Language of document : ECLI:EU:C:2018:189

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

15 marzo 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articoli 12, da 46 bis a 46 quater – Prestazioni della stessa natura – Nozione – Norma anticumulo – Nozione – Presupposti – Norma nazionale che prevede un’indennità integrativa della pensione d’invalidità permanente totale per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni – Sospensione dell’indennità integrativa in caso di attività lavorativa o di percepimento di una pensione di vecchiaia»

Nella causa C‑431/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Corte superiore di giustizia di Castiglia e León, Spagna), con decisione dell’11 maggio 2016, pervenuta in cancelleria il 2 agosto 2016, nel procedimento

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

contro

José Blanco Marqués

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da E. Levits, presidente di sezione, M. Berger e F. Biltgen (relatore), giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 settembre 2017,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), da A. Trillo García e M. Baró Pazos, letrados,

–        per il governo spagnolo, da V. Ester Casas, in qualità di agente,

–        per la Commissione europea, da L. Lozano Palacios e D. Martin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 4, 12 e da 46 bis a 46 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (GU 2008, L 177, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), e degli articoli 3, 10 e da 53 a 55 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposti, da un lato, l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Istituto nazionale di previdenza sociale, Spagna; in prosieguo: l’«INSS») e la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Tesoreria generale della previdenza sociale, Spagna; in prosieguo: la «TGSS»), e, dall’altro, il sig. José Blanco Marqués, in merito alla decisione dell’INSS di sospendere il versamento a quest’ultimo dell’indennità integrativa della pensione d’invalidità permanente totale a causa del percepimento di una pensione di vecchiaia svizzera.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Ai sensi del considerando 21 del regolamento n. 1408/71, è necessario, «per proteggere i lavoratori migranti e i loro superstiti contro un’applicazione troppo rigorosa delle clausole nazionali di riduzione, di sospensione o di soppressione, (…) inserire disposizioni che definiscano rigorosamente l’applicazione di queste clausole».

4        L’articolo 1, lettera j), di tale regolamento definisce il termine «legislazione» come indicante, per ogni Stato membro, «le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistenti o future, concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale (…)».

5        L’articolo 4 di detto regolamento, rubricato «Campo d’applicazione “rationae materiae”», al suo paragrafo 1, così dispone:

«Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a)      le prestazioni di malattia e di maternità;

b)      le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;

c)      le prestazioni di vecchiaia;

d)      le prestazioni ai superstiti;

e)      le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

f)      gli assegni in caso di morte;

g)      le prestazioni di disoccupazione;

h)      le prestazioni familiari».

6        L’articolo 12 del medesimo regolamento, rubricato «Divieto di cumulo delle prestazioni», prescrive quanto segue:

«1.      Il presente regolamento non può conferire, né mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentesi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria. Tale disposizione non si applica tuttavia alle prestazioni per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi dell’articolo 41, dell’articolo 43, paragrafi 2 e 3, degli articoli 46, 50 e 51, oppure dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera b).

2.      Se non è diversamente disposto nel presente regolamento, le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di altro Stato membro.

3.      Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro, nel caso in cui il beneficiario di prestazioni d’invalidità o di prestazioni anticipate di vecchiaia eserciti un’attività professionale, sono ad esso opponibili anche se esercita la propria attività nel territorio di un altro Stato membro.

(…)».

7        L’articolo 46 del regolamento n. 1408/71 così prevede:

«1.      Qualora le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni siano soddisfatte senza che sia necessario applicare l’articolo 45 né l’articolo 40, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti:

a)      l’istituzione competente calcola l’importo delle prestazioni che sarebbe dovuto:

i)      da un lato, a norma delle sole disposizioni della legislazione che essa applica;

ii)      dall’altro, in applicazione del paragrafo 2;

(…)».

8        L’articolo 46 bis di tale regolamento, rubricato «Disposizioni generali relative alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione applicabili alle prestazioni di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti in virtù delle legislazioni degli Stati membri» dispone quanto segue:

«1.      Ai sensi del presente capitolo si intendono per “cumulo di prestazioni della stessa natura” tutti i cumuli di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti calcolate o corrisposte in base a periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti da una stessa persona.

2.      Ai sensi del presente capitolo si intendono per “cumulo di prestazioni di natura diversa” tutti i cumuli di prestazioni che non possono essere considerate della stessa natura ai sensi del paragrafo 1.

