SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
21 gennaio 1999 (1)
«Inadempimento di uno Stato Direttiva 85/337/CEE»
Nella causa C-150/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Francisco de Sousa
Fialho, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in
Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso
servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
contro
Repubblica portoghese, rappresentata dai signori Luís Fernandes, direttore del
servizio «Affari giuridici» della direzione generale «Affari comunitari», e Pedro
Portugal, consulente della direzione «Ambiente», in qualità di agenti, rua da Cova
da Moura n. 1, Lisbona,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato entro
il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
necessarie per conformarsi pienamente e correttamente alla direttiva del Consiglio
27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale
di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), la Repubblica
portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 189,
terzo comma, del Trattato CE, nonché dell'art. 12 della stessa direttiva.
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, J.C. Moitinho de
Almeida, C. Gulmann, L. Sevón (relatore) e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 ottobre
1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1.
- Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 17 aprile 1997, la
Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del
Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato entro il
termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
necessarie per conformarsi pienamente e correttamente alla direttiva del Consiglio
27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale
di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40; in prosieguo: la
«direttiva»), la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti ai sensi dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE, nonché dell'art. 12
della stessa direttiva.
- 2.
- Ai sensi dell'art. 12, n. 1, della direttiva gli Stati membri dovevano adottare le
misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva medesima entro
tre anni dalla notifica, che è avvenuta il 3 luglio 1985.
- 3.
- Benché la Repubblica portoghese abbia aderito alle Comunità europee solo con
effetto dal 1° gennaio 1986, essa era tenuta, ai sensi degli artt. 392 e 395 dell'Atto
relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica
portoghese e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23), a mettere in
vigore le misure necessarie per l'attuazione alla direttiva entro il 3 luglio 1988.
- 4.
- Il governo portoghese comunicava alla Commissione talune disposizioni, che, a suo
avviso, provvedevano alla trasposizione della direttiva, e cioè
la legge 7 aprile 1987, n. 11 (legge di base sull'ambiente);
il decreto legge 6 giugno 1990, n. 186;
il decreto regolamentare 27 novembre 1990, n. 38, e
il decreto regolamentare 16 agosto 1991, n. 14/91/M, che approva gli
adeguamenti necessari per l'attuazione del decreto legge n. 186/90 e del
decreto regolamentare n. 38/90 nella regione di Madera.
- 5.
- Ritenendo cionondimeno che queste disposizioni non garantissero una completa
trasposizione della direttiva, la Commissione comunicava al governo portoghese i
motivi per i quali essa riteneva che la trasposizione non fosse completa e, con
lettera 25 gennaio 1993, invitava tale governo a presentare le sue osservazioni entro
due mesi.
- 6.
- Il governo portoghese trasmetteva le sue osservazioni alla Commissione
menzionando in particolare l'adozione di una nuova disciplina.
- 7.
- Ritenendo che questa nuova disciplina garantisse una trasposizione parziale della
direttiva, la Commissione rinunciava ad una parte dei suoi addebiti. Tuttavia ha
inviato alla Repubblica portoghese, il 6 agosto 1996, un parere motivato
riguardante gli addebiti tenuti fermi.
- 8.
- La Repubblica portoghese informava la Commissione, con lettera 17 dicembre
1996, che era stato costituito un gruppo di lavoro allo scopo di elaborare le
disposizioni legislative necessarie per risolvere le questioni sollevate dalla
Commissione.
- 9.
- Non avendo ricevuto le disposizioni legislative annunciate, la Commissione ha
proposto il presente ricorso.
- 10.
- Nell'atto introduttivo la Commissione ha formulato nove addebiti nei confronti
della disciplina portoghese.
- 11.
- Il 23 ottobre 1997 la Repubblica portoghese ha comunicato alla Corte il decreto
legge n. 278/97, che modifica il decreto legge 6 giugno 1990, n. 186 (Diário da
Republica n. 233/97, I serie A, dell'8 ottobre 1997), nonché il decreto regolamentare
n. 42/97, che modifica il decreto regolamentare 27 novembre 1990, n. 38 (Diário da
Republica n. 235/97, I serie B, del 10 ottobre 1997).
