Language of document : ECLI:EU:C:2015:442

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PEDRO CRUZ VILLALÓN

presentate il 2 luglio 2015 (1)

Causa C‑245/14

Thomas Cook Belgium NV

contro

Thurner Hotel GmbH

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien (Austria)]

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione in materia civile – Regolamento (CE) n. 1896/2006 – Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Articolo 20, paragrafo 2 – Riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dopo la scadenza del termine di opposizione – Informazioni false o inesatte – Incompetenza del giudice che ha emesso l’ingiunzione di pagamento europea – Nozione di “circostanze eccezionali”»





1.        La presente causa offre alla Corte l’opportunità di pronunciarsi, praticamente per la prima volta, sulla nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006 (2). In particolare, si chiede se, nel contesto del procedimento europeo d’ingiunzione, l’eventuale incompetenza del giudice che ha emesso l’ingiunzione di pagamento, derivante dalla possibile esistenza di una clausola attributiva della competenza stipulata tra le parti e non menzionata nel modulo della domanda di ingiunzione, giustifichi, in quanto «circostanza eccezionale», il riesame dell’ingiunzione nel caso in cui il debitore, apparentemente, abbia avuto la possibilità di presentare opposizione entro i termini e non se ne sia avvalso.

I –    Contesto normativo

2.        Il considerando 25 del regolamento n. 1896/2006 è redatto nei termini seguenti:

«Scaduto il termine per presentare opposizione, in alcuni casi eccezionali il convenuto dovrebbe avere il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea. Il riesame in casi eccezionali non significa che il convenuto debba avere una seconda possibilità di contestare il credito. Durante la procedura di riesame il merito della domanda non dovrebbe essere valutato al di là dei motivi risultanti dalle circostanze eccezionali invocate dal convenuto. Tra le altre circostanze eccezionali potrebbe figurare il caso in cui l’ingiunzione di pagamento europea sia fondata su informazioni false fornite nel modulo di domanda».

3.        L’articolo 16 del menzionato regolamento, rubricato «Opposizione all’ingiunzione di pagamento europea», dispone quanto segue:

«1.      Il convenuto può presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d’origine utilizzando il modulo standard F riprodotto nell’Allegato VI, che gli viene consegnato unitamente all’ingiunzione di pagamento europea.

2.      Il termine per l’invio dell’opposizione è di trenta giorni che decorrono dal momento in cui l’ingiunzione è stata notificata al convenuto.

3.      Il convenuto indica nell’opposizione che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni.

4.      La domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d’origine e di cui dispone il giudice d’origine.

(…)».

4.        L’articolo 20 del medesimo regolamento, rubricato «Riesame in casi eccezionali», è redatto nei seguenti termini:

«1.      Scaduto il termine di cui all’articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i)      l’ingiunzione di pagamento è stata notificata secondo una delle forme previste all’articolo 14,

e

ii)      la notifica non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese per ragioni a lui non imputabili,

oppure

b)      il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili,

purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

2.      Scaduto il termine di cui all’articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha altresì il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se l’ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento, o a causa di circostanze eccezionali.

3.      Se il giudice respinge la domanda del convenuto in base al fatto che nessuno dei motivi di riesame di cui ai paragrafi 1 e 2 è applicabile, l’ingiunzione di pagamento europea resta esecutiva.

Se il giudice decide che il riesame si giustifica per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, l’ingiunzione di pagamento europea è nulla».

II – Controversia principale e questioni pregiudiziali

5.        La Thomas Cook Belgium NV (in prosieguo: la «Thomas Cook»), ricorrente nel procedimento a quo, è un’agenzia di viaggi con sede a Gand (Belgio) che offre prestazioni di servizi di vario tipo nel settore turistico. Il 3 settembre 2009 la Thomas Cook stipulava un contratto con la Thurner Hotel GmbH (in prosieguo: la «Thurner Hotel»), una società austriaca con sede a Sölden (Austria), mediante il quale le parti concordavano le nuove condizioni per la collaborazione nella stagione estiva del 2010. Successivamente, a fronte dell’inadempienza della Thomas Cook, la Thurner Hotel – che aveva messo a disposizione alloggi turistici a Sölden alle condizioni stabilite nel menzionato contratto – chiedeva al Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Austria) l’emissione di un’ingiunzione di pagamento europea nei confronti dell’agenzia di viaggi belga per un importo di oltre EUR 15 000. La competenza del giudice adito veniva da essa motivata con il fatto che il luogo di esecuzione delle obbligazioni si trovava in Austria.

