Language of document : ECLI:EU:C:2018:900

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

13 novembre 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Regolamento (CE) n. 1560/2003 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Criteri e meccanismi di determinazione – Richiesta di presa o di ripresa in carico di un richiedente asilo – Risposta negativa dello Stato membro richiesto – Domanda di riesame – Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 – Termine per la risposta – Scadenza – Effetti»

Nelle cause riunite C‑47/17 e C‑48/17,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Den Haag (tribunale dell’Aia, Paesi Bassi), con decisioni del 23 gennaio e del 26 gennaio 2017, pervenute in cancelleria rispettivamente il 1o febbraio e il 3 febbraio 2017, nei procedimenti

X (C‑47/17),

X (C‑48/17)

contro

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.‑C. Bonichot, M. Vilaras e F. Biltgen, presidenti di sezione, E. Juhász, M. Ilešič (relatore), J. Malenovský, E. Levits, L. Bay Larsen e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 gennaio 2018,

considerate le osservazioni presentate:

–        per X (C‑47/17), da C.C. Westermann-Smit, advocaat;

–        per X (C‑48/17), da D.G.J. Sanderink e A. Khalaf, advocaten;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e L. Noort, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e R. Kanitz, in qualità di agenti;

–        per il governo ungherese, da M.M. Tátrai, M.Z. Fehér e G. Koós, in qualità di agenti;

–        per il governo del Regno Unito, da S. Brandon, R. Fadoju e C. Crane, in qualità di agenti, assistiti da D. Blundell, barrister;

–        per il governo svizzero, da E. Bichet, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da G. Wils e M. Condou-Durande, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 marzo 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 222, pag. 3), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014 (GU 2014, L 39, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»).

2        Tali questioni sono state formulate nell’ambito delle controversie che oppongono due richiedenti asilo allo Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (segretario di Stato alla Sicurezza e alla Giustizia, Paesi Bassi, in prosieguo: il «segretario di Stato»).

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Regolamento Eurodac

3        Il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU 2013, L 180, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Eurodac»), al suo articolo 9 così dispone:

«1.      Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a 14 anni, non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 (…).

(…)

3.      I dati relativi alle impronte digitali (…) trasmessi da qualsiasi Stato membro (…) sono automaticamente confrontati con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi da altri Stati membri e già registrati nel sistema centrale.

(…)

5.      Il sistema centrale trasmette automaticamente la risposta pertinente o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d’origine. (…)

(…)».

4        L’articolo 14 del regolamento Eurodac così recita:

«1.      Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a 14 anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all’attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia, reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all’allontanamento sulla base di una decisione di respingimento.

2.      Lo Stato membro interessato trasmette quanto prima e in ogni caso entro 72 ore dopo la data del fermo al sistema centrale i dati (…) relativi ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1 non respinti (…)

(…)».

 Regolamento Dublino III

5        I considerando 4, 5, 7 e 12 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo il «regolamento Dublino III») così recitano:

«(4)      Secondo le conclusioni [adottate dal Consiglio europeo nella riunione straordinaria tenutasi a] Tampere [il 15 e il 16 ottobre 1999], il [sistema europeo comune di asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.

(5)      Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.

(…)

(7)      Nel programma di Stoccolma il Consiglio europeo ha ribadito il suo impegno per il raggiungimento dell’obiettivo di istituire, entro il 2012, uno spazio comune di protezione e solidarietà per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 78 [TFUE]. Ha inoltre sottolineato che il sistema di Dublino resta una pietra miliare nella costruzione del [sistema europeo comune di asilo], poiché ripartisce con chiarezza tra gli Stati membri la competenza per l’esame delle domande di protezione internazionale.

(…)

(12)      La direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [(GU 2013, L 180, pag. 60),] dovrebbe integrare e lasciare impregiudicate le disposizioni relative alle garanzie procedurali disciplinate dal presente regolamento, fatti salvi i limiti nell’applicazione di detta direttiva».

6        Ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento Dublino III, ai fini del regolamento stesso si intende per «esame di una domanda di protezione internazionale» «l’insieme delle misure d’esame, le decisioni o le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda di protezione internazionale conformemente alla direttiva 2013/32/UE e alla direttiva 2011/95/UE ad eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato competente in applicazione del presente regolamento».

7        Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III:

«Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento a norma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente».

8        L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III è così formulato:

«Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all’articolo 22, paragrafo 3, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento [Eurodac], che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale. Detta responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera».

9        L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III enuncia:

«In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento.

(…)».

10      L’articolo 18 del citato regolamento così dispone:

1.      Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a:

a)      prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli 21, 22 e 29, il richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro;

b)      riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno;

(…)

2.      Per quanto riguarda i casi che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), lo Stato membro competente esamina o porta a termine l’esame della domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente.

(…)».

11      L’articolo 20, paragrafi 1 e 5, del medesimo regolamento così recita:

«1.      La procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro.

(…)

5.      Lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente.

(…)».

12      L’articolo 21 del regolamento Dublino III ha il seguente tenore:

«1.      Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l’esame della stessa può chiedere a tale Stato membro di prendere in carico il richiedente quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2.

In deroga al primo comma, nel caso di una risposta pertinente di Eurodac con dati registrati ai sensi dell’articolo 14 del regolamento [Eurodac], la richiesta è inviata entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento.

Se la richiesta di prendere in carico un richiedente non è formulata entro i termini previsti al primo e al secondo comma, la competenza dell’esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata.

2.      Lo Stato membro richiedente può sollecitare una risposta urgente nei casi in cui la domanda di protezione internazionale sia stata presentata a seguito di un rifiuto d’ingresso o di soggiorno, di un arresto per soggiorno irregolare, della notificazione o dell’esecuzione di un provvedimento di allontanamento.

