Language of document : ECLI:EU:C:2021:22

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 14 gennaio 2021 (1)

Causa C762/19

SIA «CV-Online Latvia»

contro

SIA «Melons»

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija (Corte regionale di Riga, collegio degli affari civili, Lettonia)]

«Rinvio pregiudiziale – Tutela giuridica delle banche di dati – Direttiva 96/9/CE – Articolo 7 – Diritto “sui generis” dei costitutori di banche di dati – Divieto per qualsiasi terzo di “estrarre” o di “reimpiegare”, senza l’autorizzazione del costitutore, la totalità o una parte sostanziale del contenuto della banca di dati – Banca di dati disponibile su un sito Internet – Esposizione da parte del gestore di un motore di ricerca di un collegamento ipertestuale che rinvia a tale sito e di meta tag contenenti informazioni che compaiono nella banca di dati»






 Introduzione

1.        Nella famiglia dei diritti di proprietà intellettuale, il diritto sui generis di tutela delle banche dati è tra i più recenti. La sua introduzione si ricollega alla digitalizzazione e all’avvento di Internet. L’aumento esponenziale della quantità di informazioni accessibili grazie al digitale ha infatti reso particolarmente utile, dunque economicamente proficuo, ordinare tali informazioni in banche dati consultabili on‑line. Al contempo, nell’ambiente digitale, è particolarmente semplice realizzare una copia di ottima qualità dei dati di una banca dati ad un costo trascurabile e ricavare così un indebito profitto dallo sforzo altrui. Nel diritto dell’Unione è stato dunque previsto un meccanismo di tutela.

2.        Certamente, nel diritto degli Stati membri, le banche dati possono beneficiare della tutela offerta dal diritto d’autore. Tuttavia, tale tutela richiede normalmente un certo grado di originalità nella selezione o nella disposizione dei dati. Orbene, affinché una banca dati sia utile, essa dev’essere completa, nei limiti del possibile, ed i dati devono essere disposti secondo un ordine pertinente per la tipologia di dati di cui trattasi, vale a dire alfabetico, cronologico o di altro tipo, al fine di consentire di reperire facilmente i dati ricercati, in quanto è questa la prima destinazione di una banca dati. Di conseguenza, nella maggior parte delle situazioni, né la selezione di elementi di una banca dati né la loro disposizione possono essere originali (2). Peraltro, mentre la struttura di una banca dati può beneficiare della tutela del diritto d’autore, così non può essere per il suo contenuto, a meno che non sia esso stesso originale.

3.        Da tale esigenza di una protezione diversa dal mero diritto d’autore è nato, nel diritto dell’Unione, il diritto sui generis di tutela delle banche dati. Spesso assimilato ad un diritto connesso al diritto d’autore (3), il diritto sui generis mira a tutelare l’investimento del costitutore di una banca dati nel conseguimento, nella verifica e nella presentazione di tali dati. Collocandosi al confine tra il diritto della proprietà intellettuale ed il diritto della concorrenza sleale (4), il diritto sui generis richiede un prudente bilanciamento tra, da un lato, i legittimi interessi dei costitutori delle banche dati alla tutela delle possibilità di ammortamento del loro investimento e, dall’altro lato, l’interesse degli utenti e dei concorrenti di tali produttori all’accesso all’informazione grezza e alla possibilità di creazione di prodotti innovativi basati su tali informazioni.

4.        La presente causa, che riguarda un simile bilanciamento, vede opposti un costitutore di banca dati, nel caso di specie di annunci di lavoro, ed un aggregatore di contenuto in Internet che permette di consultare simili annunci contenuti in differenti siti Internet (5). Si tratterà in particolare di sapere se la soluzione elaborata dalla Corte riguardo ai «metamotori di ricerca» (6) sia trasponibile al caso di specie. La presente causa fornisce altresì l’occasione per sviluppare ed affinare tale soluzione alla luce delle norme sulla concorrenza, in particolare di quelle relative alla concorrenza sleale e all’abuso di posizione dominante.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

5.        Ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (7):

«1.      La presente direttiva riguarda la tutela giuridica delle banche di dati, qualunque ne sia la forma.

2.      Ai fini della presente direttiva per “banca di dati” si intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo».

6.        L’articolo 7 di tale direttiva, contenuto nel capitolo III di quest’ultima, intitolato «Diritto “sui generis”», dispone quanto segue:

«1.      Gli Stati membri attribuiscono al costitutore di una banca di dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

2.      Ai fini del presente capitolo:

a)      per “estrazione” si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma;

b)      per “reimpiego” si intende qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme. La prima vendita di una copia di una banca dati nell[’Unione] da parte del titolare del diritto, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nell’[Unione].

(...)

5.      Non sono consentiti l’estrazione e/o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca di dati».

7.        Infine, ai sensi dell’articolo 13 di detta direttiva:

«La presente direttiva non osta all’applicazione delle disposizioni concernenti segnatamente (...) le norme sulle intese e sulla concorrenza sleale (...)».

 Diritto lettone

8.        Le disposizioni della direttiva 96/9 concernenti il diritto sui generis sono state recepite nel diritto lettone agli articoli da 57 a 62 dell’Autortiesību likums (legge sul diritto d’autore), del 6 aprile 2000 (8), come modificato dalla legge del 22 aprile 2004 (9).

 Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

9.        La SIA CV‑Online Latvia (in prosieguo: la «CV‑Online»), società di diritto lettone, gestisce il sito Internet «CV.lv». Tale sito include una banca dati, sviluppata e regolarmente aggiornata dalla CV‑Online, che contiene annunci di lavoro pubblicati da datori di lavoro.

10.      Il sito «CV.lv», peraltro, è dotato di meta tag, del tipo «microdati» (microdata), conformemente al vocabolario stabilito da Schema.org, consorzio dei quattro maggiori strumenti di ricerca in Internet (10). Tali meta tag non sono visibili al momento dell’apertura della pagina Internet della CV‑Online. Essi permettono ai motori di ricerca in Internet di meglio identificare il contenuto di ciascuna pagina allo scopo di indicizzarla correttamente. Ciò è importante ai fini del posizionamento della pagina tra i risultati di una ricerca svolta mediante un motore di ricerca. Nel caso del sito Internet della CV‑Online, detti meta tag contengono, per ciascun annuncio di lavoro vacante contenuto nella banca dati, le seguenti parole chiave: «denominazione del posto di lavoro», «nome dell’impresa», «luogo di lavoro» e «data di pubblicazione dell’annuncio».

