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Ricorso proposto il 4 novembre 2019 – Junqueras i Vies / Parlement

(causa T-734/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Oriol Junqueras i Vies (Sant Joan de Vilatorrada, Spagna) (rappresentante: A. Van den Eynde Adroer, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale prenda atto dell’introduzione tempestiva del ricorso avverso l’atto impugnato e i suoi allegati, lo dichiari ricevibile e, nel merito della domanda, dichiari nullo l’atto adottato dal Presidente del Parlamento europeo, condannando il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è diretto contro la decisione del Presidente del Parlamento europeo, sig. Sassoli, del 22 agosto 2019, con la quale quest’ultimo si dichiara incompetente e, conseguentemente rigetta il ricorso proposto il 4 luglio 2019, inteso ad attivare, conformemente all’articolo 8 del Regolamento interno del Parlamento, il procedimento di intervento urgente per garantire l’immunità parlamentare del sig. Junqueras i Vies.

A sostegno del ricorso, il ricorrente invoca un motivo unico, attinente alla violazione dell’articolo 8 del Regolamento interno del Parlamento, dato che il Presidente del Parlamento europeo si è dichiarato incompetente anche solo a trattare la domanda di tutela dell’immunità del sig. Junqueras i Vies presentata il 4 luglio 2019, mentre la questione solleva gravi questioni giuridiche in materia di rispetto del diritto dell’Unione e, segnatamente, di tutela dell’immunità dei parlamentari europei, dato che tale decisione è stata adottata senza che la questione fosse trattata e sulla unica base della comunicazione trasmessa dalla Junta Electoral Central de España (commissione elettorale centrale, Spagna) che dichiarava vacante il seggio del sig. Junqueras i Vies.

Al riguardo, la ricorrente fa valere che:

- il requisito della promessa o giuramento di rispettare la costituzione spagnola imposto dalla normativa elettorale spagnola è un requisito sostanziale che viola le disposizioni dell’Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 1976.

- la dichiarazione di posto vacante per il seggio da parte della Junta Electoral Central de España (commissione elettorale centrale, Spagna) per un motivo non previsto dall’Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 1976, e in assenza di attuazione del meccanismo di sostituzione nel mandato, viola l’articolo 13 di detto Atto nonché la decisione relativa alla composizione del Parlamento europeo.

- la decisione è arbitraria e immotivata, ove sia la Sala Penal del Tribunal Supremo de España (sezione penale della Corte suprema, Spagna) sia la Corte di giustizia dell’Unione europea, con riguardo ai fatti e alla situazione descritta, hanno sollevato dubbi rilevanti di diritto dell’Unione europea, circostanza che ha dato luogo a un rinvio pregiudiziale che è stato dichiarato ricevibile ad è registrato con numero di ruolo C-502/19.

- l’interpretazione dell’articolo 8 del Regolamento interno del Parlamento europeo deve essere conforme con la massima effettività dei diritti e delle norme di cui al TUE, agli articoli 39, 20, paragrafi 1 e 2, 21 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’articolo 3 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, all’articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell’Unione europea, all’articolo 5 dell’Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 1976, all’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento interno del Parlamento europeo, nonché alla giurisprudenza e alle relazioni che interpretano tutte queste disposizioni, sicché la decisione immotivata del Presidente del Parlamento europeo, con la quale quest’ultimo si è dichiarato incompetente a trattare la domanda che gli è stata presentata ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento interno del Parlamento europeo viola queste disposizioni ed è nulla.

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