SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
22 ottobre 1998 (1)
«Inadempimento di uno Stato
Trasposizione non corretta della direttiva 85/337/CEE»
Nella causa C-301/95,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Götz zur Hausen,
consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo
presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre
Wagner, Kirchberg,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal signor Ernst Röder,
Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agente,
assistito dall'avv. Dieter Sellner, del foro di Bonn, D-53107 Bonn,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di
Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato
disposto degli artt. 5 e 189 del Trattato CE e della direttiva del Consiglio 27 giugno
1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), e segnatamente degli
artt. 2, 3, 5, n. 2, 6, n. 2, 8, 9 e 12, nn. 1 e 2, della medesima,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G.F. Mancini,
J.L. Murray, H. Ragnemalm e K.M. Ioannou (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 22 gennaio 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 marzo
1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1.
- Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 20 settembre
1995, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 169
del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di
Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato
disposto degli artt. 5 e 189 del Trattato CE e della direttiva del Consiglio 27 giugno
1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40; in prosieguo: la
«direttiva»), e segnatamente degli artt. 2, 3, 5, n. 2, 6, n. 2, 8, 9 e 12, nn. 1 e 2,
della medesima.
- 2.
- La direttiva, adottata sulla base degli artt. 100 e 235 del Trattato CEE, nel suo
undicesimo 'considerando enuncia che «(...) gli effetti di un progetto sull'ambiente
debbono essere valutati per proteggere la salute umana, contribuire con un migliore
ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle
specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa
essenziale di vita».
- 3.
- L'art. 1 della direttiva dispone quanto segue:
«1. La presente direttiva si applica alla valutazione dell'impatto ambientale dei
progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante.
2. Ai sensi della presente direttiva si intende per:
progetto:
la realizzazione di lavori di costruzioni o di altri impianti od opere,
(...)
autorizzazione:
decisione dell'autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al
committente il diritto di realizzare il progetto stesso.
(...)».
- 4.
- L'art. 3 della direttiva recita:
«La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo
appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente agli articoli da 4 a 11,
gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
l'uomo, la fauna e la flora;
il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
l'interazione tra i fattori di cui al primo e secondo trattino;
i beni materiali ed il patrimonio culturale».
- 5.
- A norma dell'art. 12, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano prendere le
misure necessarie per conformarvisi entro un termine di tre anni a decorrere dalla
notifica. La direttiva è stata notificata il 3 luglio 1985; pertanto tale termine è
scaduto il 3 luglio 1988.
- 6.
- In Germania la direttiva è stata recepita mediante il Gesetz über die
Umweltverträglichkeitsprüfung 12 febbraio 1990 (legge concernente la valutazione
dell'impatto ambientale; in prosieguo: l'«UVPG»), entrato in vigore il 1° agosto
1990 (BGBl. I, 1990, pag. 205).
- 7.
- Dopo aver esaminato il contenuto dell'UVPG, la Commissione è giunta alla
conclusione che la legislazione vigente in Germania, nel testo notificatole, non fosse
conforme alle disposizioni della direttiva. Con lettera di diffida datata 4 febbraio
1992, la Commissione ha pertanto informato il governo tedesco dei vari addebiti
da essa mossi a suo carico.
- 8.
- In seguito alla risposta del governo tedesco, comunicata con lettera datata 16
giugno 1992, la Commissione ha riesaminato la propria posizione in merito ad
alcune delle censure formulate nella sua lettera di diffida e, alla fine, nel parere
motivato indirizzato il 4 luglio 1994 al detto governo, ha riproposto una serie di
censure raggruppabili in sei capi, costituenti ciascuno un'ipotesi distinta di
inadempimento all'obbligo di corretta trasposizione della direttiva. La Commissione
invitava il governo tedesco ad adottare i provvedimenti richiesti per conformarsi al
parere motivato entro due mesi dalla data della sua notificazione.
- 9.
- Non avendo ricevuto nessuna risposta al suo parere motivato, la Commissione ha
adito la Corte. Il ricorso della Commissione verteva su sei distinti capi di
inadempimento, vale a dire sulla trasposizione tardiva della direttiva, sull'omessa
comunicazione di tutte le disposizioni adottate nell'ambito disciplinato dalla
medesima, sulla disapplicazione della direttiva a tutti i progetti autorizzati dopo il
3 luglio 1988, sulla trasposizione incompleta dell'art. 2 della direttiva relativamente
ai progetti elencati nell'allegato II di quest'ultima, sulla trasposizione incompleta
dell'art. 5, n. 2, della direttiva, e sulla disapplicazione di quest'ultima in occasione
della realizzazione di due specifici progetti.