La richiesta riporta i motivi che giustificano una risposta urgente e il termine entro il quale tale risposta è attesa. Tale termine è pari ad almeno una settimana.

3.      Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato membro è effettuata utilizzando un formulario uniforme e accludendo elementi di prova o circostanze indiziarie quali descritti nei due elenchi dell’articolo 22, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalla dichiarazione del richiedente, che permettano alle autorità dello Stato richiesto di verificare la competenza di questo in base ai criteri definiti dal presente regolamento.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi relative alla preparazione e alla presentazione delle richieste di presa in carico (…)».

13      A norma dell’articolo 22 del regolamento Dublino III:

«1.      Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta.

(…)

3.      La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce e riesamina periodicamente due elenchi nei quali figurano gli elementi di prova e le circostanze indiziarie pertinenti (…).

(…)

6.      Se lo Stato membro richiedente ha invocato l’urgenza, conformemente alle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 2, lo Stato membro richiesto compie ogni sforzo al fine di rispettare il termine indicato. In casi eccezionali, quando è possibile dimostrare che l’esame di una richiesta ai fini della presa in carico di un richiedente è particolarmente complessa, lo Stato membro richiesto può fornire la sua risposta dopo il termine richiesto, ma comunque entro un mese. In tali situazioni lo Stato membro richiesto deve comunicare la propria decisione di differire la risposta allo Stato richiedente entro il termine originariamente richiesto.

7.      La mancata risposta entro la scadenza del termine di due mesi citato al paragrafo 1 e di quello di un mese citato al paragrafo 6 equivale all’accettazione della richiesta e comporta l’obbligo di prendere in carico la persona, compreso l’obbligo di prendere disposizioni appropriate all’arrivo della stessa».

14      L’articolo 23 del regolamento Dublino III prevede quanto segue:

«1.      Uno Stato membro presso il quale una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), può chiedere all’altro Stato membro di riprendere in carico tale persona.

2.      Una richiesta di ripresa in carico è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente Eurodac ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento [Eurodac].

Se la richiesta di ripresa in carico è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, essa è inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2.

3.      Se la richiesta di ripresa in carico non è presentata entro i termini prescritti al paragrafo 2, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro in cui la nuova domanda è stata presentata.

4.      Una richiesta di ripresa in carico è effettuata utilizzando un formulario uniforme e comprende elementi di prova o circostanze indiziarie che figurano nelle due liste di cui all’articolo 22, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell’interessato, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se è competente sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione delle richieste di ripresa in carico (…)».

15      Ai sensi dell’articolo 25 del regolamento Dublino III:

«1.      Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e decide in merito alla richiesta di ripresa in carico dell’interessato quanto prima e in ogni caso entro il termine di un mese dalla data in cui perviene la richiesta. Quando la richiesta è basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac, tale termine è ridotto a due settimane.

2.      L’assenza di risposta entro la scadenza del termine di un mese o di due settimane previsto al paragrafo 1 equivale all’accettazione della richiesta e comporta l’obbligo di riprendere in carico l’interessato, compreso l’obbligo di adottare disposizioni appropriate all’arrivo dello stesso».

16      L’articolo 29 del regolamento Dublino III prevede quanto segue:

«1.      Il trasferimento del richiedente (…) dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo (…).

(…)

2.      Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito.

(…)».

17      Secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II al regolamento Dublino III, l’articolo 18 e l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (GU 2003, L 50, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Dublino II»), che è stato abrogato e sostituito dal regolamento Dublino III, corrispondono, rispettivamente, all’articolo 22 e all’articolo 25, paragrafo 1, di quest’ultimo.

 Regolamento di esecuzione

18      Ai sensi del preambolo del regolamento di esecuzione, esso è stato adottato «visto il regolamento [Dublino II], in particolare l’articolo 15, paragrafo 5, l’articolo 17, paragrafo 3, l’articolo 18, paragrafo 3, l’articolo 19, paragrafi 3 e 5, l’articolo 20, paragrafi 1, 3 e 4 e l’articolo 22, paragrafo 2».

19      L’articolo 5 del regolamento di esecuzione così recita:

«1.      Lo Stato membro richiesto che previa verifica ritenga che gli elementi presentati non permettano di stabilire la sua competenza, invia allo Stato membro richiedente una risposta negativa pienamente motivata che spieghi nel dettaglio le ragioni del suo rifiuto.

2.      Ove lo Stato membro richiedente ritenga che il rifiuto oppostogli sia basato su un errore di valutazione ovvero disponga di prove complementari da far valere, esso può sollecitare un riesame della richiesta. Questa facoltà va esercitata nelle tre settimane successive al ricevimento della risposta negativa. Lo Stato membro richiesto procura di rispondere entro due settimane. Tale procedura aggiuntiva non riapre comunque i termini di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 6, e all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento [Dublino II]».

20      L’allegato X al regolamento di esecuzione contiene, nella sua parte A, talune informazioni sul regolamento Dublino III per i richiedenti protezione internazionale. Alla voce «Quanto tempo ci vorrà per decidere quale paese esaminerà la mia domanda? Quanto tempo ci vorrà prima che la mia domanda sia esaminata?», si precisa, segnatamente, che «[l]a durata complessiva della procedura [definita dal regolamento Dublino III], fino al momento in cui sarete trasferiti nel paese competente, potrebbe arrivare, in circostanze normali, fino a 11 mesi. La richiesta di asilo sarà poi esaminata nel paese competente. La durata della procedura Dublino potrebbe essere diversa se vi nascondete alle autorità, se siete in carcere o trattenuti, o se impugnate la decisione di trasferimento». La parte B di detto allegato, contenente informazioni sulla procedura stessa per richiedenti protezione internazionale che vi sono soggetti, spiega a tal proposito, più dettagliatamente, i termini previsti per la presentazione di una domanda di presa o di ripresa in carico nonché per la risposta a una siffatta domanda nonché per il trasferimento dell’interessato.

