Language of document : ECLI:EU:C:2019:1072

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

12 dicembre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Direttiva 2003/86/CE – Diritto al ricongiungimento familiare – Condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare – Nozione di “ragioni di ordine pubblico” – Rigetto di una domanda di ingresso e soggiorno di un familiare – Revoca del permesso di soggiorno di un familiare o rifiuto di rinnovarlo»

Nelle cause riunite C‑381/18 e C‑382/18,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi), con decisioni del 6 giugno 2018, pervenute in cancelleria l’11 giugno 2018, nei procedimenti

G.S. (C‑381/18),

V.G. (C‑382/18),

contro

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della Corte, M. Safjan, L. Bay Larsen (relatore) e C. Toader, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 maggio 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per G.S., da M. Strooij e J. Hoftijzer, advocaten;

–        per V.G., da V. Sarkisian e N. Melehi, advocaten;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, L. Noort, A.M. de Ree e J.M. Hoogveld, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, inizialmente da T. Henze e R. Kanitz, e successivamente da R. Kanitz, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da C. Cattabriga e G. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 luglio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che vedono contrapposti G.S (causa C‑381/18) e V.G. (causa C‑382/18) allo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza, Paesi Bassi; in prosieguo: il «Segretario di Stato»), in merito alla legittimità, da un lato, di una decisione con cui è stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno concesso a G.S. per ricongiungimento familiare ed è stata disposta la revoca retroattiva del medesimo permesso di soggiorno nonché, dall’altro, di una decisione con cui è stata respinta la domanda di V.G. per la concessione di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.

 Contesto normativo

 Direttiva 2003/86

3        I considerando 2 e 14 della direttiva 2003/86 sono del seguente tenore:

«(2)      Le misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in conformità con l’obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti in particolare nell’articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4 novembre 1950,] e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(…)

(14)      La riunificazione familiare può essere rifiutata per motivi debitamente giustificati. In particolare la persona che desideri ottenere la riunificazione della famiglia non dovrebbe costituire una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza interna. Nella nozione di ordine pubblico può rientrare una condanna per aver commesso un reato grave. In tale contesto è da notare che nel concetto di ordine pubblico e di sicurezza pubblica possono rientrare pure casi in cui un cittadino di un paese terzo fa parte di un’organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale, sostiene una siffatta organizzazione o nutre aspirazioni estremistiche».

4        A termini dell’articolo 2, lettera c), della direttiva succitata, il «soggiornante» è definito come «il cittadino di un paese terzo legalmente soggiornante in uno Stato membro che chiede o i cui familiari chiedono il ricongiungimento familiare».

5        L’articolo 3, paragrafo 3, della suddetta direttiva così dispone:

«La presente direttiva non si applica ai familiari di cittadini dell’Unione».

6        L’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva prevede che, in forza di quest’ultima e subordinatamente alle condizioni stabilite al capo IV e all’articolo 16 della stessa, gli Stati membri autorizzino l’ingresso e il soggiorno dei familiari in esso elencati.

7        L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/86 così recita:

«1.      Gli Stati membri possono respingere una domanda di ingresso e soggiorno dei familiari per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica.

2.      Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno di un familiare per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica.

Nell’adottare la pertinente decisione gli Stati membri tengono conto, oltre che dell’articolo 17, della gravità o del tipo di reato contro l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica commesso da un familiare o dei pericoli rappresentati da questa persona».

8        L’articolo 17 della direttiva in parola è così formulato:

«In caso di rigetto di una domanda, di ritiro o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento nei confronti del soggiornante o dei suoi familiari, gli Stati membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata del suo soggiorno nello Stato membro, nonché l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine».

 Direttiva 2004/38/CE

9        L’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34), stabilisce quanto segue:

«I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l’adozione di tali provvedimenti.

Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione».