- 10.
- In seguito alle precisazioni fornite dal governo tedesco in sede di controricorso, la
Commissione ha abbandonato le censure oggetto del sesto capo del ricorso.
Sulla trasposizione tardiva della direttiva
- 11.
- La Commissione contesta al governo tedesco il fatto di non aver adottato, entro il
termine prescritto, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva in quanto tale
termine è scaduto il 3 luglio 1988 e l'UVPG è entrato in vigore il 1° agosto 1990.
Lo Stato convenuto sarebbe pertanto venuto meno agli obblighi ad esso incombenti
in forza del combinato disposto degli artt. 5 e 189, terzo comma, del Trattato e 12,
n. 1, della direttiva.
- 12.
- Il governo tedesco contesta l'opportunità di una dichiarazione formale relativa
all'allegato inadempimento, in quanto la Corte, nella sentenza 9 agosto 1994, causa
C-396/92, Bund Naturschutz in Bayern e a. (Racc. pag. I-3717), avrebbe già
accertato che la direttiva era stata recepita tardivamente in Germania.
- 13.
- Occorre rilevare a tal riguardo che la citata sentenza Bund Naturschutz in Bayern
e a. è stata pronunciata nell'ambito di un rinvio pregiudiziale avente ad oggetto
l'interpretazione dell'art. 12, n. 1, della direttiva. Un giudizio d'inadempimento ha,
viceversa, oggetto e conseguenze differenti.
- 14.
- Per quanto riguarda il suo oggetto, l'azione d'inadempimento mira a far dichiarare
formalmente l'inadempimento da parte di uno Stato membro degli obblighi ad esso
incombenti in forza del diritto comunitario.
- 15.
- Per quanto concerne le sue conseguenze, la dichiarazione formale di
inadempimento costituisce un presupposto per l'eventuale avvio della procedura
di cui all'art. 171 del Trattato CE, quale modificato dal Trattato sull'Unione
europea.
- 16.
- Infine, conformemente alla giurisprudenza della Corte, la Commissione, tenuto
conto del suo ruolo di custode del Trattato, è la sola competente a decidere se sia
opportuno iniziare un procedimento per la dichiarazione di un inadempimento
(sentenza 11 agosto 1995, causa C-431/92, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2189, punto 22).
- 17.
- Occorre pertanto dichiarare che, non avendo adottato, nel termine prescritto, le
misure necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica federale di
Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 12, n. 1,
della detta direttiva.
Sull'omessa comunicazione di tutte le disposizioni adottate nell'ambito disciplinato
dalla direttiva
- 18.
- Ai sensi dell'art. 12, n. 2, della direttiva, «gli Stati membri comunicano alla
Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel
settore disciplinato dalla presente direttiva».
- 19.
- La Commissione contesta al governo tedesco il fatto di non averle comunicato tutte
le disposizioni nazionali finalizzate al recepimento della direttiva, segnatamente
quelle adottate dai Länder. Queste ultime disposizioni, adottate nell'ambito
disciplinato dalla direttiva, avrebbero dovuto, secondo la Commissione, esserle
comunicate, conformemente all'art. 12, n. 2, della direttiva. Lo Stato convenuto
sarebbe pertanto venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù del
combinato disposto degli artt. 5 e 189, terzo comma, del Trattato e 12, n. 2, della
direttiva.
- 20.
- Il governo tedesco obietta che né quest'ultima disposizione, né nessun'altra
disposizione di diritto comunitario gli imporrebbero di comunicare alla
Commissione tutte le misure da esso adottate per conformarsi alla direttiva.
- 21.
- Esso allega peraltro che, conformemente all'art. 4 dell'UVPG, questa legge
prevarrebbe sulle leggi specifiche nonché sulla legislazione dei Länder. Nel caso in
cui le disposizioni contenute in queste ultime dovessero rivelarsi meno severe di
quelle stabilite dall'UVPG, le regole dell'UVPG sarebbero direttamente applicabili.
In tal modo, l'UVPG garantirebbe la piena osservanza delle prescrizioni della
direttiva, di modo che la comunicazione di altre disposizioni alla Commissione
sarebbe superflua.
- 22.
