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Ricorso proposto il 17 gennaio 2020 – Junqueras i Vies / Parlamento

(Causa T-24/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Oriol Junqueras i Vies (Sant Joan de Vilatorrada, Spagna) (rappresentante: A. Van den Eynde Adroer, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale consideri presentato tempestivamente il ricorso avverso gli atti impugnati e i suoi allegati, lo dichiari ricevibile e, conformemente allo stesso, dichiari nulli, privi di validità e di effetti gli atti impugnati oggetto del presente procedimento, condannando il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione del Parlamento europeo, annunciata dal Presidente Sassoli, nel corso della sessione plenaria del 13 gennaio 2020, con la quale, tenuto conto della decisione della Junta Electoral Central [Giunta elettorale centrale] del 3 gennaio 2020, seguita dalla decisione del Tribunal Supremo [Corte suprema] del 9 gennaio 2020, si constata la vacanza del seggio del sig. Oriol Junqueras i Vies a decorrere dal 3 gennaio 2020, sulla base del regolamento del Parlamento, nonché contro il rigetto, con la decisione precedente, della richiesta urgente di tutela dell’immunità del sig. Junqueras i Vies, presentata per conto del sig. Junqueras i Vies, in data 20 dicembre 2019 (20.12.2019) dalla sig.ra Riba i Giner (MEP).

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, CDFUE (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), dovendosi interpretare gli articoli 13, paragrafo 3, dell’Atto elettorale europeo (1976) e 4, paragrafo 7, del regolamento di procedura del Parlamento nel senso che essi richiedono un procedimento rispettoso dei suddetti diritti, il quale consenta di sostanziare e comprovare il concorso simultaneo delle eccezioni alla constatazione di vacanza del seggio del sig. Oriol Junqueras Vies.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 39, paragrafi 1 e 2, CDFUE, dell’articolo 14, paragrafo 3, TUE, dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’Atto elettorale europeo (1976), del principio di leale cooperazione di cui al paragrafo terzo dell’articolo 4 TUE (in tal caso da parte del Tribunal Supremo), del principio del primato del diritto dell’Unione europea, dell’articolo 9 (paragrafo secondo) del Protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità [Protocollo (n.°7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea] nonché dell’articolo 6 del regolamento di procedura del Parlamento europeo, per non aver dato esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, del 19 dicembre 2019, pronunciata nella causa C-502/19, riguardante precisamente il sig. Oriol Juqueras i Vies, che domandava che venisse presentata richiesta (revoca dell’immunità) al Parlamento europeo. In subordine, il ricorrente invoca la necessaria interpretazione conforme a quanto disposto dagli articoli 13, paragrafo 3, dell’Atto elettorale europeo e 4, paragrafo 7, del regolamento di procedura del Parlamento europeo, nel senso che il Parlamento europeo può constatare le eccezioni alla vacanza del seggio, previste nei suindicati articoli, quando il motivo è rilevabile senza entrare in nessuna valutazione del diritto interno dello Stato.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 39, paragrafi 1 e 2, CDFUE, nonché dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento di procedura del Parlamento europeo, in quanto le decisioni statali sulle quali fonda la constatazione di vacanza del saggio non sono definitive.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 39, paragrafi 1 e 2, CDFUE, dell’articolo 3 del Protocollo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e degli articolo 9 (paragrafo primo, lettere a) e b)) del Protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità e 6 del regolamento di procedura del Parlamento, per aver illegalmente impedito al sig. Oriol Junqueras i Vies il godimento effettivo delle immunità cui ha diritto.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9 (paragrafo primo, lettera a)) del Protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità, dell’articolo 39, paragrafi 1 e 2, CDFUE, dell’articolo 3, Protocollo 1, della CEDU, dell’articolo 6 del regolamento di procedura del Parlamento e dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’Atto elettorale unico (1976), considerato che la normativa spagnola esige una previa richiesta per processare i deputati eletti, cosicché la giurisprudenza contraria del Tribunale Supremo risulta contra legem ed è stata creata ad hoc e ad hominem, senza che sussistano precedenti, come il medesimo Tribunal Supremo ha riconosciuto.

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