Language of document : ECLI:EU:C:2018:516

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

presentate il 28 giugno 2018 (1)

Causa C330/17

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg eV

contro

Germanwings GmbH

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Trasporto – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell’Unione – Articolo 2, punto 18, e articolo 23, paragrafo 1 – Informazione – Necessità di indicare le tariffe aeree passeggeri “in euro o in valuta locale” – Eventuale obbligo di menzionare tali tariffe in una determinata valuta locale – Criteri pertinenti, all’occorrenza, al fine di individuare tale valuta»






I.      Introduzione

1.        La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) verte sull’interpretazione degli articoli 2, punto 18, e 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 (2).

2.        Tale domanda sorge nell’ambito di una controversia tra un’associazione di consumatori e un vettore aereo avente sede in Germania riguardo a una prassi commerciale di quest’ultimo, asseritamente sleale, consistita nel vendere sul suo sito Internet, in particolare a un consumatore che si trovava in Germania, un volo in partenza dal Regno Unito indicando la sua tariffa unicamente in sterline britanniche (GBP).

3.        In sostanza, il giudice del rinvio interpella la Corte sul tenore dell’obbligo informativo concernente i prezzi gravante sui vettori aerei che operano all’interno dell’Unione, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 e alla luce della definizione delle «tariffe aeree passeggeri» contenuta nell’articolo 2, punto 18, di tale regolamento, ai sensi del quale dette tariffe devono essere espresse «in euro o in valuta locale».

4.        Più precisamente, la Corte è invitata a stabilire, da un lato, se i vettori aerei, allorché intendono far ricorso a una valuta diversa dall’euro per indicare i prezzi dei servizi da essi proposti a potenziali passeggeri, siano liberi di optare per la valuta locale di loro scelta o, al contrario, siano tenuti ad utilizzare una valuta specifica e, d’altro lato, in quest’ultimo caso, secondo quali criteri essa debba essere individuata.

5.        Nelle presenti conclusioni, illustrerò le ragioni per le quali ritengo che le disposizioni summenzionate debbano essere interpretate nel senso che non ne discende l’obbligo, in capo ai vettori interessati, di utilizzare una valuta locale che sia stata predeterminata dal legislatore dell’Unione, allorché comunicano le proprie tariffe aeree passeggeri.

6.        In subordine, per coprire l’ipotesi in cui la Corte dichiari che da tali disposizioni discende un siffatto obbligo, presenterò osservazioni relative ai criteri pertinenti per individuare la valuta locale che dovrebbe essere utilizzata a tal fine.

II.    Contesto normativo

7.        Ai sensi del considerando 16 del regolamento n. 1008/2008, «[i] clienti dovrebbero poter confrontare efficacemente i prezzi per i servizi aerei delle diverse linee aeree. È opportuno, pertanto, che il prezzo finale che il cliente dovrà pagare per i servizi aerei in partenza dalla Comunità sia sempre indicato, comprensivo di tutte le tasse, i diritti ed i supplementi. Si incoraggiano inoltre i vettori aerei comunitari a indicare il prezzo finale dei loro servizi aerei da paesi terzi verso la Comunità».

8.        L’articolo 2, punto 18, di detto regolamento definisce la nozione di «tariffe aeree passeggeri», ai fini di tale atto, come «il prezzo in euro o in valuta locale che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti o altri venditori di biglietti per il proprio trasporto sui servizi aerei, nonché tutte le condizioni per l’applicabilità di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte all’agenzia ed altri servizi ausiliari».

9.        L’articolo 23 del medesimo regolamento, intitolato «Informazione e non discriminazione», al suo paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«Le tariffe aeree passeggeri e merci disponibili al pubblico comprendono le condizioni ad esse applicabili in qualsiasi forma offerte o pubblicate, anche su Internet, per i servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato. Il prezzo finale da pagare è sempre indicato e include tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione.

Oltre all’indicazione del prezzo finale, sono specificati almeno i seguenti elementi:

a) tariffa aerea passeggeri o merci;

b) tasse;

c) diritti aeroportuali; e

d) altri diritti, tasse o supplementi connessi ad esempio alla sicurezza o ai carburanti,

dove le voci di cui alle lettere b), c) e d) sono state addizionate alle tariffe aeree passeggeri e merci. I supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato (“opt‑in”)».

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

10.      La Germanwings GmbH è un vettore aereo avente sede in Germania. Nel mese di settembre del 2014 un consumatore che si trovava in tale paese ha acquistato, sulla pagina Internet «www.germanwings.de» gestita da detta società, un volo in partenza da Londra (Regno Unito) e con destinazione Stoccarda (Germania). La tariffa per tale volo era indicata soltanto in sterline britanniche e, al termine della sua prenotazione, il consumatore ha ricevuto una fattura che indicava sia detta tariffa sia gli ulteriori costi in sterline britanniche.

11.      Avvertita da tale consumatore, la Verbraucherzentrale Baden-Württemberg eV (Associazione di consumatori del Baden‑Württemberg, Germania; in prosieguo: la «Verbraucherzentrale») ha presentato una domanda di provvedimenti inibitori contro la Germanwings, dinanzi al Landgericht Köln (Tribunale del Land di Colonia, Germania), per il motivo che il fatto di non indicare le tariffe nella valuta tedesca (l’euro), in siffatte circostanze, costituiva una condotta sleale. La convenuta ha obiettato che anche i suoi concorrenti indicavano in sterline britanniche le tariffe di voli in partenza da Londra. Con decisione del 22 aprile 2015, detto tribunale ha accolto l’istanza della ricorrente.

12.      A seguito dell’appello proposto dalla Germanwings avverso tale decisione, l’Oberlandesgericht Köln (Tribunale superiore del Land di Colonia, Germania) ha annullato quest’ultima, con decisione del 4 settembre 2015, per il motivo, segnatamente, che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 stabilisce unicamente che il prezzo finale dev’essere indicato, senza prevedere in quale valuta, e che non è possibile dedurre dalla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, di tale regolamento che la «valuta locale» debba sempre essere quella del paese nel quale il vettore aereo ha la propria sede.

13.      Investito di un ricorso da parte della Verbraucherzentrale, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), con decisione del 27 aprile 2017, pervenuta in cancelleria il 2 giugno 2017, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’indicazione obbligatoria delle tariffe aeree passeggeri per i servizi aerei intracomunitari richiesta ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, seconda e terza frase, del regolamento (CE) n. 1008/2008, laddove dette tariffe non siano esposte in euro, debba avvenire in una determinata valuta.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione:

In quale valuta nazionale possano essere esposte le tariffe indicate nell’articolo 2, [punto] 18, e nell’articolo 23, paragrafo 1, seconda e terza frase, del regolamento (CE) n. 1008/2008, quando un vettore aereo avente sede in uno Stato membro (nella specie, la Germania) promuove e offre in Internet a un consumatore un servizio aereo con luogo di partenza in un altro Stato membro (nella specie, il Regno Unito).

Se in tale contesto assumano rilievo l’utilizzo, per l’offerta, di un indirizzo Internet con un dominio di primo livello specifico per uno Stato [...] (nella specie, www.germanwings.de), il quale rimanda allo Stato membro della sede del vettore aereo, e il fatto che il consumatore si trovi in detto Stato membro.

Se rilevi il fatto che tutti o la maggior parte dei vettori aerei indichino i prezzi controversi nella valuta nazionale del luogo di partenza».

