una siffatta
normativa nazionale, la quale subordina all'autorizzazione dell'ente previdenziale
dell'assicurato il rimborso, secondo i parametri dello Stato di iscrizione, delle
prestazioni di cure dentarie fornite da un ortodontista stabilito in un altro Stato
membro.
- 13.
- L'UCM e i governi lussemburghese, ellenico e del Regno Unito ritengono che le
dette disposizioni non si applichino o, in subordine, non ostino al mantenimento in
vigore della normativa oggetto della causa principale. I governi tedesco, francese
e austriaco condividono tale posizione.
- 14.
- La Commissione sostiene che la suddetta normativa costituisce un ostacolo alla
libera prestazione dei servizi, ma può essere giustificata, a determinate condizioni,
da ragioni imperative di interesse generale.
- 15.
- In considerazione delle osservazioni presentate, è opportuno esaminare nell'ordine
le questioni relative, anzitutto, all'applicazione del principio della libera circolazione
all'ambito previdenziale, poi all'incidenza del regolamento n. 1408/71 e, infine,
all'applicazione delle disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi.
Sull'applicazione del principio fondamentale della libera circolazione all'ambito
previdenziale
- 16.
- I governi lussemburghese, ellenico e del Regno Unito sostengono che la normativa
oggetto della causa principale non rientra nell'ambito delle disposizioni comunitarie
relative alla libera prestazione dei servizi in quanto concerne la previdenza, di
modo che dovrebbe essere esaminata unicamente alla luce dell'art. 22 del
regolamento n. 1408/71.
- 17.
- Occorre preliminarmente sottolineare che, secondo una costante giurisprudenza,
il diritto comunitario non menoma la competenza degli Stati membri ad
organizzare i loro sistemi previdenziali (sentenze 7 febbraio 1984, causa 238/82,
Duphar e a., Racc. pag. 523, punto 16, e 17 giugno 1997, causa C-70/95 Sodemare
e a., Racc. pag. I-3395, punto 27).
- 18.
- Di conseguenza, in mancanza di un'armonizzazione a livello comunitario, spetta alla
normativa di ciascuno Stato membro determinare, da un lato, le condizioni del
diritto o dell'obbligo di iscriversi a un regime di previdenza sociale (sentenze 24
aprile 1980, causa 110/79, Coonan, Racc. pag. 1445, punto 12, e 4 ottobre 1991,
causa C-349/87, Paraschi, Racc. pag. I-4501, punto 15), e, dall'altro, le condizioni
cui è subordinato il diritto a prestazioni (sentenza 30 gennaio 1997, cause riunite
C-4/95 e C-5/95, Stöber e Piosa Pereira, Racc. pag. I-511, punto 36).
- 19.
- Come rilevato dall'avvocato generale nei paragrafi 17-25 delle sue conclusioni,
nell'esercizio di tale potere gli Stati membri devono nondimeno rispettare il diritto
comunitario.
- 20.
- Infatti la Corte ha dichiarato che la natura particolare di talune prestazioni di
servizi non può sottrarre tali attività al principio fondamentale della libera
circolazione (sentenza 17 dicembre 1981, causa 279/80, Webb, Racc. pag. 3305,
punto 10).
- 21.
- Di conseguenza, la circostanza che la normativa nazionale oggetto della causa
principale rientri nell'ambito previdenziale non vale ad escludere l'applicazione
degli artt. 59 e 60 del Trattato.
Sull'incidenza del regolamento n. 1408/71
- 22.
- L'UCM e il governo lussemburghese ritengono che l'art. 22 del regolamento
n. 1408/71 ponga il principio della necessità di un'autorizzazione previa per
qualsiasi cura in un altro Stato membro. Contestare la legittimità delle disposizioni
nazionali relative all'assunzione a carico delle prestazioni ottenute all'estero
equivarrebbe a mettere in dubbio la validità dell'analoga disposizione contenuta nel
regolamento n. 1408/71.
- 23.
- Durante il procedimento dinanzi alla Corte il signor Kohll ha sostenuto di aver
domandato il rimborso, da parte dell'UCM, dell'importo al quale egli avrebbe
avuto diritto se la cura fosse stata prestata dall'unico specialista stabilito, all'epoca
dei fatti, in Lussemburgo.
- 24.