 Diritto dei Paesi Bassi

 La legge generale sulla procedura amministrativa

21      L’articolo 4:17, paragrafo 1, dell’Algemene wet bestuursrecht (legge generale sulla procedura amministrativa) dispone che, qualora l’autorità amministrativa non si pronunci in tempo utile su una domanda, essa è tenuta a corrispondere al richiedente una penale per ogni giorno di ritardo, per una durata che non può tuttavia essere superiore a 42 giorni. L’articolo 4:17, paragrafo 2, di detta legge dispone che la penale ammonta a EUR 20 al giorno per i primi quattordici giorni di ritardo, a EUR 30 al giorno per i successivi quattordici giorni e a EUR 40 al giorno per i giorni seguenti. L’articolo 4:17, paragrafo 3, della legge citata dispone che il primo giorno nel quale è dovuta la penale è il giorno in cui scade il termine di due settimane decorrente dal giorno successivo a quello in cui è scaduto il termine impartito per pronunciare la decisione e in cui l’autorità amministrativa ha ricevuto la diffida scritta inviata dal richiedente. Ai sensi dell’articolo 4:17, paragrafo 5, della stessa legge, la proposizione di un ricorso avverso la mancata tempestiva adozione della decisione non produce l’effetto di sospendere la penale. Ai sensi dell’articolo 4:17, paragrafo 6, lettera c), della legge generale sulla procedura amministrativa, la penale non è dovuta ove la domanda sia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata.

22      L’articolo 6:2, lettera b), di detta legge prevede quanto segue:

«Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di legge in materia di ricorso e di reclamo, l’omessa statuizione in tempo utile equivale a una decisione».

23      L’articolo 6:12, paragrafo 2, della medesima legge dispone quanto segue:

«Può essere presentato ricorso dal momento in cui l’autorità amministrativa non ha statuito in tempo utile ed è scaduto il termine di due settimane, decorrente dal giorno successivo a quello in cui l’interessato ha contestato per iscritto all’autorità amministrativa la sua omissione».

24      L’articolo 8:55b, paragrafo 1, della legge generale sulla procedura amministrativa così dispone:

«Se il ricorso è diretto avverso un’omessa statuizione in tempo utile, il giudice amministrativo si pronuncia, in applicazione dell’articolo 8:54 [della presente legge] entro un termine di otto settimane dal ricevimento del ricorso e dal momento in cui risultano soddisfatti i criteri di cui all’articolo 6:5 [di tale legge], salvo non ritenga necessario esaminare la causa in udienza».

25      A norma dell’articolo 8:55c della legge generale sulla procedura amministrativa:

«Se richiesto e se il ricorso è fondato, il giudice amministrativo determina altresì l’importo della penale dovuta».

26      In applicazione dell’articolo 8:55d, paragrafo 1, della legge citata, se il ricorso è fondato e se non è stata ancora notificata alcuna decisione, il giudice amministrativo ingiunge all’autorità amministrativa di notificare una decisione entro un termine di due settimane decorrenti dal giorno successivo alla notifica della sentenza. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, il giudice amministrativo correda la propria sentenza di una penale supplementare per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

 La legge sugli stranieri

27      L’articolo 30, paragrafo 1, della Vreemdelingenwet 2000 (legge del 2000 sugli stranieri), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sugli stranieri») dispone che una domanda di permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo non sia esaminata ove si accerti, ai sensi del regolamento Dublino III, che un altro Stato membro è competente per l’esame della domanda.

28      L’articolo 42, paragrafo 1, della legge sugli stranieri stabilisce che dev’essere adottata una decisione entro un termine di sei mesi dal ricevimento della domanda di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo.

29      L’articolo 42, paragrafo 4, della medesima legge dispone che il termine di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo può essere prorogato per un massimo di nove mesi supplementari se:

«a.      il caso in questione implica questioni complesse in fatto e/o in diritto;

b.      un gran numero di stranieri presenta contemporaneamente una domanda, per cui in pratica è molto difficile concludere la procedura entro il termine di sei mesi; o

c.      il ritardo nell’esame della domanda è imputabile allo straniero».

30      Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 6, della legge sugli stranieri, se nel quadro di una domanda di permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo si esamina, in base all’articolo 30 di questa stessa legge, la questione se la domanda stessa debba o meno essere presa in considerazione, il termine di cui al paragrafo 1 di tale articolo inizia a decorrere solo dal momento in cui risulti accertato, ai sensi del regolamento Dublino III, che il Regno dei Paesi Bassi è competente per l’esame della domanda.

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

 Causa C47/17

31      Il 24 gennaio 2016 il ricorrente nel procedimento principale, cittadino siriano, ha presentato nei Paesi Bassi, presso il segretario di Stato, una domanda di permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo.

32      In pari data il segretario di Stato, consultando la banca dati Eurodac, ha ricevuto una risposta pertinente da cui risultava che il 22 gennaio 2016 tale ricorrente aveva presentato una domanda di protezione internazionale in Germania, circostanza questa che è tuttavia contestata dall’interessato.

33      Il 24 marzo 2016 il segretario di Stato ha presentato alle autorità tedesche una richiesta di ripresa in carico del ricorrente nel procedimento principale, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Dublino III.

34      Con missiva del 7 aprile 2016 le autorità tedesche hanno respinto la richiesta di ripresa in carico. In tale lettera le autorità tedesche hanno precisato di rispondere, per il momento, in senso negativo al fine di rispettare il termine di risposta sancito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, atteso che la risposta richiedeva un esame più approfondito in Germania, di cui le autorità olandesi sarebbero state informate senza dover inviare alcuna richiesta.