6.        Il 26 giugno 2013 l’ingiunzione di pagamento europea veniva validamente notificata alla Thomas Cook. Quest’ultima non presentava opposizione entro il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, in quanto era stata occupata in ricerche nei suoi archivi al fine di stabilire se l’ingiunzione di pagamento controversa fosse giustificata o meno.

7.        Il 25 settembre 2013 la Thomas Cook chiedeva dinanzi al Bezirksgericht für Handelssachen Wien il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006. La Thomas Cook sosteneva, fondamentalmente, che detta ingiunzione era stata emessa da un giudice non competente, poiché le condizioni generali di contratto concordate tra le parti contenevano una clausola attributiva della competenza a favore dei giudici di Gand (Belgio). A suo parere, l’ingiunzione di pagamento, emessa indebitamente, doveva essere dichiarata nulla in base all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento n. 1896/2006, dato che l’incompetenza del giudice che ha emesso l’ingiunzione costituisce un motivo di riesame ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, di detto regolamento.

8.        Con decisione del 28 ottobre 2013, il Bezirksgericht für Handelssachen Wien ha respinto la domanda di riesame dell’ingiunzione di pagamento europeo presentata dalla Thomas Cook. Quest’ultima ha impugnato detta decisione entro i termini dinanzi al giudice del rinvio. A sostegno della sua impugnazione, la Thomas Cook ha invocato il considerando 25 del regolamento n. 1896/2006, che qualifica espressamente come «circostanze eccezionali» ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, di detto regolamento il fatto che la domanda di ingiunzione europea sia fondata su informazioni false fornite nel modulo di domanda. A suo parere, nel caso di specie il Bezirksgericht für Handelssachen Wien non avrebbe tenuto conto del fatto che, in virtù delle condizioni generali del contratto pattuite tra le parti, non erano competenti i giudici austriaci, bensì quelli di Gand (Belgio). Secondo la Thomas Cook, il suddetto giudice avrebbe dovuto dichiarare che l’ingiunzione di pagamento europea era stata manifestamente emessa per errore ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del citato regolamento.

9.        Lo Handelsgericht Wien ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, debba essere interpretato nel senso che il convenuto può chiedere il riesame giudiziale dell’ingiunzione di pagamento europea ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del suddetto regolamento anche quando l’ingiunzione gli sia stata validamente notificata, ma a motivo delle indicazioni riguardo alla competenza del giudice nel modulo di domanda sia stata emessa da un giudice non competente.

2)      Qualora si debba rispondere in senso affermativo alla prima questione: se sussistano circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, in conformità del considerando 25 della proposta modificata [COM(2006) 57 definitivo] della Commissione europea, del 7 febbraio [2006], relativa al documento 2004/0055 [COD], già per il fatto che l’ingiunzione di pagamento europea sia stata emessa sulla base di indicazioni nel modulo di domanda che successivamente possano rivelarsi errate, in particolare se da ciò dipende la competenza del giudice».

10.      Nel presente procedimento hanno presentato osservazioni scritte la Thurner Hotel, il governo austriaco, il governo portoghese, la Commissione europea e il governo tedesco. Le osservazioni scritte della Thomas Cook sono state presentate oltre i termini e pertanto non sono state ammesse. All’udienza tenutasi il 16 aprile 2015 su domanda della Thomas Cook è intervenuta unicamente la Commissione.

III – Sintesi delle posizioni delle parti

11.      La Thurner Hotel contesta, anzitutto, gli argomenti dedotti dalla Thomas Cook nel procedimento a quo in merito all’asserita mancanza di conoscenza dell’inadempienza, dovuta al fatto che le fatture in questione non le sarebbero state inviate (quanto meno non a tempo debito), il che, secondo la Thomas Cook, le avrebbe impedito di presentare opposizione entro i termini. In secondo luogo, la Thurner Hotel contesta, inoltre, che le parti avessero concordato di attribuire la competenza ai giudici di Gand. In ogni caso, dalla sua domanda d’ingiunzione di pagamento europea sarebbe risultato chiaramente che la competenza del giudice dinanzi al quale era stata presentata detta domanda era fondata sul luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali (ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001), sicché la Thomas Cook avrebbe potuto opporsi entro il termine di trenta giorni.