14.      Hanno presentato osservazioni scritte la Verbraucherzentrale, la Germanwings e la Commissione europea. Soltanto queste ultime due hanno presentato osservazioni orali, all’udienza tenutasi il 19 aprile 2018.

IV.    Analisi

A.      Sull’eventuale obbligo di esprimere le tariffe aeree passeggeri in una determinata valuta locale al momento della loro pubblicazione (prima questione)

15.      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 18, di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito dei servizi aerei forniti all’interno dell’Unione disciplinati da tale atto (3), le «tariffe aeree passeggeri» debbano essere espresse in una valuta locale predeterminata dal legislatore, «laddove dette tariffe non siano esposte in euro» (4).

16.      Una siffatta lettura in combinato disposto di detti articoli 23, paragrafo 1, e 2, punto 18, non risulta direttamente dalla formulazione della prima questione pregiudiziale. Tuttavia, essa si inferisce, a mio avviso, da un lato, dalle considerazioni svolte dal giudice del rinvio per spiegare tale questione, in particolare con riferimento alla motivazione della decisione impugnata dinanzi ad esso (5), e, d’altro lato, dal tenore della seconda questione pregiudiziale, che è sollevata in continuità con la prima questione ed associa espressamente dette disposizioni.

17.      Al pari della Germanwings, nonché, mi sembra, della Commissione (6), e al contrario della Verbraucherzentrale, ritengo che la risposta alla questione così lievemente riformulata (7) debba essere negativa, per le ragioni di seguito esposte.

18.      In via preliminare, ricordo che, secondo una costante giurisprudenza, dall’esigenza di applicazione uniforme del diritto dell’Unione deriva che, laddove un atto dell’Unione non rinvii esplicitamente al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la definizione di una determinata nozione (8), quest’ultima deve essere oggetto di un’interpretazione autonoma, che la Corte effettua tenendo conto non solo dei termini delle disposizioni interessate, ma anche del loro contesto e dello scopo perseguito dalla normativa di cui tali disposizioni fanno parte, nonché della loro genesi (9).

1.      Interpretazione alla luce della formulazione delle disposizioni di cui trattasi

19.      Nella sua decisione di rinvio, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) evidenzia che dal testo dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 non risulta espressamente alcun obbligo di indicare le tariffe aeree passeggeri in una determinata valuta locale. A suo avviso, tale circostanza militerebbe a favore di una libertà di scelta lasciata ai vettori aerei, come ritenuto dal giudice pronunciatosi in appello. Concordo con tale analisi.

20.      Infatti, rilevo che il paragrafo 1 di detto articolo 23 è volto ad imporre un obbligo di «informazione» (10), che grava sui vettori aerei che propongono voli in partenza da uno Stato membro, e a fissare i limiti di tale obbligo. In particolare, la seconda e la terza frase di tale paragrafo 1, specificamente prese in considerazione nella questione sollevata dal giudice del rinvio, enunciano condizioni relative all’indicazione del «prezzo finale» che dev’essere pagato dal cliente (11). Orbene, mentre la summenzionata disposizione elenca dettagliatamente gli elementi informativi che devono essere comunicati (12), non vi è fatta alcuna menzione della valuta nella quale detto prezzo dovrebbe essere indicato per adempiere l’obbligo ivi previsto.

21.      Neppure il considerando 16 del regolamento n. 1008/2008, che ha parimenti ad oggetto la necessità di portare a conoscenza dei clienti tutte le componenti del prezzo finale, prevede che debba essere utilizzata una specifica valuta a tale scopo.

22.      Sottolineo fin d’ora che questa è la situazione, per quanto il legislatore abbia pienamente preso in considerazione (13), in sede di elaborazione del regolamento in parola (14), la dimensione internazionale, non soltanto intracomunitaria, dell’obbligo di trasparenza e di informazione completa sui prezzi, risultante da detto articolo 23.

23.      Riguardo all’articolo 2, punto 18, di detto regolamento, che definisce la nozione di «tariffe aeree passeggeri» ai sensi di tale atto, è vero è che esso fa esplicitamente riferimento al «prezzo in euro o in valuta locale», senza tuttavia precisare cosa si debba intendere con le ultime due parole di tale locuzione, in particolare senza indicare se si tratti della «valuta locale» di uno Stato membro (15) e soprattutto, nel caso di specie, senza precisare se i vettori possano o meno optare per la valuta di loro scelta (16).

24.      La circostanza che l’aggettivo «locale» sia utilizzato in varie versioni linguistiche della disposizione in esame (17) non mi sembra dirimente. Sebbene un siffatto aggettivo sia, a mio avviso, maggiormente idoneo a riflettere un’idea di prossimità rispetto ai termini che rimandano a un paese utilizzati in altre versioni (18), si deve constatare che il regolamento n. 1008/2008 non contiene alcuna indicazione riguardo a cosa si debba intendere in tale contesto per carattere «locale» e a quale sia il criterio di prossimità pertinente in proposito (19). Del resto, supponendo che tale variazione terminologica possa essere considerata decisiva nella presente causa, secondo costante giurisprudenza, in caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche, la disposizione di cui trattasi dev’essere interpretata alla luce dell’impianto sistematico e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento (20).

25.      Osservo che la locuzione «prezzo in euro o in valuta locale», menzionata dal giudice del rinvio, compare altresì, senza ulteriori precisazioni, al punto 19 del medesimo articolo 2, per definire la nozione di «tariffe aeree merci» prossima a quella di «tariffe aeree passeggeri». A mio avviso, e secondo il parere espresso dalla Commissione in udienza, occorrerà tenere presente tale somiglianza terminologica in sede di interpretazione di detto punto 18 nell’ambito della presente causa (21).

26.      Peraltro, osservo che il concetto di «prezzo finale», di cui all’articolo 23, paragrafo 1, e al considerando 16 del regolamento n. 1008/2008, non è equivalente al concetto di «tariffe aeree passeggeri», come definito all’articolo 2, punto 18, di tale regolamento (22). Vero è che essi si sovrappongono parzialmente, in quanto il primo concetto ingloba il secondo (23), cosicché occorre effettivamente interpretare dette norme in combinato disposto nella presente causa (24). Nondimeno, come hanno affermato la Germanwings e la Commissione, gli elementi del «prezzo finale» che si aggiungono alla «tariffa aerea passeggeri» ai sensi di detto articolo 23 non sono disciplinati da detto articolo 2, punto 18, in quanto esso definisce unicamente quest’ultima nozione (25), il che depone a favore della tesi secondo la quale la formula «in euro o in valuta locale» contenuta nell’articolo 2 imporrebbe il ricorso a una precisa valuta locale per fornire le informazioni richieste all’articolo 23.

27.      Soprattutto, al pari della Germanwings e della Commissione, sottolineo che il legislatore dell’Unione, all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, si è astenuto dal fornire un’istruzione esplicita, in particolare dal fissare precisi criteri di individuazione, riguardo alla valuta che i vettori aerei dovrebbero utilizzare per informare i clienti delle loro tariffe. Esso ha proceduto così, pur essendo manifestamente cosciente del fatto che diverse valute locali erano utilizzabili in alternativa all’euro, come rivela la formulazione dell’articolo 2, punto 18, di tale regolamento, e pur avendo avuto cura di adottare norme dettagliate riguardo all’obbligo per i vettori aerei di indicare sempre il prezzo dei voli da essi commercializzati in maniera completa e in via definitiva (26).