35      Il 14 aprile 2016 il segretario di Stato ha presentato alle autorità tedesche una richiesta di riesame, alla quale queste ultime non hanno tuttavia risposto.

36      Con lettera del 29 agosto 2016 il ricorrente nel procedimento principale ha chiesto al segretario di Stato di esaminare la sua domanda e di considerare il rifiuto delle autorità tedesche del 7 aprile 2016 come definitivo. Il segretario di Stato non ha risposto nel merito di tale richiesta.

37      Il 17 novembre 2016 il ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio, lamentando l’omessa decisione in tempo utile in merito alla sua domanda di permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo e chiedendo a detto giudice di condannare il segretario di Stato al pagamento di una penale a decorrere dal giorno della sua omessa statuizione, ingiungendogli di pronunciarsi entro un termine stabilito dal giudice stesso e di corredare tale ingiunzione con una penale supplementare pari a EUR 100 per ogni giorno di ritardo.

38      Il 22 dicembre 2016 il segretario di Stato ha informato il giudice del rinvio di aver ritirato, in data 14 dicembre 2016, la richiesta di ripresa in carico presentata alle autorità tedesche e che la domanda di asilo del ricorrente nel procedimento principale sarebbe stata d’ora in avanti esaminata in base alla Nederlandse Algemene Asielprocedure (procedura generale d’asilo dei Paesi Bassi).

39      Le parti nel procedimento principale controvertono in merito alla questione se, nel frattempo, sia scaduto il termine entro cui il segretario di Stato è tenuto a statuire sulla domanda di permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo, presentata dal ricorrente nel procedimento principale il 24 gennaio 2016.

40      A tal proposito, il ricorrente nel procedimento principale deduce segnatamente che, dopo la scadenza dei termini stabiliti dal regolamento Dublino III per la procedura di ripresa in carico, lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale deve essere stato determinato. In caso di tempestiva risposta negativa alla richiesta di ripresa in carico da parte dello Stato membro richiesto, la competenza spetterebbe, da tale momento in poi, allo Stato membro richiedente. Pertanto, il termine semestrale per statuire sulla domanda di asilo comincerebbe a decorrere da tale momento. Posto che le autorità tedesche hanno respinto la richiesta di ripresa in carico il 7 aprile 2016, a partire da questa stessa data il Regno dei Paesi Bassi sarebbe divenuto competente ai fini dell’esame della domanda di asilo del ricorrente nel procedimento principale, di modo che il termine impartito per statuire su tale domanda sarebbe scaduto il 7 ottobre 2016.

41      Per contro, secondo il segretario di Stato, il termine per statuire sulla domanda stessa è iniziato a decorrere solo a partire dal 14 dicembre 2016, data in cui il Regno dei Paesi Bassi si è dichiarato competente ai fini del suo esame.

42      In tale contesto, il Rechtbank Den Haag (tribunale dell’Aia, Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, in considerazione dell’obiettivo, del contenuto e della portata del regolamento [Dublino III] e della direttiva [2013/32], lo Stato membro richiesto debba deliberare entro due settimane sulla domanda di riesame, come previsto all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione.

2)      In caso di risposta negativa alla prima questione, se, in considerazione dell’ultimo periodo dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, valga in tal caso il termine massimo di un mese, indicato all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [Dublino II] (attualmente divenuto articolo 25, paragrafo 1, del regolamento [Dublino III]).

3)      In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione, se lo Stato membro richiesto, a causa del vocabolo «procura di», utilizzato all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, disponga di un termine ragionevole per deliberare sulla domanda di riesame.

4)      Qualora si tratti effettivamente di un termine ragionevole entro il quale lo Stato membro richiesto, in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, deve deliberare sulla domanda di riesame, se il decorso di più di sei mesi, come nella fattispecie in esame, configuri ancora un termine ragionevole. In caso di risposta negativa a detta questione, cosa si debba intendere per “termine ragionevole”.

5)      Quali conseguenze debbano essere ricollegate alla circostanza che lo Stato membro richiesto non deliberi sulla domanda di riesame entro due settimane o un mese, oppure entro un termine ragionevole. Se in tal caso per l’esame di merito della domanda d’asilo dello straniero sia competente lo Stato membro richiedente o lo Stato membro richiesto.

6)      Qualora si debba considerare che lo Stato membro richiesto divenga competente per l’esame di merito della domanda d’asilo a causa della mancata tempestiva reazione alla domanda di riesame, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, entro quale termine lo Stato membro richiedente, nella fattispecie il convenuto, debba comunicarlo allo straniero».

 Causa C48/17

43      Il 22 settembre 2015 il ricorrente nel procedimento principale, cittadino eritreo, ha presentato presso il segretario di Stato una domanda di permesso di soggiorno temporaneo per richiedente asilo nei Paesi Bassi. Secondo la banca dati Eurodac, il 9 giugno 2015 egli aveva già presentato una domanda di protezione internazionale in Svizzera. Emerge, peraltro, dal fascicolo presentato alla Corte che, dopo aver attraversato il mare Mediterraneo, il ricorrente nel procedimento principale è giunto alla fine di maggio 2015 in Italia, ove tuttavia le sue impronte digitali non sembrano essere state prelevate e ove egli non sembra aver presentato alcuna domanda di protezione internazionale.

44      Il 20 novembre 2015 il segretario di Stato ha presentato alle autorità svizzere una richiesta di ripresa in carico del ricorrente nel procedimento principale, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Dublino III.

45      Il 25 novembre 2015 le autorità svizzere hanno respinto tale richiesta, atteso che, nell’ambito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale che il ricorrente aveva proposto in Svizzera, tali autorità avevano presentato una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico alle autorità italiane, che era rimasta senza risposta, di modo che, a decorrere dal 1o settembre 2015, la Repubblica italiana sarebbe divenuta responsabile ai fini dell’esame della domanda stessa.

