Language of document : ECLI:EU:C:2013:552

ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

3 settembre 2013 (*)

«Impugnazione – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea – Ricorso per risarcimento danni – Decisione della Commissione di avviare un procedimento di indagine formale – Menzioni dannose – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Nella causa C‑34/12 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 24 gennaio 2012,

Idromacchine SpA, con sede in Porto Marghera,

Alessandro Capuzzo, residente a Mirano,

Roberto Capuzzo, residente a Mogliano Veneto,

rappresentati da W. Viscardini e G. Donà, avvocati,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da D. Grespan, in qualità di agente, assistito da F. Ruggeri Laderchi, avvocato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da M. Berger, presidente di sezione, E. Levits e J.‑J. Kasel (relatore), giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la loro impugnazione, Idromacchine SpA (in prosieguo: «Idromacchine») e i sigg. Capuzzo chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 novembre 2011, Idromacchine e a./Commissione (T‑88/09, Racc. pag. II‑783; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha parzialmente respinto il loro ricorso volto ad ottenere il risarcimento dei danni da essi asseritamente subiti a causa della pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, di informazioni qualificate come menzognere nella decisione C(2002) 5426 def. della Commissione, del 30 dicembre 2004, «Aiuti di Stato – Italia – Aiuto di Stato N 586/2003, N 587/2003, N 589/2003 e C 48/2004 (ex N 595/2003) – Proroga del termine di tre anni stabilito per la consegna di una nave petrolchimica – Invito a presentare osservazioni a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, [CE]» (in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Fatti

2        I fatti della controversia sono stati esposti nei punti da 1 a 15 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

«1      La [Idromacchine] è un’impresa di costruzione navale operante segnatamente nel settore caldareria. I sigg. [Capuzzo] detengono ciascuno il 50% del capitale sociale della Idromacchine e ne sono rispettivamente il presidente del consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato. (...)

2      Nel 2002, il Cantiere navale De Poli SpA (in prosieguo: la «De Poli») ha commissionato alla Idromacchine quattro grandi serbatoi per il trasporto di gas liquido sulle navi C.188 e C.189, di cui la De Poli assicurava la costruzione.

3      La costruzione delle navi C.188 e C.189 costituiva oggetto di aiuti al funzionamento disciplinati dal regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1998, n. 1540, relativo agli aiuti alla costruzione navale (GU L 202, pag. 1). In forza dell’art. 3, nn. 1 e 2, di tale regolamento, gli aiuti al funzionamento concessi ai cantieri navali erano autorizzati a talune condizioni, segnatamente che essi non fossero concessi per navi consegnate dopo oltre tre anni dalla data della firma del contratto definitivo di costruzione. Tuttavia, in forza dell’art. 3, n. 2, del medesimo regolamento, la Commissione delle Comunità europee era autorizzata a prorogare tale termine qualora ciò fosse giustificato dalla complessità tecnica del progetto di costruzione navale in questione o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, serie e giustificabili del programma di lavoro di un cantiere, dovute a circostanze eccezionali, imprevedibili ed estranee all’impresa. Tale proroga del termine poteva essere autorizzata dalla Commissione soltanto se lo Stato membro in causa le notificava una domanda di proroga, conformemente all’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 [CE] (GU L 83, pag. 1).

4      L’11 dicembre 2003, la Repubblica italiana ha notificato alla Commissione una domanda di proroga del termine inizialmente previsto per la consegna di navi, comprese le navi C.188 e C.189 , di cui la De Poli assicurava segnatamente la costruzione, in forza dell’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1540/98.

5      Nel periodo tra il 5 febbraio e il 18 ottobre 2004, la Commissione ha chiesto ripetutamente alle autorità italiane informazioni supplementari in merito alla loro domanda di proroga del termine inizialmente previsto per la consegna delle navi. Dette autorità hanno risposto alle richieste della Commissione entro i termini impartiti.

6      Il 30 dicembre 2004, la Commissione ha notificato alla Repubblica italiana [la decisione controversa].

7      Nella decisione controversa la Commissione, da una parte, ha concesso, in esito alla fase preliminare di esame degli aiuti notificati, una proroga dei termini di consegna previsti per le navi costruite dalla De Poli, avendo ritenuto che le condizioni di cui all’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1540/98 fossero soddisfatte e, dall’altra, ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE riguardo alla domanda di proroga del termine di consegna di una nave petrolchimica costruita da un altro cantiere navale.

8      Per quanto riguarda l’esame, da parte della Commissione, della domanda di proroga dei termini di consegna previsti per le navi costruite dalla De Poli, la Commissione rileva, al punto 10, iii), della decisione controversa, quanto segue:

      “Per quanto riguarda le navi C.196 e C.197, il cantiere aveva commissionato a Idromacchine (…), uno dei maggiori costruttori di serbatoi, la costruzione di serbatoi di carico per le motonavi C.188 e C.189, navi gemelle delle costruzioni C.196 e C.197. Nel corso della costruzione delle motonavi C.188 e C.189 il RINA (Registro italiano navale), organismo italiano di certificazione, ha dichiarato non idonei i serbatoi che Idromacchine stava costruendo per le predette navi, avendovi riscontrato dei difetti.

      (…) I serbatoi originariamente destinati alle navi C.188 e C.189, nuovamente commissionati ad un altro costruttore (...), sarebbero quindi stati installati nelle navi C.197 e C.196, determinando un ritardo complessivo di 6 mesi nella loro consegna oltre il termine del 31.12.2003.