- Occorre rilevare a tal riguardo che il dettato dell'art. 12, n. 2, della direttiva non
lascia nessun dubbio riguardo alla portata dell'obbligo incombente agli Stati
membri di comunicare alla Commissione tutte le disposizioni da essi adottate
nell'ambito disciplinato dalla direttiva. Esso non consente nemmeno di supporre
che possano porsi distinzioni nell'ambito del detto obbligo in base alla struttura
federale o centralista degli Stati membri o secondo la procedura legislativa seguita
da ciascuno di essi.
- 23.
- Dal momento che l'obbligo di comunicazione concerne tutte le disposizioni
nazionali adottate nell'ambito disciplinato dalla direttiva, l'accertamento
dell'allegato inadempimento non può essere influenzato dalla considerazione che
le disposizioni dell'UVPG, comunicate alla Commissione, prevalgono sulle
disposizioni non comunicate.
- 24.
- Occorre pertanto dichiarare che, non avendo comunicato alla Commissione tutte
le misure da essa adottate per conformarsi alla direttiva, la Repubblica federale di
Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 12, n. 2,
della detta direttiva.
Sulla disapplicazione della direttiva a tutti i progetti autorizzati dopo il 3 luglio
1988
- 25.
- L'art. 22, n. 1, dell'UVPG prevede un regime transitorio, secondo il quale le
procedure di autorizzazione già avviate devono essere portate a termine
conformemente alle disposizioni della detta legge, qualora il progetto non sia stato
ancora pubblicato al momento dell'entrata in vigore dell'UVPG, vale a dire il 1°
agosto 1990.
- 26.
- Secondo la Commissione, questa disposizione transitoria dell'UVPG limiterebbe nel
tempo la sua sfera di applicazione, nel senso che le procedure di autorizzazione
avviate anteriormente al 1° agosto 1990, ma dopo il 3 luglio 1988, data di scadenza
del termine di attuazione della direttiva, non sarebbero soggette ad una valutazione
del loro impatto ambientale conformemente alle prescrizioni della direttiva. Lo
Stato convenuto sarebbe pertanto venuto meno agli obblighi ad esso incombenti
in forza del combinato disposto degli artt. 5 e 189, terzo comma, del Trattato e 12,
n. 1, della direttiva.
- 27.
- Il governo federale asserisce che già dalle citate sentenze Bund Naturschutz in
Bayern e a. e Commissione/Germania si ricaverebbe che la Repubblica federale di
Germania non era autorizzata ad introdurre una deroga quale quella contenuta
nell'art. 22, n. 1, dell'UVPG relativamente ai progetti per i quali la domanda di
autorizzazione fosse stata inoltrata dopo il 3 luglio 1988 e ad esentare così i detti
progetti dall'obbligo della valutazione d'impatto ambientale. Poiché la questione
sarebbe stata pertanto risolta da queste due sentenze, nulla giustificherebbe che la
Corte si pronunci di nuovo su tale punto di diritto.
- 28.
- Occorre osservare a tal riguardo che la causa che ha condotto alla citata sentenza
Commissione/Germania aveva un oggetto diverso, vale a dire la dichiarazione
dell'inadempimento dello Stato convenuto a seguito dell'inosservanza, in un caso
concreto di realizzazione di uno specifico progetto, dell'obbligo di valutazione
dell'impatto ambientale, conformemente alle prescrizioni della direttiva. Essa non
era diretta all'accertamento dell'inadempimento del detto Stato conseguente
all'adozione dell'art. 22 dell'UVPG.
- 29.
- Ne discende che, alla luce delle considerazioni esposte nei punti 13-15 della
presente motivazione, occorre dichiarare che, non avendo previsto l'obbligo di una
valutazione del loro impatto ambientale per tutti i progetti da sottoporre a siffatta
valutazione conformemente alla direttiva, per i quali la procedura di autorizzazione
era stata avviata dopo il 3 luglio 1988, la Repubblica federale di Germania è venuta
meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 12, n. 1, della detta
direttiva.
Sull'attuazione incompleta dell'art. 2 della direttiva in relazione ai progetti elencati
nell'allegato II di quest'ultima
- 30.
- L'art. 2 della direttiva così dispone:
«1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del
rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale
importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro
ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto.
Detti progetti sono definiti nell'articolo 4.
(...)».
- 31.
- L'art. 4 precisa che:
«1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, i progetti appartenenti alle classi
elencate nell'allegato I formano oggetto di valutazione ai sensi degli articoli da 5
a 10.
2. I progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II formano oggetto
di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 quando gli Stati membri
ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.