46      Il 27 novembre 2015 il segretario di Stato ha presentato alle autorità italiane una richiesta ai fini della ripresa in carico del ricorrente nel procedimento principale.

47      Il 30 novembre 2015 le autorità italiane hanno respinto tale richiesta.

48      Il 1o dicembre 2015 il segretario di Stato ha presentato alle autorità italiane una domanda di riesame e il 18 gennaio 2016 ha inviato alle stesse una lettera di sollecito.

49      Il 26 gennaio 2016 le autorità italiane hanno accolto tale richiesta.

50      Con decisione datata 19 aprile 2016 il segretario di Stato ha rifiutato di esaminare la domanda di permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo formulata dal ricorrente nel procedimento principale, in quanto la Repubblica italiana sarebbe stata competente per l’esame della stessa.

51      Il ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio. Egli ha inoltre chiesto al giudice dei procedimenti sommari di vietare al segretario di Stato, mediante provvedimento provvisorio, di procedere alla sua espulsione prima della scadenza di un termine di quattro settimane decorrente dal giorno in cui il giudice del rinvio avesse statuito sul ricorso. Con ordinanza del 30 giugno 2016 il giudice dei procedimenti sommari ha accolto tale domanda di provvedimento provvisorio.

52      Le parti nel procedimento principale controvertono, in particolare, sulla questione se il convenuto sia o meno divenuto competente per l’esame della domanda di permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo presentata dal ricorrente nel procedimento principale, in quanto le autorità italiane, dopo aver inizialmente respinto la richiesta di ripresa in carico formulata dal segretario di Stato, non hanno risposto alla domanda di riesame entro il termine impartito.

53      In tali circostanze, il Rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte sei questioni pregiudiziali, che sono sostanzialmente identiche a quelle poste nel procedimento C‑47/17, fermo restando che, per un verso, il periodo menzionato nella quarta questione è stato adattato alla situazione di cui trattasi nella causa C‑48/17, facendo riferimento a un periodo di sette settimane e mezzo e, per altro verso, nella quinta questione in detta causa si menziona solo l’ipotesi di superamento di un termine di due settimane o di un termine ragionevole.

 Procedimento dinanzi alla Corte

54      Con decisione del presidente della Corte del 13 febbraio 2017 le cause C‑47/17 e C‑48/17 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

55      Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑47/17, il giudice del rinvio ha chiesto l’applicazione del procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. Tale domanda è stata respinta con ordinanza del presidente della Corte del 15 marzo 2017, X (C‑47/17 e C‑48/17, non pubblicata, EU:C:2017:224). Benché inizialmente si sia comunque stabilito di concedere alle cause in esame una trattazione prioritaria, data la situazione del ricorrente nel procedimento principale nella causa C‑47/17, quest’ultimo ha tuttavia segnalato alla Corte, nelle sue osservazioni scritte, che dopo la presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale le autorità olandesi si sono pronunciate favorevolmente in merito alla sua domanda di asilo, di modo che la controversia nel procedimento principale verte ormai solamente su una compensazione finanziaria per la mancata decisione in merito alla stessa entro i termini. Posto che, in simili circostanze, la trattazione prioritaria non risulta più giustificata, si è deciso di porvi fine e di sottoporre la causa alla trattazione ordinaria.

 Sulle questioni pregiudiziali

56      Con le sue questioni, che occorre trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito della procedura per la determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, lo Stato membro investito di una richiesta di presa o di ripresa in carico ai sensi dell’articolo 21 o dell’articolo 23 del regolamento Dublino III, che abbia risposto in senso negativo alla stessa entro i termini di cui all’articolo 22 o all’articolo 25 del regolamento stesso e che abbia successivamente ricevuto una domanda di riesame a norma del citato articolo 5, paragrafo 2, è tenuto a rispondere a tale richiesta entro un determinato termine. Esso si chiede inoltre quale sia, eventualmente, detto termine e quali siano gli effetti dell’omessa risposta entro il termine stesso, da parte dello Stato membro richiesto, alla domanda di riesame dello Stato membro richiedente.

57      A tale proposito, va ricordato che le procedure di presa e di ripresa in carico devono obbligatoriamente essere condotte in conformità con le regole enunciate, segnatamente, nel capo VI del regolamento Dublino III e che esse devono, in particolare, essere eseguite nel rispetto di una serie di termini imperativi (v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, punti 49 e 50, nonché del 25 gennaio 2018, Hasan, C‑360/16, EU:C:2018:35, punto 60).

58      In tal senso, l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Dublino III prevede che la richiesta di presa in carico debba essere formulata quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale. In deroga a questo primo termine, nel caso di una risposta pertinente di Eurodac con dati registrati ai sensi dell’articolo 14 del regolamento Eurodac, tale richiesta dev’essere formulata entro due mesi dal ricevimento della menzionata risposta.

59      Analogamente, l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Dublino III dispone che una richiesta di ripresa in carico è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente Eurodac ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento Eurodac. Se tale richiesta è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, essa è inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento Dublino III.

60      Occorre al riguardo rilevare che il legislatore dell’Unione ha definito gli effetti della scadenza di tali termini precisando, all’articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento Dublino III, nonché all’articolo 23, paragrafo 3, dello stesso, che se le suddette richieste non sono formulate entro i termini citati, la competenza ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro richiedente.

61      Inoltre, il legislatore dell’Unione ha stabilito siffatti termini imperativi, nonché gli effetti della loro scadenza, anche con riferimento alla risposta a una richiesta di presa o di ripresa in carico.