3.      Per l’applicazione delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti con una prestazione della stessa natura o una prestazione di natura diversa o con altri redditi, valgono le norme seguenti:

a)      si tiene conto delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato membro o degli altri redditi acquisiti in un altro Stato membro solamente se la legislazione del primo Stato membro prevede che siano prese in considerazione le prestazioni o i redditi acquisiti all’estero;

b)      si tiene conto dell’importo delle prestazioni che deve essere versato da un altro Stato membro prima della deduzione delle tasse, dei contributi di sicurezza sociale e di altre trattenute individuali;

c)      non si tiene conto dell’importo delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato membro che sono corrisposte sulla base di un’assicurazione volontaria o facoltativa continuata;

d)      nel caso in cui clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione siano applicate in base alla legislazione di un solo Stato membro, in quanto l’interessato beneficia di prestazioni della stessa natura o di natura diversa dovute in base alla legislazione di altri Stati membri o di altri redditi acquisiti sul territorio di altri Stati membri, la prestazione dovuta ai sensi della legislazione del primo Stato membro può essere ridotta soltanto entro i limiti dell’importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione o dei redditi acquisiti sul territorio degli altri Stati membri».

9        Ai sensi dell’articolo 46 ter di detto regolamento, rubricato «Disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute in virtù della legislazione di due o più Stati membri»:

«1.      Le clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono applicabili a una prestazione calcolata conformemente all’articolo 46, paragrafo 2.

2.      Clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro sono applicabili ad una prestazione calcolata conformemente all’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), soltanto quando si tratti:

a)      di una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti e che è menzionata nell’allegato IV, parte D

o

(…).

Le prestazioni di cui alle lettere a) e b) e gli accordi sono menzionati nell’allegato IV, parte D».

10      Il regolamento n. 1408/71 è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 883/2004 a partire dal 1o maggio 2010. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento, il regolamento n. 1408/71 è rimasto in vigore e i relativi effetti giuridici sono stati mantenuti ai fini «dell’accordo sullo Spazio economico europeo[, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3)], dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone[, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU 2002, L 114, pag. 1; in prosieguo: l’“accordo CE‑Svizzera”)] e altri accordi che contengono un riferimento al regolamento (CEE) n. 1408/71, fino a quando detti accordi non sono modificati in funzione del presente regolamento».

11      L’articolo 8 dell’accordo CE‑Svizzera così recita:

«Conformemente all’allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:

a)      la parità di trattamento;

b)      la determinazione della normativa applicabile;

c)      il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali;

d)      il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti;

e)      la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni».

12      L’articolo 20 dell’accordo CE‑Svizzera prevede quanto segue:

«Salvo disposizione contraria contenuta nell’allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest’ultimo».

13      L’allegato II dell’accordo CE‑Svizzera, riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, al suo articolo 1, così recita:

«1.      Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui è fatto riferimento in vigore al momento della firma dell’Accordo, modificati dalla sezione A del presente allegato o regole ad essi equivalenti.

2.      I termini “Stato membro” o “Stati membri” che figurano negli atti cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, la Svizzera».

14      La sezione A di detto allegato fa in particolare riferimento al regolamento n. 1408/71.

15      L’allegato II dell’accordo CE‑Svizzera è stato aggiornato dalla decisione n. 1/2012 del Comitato misto istituito a norma dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, del 31 marzo 2012 (GU 2012, L 103, pag. 51).

16      L’allegato II, così modificato, entrato in vigore il 1o aprile 2012, rinvia al regolamento n. 883/2004, ma altresì al regolamento n. 1408/71 «quando vi si fa riferimento nel regolamento [n. 883/2004] o quando si tratta di casi verificatisi in passato».

 Diritto spagnolo

17      Gli articoli 136 e 137 della Ley General de la Seguridad Social (legge generale sulla previdenza sociale), nella sua versione consolidata approvata con Real Decreto Legislativo 1/1994 (regio decreto legislativo 1/1994), del 20 giugno 1994 (BOE n. 154, del 29 giugno 1994, pag. 20658), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «LGSS»), prevedono, ai fini della tutela sociale in caso di invalidità permanente totale per lo svolgimento della professione abituale, una pensione vitalizia diretta a tutelare i lavoratori che, a seguito di una malattia o di un infortunio, verificatisi sul lavoro o meno, perdono la capacità di esercitare la loro professione abituale, ma rimangono in grado di esercitarne un’altra.

18      Ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 2, della LGSS:

«La prestazione economica corrispondente all’invalidità permanente totale consiste in una pensione vitalizia, che può essere eccezionalmente sostituita da un’indennità forfettaria quando il beneficiario abbia meno di 60 anni.

I lavoratori che sono stati dichiarati invalidi permanenti totali per esercitare la loro professione abituale percepiscono la pensione prevista al paragrafo precedente, aumentata di una percentuale determinata ai sensi della normativa applicabile qualora dalla loro età, dalla loro carenza di competenze generali o specialistiche e dall’ambiente sociale e professionale del loro luogo di residenza emergano difficoltà a trovare un’attività lavorativa in un settore diverso rispetto a quello della loro professione abituale precedente.