28.      Ritengo che tale deliberata assenza di indicazioni riguardo alla valuta da utilizzare possa essere intesa come il riflesso della volontà del legislatore di non imporre particolari vincoli ai vettori in proposito (27). Il mio punto di vista è corroborato dalle seguenti considerazioni.

2.      Interpretazione alla luce della genesi delle disposizioni di cui trattasi

29.      L’interpretazione letterale sopra proposta è a mio avviso confermata da un’analisi dell’evoluzione subita dalle disposizioni del regolamento n. 1008/2008 di cui trattasi nel corso dei lavori legislativi che hanno condotto alla loro attuale formulazione. Infatti, nulla indica che il legislatore abbia avuto intenzione, o almeno preso in considerazione, di introdurre particolari condizioni riguardo alla valuta nell’ambito delle regole enunciate all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008.

30.      Preciso che tale disposizione costituisce una riformulazione dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2409/92 relativo in particolare alle tariffe per il trasporto di passeggeri (28), il quale prevedeva già un obbligo di comunicare le tariffe passeggeri (29), che tuttavia era meno preciso e meno rigoroso di quello attualmente previsto.

31.      Gli autori del regolamento n. 1008/2008 hanno chiaramente voluto rafforzare, all’articolo 23 di quest’ultimo, l’obbligo informativo gravante sui vettori aerei allo scopo di favorire, da un lato, una migliore trasparenza dei prezzi per i passeggeri, imponendo la pubblicazione di tariffe che comprendano tutte le tasse, le imposte o gli altri supplementi, e, d’altro lato, una politica dei prezzi più equa, lottando contro le distorsioni della concorrenza prodotte dalla mancanza di trasparenza (30). Invece, non risulta in alcun modo che si sia considerato di imporre l’uso di una determinata valuta in proposito.

32.      Le sole affermazioni relative alla valuta contenute nei lavori preparatori del regolamento n. 1008/2008 sono quelle che si ricollegano alle definizioni generali fornite all’articolo 2. Rilevo che l’espressione «prezzo in euro o in valuta locale», utilizzata all’articolo 2, punti 18 e 19, di tale regolamento, era già presente in sostanza nelle corrispondenti disposizioni dell’articolo 2, lettere a) e d), del regolamento n. 2409/92, che facevano riferimento al «prezzo in ecu o in valuta locale». La sostituzione del termine «ecu» con il termine «euro», nel regolamento n. 1008/2008, mi sembra semplicemente connessa all’introduzione dell’euro quale moneta unica in alcuni Stati membri (31).

33.      Riguardo all’espressione «in valuta locale», che compariva quattro volte nell’articolo 2 del regolamento n. 2409/92 (32), i lavori preparatori di quest’ultimo non forniscono alcuna indicazione che consenta di avvalorare la tesi secondo la quale il legislatore avrebbe inteso imporre ai vettori aerei l’uso di una specifica valuta locale al momento della comunicazione delle loro tariffe. Al contrario, ne risulta chiaramente che gli ideatori di tale regolamento volevano permettere alle compagnie di «fornire ai consumatori una discreta gamma di servizi a prezzi ragionevoli» (33).

34.      Rilevo che la formula «nella moneta nazionale» era altresì utilizzata, senza ulteriori precisazioni, agli articoli 2, lettera a), dei precedenti atti relativi alle tariffe dei servizi aerei ai quali il preambolo del regolamento n. 2409/92 fa riferimento (34). In quest’ultimo, essa è intervenuta a completare, a titolo di alternativa, la formula «in ecu», la sola inizialmente prevista dalla Commissione (35), a seguito di una richiesta di emendamento lievemente differente proveniente dal Parlamento europeo (36) e sostenuta dal Comitato economico e sociale (37). In udienza la Commissione ha dichiarato di non disporre di dati concernenti le ragioni esatte delle modifiche successivamente attuate per pervenire all’espressione «prezzo (…) in valuta locale» che compare all’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 2409/92 (38), espressione ripresa all’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 1008/2008.

35.      In ogni caso, a mio avviso, dal complesso dei lavori preparatori summenzionati si evince che non si è affatto ipotizzato di adottare una norma, né tantomeno correlativi criteri di individuazione, che imponesse l’uso di una specifica valuta locale ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008. L’approccio che propongo non è contraddetto, anzi è confermato, da elementi contestuali, che saranno ora esaminati.

3.      Interpretazione alla luce del contesto delle disposizioni di cui trattasi

36.      In primo luogo, rilevo che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, sul quale si fonda l’azione della ricorrente nel procedimento principale, è contenuto nel capo IV di tale regolamento, relativo alle «Disposizioni in materia di tariffe», mentre l’articolo 2, punto 18, ove è fatta menzione del «prezzo (…) in valuta locale», è contenuto nel suo capo I, relativo alle «Disposizioni generali».

37.      Il collegamento materiale tra le due disposizioni, come stabilito nella decisione di rinvio, non è dunque scontato, anche se le definizioni fornite all’articolo 2 valgono per l’articolo 23, come del resto per tutte le altre disposizioni di detto regolamento, il che giustifica l’interpretazione dell’ultimo di tali articoli alla luce del primo (39). Inoltre, ricordo che la nozione di «tariffe aeree passeggeri» definita all’articolo 2, punto 18, non coincide perfettamente con le nozioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1 (40).

38.      Ciò premesso, ritengo che, in assenza di un rinvio espresso fra tali disposizioni del regolamento n. 1008/2008, non si possa ritenere che, con la formula utilizzata all’articolo 2, punto 18, il legislatore abbia inteso limitare la scelta dei vettori in ordine alla valuta locale nella quale devono comunicare le informazioni tariffarie che sono tenuti a fornire ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1.

39.      In secondo luogo, rilevo che il giudice del rinvio menziona la «libertà in materia di tariffe» sancita all’articolo 22 del regolamento n. 1008/2008 (41) per sostenere la tesi secondo la quale l’articolo 23, paragrafo 1, di quest’ultimo non impone l’uso di una determinata valuta locale. La Verbraucherzentrale obietta che tale libertà non sarebbe ostacolata dalla mera circostanza che occorresse indicare le tariffe in una specifica valuta, mentre la Germanwings sostiene che la regola così prevista includerebbe la libertà di scegliere la valuta nella quale le tariffe aeree passeggeri sono espresse.

40.      Per quanto io sia favorevole alla tesi suesposta, nondimeno non condivido il punto di vista della Germanwings secondo il quale l’articolo 22 del regolamento in parola dovrebbe svolgere un ruolo decisivo per la risposta da fornire alla prima questione pregiudiziale. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la libertà sancita in detto articolo costituisce la conclusione di una progressiva eliminazione del controllo dei prezzi esercitato dagli Stati membri, posto che la liberalizzazione del mercato aereo ha avuto l’obiettivo di pervenire ad una maggiore diversificazione dell’offerta nonché ad una tariffazione più bassa a beneficio dei consumatori (42).

41.      Detto articolo 22 ha come scopo una deregolamentazione del settore (43), che consenta ai vettori aerei di determinare liberamente il valore attribuito alle proprie prestazioni di servizi. Esso dunque, a mio avviso, è privo di incidenza per quanto riguarda la scelta della valuta nella quale le tariffe aeree passeggeri dovrebbero essere comunicate. Nondimeno, lo spirito di liberalizzazione sotteso a tale disposizione, come dichiarato dalla Commissione (44), è effettivamente di natura tale da confermare l’interpretazione secondo la quale il regolamento n. 1008/2008 non impone vincoli in proposito.