      Facendo presente che i serbatoi di carico sono un componente indispensabile, affinché la motonave possa essere autorizzata al trasporto di gas liquido [;le autorità italiane] affermano che i serbatoi utilizzati nelle navi C.188 [e] C.189 – e nelle navi gemelle C. 196 e C. 197 – devono soddisfare rigorose norme di qualità e sicurezza navale. Inoltre, secondo quanto dichiarato dalle autorità italiane, vista l'esperienza d’Idromacchine, il cantiere [navale gestito dalla De Poli] non avrebbe potuto prevedere che il RINA si sarebbe espresso negativamente in merito alla idoneità dei serbatoi delle motonavi C. 188 e C. 189. Le autorità italiane precisano altresì che, a fronte di questa avversità, il cantiere si è immediatamente prodigato a cercare degli altri fornitori sul mercato. Gas & Heat è stato l'unico fornitore disposto a produrre i nuovi serbatoi che, a quanto risulta, non potevano essere consegnati prima del 31.1.2004 e del 31.3.2004, per cui il cantiere è stato costretto a chiedere una dilazione del termine di consegna.

      (...)”

9      Al punto 28, terzo comma, della decisione controversa, la Commissione considera che, “riguardo ai serbatoi, si rileva che l’impossibilità dell’impresa Idromacchine, costruttore dei serbatoi, di fabbricare i serbatoi (un componente essenziale della nave) in conformità alle norme di certificazione prescritte e la conseguente impossibilità di consegnare i medesimi entro i termini pattuiti è quanto meno eccezionale”.

10      La Commissione stima, al punto 29, terzo comma, della decisione controversa che, “per quanto riguarda i serbatoi, si constata che i problemi causati dall’impossibilità d’Idromacchine di consegnare i serbatoi, componente necessario per l’utilizzo della motonave ai fini commerciali in condizioni di esercizio autorizzate, erano anch’essi imprevedibili”.

11      Il punto 31 della decisione controversa così si legge:

      “Il costruttore non ha consegnato i serbatoi conformemente agli obblighi contrattuali e il cantiere [navale] ha dovuto commissionare tali componenti ad un altro fornitore, ritardando ulteriormente l’ultimazione delle navi C.196 e C.197 (…). Il mancato rispetto della scadenza di consegna delle forniture necessarie è estraneo alla volontà della [De Poli che] non aveva modo di intervenire (…)”.

12      Inoltre, nella tabella 1 della decisione controversa, viene segnatamente indicato che “l’inidoneità dei serbatoi difettosi delle navi gemelle C.188 e C.189, in fase di costruzione più avanzata, ha costretto il cantiere ad installarvi i serbatoi destinati alle navi C.196 e C.197”.

13      Infine, l’ultimo punto della decisione controversa, quale notificata alla Repubblica italiana il 30 dicembre 2004, rileva quanto segue:

      “Qualora la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Ove non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l’esistenza del consenso alla comunicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede al seguente indirizzo internet”.

14      Le autorità italiane non hanno trasmesso alla Commissione domande di omettere la divulgazione di talune informazioni contenute nella decisione controversa per ragioni di riservatezza delle medesime.

15      La decisione controversa è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 febbraio 2005 (GU C 42, pag. 15)».

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

3        Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 febbraio 2009, i ricorrenti hanno proposto un ricorso per risarcimento con cui chiedevano la condanna della Commissione al risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subiti in seguito alla pubblicazione della decisione controversa, unitamente al pagamento di interessi compensativi e moratori nonché alla riabilitazione della loro immagine.

4        Dopo aver ricordato, ai punti da 23 a 27 della sentenza impugnata, la giurisprudenza pertinente in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell’articolo 288, secondo comma, CE, il Tribunale ha ritenuto opportuno analizzare la domanda di risarcimento dei danni morali prima di esaminare quella relativa agli asseriti danni materiali.

5        In primo luogo, per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno morale asseritamente subito da Idromacchine, il Tribunale ha ricordato che occorre verificare il ricorrere dei vari presupposti per l’insorgere della responsabilità della Comunità, ossia quelli relativi al comportamento illecito addebitato alla Commissione, all’effettività di un danno e alla sussistenza di un nesso di causalità fra il comportamento fatto valere e il danno lamentato.

6        Per quanto riguarda il comportamento illecito addebitato alla Commissione, ai punti da 32 a 40 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto in quanto infondate le censure dei ricorrenti concernenti la violazione, da parte della suddetta istituzione, dei principi di buon andamento dell’amministrazione, di diligenza e di rispetto dei diritti della difesa.

7        Per contro, in merito alla violazione del segreto professionale invocato dai ricorrenti, in quanto nella decisione controversa la Commissione avrebbe dovuto astenersi dall’imputare nominativamente una condotta colpevole a Idromacchine, il Tribunale ha statuito, in base alle considerazioni di cui ai punti da 41 a 57 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva tenuto un comportamento atto a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell’articolo 288, secondo comma, CE.

8        Dopo avere concluso, al punto 63 della sentenza impugnata, che il danno subito da Idromacchine si era concretizzato in una lesione della sua immagine nonché della sua reputazione e, al punto 65 di questa stessa sentenza, che sussisteva un nesso di causalità tra il comportamento della Commissione e il danno invocato, il Tribunale si è pronunciato sul risarcimento del danno morale subito da Idromacchine.

9        In particolare considerazione del fatto che i ricorrenti non avevano fornito alcun elemento di prova che consentisse di avvalorare la loro domanda di concessione di un indennizzo per danni morali, il cui importo corrispondeva a una percentuale compresa tra il 30% e il 50% dell’importo dell’asserito danno materiale, al punto 76 della sentenza impugnata il Tribunale ha deciso, secondo equità, che un risarcimento di importo pari a EUR 20 000, unitamente agli interessi compensativi nonché agli interessi moratori, doveva essere considerato soddisfacente.

10      Per quanto riguarda invece la domanda di riabilitazione dell’immagine d’Idromacchine, al punto 82 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che, in mancanza di una domanda esplicita volta a fare constatare un errore di valutazione dei fatti commesso dalla Commissione, non era necessario esaminare se tale istituzione fosse incorsa in un siffatto errore né, a fortiori, ordinarle di adottare misure atte a riabilitare l’immagine e la reputazione di tale società.