(…)».

19      Dall’articolo 6, paragrafi da 1 a 3, del Decreto 1646/1972 para la aplicación de la ley 24/1972, de 21 de junio, en materia de prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social (decreto 1646/1972 in attuazione della legge 24/1972, del 21 giugno 1972, relativa alle prestazioni del regime generale di sicurezza sociale) del 23 giugno 1972 (in prosieguo: il «decreto 1646/1972») risulta che la pensione d’invalidità permanente totale per lo svolgimento della professione abituale è aumentata di un’indennità integrativa pari al 20% della base di calcolo considerata per determinare l’importo della pensione (in prosieguo: l’«indennità integrativa del 20%»), quando il lavoratore abbia un’età pari o superiore a 55 anni.

20      Tuttavia, poiché il fondamento di tale indennità integrativa è costituito dalla presunzione secondo cui è particolarmente difficile, per le persone con un’età pari o superiore a 55 anni, trovare un’attività lavorativa in un settore differente rispetto a quello in cui lavoravano e per la quale è stata loro riconosciuta un’invalidità permanente totale, detta indennità integrativa è, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del decreto 1646/1972, «sospesa durante il periodo in cui il lavoratore svolge un’altra attività lavorativa».

21      Per contro, il percepimento della pensione d’invalidità permanente totale in quanto tale è compatibile con l’esercizio di un’altra professione.

22      Secondo l’articolo 143, paragrafo 4, della LGSS, quando il beneficiario di una pensione d’invalidità permanente raggiunge l’età di 65 anni, tale pensione si converte in una pensione di vecchiaia. Tuttavia, tale mutamento di denominazione lascia impregiudicate le condizioni di applicazione di tale prestazione.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

23      Il sig. Blanco Marqués, nato il 3 febbraio 1943, è beneficiario di una pensione spagnola d’invalidità permanente totale per lo svolgimento della professione di elettricista nelle miniere, derivante da una malattia comune, che gli è stata riconosciuta con sentenza del 3 giugno 1998, a partire dal 13 gennaio 1998. Ai fini della determinazione del diritto a percepire tale pensione nonché ai fini del calcolo dell’importo della medesima, sono stati presi in considerazione solo i contributi versati al regime di sicurezza sociale spagnolo. Dal momento che l’interessato, alla data di decorrenza della decisione, aveva più di 55 anni, gli è stata riconosciuta l’indennità integrativa del 20%, conformemente all’articolo 6, paragrafi da 1 a 3, del decreto 1646/1972.

24      Al compimento del 65° anno di età il sig. Blanco Marqués ha ottenuto una pensione di vecchiaia dalla sicurezza sociale svizzera, a partire dal 1o marzo 2008. Tale pensione di vecchiaia gli è stata concessa prendendo in considerazione esclusivamente i contributi sociali versati nell’ambito del regime obbligatorio svizzero.

25      Con decisione del 24 febbraio 2015, l’INSS ha soppresso, a partire dal 1o febbraio 2015, l’indennità integrativa del 20% percepita dal sig. Blanco Marqués, in ragione dell’incompatibilità di tale indennità con il beneficio di una pensione di vecchiaia, e ha chiesto a quest’ultimo la restituzione della somma di EUR 17 340,95, corrispondente agli importi erogati a titolo di detta indennità integrativa per il periodo compreso tra il 1o febbraio 2011 e il 31 gennaio 2015, non coperto da prescrizione.

26      Il sig. Blanco Marqués ha presentato ricorso avverso tale decisione dinanzi al Juzgado de lo Social n. 1 de Ponferrada (Tribunale del lavoro n. 1 di Ponferrada, Spagna). Con sentenza del 28 settembre 2015, tale giudice ha annullato detta decisione, in quanto ha ritenuto che l’indennità integrativa del 20% non fosse incompatibile con il percepimento di una pensione di vecchiaia svizzera, dal momento che l’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1408/71 o l’articolo 53, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 prevedono che vi sia incompatibilità solo se la legislazione nazionale stabilisce che siano presi in considerazione a tal fine le prestazioni o i redditi acquisiti all’estero. Orbene, siffatta norma non esisterebbe nel diritto spagnolo.

27      L’INSS ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Corte superiore di giustizia di Castiglia e León, Spagna) affermando che, secondo la giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), l’indennità integrativa del 20% è sospesa non solo nel caso espressamente indicato all’articolo 6, paragrafo 4, del decreto 1646/1972, vale a dire quando un beneficiario svolge un’attività lavorativa, ma anche nel caso in cui quest’ultimo percepisca una pensione di vecchiaia in un altro Stato membro o in Svizzera, dal momento che siffatta pensione di vecchiaia rappresenta un reddito sostitutivo dei redditi da lavoro.