11.      La SIA Melons, anch’essa società di diritto lettone, gestisce il sito Internet «KurDarbs.lv», un motore di ricerca specializzato negli annunci di lavoro. Tale motore di ricerca consente una ricerca in vari siti Internet contenenti annunci di lavoro, secondo differenti criteri, fra cui il tipo di impiego ed il luogo di lavoro. Mediante collegamenti ipertestuali, il sito «KurDarbs.lv» rinvia gli utenti ai siti Internet in cui le informazioni ricercate sono state inizialmente pubblicate, fra cui il sito della CV‑Online. I meta tag inseriti dalla CV‑Online nella programmazione del suo sito Internet compaiono anche nell’elenco dei risultati ottenuto al momento dell’utilizzazione del motore di ricerca della Melons.

12.      Considerando che ricorra una lesione del proprio diritto sui generis, la CV‑Online ha intentato un’azione giudiziaria contro la Melons. Essa sostiene che la Melons «estrae» e «reimpiega» la parte sostanziale del contenuto della banca dati presente sul sito «CV.lv». Il giudice di primo grado ha constatato una violazione del diritto in questione, per il motivo che sussisteva un «reimpiego» della banca dati.

13.      La Melons ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi al giudice del rinvio. Essa sottolinea che il suo sito Internet non effettua una trasmissione in linea, vale a dire che non funziona «in tempo reale». La Melons afferma, peraltro, che occorre distinguere il sito «CV.lv» e la banca dati in esso contenuta. Essa sottolinea, in proposito, che la comparsa delle informazioni relative agli annunci di lavoro tra i risultati ottenuti mediante il motore di ricerca «KurDarbs.lv» è determinata dai meta tag utilizzati dalla CV‑Online. Orbene, tali meta tag non farebbero parte della banca dati.

14.      Ciò premesso, la Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija (Corte regionale di Riga, collegio degli affari civili, Lettonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’attività della convenuta, consistente nel reindirizzare l’utente finale mediante un collegamento ipertestuale al sito Internet dell’attrice, dove è possibile consultare una banca dati di annunci di lavoro, debba essere interpretata nel senso che rientra nella definizione di “reimpiego” di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della [direttiva 96/9], e più precisamente nel reimpiego della banca dati mediante un’altra forma di trasmissione.

2)      Se le informazioni contenute nei meta tag visualizzate nel motore di ricerca della convenuta debbano essere interpretate nel senso che rientrano nella definizione di “estrazione” di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della [direttiva 96/9], e più precisamente nel trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma».

15.      La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 17 ottobre 2019. Hanno depositato osservazioni scritte le parti nel procedimento principale, il governo lettone e la Commissione europea. Gli stessi interessati sono stati rappresentati all’udienza tenutasi il 22 ottobre 2020.

 Analisi

16.      Il giudice del rinvio solleva due questioni pregiudiziali concernenti tanto l’estrazione quanto l’eventuale reimpiego della banca dati della CV‑Online da parte della Melons. Temo tuttavia che tali questioni, così come formulate, tralascino i veri problemi giuridici connessi all’uso da parte della Melons della banca dati della CV‑Online nonché al rifiuto di quest’ultima di tollerare tale uso. A mio avviso, occorre dunque riformulare dette questioni, allo scopo di fornire una risposta utile al giudice del rinvio (11).

17.      Peraltro, la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame si fonda sulla premessa secondo la quale esisterebbe una banca dati protetta dal diritto sui generis, garantito dalle disposizioni del capitolo III della direttiva 96/9, senza tuttavia menzionare una qualsiasi constatazione da parte dei giudici nazionali in proposito. Orbene, l’analisi dei presupposti di tale protezione nelle circostanze del caso di specie potrebbe essere utile ai fini della valutazione di un’eventuale lesione dei diritti attribuiti da tali disposizioni.

 Sullesistenza di una banca dati protetta

18.      Ricordo che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9 definisce la banca di dati come una «raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo». La Corte ha già avuto occasione di dichiarare che, per «elementi indipendenti», bisogna intendere «elementi separabili gli uni dagli altri senza che il valore del loro contenuto informativo, letterario, artistico, musicale o di altro genere venga ad essere per questo intaccato» (12). In altri termini, tali elementi devono essere dotati di «un valore informativo autonomo» (13). Peraltro, una banca dati deve contenere «un mezzo tecnico quale un processo di tipo elettronico, elettromagnetico o elettroottico, (...) o un altro mezzo, (...) che consente la localizzazione di ogni elemento indipendente contenuto nel suo ambito» (14). Quindi, un elemento utile di una banca dati è un elemento localizzabile ed accessibile di tale banca dati, avente un valore informativo autonomo.

19.      Per quanto concerne la tutela di una banca dati mediante il diritto sui generis, essa si applica, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9, soltanto a condizione che il conseguimento, la verifica o la presentazione del contenuto di tale banca dati attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo (15). Infatti, lo scopo del diritto sui generis è di tutelare l’investimento del costitutore della banca dati nella costituzione di quest’ultima (16). Trattandosi di una questione di fatto, compete ai giudici nazionali valutare se la banca dati di cui si chiede la tutela attesti un siffatto investimento. Tale valutazione è tuttavia importante dal punto di vista dell’interpretazione della direttiva 96/9 e dell’applicazione delle disposizioni che la recepiscono, in quanto l’eventuale lesione del diritto sui generis sancito dalla direttiva in parola non dev’essere valutata con riferimento alla banca dati in abstracto, ma alla luce di tale investimento (17).