12.      La Thurner Hotel sostiene che la disposizione controversa (articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006) deve essere interpretata restrittivamente. A suo parere, si violerebbe il principio della certezza del diritto qualora si consentisse, mediante detta disposizione, di far valere eccezioni processuali che avrebbero potuto (e dovuto) essere dedotte entro il termine previsto per l’opposizione.

13.      Il governo austriaco propende del pari per un’interpretazione restrittiva dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, che escluda la possibilità di considerare come «circostanze eccezionali» quelle che avrebbero potuto essere invocate dal debitore già in sede di opposizione, tesi questa condivisa anche dal governo tedesco. Secondo il governo austriaco, solo le ingiunzioni di pagamento europee manifestamente illegittime oppure ottenute in modo fraudolento potrebbero formare oggetto di riesame ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del menzionato regolamento.

14.      Il governo portoghese rileva che vi sono due casi nei quali l’articolo 20, paragrafo 2, del menzionato regolamento consente di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dopo la scadenza del termine per presentare opposizione: in primo luogo, quando risulti che detta ingiunzione è stata manifestamente emessa per errore, tenuto conto delle condizioni stabilite nel medesimo regolamento, nel senso che l’ingiunzione è stata emessa senza rispettare i requisiti di validità previsti dal regolamento e, in secondo luogo, quando ricorrano altre circostanze eccezionali. Il governo portoghese sostiene che il termine di opposizione previsto dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006 è inteso a permettere di contestare la legittimità o la validità del credito di cui si chiede l’esecuzione nei casi in cui l’ingiunzione di pagamento europea soddisfa i requisiti di validità stabiliti da detto regolamento. Per contro, il riesame di cui all’articolo 20, paragrafo 2, sarebbe inteso ad impedire l’esecuzione delle ingiunzioni di pagamento emesse in violazione del regolamento medesimo. Secondo il governo portoghese, l’emissione dell’ingiunzione da parte di un giudice incompetente violerebbe un requisito essenziale di validità e dovrebbe poter essere impugnato entro un termine superiore a quello previsto dall’articolo 16.

15.      La Commissione propone di rispondere affermativamente alla prima questione pregiudiziale, nel senso che, se l’ingiunzione è stata effettivamente emessa da un giudice internazionalmente incompetente, l’ingiunzione di pagamento è stata emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal regolamento n. 1896/2006, ed è quindi possibile chiedere il riesame ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, di detto regolamento. Per rispondere alla seconda questione pregiudiziale, occorre chiarire se l’ingiunzione sia stata «manifestamente» emessa per errore. Per quanto riguarda la competenza giurisdizionale internazionale, nella maggior parte dei casi non è «manifesto» se il giudice che ha emesso l’ingiunzione sia competente o meno. Orbene, a parere della Commissione, si contravverrebbe all’obiettivo del regolamento se si obbligasse il giudice ad esaminare sempre dettagliatamente se sia o meno competente ad emettere l’ingiunzione.

16.      La Commissione propone di limitare la portata dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006 conformemente al regolamento n. 1215/2012 (3), in modo che l’ingiunzione di pagamento europea possa essere impugnata dopo la scadenza del termine di opposizione solo nel caso in cui siano state violate disposizioni attributive della competenza giurisdizionale internazionale specificamente intese a tutelare la parte più debole di un rapporto giuridico, oppure nei casi previsti dall’articolo 24 del regolamento n. 1215/2012 (competenze esclusive), cui rinvia l’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), ii), del medesimo regolamento. Nessuno di tali casi riguarda l’eventuale violazione di una clausola attributiva della competenza giurisdizionale come quella che sembra essere alla base del presente procedimento, per cui non si può affermare che l’ingiunzione sia stata «manifestamente» emessa per errore.

17.      Pertanto, secondo la Commissione, rimarrebbe da stabilire se ricorrano «circostanze eccezionali» ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006. La Commissione propone di interpretare tale nozione in senso restrittivo, limitandola ai casi di abuso intenzionale del procedimento ingiuntivo, che andrebbe dimostrato in ciascun caso (4).