28      In tale contesto, il Tribunal Superior de Justicia Castilla y León (Corte superiore di giustizia di Castiglia e León) ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se si debba ritenere che una norma di diritto interno quale l’articolo 6, paragrafo 4, del [decreto 1646/1972], che stabilisce che l’indennità integrativa del 20% della base regolatrice (base reguladora) erogata a favore dei beneficiari di una pensione per invalidità permanente totale allo svolgimento della professione abituale di età superiore ai 55 anni “è sospesa durante il periodo in cui il lavoratore svolga un’attività lavorativa”, rappresenti una norma anticumulo nell’accezione degli articoli 12, [e da] 46 bis [a] 46 quater del regolamento [n. 1408/71] e 5, [e da] 53 [a] 55 del regolamento [n. 883/2004], alla luce del fatto che il Tribunal Supremo spagnolo ha statuito che l’incompatibilità stabilita in detta norma di diritto interno non si applica solo allo svolgimento di un’attività lavorativa, ma anche al percepimento di una pensione di vecchiaia.

2)      In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se gli articoli 46 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento [n. 1408/71] e 53, paragrafo 3, lettera a), del regolamento [n. 883/2004] debbano essere interpretati nel senso che una norma anticumulo, che vieta il cumulo tra la prestazione controversa e una pensione di uno Stato dell’Unione europea o della Svizzera, può essere applicata solo quando esista una norma di diritto nazionale avente rango di legge che stabilisce esplicitamente l’incompatibilità delle prestazioni della sicurezza sociale di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti, quale quella controversa nel caso di specie, con le prestazioni o i redditi percepiti all’estero dal beneficiario. Oppure se la norma anticumulo possa applicarsi alle pensioni di un altro Stato dell’Unione europea o della Svizzera, ai sensi degli articoli 12 del regolamento [n. 1408/71] e 5 del regolamento [n. 883/2004], sebbene manchi una previsione di legge esplicita, ma la giurisprudenza nazionale abbia adottato un’interpretazione che presuppone l’incompatibilità tra la prestazione controversa e una pensione di vecchiaia di diritto interno spagnolo.

3)      Ove la risposta alla questione precedente sia favorevole all’applicazione della norma anticumulo spagnola (con la sua estensione per via giurisprudenziale) al caso controverso, nonostante l’assenza di una legge esplicita che preveda le prestazioni o i redditi acquisiti all’estero, se si debba ritenere che l’indennità integrativa del 20% che, ai sensi della normativa spagnola sulla sicurezza sociale, è percepita dai lavoratori ai quali è riconosciuta un’invalidità permanente totale allo svolgimento della professione abituale e di età superiore ai 55 anni, secondo quanto illustrato, sia una prestazione avente la stessa natura o natura diversa rispetto a una pensione di vecchiaia del sistema di sicurezza sociale svizzero. Se la definizione dei differenti settori della sicurezza sociale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento [n. 1408/71] e [all’articolo] 3, paragrafo 1, del regolamento [n. 883/2004], abbia portata comunitaria o se ci si debba attenere alla definizione fornita dalla legislazione nazionale per ciascuna specifica prestazione. Nel caso in cui la definizione abbia portata comunitaria, se l’indennità integrativa del 20% della base regolatrice (base reguladora) della pensione di invalidità permanente totale oggetto della presente controversia debba essere considerata una prestazione d’invalidità o di disoccupazione, tenendo conto del fatto che essa integra la pensione d’invalidità permanente totale allo svolgimento della professione abituale a causa della difficoltà che incontrano le persone di età superiore ai 55 anni nel trovare un’altra attività lavorativa, per cui il pagamento di detta indennità integrativa viene sospeso se il beneficiario svolge un lavoro.

4)      Qualora si ritenga che le due prestazioni abbiano la stessa natura e considerando che per determinare l’importo della pensione di invalidità spagnola e dell’integrazione della stessa non sono stati presi in considerazione periodi di contribuzione in uno Stato diverso, se si debba ritenere che l’indennità integrativa del 20% della base regolatrice (base reguladora) della pensione spagnola di invalidità permanente totale sia una prestazione cui si applicano le norme anticumulo, in quanto il suo importo deve essere considerato indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o residenza, nell’accezione degli articoli 46 ter, [paragrafo 2, lettera a)], del regolamento [n. 1408/71] e 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento [n. 883/2004]. Se si possa applicare la norma anticumulo sebbene detta prestazione non sia menzionata né nella parte D dell’allegato IV del regolamento [n. 1408/71] né nell’allegato IX del regolamento [n. 883/2004].