A tal fine, gli Stati membri possono, tra l'altro, specificare alcuni tipi di progetti da
sottoporre ad una valutazione d'impatto o fissare criteri e/o soglie limite per
determinare quali dei progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II
debbano formare oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10».
- 32.
- L'allegato I della direttiva comprende nove categorie di progetti definite in base
alla loro natura, quali le raffinerie di petrolio, gli impianti chimici integrati, la
costruzione di autostrade, i porti commerciali. Nell'allegato II, intitolato «Progetti
di cui all'articolo 4, paragrafo 2», sono elencate dodici categorie di progetti. A
differenza dell'allegato I, le categorie elencate nell'allegato II sono ripartite in
sottocategorie, ciascuna preceduta dalle lettere dell'alfabeto, ad eccezione delle
categorie comprese nei punti 5, 9 e 12.
- 33.
- La Repubblica federale di Germania, facendo ricorso al potere conferitole dall'art.
4, n. 2, della direttiva, in combinato disposto con l'allegato II, nell'art. 3 dell'UVPG
e nel suo allegato ha individuato alcuni progetti che ha deciso di far rientrare nella
sfera di applicazione di questa legge nonché di assoggettare all'obbligo di
valutazione del loro impatto ambientale.
- 34.
- La Commissione sostiene che la disciplina tedesca non comprenderebbe tutte le
classi di progetti elencate nell'allegato II della direttiva. Infatti, secondo la
Commissione, tutti i progetti elencati nell'allegato II della direttiva, sotto le varie
lettere dell'alfabeto che precedono le suddivisioni delle categorie comprese nel
detto allegato, dovrebbero essere considerati «classi» ai sensi dell'art. 4, n. 2, della
direttiva. La Commissione non contesta il fatto che gli Stati membri, in forza
dell'art. 4, n. 2, della direttiva, possano introdurre distinzioni, in funzione delle loro
caratteristiche, fra i progetti rientranti in una determinata classe dell'allegato II
della direttiva, ma ritiene inammissibile esentare, a livello generale, intere classi
dalla valutazione obbligatoria.
- 35.
- La Commissione chiede pertanto alla Corte di dichiarare che lo Stato convenuto,
avendo sottratto anticipatamente all'obbligo di valutazione del loro impatto
ambientale intere classi di progetti elencate nell'allegato II della direttiva, è venuto
meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del combinato disposto degli artt.
5 e 189, terzo comma, del Trattato e 2, n. 1, e 12, n. 1, della direttiva.
- 36.
- Il governo tedesco ritiene opportuno porre una distinzione tra le nozioni di classe
e di progetto. Esso ritiene che l'allegato II della direttiva elenchi, in totale, «dodici
classi di progetti», all'interno delle quali si troverebbero progetti «specifici».
Pertanto, ciascuna delle dodici categorie dell'allegato costituirebbe una classe di
progetti e ciascuna suddivisione di queste categorie, preceduta da una lettera
dell'alfabeto, costituirebbe uno specifico progetto.
- 37.
- Il governo tedesco allega che, in forza dell'art. 4, n. 2, della direttiva, ciascuno Stato
membro potrebbe decidere discrezionalmente quale progetto tra quelli specifici
elencati nelle dodici classi debba essere soggetto a valutazione obbligatoria.
L'UVPG avrebbe preso in considerazione tutte le classi di progetti di cui
all'allegato II della direttiva e, all'interno di queste ultime, esso assoggetterebbe
all'obbligo di valutazione d'impatto ambientale i progetti per i quali il legislatore
federale abbia ritenuto che le loro caratteristiche lo richiedessero. A tal fine, il
governo tedesco avrebbe fissato, conformemente al suo potere discrezionale, per
alcuni tipi di progetti criteri e/o soglie limite per determinare gli ambiti dell'obbligo
di valutazione. Sarebbe pertanto inesatto asserire che la Repubblica federale di
Germania abbia esentato dall'obbligo di valutazione intere classi di progetti.
- 38.
- Conformemente alla giurisprudenza della Corte, l'art. 4, n. 2, della direttiva non
conferisce agli Stati membri il potere di escludere globalmente e definitivamente
una o più classi di cui all'allegato II dalla possibilità di una valutazione d'impatto
(v. sentenza 2 maggio 1996, causa C-133/94, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-2323,
punto 43). Ai fini di decidere sul punto controverso in oggetto occorre pertanto, in
primo luogo, affrontare la questione relativa all'interpretazione della nozione di
classi di progetti, ai sensi dell'art. 4 della direttiva.
- 39.
