Language of document : ECLI:EU:C:2017:899

ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

23 novembre 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 4 – Importo delle soglie degli appalti pubblici – Appalti che possono presentare un interesse transfrontaliero certo – Domanda manifestamente irricevibile»

Nella causa C‑486/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Italia), con ordinanza del 22 luglio 2017, pervenuta in cancelleria il 10 agosto 2017, nel procedimento

Olympus Italia Srl

contro

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture,

nei confronti di

Crimo Italia Srl,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da C.G. Fernlund, presidente di sezione, S. Rodin (relatore) ed E. Regan, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez‑Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65), nonché su un certo numero di principi del diritto dell’Unione.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Olympus Italia Srl e l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture (Italia) (in prosieguo: l’«Istituto») in merito alla decisione di quest’ultimo di ammettere la partecipazione della Crimo Italia Srl a una procedura negoziata relativa all’affidamento di un servizio di assistenza tecnica per materiale medico.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        L’articolo 4 della direttiva 2014/24, intitolato «Importi delle soglie», prevede quanto segue:

«La presente direttiva si applica agli appalti con un importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alle soglie seguenti:

a)      5 186 000 EUR per gli appalti pubblici di lavori;

b)      134 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato III;

c)      207 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato III;

d)      750 000 EUR per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato XIV».

4        Al suo articolo 18, paragrafo 1, tale direttiva prevede che «[l]e amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata».

5        Ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 3, della direttiva in parola:

«Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza».

 Diritto italiano

6        Il codice degli appalti pubblici (decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50/2016) (supplemento ordinario alla GURI n. 91, del 19 aprile 2016; in prosieguo: il «codice degli appalti pubblici»), ha trasposto nel diritto italiano le direttive 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94, pag. 1), 2014/24 e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU 2014, L 94, pag. 243).

7        L’articolo 95, comma 10, del codice degli appalti pubblici prevede che nell’offerta economica l’operatore deve indicare gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

8        L’articolo 83, comma 9, di tale codice esclude la possibilità per il concorrente di sanare successivamente la propria domanda di partecipazione per quanto riguarda le informazioni afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

9        Con lettera del 4 novembre 2016, l’Istituto ha invitato un certo numero di prestatori di servizi a partecipare a una procedura negoziata relativa all’affidamento del servizio di assistenza tecnica «full risk» degli endoscopi flessibili e delle lavaendoscopi per un periodo di 12 mesi, prorogabile per ulteriori 3 mesi. L’importo a base d’asta di tale appalto, calcolato su 12 mesi, è stato stimato in EUR 85 000.

10      Nell’ambito di tale procedura, la Crimo Italia Srl ha presentato un’offerta, incompleta nella parte riguardante l’importo dei propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tenuto conto del fatto che il modulo, che i concorrenti dovevano utilizzare per la presentazione delle offerte e che era stato predisposto dall’Istituto stesso, non li obbligava espressamente a indicare separatamente tale importo, l’Istituto ha deciso di ammettere la partecipazione della Crimo Italia alla procedura negoziata, consentendole al riguardo di regolarizzare la sua offerta.

11      La Olympus Italia ha adito il giudice del rinvio, il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Italia), proponendo un ricorso di annullamento contro tale decisione dell’Istituto, a motivo di una violazione, in particolare, dell’articolo 83, comma 9, e dell’articolo 95, comma 10, del codice degli appalti pubblici.

12      Secondo la Olympus Italia, l’applicazione di dette disposizioni di diritto nazionale comporterebbe l’esclusione automatica dell’offerente, dal momento che quest’ultimo, nella sua offerta economica, non ha indicato separatamente l’importo dei propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Una siffatta sanzione troverebbe applicazione anche qualora il modulo, che i concorrenti dovevano utilizzare per la presentazione delle offerte e che era stato predisposto dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, non li obbligasse espressamente a indicare tale importo separatamente e qualora, dopo la regolarizzazione dell’offerta, risulti che in effetti l’impresa in questione rispetta i propri obblighi in materie di soglie minime degli oneri aziendali relativi alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

13      Il giudice del rinvio rileva che la recente giurisprudenza dei giudici amministrativi nazionali propende per un’interpretazione di tali disposizioni di diritto nazionale nel senso sostenuto dalla Olympus Italia, e che tale interpretazione potrebbe risultare incompatibile con diversi principi generali del diritto dell’Unione.