11      In secondo luogo, per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno morale asseritamente subito dai sigg. Capuzzo, ai punti da 87 a 93 della sentenza impugnata il Tribunale ha statuito che non era stata provata né l’effettiva esistenza del pregiudizio causato all’immagine e alla reputazione dei sigg. Capuzzo in qualità di azionisti e dirigenti d’Idromacchine, né quella del danno morale asseritamente subito da tali persone come conseguenza dei loro stati d’«ansia e di incertezza».

12      Per quanto riguarda la domanda di risarcimento degli asseriti danni materiali, ai punti da 96 a 102 della sentenza impugnata il Tribunale ha anzitutto respinto le domande di risarcimento afferenti alle spese sostenute dai ricorrenti prima del procedimento pendente dinanzi ad esso, nonché ai fini di quest’ultimo.

13      Il Tribunale ha poi statuito, ai punti da 104 a 107 della sentenza impugnata, che i ricorrenti non avevano dimostrato la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta colpevole della Commissione e il danno materiale subito da Idromacchine, derivante dal fatto che quest’ultima aveva dovuto sostenere il costo di costruzione dei serbatoi rimasti invenduti.

14      Per quanto riguarda il risarcimento richiesto per l’asserita improduttività dei beni e delle attrezzature dedicati al solo settore caldareria tra il 2005 e il 2008, ai punti da 108 a 113 della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato non solo che il danno per il quale i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento non era certo e valutabile, ma anche che mancava il nesso causale tra la condotta colpevole della Commissione e tale asserito danno.

15      Infine, per quanto riguarda l’indennizzo richiesto per l’asserito mancato guadagno dovuto al calo delle commesse di serbatoi, al punto 115 della sentenza impugnata il Tribunale ha concluso per la mancanza di prove circa la sussistenza di un nesso di causalità.

16      Di conseguenza il Tribunale ha respinto in quanto infondata la domanda di risarcimento nella parte in cui riguarda l’insieme degli asseriti danni materiali e ha accolto il ricorso dei ricorrenti per quanto riguarda il risarcimento del danno morale subito da Idromacchine.

 Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

17      I ricorrenti chiedono alla Corte:

–        di annullare parzialmente la sentenza impugnata e di accogliere le conclusioni da loro formulate in primo grado, e

–        di condannare la Commissione alle spese relative ai due gradi di giudizio.

18      La Commissione chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare i ricorrenti alle spese.

 Sull’impugnazione

19      A norma dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può decidere di respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, tale impugnazione con ordinanza motivata.

20      Occorre applicare detta disposizione nel caso di specie.

21      I ricorrenti deducono cinque motivi a sostegno della loro impugnazione.

 Sul primo motivo

 Argomenti delle parti

22      Il primo motivo dedotto dai ricorrenti verte su un errore manifesto commesso dal Tribunale per aver considerato che la dimostrazione dell’erroneità dei fatti costitutivi del danno asseritamente subito da Idromacchine non facesse parte dell’oggetto del ricorso. Pur ammettendo che l’accertamento dell’erroneità delle informazioni lesive diffuse dalla Commissione nonera stato espressamente richiesto nel loro atto introduttivo di ricorso, i ricorrenti tentano di giustificare la mancanza di una siffatta domanda con il fatto che non è possibile intentare un’azione di accertamento dinanzi al Tribunale.

23      Ad avviso dei ricorrenti, a torto il Tribunale ha accolto come unica censura a carico della Commissione la divulgazione di informazioni lesive della reputazione d’Idromacchine, poiché dagli atti di causa risulta che le informazioni divulgate non corrispondevano al vero.

24      La Commissione fa valere che il primo motivo è irricevibile per difetto di interesse ad agire, dal momento che l’illiceità del comportamento addebitato alla Commissione è stata accertata dal Tribunale e quest’ultimo può quindi astenersi dallo statuire su ulteriori censure che comunque non avrebbero alcun effetto sull’importo del risarcimento da concedere.

25      La Commissione osserva altresì che l’atto introduttivo di ricorso non conteneva alcuna domanda esplicita di accertamento dell’erroneità delle informazioni lesive diffuse dalla Commissione.

26      La Commissione ritiene che, ad ogni modo, il primo motivo sia irricevibile tenuto conto della circostanza che, in realtà, esso configura una domanda di riesame, da parte della Corte, della fondatezza degli argomenti già addotti in primo grado.

 Giudizio della Corte

27      In primo luogo, per quanto attiene alla censura relativa alla domanda di accertamento dell’erroneità delle informazioni lesive diffuse dalla Commissione, va anzitutto ricordato che, al punto 82 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che, in mancanza di una domanda esplicita formulata nell’atto introduttivo di ricorso relativamente a un presunto errore di valutazione dei fatti imputabile alla Commissione, non era necessario esaminare se la Commissione fosse incorsa in un siffatto errore di valutazione né, a fortiori, ordinare a quest’ultima di adottare misure idonee a riabilitare l’immagine e la reputazione d’Idromacchine.

28      Orbene, i ricorrenti stessi riconoscono, nella loro impugnazione, che l’atto introduttivo di ricorso non conteneva alcuna domanda di riabilitazione dell’immagine e della reputazione d’Idromacchine. Tuttavia, giustificando tale omissione con l’asserita impossibilità di intentare un’azione di accertamento dinanzi al Tribunale, i ricorrenti oppongono questa loro mancanza, in fase di impugnazione, a fronte delle valutazioni del Tribunale.

29      In effetti, da un lato, al punto 81 della sentenza impugnata il Tribunale ha giustamente rilevato che, in base alla giurisprudenza, gli articoli 288, secondo comma, CE e 235 CE consentono la concessione di un risarcimento in natura, che, eventualmente, qualora appaia conforme ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri in materia di responsabilità extracontrattuale, può assumere la forma di un’ingiunzione di fare o non fare, che può indurre la Commissione ad adottare un determinato comportamento.