- Occorre rilevare a tal riguardo che sia il n. 1 sia il n. 2 dell'art. 4 della direttiva
utilizzano la stessa espressione nei passaggi in cui fanno riferimento alla nozione
di cui trattasi, vale a dire «i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato
I formano oggetto di valutazione (...)» e «i progetti appartenenti alle classi elencate
nell'allegato II formano oggetto di una valutazione (...) quando (...)».
- 40.
- Ne discende che la nozione presa in considerazione non può avere un contenuto
e una portata diversi a seconda che sia richiamata nell'allegato I o nell'allegato II
della direttiva.
- 41.
- Pertanto, dato che questa nozione si riferisce, nell'allegato I, a categorie di progetti
definite secondo la loro natura, essa può riferirsi, relativamente all'allegato II, solo
a categorie di progetti del medesimo genere.
- 42.
- Ebbene, le nove categorie di progetti di cui all'allegato I non potrebbero, per loro
natura, corrispondere alle dodici categorie dell'allegato II, dato che ognuna di
queste ultime costituisce un vasto ambito di attività economiche, bensì a
suddivisioni di queste categorie, precedute ciascuna da una lettera dell'alfabeto.
Questa considerazione è corroborata dalla constatazione che le categorie di cui ai
nn. 5, 9 e 12 dell'allegato II, che non hanno suddivisioni, costituiscono ciascuna
un'attività ben circoscritta.
- 43.
- Ad esempio, la categoria di progetti intitolata «Costruzione di autostrade, vie di
rapida comunicazione, tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché
aeroporti (...)», menzionata nel punto 7 dell'allegato I, non può corrispondere,
come classe di progetti, alla categoria menzionata nel punto 10 dell'allegato II,
intitolata «Progetti di infrastruttura», bensì alla lett. d) di tale punto, che si riferisce
alla «Costruzione di strade, porti, compresi i porti di pesca, e aeroporti (progetti
non contemplati dall'allegato I)».
- 44.
- Qualsiasi diversa interpretazione della nozione di cui trattasi priverebbe di concreta
efficacia il principio enunciato dall'art. 2, n. 1, della direttiva, secondo il quale i
progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per
la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, devono formare oggetto di
una valutazione d'impatto ambientale, e attribuirebbe agli Stati membri il potere
di applicare secondo modalità discrezionali l'allegato II della direttiva.
- 45.
- E' proprio in base a tale principio che la Corte ha dichiarato che il margine di
discrezionalità attribuito agli Stati membri dall'art. 4, n. 2, della direttiva trova i suoi
limiti nell'obbligo di valutazione d'impatto enunciato dall'art. 2, n. 1 (v. sentenza
24 ottobre 1996, causa C-72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I-5403, punto 50), e
che i criteri e/o soglie limite di cui al detto art. 4, n. 2, hanno lo scopo di agevolare
la valutazione delle caratteristiche concrete di un progetto al fine di stabilire se
vada sottoposto all'obbligo di valutazione e non di sottrarre anticipatamente a detto
obbligo talune classi complete di progetti di cui all'allegato II, che si prevede di
attuare nel territorio di uno Stato membro (sentenza Commissione/Belgio, citata,
punto 42).
- 46.
- Occorre di conseguenza dichiarare che, avendo sottratto anticipatamente all'obbligo
di valutazione del loro impatto ambientale intere classi di progetti elencate
nell'allegato II della direttiva, la Repubblica federale di Germania è venuta meno
agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, della detta
direttiva.
Sulla trasposizione incompleta dell'art. 5, n. 2, della direttiva
- 47.
- L'art. 5, n. 1, della direttiva enuncia l'obbligo degli Stati membri di adottare le
misure necessarie per garantire che il committente fornisca talune informazioni
concernenti un progetto soggetto ad una valutazione del suo impatto ambientale.
Queste informazioni sono specificate nel n. 2 della medesima disposizione e
nell'allegato III della direttiva.
- 48.
- La Commissione rileva che l'art. 6, nn. 3 e 4, dell'UVPG, nel recepire l'art. 5, n. 2,
della direttiva, definisce le informazioni che il committente deve fornire. Tuttavia,
l'art. 6, n. 2, seconda frase, dell'UVPG prevede che tali disposizioni siano
applicabili solo «se le informazioni elencate ai nn. 3 e 4 non siano definite nei
dettagli da una norma di legge».
- 49.