5)      In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se sia applicabile la norma contenuta negli articoli 46 bis, paragrafo 3, lettera d), del regolamento [n. 1408/71] e 53, paragrafo 3, lettera d), del regolamento [n. 883/2004], secondo cui la prestazione della sicurezza sociale spagnola può essere ridotta solamente “entro i limiti dell’importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione” dell’altro Stato, nella fattispecie la Svizzera.

6)      Qualora si ritenga che le due prestazioni abbiano natura diversa e poiché non risulta che la Svizzera applichi alcuna norma anticumulo, se, a termini degli articoli 46 quater del regolamento [n. 1408/71] e 55 del regolamento [n. 883/2004], si possa applicare la riduzione all’intera indennità integrativa del 20% della pensione di invalidità permanente totale spagnola o se questa debba essere oggetto di divisione o pro rata, in entrambi i casi se debba applicarsi il limite previsto dagli articoli 46 bis, paragrafo 3, lettera d), del regolamento [n. 1408/71] e 53, paragrafo 3, lettera d), del regolamento [n. 883/2004], secondo cui la prestazione della sicurezza sociale spagnola potrebbe essere ridotta soltanto “entro i limiti dell’importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione” dell’altro Stato, nella fattispecie la Svizzera».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

29      Dato che il giudice del rinvio, nelle sue questioni pregiudiziali, fa riferimento sia alle disposizioni del regolamento n. 1408/71 sia a quelle del regolamento n. 883/2004, occorre determinare, preliminarmente, quale regolamento trova applicazione rationae temporis alla situazione di cui al procedimento principale.

30      A tale riguardo, dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che la decisione che ha assegnato la pensione d’invalidità permanente totale spagnola e quella che ha riconosciuto la pensione di vecchiaia svizzera sono state prese rispettivamente nel corso del 1998 e del 2008. Dato che tali due decisioni, fatti generatori delle pensioni di cui trattasi, sono state adottate prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 883/2004, solo le disposizioni del regolamento n. 1408/71 sono rilevanti nel procedimento principale.

 Sulla prima questione

31      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la norma spagnola di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del decreto 1646/1972, quale interpretata dal Tribunal Supremo (Corte suprema), ai sensi della quale l’indennità integrativa del 20% è sospesa durante il periodo in cui il lavoratore svolge un’attività lavorativa o percepisce una pensione di vecchiaia, rappresenta una clausola di riduzione ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 1408/71.

32      Preliminarmente, occorre constatare che una legislazione nazionale, che prevede un’indennità integrativa della pensione d’invalidità permanente totale, quale l’indennità integrativa del 20%, rientra nell’ambito di applicazione rationae materiae del regolamento n. 1408/71.

33      Infatti, ai sensi del suo articolo 4, paragrafo 1, lettera b), tale regolamento si applica a tutte le «prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno».

34      Inoltre, secondo l’articolo 1, lettera t), di detto regolamento, i termini «prestazioni», «pensioni» e «rendite» vanno intesi nel senso più ampio, come riferentisi a tutte le prestazioni, pensioni e rendite, compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari.

35      Per quando riguarda la nozione di «clausola di riduzione» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che una norma nazionale deve essere qualificata come tale qualora il calcolo che essa impone abbia la conseguenza di ridurre l’importo della pensione alla quale l’interessato può avere diritto in ragione del fatto che egli beneficia di una prestazione in un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 7 marzo 2002, Insalaca, C‑107/00, EU:C:2002:147, punto 16 e giurisprudenza ivi citata, e del 7 marzo 2013, van den Booren, C‑127/11, EU:C:2013:140, punto 28).

36      Nella fattispecie, dalla decisione di rinvio risulta che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del decreto 1646/1972, come interpretato dalla giurisprudenza del Tribunal supremo (Corte suprema), l’indennità integrativa del 20% è sospesa non solo quando il beneficiario percepisce redditi da lavoro, ma anche quando percepisce una pensione di vecchiaia, in quanto quest’ultima è infatti considerata un reddito sostitutivo dei redditi da lavoro. Inoltre, secondo questa stessa giurisprudenza, non occorre fare distinzioni tra le pensioni di vecchiaia nazionali e le pensioni percepite in un altro Stato membro o in Svizzera, in modo che sia le une che le altre devono essere prese in considerazione allo stesso modo ai fini dell’applicazione di tale disposizione.