30      Dall’altro, è evidente che, con tale censura, i ricorrenti non mirano a rimettere in discussione l’argomentazione del Tribunale, di cui ai punti 81 e 82 della sentenza impugnata, con cui quest’ultimo ha respinto le loro domande di riabilitare l’immagine d’Idromacchine, ma, in realtà, invitano la Corte a riesaminare la fondatezza dei loro argomenti addotti in primo grado a sostegno del loro atto introduttivo di ricorso.

31      Orbene, dagli articoli 256 TFUE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte e 112, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura della Corte emerge che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenze del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P, Racc. pag. I‑5291, punto 34, e del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C‑487/06 P, Racc. pag. I‑10515, punto 121).

32      Non è conforme a tale requisito un’impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto a individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a ripetere o a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Invero, una siffatta impugnazione costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v., in particolare, sentenza Bergaderm e Goupil/Commissione, cit., punto 35, nonché ordinanza del 6 ottobre 2011, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni e a./Commissione, da C‑448/10 P a C‑450/10 P, punto 62).

33      In secondo luogo, per quanto riguarda la censura secondo cui il Tribunale, a torto, avrebbe addebitato alla Commissione soltanto la violazione dell’obbligo del segreto professionale, ai punti 56 e 57 della sentenza impugnata il Tribunale ha statuito che la divulgazione, nella decisione controversa, di fatti e valutazioni che presentano nominativamente Idromacchine come incapace di fornire a De Poli prodotti conformi alle norme in vigore e di rispettare i suoi obblighi contrattuali costituiva una violazione, da parte della Commissione, dell’obbligo del segreto professionale previsto dall’articolo 287 CE e, pertanto, un comportamento atto a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell’articolo 288, secondo comma, CE.

34      Al punto 58 della sentenza impugnata il Tribunale ha aggiunto che l’esame di qualsiasi altra censura diventava quindi privo di oggetto, nei limiti in cui, anche ipotizzandola fondata, una siffatta censura non consentirebbe ai ricorrenti di ottenere un risarcimento più ampio di quello che potrebbero ottenere a causa della violazione da parte della Commissione del suo obbligo di segreto professionale. Esso ne ha tratto la conclusione che, a causa del difetto di interesse ad agire dei ricorrenti, non occorreva statuire su eventuali ulteriori censure dedotte da questi ultimi.

35      Di conseguenza, non può essere addebitato al Tribunale di essersi limitato all’individuazione di un unico errore commesso dalla Commissione, poiché un tale approccio deriva da una lettura manifestamente erronea dei punti da 56 a 58 della sentenza impugnata.

36      Da quanto precede risulta che il primo motivo va respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato.

 Sul secondo motivo

 Argomenti delle parti

37      Il secondo motivo dedotto dai ricorrenti verte su un’insufficiente ed errata motivazione della sentenza impugnata in quanto il Tribunale ha respinto le censure relative alla violazione del dovere di diligenza e dei diritti della difesa. I ricorrenti fanno valere che il Tribunale non avrebbe affatto tenuto conto dei loro argomenti a tale riguardo.

38      I ricorrenti considerano anzitutto che la situazione d’Idromacchine sia analoga a quella del destinatario di una decisione lesiva. Poiché la decisione controversa lede direttamente la reputazione d’Idromacchine, la Commissione avrebbe dovuto concederle il diritto di essere sentita. I ricorrenti, ricordando segnatamente la sentenza del 10 luglio 2001, Ismeri Europa/Corte dei conti (C‑315/99 P, Racc. pag. I‑5281, punti 28 e 29), sostengono a tal riguardo che da una giurisprudenza costante della Corte emerge che il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di un soggetto, e che possa concludersi con un atto lesivo, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione.

39      I ricorrenti addebitano poi al Tribunale di avere statuito, al punto 39 della sentenza impugnata, che era impossibile applicare in via analogica al caso di specie la sentenza del 24 settembre 2008, M/Mediatore (T‑412/05), mentre il comportamento adottato dalla Commissione in tale causa sarebbe stato in tutti i punti analogo a quello da essa adottato nella sentenza impugnata. Secondo i ricorrenti, il Tribunale avrebbe considerato erroneamente che la censura mossa al Mediatore europeo di non avere preventivamente sentito l’interessato fosse giustificata esclusivamente dagli obblighi specifici ad esso incombenti, mentre la sussistenza di un obbligo generale di sentire tutti gli interessati emergerebbe dalla seconda parte del punto 136 della citata sentenza M/Mediatore.

40      Infine, i ricorrenti ritengono che la pubblicazione di fatti e valutazioni lesivi della reputazione d’Idromacchine sia la conseguenza diretta del carattere carente dell’indagine condotta dalla Commissione, giacché tale istituzione, evidentemente, non avrebbe divulgato tali fatti e tali valutazioni se avesse sentito preventivamente Idromacchine.

41      La Commissione eccepisce l’irricevibilità del secondo motivo in quanto, da un lato, i ricorrenti non hanno interesse ad agire per il fatto che, anche presumendo che il secondo motivo sia fondato, il risarcimento concesso non ne verrebbe affatto modificato e, dall’altro, tale motivo, pur essendo presentato come motivazione insufficiente, in realtà tende a un riesame dei fatti da parte della Corte.

42      Ad ogni modo, la Commissione ritiene che il ragionamento seguito dal Tribunale non contenga alcun difetto di motivazione. In primo luogo, tale istituzione non avrebbe adottato alcuna decisione nei confronti dei ricorrenti e questi ultimi non sarebbero quindi legittimati a fare valere un presunto diritto di ricorso. In secondo luogo, le situazioni di fatto e di diritto della presente causa e di quella alla base della citata sentenza M/Mediatore sarebbero talmente diverse che un’applicazione in via analogica di tale precedente alla presente causa non sarebbe possibile.

 Giudizio della Corte

43      Conformemente alla giurisprudenza della Corte, l’obbligo di motivazione gravante sul Tribunale non impone a quest’ultimo di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, sicché la motivazione può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc. pag. I‑123, punto 372, e del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P, Racc. pag. I‑6513, punto 96).