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

 Causa C381/18

10      L’8 aprile 2009, a G.S., cittadino di un paese terzo, è stato rilasciato, nei Paesi Bassi, sulla base delle disposizioni nazionali relative al ricongiungimento familiare, un permesso di soggiorno in qualità di «partner» di un soggiornante. Il medesimo permesso è stato rinnovato per il periodo compreso tra il 9 marzo 2010 e il 28 agosto 2014.

11      Il 17 agosto 2012, G.S. è stato condannato in Svizzera a una pena detentiva di quattro anni e tre mesi per partecipazione a un traffico di stupefacenti, per fatti che si sono svolti fino al 4 settembre 2010.

12      Egli ha in seguito presentato una domanda di rinnovo del proprio permesso di soggiorno nei Paesi Bassi.

13      Il 24 settembre 2015, il Segretario di Stato ha respinto tale domanda per ragioni di ordine pubblico. Esso ha altresì revocato, con effetto retroattivo al 4 settembre 2010, il permesso di soggiorno di cui G.S. beneficiava e ha emanato, nei suoi confronti, un divieto di ingresso.

14      Per adottare le decisioni summenzionate, il Segretario di Stato si è fondato su un quadro di valutazione di diritto nazionale che consente di revocare un permesso di soggiorno o di rifiutare il suo rinnovo qualora la persona interessata sia stata condannata a una pena sufficientemente elevata rispetto alla durata del suo soggiorno regolare nei Paesi Bassi. Inoltre, il Segretario di Stato ha effettuato il bilanciamento degli interessi della persona in questione e del suo partner con l’interesse generale attinente alla tutela dell’ordine pubblico.

15      In seguito a un’opposizione presentata da G.S., il Segretario di Stato, con decisione del 21 ottobre 2016, ha ammesso il suo ricorso per quanto riguarda il divieto di ingresso e ha dichiarato che G.S. non poteva soggiornare regolarmente nel territorio dei Paesi Bassi. Quanto al resto, il Segretario di Stato ha mantenuto le proprie decisioni iniziali.

16      G.S. ha proposto ricorso contro le decisioni del Segretario di Stato dinanzi al rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Tribunale dell’Aia, sede di Amsterdam, Paesi Bassi). Con sentenza del 3 febbraio 2017, detto giudice ha annullato la decisione del 24 settembre 2015 nella parte in cui si disponeva un divieto di ingresso e la decisione del 21 ottobre 2016 nella parte in cui si dichiarava che G.S. non poteva soggiornare regolarmente nel territorio dei Paesi Bassi. Lo stesso giudice ha dichiarato invece tale ricorso infondato quanto al resto.

17      G.S. ha impugnato la suddetta sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

18      Il giudice del rinvio si chiede se, per poter legittimamente far valere ragioni di ordine pubblico, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2003/86, l’autorità competente debba dimostrare che il comportamento individuale del cittadino di un paese terzo interessato rappresenta una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società.

19      Esso rileva che un simile requisito potrebbe derivare dalle soluzioni adottate dalla Corte nelle sentenze dell’11 giugno 2015, Zh. e O. (C‑554/13, EU:C:2015:377), del 24 giugno 2015, T. (C‑373/13, EU:C:2015:413), e del 15 febbraio 2016, N. (C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84), nonché dall’inquadramento del margine di discrezionalità degli Stati membri nell’applicazione della direttiva 2003/86, quale emerge, in particolare, dalla sentenza del 4 marzo 2010, Chakroun (C‑578/08, EU:C:2010:117).

20      Tuttavia, alla luce in particolare del considerando 2 della direttiva 2003/86 e della sentenza del 27 giugno 2006, Parlamento/Consiglio (C‑540/03, EU:C:2006:429), si potrebbe ritenere che l’applicazione della direttiva in parola debba essere data nell’ambito definito dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, cui corrisponderebbe la prassi nazionale.

21      Stante quanto precede, il Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [2003/86] debba essere interpretato nel senso che la revoca o il rifiuto di rinnovo di un permesso di soggiorno di un familiare per ragioni di ordine pubblico esigono la motivazione che il comportamento personale del familiare di cui trattasi costituisce una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società.