18.      Il governo tedesco osserva che non tutti i dati inesatti o falsi contenuti nel modulo di domanda giustificano l’impugnazione in forza dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006. Il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea si giustifica solo quando risulti, in base alla ponderazione degli interessi delle due parti, che l’esecuzione dell’ingiunzione sarebbe insostenibile («unerträglich») per una di esse. Il governo tedesco cita inoltre l’ordinanza Novontech‑Zala (5), concernente l’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006, in cui la Corte ha dichiarato, in riferimento al termine di opposizione di trenta giorni, che, «quando (…) il superamento del suddetto termine è dovuto ad una mancanza di diligenza del rappresentante del convenuto, una situazione siffatta, poiché avrebbe potuto essere facilmente evitata, non può configurare circostanze eccezionali ai sensi [dell’articolo 20, paragrafi 1, lettera b), e 2]». A parere del governo tedesco, tale ragionamento indurrebbe altresì a non considerare come «circostanze eccezionali» qualcosa che viene invocato da chi avrebbe potuto facilmente evitarlo. Inoltre, si contravverrebbe agli obiettivi del regolamento n. 1896/2006 (in particolare, la celerità e la riduzione dei costi) se si riconoscesse la possibilità di riesaminare un’ingiunzione di pagamento europea contro cui si sarebbe potuto presentare opposizione a tempo debito (opposizione di cui, peraltro, non occorre nemmeno precisare le ragioni, come disposto dall’articolo 16, paragrafo 3, di detto regolamento).

19.      Secondo il governo tedesco, il fatto che il richiedente l’ingiunzione di pagamento europea e la controparte non si accordino sulla competenza giurisdizionale internazionale non è affatto «eccezionale» e, nel caso di specie, la Thomas Cook avrebbe potuto far valere senza grandi difficoltà, attraverso l’opposizione, il difetto di competenza del giudice che ha emesso l’ingiunzione. Infine, il governo tedesco afferma che, in ogni caso, quand’anche il giudice che in definitiva ha emesso l’ingiunzione non fosse internazionalmente competente, si tratta di un organo imparziale e indipendente di uno Stato membro la cui decisione non avrebbe ignorato né leso gli interessi della Thomas Cook.

IV – Analisi

A –    Osservazioni preliminari

20.      Il giudice del rinvio sottopone alla Corte due questioni pregiudiziali. Con la prima, domanda se, in forza dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, si possa chiedere il riesame di un’ingiunzione di pagamento europea emessa da un giudice non competente a motivo delle indicazioni nel modulo di domanda relative alla competenza e, con la seconda (che si pone solo in caso di risposta affermativa alla prima questione), chiede se sussistano «circostanze eccezionali» ai sensi di detta disposizione già per il fatto che l’ingiunzione sia stata emessa sulla base di indicazioni nel modulo di domanda relative alla competenza che successivamente possano rivelarsi errate.

21.      A mio avviso, come suggerisce il governo tedesco nelle sue osservazioni, le due questioni possono essere riunite in una sola, riformulata nei seguenti termini:

«Se l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, letto in combinato disposto con il considerando 25 del medesimo regolamento, debba essere interpretato nel senso che configura “circostanze eccezionali”, tali da consentire al convenuto cui sia stato validamente notificata un’ingiunzione di pagamento europea di chiedere il riesame giurisdizionale della stessa, il fatto che detta ingiunzione sia stata emessa sulla base di informazioni fornite nel modulo di domanda e successivamente rivelatesi errate, in particolare nel caso in cui da dette informazioni dipenda la competenza del giudice».

B –    Esame della questione

22.      L’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006, rubricato «Riesame in casi eccezionali», prevede al paragrafo 2 che, «[s]caduto il termine di cui all’articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha altresì il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se l’ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento, o a causa di circostanze eccezionali», circostanze tra le quali, secondo il considerando 25 di detto regolamento, cui fa espressamente riferimento il giudice del rinvio (6), potrebbe rientrare il fatto che «l’ingiunzione di pagamento europea sia fondata su informazioni false fornite nel modulo di domanda».