44      Nel caso di specie, ai punti da 33 a 35 della sentenza impugnata il Tribunale ha ricordato che il procedimento di controllo degli aiuti di Stato è un procedimento avviato nei confronti dello Stato membro responsabile e che il Trattato CE prevede un obbligo, a carico della Commissione, di raccogliere le osservazioni degli interessati soltanto durante la fase di esame di tale procedimento.

45      Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 36 della sentenza impugnata, che la Commissione non era affatto tenuta a sentire Idromacchine nella fase preliminare di esame degli aiuti di cui trattasi, tanto più che quest’ultima, non essendo né beneficiaria dei suddetti aiuti né concorrente del beneficiario, non aveva qualità di terzo interessato al procedimento.

46      Pertanto, ai sensi delle considerazioni esposte ai punti da 33 a 36 della sentenza impugnata, il Tribunale ha risposto all’argomento addotto dai ricorrenti secondo cui la situazione d’Idromacchine sarebbe analoga a quella del destinatario materiale di una decisione lesiva e che, conformemente alla citata sentenza Ismeri Europa/Corte dei conti, essa avrebbe dovuto essere sentita dalla Commissione.

47      Per quanto riguarda l’argomento addotto dai ricorrenti e consistente nell’affermare che la Commissione sarebbe giunta a conclusioni diverse da quelle adottate nella decisione controversa se avesse preventivamente sentito Idromacchine, è giocoforza constatare che, al punto 38 della sentenza impugnata, il Tribunale ha già preso posizione in merito a tale argomento dichiarandolo inconferente. Poiché l’argomento addotto nell’ambito della presente impugnazione costituisce un mero richiamo di quello addotto dinanzi al Tribunale, esso deve essere respinto, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 32 della presente ordinanza, in quanto manifestamente irricevibile.

48      Per quanto riguarda il raffronto effettuato con la citata sentenza M/Mediatore, al punto 39 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che, contrariamente alle circostanze oggetto di tale causa, nel caso di specie la Commissione non aveva alcun obbligo di sentire Idromacchine.

49      Per quanto riguarda l’argomento basato sulla distinzione che, a giudizio dei ricorrenti, sarebbe stata tracciata al punto 136 della citata sentenza M/Mediatore, e secondo cui la prima parte di tale punto riguarderebbe più in particolare la situazione giuridica del Mediatore, mentre la seconda parte del suddetto punto riguarderebbe piuttosto il rispetto del principio del contraddittorio in generale, quale delineato segnatamente nella citata sentenza Ismeri Europa/Corte dei conti, anche ammettendo che il suddetto punto contenga una siffatta differenziazione, occorre ad ogni modo giudicare tale argomento inconferente in quanto, come affermato ai punti 45 e 46 della presente ordinanza, alla luce delle differenze riscontrate tra le circostanze di fatto della presente causa e quelle che hanno dato luogo alla citata sentenza Ismeri Europa/Corte dei conti, la soluzione delineata da quest’ultima, ad ogni modo, non è applicabile in via analogica alla presente causa.

50      Da quanto precede emerge che il Tribunale ha analizzato tutti gli argomenti addotti dai ricorrenti e che la sua motivazione non è viziata da alcun errore di diritto.

51      Ad ogni modo, poiché i ricorrenti non rimettono affatto in discussione il ragionamento in base al quale il Tribunale ha respinto i loro vari argomenti, ma si limitano, in realtà, a ribadire le loro conclusioni formulate in primo grado, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 31 e 32 della presente ordinanza occorre respingere i suddetti argomenti in quanto manifestamente irricevibili.

52      Pertanto, il secondo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

 Sul terzo motivo

 Argomenti delle parti

53      Il terzo motivo dedotto dai ricorrenti verte su un manifesto snaturamento, risultante dagli atti di causa, dai fatti e dalle prove riguardanti il danno materiale, su una violazione delle norme applicabili all’onere della prova, nonché su un vizio di motivazione.

54      Con il primo capo di questo terzo motivo, relativo all’asserito danno derivante dall’impossibilità, per i ricorrenti, di vendere ad altri interessati i serbatoi prodotti da Idromacchine, i ricorrenti addebitano al Tribunale di avere ritenuto in modo del tutto arbitrario, al punto 105 della sentenza impugnata, che, per loro stessa ammissione, i serbatoi in questione non sono stati rivenduti in quanto costruiti per rispondere alle specificità proprie delle navi di cui trattasi. I ricorrenti contestano di avere mai fatto una simile ammissione. Il Tribunale avrebbe snaturato l’argomento secondo cui Idromacchine si è trovata costretta ad iniziare la costruzione di una nave ad hoc, argomento da essi invocato al fine di dimostrare gli sforzi profusi per limitare in tutti i modi il danno subito.

55      I ricorrenti deducono altresì che la conclusione cui è giunto il Tribunale, al 106 della sentenza impugnata, secondo cui il danno materiale risulterebbe direttamente dal fatto che De Poli non ha provveduto al pagamento dei serbatoi di cui trattasi, è corretto soltanto parzialmente. Invero, rimarrebbe comunque il fatto che Idromacchine avrebbe potuto vendere ad altri clienti detti serbatoi se la Commissione non avesse posto l’accento sulla loro presunta difettosità.

56      Ai sensi del secondo capo del terzo motivo, relativo al danno derivante dall’improduttività dei beni e delle attrezzature, nonché nel terzo capo di questo stesso motivo, riguardante il mancato guadagno accusato da Idromacchine negli anni da 2005 a 2008, i ricorrenti si fondano su elementi di prova già prodotti in primo grado per giungere alla conclusione che il Tribunale ha snaturato tali elementi di prova. A tale riguardo, essi contestano in particolar modo il punto 111 della sentenza impugnata, a tenore del quale il Tribunale ha considerato che dal fatto che un mercato sia in fase di crescita non si può di per sé dedurre che il fatturato di una determinata impresa, su tale mercato, aumenti necessariamente. Ad avviso dei ricorrenti, un mancato aumento del fatturato non sarebbe tanto dannoso quanto l’azzeramento assoluto del medesimo, quale subito nel caso di specie da Idromacchine.