2)      In caso di risposta negativa alla prima questione, quali requisiti di motivazione vigano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [2003/86] per revocare o rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno di un familiare per ragioni di ordine pubblico.

Se l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [2003/86] debba essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi nazionale ai sensi della quale un permesso di soggiorno di un familiare può essere revocato, o il suo rinnovo può essere rifiutato, per ragioni di ordine pubblico, qualora la pena o la misura alla quale il familiare in questione è condannato sia sufficientemente elevata rispetto alla durata del soggiorno regolare nei Paesi Bassi (…) e nell’ambito della quale, alla luce dei criteri desunti dalle sentenze della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo (…) del 2 agosto 2001, Boultif c. Svizzera, [CE:ECHR:2001:0802JUD005427300], e del 18 ottobre 2006, Üner c. Paesi Bassi, [CE:ECHR:2006:1018JUD004641099], è effettuato un bilanciamento tra l’interesse del familiare di cui trattasi ad esercitare nei Paesi Bassi il diritto al ricongiungimento familiare, da un lato, e l’interesse del Regno dei Paesi Bassi a proteggere l’ordine pubblico, dall’altro lato».

 Causa C382/18

22      Tra il 1999 e il 2011, V.G., cittadino di un paese terzo, ha soggiornato nei Paesi Bassi, in parte regolarmente.

23      Nel corso di tale periodo, V.G. è stato oggetto di quattro condanne penali alla pena del lavoro di pubblica utilità o a una multa per taccheggio e per guida in stato d’intossicazione. Nel giugno 2011, è stato consegnato alle autorità armene per presunte violazioni della legislazione sugli stupefacenti.

24      Il 28 luglio 2016, la coniuge di V.G., cittadina dei Paesi Bassi, ha presentato una domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno a V.G. ai sensi della legislazione sul ricongiungimento familiare.

25      Il 19 settembre 2016, il Segretario di Stato ha respinto la suddetta domanda per ragioni di ordine pubblico.

26      Nell’adottare la decisione summenzionata, il Segretario di Stato si è fondato su un quadro di valutazione di diritto nazionale che consente di rifiutare l’ingresso di un cittadino di un paese terzo per ricongiungimento familiare qualora questi sia stato condannato per un delitto alla pena del lavoro di pubblica utilità o a una multa, anche nel caso in cui tale delitto sia stato commesso più di cinque anni prima, sempre che la persona di cui trattasi si trovasse in stato di recidiva. Inoltre, il Segretario di Stato ha effettuato un bilanciamento degli interessi della persona in questione con l’interesse generale attinente alla tutela dell’ordine pubblico.

27      In seguito a un’opposizione presentata da V.G., il Segretario di Stato, con decisione del 6 febbraio 2017, ha mantenuto la propria decisione iniziale.

28      V.G. ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Tribunale dell’Aia, sede di Amsterdam). Con sentenza del 23 giugno 2017, detto giudice ha respinto tale ricorso.

29      V.G. ha impugnato la suddetta sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

30      Il Raad van State (Consiglio di Stato) rileva che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/86, la situazione di cui al procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione della stessa direttiva, in quanto la coniuge di V.G. è cittadina dei Paesi Bassi.

31      Il giudice summenzionato sottolinea nondimeno che l’articolo 6 della suddetta direttiva deve applicarsi, per analogia, a V.G., atteso che il diritto dei Paesi Bassi prevede che, qualora, come nel caso di specie, la legislazione e la normativa dei Paesi Bassi non distinguano tra una situazione rientrante nel diritto dell’Unione e una situazione che esula da tale diritto, le pertinenti disposizioni di detto diritto si applicano in modo diretto e incondizionato alla situazione interna.

32      Il giudice del rinvio ritiene, di conseguenza, che l’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 2003/86 sia decisiva per l’esito della controversia principale. Esso si chiede tuttavia, alla luce della sentenza del 18 ottobre 2012, Nolan (C‑583/10, EU:C:2012:638), se la Corte sia competente a rispondere a questioni vertenti su tale articolo in una situazione come quella di cui al procedimento principale.