37      Ne consegue che si deve ritenere che la norma giuridica di cui al procedimento principale riguardi le prestazioni di cui l’interessato beneficia in un altro Stato membro o in Svizzera, dal momento che, per quanto riguarda quest’ultimo Stato, la Confederazione svizzera, ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1408/71, dev’essere assimilata ad uno Stato membro dell’Unione (sentenza del 18 novembre 2010, Xhymshiti, C‑247/09, EU:C:2010:698, punto 31).

38      Inoltre, è pacifico che l’applicazione di tale norma nazionale ha come effetto la riduzione dell’importo totale delle prestazioni alle quali l’interessato può avere diritto.

39      Orbene, la Corte ha già dichiarato che una norma nazionale che prevede che l’indennità integrativa aggiunta alla pensione di vecchiaia di un operaio è diminuita dell’importo di una pensione di vecchiaia al quale l’interessato può aver diritto in virtù di un regime di un altro Stato membro, costituisce una clausola di riduzione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 (sentenza del 22 ottobre 1998, Conti, C‑143/97, EU:C:1998:501, punto 30).

40      A tale riguardo, per quanto riguarda l’argomento avanzato dall’INSS e dalla TGSS, secondo i quali la norma nazionale di cui al procedimento principale sarebbe esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 poiché essa si limita a stabilire una semplice norma d’incompatibilità, la Corte ha precisato che non è lecito sottrarre le clausole di riduzione nazionali alle condizioni e ai limiti di applicazione imposti dal regolamento n. 1408/71, qualificandole come clausole di calcolo o regole probatorie (v., in tal senso, sentenze del 22 ottobre 1998, Conti, C‑143/97, EU:C:1998:501, punto 24, e del 18 novembre 1999, Van Coile, C‑442/97, EU:C:1999:560, punto 27).

41      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale l’indennità integrativa della pensione di invalidità permanente totale è sospesa durante il periodo in cui il beneficiario di tale pensione percepisce una pensione di vecchiaia in un altro Stato membro o in Svizzera costituisce una clausola di riduzione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71.

 Sulla seconda questione

42      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «legislazione del primo Stato membro» ivi richiamata deve essere intesa nel senso stretto del termine o se essa include altresì l’interpretazione che ne viene data da un giudice nazionale supremo.

43      Ai sensi di tale disposizione, «si tiene conto delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato membro o degli altri redditi acquisiti in un altro Stato membro solamente se la legislazione del primo Stato membro prevede che siano prese in considerazione le prestazioni o i redditi acquisiti all’estero».

44      Inoltre, secondo l’articolo 1, lettera j), del regolamento n. 1408/71, il termine «legislazione» indica, per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistenti o future, concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale.

45      Orbene, come risulta dal punto 27 della presente sentenza, sebbene il testo dell’articolo 6 del decreto 1646/1972 si limiti a disporre la sospensione dell’indennità integrativa del 20% nel caso in cui il beneficiario della pensione d’invalidità permanente totale svolga un’attività lavorativa, la giurisprudenza nazionale ha interpretato tale disposizione nel senso che la sospensione ivi prevista si estende anche al caso in cui il beneficiario percepisca una pensione di vecchiaia, sia che quest’ultima venga corrisposta dal sistema di sicurezza sociale nazionale o da quello di un altro Stato membro o della Svizzera.

46      Per quanto riguarda la questione se l’interpretazione di una disposizione legislativa fornita da un giudice supremo debba essere considerata legislazione ai sensi dell’articolo 1, lettera j), del regolamento n. 1408/71, occorre ricordare che la portata delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali deve essere valutata alla luce delle interpretazioni date dai giudici nazionali (sentenza dell’8 giugno 1994, Commissione/Regno Unito, C‑382/92, EU:C:1994:233, punto 36).

47      Sebbene pronunce giurisdizionali isolate o minoritarie non possano essere prese in considerazione, lo stesso non si può dire di un’interpretazione giurisprudenziale confermata dal giudice supremo nazionale (v., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 2003, Commissione/Italia, C‑129/00, EU:C:2003:656, punto 32).

48      In tali circostanze, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «legislazione del primo Stato membro» ivi richiamata deve essere intesa nel senso che include l’interpretazione di una disposizione legislativa nazionale fornita da un giudice nazionale supremo.

 Sulla terza questione

49      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’indennità integrativa del 20% assegnata al lavoratore che percepisce una pensione d’invalidità permanente totale in virtù della legislazione spagnola e la pensione di vecchiaia acquisita dal medesimo lavoratore in Svizzera debbano essere considerate della stessa natura o di natura differente ai sensi del regolamento n. 1408/71.