62      Infatti, per quanto riguarda, per un verso, la risposta a una richiesta di presa in carico, l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento Dublino III prevede che lo Stato membro richiesto proceda alle verifiche necessarie e deliberi sulla stessa entro due mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta.

63      Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 6, del regolamento Dublino III, se lo Stato membro richiedente ha invocato l’urgenza, conformemente alle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 2, di tale regolamento, lo Stato membro richiesto compie ogni sforzo al fine di rispettare il termine indicato, che è di almeno una settimana. In casi eccezionali, quando è possibile dimostrare che l’esame di una richiesta ai fini della presa in carico di un richiedente è particolarmente complessa, lo Stato membro richiesto può fornire la sua risposta dopo il termine richiesto, ma comunque entro un mese. In tali situazioni lo Stato membro richiesto deve comunicare la propria decisione di differire la risposta allo Stato richiedente entro il termine originariamente richiesto.

64      Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, del regolamento Dublino III, la mancata risposta entro la scadenza del termine di due mesi citato al paragrafo 1 di detto articolo o di quello di un mese citato al paragrafo 6 dello stesso equivale all’accettazione della richiesta e comporta l’obbligo di prendere in carico la persona, compreso l’obbligo di prendere disposizioni appropriate all’arrivo della stessa.

65      Per altro verso, quanto alla risposta a una richiesta di ripresa in carico, l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Dublino III dispone che lo Stato membro richiesto proceda alle verifiche necessarie e decida in merito alla richiesta quanto prima e, in ogni caso, entro il termine di un mese dalla data in cui perviene la richiesta. Quando la richiesta è basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac, tale termine è ridotto a due settimane.

66      Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, l’assenza di risposta entro la scadenza del termine di un mese o di due settimane previsto al paragrafo 1 di detto articolo equivale all’accettazione della richiesta e comporta l’obbligo di riprendere in carico l’interessato, compreso l’obbligo di adottare disposizioni appropriate all’arrivo dello stesso.

67      Quanto agli effetti che l’articolo 22, paragrafo 7, e l’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento Dublino III associano all’assenza di risposta, allo scadere dei termini imperativi sanciti dall’articolo 22, paragrafi 1 e 6, nonché dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento stesso, a una richiesta di presa o ripresa in carico, si deve sottolineare che tali effetti non possono essere elusi mediante l’invio di una risposta puramente formale allo Stato membro richiedente. Emerge infatti inequivocabilmente dal citato articolo 22, paragrafo 1 e dal citato articolo 25, paragrafo 1, che lo Stato membro richiesto è tenuto a procedere, nel rispetto di tali termini imperativi, a tutte le verifiche necessarie per poter statuire sulla richiesta di presa o di ripresa in carico. L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione precisa, peraltro, che una risposta negativa a tale richiesta dev’essere pienamente motivata e deve spiegare nel dettaglio le ragioni del rifiuto.

68      Tuttavia, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente ai fini dell’esame di una domanda di protezione internazionale è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito.

69      Dalle disposizioni citate ai punti da 58 a 68 della presente sentenza risulta che, mediante tali disposizioni, il legislatore dell’Unione ha disciplinato le procedure di presa e di ripresa in carico corredandole di una serie di termini imperativi che contribuiscono, in modo determinante, alla realizzazione dell’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, menzionato al considerando 5 del regolamento Dublino III, garantendo che tali procedure siano attuate senza ritardi ingiustificati (v., in tal senso, sentenze del 26 luglio 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, punti 53 e 54; del 25 ottobre 2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, punto 31, nonché del 25 gennaio 2018, Hasan, C‑360/16, EU:C:2018:35, punto 62).

70      Questa serie di termini imperativi attesta la particolare importanza attribuita dal legislatore dell’Unione alla rapida determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale e dimostra che, tenuto conto della finalità di garantire un effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e di non pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, è importante, secondo questo stesso legislatore, che siffatte domande siano esaminate, se del caso, da uno Stato membro diverso da quello designato come competente in applicazione dei criteri di cui al capo III del regolamento stesso.

71      È alla luce di tali considerazioni che andranno esaminate le questioni pregiudiziali, come riformulate al punto 56 della presente sentenza, relative ai termini applicabili alla procedura di riesame di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione.

72      A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, ove lo Stato membro richiedente ritenga che il rifiuto di presa o di ripresa in carico del richiedente oppostogli dallo Stato membro richiesto sia basato su un errore di valutazione ovvero disponga di prove complementari da far valere, gli è possibile sollecitare un riesame della sua richiesta ai fini di una siffatta presa o ripresa in carico da parte di quest’ultimo Stato membro. Questa facoltà va esercitata nelle tre settimane successive al ricevimento della risposta negativa dello Stato membro richiesto. Quest’ultimo procura in tal caso di rispondere entro due settimane. Tale procedura aggiuntiva non riapre comunque i termini di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 6, e all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Dublino II, corrispondenti a quelli ormai previsti all’articolo 22, paragrafi 1 e 6, nonché all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

73      Va rilevato che dal tenore stesso dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione si evince che la possibilità per lo Stato membro richiedente di investire lo Stato membro richiesto di una domanda di riesame, dopo che quest’ultimo ha rifiutato di accogliere la richiesta di presa o di ripresa in carico, rappresenta una «procedura aggiuntiva». Posto che il regolamento di esecuzione mira, conformemente al suo considerando 1, a garantire l’effettiva attuazione del regolamento Dublino II, che è stato abrogato e sostituito dal regolamento Dublino III, la norma in esame deve essere interpretata conformemente alle disposizioni di quest’ultimo regolamento e agli obiettivi da esso perseguiti.

