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Ricorso proposto il 19 novembre 2015 – Guardian Europe / Unione europea

(Causa T-673/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Guardian Europe Sàrl (Bertrange, Lussemburgo) (rappresentanti: F. Louis, avvocato, e C. O’Daly, Solicitor)

Convenuta: Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1) ordinare che alla ricorrente siano risarciti i seguenti danni, dovuti alla mancata pronuncia da parte del Tribunale entro un termine ragionevole: a) costi di garanzia per un importo di EUR 936 000; b) costi di opportunità/lucro cessante per un importo di EUR 1 671 000; e c) danni immateriali per un importo di EUR 14,8 milioni;

2) qualora fosse rilevante, riconoscere interessi sulle somme richieste al precedente punto 1) al tasso medio applicato nel periodo rilevante dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali;

3) ordinare che alla ricorrente siano risarcite le seguenti somme per i danni derivanti dalla violazione, da parte della Commissione e del Tribunale, del principio della parità di trattamento: a) EUR 1 547 000 per costi di garanzia; b) EUR 9 292 000 per costi di opportunità/lucro cessante; e c) EUR 14,8 milioni per danni immateriali;

4) qualora fosse rilevante, riconoscere interessi sulla somma di cui al precedente punto 3) al tasso medio applicato nel periodo rilevante dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali; e

5) condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sul diritto della ricorrente al risarcimento dei danni da parte dell’Unione europea ai sensi degli articoli 268 e 340, secondo comma, TFUE, per la violazione, da parte del Tribunale, del suo diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole, di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ed all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali. La mancata pronuncia entro un termine ragionevole ha causato alla ricorrente tre tipologie di perdite nel periodo compreso tra il 12 febbraio 2010 ed il 27 settembre 2012: 1) maggiori costi legati alla garanzia bancaria per l’importo dell’ammenda pagata alla Commissione in seguito all’adozione della decisione C(2007)5791 definitivo, del 28 novembre 2007, nel caso COMP/39165 — Vetro piano; 2) costi di opportunità, in quanto il basso tasso di interesse sull’importo dell’ammenda tardivamente restituito alla ricorrente in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 2014 era molto inferiore a quanto la ricorrente avrebbe potuto ottenere se, invece di pagare tale somma alla Commissione nel 2008, l’avesse investita nella propria attività; e 3) danni immateriali dovuti alla decisione che ha erroneamente inflitto alla ricorrente l’ammenda più alta nel novembre 2007 e alla quale, per la mancata pronuncia del Tribunale entro un termine ragionevole, è stato tardivamente posto rimedio da parte della Corte di giustizia nel novembre 2014.

Secondo motivo, vertente sul diritto della ricorrente al risarcimento dei danni da parte dell’Unione europea ai sensi degli articoli 268 e 340, secondo comma, TFUE, in quanto la Commissione europea ed il Tribunale hanno entrambi manifestamente violato il principio della parità di trattamento ed hanno applicato un trattamento discriminatorio nei confronti della ricorrente. La decisione C(2007)5791 definitivo, del 28 novembre 2007, nel caso COMP/39165 — Vetro piano, ha erroneamente escluso le vendite interne dal calcolo delle ammende inflitte agli altri destinatari della decisione ed ha mancato di rettificare la risultante discriminazione nei confronti della ricorrente che, in quanto produttore non integrato, non aveva effettuato alcuna vendita interna. Tale errore è stato corretto dalla Corte di giustizia soltanto nel novembre 2014, con la riduzione di EUR 44,4 milioni dell’ammenda inflitta dalla decisione. Tuttavia, tale riduzione non ha risarcito il danno sofferto dalla ricorrente nel periodo tra il novembre 2007 ed il novembre 2014, dovuto all’avere erroneamente ricevuto un’ammenda gonfiata, che ha suggerito una sua particolare responsabilità per l’intesa relativa al vetro piano, ed ha inoltre comportato oneri finanziari aggiuntivi. L’illecito della Commissione e del Tribunale ha causato alla ricorrente le medesime tre tipologie di perdite indicate nel primo motivo, ma per un periodo di tempo più lungo, compreso tra il novembre 2007 ed il novembre 2014.

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