33      In caso di risposta affermativa, il giudice del rinvio si domanda se, per far valere ragioni di ordine pubblico, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva succitata, l’autorità competente debba dimostrare che il comportamento personale del cittadino di un paese terzo interessato costituisce una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società.

34      Esso rileva che un requisito del genere potrebbe derivare dalla giurisprudenza della Corte menzionata al punto 19 della presente sentenza.

35      Le sentenze del 19 dicembre 2013, Koushkaki (C‑84/12, EU:C:2013:862), e del 4 aprile 2017, Fahimian (C‑544/15, EU:C:2017:255), suggerirebbero tuttavia che sia applicabile uno standard più flessibile allorché sono in discussione valutazioni complesse, come avviene nel caso in cui debba essere adottata una decisione sull’ingresso di un cittadino di un paese terzo nel territorio degli Stati membri.

36      Stante quanto precede, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la Corte, in considerazione dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva [2003/86] e della sentenza [del 18 ottobre 2012,] Nolan [(C‑583/10, EU:C:2012:638)], sia competente a rispondere a questioni pregiudiziali del giudice dei Paesi Bassi sull’interpretazione di disposizioni di detta direttiva in un procedimento vertente sull’ingresso e il soggiorno di un familiare di un richiedente il ricongiungimento che possiede la cittadinanza dei Paesi Bassi, se nell’ordinamento dei Paesi Bassi detta direttiva è stata dichiarata direttamente e incondizionatamente applicabile ai familiari in parola.

2)      Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva [2003/86] debba essere interpretato nel senso che per il rigetto per ragioni di ordine pubblico di una domanda di ingresso e soggiorno di un familiare è richiesta la motivazione che il comportamento personale del familiare di cui trattasi costituisce una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società.

3)      In caso di risposta negativa alla seconda questione, quali requisiti di motivazione siano vigenti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva [2003/86] per respingere per ragioni di ordine pubblico una domanda di ingresso e soggiorno di un familiare.

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva [2003/86] debba essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi nazionale ai sensi della quale una domanda di ingresso e soggiorno di un familiare può essere respinta per ragioni di ordine pubblico, in base a condanne nel corso di un precedente soggiorno nello Stato membro di cui trattasi, e nell’ambito della quale, alla luce dei criteri desunti dalle sentenze della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo (…) del 2 agosto 2001, Boultif c. Svizzera, [CE:ECHR:2001:0802JUD005427300], e del 18 ottobre 2006, Üner c. Paesi Bassi, [CE:ECHR:2006:1018JUD004641099], è effettuato un bilanciamento tra l’interesse del familiare e del richiedente il ricongiungimento di cui trattasi ad esercitare nei Paesi Bassi il diritto al ricongiungimento familiare, da un lato, e l’interesse del Regno dei Paesi Bassi a proteggere l’ordine pubblico, dall’altro lato».

37      Con decisione del presidente della Corte del 3 luglio 2018, le cause C‑381/18 e C‑382/18 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione posta nella causa C382/18

38      Con la prima questione posta nella causa C‑382/18, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la Corte sia competente, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, a interpretare l’articolo 6 della direttiva 2003/86 in una situazione nella quale un giudice è chiamato a pronunciarsi su una domanda di ingresso e soggiorno di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che non ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione, ove la medesima disposizione sia stata resa applicabile a una simile situazione, in modo diretto ed incondizionato, dal diritto nazionale.

39      Si deve rilevare, da un lato, che l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2003/86 precisa che il termine «soggiornante» riguarda necessariamente un cittadino di un paese terzo e, dall’altro, che l’articolo 3, paragrafo 3, della stessa direttiva dispone che essa non si applica ai familiari di cittadini dell’Unione (sentenza del 7 novembre 2018, C e A, C‑257/17, EU:C:2018:876, punto 29).