- Su quest'ultimo punto l'UCM rileva che il principio dell'unicità delle tariffe
previdenziali sarebbe certamente rispettato se la tariffa lussemburghese fosse
applicata, ma asserisce che il regolamento n. 1408/71 la costringerebbe a
rimborsare le spese secondo le tariffe in vigore nello Stato in cui la prestazione è
stata effettuata.
- 25.
- A tal proposito occorre rilevare che la circostanza che un provvedimento nazionale
possa essere eventualmente conforme a una disposizione di diritto derivato, nel
caso di specie l'art. 22 del regolamento n. 1408/71, non produce l'effetto di
sottrarre tale provvedimento all'applicazione delle disposizioni del Trattato.
- 26.
- Inoltre, come rilevato dall'avvocato generale nei paragrafi 55 e 57 delle sue
conclusioni, l'art. 22, n. 1, del regolamento n. 1408/71 mira a permettere
all'assicurato, autorizzato dall'ente competente a recarsi in un altro Stato membro
per ricevere ivi cure adeguate alle sue condizioni, di fruire di prestazioni mediche
in natura per conto dell'ente competente, ma secondo la normativa dello Stato in
cui le prestazioni sono fornite, segnatamente nel caso in cui il trasferimento diventi
necessario in considerazione dello stato di salute dell'interessato, e ciò senza andare
incontro a spese supplementari.
- 27.
- Per contro, occorre constatare che l'art. 22 del regolamento n. 1408/71, interpretato
alla luce della sua finalità, non è inteso a disciplinare, e quindi non impedisce
affatto, il rimborso da parte degli Stati membri, in base alle tariffe in vigore dello
Stato competente, delle spese sostenute in occasione di cure fornite in un altro
Stato membro, anche in mancanza di un'autorizzazione previa.
- 28.
- Di conseguenza, si deve esaminare la compatibilità di una normativa nazionale
quale quella oggetto della causa principale con le disposizioni del Trattato relative
alla libera prestazione dei servizi.
Sull'applicazione delle disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi
- 29.
- La controversia dinanzi al giudice a quo verte sul trattamento praticato da un
ortodontista stabilito in un altro Stato membro al di fuori di qualsiasi struttura
ospedaliera. Questa prestazione, fornita verso corrispettivo, dev'essere considerata
come un servizio ai sensi dell'art. 60 del Trattato, il quale si riferisce espressamente
alle attività dei liberi professionisti.
- 30.
- Di conseguenza, occorre esaminare se una normativa come quella oggetto della
causa principale costituisca una restrizione alla libera prestazione dei servizi e,
eventualmente, se possa essere obiettivamente giustificata.
Sugli effetti restrittivi della normativa oggetto della causa principale
- 31.
- Il signor Kohll e la Commissione ritengono che il fatto di subordinare l'assunzione
a carico delle prestazioni mediche rimborsabili, secondo le modalità della
legislazione dello Stato di iscrizione, a un'autorizzazione previa dell'ente di questo
Stato quando le prestazioni sono fornite in un altro Stato membro costituisca una
restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi degli artt. 59 e 60 del Trattato.
- 32.
- Gli Stati membri che hanno presentato osservazioni ritengono, al contrario, che la
normativa oggetto della causa principale non abbia né lo scopo né l'effetto di
restringere la libera prestazione dei servizi, ma si limiti a stabilire le modalità alle
quali è subordinato il rimborso di spese mediche.
- 33.
- A tal proposito va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza della Corte,
l'art. 59 del Trattato osta all'applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia
l'effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della
prestazione di servizi puramente interna a uno Stato membro (sentenza 5 ottobre
1994, causa C-381/93, Commissione/Francia, Racc. pag. I-5145, punto 17).
- 34.
- Benché la normativa nazionale oggetto della causa principale non privi gli assicurati
della facoltà di rivolgersi a un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato
membro, cionondimeno essa subordina ad un'autorizzazione previa il rimborso
delle spese sostenute in questo Stato e nega tale rimborso agli assicurati che non
siano muniti di questa autorizzazione. Le spese sostenute nello Stato d'iscrizione
non sono invece soggette alla detta autorizzazione.
- 35.