20.      Peraltro, sebbene la direttiva 96/9 non definisca la nozione di «investimento rilevante», la Corte ha fornito alcuni elementi di tale definizione. Essa ha infatti dichiarato che l’investimento nel conseguimento del contenuto di una banca dati riguarda i «mezzi destinati alla ricerca di elementi indipendenti esistenti e alla loro riunione nella detta banca di dati, ad esclusione dei mezzi impiegati per la creazione stessa di elementi indipendenti» (18). L’investimento nella verifica di un simile contenuto consiste nei «mezzi destinati, al fine di assicurare l’affidabilità dell’informazione contenuta nella detta banca di dati, al controllo dell’esattezza degli elementi ricercati, all’atto della costituzione di questa banca di dati così come durante il periodo di funzionamento della stessa» (19), il che include necessariamente l’aggiornamento della banca dati e la cancellazione degli elementi obsoleti. Infine, l’investimento relativo alla presentazione del contenuto della banca dati comprende i «mezzi intesi a conferire alla detta banca di dati la sua funzione di gestione dell’informazione, ossia quelli destinati alla disposizione sistematica o metodica degli elementi contenuti in questa banca di dati nonché all’organizzazione della loro accessibilità individuale» (20). Quest’ultima categoria include dunque l’investimento in un dispositivo di ricerca, se la banca dati ne è provvista.

21.      Per quanto attiene alla banca dati della CV‑Online, sembra che gli elementi indipendenti che ne formano il contenuto siano gli annunci di lavoro. Infatti, ciascun annuncio di lavoro costituisce un’unità di informazione che, da un lato, possiede un valore informativo autonomo e, dall’altro lato, è separabile dagli altri annunci di lavoro contenuti in tale banca dati. Peraltro, ciascun annuncio di lavoro presente nella banca dati della CV‑Online è individualmente accessibile grazie al modulo di ricerca in essa contenuto.

22.      Tali elementi non sono creati dalla CV‑Online ma le sono forniti dai datori di lavoro. Detta società garantisce così, in una certa misura, la verifica di tali elementi, nonché la loro presentazione, in particolare fornendo un modulo di ricerca sul proprio sito Internet. Se è vero che compete al giudice del rinvio verificare se la CV‑Online possa attestare un investimento rilevante nella costituzione della propria banca dati, a prima vista, nulla consente di porre in discussione la premessa secondo la quale è effettivamente così.

 Sul tenore delle questioni pregiudiziali

23.      Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se il fatto di reindirizzare l’utente, mediante un collegamento ipertestuale, ad un sito Internet dove è possibile consultare il contenuto di una banca dati di annunci di lavoro rientri nella definizione di «reimpiego» di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/9.

24.      Anche considerando che non si tratta di un qualsiasi rinvio «ad una banca dati», ma di un rinvio ad elementi individuali di quest’ultima, nel caso di specie gli annunci di lavoro, mi sembra che il vero problema sollevato dalla questione in esame non risieda nei collegamenti ipertestuali in quanto tali (21), ma nel modo in cui sono selezionati gli annunci di lavoro ai quali detti collegamenti rinviano.

25.      Orbene, tale selezione è effettuata mediante il motore di ricerca specializzato in annunci di lavoro fornito dalla Melons. Detto motore di ricerca riproduce e indicizza i siti contenenti annunci di lavoro, quali il sito «CV.lv», e permette poi di effettuare ricerche nei contenuti indicizzati (22) secondo criteri come la natura del lavoro e del luogo di lavoro, che rappresentano i due più importanti criteri nell’ambito della ricerca di lavoro. Si tratta dunque di un motore di ricerca specializzato nella ricerca in banche dati accessibili in Internet, nel caso di specie banche dati di annunci di lavoro. Simili motori di ricerca sono spesso chiamati «aggregatori di contenuto». La qualifica, dal punto di vista dell’articolo 7 della direttiva 96/9, dei risultati che possono essere ottenuti dagli utenti grazie a tale motore di ricerca costituisce la questione di diritto pertinente per fornire una risposta utile alla prima questione pregiudiziale.

26.      Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se le informazioni provenienti dai meta tag di un sito Internet contenente una banca dati che mostra il motore di ricerca in Internet fornito da un terzo debbano essere interpretate nel senso che rientrano nella definizione di «estrazione» di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 96/9.

27.      La questione se la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico dei meta tag di un sito Internet contenente una banca dati rientrino nella definizione della nozione di «estrazione» del contenuto di tale banca dati ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 96/9, è certamente di per sé interessante (23). Tuttavia, mi sembra che detta seconda questione, esattamente come la prima, pertenga ad un problema più generale, ossia, ancora una volta, quello della valutazione del funzionamento di un motore di ricerca specializzato dal punto di vista del diritto sui generis enunciato all’articolo 7 di tale direttiva.

28.      Per tali ragioni, allo scopo di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, propongo di esaminare le due questioni pregiudiziali congiuntamente, intendendole nel senso che esse riguardano il quesito se, in forza dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/9, il costitutore di una banca dati liberamente accessibile in Internet abbia diritto di vietare l’uso di tale banca dati da parte di un motore di ricerca in Internet specializzato nella ricerca dei contenuti delle banche dati (aggregatore di contenuto).

 Sullinterpretazione dellarticolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/9

29.      Formulare il problema nella maniera enunciata al paragrafo 28 delle presenti conclusioni permette di cogliere l’analogia tra la presente causa e la causa che ha dato luogo alla sentenza Innoweb, nella quale la Corte ha avuto occasione di pronunciarsi sulla qualificazione, dal punto di vista del diritto sui generis previsto dalla direttiva 96/9, di un metamotore di ricerca che permette di effettuare ricerche in banche dati altrui. Si pone dunque la questione se – ed in quale misura – la soluzione adottata dalla Corte in tale causa sia trasponibile al caso di specie.

 Causa Innoweb

30.      La causa che ha dato luogo alla sentenza Innoweb riguardava un motore di ricerca specializzato negli annunci di vendita di veicoli d’occasione. Tale motore di ricerca, disponibile in Internet, permetteva di effettuare ricerche in siti Internet di annunci di automobili qualificati come banche dati protette dal diritto sui generis previsto dalla direttiva 96/9, utilizzando i moduli di ricerca propri di detti siti Internet, da cui il suo appellativo di «metamotore di ricerca». Tale metamotore di ricerca traduceva le richieste degli utenti in maniera che fossero comprensibili per i moduli di ricerca dei siti Internet contenenti annunci di automobili, permettendo così agli utenti di effettuare una ricerca in più siti simultaneamente, in base, grosso modo, agli stessi criteri utilizzati da tali siti, ossia le caratteristiche pertinenti dei veicoli d’occasione. I risultati di ricerca del metamotore contenevano gli annunci disponibili in funzione dei criteri scelti con, in particolare, collegamenti ipertestuali verso i siti Internet nei quali tali annunci erano inseriti (24).