57      I ricorrenti contestano altresì il punto 112 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha constatato che essi non avevano fornito la prova del fatto che, a causa della pubblicazione della decisione controversa, i clienti esistenti o potenziali d’Idromacchine avevano rinunciato a ordinare presso tale società serbatoi diversi da quelli oggetto di tale decisione. Avendo richiesto la prova di un fatto negativo, il Tribunale avrebbe ignorato i vari indizi forniti dai ricorrenti e violato le norme applicabili in materia di onere della prova.

58      I ricorrenti fanno anche valere che la sentenza impugnata presenta un vizio di motivazione. Difatti sarebbe contraddittorio affermare, da un lato, al punto 48 di tale sentenza, che la divulgazione dell’informazione relativa a Idromacchine era tale da causare un grave danno a quest’ultima e, al punto 114 della medesima sentenza, che i ricorrenti non hanno dimostrato né la sussistenza di un danno certo e valutabile né quella di un nesso di causalità tra la condotta colpevole della Commissione e gli asseriti danni materiali da essi subiti.

59      Infine, i ricorrenti qualificano assurda l’affermazione del Tribunale, al punto 113 della sentenza impugnata, secondo cui Idromacchine avrebbe potuto sostenere presso la sua clientela, anche prima della pubblicazione della decisione controversa, che la conformità con le norme in vigore dei serbatoi in questione è stata in definitiva riconosciuta dall’organismo italiano di certificazione il 5 ottobre 2004, ovvero prima della pubblicazione di tale decisione. Infatti, non soltanto Idromacchine non sarebbe stata al corrente che la Commissione stava per pubblicare la decisione controversa, ma non sarebbe peraltro dimostrato in quale modo una simile iniziativa avrebbe potuto limitare il danno che è sorto solo dopo la pubblicazione della suddetta decisione.

60      La Commissione ritiene che il terzo motivo debba essere dichiarato irricevibile nella sua interezza in quanto si limita a rimettere in discussione la valutazione, del Tribunale degli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso.

61      La Commissione contesta comunque nel merito la fondatezza di tutte le censure sollevate dai ricorrenti nell’ambito di tale motivo.

 Giudizio della Corte

62      La Corte ha già dichiarato che, tenuto conto della natura eccezionale di una censura di snaturamento, l’articolo 256 TFUE, l’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte e l’articolo 112, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del suo regolamento di procedura impongono, in particolare, a un ricorrente di indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e di dimostrare gli errori di analisi che, nella sua valutazione, avrebbero condotto quest’ultimo ad uno snaturamento (v., in tal senso, sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit., punto 50).

63      Un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 18 dicembre 2008, Les Éditions Albert René/UAMI, C‑16/06 P, Racc. pag. I‑10053, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).

64      Inoltre, i ricorrenti non possono ottenere dalla Corte che essa sostituisca la propria valutazione a quella del Tribunale. Secondo costante giurisprudenza, l’impugnazione si limita alle questioni di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti rilevanti, nonché a valutare gli elementi di prova forniti. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce quindi, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto soggetta in quanto tale al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v., in particolare, sentenza del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI, C‑412/05 P, Racc. pag. I‑3569, punto 71).

65      Nella fattispecie, per quanto riguarda anzitutto il primo capo del terzo motivo, i ricorrenti addebitano sostanzialmente al Tribunale di avere snaturato i fatti, deducendo dall’intenzione d’Idromacchine di costruire una nave ad hoc che i serbatoi di cui trattasi erano stati concepiti per rispondere alle specificità delle navi su cui De Poli doveva installarli e che il danno materiale d’Idromacchine risultava quindi non dalla condotta colpevole della Commissione, bensì dal fatto che De Poli non aveva provveduto al pagamento dei suddetti serbatoi. Orbene, così facendo, i ricorrenti non indicano con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e non dimostrano neppure gli errori di analisi che, nella sua valutazione, avrebbero condotto il Tribunale a tale snaturamento, ma si limitano a contestare la valutazione di tale giudice dei vari elementi di prova prodotti.

66      Ciò posto, occorre constatare che gli argomenti addotti dai ricorrenti non soddisfano i requisiti imposti dalla giurisprudenza citata ai punti da 62 a 64 della presente ordinanza. Pertanto, il primo capo del terzo motivo deve essere respinto in quanto irricevibile.

67      Per quanto riguarda, poi, i capi secondo e terzo del terzo motivo, va rilevato che i ricorrenti si limitano, in realtà, a contestare i punti 111 e 112 della sentenza impugnata senza tuttavia indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale. I ricorrenti mirano, lamentando uno snaturamento, ad ottenere una nuova valutazione degli elementi di prova forniti in primo grado nonché un riesame degli argomenti da essi addotti in primo grado.

68      Conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 31 e 64 della presente ordinanza, i capi secondo e terzo del terzo motivo devono quindi essere respinti in quanto manifestamente irricevibili.

69      Peraltro, per quanto riguarda l’argomento vertente su un presunto vizio di motivazione commesso dal Tribunale, nel senso che esisterebbe una contraddizione tra i punti 48 e 114 della sentenza impugnata, va constatato che tale argomento poggia su una lettura manifestamente errata di tale sentenza. Infatti, il punto 48 della medesima riguarda il comportamento illecito addebitato alla Commissione e, sebbene il Tribunale abbia constatato che tale comportamento ha potuto cagionare un grave danno all’immagine d’Idromacchine, rimane comunque il fatto che esso ha anche dichiarato, senza incorrere in errori di diritto a tal riguardo, che non sussisteva alcun nesso di causalità tra il suddetto comportamento e il danno materiale asseritamente subito dai ricorrenti, il cui importo peraltro non era né certo né valutabile.