42.      In terzo luogo, riguardo al contesto più generale nel quale si colloca l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, rilevo che, come ha alluso la Commissione, neppure la direttiva 98/6/CE (45), che ha specificamente ad oggetto l’indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, contiene norme vincolanti per quanto concerne la valuta nella quale il prezzo da pagare dev’essere espresso, sebbene tale problematica non sia stata occultata dal legislatore (46). Anche la direttiva 2011/83/UE (47), che ha ad oggetto la tutela dei consumatori – in particolare in termini di informazione sui prezzi – nel contesto della conclusione di contratti con professionisti, non prevede nulla in proposito (48).

43.      Le suesposte considerazioni, a mio avviso, sono perfettamente compatibili con l’interpretazione teleologica, illustrata in prosieguo, delle disposizioni che vengono in rilievo nella domanda di pronuncia pregiudiziale in esame.

4.      Interpretazione alla luce degli obiettivi delle disposizioni di cui trattasi

44.      Come già evidenziato dalla Corte, risulta chiaramente tanto dalla rubrica dell’articolo 23 del regolamento n. 1008/2008 quanto dai termini del paragrafo 1 di detto articolo che tale disposizione «è intes[a] a garantire, segnatamente, l’informazione e la trasparenza dei prezzi dei servizi aerei in partenza da un aeroporto situato sul territorio di uno Stato membro e contribuisce, pertanto, a garantire la tutela del cliente che fa ricorso a tali servizi» (49).

45.      Nella stessa ottica, il considerando 16 di tale regolamento enuncia che «[i] clienti dovrebbero poter confrontare efficacemente i prezzi per i servizi aerei delle diverse linee aeree». Esso aggiunge che «[è] opportuno, pertanto, che il prezzo finale che il cliente dovrà pagare», per servizi aerei in partenza da un aeroporto situato nel territorio dell’Unione, «sia sempre indicato, comprensivo di tutte le tasse, i diritti ed i supplementi».

46.      Secondo il giudice del rinvio e la Verbraucherzentrale, l’obiettivo di confronto efficace dei prezzi indicato nella prima frase di detto considerando 16 sarebbe compromesso se ogni vettore aereo potesse indicare nella valuta di sua scelta le tariffe aeree passeggeri per un volo all’interno dell’Unione. Non condivido tale punto di vista, al pari della Germanwings e della Commissione.

47.      In primo luogo, preciso che mi sembra, in considerazione della genesi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, che il rafforzamento della tutela dei clienti (50) sia, certamente, una delle finalità che hanno presieduto all’adozione di tale disposizione, ma che essa abbia avuto altresì lo scopo di garantire una più sana concorrenza fra i vettori aerei (51). Tale duplice preoccupazione emerge altresì da atti precedenti (52) e successivi (53) in materia.

48.      Sarebbe dunque auspicabile, a mio avviso, astenersi dal procedere a un’interpretazione della disposizione in esame talmente estensiva da condurre a favorire principalmente, o addirittura esclusivamente, gli interessi dei clienti (54), senza tenere in sufficiente considerazione i vincoli che gravano sui vettori aerei, esplicitamente, e i margini di manovra che sono stati lasciati loro, implicitamente, alla luce di detto regolamento.

49.      A tal proposito, rilevo, in secondo luogo, che per consentire la realizzazione degli obiettivi summenzionati, il legislatore dell’Unione ha delimitato la libertà in materia di tariffe riconosciuta ai vettori aerei. Esso ha espressamente imposto a tali vettori di pubblicare informazioni complete sulle tariffe dei trasporti passeggeri e sulle condizioni che le accompagnano e ha precisato, inoltre, che dette tariffe devono comprendere tutte le tasse, imposte e diritti applicabili (55).

50.      Quindi, l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 enuncia, in maniera assai dettagliata, tutta una serie di requisiti relativi ai dati che devono essere sistematicamente comunicati nel contesto di cui trattasi (56), corredando tali requisiti di eventuali sanzioni (57). Sottolineo che l’obbligo di indicare sempre l’importo finale da pagare favorisce la trasparenza dei prezzi e consente di contrastare la pratica sleale, precedentemente seguita da taluni vettori aerei, consistente nel proporre un prezzo incompleto all’inizio della transazione e nell’aggiungere vari supplementi poco prima del termine di quest’ultima (58).

51.      Il considerando 16 del regolamento in parola segue la stessa logica, indicando quali sono gli elementi che il prezzo finale deve necessariamente includere, come conferma la seconda frase di tale considerando, la quale interviene a chiarire il tenore della sua prima frase, inesattamente menzionata in maniera isolata dalla Verbraucherzentrale.

52.      Contrariamente a quanto tale parte nel procedimento principale sembra sostenere, l’obiettivo perseguito dalle disposizioni di cui trattasi è non già di permettere al cliente di valutare il carattere più o meno elevato della tariffa aerea passeggeri nella valuta che conosce meglio, bensì di garantire una trasparenza consistente nella circostanza che tutte le componenti del prezzo siano effettivamente indicate nel prezzo definitivo e, conseguentemente, di garantire al cliente un’effettiva possibilità di comparazione. Aggiungo che condivido il parere espresso dalla Commissione, in udienza, secondo il quale nulla indica che la tutela dei consumatori perseguita dal regolamento n. 1008/2008 includa la protezione di questi ultimi dal rischio di perdite connesse alle operazioni di cambio.

53.      Inoltre, se l’uso di una specifica valuta fosse apparso come un elemento decisivo per il conseguimento degli obiettivi di informazione e di trasparenza dei prezzi che perseguivano, gli autori del regolamento n. 1008/2008 non avrebbero omesso di prevedere tale norma e di definire i criteri che consentono di individuare la valuta pertinente. Dal momento che il legislatore non l’ha fatto in alcun modo, ritengo che non competa alla Corte procedervi in via sostitutiva, tanto più che l’adozione di una siffatta norma non era, a mio avviso, necessaria per garantire la tutela dei clienti.

54.      Infatti, sottolineo, in terzo luogo, che, oltre alle difficoltà connesse all’eventuale definizione di criteri adeguati (59), non è, a mio avviso, certo che il fatto di imporre l’uso di una specifica valuta locale permetta al cliente di analizzare più efficacemente i prezzi dei servizi offerti dai differenti vettori aerei, conformemente all’obiettivo di comparabilità effettiva e di trasparenza dei prezzi perseguito dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, letto alla luce del considerando 16 di quest’ultimo (60).

55.      Vero è che, sebbene risulti non prevista nel regolamento n. 1008/2008, una limitazione del numero delle valute locali che possano essere utilizzate dai vettori aerei per esprimere le proprie tariffe passeggeri, come propone la Verbraucherzentrale, permetterebbe a prima vista di agevolare il confronto delle offerte proposte per un identico servizio.

56.      Tuttavia, supponendo che la Corte ammetta l’esistenza di un obbligo di utilizzare una determinata valuta locale, le difficoltà prodotte dall’uso di differenti valute non verrebbero per questo del tutto meno. Infatti, come ha affermato la Commissione, se la formulazione dell’articolo 2, punto 18, di detto regolamento dovesse essere considerata decisiva a tal proposito, la formula alternativa «prezzo in euro o in valuta locale» ivi contenuta può essere intesa nel senso che autorizzi sempre un vettore aereo ad esprimere i propri prezzi in euro (61), mentre i suoi concorrenti potrebbero optare al contrario per la valuta locale individuata. Pertanto, a causa della possibilità che la tariffa di un servizio sia indicata in due modi distinti, il confronto efficace dei prezzi potrebbe teoricamente rimanere difficoltoso per il cliente, anche se tale presunta difficoltà non è necessariamente confermata nella pratica, a mio avviso.