31.      Nella sua sentenza, la Corte ha dichiarato che, in circostanze come quelle del procedimento principale in tale causa, l’operatore di un metamotore di ricerca effettuava un reimpiego, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9, della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca dati costituita dal sito Internet nel quale tale metamotore permetteva di effettuare ricerche (25).

32.      La Corte ha infatti considerato, in particolare, che un metamotore di ricerca, permettendo di esplorare tutti i dati contenuti in una banca dati protetta, forniva ai suoi utenti, che occorre qualificare come pubblico, un accesso all’intero contenuto di tale banca dati, seguendo un percorso diverso rispetto a quello previsto dal suo costitutore (26). Tale metamotore di ricerca dunque si presentava analogo ad un prodotto concorrente parassita contemplato dal considerando 42 della direttiva 96/9, in quanto era simile ad una banca dati, senza però disporre esso stesso di dati (27). Pertanto, l’operatore di un metamotore di ricerca effettuava intenzionalmente il reimpiego di una parte sostanziale, se non della totalità, del contenuto della banca dati nella quale tale metamotore realizzava ricerche (28). Peraltro, non rilevava che, per accedere a tutte le informazioni relative ad un annuncio di vendita di un’autovettura d’occasione, fosse stato necessario seguire il collegamento verso la banca dati di origine di tale annuncio (29).

 Applicazione nella presente causa

33.      Un motore di ricerca specializzato come quello fornito dalla Melons ha un funzionamento differente da quello di un metamotore di ricerca. Infatti, esso non utilizza i moduli di ricerca dei siti Internet nei quali consente di effettuare la ricerca e non traduce in tempo reale le richieste dei propri utenti in criteri utilizzati da tali moduli. Esso indicizza, invece, regolarmente tali siti e ne conserva una copia sui propri server. Grazie al proprio modulo di ricerca, consente poi agli utenti di effettuare ricerche in base ai criteri da esso proposti, essendo tale ricerca effettuata tra i dati che sono stati indicizzati. Da questo punto di vista, il motore di ricerca della Melons procede in maniera analoga ai motori di ricerca in Internet generalisti, come Google. La differenza è che mentre i motori di ricerca generalisti in linea di principio percorrono tutta la Rete (World Wide Web), passando da una pagina Internet all’altra mediante i collegamenti ipertestuali contenuti in tali pagine, un motore di ricerca specializzato è programmato per indicizzare soltanto i siti Internet del suo settore di specializzazione, nel caso di specie i siti contenenti annunci di lavoro. Peraltro, il suo metodo di indicizzazione ed il suo modulo di ricerca sono ottimizzati al fine di permettere ricerche e la selezione dei risultati secondo i criteri pertinenti dal punto di vista delle persone alla ricerca di un lavoro, in particolare il tipo di impiego ed il luogo di lavoro. Un simile motore di ricerca utilizza dunque intenzionalmente i siti Internet dati, come quello della CV‑Online.

34.      Orbene, nella sentenza Innoweb, la Corte ha specificato le caratteristiche di un metamotore di ricerca il cui funzionamento è qualificato come reimpiego del contenuto delle banche dati nelle quali tale motore permette di effettuare una ricerca. Tali caratteristiche sono la fornitura di un modulo di ricerca che offre in sostanza le stesse peculiarità dei moduli di ricerca delle banche dati reimpiegate, la traduzione in tempo reale delle ricerche e la presentazione dei risultati secondo un ordine fondato su parametri paragonabili a quelli utilizzati da tali banche dati, con la riunione dei doppioni trovati in più banche dati (30).

35.      Non ritengo, tuttavia, che tale sentenza possa essere interpretata a contrario, nel senso che qualsiasi altro servizio fornito in Internet non procede al reimpiego di una banca dati per il sol fatto che non presenta le medesime caratteristiche. La Corte ha fatto riferimento al caso di specie del procedimento principale allo scopo di fornire una risposta precisa al giudice del rinvio. La conclusione alla quale la Corte è pervenuta tuttavia non si fonda sui dettagli del funzionamento del metamotore di ricerca di cui trattasi nel caso di specie, ma sulla circostanza che esso permetteva di esplorare, con una modalità non prevista dal costitutore della banca dati in questione, l’intero contenuto di quest’ultima, mettendolo così a disposizione dei propri utenti.

36.      Orbene, come risulta dalle informazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale e nelle osservazioni delle parti, la stessa capacità di esplorazione dell’intero contenuto di una banca dati (o, più precisamente, di più banche dati contemporaneamente) è offerta da un motore di ricerca specializzato, come quello della Melons. Tale motore di ricerca permette di effettuare ricerche in vari siti Internet di annunci di lavoro, secondo i criteri pertinenti e senza passare attraverso i moduli di ricerca propri di tali siti. Il risultato di tale ricerca fornisce all’utente l’accesso ad annunci di lavoro selezionati secondo detti criteri. Atteso che detti siti Internet sono qualificabili come banche dati protette dal diritto sui generis previsto dalla direttiva 96/9, il motore di ricerca in questione permette di esplorare l’intero contenuto di tali banche dati, procedendo al suo reimpiego, nel senso attribuito al termine «reimpiego» dalla Corte nella sentenza Innoweb. Inoltre, indicizzando e copiando sul proprio server il contenuto dei siti Internet, il motore di ricerca della Melons effettua un’estrazione del contenuto delle banche dati che costituiscono tali siti. La fornitura dei collegamenti ipertestuali verso gli annunci che compaiono nel sito Internet della CV‑Online e la riproduzione delle informazioni contenute nei meta tag di tale sito, menzionate nelle questioni pregiudiziali, sono soltanto manifestazioni esterne, d’importanza secondaria, di tale estrazione e di detto reimpiego. La situazione oggetto del procedimento principale dunque non differisce sostanzialmente da quella della causa che ha dato luogo alla sentenza Innoweb.