40      Il legislatore dell’Unione non ha quindi previsto l’applicazione di detta direttiva a un cittadino di un paese terzo familiare di un cittadino dell’Unione che non abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione, come il ricorrente nel procedimento principale, circostanza che trova peraltro conferma nei lavori preparatori della medesima direttiva (sentenza del 7 novembre 2018, C e A, C‑257/17, EU:C:2018:876, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

41      Tuttavia, risulta da una giurisprudenza costante della Corte che essa è competente a statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente su disposizioni di diritto dell’Unione, in situazioni in cui, benché i fatti del procedimento principale non rientrino nella sfera di applicazione diretta del diritto dell’Unione, le disposizioni di tale diritto sono state rese applicabili dalla normativa nazionale in forza di un rinvio operato da quest’ultima al contenuto delle medesime (sentenza del 7 novembre 2018, C e A, C‑257/17, EU:C:2018:876, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

42      Infatti, in casi del genere, vi è un sicuro interesse dell’Unione a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme (sentenza del 7 novembre 2018, C e A, C‑257/17, EU:C:2018:876, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

43      Pertanto, un’interpretazione, da parte della Corte, di disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni non rientranti nell’ambito di applicazione delle medesime si giustifica quando tali disposizioni sono state rese applicabili a simili situazioni dal diritto nazionale in modo diretto e incondizionato, al fine di assicurare un trattamento identico a dette situazioni e a quelle rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni in questione (sentenza del 7 novembre 2018, C e A, C‑257/17, EU:C:2018:876, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

44      Nel caso di specie, il giudice del rinvio, che è il solo competente a interpretare il diritto nazionale nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria istituito dall’articolo 267 TFUE (sentenza del 7 novembre 2018, C e A, C‑257/17, EU:C:2018:876, punto 34 e giurisprudenza ivi citata), ha precisato che dal diritto dei Paesi Bassi deriva che, quando, come nel procedimento principale, il legislatore nazionale sottopone a una stessa norma una situazione rientrante nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e una situazione non rientrante nell’ambito di applicazione di tale diritto, dette situazioni devono essere oggetto di un trattamento identico. Lo stesso giudice ne ha dedotto di essere tenuto, in forza del diritto dei Paesi Bassi, ad applicare l’articolo 6 della direttiva 2003/86 nel procedimento in questione.

45      Si deve pertanto ritenere che, come rilevato anche dal governo dei Paesi Bassi, tale disposizione sia stata resa applicabile, in modo diretto e incondizionato, dal diritto dei Paesi Bassi, a una situazione come quella di cui al procedimento principale e che esista dunque un sicuro interesse dell’Unione a che la Corte si pronunci sulla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑382/18.

46      La conclusione suesposta non può essere messa in discussione dalla circostanza che l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/86 esclude espressamente le situazioni come quella oggetto della causa C‑382/18 dall’ambito di applicazione della direttiva in parola, poiché dalla giurisprudenza della Corte risulta che una simile circostanza non è idonea a mettere in discussione la competenza della Corte a pronunciarsi su una domanda di pronuncia pregiudiziale nell’ambito definito dalla giurisprudenza costante della Corte richiamata ai punti da 41 a 43 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenze del 7 novembre 2018, C e A, C‑257/17, EU:C:2018:876, punti da 36 a 43; del 7 novembre 2018, K e B, C‑380/17, EU:C:2018:877, punto 40, e del 13 marzo 2019, E., C‑635/17, EU:C:2019:192, punti da 40 a 42).

47      La giurisprudenza richiamata ai punti da 41 a 43 della presente sentenza, infatti, mira proprio a consentire alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione di disposizioni di diritto dell’Unione, indipendentemente dalle condizioni in cui esse sono chiamate ad applicarsi, in situazioni che gli autori dei Trattati o il legislatore dell’Unione non hanno ritenuto utile includere nell’ambito di applicazione delle medesime disposizioni. La competenza della Corte non può, infatti, ragionevolmente variare a seconda che l’ambito di applicazione della disposizione pertinente sia stato delimitato per mezzo di una definizione positiva o mediate la definizione di taluni casi di esclusione, potendo queste due tecniche legislative essere usate indifferentemente (sentenza del 7 novembre 2018, C e A, C‑257/17, EU:C:2018:876, punti 38 e 39, nonché giurisprudenza ivi citata).