57.      I problemi connessi alla possibilità di utilizzare valute differenti possono, in effetti, essere limitati da molteplici fattori che agevolano il confronto (62). Peraltro, non mi sembra indispensabile richiedere che i prezzi dei voli siano indicati in una valuta precisa, dal momento che una regolazione può, in una certa misura, realizzarsi naturalmente nel mercato di cui trattasi, per il semplice fatto che un potenziale cliente può evitare spontaneamente vettori aerei che indichino i propri prezzi in una valuta che gli appaia incongrua o impraticabile.

58.      Alla luce dell’insieme di tali considerazioni, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 18, di quest’ultimo, dev’essere interpretato nel senso che, al momento della pubblicazione delle loro tariffe aeree passeggeri, i vettori aerei non sono tenuti ad esprimere tali tariffe in una determinata valuta locale, nell’ipotesi in cui non siano espresse in euro.

B.      Sui criteri di individuazione della valuta locale eventualmente imposti al momento della pubblicazione delle tariffe aeree passeggeri (seconda questione)

59.      La seconda questione pregiudiziale è sollevata unicamente nell’ipotesi in cui la Corte rispondesse alla prima questione pregiudiziale che dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 discende l’obbligo per i vettori aerei di pubblicare le loro tariffe aeree passeggeri in una determinata valuta locale. Tenuto conto del fatto che propongo di fornire una risposta di segno contrario alla prima questione, ritengo che non occorrerà rispondere alla seconda questione. Le sintetiche osservazioni che seguono saranno dunque presentate soltanto in via subordinata.

60.      Con la questione in esame, il giudice del rinvio invita la Corte a dichiarare in quale valuta locale le tariffe aeree passeggeri possano essere indicate, conformemente alle summenzionate disposizioni, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, ossia allorché un vettore aereo avente sede in uno Stato membro (nel caso di specie, in Germania) venda, mediante il proprio sito Internet recante un nome di dominio di primo livello che lo ricollega a tale Stato (in questa sede, «www.germanwings.de» (63)), a un consumatore che si trova nel medesimo paese, un servizio aereo con luogo di partenza situato in un altro Stato membro (nel caso di specie, nel Regno Unito). Esso chiede, inoltre, se rilevi, in proposito, che tutti o la maggior parte dei vettori aerei indichino tali tariffe nella valuta locale vigente nel luogo di partenza.

61.      La Verbraucherzentrale afferma che occorrerebbe basarsi sulla valuta locale dello Stato membro il cui diritto è applicabile per l’esecuzione del contratto concluso tra il vettore aereo e il consumatore al quale si rivolge la pubblicità, ai sensi delle regole sul conflitto di leggi di cui all’articolo 5 del regolamento n. 593/2008 (64). Ne deriverebbe che, nelle circostanze di cui al procedimento principale, la tariffa del volo di cui trattasi avrebbe dovuto essere indicata nella valuta tedesca, ossia in euro, e non nella valuta britannica, ossia in sterline britanniche.

62.      Invece, la Germanwings sostiene che le tariffe passeggeri devono essere indicate in euro o nella valuta locale dello Stato membro del luogo di partenza e che gli altri criteri di collegamento menzionati nella seconda questione pregiudiziale sono privi di incidenza sull’individuazione della valuta locale, ai sensi del regolamento n. 1008/2008. Il giudice del rinvio sembra propendere a favore di tale interpretazione.

63.      Per parte sua, la Commissione suggerisce di interpretare l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 nel senso che non osta a che i vettori aerei esprimano le tariffe aeree passeggeri, i prezzi finali e gli altri elementi menzionati in tale disposizione nella valuta del luogo di partenza. Condivido quest’ultimo parere, in via subordinata, con la precisazione che, a mio avviso, detto articolo 23, paragrafo 1, non contiene alcuna prescrizione in proposito (65).

64.      In primo luogo, ritengo che il criterio del luogo di partenza del volo interessato possa essere pertinente per individuare la valuta locale nella quale le tariffe aeree passeggeri dovrebbero essere espresse. Infatti, come sottolinea il giudice del rinvio, atteso che il luogo di partenza del volo è necessariamente comune a tutti i servizi aerei confrontati, la valuta locale utilizzata dai differenti vettori per formulare le loro offerte sarebbe la stessa per tutti detti servizi, il che faciliterebbe, segnatamente, il confronto efficace dei prezzi, oggetto del regolamento n. 1008/2008 (66). La Commissione sostiene inoltre correttamente che, nell’ipotesi considerata, si tratta di un criterio obiettivamente connesso alla transazione, in quanto è in questo luogo che ha inizio l’esecuzione del servizio pattuito (67). Inoltre, è ragionevole ritenere che il cliente che dovrà recarsi nel luogo di partenza del volo che intende acquistare conosca e sappia utilizzare la valuta avente corso legale in tale paese, così come il vettore che fornisce tale servizio.

65.      Preciso che, a mio parere, non è decisivo sapere se tutti i vettori aerei o la maggior parte di essi indichino le proprie tariffe nella valuta nazionale del luogo di partenza, come affermato alla fine della questione sollevata (68). Nondimeno, l’eventuale esistenza di tale prassi, supponendo che sia dimostrata, potrebbe avvalorare la tesi secondo cui i vettori sarebbero facilmente in condizione di rispettare detto criterio.

66.      Inoltre, adottare come criterio il luogo di partenza del volo sarebbe compatibile con il fatto che occorrerebbe attribuire all’espressione «valuta locale» utilizzata all’articolo 2, punto 18, del regolamento di cui trattasi, relativo alle tariffe aeree passeggeri, un significato che valga anche per l’espressione utilizzata in maniera identica al punto 19 del medesimo articolo, relativo alle tariffe aeree merci (69), il che non consentirebbe di adottare il criterio proposto dalla Verbraucherzentrale(70).

67.      In secondo luogo, al pari del giudice del rinvio e della Germanwings, ritengo che il criterio del luogo della sede del vettore aereo che propone il servizio di cui trattasi non possa essere adottato, dal momento che le valute utilizzabili per indicare la tariffa di un identico servizio varierebbero allora in proporzione al numero di paesi in cui i diversi vettori che offrono tale prestazione fossero stabiliti (71), il che non aiuterebbe i clienti a confrontare i prezzi.

68.      In terzo luogo, non sarebbe più opportuno adottare il criterio del nome di dominio di primo livellodell’indirizzo Internet utilizzato dal vettore aereo che propone il servizio di cui trattasi. Al pari del giudice del rinvio, ritengo che sarebbe semplice per un vettore aereo aggirare tale criterio scegliendo, arbitrariamente, un nome di dominio di primo livello corrispondente al paese nella cui valuta intende poter indicare le proprie tariffe. Inoltre, la Germanwings asserisce correttamente che i nomi di dominio non sono sempre nazionali, dunque non rinviano necessariamente a un paese preciso, come potrebbe avvenire se l’indirizzo terminasse in «.com», ipotesi nella quale il criterio di collegamento in esame verrebbe allora meno.