- Di conseguenza, una normativa siffatta scoraggia gli assicurati dal rivolgersi ai
prestatori di servizi medici stabiliti in un altro Stato membro e costituisce, sia per
questi ultimi sia per i loro pazienti, un ostacolo alla libera prestazione dei servizi
(v. sentenze 31 gennaio 1984, cause riunite 286/82 e 26/83, Luisi e Carbone, Racc.
pag. 377, punto 16, e 28 gennaio 1992, causa C-204/90, Bachmann, Racc. pag. I-249,
punto 31).
- 36.
- Di conseguenza, occorre esaminare se un provvedimento quale quello di cui alla
fattispecie possa essere obiettivamente giustificato.
Sulle giustificazioni della normativa oggetto della causa principale
- 37.
- L'UCM e i governi degli Stati membri che hanno presentato osservazioni
sostengono che la libera prestazione dei servizi non è assoluta e che devono essere
prese in considerazione ragioni collegate al controllo delle spese sanitarie. L'obbligo
di un'autorizzazione previa costituirebbe l'unico mezzo efficace e meno gravoso per
tenere sotto controllo le spese sanitarie e mantenere in equilibrio il bilancio del
sistema previdenziale.
- 38.
- Secondo l'UCM, il governo lussemburghese e la Commissione, il rischio di rottura
dell'equilibrio finanziario del regime previdenziale, che mira a mantenere un
servizio medico-ospedaliero equilibrato e accessibile a tutti gli iscritti, costituisce
una ragione imperativa di interesse generale che può giustificare restrizioni alla
libera prestazione dei servizi.
- 39.
- La Commissione aggiunge che il divieto di concessione dell'autorizzazione previa
da parte delle autorità nazionali dev'essere giustificato da un rischio reale ed
effettivo di rottura dell'equilibrio finanziario del regime previdenziale.
- 40.
- Su quest'ultimo punto il signor Kohll sostiene che l'onere finanziario gravante sul
bilancio dell'ente previdenziale lussemburghese prescinde dalla circostanza che egli
si rivolga ad un ortodontista lussemburghese o a un ortodontista stabilito in un altro
Stato membro, poiché egli ha chiesto l'assunzione a carico delle spese mediche in
base alle aliquote applicate in Lussemburgo. La normativa oggetto della causa
principale non può pertanto essere giustificata dalla necessità di tenere sotto
controllo le spese sanitarie.
- 41.
- A tal proposito, occorre rilevare che obiettivi di natura puramente economica non
possono giustificare un ostacolo al principio fondamentale della libera prestazione
dei servizi (v., in tal senso, sentenza 5 giugno 1997, causa C-398/95, SETTG, Racc.
pag. I-3091, punto 23). Tuttavia, non può escludersi che un rischio di grave
alterazione dell'equilibrio finanziario del sistema previdenziale possa costituire un
motivo imperioso di interesse generale atto a giustificare tale ostacolo.
- 42.
- Orbene, si deve costatare che, contrariamente a quanto sostenuto sia dall'UCM sia
dal governo lussemburghese, il rimborso delle cure dentarie prestate in altri Stati
membri secondo le tariffe dello Stato d'iscrizione non inciderebbe
significativamente sul finanziamento del sistema previdenziale.
- 43.
- Il governo lussemburghese adduce anche giustificazioni fondate sulla salvaguardia
della sanità pubblica e asserisce, da un lato, che la normativa oggetto della causa
principale è necessaria per garantire la qualità delle prestazioni mediche, che
potrebbe essere verificata, per coloro i quali si rechino in un altro Stato membro,
solo al momento della domanda d'autorizzazione e, dall'altro, che il sistema
previdenziale lussemburghese intende assicurare un servizio medico-ospedaliero
equilibrato ed accessibile a tutti gli iscritti.
- 44.
- Il signor Kohll ritiene al contrario che, da quando l'esercizio delle professioni
mediche costituisce oggetto di riconoscimento reciproco tra gli Stati membri,
nessuna ragione scientifica autorizzi a ritenere più efficaci le cure prestate in
Lussemburgo. Egli asserisce parimenti che il riferimento ad un settore medico-ospedaliero equilibrato ed accessibile a tutti deve soprattutto essere giudicato come
obiettivo di natura economica, avente lo scopo di proteggere i mezzi finanziari
dell'UCM.
- 45.
- Si deve anzitutto ricordare che, in forza degli artt. 56 e 66 del Trattato CE, gli Stati
membri hanno la facoltà di limitare la libera prestazione dei servizi per motivi di
sanità pubblica.