37.      Si deve dunque concludere che un motore di ricerca che copia e indicizza la totalità o una parte sostanziale delle banche dati liberamente accessibili in Internet e successivamente permette ai propri utenti di effettuare ricerche in tali banche dati secondo criteri pertinenti dal punto di vista del loro contenuto procede all’estrazione e al reimpiego di tale contenuto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 96/9. Ciò premesso, non ritengo che l’analisi debba fermarsi qui. Infatti, il diritto di vietare una simile estrazione ed un simile reimpiego, a mio avviso, deve soddisfare condizioni aggiuntive.

 Oggetto ed obiettivo della tutela offerta dal diritto sui generis

38.      Si deve necessariamente constatare che, nella sentenza Innoweb, la Corte ha fornito un’interpretazione della nozione di «reimpiego» molto protettiva degli interessi dei costitutori delle banche dati (31). Infatti, un metamotore di ricerca avrebbe potuto essere considerato come una semplice automatizzazione della ricerca in più banche dati. Orbene, tale funzionalità di ricerca è ad ogni modo prevista dai costitutori delle banche dati (32). Il contenuto di una banca dati è già messo a disposizione del pubblico, nella misura in cui si tratta di una banca dati disponibile in libero accesso in Internet, dal suo stesso costitutore.

39.      La Corte ha deciso di riconoscere ai costitutori delle banche dati la tutela dai metamotori di ricerca in situazioni come quella di cui alla causa che ha dato luogo alla sentenza Innoweb allo scopo di prevenire la creazione di prodotti concorrenti parassiti. Una simile attività avrebbe infatti rischiato di far perdere introiti a detti costitutori e di privarli in tal modo degli introiti che avrebbero dovuto consentire loro di ammortizzare i propri investimenti nella costituzione e nel funzionamento delle banche dati (33). Infatti, come ho già spiegato (34), la protezione di tali investimenti costituisce la ratio legis fondamentale della direttiva 96/9 (35). A mio avviso, al fine di conseguire gli obiettivi della direttiva in parola senza, al contempo, ledere altri interessi legittimi, è necessario tener conto delle preoccupazioni che hanno guidato la Corte in detta causa in sede di interpretazione del diritto sui generis previsto all’articolo 7 di detta direttiva.

40.      Sebbene, infatti, il diritto sui generis previsto all’articolo 7 della direttiva 96/9 persegua l’obiettivo di tutelare i costitutori delle banche dati dalla creazione di prodotti concorrenti parassiti (36), esso non deve condurre, al contempo, ad impedire la creazione di prodotti innovativi a valore aggiunto (37). Orbene, può risultare difficile effettuare una distinzione tra queste due categorie di prodotti. Ciò che apparirà parassitario per il costitutore di una banca dati rappresenterà un grande valore aggiunto per gli utenti.

41.      I differenti aggregatori di contenuto in Internet ne sono un eccellente esempio. Non soltanto permettono di meglio strutturare e di ricercare più efficacemente l’informazione in Internet, ma contribuiscono anche al buon funzionamento della concorrenza e alla trasparenza delle offerte e dei prezzi. Essi consentono dunque una diminuzione dei costi per i consumatori e una distribuzione più efficace delle risorse. In taluni settori, gli aggregatori di contenuto sono stati all’origine di un’autentica rivoluzione sul mercato, ad esempio in quello del trasporto aereo di passeggeri. Tali aggregatori hanno dunque un ruolo non trascurabile nel funzionamento di Internet e, più in generale, in quello dell’economia digitale.

42.      Al contempo, è indiscutibile che tali aggregatori, innestando i propri servizi su quelli dei creatori di contenuto Internet, traggono profitto dallo sforzo economico di questi ultimi. Così facendo, essi interferiscono, in misura variabile, con i modelli economici degli operatori il cui contenuto è sottoposto ad aggregazione, quali i costitutori delle banche dati accessibili in Internet. Si tratta dunque di stabilire il giusto equilibrio tra gli interessi di tali operatori e quelli degli aggregatori di contenuto e dei loro utenti.

43.      Mi sembra che, nel caso delle banche dati protette dal diritto sui generis in forza dell’articolo 7 della direttiva 96/9, la volontà del legislatore dell’Unione fosse quella di fondare tale equilibrio sulla nozione di investimento del costitutore della banca dati. Ritengo quindi che il criterio del pregiudizio per l’investimento, nel senso di rischio per la possibilità di ammortizzarlo, come condizione per il riconoscimento della tutela offerta dal diritto sui generis, permetta di raggiungere gli obiettivi di tale diritto (38) senza limitare in maniera sproporzionata l’innovazione sul mercato dell’informazione.

44.      La formulazione dell’articolo 7 della direttiva 96/9, a mio avviso, consente il ricorso ad un simile criterio. Infatti, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, il costitutore di una banca dati beneficia del diritto di vietare operazioni di estrazione o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

45.      Da tale formulazione risulta che l’obiettivo primario della disposizione in parola consiste nel limitare la tutela offerta dal diritto sui generis alle sole banche dati, la cui costituzione o il cui funzionamento richiede investimenti rilevanti. Detto obiettivo è conforme a quello della direttiva 96/9, consistente nella tutela e nell’incentivazione di simili investimenti. Tale limitazione tuttavia ha anche una funzione di tutela della concorrenza. Infatti, la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che l’investimento in questione deve avere ad oggetto, in particolare, la raccolta delle informazioni che formano il contenuto della banca dati, ad esclusione degli investimenti per la creazione di tali informazioni (39). Ciò consente di impedire la monopolizzazione dell’informazione da parte dell’ente che l’ha creata (40).

46.      Nella stessa ottica, la tutela conferita dal diritto sui generis dovrebbe essere riconosciuta soltanto qualora l’estrazione o il reimpiego in questione rappresenti un pregiudizio per l’investimento relativo alla costituzione o al funzionamento della banca dati che si intende proteggere, nel senso che esse costituiscono un rischio per le possibilità di ammortizzare tale investimento, in particolare minacciando i proventi derivanti dallo sfruttamento della banca dati in questione. Infatti, lo scopo perseguito limitando la protezione alle sole banche dati che hanno dato luogo ad investimenti rilevanti sarebbe raggiunto soltanto in parte se tale protezione potesse essere fatta valere contro condotte che non arrecano pregiudizio all’investimento in questione.