69.      In quarto luogo, non sono favorevole neppure al criterio del luogo di soggiorno del cliente né al criterio del luogo di residenza abituale del cliente, tenuto conto che i due luoghi non coincidono necessariamente, in quanto può accadere che una persona cerchi di acquistare un servizio aereo in un paese in cui non risiede abitualmente. Sebbene sia possibile supporre che il cliente abbia familiarità con le valute vigenti in tali luoghi, detti criteri non sono appropriati a mio avviso, in quanto, nel momento in cui il vettore aereo formula la propria offerta di vendita, esso non è in condizioni di individuare il paese nel quale si situa il pubblico che manifesterà effettivamente il proprio interesse. Come afferma il giudice del rinvio, un simile approccio imporrebbe alle compagnie aeree di localizzare a monte l’insieme dei potenziali clienti e di indicare, ogni volta, tariffe aeree passeggeri differenti per i diversi spazi valutari considerati, il che mi sembra costituire un vincolo eccessivo data la duplice finalità della disposizione in esame.

70.      In quinto luogo, la tesi sostenuta dalla Verbraucherzentrale (72) non mi convince, per le seguenti ragioni. Da un lato, è possibile rilevare che il regolamento n. 1008/2008 non instaura alcun collegamento con le disposizioni del regolamento n. 593/2008, sebbene quest’ultimo sia stato adottato qualche mese prima di esso. D’altro lato, secondo la Verbraucherzentrale, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008, in assenza di una scelta ad opera delle parti, sarebbe applicabile la legge del paese nel quale il passeggero ha la propria residenza abituale, e dunque la valuta di tale paese dovrebbe essere utilizzata al momento della pubblicazione delle tariffe, a condizione che il luogo di partenza o il luogo di destinazione del volo sia anch’esso ivi situato. Orbene, un siffatto approccio richiederebbe che il futuro passeggero sia localizzato mediante un software o che indichi sistematicamente il proprio luogo di residenza abituale affinché questi venga a conoscenza delle tariffe proposte, il che potrebbe porre problemi pratici e forse anche giuridici, in particolare sul piano della tutela dei dati personali, come asserito dalla Germanwings. Infine, l’interpretazione proposta dalla Verbraucherzentrale non tiene conto del fatto che il paragrafo 3 del medesimo articolo 5 contiene una regola complementare di prossimità che, in realtà, può condurre a individuare un altro paese (73), non soltanto quello in cui il passeggero risiede.

71.      Di conseguenza, qualora la Corte ritenesse che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 imponga ai vettori aerei di esprimere le proprie tariffe aeree passeggeri in una determinata valuta locale, a mio avviso occorrerebbe rispondere alla seconda questione pregiudiziale che tale disposizione, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 18, di detto regolamento, non osta a che le tariffe in questione siano formulate nella valuta avente corso legale nel paese del luogo di partenza del volo di cui trattasi.

V.      Conclusione

72.      Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) nel modo seguente:

L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 18, di quest’ultimo, dev’essere interpretato nel senso che, al momento della pubblicazione delle loro tariffe aeree passeggeri, i vettori aerei non sono tenuti ad esprimere tali tariffe in una determinata valuta locale, nell’ipotesi in cui non siano espresse in euro.


1      Lingua originale: il francese.


2      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU 2008, L 293, pag. 3).


3      Va osservato che detto articolo 23, paragrafo 1, prende espressamente in considerazione «i servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato».


4      Rilevo che, con queste ultime parole, il giudice del rinvio incentra la propria questione sulle ipotesi in cui, come nel procedimento principale, i vettori aerei intendano utilizzare una valuta diversa dall’euro per comunicare le proprie tariffe ai potenziali passeggeri.


5      V. altresì paragrafo 12 delle presenti conclusioni.


6      Preciso che, nelle sue osservazioni scritte e orali, la Commissione ha proposto una risposta comune alle due questioni pregiudiziali e ha formulato un parere articolato, sostenendo, da un lato, che il regolamento n. 1008/2008 non impone al vettore aereo «alcuna limitazione» riguardo alla scelta della «valuta locale» nella quale esso esprime le proprie tariffe e, d’altro lato, che detto regolamento potrebbe «a rigori» imporre che tale scelta non sia «del tutto arbitraria», in quanto tale atto prescriverebbe, soltanto, il rispetto di «criteri obiettivi, relativi alla transazione, entro i quali il vettore aereo potrebbe effettuare la propria scelta, senza limitarsi necessariamente a una sola valuta locale».


7      Conformemente a una costante giurisprudenza, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni pregiudiziali sottoposte, al fine di fornire al giudice nazionale una risposta utile (v., segnatamente, sentenza del 22 febbraio 2018, SAKSA, C‑185/17, EU:C:2018:108, punto 28).


8      Come nel caso delle disposizioni del regolamento n. 1008/2008 di cui si chiede l’interpretazione nella presente causa.


9      V., segnatamente, sentenze del 20 dicembre 2017, Acacia e D’Amato (C‑397/16 e C‑435/16, EU:C:2017:992, punto 31), nonché dell’8 marzo 2018, DOCERAM (C‑395/16, EU:C:2018:172, punto 20).


10      V. la rubrica dell’articolo 23 del regolamento n. 1008/2008, che menziona anche la «non discriminazione», la quale è oggetto del paragrafo 2 del medesimo articolo.


11      Sulle finalità di tali condizioni, v. paragrafi 44 e segg. delle presenti conclusioni.


12      V. altresì paragrafo 27 delle presenti conclusioni.


13      In particolare, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, del 21 aprile 2008, relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell’adozione del futuro regolamento n. 1008/2008 [COM(2008) 175 definitivo, pag. 4] precisa che «gli obblighi di trasparenza delle informazioni (…) sono stati estesi a tutti i voli in partenza dalla Comunità, compresi i voli operati da compagnie di paesi terzi (articolo 24 [divenuto articolo 23]). (…) [L’ultima frase del] “considerando” (15) [divenuto considerando 16] incoraggia le compagnie comunitarie ad applicare lo stesso livello di trasparenza per i voli [in partenza da paesi terzi e] con destinazione all’interno della Comunità» (il corsivo è mio).


14      Sulla genesi di tali disposizioni, v. altresì paragrafi 29 e segg. delle presenti conclusioni.


15      La terminologia impiegata nel citato articolo 2, punto 18, non esclude a priori che la «valuta locale» possa essere quella di uno Stato terzo, dovendosi osservare che i considerando 8, 10 e 16 nonché gli articoli 13, 15 e 22 del medesimo regolamento fanno riferimento ai servizi aerei che presentano un nesso di collegamento con paesi terzi. Tuttavia, mi sembra probabile che il legislatore abbia piuttosto fatto riferimento alla valuta di uno Stato membro che non abbia adottato l’euro, stante il fatto che quest’ultima costituisce l’altra possibilità prevista in detto punto 18. In ogni caso, anche se la Verbraucherzentrale e la Germanwings hanno proposto di rispondere alla seconda questione pregiudiziale specificando «valuta locale dello Stato membro» (il corsivo è mio), la Corte, a mio avviso, non dovrà pronunciarsi in proposito, alla luce delle circostanze di fatto della presente causa.


16      Secondo il giudice del rinvio, se la formula utilizzata fosse stata «prezzo in euro o in una valuta locale» (il corsivo è mio), ne sarebbe risultato più chiaramente che il legislatore intendeva concedere una siffatta possibilità di scelta. Non sono convinto di tale argomento.


17      In particolare, le versioni in lingua spagnola («moneda local»), in lingua danese («lokal valutale»), in lingua inglese («local currency»), in lingua italiana («valuta locale»), in lingua neerlandese («lokale valuta») e in lingua portoghese («moeda local»).


18      In particolare, le versioni in lingua tedesca («Landeswährung»), in lingua francese («monnaie nationale») e in lingua svedese («nationell valuta»).