48      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione posta nella causa C‑382/18 dichiarando che la Corte è competente, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, a interpretare l’articolo 6 della direttiva 2003/86 in una situazione nella quale un giudice è chiamato a pronunciarsi su una domanda di ingresso e soggiorno di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che non ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione, ove la medesima disposizione sia stata resa applicabile a una situazione del genere, in modo diretto ed incondizionato, dal diritto nazionale.

 Sulle questioni prima e seconda poste nella causa C381/18 e sulle questioni seconda e terza poste nella causa C382/18

49      Con le questioni prima e seconda poste nella causa C‑381/18 nonché con le questioni seconda e terza poste nella causa C‑382/18, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/86 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi nazionale in forza della quale le autorità competenti possono, per ragioni di ordine pubblico, da un lato, respingere una domanda di ingresso e soggiorno fondata sulla citata direttiva sulla base di una condanna penale avvenuta durante un precedente soggiorno nel territorio dello Stato membro interessato e, dall’altro, revocare un permesso di soggiorno fondato sulla medesima direttiva o rifiutare il suo rinnovo qualora sia stata pronunciata nei confronti del richiedente una pena sufficientemente elevata rispetto alla durata del soggiorno.

50      L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 prevede che gli Stati membri possono respingere una domanda di ingresso e soggiorno fondata su tale direttiva per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica.

51      Quanto all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, della suddetta direttiva, esso dispone che gli Stati membri possono, per le medesime ragioni, revocare un permesso di soggiorno fondato sulla stessa direttiva o rifiutarne il rinnovo.

52      Ne consegue che gli Stati membri possono adottare le decisioni di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/86, in particolare qualora il cittadino di un paese terzo interessato debba essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico.

53      Ciò posto, al fine di determinare la portata della nozione di «ragioni di ordine pubblico», ai sensi delle disposizioni succitate, occorre ricordare che da costante giurisprudenza della Corte risulta che un cittadino dell’Unione che abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione e alcuni suoi familiari possono essere considerati una minaccia per l’ordine pubblico solo se il loro comportamento individuale rappresenta una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società dello Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenze del 29 aprile 2004, Orfanopoulos e Oliveri, C‑482/01 e C‑493/01, EU:C:2004:262, punti 66 e 67, e del 5 giugno 2018, Coman e a., C‑673/16, EU:C:2018:385, punto 44).

54      Tuttavia, come risulta dai punti da 28 a 30 della sentenza odierna E.P. (Minaccia per l’ordine pubblico) (C‑380/18), qualsiasi riferimento, da parte del legislatore dell’Unione, alla nozione di «minaccia per l’ordine pubblico» non deve necessariamente essere inteso nel senso che esso rinvia esclusivamente a un comportamento individuale che rappresenta una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società dello Stato membro interessato.

55      Risulta quindi necessario, al fine di precisare la portata della nozione di «ragioni di ordine pubblico», ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/86, tener conto dei termini di tali disposizioni, del loro contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2015, T., C‑373/13, EU:C:2015:413, punto 58, e del 4 aprile 2017, Fahimian, C‑544/15, EU:C:2017:255, punto 30). Anche la genesi di una disposizione di diritto può fornire elementi pertinenti per la sua interpretazione (v., in tal senso, sentenza del 1o ottobre 2019, Planet49, C‑673/17, EU:C:2019:801, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

56      Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva in parola, occorre osservare che, a differenza, in particolare, dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, esso non richiede espressamente che il comportamento della persona interessata rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società affinché tale persona possa essere considerata una minaccia per l’ordine pubblico.