23.      Orbene, sia la condizione prevista dal medesimo articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, secondo la quale l’ingiunzione deve essere stata «emessa manifestamente per errore», sia l’indicazione contenuta nel considerando 25, secondo cui «[i]l riesame in casi eccezionali non significa che il convenuto debba avere una seconda possibilità di contestare il credito», avvalorano, a mio avviso, la tesi che il rimedio del «riesame in casi eccezionali» deve essere applicato restrittivamente. Pertanto, in linea di principio, concordo con il governo tedesco che non tutte le informazioni false o inesatte contenute nel modulo di domanda possono giustificare il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006.

24.      Osterebbe a un’applicazione estensiva di un rimedio concepito esclusivamente per casi eccezionali anche la configurazione stessa del procedimento di ingiunzione europeo, che offre in generale al debitore un’unica possibilità di reazione di fronte alla pretesa del creditore, ossia l’opposizione di cui all’articolo 16 del regolamento n. 1896/2006, la quale però, proprio per questo, è soggetta a requisiti formali molto limitati (deve essere presentata per iscritto entro trenta giorni) e a nessun requisito sostanziale (non deve essere motivata) (7).

25.      Pertanto, ritengo che l’articolo 20, paragrafo 2, letto in combinato disposto con il considerando 25 di detto regolamento, debba essere interpretato in senso restrittivo, come sostenuto unanimemente da tutti gli intervenienti che hanno presentato osservazioni, ad eccezione del governo portoghese.

26.      In circostanze come quelle della presente causa ciò significa che, per quanto riguarda le informazioni fornite dal ricorrente nel modulo di domanda, il rimedio del riesame non dovrebbe essere esperibile nel caso in cui il debitore (in particolare quando si tratti, come nella fattispecie, di un professionista) abbia già potuto constatare, esaminando l’ingiunzione di pagamento europea validamente notificata, che le informazioni sulle quali si era basato il giudice che ha emesso detta ingiunzione (vale a dire le informazioni fornite dal richiedente) erano inesatte, non corrette o false. Concordo quindi con la Thurner Hotel e con il governo austriaco che non si possono considerare «circostanze eccezionali» atte a giustificare il riesame dell’ingiunzione le informazioni false o inesatte contro le quali il debitore avrebbe già potuto reagire mediante l’opposizione. In definitiva, ritengo che le «informazioni false» cui fa riferimento il considerando 25 del regolamento n. 1896/2006 debbano essere limitate a quelle la cui falsità o inesattezza si riveli o possa essere rilevata dal debitore in un momento effettivamente successivo, dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 16, paragrafo 2, di detto regolamento, circostanza che dovrà essere accertata in ciascun caso dal giudice nazionale.

27.      Pertanto, come conclusione intermedia, ritengo che sussistano «circostanze eccezionali», tali da consentire al debitore di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, per il solo fatto che detta ingiunzione si fonda su informazioni nel modulo di domanda rivelatesi false o inesatte in un momento effettivamente successivo, dopo la scadenza del termine per presentare opposizione, circostanza che deve essere dimostrata in ciascun caso dal debitore. In altre parole, non ricorrono «circostanze eccezionali», atte a giustificare il riesame, quando l’ingiunzione sia fondata su informazioni contenute nel modulo di domanda la cui falsità o inesattezza avrebbe potuto essere rilevata dal debitore entro il termine di opposizione fissato dall’articolo 16, paragrafo 2, di detto regolamento, circostanza che deve essere accertata dal giudice nazionale.

28.      A mio avviso, per le ragioni che illustrerò in prosieguo, non induce a una diversa conclusione nemmeno il fatto che la competenza che dipende dalle informazioni false o inesatte contenute nel modulo di domanda sia quella del giudice che ha emesso l’ingiunzione, ossia l’ipotesi cui fa specificamente riferimento lo Handelsgericht Wien.