47.      I giudici nazionali dovrebbero dunque verificare non soltanto se abbia luogo un’estrazione o un reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca dati e se il conseguimento, la verifica o la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante, ma anche se l’estrazione o il reimpiego in questione costituisca un rischio per le possibilità di ammortamento di tale investimento. Unicamente qualora ricorresse tale ipotesi, i costitutori delle banche dati dovrebbero avere diritto di vietare l’estrazione o il reimpiego del contenuto delle proprie banche dati.

48.      La CV‑Online afferma di trarre i propri proventi dai pagamenti effettuati dai datori di lavoro per gli annunci inseriti sul suo sito Internet. Si tratta dunque di una modalità di finanziamento differente da quella della banca dati in questione nella causa che ha dato luogo alla sentenza Innoweb che era basata sulla pubblicità. Secondo la CV‑Online, il prezzo che essa potrebbe chiedere a tali datori di lavoro dipenderebbe dal numero di visitatori del suo sito. Orbene, tale numero diminuirebbe a causa dell’esistenza di servizi quali il motore di ricerca della Melons.

49.      Tuttavia, in primo luogo, tale affermazione appare meramente ipotetica e necessiterebbe di essere suffragata da solide prove per poter fondare un pregiudizio per l’investimento nella banca dati della CV‑Online a causa dell’esistenza di motori di ricerca specializzati come quello della Melons. In secondo luogo, un simile motore di ricerca sostituisce soltanto il modulo di ricerca del sito Internet della CV‑Online. Invece, tale sito Internet rimane l’intermediario necessario tra le persone in cerca di lavoro ed i datori di lavoro, in quanto soltanto il medesimo contiene le informazioni integrali sugli annunci di lavoro nonché un dispositivo che permette agli utenti di sottoporre la propria candidatura direttamente a partire da detto sito (41). Dal punto di vista dei datori di lavoro, l’efficacia della CV‑Online come spazio per la ricerca di lavoratori non sembra dunque intaccata. Infine, in terzo luogo, il diritto sui generis non è volto a proteggere dall’esistenza di qualsiasi concorrenza, ma dal parassitismo commerciale. La CV‑Online non può dunque avvalersi di tale diritto per opporsi all’esistenza di qualsiasi altro motore di ricerca in materia di annunci di lavoro. Tutto ciò dipende tuttavia da valutazioni di fatto che competerà al giudice del rinvio effettuare.

50.      Peraltro, tale giudice dovrà parimenti prendere in considerazione un aspetto ulteriore, ossia la tutela della concorrenza.

 Aspetti connessi alla tutela della concorrenza

51.      Ricordo che, ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 96/9, tale direttiva non osta all’applicazione delle disposizioni concernenti, segnatamente, il diritto della concorrenza sleale. Può sembrare che la norma citata, contenente peraltro un lungo elenco di settori del diritto che non sono interessati da detta direttiva, costituisca soltanto una riserva di rito, presente in un numero significativo di testi legislativi dell’Unione. Tuttavia, nel caso della direttiva 96/9, e in particolare del diritto sui generis da essa sancito, tale menzione della concorrenza sleale ha un’importanza considerevole.

52.      Sebbene infatti detto diritto sui generis assuma la forma di un diritto di proprietà intellettuale, esso trae origine dal diritto della concorrenza sleale (42). Il suo obiettivo è proteggere i costitutori delle banche dati dalla prassi caratteristica della concorrenza sleale rappresentata dal parassitismo. Mi sembra tuttavia che tale protezione non possa condurre ad un altro comportamento anticoncorrenziale, ossia l’abuso di posizione dominante. Orbene, la protezione dei costitutori delle banche dati mediante il diritto sui generis rischia di condurre a simili pratiche. Gli autori della direttiva 96/9 del resto erano consapevoli di tale rischio. La preoccupazione di evitarlo è dunque espressamente menzionata come ratio della regola della non incidenza sancita dalla direttiva 96/9 sul diritto della concorrenza nazionale o dell’Unione contenuta all’articolo 13 di quest’ultima (43).

53.      La Corte ha già avuto più volte occasione di dichiarare che l’esercizio del diritto esclusivo che tutela una banca dati poteva dar luogo ad un comportamento abusivo, in quanto tale rifiuto riguardava informazioni indispensabili per l’esercizio dell’attività di cui trattasi, ostacolava l’emergere di un prodotto nuovo per il quale esisteva una domanda potenziale, non era giustificato da considerazioni obiettive e poteva determinare l’esclusione totale della concorrenza su un mercato derivato (44).

54.      Vero è che tale giurisprudenza riguardava il rifiuto della concessione di una licenza mentre, nella presente causa, viene in rilievo un reimpiego del contenuto di una banca dati in assenza dell’autorizzazione del costitutore di quest’ultima. Tuttavia, le cause nelle quali la Corte aveva occasione di pronunciarsi riguardavano banche dati protette dal diritto d’autore, che attribuisce al suo titolare la facoltà esclusiva di autorizzare o di vietare qualsiasi forma di sfruttamento dell’oggetto protetto. Nel caso di un siffatto diritto, qualsiasi sconfinamento nella sfera esclusivamente riservata al titolare del diritto costituisce una lesione di detto diritto. Invece, il diritto sui generis previsto all’articolo 7 della direttiva 96/9 non concede un diritto esclusivo della stessa portata del diritto d’autore. Tale articolo introduce unicamente la facoltà per il costitutore di una banca dati di vietare l’estrazione o il reimpiego del contenuto di quest’ultima. È dunque l’esercizio di tale facoltà che dev’essere valutato dal punto di vista del divieto di abuso di posizione dominante.

55.      Il sito Internet «CV.lv» è presentato come il più importante sito di annunci di lavoro in Lettonia. È dunque pensabile che l’uso delle informazioni in esso contenute sia indispensabile per l’esercizio dell’attività di aggregazione di annunci di lavoro in Internet in tale Stato membro (45). Negare l’accesso a tali informazioni dunque ostacolerebbe la comparsa di simili servizi su tale mercato. Ritengo che, se il giudice del rinvio dovesse constatare che il funzionamento dei motori di ricerca come quello della Melons non arreca un pregiudizio effettivo all’investimento della CV‑Online nella sua banca dati (46), ciò farebbe venir meno l’unica giustificazione obiettiva del diniego.