74      L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione deve quindi essere interpretato in maniera tale che la durata della procedura aggiuntiva di riesame, che rappresenta una procedura facoltativa, sia circoscritta in modo rigoroso e prevedibile, e ciò tanto per ragioni attinenti alla certezza del diritto per tutte le parti interessate, quanto al fine di garantire la sua compatibilità con il preciso quadro temporale instaurato dal regolamento Dublino III e di non alterare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, perseguito da tale regolamento. Una procedura di riesame avente una durata indeterminata, tale da lasciare in sospeso la questione della determinazione dello Stato membro competente ai fini dell’esame di una domanda di protezione internazionale e da ritardare quindi in maniera significativa, se non addirittura potenzialmente illimitata, l’esame di una simile domanda sarebbe incompatibile con detto obiettivo di celerità.

75      Il citato obiettivo, sotteso altresì all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, si traduce, secondo i termini stessi di tale disposizione, in un rigido inquadramento temporale mediante la previsione di un termine di tre settimane concesso allo Stato membro richiedente per poter presentare una domanda di riesame allo Stato membro richiesto e di un termine di due settimane per l’eventuale risposta di quest’ultimo a tale richiesta.

76      Infatti, in primo luogo, si evince inequivocabilmente dal tenore letterale dell’articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento di esecuzione che la facoltà concessa dall’articolo 5, paragrafo 2, allo Stato membro richiedente di sollecitare presso lo Stato membro richiesto un riesame della sua domanda di presa o di ripresa in carico va esercitata nelle tre settimane successive al ricevimento della risposta negativa di quest’ultimo. Ne consegue che, allo scadere di detto termine imperativo, lo Stato membro richiedente perde tale facoltà.

77      In secondo luogo, quanto al termine di cui dispone lo Stato membro richiesto per rispondere a una domanda di riesame, l’articolo 5, paragrafo 2, terza frase, del regolamento di esecuzione prevede che tale Stato procuri di rispondere entro due settimane. Tale disposizione intende sollecitare lo Stato membro richiesto a cooperare lealmente con lo Stato membro richiedente, riesaminando, entro il termine stabilito da tale disposizione, la richiesta di quest’ultimo Stato di prendere o riprendere in carico l’interessato, tuttavia essa non mira a introdurre un obbligo giuridico di rispondere a una richiesta di riesame, a pena di vedersi trasferire la competenza ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale.

78      Tale constatazione è corroborata dal fatto che, diversamente dall’articolo 22, paragrafo 7, e dall’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione non prevede che l’omessa risposta allo scadere del termine di due settimane equivalga all’accettazione della richiesta e implichi l’obbligo di presa o di ripresa in carico dell’interessato.

79      Simili effetti non potrebbero neppure essere associati all’omessa risposta dello Stato membro richiesto alla domanda di riesame dello Stato membro richiedente entro il termine massimo di un mese, che è sancito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Dublino III e al quale fa riferimento il giudice del rinvio nelle sue seconde questioni. Invero, a prescindere dal fatto che una simile interpretazione sarebbe contraria al tenore stesso dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, l’ultima frase di tale disposizione precisa espressamente che la procedura aggiuntiva di riesame non riapre i termini di cui dispone lo Stato membro richiesto per rispondere a una richiesta di presa o di ripresa in carico, ai sensi dell’articolo 22, paragrafi 1 e 6, nonché dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, termini che, per definizione, sono stati rispettati nel caso in cui lo Stato membro richiedente chieda un riesame.

80      Emerge pertanto dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione che laddove lo Stato membro richiesto, dopo aver proceduto alle verifiche necessarie, abbia risposto negativamente a una richiesta di presa o di ripresa in carico entro i termini impartiti a tal fine dal regolamento Dublino III, la procedura aggiuntiva di riesame non può innescare le conseguenze indicate all’articolo 22, paragrafo 7, e all’articolo 25, paragrafo 2, di tale regolamento.

81      In terzo luogo, quanto alla questione di chiarire quale sia, allora, la portata giuridica del termine di due settimane previsto all’articolo 5, paragrafo 2, terza frase, del regolamento di esecuzione e di quali siano gli effetti connessi alla sua scadenza, si deve ricordare che, come rilevato al punto 73 della presente sentenza, tale norma dev’essere interpretata conformemente alle disposizioni del regolamento Dublino III e agli obiettivi da esso perseguiti, segnatamente a quello di istituire un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento di una siffatta protezione e di non pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, sancito ai considerando 4 e 5 del regolamento stesso.

82      Orbene, il citato obiettivo del regolamento Dublino III non sarebbe rispettato da un’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione secondo cui il termine di due settimane previsto da tale disposizione sarebbe meramente indicativo, di modo che la procedura aggiuntiva di riesame non sarebbe delimitata da alcun termine per la risposta, o sarebbe delimitata unicamente da un termine di risposta «ragionevole», di durata non predefinita, cui fanno riferimento la terza e la quarta questione pregiudiziale e che dovrebbe essere di volta in volta valutato dai giudici nazionali, tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie.

83      L’applicazione di un tale termine «ragionevole» di risposta darebbe infatti origine a una notevole incertezza giuridica, posto che risulterebbe impossibile, tanto per le amministrazioni degli Stati membri interessati, quanto per i richiedenti protezione internazionale, stabilire ex ante la durata precisa di tale termine in una situazione determinata, il che potrebbe peraltro indurre tali richiedenti ad adire i giudici nazionali, chiedendo loro di verificare il rispetto di detto termine, e incentivare quindi l’avvio di azioni giudiziarie che, a loro volta, andrebbero a ritardare la determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale.

84      Pertanto, un’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione secondo cui la procedura aggiuntiva di riesame sarebbe delimitata unicamente da un termine «ragionevole» di risposta, di durata non predefinita, si porrebbe in contrasto con gli obiettivi del regolamento Dublino III e sarebbe altresì incompatibile con l’economia generale delle procedure di presa e di ripresa in carico, come configurate da tale regolamento, che il legislatore dell’Unione ha avuto cura di disciplinare ricorrendo a termini chiaramente definiti, prevedibili e relativamente brevi.