- 46.
- Tuttavia, questa facoltà non consente loro di sottrarre il settore della sanità
pubblica, in quanto settore economico e dal punto di vista della libera prestazione
dei servizi, all'applicazione del principio fondamentale della libera circolazione (v.
sentenza 7 maggio 1986, causa 131/85, Gül, Racc. pag. 1573, punto 17).
- 47.
- A tal proposito, va sottolineato che i requisiti per l'accesso alle attività di medico
e di dentista e per il loro esercizio sono stati oggetto di numerose direttive di
coordinamento o di armonizzazione [v. le direttive del Consiglio 25 luglio 1978,
78/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri
titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo
del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233, pag. 1), 25
luglio 1978, 78/687/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU L 233, pag. 10), e 5
aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il
reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165,
pag. 1)].
- 48.
- Da questo risulta che i medici e i dentisti stabiliti in altri Stati membri devono
godere di tutte le garanzie equivalenti a quelle concesse ai medici e ai dentisti
stabiliti nel territorio nazionale ai fini della libera prestazione di servizi.
- 49.
- Ne consegue che una normativa come quella di cui alla causa principale non può
essere giustificata da motivi di sanità pubblica al fine di proteggere la qualità delle
prestazioni mediche offerte in altri Stati membri.
- 50.
- Quanto all'obiettivo di conservare un servizio medico-ospedaliero equilibrato ed
accessibile a tutti, occorre considerare che, anche se è intrinsecamente connesso
alle modalità di finanziamento del sistema previdenziale, esso può parimenti
rientrare nel regime di deroghe giustificate da ragioni di sanità pubblica previsto
dall'art. 56 del Trattato in quanto contribuisca alla realizzazione di un livello
elevato di tutela della salute.
- 51.
- A tal proposito, occorre rilevare che l'art. 56 del Trattato consente agli Stati
membri di limitare la libera prestazione dei servizi medico-ospedalieri qualora la
conservazione di un sistema sanitario o di una competenza medica nel territorio
nazionale sia essenziale per la sanità pubblica, o addirittura per la sopravvivenza,
della loro popolazione (v., per quanto concerne la nozione di pubblica sicurezza ai
sensi dell'art. 36 del Trattato, sentenza 10 luglio 1984, causa 72/83, Campus Oil e
a., Racc. pag. 2727, punti 33-36).
- 52.
- Tuttavia, va osservato che né l'UCM né i governi degli Stati membri che hanno
presentato osservazioni hanno dimostrato che la normativa contestata nella causa
principale sia necessaria al fine di assicurare un servizio medico-ospedaliero
equilibrato ed accessibile a tutti. Nessuna delle parti che ha presentato osservazioni
ha sostenuto che essa sia indispensabile alla conservazione di un sistema sanitario
o di una competenza medica essenziale nel territorio nazionale.
- 53.
- Di conseguenza, occorre considerare che la normativa oggetto della causa
principale non è giustificata da motivi di sanità pubblica.
- 54.
- Alla luce di quanto precede, si deve dichiarare che gli artt. 59 e 60 del Trattato
ostano a una normativa nazionale la quale subordina all'autorizzazione dell'ente
previdenziale dell'assicurato il rimborso, secondo le tariffe dello Stato d'iscrizione,
delle prestazioni di cure dentarie fornite da un ortodontista stabilito in un altro
Stato membro.
Sulle spese
- 55.
- Le spese sostenute dai governi lussemburghese, tedesco, ellenico, francese,
austriaco e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee,
che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle
spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour de Cassation (Lussemburgo),
con sentenza 25 aprile 1996, dichiara:
Gli artt. 59 e 60 del Trattato CE ostano a una normativa nazionale la quale
subordina all'autorizzazione dell'ente previdenziale dell'assicurato il rimborso,
secondo le tariffe dello Stato d'iscrizione, delle prestazioni di cure dentarie fornite
da un ortodontista stabilito in un altro Stato membro.
Rodríguez IglesiasGulmann
Ragnemalm
Wathelet Mancini
Moitinho de Almeida Kapteyn Murray
Edward Puissochet
Hirsch Jann Sevón
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 aprile 1998.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
G.C. Rodríguez Iglesias