29.      Secondo il considerando 16 del regolamento n. 1896/2006, «[i]l giudice dovrebbe valutare la domanda [di ingiunzione di pagamento europea], compresa la questione della competenza giurisdizionale (…), sulla base delle informazioni fornite nel modulo di domanda», senza che debba essere necessariamente un organo giurisdizionale a compiere tale valutazione (8). Tra i requisiti che, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 1896/2006, devono essere esaminati, sulla base del modulo pertinente, dal giudice dinanzi al quale è stata presentata una domanda di ingiunzione di pagamento europea vi è la competenza giurisdizionale internazionale (articolo 6 di detto regolamento). A tale proposito, il soggetto che esamina tale domanda si limita ad accertare se il codice numerico (fra i tredici possibili) del criterio di competenza dell’organo giurisdizionale indicato dal ricorrente nel modulo A dell’allegato I del regolamento n. 1896/2006 sia verosimile ai sensi del regolamento n. 44/2001 (9), cui rinvia l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006 in relazione alla competenza giurisdizionale (10).

30.      Inoltre, notificando al debitore l’ingiunzione di pagamento europea mediante il modulo E dell’allegato V del regolamento n. 1896/2006, attraverso la lettera c) lo si informa, in modo visivamente evidente, non solo della possibilità di presentare opposizione entro trenta giorni e delle conseguenze della mancata opposizione, ma altresì del fatto che «l’ingiunzione è stata esaminata unicamente sulla base delle informazioni fornite dal ricorrente. Dette informazioni non sono state verificate dal giudice».

31.      Pertanto, nel caso di specie, e posto che, secondo il giudice del rinvio, l’ingiunzione di pagamento è stata validamente notificata alla Thomas Cook, si deve ritenere che detta società fosse consapevole fin dalla ricezione della notifica (momento in cui inizia a decorrere il termine per presentare opposizione) che detta ingiunzione era stata emessa unicamente sulla base delle informazioni fornite dalla Thurner Hotel nel modulo A dell’allegato I del regolamento n. 1896/2006. Di conseguenza, sebbene non risulti dagli atti se la Thomas Cook abbia effettivamente ricevuto una copia di detto modulo A, tale società belga poteva presumere che la Thurner Hotel non avesse dato conto nella sua domanda dell’esistenza di una clausola attributiva della competenza pattuita tra le parti (in quanto l’ingiunzione proveniva da un giudice austriaco e non da un giudice di Gand) e che, in linea di principio, il soggetto che aveva effettuato l’esame sulla base delle informazioni risultanti dal modulo non era necessariamente a conoscenza della clausola in questione (11).

32.      A tale proposito, ritengo inoltre, alla luce del fatto che l’articolo 24 del regolamento n. 44/2001 ammette in generale la proroga tacita della competenza se il convenuto compare dinanzi a un giudice diverso da quello inizialmente concordato tra le parti (12), che non possa configurare «informazioni false» ai sensi del succitato considerando 25 il fatto che il richiedente l’ingiunzione di pagamento europea – in attesa di conoscere la reazione del debitore – indichi quale criterio di attribuzione della competenza al giudice austriaco il luogo di esecuzione delle obbligazioni (articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001) (13). Come la Corte ha già dichiarato in relazione alle disposizioni equivalenti della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles») (14), «non sussistono motivi attinenti alla struttura generale o agli scopi della Convenzione per ritenere che alle parti che abbiano stipulato una clausola attributiva di competenza ai sensi dell’art. 17 [articolo 23 del regolamento n. 44/2001] sia impedito di sottoporre volontariamente la loro controversia ad un giudice diverso da quello contemplato dalla suddetta clausola» (15).

33.      Si deve inoltre tenere conto del fatto che la mera presenza di tale clausola tra le condizioni generali di contratto concordate dalle parti non implica che detta clausola sia valida ai sensi dell’articolo 23 del menzionato regolamento(16). L’accertamento della sua validità formale, in caso di controversia tra le parti, richiederebbe da parte del giudice cui è sottoposta la controversia un esame più approfondito di quello che occorre effettuare nell’ambito dell’articolo 8 del regolamento n. 1896/2006 anche nel caso in cui lo si informi dell’esistenza di una simile clausola nel modulo della domanda d’ingiunzione di pagamento europea. Ritengo quindi che, qualora il richiedente un’ingiunzione di pagamento dubiti della validità o dell’efficacia della clausola attributiva della competenza contenuta nelle condizioni generali di contratto, non sia tenuto a menzionarla nel modulo con cui chiede l’emissione dell’ingiunzione di pagamento europea, in quanto tali aspetti non possono essere discussi in nessun caso nell’ambito del procedimento di ingiunzione europeo.