50      Per rispondere a tale questione, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le prestazioni di sicurezza sociale devono essere considerate della stessa natura qualora il loro oggetto, il loro scopo, nonché la base di calcolo e le condizioni di attribuzione siano identici. Per contro, caratteristiche puramente formali non vanno considerate elementi decisivi ai fini della qualificazione delle prestazioni (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 1983, Valentini, 171/82, EU:C:1983:189, punto 13; dell’11 agosto 1995, Schmidt, C‑98/94, EU:C:1995:273, punti 24 e 31, nonché del 18 luglio 2006, De Cuyper, C‑406/04, EU:C:2006:491, punto 25).

51      Nella fattispecie, per quanto riguarda l’oggetto e lo scopo dell’indennità integrativa del 20%, dalla decisione di rinvio risulta che essa è diretta a tutelare una categoria specifica di persone particolarmente vulnerabili, ossia i lavoratori di età compresa fra i 55 e i 65 anni, nei cui confronti è stata riconosciuta un’invalidità permanente totale e per i quali risulterebbe difficile trovare lavoro in un settore differente rispetto a quello in cui lavoravano precedentemente.

52      Al fine di conseguire detto obbiettivo, a tali lavoratori viene assegnata un’indennità integrativa della pensione d’invalidità permanente totale, il cui importo è fissato sulla base di calcolo presa in considerazione per determinare l’importo della suddetta pensione d’invalidità.

53      Da quanto precede risulta che sia l’indennità integrativa del 20% sia la pensione d’invalidità permanente totale di cui essa costituisce, di diritto, una prestazione accessoria, presentano caratteristiche analoghe a quelle delle prestazioni di vecchiaia, dal momento che sono intese a garantire mezzi di sussistenza ai lavoratori che sono stati dichiarati invalidi permanenti totali per l’esercizio della loro professione abituale e che, avendo raggiunto una determinata età, avrebbero altresì difficoltà a trovare un impiego in un settore differente rispetto a quello della loro professione abituale.

54      Peraltro, è in tal senso che la pensione d’invalidità permanente totale e l’indennità integrativa del 20% si differenziano da una prestazione di disoccupazione, che è diretta a coprire il rischio relativo alla perdita di reddito subita dal lavoratore in seguito alla perdita del lavoro, quando egli è ancora in grado di lavorare (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2006, De Cuyper, C‑406/04, EU:C:2006:491, punto 27).

55      Infatti, contrariamente ad una prestazione di disoccupazione, che ha lo scopo di permettere all’interessato di rimanere nel mercato del lavoro durante il periodo senza occupazione, la pensione d’invalidità permanente totale e l’indennità integrativa del 20% mirano a procurare al suo beneficiario i mezzi finanziari che gli consentano di provvedere alle sue esigenze durante il periodo compreso tra l’accertamento dell’invalidità permanente totale e l’età della pensione.

56      Pertanto, nel caso in cui il beneficiario di una pensione d’invalidità permanente totale riesca a reimmettersi nel mercato del lavoro in un settore differente rispetto a quello in cui lavorava precedentemente, la concessione della pensione d’invalidità permanente totale di per sé resta garantita e solamente la corresponsione dell’indennità integrativa del 20% è sospesa in ragione dello svolgimento di una nuova attività lavorativa che gli permette di compensare una parte dei redditi professionali mancanti.

57      Di conseguenza, la sospensione dell’indennità integrativa del 20% mira unicamente ad adattare le condizioni di attribuzione della pensione d’invalidità permanente totale alla situazione del beneficiario e, pertanto, non può conferire a tale prestazione una natura diversa da quella constatata al punto 53 della presente sentenza.

58      Tale conclusione trova conferma nel fatto che la legislazione spagnola, nel momento in cui si raggiunge l’età della pensione, assimila fittiziamente la pensione d’invalidità permanente a una pensione di vecchiaia.

59      A tale riguardo, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che, qualora il lavoratore fruisca di prestazioni d’invalidità trasformate in pensione di vecchiaia in forza delle leggi di uno Stato membro e di prestazioni d’invalidità non ancora trasformate in pensioni di vecchiaia in forza delle leggi di un altro Stato membro, la pensione di vecchiaia e le prestazioni di invalidità vanno considerate come aventi la stessa natura (sentenze del 2 luglio 1981, Celestre e a., 116/80, 117/80 e da 119/80 a 121/80, EU:C:1981:159, punto 11 e giurisprudenza ivi citata, e del 18 aprile 1989, Di Felice, 128/88, EU:C:1989:153, punto 13).

60      Ne deriva che un’indennità integrativa del 20% assegnata al lavoratore che percepisce una pensione d’invalidità permanente totale ai sensi della legislazione spagnola e la pensione di vecchiaia acquisita dal medesimo lavoratore in Svizzera devono essere considerate della stessa natura, e ciò sia durante il periodo compreso tra l’accertamento dell’invalidità permanente totale a partire dai 55 anni d’età e l’età della pensione, sia una volta raggiunta l’età della pensione.