- Ciò significa, secondo la Commissione, che altre disposizioni legislative, qualora
definiscano nei dettagli la natura e il volume delle informazioni da fornire,
prevarrebbero sulle disposizioni dell'UVPG e si sostituirebbero quindi ad esse in
tali casi. La Commissione giunge pertanto alla conclusione che, non avendo
emanato una disposizione generale in merito alle informazioni da fornire
conformemente alla direttiva, lo Stato convenuto sarebbe venuto meno agli obblighi
ad esso incombenti in forza del combinato disposto degli artt. 5 e 189, terzo
comma, del Trattato e 5, n. 2, e 12, n. 1, della direttiva.
- 50.
- Il governo tedesco allega che la tesi della Commissione poggerebbe su
un'interpretazione errata dell'art. 6, n. 2, dell'UVPG. Questa disposizione non
derogherebbe alla norma generale di cui all'art. 4 dell'UVPG, la quale
disciplinerebbe i rapporti tra l'UVPG e le altre disposizioni di legge, emanate dalla
federazione o dai Länder nell'ambito regolato dalla direttiva. Conformemente a
questa norma, se le prescrizioni stabilite in tali norme di legge dovessero risultare
meno severe di quelle dell'UVPG, quest'ultimo dovrebbe prevalere in sede di
applicazione.
- 51.
- Occorre rilevare a tal riguardo che l'art. 5, n. 2, della direttiva specifica il contenuto
minimo che devono avere le informazioni che il committente deve fornire. La
Commissione non contesta al governo tedesco il fatto che l'art. 6, nn. 3 e 4,
dell'UVPG non garantisca una trasposizione corretta della corrispondente
disposizione della direttiva.
- 52.
- Per il caso in cui, per ragioni eventualmente collegate alla struttura federale di
questo Stato membro, altre specifiche disposizioni della federazione o dei Länder
stabiliscano regole particolari che rispondano eventualmente ad esigenze tipiche dei
diversi ambiti di attività disciplinati dalla direttiva, occorre osservare che l'art. 13
della direttiva riconosce agli Stati membri il potere di fissare norme più rigorose
di quelle previste da quest'ultima. Peraltro, secondo le spiegazioni fornite dal
governo tedesco, la norma generale di cui all'art. 4 dell'UVPG garantisce
l'applicazione dell'art. 6, nn. 3 e 4, dell'UVPG qualora le prescrizioni contenute in
specifiche disposizioni risultino meno severe di quelle enunciate nella
corrispondente disposizione dell'UVPG.
- 53.
- Alla luce di tali considerazioni, occorre pertanto respingere questo capo del ricorso.
- 54.
- In base ai suesposti motivi, occorre di conseguenza dichiarare che la Repubblica
federale di Germania
non avendo adottato, nel termine prescritto, le misure necessarie per
conformarsi alla direttiva,
non avendo comunicato alla Commissione tutte le misure da essa adottate
per conformarsi alla detta direttiva,
non avendo previsto l'obbligo di una valutazione del loro impatto
ambientale per tutti i progetti da sottoporre a siffatta valutazione
conformemente alla direttiva, per i quali la procedura di autorizzazione era
stata avviata dopo il 3 luglio 1988, e
avendo sottratto anticipatamente all'obbligo di valutazione del loro impatto
ambientale intere classi di progetti elencate nell'allegato II della detta
direttiva,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, n. 1, 4, n. 2,
e 12, nn. 1 e 2, della direttiva.
- 55.
- Per il resto, il ricorso va respinto.
Sulle spese
- 56.
- A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese. La Repubblica federale di Germania è rimasta
essenzialmente soccombente e va pertanto condannata alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato, nel termine prescritto, le misure necessarie per
conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE,
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati,
non avendo comunicato alla Commissione tutte le misure da essa
adottate per conformarsi alla detta direttiva,
non avendo previsto l'obbligo di una valutazione del loro impatto
ambientale per tutti i progetti da sottoporre a siffatta valutazione
conformemente alla direttiva, per i quali la procedura di
autorizzazione era stata avviata dopo il 3 luglio 1988, e
avendo sottratto anticipatamente all'obbligo di valutazione del loro
impatto ambientale intere classi di progetti elencate nell'allegato II
della detta direttiva,
la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza degli artt. 2, n. 1, 4, n. 2, e 12, nn. 1 e 2, della direttiva.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese
Kapteyn Mancini Murray
Ragnemalm Ioannou
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 ottobre 1998.
Il cancelliere
Il presidente della Sesta Sezione
R. Grass
P.J.G. Kapteyn