57      A tale riguardo, è necessario sottolineare che, sebbene l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/86 preveda che gli Stati membri tengano conto in particolare della gravità o del tipo di reato contro l’ordine pubblico commesso da tale persona o dei pericoli rappresentati da quest’ultima, tale obbligo rinvia tuttavia a uno standard nettamente meno rigoroso rispetto a quello risultante dalla giurisprudenza menzionata al punto 53 della presente sentenza. In particolare, oltre al fatto che detto obbligo non impone alle autorità competenti di basarsi, sistematicamente, sul pericolo reale e attuale rappresentato dal comportamento della persona di cui trattasi, esso non stabilisce alcun nesso tra la nozione di «minaccia per l’ordine pubblico» e il rischio di lesione di un interesse fondamentale della società.

58      Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si colloca l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva in questione, si deve rilevare che il considerando 14 di quest’ultima precisa che nella nozione di «ordine pubblico» può rientrare una condanna per aver commesso un reato grave, il che tende a indicare che la mera esistenza di una simile condanna potrebbe essere sufficiente a dimostrare l’esistenza di una minaccia per l’ordine pubblico, ai sensi di detta direttiva, senza che sia necessario dimostrare l’esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società dello Stato membro interessato.

59      Relativamente, in terzo luogo, alla genesi di tale articolo 6, dalle proposte modificate di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare [COM (2000) 624 definitivo e COM (2002) 225 definitivo], all’origine della direttiva 2003/86, emerge che si prevedeva inizialmente di esigere che le ragioni di ordine pubblico fossero fondate esclusivamente sul comportamento personale del familiare interessato. Tuttavia, tale restrizione del margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri nell’applicazione dell’articolo 6 della direttiva in parola non è stata infine accolta dal legislatore dell’Unione.

60      In quarto luogo, per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2003/86, dalla giurisprudenza della Corte emerge che tale direttiva mira a favorire il ricongiungimento familiare e ad accordare una protezione ai cittadini di paesi terzi, in particolare ai minori (v., in tal senso, sentenze del 12 aprile 2018, A e S, C‑550/16, EU:C:2018:248, punto 44, e del 13 marzo 2019, E., C‑635/17, EU:C:2019:192, punto 45).

61      Al fine di realizzare l’obiettivo summenzionato, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva in parola impone agli Stati membri obblighi positivi precisi, cui corrispondono diritti soggettivi chiaramente definiti. Esso impone loro, infatti, di autorizzare il ricongiungimento familiare di taluni familiari del soggiornante senza potersi avvalere del proprio margine di discrezionalità, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al capo IV della medesima direttiva, nel quale figura l’articolo 6 di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 9 luglio 2015, K. e A., C‑153/14, EU:C:2015:453, punti 45 e 46, e del 13 marzo 2019, E., C‑635/17, EU:C:2019:192, punto 46).

62      Ciò posto, poiché l’autorizzazione al ricongiungimento familiare è la regola generale, l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/86 deve essere interpretato restrittivamente e la discrezionalità che esso riconosce agli Stati membri non deve essere impiegata dagli stessi in un modo che pregiudicherebbe l’obiettivo di tale direttiva e l’effetto utile della stessa (v., per analogia, sentenze del 9 luglio 2015, K e A, C‑153/14, EU:C:2015:453, punto 50, e del 7 novembre 2018, C e A, C‑257/17, EU:C:2018:876, punto 51).

63      Tuttavia, alla luce degli elementi menzionati ai punti da 56 a 59 della presente sentenza, dalle scelte operate dal legislatore dell’Unione discende che tale limitazione del margine di discrezionalità degli Stati membri non può comportare che alle autorità competenti sia preclusa l’applicazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/86 basandosi sulla sola circostanza che la persona interessata è stata condannata per aver commesso un reato, senza essere tenute a dimostrare che il comportamento individuale della persona in questione costituisce una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società dello Stato membro interessato.

64      Per contro, conformemente al principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, la prassi nazionale di applicazione di tali disposizioni non può in particolare andare oltre quanto necessario per garantire il mantenimento dell’ordine pubblico (v., per analogia, sentenza del 9 luglio 2015, K e A, C‑153/14, EU:C:2015:453, punto 51).