19      V. altresì paragrafo 27 delle presenti conclusioni.


20      V., segnatamente, sentenza del 22 marzo 2018, Anisimovienė e a. (C‑688/15 e C‑109/16, EU:C:2018:209, punto 78).


21      In proposito, v. altresì paragrafo 66 delle presenti conclusioni.


22      Preciso che la nozione di «tariffa(e) aerea(e) passeggeri» è impiegata non soltanto all’articolo 23 di detto regolamento, ma altresì nel suo considerando 15 nonché agli articoli 16 e 22 del medesimo regolamento.


23      Ai sensi di detto articolo 23, paragrafo 1, «[i]l prezzo finale da pagare (…) includetutte le tariffe aereepasseggeri (…) applicabili, nonché tuttele tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione» (il corsivo è mio).


24      A quest’ultimo proposito, v. altresì paragrafo 16 delle presenti conclusioni.


25      In tal senso, riguardo al regime applicabile ai differenti elementi che compongono il prezzo finale, v. sentenza del 6 luglio 2017, Air Berlin (C‑290/16, EU:C:2017:523, punti 23 e segg.).


26      Sul tenore di dette regole e riguardo agli obiettivi perseguiti dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, v. paragrafi 44 e segg. delle presenti conclusioni.


27      V., per analogia, riguardo al silenzio del legislatore, sentenza del 12 aprile 2018, Fédération des entreprises de la beauté (C‑13/17, EU:C:2018:246, punti 34 e 35 nonché punti 45 e segg.).


28      Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci (GU 1992, L 240, pag. 15), che è stato abrogato dal regolamento n. 1008/2008 (v. articolo 27 di quest’ultimo).


29      Così formulato: «I vettori aerei che operano all’interno della Comunità informano il pubblico, a richiesta, di tutte le tariffe aeree passeggeri e delle tariffe merci normali».


30      V. proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi di trasporto aereo nella Comunità, datata 18 luglio 2006 [COM(2006) 396 definitivo, relazione, pagg. 2, 4 e 10, nonché considerando 15 e articolo 24, paragrafo 1]. V. altresì relazione del Parlamento europeo, dell’11 maggio 2007, su tale proposta (A6-178/2007, pagg. da 25 a 29 e 33); parere del Comitato economico e sociale europeo, del 31 maggio 2007, in merito a tale proposta (GU 2007, C 175, pag. 85, punto 8), nonché comunicazione della Commissione menzionata nella nota a piè di pagina 13 delle presenti conclusioni (pagg. 3 e 4).


31      Al riguardo, v. considerando 2 e 6 nonché articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro (GU 1997, L 162, pag. 1), nonché considerando 2 e articolo 2 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (GU 1998, L 139, pag. 1).


32      V. punti da a) a d) di detto articolo 2, che definivano, rispettivamente, le nozioni di «tariffa aerea passeggeri», di «tariffa posto», di «tariffe charter» e di «tariffe merci».


33      V. relazione della Commissione nella sua proposta di regolamento (CEE) del Consiglio sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, di data 18 settembre 1991 [COM(91) 275 def., pag. 3]. Sulla liberalizzazione della fissazione di dette tariffe, v. pagg. da 14 a 16 di tale documento.


34      V. direttiva 87/601/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1987, sulle tariffe per i servizi aerei di linea tra gli Stati membri (GU 1987, L 374, pag. 12) e regolamento (CEE) n. 2342/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, sulle tariffe dei servizi aerei di linea (GU 1990, L 217, pag. 1). Osservo che nella direttiva 87/601 non è stata adottata la formula «valuta legale di uso locale», senza criterio di localizzazione, inizialmente prevista dalla Commissione (v. proposta di direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 1981, riguardante le tariffe per il trasporto aereo di linea tra gli Stati membri, GU 1982, C 78, pag. 6).


35      V. articolo 2 della summenzionata proposta [COM(91) 275 def., pag. 57].


36      V. relazione della commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento del 27 marzo 1992 (A3-142/92, pag. 16, emendamento n. 5, così formulato: «prezzo in ecu/valuta locale applicabile da pagarsi», e pag. 28, ove si afferma che «[l]a possibilità di indicare le tariffe (…) in valuta locale sembra ragionevole tenuto conto della prassi attuale, ma dovrebbe essere garantito un controllo in modo da evitare che tale opzione, ad esempio, sia sfruttata per dissimulare differenze tra le tariffe interne ed esterne»), nonché parere del Parlamento dell’8 aprile 1992 sulla proposta in questione della Commissione (GU 1992, C 125, pag. 147, emendamento n. 23).


37      Nel suo parere del 29 aprile 1992, tale comitato ritiene pertinente «[i]n attesa che l’ECU venga adottato come moneta corrente (…) menzionare [nella definizione di “tariffa aerea”], oltre all’ECU,anche la moneta nazionale» (GU 1992, C 169, pag. 20, punto 5.2.1.1.1; il corsivo è mio).


38      Sapendo che la proposta modificata presentata dalla Commissione il 19 giugno 1992 [COM(92) 274 def., GU 1992, C 206, pag. 54, emendamento n. 5] riprendeva la formulazione proposta dal Parlamento («prezzo espresso in ecu/valuta locale applicabile da pagarsi»), la quale tuttavia non è stata mantenuta nella versione finale del regolamento n. 2409/92 («prezzo in ecu o in valuta locale»).


39      V. paragrafo 16 delle presenti conclusioni.


40      V. paragrafo 26 delle presenti conclusioni.


41      Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, salvo nel contesto degli oneri di servizio pubblico di cui all’articolo 16 di quest’ultimo, «[i] vettori aerei (…) fissano liberamente le tariffe aeree passeggeri (…) per i servizi aerei intracomunitari».


42      V. sentenza del 6 luglio 2017, Air Berlin (C‑290/16, EU:C:2017:523, punti 46 e 47), in cui la Corte ha precisato che l’obiettivo così perseguito dall’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 non comporta che i contratti di trasporto aereo non siano assoggettati al rispetto delle regole generali che tutelano il consumatore contro le clausole abusive.


43      V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Vueling Airlines (C‑487/12, EU:C:2014:27, paragrafi 27 e segg.).


44      Nelle proprie osservazioni scritte la Commissione ha messo in rilievo che l’articolo 22 del regolamento n. 1008/2008 ha notevolmente rafforzato la libertà in materia di tariffe rispetto alle disposizioni che erano contenute negli articoli da 5 a 8 del regolamento n. 2409/92.


45      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU 1998, L 80, pag. 27).


46      Il 21 giugno 2006 la Commissione ha pubblicato una relazione sull’applicazione della direttiva 98/6, nella quale dichiara che, conformemente al suo articolo 4, paragrafo 1, taluni Stati membri hanno fissato limiti concernenti l’indicazione dei prezzi in valuta locale e in euro che erano applicabili nel corso del periodo transitorio di passaggio all’euro [v. comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, COM(2006) 325 definitivo, punto 4].


47      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).


48      V. comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 19 dicembre 2011, intitolata «Una visione europea per i passeggeri, Comunicazione sui diritti dei passeggeri in tutti i modi di trasporto» [COM(2011) 898 definitivo, punto 3.2].


49      V. sentenze del 15 gennaio 2015, Air Berlin (C‑573/13, EU:C:2015:11, punto 33), e del 6 luglio 2017, Air Berlin (C‑290/16, EU:C:2017:523, punto 30), nonché la giurisprudenza ivi citata.