56.      Infine, il diniego in questione è evidentemente idoneo ad escludere la concorrenza dal mercato di cui trattasi. Infatti, in primo luogo, la CV‑Online esercita il proprio diritto di vietare l’estrazione ed il reimpiego del contenuto della sua banca dati in maniera selettiva. La società stessa afferma di non essersi opposta all’indicizzazione e alla riproduzione del suo sito Internet da parte dei motori di ricerca generalisti, come Google. Al contrario, essa agevola tale indicizzazione dotando il proprio sito di meta tag allo scopo di renderla più precisa e di attirare gli utenti che cercano annunci di lavoro mediante tali motori di ricerca generalisti. La CV‑Online si oppone invece al medesimo comportamento da parte dei motori di ricerca specializzati come quello della Melons, in quanto questi ultimi possono entrare in concorrenza con la sua attività.

57.      In secondo luogo, la CV‑Online è attiva non soltanto sul mercato principale degli annunci di lavoro in Internet, ma anche sul mercato derivato degli aggregatori di simili annunci tramite l’altro suo sito Internet, «Visidarbi.lv», un aggregatore di annunci di lavoro di differenti fonti, tra cui il sito «CV.lv» (47). È dunque possibile che l’esercizio da parte della CV‑Online del suo diritto di vietare l’estrazione ed il reimpiego del contenuto del proprio sito Internet «CV.lv» in realtà non persegua l’obiettivo della tutela dell’investimento nella sua banca dati, bensì l’estromissione della Melons dal mercato derivato degli aggregatori di annunci di lavoro.

58.      Beninteso, i criteri sanciti dalla giurisprudenza della Corte trovano applicazione nel contesto dell’articolo 102 TFUE. Se il comportamento della CV‑Online non è pregiudizievole al commercio tra Stati membri, allora tale articolo non è applicabile. Ciò premesso, l’articolo 13 della direttiva 96/9 fa riferimento tanto al diritto dell’Unione quanto al diritto nazionale della concorrenza. Pertanto al giudice del rinvio spetterà verificare se il comportamento della CV‑Online integri un abuso di posizione dominante alla luce del diritto della concorrenza lettone. In caso di risposta affermativa, tale giudice, a mio avviso, dovrebbe trarre le conseguenze derivanti, nel diritto della concorrenza, da un simile abuso. Qualora il giudice del rinvio lo ritenga appropriato, tali conseguenze possono spingersi fino a negare alla CV‑Online il beneficio della tutela offerta dal diritto sui generis previsto all’articolo 7 della direttiva 96/9.

 Limitazione del diritto del costitutore di una banca dati

59.      Come ho indicato (48), la condizione relativa alla sussistenza di un pregiudizio per l’investimento del costitutore di una banca dati, a mio avviso, dovrebbe concorrere alla delimitazione del diritto di tale costitutore di vietare l’estrazione e il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di tale banca dati. Lo stesso vale per il rischio di abuso di posizione dominante, in quanto un simile abuso sarebbe incontestabilmente in contrasto con l’obiettivo del diritto sui generis sancito dalla direttiva 96/9. Propongo dunque di interpretare l’articolo 7, paragrafo 1, della citata direttiva nel senso che il costitutore di una banca dati ha diritto di vietare l’estrazione o il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di tale banca dati soltanto a condizione che detti atti arrechino pregiudizio al suo investimento nel conseguimento, nella verifica o nella presentazione di tale contenuto, vale a dire che essi costituiscano un rischio per le possibilità di ammortamento di tale investimento mediante il normale sfruttamento della banca dati in questione. Peraltro, un simile divieto non può costituire un abuso della posizione dominante del costitutore della banca dati sul mercato di cui trattasi o su un mercato derivato. Beninteso, spetta ai giudici competenti verificare se tali condizioni siano soddisfatte.

 Conclusione

60.      Alla luce dell’insieme di tali considerazioni, propongo di fornire la seguente risposta alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija (Corte regionale di Riga, collegio degli affari civili, Lettonia):

L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, dev’essere interpretato nel senso che:

–        un motore di ricerca che copia e indicizza la totalità o una parte sostanziale del contenuto delle banche dati liberamente accessibili in Internet e successivamente permette ai propri utenti di effettuare ricerche in tali banche dati secondo criteri pertinenti dal punto di vista del loro contenuto procede all’estrazione e al reimpiego di tale contenuto, ai sensi della disposizione in parola;

–        il costitutore di una banca dati ha diritto di vietare l’estrazione o il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di tale banca dati soltanto a condizione che detti atti arrechino pregiudizio al suo investimento nel conseguimento, nella verifica o nella presentazione di tale contenuto, vale a dire che essi costituiscano un rischio per le possibilità di ammortamento di tale investimento mediante il normale sfruttamento della banca dati in questione, il che compete al giudice del rinvio verificare.

I giudici nazionali devono garantire che l’esercizio del diritto di vietare l’estrazione o il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca dati non conduca ad un abuso di posizione dominante, ai sensi dell’articolo 102 TFUE o del diritto nazionale della concorrenza, da parte del costitutore di tale banca dati sul mercato di cui trattasi o su un mercato derivato.


1      Lingua originale: il francese.


2      V., in particolare, Derclaye, E., The Legal Protection of Databases: A Comparative Analysis, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2008, pagg. da 44 a 47.