- 12.
- Previo esame di queste disposizioni nazionali di trasposizione, la Commissione ha
informato la Corte, con lettera 30 giugno 1998, di rinunciare in parte al ricorso,
tenendo ferma una sola censura.
- 13.
- Con tale censura la Commissione addebita alla Repubblica portoghese il fatto che,
secondo l'art. 11, n. 2, del decreto legge n. 186/90, quest'ultimo non si applica ai
progetti la cui procedura di approvazione era in corso alla data della sua entrata
in vigore, cioè il 7 giugno 1990, mentre le disposizioni della direttiva, ai sensi dei
suoi artt. 2, n. 1, e 12, n. 1, devono applicarsi ogni volta che è necessario adottare
una decisione a proposito di una domanda di autorizzazione a decorrere dal 3
luglio 1988. Secondo la Commissione, la Repubblica portoghese non può invocare
il principio della certezza del diritto per giustificare il fatto che la nuova disciplina
non si applica alle domande di esame, giacché, fintantoché non è stata adottata la
decisione amministrativa sui progetti presentati, non esistono diritti quesiti per i
committenti.
- 14.
- Nella lettera di rinuncia parziale la Commissione precisa che il decreto legge
n. 278/97 non ha modificato tale situazione. Essa chiede quindi che sia dichiarato
l'inadempimento quanto a tale censura conformemente al suo ricorso.
- 15.
- Nelle osservazioni relative alla domanda di rinuncia parziale della Commissione la
Repubblica portoghese rileva che la legge non è stata resa retroattiva in ossequio
al principio della certezza del diritto, formulato nell'art. 12 del codice civile
portoghese, secondo il quale, la legge dispone solo per il futuro. Qualsiasi deroga
a tale principio dovrebbe essere seriamente soppesata e gli interessi legittimamente
protetti o le legittime aspettative dei singoli non potrebbero in alcun caso essere
rimessi in discussione.
- 16.
- Essa aggiunge che i progetti di cui all'art. 11 del decreto legge n. 186/90, cioè quelli
le cui domande di approvazione sono state presentate dopo il 3 luglio 1988, ma
anteriormente alla data d'entrata in vigore della disciplina nazionale, erano pochi
ed hanno tutti costituito oggetto di una relazione riguardante l'impatto ambientale.
- 17.
- Per quanto riguarda il decreto legge n. 278/97, la Repubblica portoghese deduce
che essa ha avuto cura di escludere dall'applicazione retroattiva solo le disposizioni
che comportavano una grave violazione dei diritti e delle legittime aspettative dei
privati soggetti agli obblighi derivanti dalla disciplina in causa.
- 18.
- A questo proposito, va ricordato che la Corte ha già dichiarato, nella sentenza 9
agosto 1994, causa C-396/92, Bund Naturschutz in Bayern e a. (Racc. pag. I-3717),
che l'art. 12, n. 1, della direttiva dev'essere interpretato nel senso che non consente
ad uno Stato membro che ha recepito detta direttiva nel proprio ordinamento
giuridico nazionale dopo il 3 luglio 1988, data di scadenza del termine di
trasposizione, di esentare, mediante una disposizione transitoria, dagli obblighi
relativi alla valutazione dell'impatto ambientale stabiliti dalla direttiva i progetti la
cui procedura di approvazione fosse stata avviata prima dell'entrata in vigore della
legge nazionale di trasposizione di detta direttiva, ma dopo il 3 luglio 1988 (v. pure,
in questo senso, sentenze 11 agosto 1995, causa C-431/92, Commissione/Germania,
Racc. pag. I-2189, punto 28; 18 giugno 1998, causa C-81/96, Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland, Racc. pag. I-3923, punti 23-28, e 22 ottobre 1998, causa C-301/95, Commissione/Germania, Racc. pag. I-0000, punto 29).
- 19.