65      Ne consegue che le autorità competenti non possono ritenere, in maniera automatica, che un cittadino di un paese terzo costituisca una minaccia per l’ordine pubblico, ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/86, per il solo fatto che il medesimo è stato oggetto di una qualsiasi condanna penale.

66      Pertanto, tali autorità possono stabilire che un cittadino di un paese terzo costituisce una minaccia per l’ordine pubblico, fondandosi sulla sola circostanza che detto cittadino è stato condannato per aver commesso un reato, solo se tale reato è di gravità o tipo tale da rendere necessaria l’esclusione del soggiorno di tale cittadino nel territorio dello Stato membro interessato.

67      La conclusione suesposta è peraltro confortata sia dal riferimento alla nozione di «condanna per aver commesso un reato grave», di cui al considerando 14 della direttiva 2003/86, sia, per quanto riguarda specificamente la revoca o il rifiuto di rinnovo di un permesso di soggiorno, dalla necessità di tenere conto della gravità o del tipo di reato commesso, imposta all’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, della medesima direttiva.

68      Inoltre, prima di adottare una decisione negativa fondata sull’articolo 6 della succitata direttiva, le autorità competenti devono effettuare, conformemente all’articolo 17 della medesima direttiva, una valutazione individuale della situazione della persona interessata, prendendo nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari di tale persona, la durata del suo soggiorno nello Stato membro nonché l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2019, E., C‑635/17, EU:C:2019:192, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

69      È compito del giudice del rinvio verificare se la prassi nazionale di cui al procedimento principale soddisfi i requisiti summenzionati.

70      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e seconda poste nella causa C‑381/18 nonché alle questioni seconda e terza poste nella causa C‑382/18 dichiarando che l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una prassi nazionale in forza della quale le autorità competenti possono, per ragioni di ordine pubblico, da un lato, respingere una domanda di ingresso e soggiorno fondata sulla suddetta direttiva sulla base di una condanna penale avvenuta durante un precedente soggiorno nel territorio dello Stato membro interessato e, dall’altro, revocare un permesso di soggiorno fondato sulla medesima direttiva o rifiutare il suo rinnovo qualora sia stata pronunciata contro il richiedente una pena sufficientemente elevata rispetto alla durata del soggiorno, purché tale prassi venga applicata solo se il reato oggetto della condanna penale in questione presenti una gravità sufficiente da poter stabilire che è necessaria l’esclusione del soggiorno del richiedente di cui trattasi e tali autorità effettuino la valutazione individuale di cui all’articolo 17 della direttiva in parola, circostanza che è compito del giudice del rinvio verificare.

 Sulle spese

71      Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      La Corte è competente, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, a interpretare l’articolo 6 della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in una situazione nella quale un giudice è chiamato a pronunciarsi su una domanda di ingresso e soggiorno di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che non ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione, ove la medesima disposizione sia stata resa applicabile a una situazione del genere, in modo diretto ed incondizionato, dal diritto nazionale.

2)      L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una prassi nazionale in forza della quale le autorità competenti possono, per ragioni di ordine pubblico, da un lato, respingere una domanda di ingresso e soggiorno fondata sulla suddetta direttiva sulla base di una condanna penale avvenuta durante un precedente soggiorno nel territorio dello Stato membro interessato e, dall’altro, revocare un permesso di soggiorno fondato sulla medesima direttiva o rifiutare il suo rinnovo qualora sia stata pronunciata contro il richiedente una pena sufficientemente elevata rispetto alla durata del soggiorno, purché tale prassi venga applicata solo se il reato oggetto della condanna penale in questione presenti una gravità sufficiente da poter stabilire che è necessaria l’esclusione del soggiorno del richiedente di cui trattasi e tali autorità effettuino la valutazione individuale di cui all’articolo 17 della direttiva in parola, circostanza che è compito del giudice del rinvio verificare.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.