14      In tale contesto, il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se i principi [di diritto dell’Unione] di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza, di cui alla direttiva [2014/24], ostino all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana derivante dal combinato disposto degli articoli 95, comma 10, e 83, comma 9, del [codice degli appalti pubblici], secondo la quale l’omessa separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale, nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di appalti pubblici, determina, in ogni caso, l’esclusione della ditta offerente senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata non sia stato specificato nell’allegato modello di compilazione per la presentazione delle offerte, ed anche a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l’offerta rispetti effettivamente i costi minimi di sicurezza aziendale».

 Sulla questione pregiudiziale

15      A norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

16      Tale disposizione deve trovare applicazione nel caso di specie.

17      Secondo una costante giurisprudenza della Corte, l’aggiudicazione degli appalti che, in considerazione del loro valore, non rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici è tuttavia soggetta alle norme fondamentali e ai principi generali del Trattato FUE, in particolare ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione a motivo della cittadinanza, nonché all’obbligo di trasparenza che ne deriva, purché tali appalti presentino un interesse transfrontaliero certo (sentenza del 6 ottobre 2016, Tecnoedi Costruzioni, C‑318/15, EU:C:2016:747, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

18      Per quanto riguarda i criteri oggettivi atti a indicare l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, la Corte ha già dichiarato che criteri del genere potrebbero sostanziarsi, in particolare, nell’importo di una certa consistenza dell’appalto in questione, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori o, ancora, nelle caratteristiche tecniche dell’appalto e nelle caratteristiche specifiche dei prodotti in causa. A tal riguardo, si può altresì tenere conto dell’esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie (sentenza del 6 ottobre 2016, Tecnoedi Costruzioni, C‑318/15, EU:C:2016:747, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

19      Occorre in proposito sottolineare che l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo non può essere ricavata in via ipotetica da taluni elementi che, considerati in astratto, potrebbero costituire indizi in tal senso, ma deve risultare in modo chiaro da una valutazione concreta delle circostanze dell’appalto in questione. Più in particolare, il giudice del rinvio non può limitarsi a presentare alla Corte elementi che permettano di non escludere l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo ma, al contrario, deve fornire i dati idonei a dimostrarne l’esistenza (sentenza del 6 ottobre 2016, Tecnoedi Costruzioni, C‑318/15, EU:C:2016:747, punto 22).

20      Nel caso di specie è pacifico, da un lato, che l’importo dell’appalto di cui al procedimento principale ammonta a EUR 85 000, vale a dire un importo ampiamente inferiore alla soglie di applicazione previste all’articolo 4 della direttiva 2014/24.

21      Dall’altro, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio non ha fornito alcun elemento tale da permettere alla Corte di disporre di informazioni in grado di dimostrare l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2016, Tecnoedi Costruzioni, C‑318/15, EU:C:2016:747, punto 23).

22      In simili circostanze, la Corte si trova nell’impossibilità di fornire al giudice del rinvio una risposta utile alla questione dal medesimo sollevata ai fini della decisione della controversia di cui esso è investito, conformemente all’obiettivo di cooperazione sancito all’articolo 267 TFUE (v., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2016, Tecnoedi Costruzioni, C‑318/15, EU:C:2016:747, punto 26).

23      Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

24      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Italia) con ordinanza del 22 luglio 2017, pervenuta in cancelleria il 10 agosto 2017, è manifestamente irricevibile.

Lussemburgo, 23 novembre 2017

Il cancelliere

 

Il presidente della Sesta Sezione

A. Calot Escobar

 

C.G. Fernlund


*      Lingua processuale: l’italiano.