50      Contrariamente alla proposta iniziale della Commissione [COM(2006) 396 definitivo, pagg. 10, 13 e 50], i considerando 15 e 16 nonché l’articolo 23 del regolamento n. 1008/2008 prendono in considerazione i «clienti», ossia le persone che effettuano l’acquisto di biglietti aerei, fermo restando che è possibile che i «passeggeri», ossia le persone che viaggiano con tali biglietti, non li abbiano acquistati in prima persona.


51      V. paragrafo 31 delle presenti conclusioni e documenti citati nella nota relativa a tale paragrafo.


52      Così, il quinto considerando del regolamento n. 2409/92, abrogato dal regolamento n. 1008/2008, prevedeva che occorreva «completare la liberalizzazione delle tariffe con adeguate garanzie atte a tutelare gli interessi degli utenti e dell’industria».


53      V., in particolare, la summenzionata comunicazione [COM(2011) 898 definitivo, punto 3.2].


54      Un’interpretazione estensiva è maggiormente giustificata nel contesto delle norme del diritto dell’Unione relative alla compensazione pecuniaria e all’assistenza dei passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo di un volo, le quali mirano espressamente a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri (v., segnatamente, sentenze del 4 ottobre 2012, Finnair, C‑22/11, EU:C:2012:604, punti 23 e 34, nonché del 4 ottobre 2012, Rodríguez Cachafeiro e Martínez-Reboredo Varela-Villamor, C‑321/11, EU:C:2012:609, punti 25 e 33).


55      In proposito, v. i passaggi dei documenti preparatori menzionati nella nota a piè di pagina 30 delle presenti conclusioni.


56      La Corte ha precisato la portata delle regole enunciate in tale disposizione, in particolare in ordine al contenuto dei dati che devono essere comunicati ai clienti e riguardo alle modalità di tale comunicazione (v. sentenze del 19 luglio 2012, ebookers.com Deutschland, C‑112/11, EU:C:2012:487, punti da 11 a 20; del 18 settembre 2014, Vueling Airlines, C‑487/12, EU:C:2014:2232, punti da 32 a 39; del 15 gennaio 2015, Air Berlin, C‑573/13, EU:C:2015:11, punti da 20 a 45, nonché del 6 luglio 2017, Air Berlin, C‑290/16, EU:C:2017:523, punti da 18 a 36).


57      Ai sensi dell’articolo 24 di tale regolamento, «[g]li Stati membri garantiscono l’osservanza delle norme fissate nel [capo relativo alle disposizioni in materia di tariffe] e prescrivono le sanzioni per le loro violazioni [che devono essere] efficaci, proporzionate e dissuasive».


58      V., altresì, Grard, L., «Des règles nouvelles pour le marché unique du transport aérien», Revue de droit des transports, 2008, n. 12, commento 260, sezione 3 B.


59      A tal proposito, v. paragrafi 59 e segg. delle presenti conclusioni.


60      Per contrasto, in particolare, con gli obblighi imposti ai vettori aerei di indicare il prezzo finale in occasione di ciascuna indicazione dei prezzi dei servizi aerei e per ciascun servizio aereo di cui sia esposta la tariffa, nonché l’importo dei differenti elementi che compongono il prezzo finale (v. sentenze del 15 gennaio 2015, Air Berlin, C‑573/13, EU:C:2015:11, punti 34 e 41, nonché del 6 luglio 2017, Air Berlin, C‑290/16, EU:C:2017:523, punti 24 e 36).


61      La Commissione considera, a mio avviso correttamente, che le tariffe aeree passeggeri dovrebbero poter essere espresse in euro qualsiasi siano gli aeroporti tra i quali è proposto il collegamento.


62      Da un lato, come affermato al termine della seconda questione pregiudiziale, sembra frequente che i vettori aerei esprimano le proprie tariffe nella valuta del luogo di partenza di un volo, il che determina la pubblicazione delle informazioni in una sola e medesima valuta. D’altro lato, accade anche che i vettori si premurino di indicare le proprie tariffe al contempo in euro e in valuta locale, il che moltiplica i punti di confronto. Infine, non è raro che il cliente, o l’agenzia di viaggio che gli vende il volo, ricorra a un software di conversione, il che pone rimedio alla diversità di valute.


63      Secondo le indicazioni del giudice del rinvio, che sono le sole facenti fede in linea di principio, con la precisazione, tuttavia, che la Germanwings ha sostenuto, in udienza, che l’estensione sarebbe in realtà «.com/de», di modo che il primo livello è «.com» – che non corrisponderebbe a un dominio di primo livello specifico per uno Stato – e la barra obliqua che precede il «de» indica soltanto la lingua del sito Internet.


64      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6), il cui articolo 5 enuncia quanto segue:
«2. Nella misura in cui la legge applicabile a un contratto di trasporto di passeggeri non sia stata scelta dalle parti conformemente al secondo comma, la legge applicabile è quella del paese di residenza abituale del passeggero, purché il luogo di partenza o di destinazione sia situato in tale paese. Se tali condizioni non sono soddisfatte, si applica la legge del paese in cui il vettore ha la residenza abituale.      
Le parti possono scegliere come legge applicabile al contratto di trasporto di passeggeri a norma dell’articolo 3 solo la legge del paese in cui:      
a) il passeggero ha la residenza abituale; o      
b) il vettore ha la residenza abituale; o      
c) il vettore ha la sua amministrazione centrale; o      
d) è situato il luogo di partenza; o      
e) è situato il luogo di destinazione.      
3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto, in mancanza di scelta della legge, presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese».


65      Alla luce delle considerazioni svolte nell’ambito della risposta alla prima questione pregiudiziale (v. paragrafi 15 e segg. delle presenti conclusioni).


66      A quest’ultimo proposito, v. paragrafi 44 e segg. delle presenti conclusioni.


67      V., per analogia, sentenza del 7 marzo 2018, flightright e a. (C‑274/16, C‑447/16 e C‑448/16, EU:C:2018:160, punto 68), resa in materia di competenza giurisdizionale, secondo la quale «il luogo di partenza e quello di arrivo dell’aereo devono essere parimenti considerati luoghi di prestazione principale dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo». Rilevo che, nella presente causa, la Corte non è chiamata a pronunciarsi con riferimento al luogo di destinazione.


68      Secondo la decisione di rinvio, la Germanwings ha asserito, nell’ambito del procedimento principale, che l’uso della valuta del luogo di partenza corrisponderebbe alla prassi dei vettori aerei. Nelle sue osservazioni scritte e orali la Germanwings ha riproposto tale argomento, pur ammettendo, nella risposta che propone di fornire, che l’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 1008/2008 non può dipendere dalla questione se ciò corrisponda o meno effettivamente alla prassi abituale.


69      V. paragrafo 25 delle presenti conclusioni.


70      La quale si fonda su considerazioni derivate dalla tutela delle persone trasportate, che mi sembrano inconferenti con riferimento al trasporto di merci.


71      Il giudice del rinvio fornisce l’esempio secondo il quale, per un volo in partenza dal Regno Unito, la tariffa potrebbe essere indicata in sterline britanniche da un vettore avente sede in tale paese, in euro da un vettore con sede in Germania, in fiorini da un vettore avente sede in Ungheria e in zloty da un vettore con sede in Polonia.


72      Tesi richiamata al paragrafo 61 delle presenti conclusioni.


73      V. la citazione di detto articolo 5 contenuta nella nota a piè di pagina 64 delle presenti conclusioni.