85      Va inoltre osservato, a tale riguardo, che le cause in esame differiscono da quelle in cui la Corte ha applicato la nozione di «termine ragionevole». Infatti, mentre queste ultime cause erano caratterizzate dall’assenza di disposizioni del diritto dell’Unione che precisassero il termine in questione (v., in particolare, sentenze del 28 febbraio 2013, Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX-II, EU:C:2013:134, punti 5, 28 e 33; del 16 luglio 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punti 44 e 48; del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punti 97 e 104; del 14 giugno 2016, Marchiani/Parlamento, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, punti 89 e da 95 a 97; del 13 settembre 2017, Khir Amayry C‑60/16, EU:C:2017:675, punto 41; del 12 aprile 2018, A e S, C‑550/16, EU:C:2018:248, punti 45 e 61, nonché del 27 giugno 2018, Diallo, C‑246/17, EU:C:2018:499, punti 58 e 69), la Commissione ha invece previsto, all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, un termine preciso, pari a due settimane, in cui lo Stato membro richiesto deve procurare di rispondere a una domanda di riesame rivoltagli dallo Stato membro richiedente.

86      In tali circostanze, è necessario interpretare l’articolo 5, paragrafo 2, terza frase, del regolamento di esecuzione nel senso che la scadenza del termine di risposta di due settimane previsto da tale disposizione chiude definitivamente la procedura aggiuntiva di riesame, a prescindere dal fatto che lo Stato membro richiesto abbia o meno risposto entro detto termine alla domanda di riesame dello Stato membro richiedente.

87      Pertanto, salvo il caso in cui esso disponga ancora del tempo necessario per poter presentare, entro i termini imperativi previsti a tal fine dall’articolo 21, paragrafo 1, e dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, una nuova domanda di presa o di ripresa in carico, lo Stato membro richiedente deve essere considerato competente ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale di cui trattasi.

88      Si deve rilevare, in quarto luogo, che il termine di risposta previsto, rispettivamente, dall’articolo 22, paragrafi 1 e 6, del regolamento Dublino III o dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento stesso non incide sul calcolo dei termini previsti per la procedura aggiuntiva di riesame. Infatti, un’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione secondo cui tale procedura potrebbe svolgersi solo entro i limiti stabiliti da tali disposizioni del regolamento Dublino III, di modo che essa sarebbe possibile soltanto nei limiti in cui lo Stato membro richiesto non abbia esaurito il termine previsto per la sua risposta alla richiesta di presa o di ripresa in carico, ostacolerebbe ampiamente, nella pratica, l’applicazione di tale procedura e non potrebbe pertanto essere considerata utile ai fini dell’attuazione del regolamento Dublino III.

89      Pertanto, lo Stato membro richiedente ha il diritto di inviare allo Stato membro richiesto una domanda di riesame entro il termine, sancito dall’articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento di esecuzione, di tre settimane decorrenti dal ricevimento della risposta negativa dello Stato membro richiesto, benché la chiusura di questa procedura aggiuntiva di riesame alla scadenza del termine di due settimane previsto all’articolo 5, paragrafo 2, terza frase, del regolamento di esecuzione intervenga dopo la scadenza dei termini stabiliti, rispettivamente, dall’articolo 22, paragrafi 1 e 6, del regolamento Dublino III, o dall’articolo 25, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

90      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni proposte dichiarando che:

–        l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione dev’essere interpretato nel senso che, nell’ambito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, lo Stato membro investito di una richiesta di presa o di ripresa in carico ai sensi dell’articolo 21 o dell’articolo 23 del regolamento Dublino III, il quale, dopo aver proceduto alle verifiche necessarie, abbia risposto negativamente alla stessa entro i termini di cui all’articolo 22 o all’articolo 25 di quest’ultimo regolamento e che abbia successivamente ricevuto una domanda di riesame a norma del citato articolo 5, paragrafo 2, deve procurare di rispondere a tale domanda, in uno spirito di leale cooperazione, entro un termine di due settimane, e

–        se lo Stato membro richiesto non risponde alla domanda stessa entro tale termine di due settimane, la procedura aggiuntiva di riesame è definitivamente chiusa, sicché, a partire dalla scadenza del termine stesso, lo Stato membro richiedente dev’essere considerato competente ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale, salvo non disponga ancora del tempo necessario per poter presentare, entro i termini imperativi previsti a tal fine dall’articolo 21, paragrafo 1, e dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, una nuova richiesta di presa o di ripresa in carico.

 Sulle spese

91      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, dev’essere interpretato nel senso che, nell’ambito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, lo Stato membro investito di una richiesta di presa o di ripresa in carico ai sensi dell’articolo 21 o dell’articolo 23 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, il quale, dopo aver proceduto alle verifiche necessarie, abbia risposto negativamente alla stessa entro i termini di cui all’articolo 22 o all’articolo 25 di quest’ultimo regolamento e che abbia successivamente ricevuto una domanda di riesame a norma del citato articolo 5, paragrafo 2, deve, entro un termine di due settimane, procurare di rispondere a tale domanda, in uno spirito di leale cooperazione.

Se lo Stato membro richiesto non risponde alla domanda stessa entro tale termine di due settimane, la procedura aggiuntiva di riesame è definitivamente chiusa, sicché, a partire dalla scadenza del suddetto termine, lo Stato membro richiedente dev’essere considerato competente ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale, salvo che disponga ancora del tempo necessario per poter presentare, entro i termini improrogabili previsti a tal fine dall’articolo 21, paragrafo 1, e dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013, una nuova richiesta di presa o di ripresa in carico.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.