34.      Pertanto, sono dell’avviso che, in tali circostanze, possa configurare «circostanze eccezionali», atte a consentire al debitore di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea in forza dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, il fatto che detta ingiunzione si basi su informazioni nel modulo di domanda rivelatesi false o inesatte in un momento effettivamente successivo, dopo la scadenza del termine per presentare opposizione, anche nel caso in cui da tali informazioni dipenda la competenza del giudice, in particolare qualora il ricorrente abbia omesso di indicare una presunta clausola attributiva della competenza giurisdizionale pattuita tra le parti.

35.      Di conseguenza, ritengo che si debba rispondere alle questioni pregiudiziali poste dallo Handelsgericht Wien dichiarando che l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006, letto in combinato disposto con il considerando 25 del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che, nelle circostanze del caso di specie, non sussistono «circostanze eccezionali», atte a consentire al debitore cui sia stata validamente notificata l’ingiunzione di pagamento europea di chiedere il riesame giurisdizionale della stessa, per il solo fatto che detta ingiunzione sia stata emessa sulla base di informazioni false o inesatte fornite nel modulo di domanda, anche nel caso in cui da tali informazioni dipenda la competenza del giudice – in particolare, qualora il ricorrente abbia omesso di indicare una presunta clausola attributiva della competenza giurisdizionale pattuita tra le parti –, fatta salva la possibilità per il debitore di dimostrare dinanzi al giudice nazionale di aver potuto rilevare la falsità o l’inesattezza delle informazioni contenute nel modulo di domanda solo in un momento effettivamente successivo alla scadenza del termine di opposizione previsto dall’articolo 16, paragrafo 2, di detto regolamento.

V –    Conclusione

36.      Sulla base delle considerazioni sopra svolte, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni poste dallo Handelsgericht Wien:

«L’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, letto in combinato disposto con il considerando 25 del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che, nelle circostanze del caso di specie, non sussistono “circostanze eccezionali”, atte a consentire al debitore cui sia stata validamente notificata l’ingiunzione di pagamento europea di chiedere il riesame giurisdizionale della stessa, per il solo fatto che detta ingiunzione sia stata emessa sulla base di informazioni false o inesatte fornite nel modulo di domanda, anche nel caso in cui da tali informazioni dipenda la competenza del giudice – in particolare, qualora il ricorrente abbia omesso di indicare una presunta clausola attributiva della competenza giurisdizionale pattuita tra le parti –, fatta salva la possibilità per il debitore di dimostrare dinanzi al giudice nazionale di aver potuto rilevare la falsità o l’inesattezza delle informazioni contenute nel modulo di domanda solo in un momento effettivamente successivo alla scadenza del termine di opposizione previsto dall’articolo 16, paragrafo 2, di detto regolamento».


1 – Lingua originale: lo spagnolo.


2 – Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU L 399, pag. 1). Nella causa Novontech-Zala, C‑324/12, EU:C:2013:205, la Corte ha già dichiarato che l’inosservanza del termine per proporre opposizione ad un’ingiunzione di pagamento europea, dovuta al comportamento colpevole del rappresentante del convenuto, non giustifica un riesame di siffatta ingiunzione di pagamento, poiché una simile inosservanza non configura una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006. Nella sentenza eco cosmetics e Raiffeisenbank St. Georgen, C‑119/13 e C‑120/13, EU:C:2014:2144, la Corte ha dichiarato che il procedimento di cui all’articolo 20 di detto regolamento non è applicabile quando un’ingiunzione di pagamento europea non sia stata notificata in conformità delle norme minime stabilite agli articoli da 13 a 15 del medesimo regolamento.


3 – Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351, pag. 1).


4 – A suo avviso, tale ipotesi non sembra ricorrere nel caso di specie, in cui la Thurner Hotel ha fondato la competenza giurisdizionale internazionale del Bezirksgericht für Handelssachen Wien sul luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 44/2001.


5 – C‑324/12, EU:C:2013:205, punto 21.