70      Infine, per quanto riguarda l’argomento addotto dai ricorrenti relativo alla motivazione asseritamente assurda del punto 113 della sentenza impugnata, in realtà esso mira unicamente a rimettere in discussione la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale in ordine alla sussistenza di un nesso causale tra la condotta colpevole della Commissione e l’asserito danno materiale.

71      Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 64 della presente ordinanza, quest’argomento deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

72      Da quanto precede risulta che il terzo motivo va respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato.

 Sul quarto motivo

 Argomenti delle parti

73      Il quarto motivo dedotto dai ricorrenti verte su una violazione dell’obbligo di motivazione, dei principi di proporzionalità e di non discriminazione, nonché sul diniego di giustizia in relazione ai criteri di valutazione del danno morale riconosciuto a Idromacchine.

74      I ricorrenti fanno valere che, a torto, il Tribunale non ha seguito il metodo di calcolo per il risarcimento del danno morale da essi proposto in udienza e quale applicato nell’ambito della citata sentenza M/Mediatore, ovvero un indennizzo giornaliero di EUR 1 000. Il Tribunale non avrebbe indicato i criteri su cui si è basato né le ragioni per le quali si è discostato dalla citata sentenza M/Mediatore, concedendo a Idromacchine un indennizzo che rappresenta soltanto EUR 8 al giorno, prendendo in considerazione il periodo intercorso tra la data della pubblicazione della decisione controversa e il giorno della pronuncia della sentenza impugnata.

75      I ricorrenti deducono peraltro che il Tribunale ha violato il principio di proporzionalità in quanto l’importo dell’indennizzo concesso non è, manifestamente, proporzionato al danno cagionato alla reputazione e all’immagine d’Idromacchine, quando invece lo stesso Tribunale avrebbe qualificato tale danno come grave. I ricorrenti sottolineano anche l’evidente sproporzione esistente tra l’indennizzo concesso a Idromacchine e quello attribuito nella citata sentenza M/Mediatore, sicché i ricorrenti concludono altresì per una violazione del principio di non discriminazione.

76      Secondo i ricorrenti, l’importo esiguo dell’indennizzo riconosciuto equivarebbe, in definitiva, a un diniego di giustizia in violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

77      La Commissione ritiene che tale motivo sia irricevibile poiché, lamentando una violazione dell’obbligo di motivazione e una violazione dei principi fondamentali del diritto dell’Unione, in realtà i ricorrenti chiedono una nuova decisione secondo equità, nonché un riesame dei fatti da parte della Corte. La Commissione aggiunge che, una volta provata la sussistenza di un danno, il Tribunale è il solo competente a valutare le modalità e la portata del risarcimento di tale danno.

78      La Commissione afferma che, ad ogni modo, tale motivo è privo di fondamento, come risulta ampiamente dalle considerazioni svolte in ordine al secondo motivo e dal fatto che la citata causa M/Mediatore non si presta a un raffronto con il caso di specie.

79      La Commissione conclude che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto e non ha violato alcun principio del diritto dell’Unione fissando l’indennizzo relativo al danno morale a EUR 20 000, a maggior ragione in quanto i ricorrenti avevano chiesto che venisse liquidato secondo equità.

 Giudizio della Corte

80      Occorre anzitutto ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, qualora il Tribunale abbia accertato l'esistenza di un danno, esso è competente in via esclusiva a valutare, entro i limiti della domanda, le modalità e la portata del risarcimento di tale danno, fermo restando che, affinché la Corte possa esercitare il suo controllo giurisdizionale sulle sentenze del Tribunale, queste ultime siano sufficientemente motivate e, per quanto riguarda la valutazione di un danno, espongano i criteri presi in considerazione ai fini della determinazione dell'ammontare del risarcimento (v., in tal senso, sentenze del 1° giugno 1994, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., C‑136/92 P, Racc. pag. I‑1981, punto 66; del 9 settembre 1999, Lucaccioni/Commissione, C‑257/98 P, Racc. pag. I‑5251, punti 34 e 35, nonché del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C‑348/06 P, Racc. pag. I‑833, punto 45).

81      Per quanto riguarda l’importo dell’indennizzo da concedere per risarcire il danno morale subito da Idromacchine, al punto 71 della sentenza impugnata il Tribunale ha ricordato che nel loro atto introduttivo di ricorso i ricorrenti hanno chiesto che il loro indennizzo venisse determinato secondo equità, suggerendo tuttavia, a titolo indicativo, un importo compreso tra il 30% e il 50% dell’indennizzo richiesto a titolo di danno materiale.

82      Al punto 73 della sentenza impugnata il Tribunale ha anzitutto respinto l’argomento addotto dai ricorrenti relativamente ai fattori che asseritamente avrebbero aggravato i loro danni, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe reiterato la diffusione della pubblicità negativa riguardante Idromacchine. Al punto 74 della stessa sentenza il Tribunale ha poi rilevato che i ricorrenti non avevano fornito alcuna giustificazione per la loro domanda di concessione di un indennizzo di importo corrispondente ad una percentuale compresa tra il 30% e il 50% della somma richiesta a titolo di danno materiale. Infine, il Tribunale ha constatato, al punto 75 della sentenza impugnata, che i ricorrenti erano stati in grado di limitare significativamente la portata del danno morale subito.

83      Da quanto precede va dedotto che il Tribunale ha indicato i criteri presi in considerazione ai fini della determinazione dell’importo del risarcimento.

84      Per quanto riguarda la questione se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto riconoscendo un indennizzo il cui tasso giornaliero si differenzia da quello applicato nella citata sentenza M/Mediatore, va ricordato, come emerge dalla risposta fornita al secondo motivo, che, alla luce delle differenze relative alle circostanze di fatto e alle disposizioni giuridiche in esame, le modalità di calcolo dell’importo del danno morale applicate in tale sentenza non sono applicabili alla presente causa.