- Infatti, nessun elemento della direttiva consente di interpretare la stessa nel senso
che autorizzi gli Stati membri ad esentare dall'obbligo di valutazione dell'impatto
ambientale i progetti le cui procedure di autorizzazione sono state avviate dopo la
data limite del 3 luglio 1988 (sentenze Bund Naturschtz in Bayern e a., citata,
punto 18, e Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, citata, punto 22).
- 20.
- Per quanto riguarda il motivo del governo portoghese relativo al suo obbligo di
osservare il principio del divieto di applicare retroattivamente le leggi, si deve
rilevare che la Commissione ha limitato la sua domanda di accertamento
dell'inadempimento al fatto che la Repubblica portoghese non aveva previsto
l'applicazione immediata della legge di trasposizione della direttiva alle domande
presentate alla competente autorità nazionale dopo il 3 luglio 1988 e pendenti al
momento dell'entrata in vigore di detta normativa nazionale.
- 21.
- D'altronde, a questo proposito occorre ricordare che, per giurisprudenza costante,
uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo
ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei
termini imposti dalle direttive comunitarie (v., in particolare, sentenze 28 marzo
1985, causa 275/83, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1097, punto 10; 28 maggio
1998, causa C-298/97, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-3301, punto 14, e 15
ottobre 1998, causa C-326/97, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-000, punto 7).
- 22.
- Per quanto riguarda, infine, il motivo relativo al fatto che le domande di
approvazione presentate dopo il 3 luglio 1988, ma anteriormente alla data d'entrata
in vigore della normativa nazionale, erano poche ed hanno tutte costituito oggetto
di una relazione riguardante l'impatto ambientale, va ricordato che, anche
supponendo che ciò sia comprovato, l'inosservanza, da parte di uno Stato membro,
di un obbligo imposto da una norma di diritto comunitario costituisce di per sé un
inadempimento ed è irrilevante la considerazione che tale inosservanza non abbia
prodotto effetti negativi (sentenza 27 novembre 1990, causa C-209/88,
Commissione/Italia, Racc. pag. I-4313, punto 14).
- 23.
- Alla luce di quanto sopra, si deve concludere che, avendo adottato una disposizione
transitoria in base alla quale una normativa nazionale di trasposizione della
direttiva emanata dopo il 3 luglio 1988, data di scadenza del termine per la
trasposizione, non si applica ai progetti la cui procedura di approvazione era stata
avviata prima dell'entrata in vigore della legge nazionale recante trasposizione di
detta direttiva, ma dopo il 3 luglio 1988, la Repubblica portoghese è venuta meno
agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della stessa direttiva.
Sulle spese
- 24.
- A termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L'art. 69, n. 5, dispone
d'altronde che, in caso di rinuncia agli atti, le spese, su domanda del rinunciante
sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento
di quest'ultima.
- 25.
- La Commissione chiede che, nonostante la propria rinuncia parziale agli atti, la
Repubblica portoghese sia condannata alle spese, dato che tale rinuncia parziale
è stata giustificata dal comportamento di quest'ultima.
- 26.
- Tenuto conto del fatto che la rinuncia parziale della Commissione è stata
giustificata dal comportamento della Repubblica portoghese, che ha adottato una
normativa recante trasposizione della direttiva dopo la proposizione del ricorso, e
considerato che tale Stato membro è rimasto soccombente sulla censura tenuta
ferma dopo detta sua rinuncia, la Repubblica portoghese dev'essere condannata
alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Avendo adottato una disposizione nazionale in base alla quale una
normativa nazionale di trasposizione della direttiva del Consiglio 27 giugno
1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale dideterminati progetti pubblici e privati, emanata dopo il 3 luglio 1988, data
di scadenza del termine per la trasposizione, non si applica ai progetti la
cui procedura di approvazione era stata avviata prima dell'entrata in vigore
della legge nazionale recante trasposizione di detta direttiva, ma dopo il 3
luglio 1988, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti ai sensi della stessa direttiva.
2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
PuissochetMoitinho de Almeida
Gulmann
Sevón Wathelet
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 gennaio 1999.
Il cancelliere
Il presidente della Quinta Sezione
R. Grass
J.-P. Puissochet