6 – Nella seconda questione pregiudiziale, lo Handelsgericht Wien menziona il «considerando 25 della proposta modificata [COM(2006) 57 def.] della Commissione europea, del 7 febbraio 2006, relativa al documento 2004/0055 (COD)». Si tratta della proposta di regolamento che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, con la quale è stato introdotto il testo del considerando 25 nel regolamento attualmente in vigore.


7–      In via di principio, l’effetto dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006, è che il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria. Nell’ambito di tale procedimento può essere discussa, ad esempio, la questione della competenza giurisdizionale internazionale, in particolare, per quanto riguarda la presente controversia, la validità e gli effetti di una clausola attributiva della competenza pattuita tra le parti.


8 – L’articolo 8 del regolamento n. 1896/2006 ammette perfino che detto esame venga effettuato mediante una procedura automatizzata.


9 – In concreto, l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006 dispone, per quanto rileva nel presente procedimento (in cui non sono coinvolti consumatori), che, «[a]i fini dell’applicazione del presente regolamento, la competenza giurisdizionale è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia, segnatamente il regolamento (CE) n. 44/2001». Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), è stato sostituito, con effetto dal 10 gennaio 2015, dal regolamento n. 1215/2012, che non era applicabile all’epoca dei fatti oggetto della presente controversia.


10 – Nelle parole di Kormann, «è possibile effettuare solo un esame di verosimiglianza attraverso il raffronto con i dati relativi al credito principale» (Kormann, J.M., Das neue Europäische Mahnverfahren im Vergleich zu den Mahnverfahren in Deutschland und Österreich.Jena: Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2007, pag. 96).


11 – Occorre considerare che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 1896/2006, in tale fase il richiedente l’ingiunzione di pagamento europea deve fornire una descrizione delle circostanze invocate come base del credito, per cui è più che probabile che il giudice dinanzi al quale viene presentata la domanda non disponga, al momento dell’esame cui fa riferimento l’articolo 8, nemmeno del contratto concluso dalle parti.


12 – L’articolo 24 di detto regolamento consente che, sebbene vi sia una clausola attributiva della competenza pattuita tra le parti, il ricorrente possa proporre la domanda dinanzi a un giudice diverso da quello concordato e il convenuto possa accettare tacitamente la competenza di detto giudice comparendo dinanzi ad esso, il che determinerebbe la caducazione dell’eventuale accordo per l’attribuzione della competenza da essi concluso in precedenza (fatti salvi i casi di competenza esclusiva ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 44/2001). Nello stesso senso, la Corte ha già dichiarato, proprio in relazione al procedimento d’ingiunzione europeo, che «un’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea che non contenga un’eccezione d’incompetenza del giudice dello Stato membro d’origine non può essere considerata quale comparizione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 44/2001», nemmeno qualora il convenuto abbia dedotto, nell’ambito dell’opposizione, motivi attinenti al merito della causa (sentenza Goldbet Sportwetten, C‑144/12, EU:C:2013:393). V. anche, in generale sul menzionato articolo 24, sentenza Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13, EU:C:2014:109, punti 34 e segg.


13 – Tenuto conto anche del fatto che la Thurner Hotel contesta l’esistenza della clausola attributiva della competenza cui fa riferimento la Thomas Cook (v. punti 2 e 3 delle osservazioni della Thurner Hotel).


14 – GU 1972, L 299, pag. 32, come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale Convenzione.


15 – Sentenza Elefanten Schuh, 150/80, EU:C:1981:148, punto 10. V. anche sentenza ČPP Vienna Insurance Group, C‑111/09, EU:C:2010:290, punti 21 e segg. A tale proposito, occorre altresì ricordare che l’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 non esclude il riconoscimento di una decisione adottata senza rispettare una clausola attributiva della competenza concordata ai sensi dell’articolo 23 del medesimo regolamento; esso esclude solo il riconoscimento delle decisioni adottate in violazione delle sezioni 3 (competenza in materia di assicurazioni), 4 (competenza in materia di contratti conclusi da consumatori) e 6 (competenze esclusive) del capo II del citato regolamento, o nel caso previsto dall’articolo 72 dello stesso.


16 – A tal riguardo, v. Mankowski, P., «Artikel 23 Brüssel I-VO», in Rauscher, T. (ed.): Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht – EuZPR / EuIPR. Monaco: Sellier, 2006, pagg. 411 e segg., in particolare punti 16 e segg.