85      Per quanto riguarda gli argomenti addotti dai ricorrenti relativamente alla violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione nonché alla sussistenza di un diniego di giustizia, è giocoforza constatare che la presente impugnazione si limita ad affermazioni generiche che, in quanto tali, non possono essere oggetto di una valutazione giuridica che consenta alla Corte di assolvere la propria funzione e di esercitare il suo sindacato di legittimità (v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 1999, Hercules Chemicals/Commissione, C‑51/92 P, Racc. pag. I‑4235, punto 113, e ordinanza del 10 febbraio 2009, Correia de Matos/Commissione, C‑290/08 P, punto 21).

86      Da quanto precede risulta che il quarto motivo va respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato.

 Sul quinto motivo

 Argomenti delle parti

87      Il quinto motivo dedotto dai ricorrenti verte su una violazione del principio di non discriminazione, su un difetto di motivazione e su una manifesta inesattezza materiale risultante dagli atti di causa, in quanto il Tribunale ha rifiutato di accogliere la domanda di risarcimento del danno morale asseritamente subito dai sigg. Capuzzo.

88      In primo luogo, i ricorrenti fanno valere che la decisione del Tribunale è incomprensibile tenuto conto della posizione da esso adottata nella sentenza del 9 luglio 1999, New Europe Consulting e Brown/Commissione (T‑231/97, Racc. pag. II‑2403, punti 54 e 55), in cui esso avrebbe riconosciuto, senza richiedere prove specifiche, che tanto la società interessata quanto il suo amministratore avevano subito un danno alla loro rispettiva immagine. Secondo i ricorrenti, la presunta differenza rilevata dal Tribunale al punto 89 della sentenza impugnata, relativa alla circostanza che, nella citata causa New Europe Consulting e Brown/Commissione, la quasi totalità del capitale sociale era detenuto da una sola persona, non sarebbe determinante in quanto, nella presente causa, il capitale sociale è detenuto unicamente da due persone. Così facendo, il Tribunale avrebbe violato il principio di non discriminazione.

89      In secondo luogo, i ricorrenti considerano che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto richiedendo loro la prova dei danni di ordine psicologico subiti, mentre siffatti danni sono inerenti alla situazione cui i sigg. Capuzzo hanno dovuto far fronte. A tale riguardo, il Tribunale avrebbe ingiustamente minimizzato gli sforzi da essi profusi per rimediare alla loro situazione qualificata come deplorevole.

90      La Commissione ritiene che il ragionamento seguito dal Tribunale non sia inficiato da alcuna violazione del principio di non discriminazione, poiché esso ha adeguatamente dimostrato che esistevano differenze tra la situazione in cui si trovavano, rispettivamente, i sigg. Capuzzo e l’amministratore della società New Europe Consulting.

91      Inoltre, la Commissione considera che il Tribunale abbia giustamente statuito che i ricorrenti si limitano ad affermare di avere subito danni di natura psicologica senza tuttavia fornirne la prova.

 Giudizio della Corte

92      Per quanto riguarda, in primo luogo, il danno all’immagine e alla reputazione che i sigg. Capuzzo avrebbero asseritamente patito quale ripercussione di questi stessi danni subiti da Idromacchine, il Tribunale ha rilevato, ai punti 87 e 88 della sentenza impugnata, che tali persone non erano nominativamente citate nella decisione controversa, che questa non imputava loro alcuna condotta colpevole a titolo personale e che la circostanza che i sigg. Capuzzo detenessero la totalità del capitale sociale d’Idromacchine e che ne fossero i principali dirigenti non era tale da rimettere in discussione la constatazione secondo cui solo il comportamento d’Idromacchine era oggetto della decisione controversa.

93      Al punto 89 della sentenza impugnata il Tribunale ha aggiunto, per quanto riguarda il rinvio effettuato dai ricorrenti alla citata sentenza New Europe Consulting e Brown/Commissione, che i fatti che hanno dato luogo a tale sentenza si distinguevano da quelli della presente causa e non avrebbero potuto condurre a una conclusione identica. Il Tribunale ha precisato che, in tale causa, il danno alla reputazione dell’impresa in questione aveva avuto effetti su quella del suo amministratore, che deteneva il 99% del capitale sociale, a motivo di due circostanze specifiche, ossia, da una parte, che il suddetto amministratore, in un primo momento, aveva svolto da solo l’attività di tale impresa in forma di impresa individuale e, dall’altra, che egli era stato posto personalmente in una situazione di incertezza da parte della Commissione.

94      Orbene, è giocoforza constatare che i ricorrenti non prendono affatto posizione in merito a queste due peculiarità rilevate dal Tribunale e che essi si limitano, in realtà, a ripetere semplicemente l’argomentazione da essi addotta in primo grado.

95      Di conseguenza, conformemente alla costante giurisprudenza citata al punto 31 della presente ordinanza, il primo capo del quinto motivo deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

96      Per quanto riguarda, in secondo luogo, il danno morale asseritamente subito dai sigg. Capuzzo conseguentemente al loro stato di ansia, ai punti 91 e 92 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che questi ultimi si limitavano a invocare danni di ordine psicologico senza tuttavia fornirne la prova, dal momento che, in particolare, i documenti forniti relativamente alle pratiche amministrative intraprese non consentivano di dimostrare che tali contrarietà fossero per loro andate oltre le normali conseguenze che i rapporti d’affari possono produrre per dirigenti di società.

97      L’argomento dei ricorrenti, formulato in tale secondo capo del quinto motivo, consistente nel sostenere che un danno di ordine psicologico non necessita di alcuna prova, costituisce una mera affermazione priva di ogni fondamento giuridico e, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

98      Da quanto precede si evince che il quinto ed ultimo motivo deve essere respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato.

99      Poiché nessuno dei motivi dedotti dai ricorrenti è stato accolto, l’impugnazione deve essere respinta nel suo complesso.

 Sulle spese

100    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, reso applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, vanno condannati in solido alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Idromacchine SpA nonché i sigg. Alessandro Capuzzo e Roberto Capuzzo sono condannati in solido alle spese.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.