3      V. Derclaye, E., op. cit., pagg. 53 e 54.


4      V. Derclaye, E., op. cit., pag. 53.


5      V. paragrafo 25 delle presenti conclusioni.


6      Sentenza del 19 dicembre 2013, Innoweb (C‑202/12; in prosieguo: la «sentenza Innoweb», EU:C:2013:850).


7      GU 1996, L 77, pag. 20.


8      Latvijas Vēstnesis, 2000, nn. 148/150.


9      Latvijas Vēstnesis, 2004, n. 69.


10      Bing, Google, Yahoo e Yandex.


11      V. paragrafo 28 delle presenti conclusioni.


12      Sentenza del 9 novembre 2004, Fixtures Marketing (C‑444/02, EU:C:2004:697, punto 29).


13      Sentenza del 9 novembre 2004, Fixtures Marketing (C‑444/02, EU:C:2004:697, punto 33).


14      Sentenza del 9 novembre 2004, Fixtures Marketing (C‑444/02, EU:C:2004:697, punto 30).


15      Il fatto di subordinare la tutela di una banca dati all’esistenza di un investimento rilevante differenzia il diritto sui generis sancito all’articolo 7 della direttiva 96/9 da taluni diritti connessi al diritto d’autore il cui obiettivo principale è parimenti ricompensare un investimento, ma che non prevedono una simile condizione [come il diritto dei produttori dei fonogrammi in questione nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 29 luglio 2019, Pelham e a. (C‑476/17, EU:C:2019:624)].


16      V. considerando da 39 a 42 della direttiva 96/9.


17      V., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2004, The British Horseracing Board e a. (C‑203/02, EU:C:2004:695, punto 69).


18      Sentenza del 9 novembre 2004, Fixtures Marketing (C‑338/02, EU:C:2004:696, punto 24).


19      Sentenza del 9 novembre 2004, Fixtures Marketing (C‑338/02, EU:C:2004:696, punto 27).


20      Sentenza del 9 novembre 2004, Fixtures Marketing (C‑338/02, EU:C:2004:696, punto 27).


21      Se la Corte ha considerato che i collegamenti ipertestuali, tra cui i «deep links», non costituivano una violazione del diritto di messa a disposizione del pubblico sotto il regime dell’articolo 3 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10) (sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a., C‑466/12, EU:C:2014:76), non vedo per quale ragione tali collegamenti costituirebbero una violazione del diritto di reimpiego del contenuto di una banca dati accessibile in Internet, considerato che tale reimpiego è definito come «qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico» di un simile contenuto.


22      Secondo la descrizione del funzionamento di tale motore di ricerca fornita in udienza dalla CV‑Online e non contestata dalla Melons.


23      In proposito, è possibile reperire talune indicazioni nella giurisprudenza della Corte. Essa ha dichiarato in particolare che le nozioni di «estrazione» e di «reimpiego», ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 96/9, non possono essere limitate ai casi di estrazione e di reimpiego operati direttamente a partire dalla banca di dati originaria e non presuppongono un accesso diretto a tale banca di dati (sentenza del 9 novembre 2004, The British Horseracing Board e a., C‑203/02, EU:C:2004:695, punti 52 e 53). Mi sembra che ciò risponda all’argomento principale della Melons, secondo il quale i meta tag di cui è dotato il sito Internet della CV‑Online non sono parte della sua banca dati. Resterebbe tuttavia da stabilire se le informazioni contenute in detti meta tag costituiscano la parte sostanziale del contenuto di tale banca dati.


24      V. sentenza Innoweb, punti da 9 a 11, nonché 25 e 26.


25      Sentenza Innoweb, dispositivo.


26      Sentenza Innoweb, punti 40 e 51.


27      Sentenza Innoweb, punto 48.


28      Sentenza Innoweb, punti 52 e 53.


29      Sentenza Innoweb, punti 44 e 45.


30      Sentenza Innoweb, dispositivo.


31      Addirittura troppo protettiva secondo alcuni autori. V., in particolare, Husovec, M., «The End of (Meta) Search Engines in Europe?», Chicago-Kent Journal of Intellectual Property, 2014, n. 1, pagg. da 145 a 172.


32      E trasforma un amalgama di informazioni in una banca di dati rendendo i suoi elementi individualmente accessibili, come richiesto dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9 (v. sentenza del 9 novembre 2004, Fixtures Marketing, C‑444/02, EU:C:2004:697, punto 31).


33      Sentenza Innoweb, punti da 41 a 43, nonché 48.


34      V. paragrafo 19 delle presenti conclusioni.


35      V. considerando da 7 a 12, nonché 40 e 41 di tale direttiva.


36      V. considerando 42 di tale direttiva.


37      V. considerando 47 di tale direttiva.


38      Occorre distinguere tra l’oggetto della tutela offerta dal diritto sui generis, ossia il contenuto della banca dati, e l’obiettivo di tale tutela, ossia l’investimento.


39      V., in particolare, sentenza del 9 novembre 2004, The British Horseracing Board e a. (C‑203/02, EU:C:2004:695, punto 1, primo comma, del dispositivo).


40      V., in particolare, Derclaye, E., op. cit., pag. 94.


41      Quest’ultimo dispositivo non fa parte della banca dati, ma costituisce un servizio aggiuntivo. Esso rientra tuttavia nel normale sfruttamento della sua banca dati da parte della CV‑Online. Su tale sfruttamento non incide, in proposito, l’esistenza del motore di ricerca della Melons.


42      V. proposta di direttiva del Consiglio relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, COM(92) 24 def., punti da 5.3.6 a 5.3.10, pag. 35.


43      Ai sensi del considerando 47 della direttiva 96/9, «la protezione sulla base del diritto “sui generis” non deve essere esercitata in modo tale da favorire gli abusi di posizione dominante (...), pertanto, le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata l’applicazione delle regole di concorrenza, siano esse comunitarie o nazionali».


44      Sentenza del 29 aprile 2004, IMS Health (C‑418/01, EU:C:2004:257, punti 35 e 37 nonché giurisprudenza ivi citata).


45      Una simile attività, infatti, ha scarsa utilità per gli utenti se nei risultati aggregati manca il maggiore operatore del mercato.


46      V. paragrafi 48 e 49 delle presenti conclusioni.


47      Sebbene il rappresentante della CV‑Online, interpellato riguardo a tale sito in udienza, abbia dichiarato di non essere incaricato di esprimersi in proposito, le informazioni contenute nel sito «Visidarbi.lv» indicano chiaramente che si tratta di un aggregatore di annunci di lavoro in Internet appartenente alla CV‑Online. Il funzionamento di tale aggregatore è illustrato dettagliatamente dal suo realizzatore al seguente indirizzo: https://arkbauer.com/portfolio/building-a-brand-new-visidarbi-lv-job-portal-and-aggregator/.


48      V. paragrafi da 39 a 47 delle presenti conclusioni.