61      Pertanto, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che un’indennità integrativa della pensione d’invalidità permanente totale assegnata ad un lavoratore ai sensi della legislazione di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, e una pensione di vecchiaia acquisita dal medesimo lavoratore in Svizzera devono essere considerate della stessa natura ai sensi del regolamento n. 1408/71.

 Sulle questioni quarta e quinta

62      Con le sue questioni quarta e quinta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, nell’ipotesi in cui le due prestazioni di cui al procedimento principale debbano essere considerate della stessa natura, quali disposizioni particolari del regolamento n. 1408/71 in materia di cumulo di prestazioni della stessa natura debbano trovare applicazione.

63      A tale riguardo, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, le clausole anticumulo previste dalla legislazione di uno Stato membro, se non è diversamente disposto in tale regolamento, sono opponibili ai beneficiari di una prestazione a carico del suddetto Stato membro qualora gli stessi abbiano diritto ad altre prestazioni previdenziali, e ciò anche nel caso in cui tali prestazioni siano acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro (sentenze del 7 marzo 2002, Insalaca, C‑107/00, EU:C:2002:147, punto 22, e del 7 marzo 2013, van den Booren, C‑127/11, EU:C:2013:140, punto 29).

64      Per quanto riguarda le disposizioni specifiche applicabili alle prestazioni d’invalidità, di vecchiaia o per i superstiti, l’articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 dispone che le clausole anticumulo previste da una legislazione nazionale sono applicabili ad una prestazione calcolata conformemente all’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), di tale regolamento solo quando sono soddisfatte due condizioni cumulative, ossia qualora, in primo luogo, l’importo della prestazione sia indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti e, in secondo luogo, la prestazione sia menzionata nell’allegato IV, parte D, di detto regolamento.

65      Nella fattispecie, dagli elementi del fascicolo a disposizione della Corte risulta che le prestazioni di cui trattasi nel procedimento principale soddisfano il criterio posto all’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento n. 1408/71, in quanto le due pensioni sono state calcolate dalle rispettive istituzioni nazionali ai sensi delle sole disposizioni della legislazione che esse applicano, senza che sia stato necessario applicare un meccanismo di totalizzazione o pro rata.

66      Per quanto riguarda le due condizioni cumulative, sebbene le parti che hanno presentato osservazioni scritte siano in disaccordo sull’ipotesi che l’importo dell’indennità integrativa del 20% dipenda dal periodo di assicurazione coperto, di modo che spetta al giudice del rinvio procedere a una verifica al riguardo, tuttavia è pacifico che una prestazione di siffatta natura non è espressamente menzionata nell’allegato IV, parte D, del regolamento n. 1408/71.

67      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla quarta e quinta questione dichiarando che l’articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 dev’essere interpretato nel senso che una norma nazionale anticumulo, come quella derivante dall’articolo 6 del decreto 1646/1972, non è applicabile ad una prestazione calcolata conformemente all’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), di detto regolamento, qualora tale prestazione non sia menzionata nell’allegato IV, parte D, del medesimo regolamento.

 Sulla sesta questione

68      Vista la risposta fornita alle due questioni precedenti, non occorre risolvere la sesta questione.

 Sulle spese

69      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

1)      Una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale l’indennità integrativa della pensione d’invalidità permanente totale è sospesa durante il periodo in cui il beneficiario di tale pensione percepisce una pensione di vecchiaia in un altro Stato membro o in Svizzera, costituisce una clausola di riduzione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008.

2)      L’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 592/2008, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «legislazione del primo Stato membro» deve essere intesa nel senso che include l’interpretazione di una disposizione legislativa nazionale fornita da un giudice nazionale supremo.

3)      Un’indennità integrativa della pensione d’invalidità permanente totale assegnata ad un lavoratore ai sensi della legislazione di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, e una pensione di vecchiaia acquisita dal medesimo lavoratore in Svizzera devono essere considerate della stessa natura ai sensi del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 592/2008.

4)      L’articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 592/2008, dev’essere interpretato nel senso che una norma nazionale anticumulo, come quella derivante dall’articolo 6 del Decreto 1646/1972 para la aplicación de la ley 24/1972, de 21 de junio, en materia de prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social (decreto n. 1646/1972 in attuazione della legge 24/1972 del 21 giugno 1972 relativa alle prestazioni del regime generale di sicurezza sociale), del 23 giugno 1972, non è applicabile ad una prestazione calcolata conformemente all’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), di detto regolamento qualora tale prestazione non sia menzionata nell’allegato IV, parte D, del medesimo regolamento.

Firme


*      Lingua processuale: lo spagnolo.