Language of document : ECLI:EU:C:2017:780

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

19 ottobre 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Trasferimenti di impresa o di stabilimento – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Obbligo di riassunzione dei lavoratori da parte del cessionario – Prestazione di servizi di custodia e di sicurezza svolta da un’impresa – Procedura di gara – Aggiudicazione dell’appalto a un’altra impresa – Mancata riassunzione del personale – Disposizione nazionale che esclude dalla nozione di “trasferimento di impresa o di stabilimento” la perdita di un cliente da parte di un operatore in seguito all’aggiudicazione di un appalto di servizi a un altro operatore»

Nella causa C‑200/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo), con decisione del 4 aprile 2016, pervenuta in cancelleria il 12 aprile 2016, nel procedimento

Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança SA

contro

ICTS Portugal – Consultadoria de Aviação Comercial SA,

Arthur George Resendes e altri

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da A. Borg Barthet (relatore), facente funzione di presidente di sezione, M. Berger e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la ICTS Portugal – Consultadoria de Aviação Comercial SA, da A.L. Santos, advogado;

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e L.C. Oliveira, in qualità di agenti;

–        per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da M. França e M. Kellerbauer, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra, da un lato, la Securitas – Serviços e Tecnologia de Segurança SA (in prosieguo: la «Securitas») e, dall’altro, la ICTS Portugal – Consultadoria de Aviação Comercial SA (in prosieguo: la «ICTS») e il sig. Arthur George Resendes e altre sedici persone, in qualità di ex dipendenti della ICTS, in merito al rifiuto della Securitas di riconoscere che i rapporti di lavoro intercorrenti tra tali dipendenti e la ICTS sono stati trasferiti alla Securitas per effetto del trasferimento di stabilimento.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Il considerando 3 della direttiva 2001/23 così recita:

«Occorre adottare le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti».

4        Il considerando 8 di tale direttiva prevede quanto segue:

«La sicurezza e la trasparenza giuridiche hanno richiesto un chiarimento della nozione giuridica di trasferimento alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Tale chiarimento non ha modificato la sfera di applicazione della direttiva 77/187/CEE, quale interpretata dalla Corte di giustizia».

5        L’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2001/23 così dispone:

«a)      La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.

b)      Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria».

6        Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2001/23:

«I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario».

 Diritto portoghese

 Il codice del lavoro

7        Ai sensi dell’articolo 285 del codigo do trabalho (codice del lavoro), approvato con la legge n. 7/2009, del 12 febbraio 2009:

«1.      In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della titolarità dell’impresa o dello stabilimento, o di una parte dell’impresa o stabilimento, che costituisca un’entità economica, il cessionario succede nella posizione dell’imprenditore nei contratti di lavoro dei relativi lavoratori nonché nella responsabilità per il pagamento delle sanzioni inflitte per avere commesso infrazioni al codice del lavoro.

2.      Nel corso dell’anno successivo al trasferimento, il cedente risponde in solido degli obblighi già sorti alla data del trasferimento.

3.      Il disposto dei paragrafi precedenti sarà applicabile anche al trasferimento, alla cessione o alla ripresa in gestione diretta dell’attività dell’impresa, dello stabilimento o dell’entità economica. In caso di cessione o ripresa in gestione diretta dell’attività è responsabile in solido il soggetto che immediatamente prima gestiva l’impresa.

4.      Il disposto dei paragrafi precedenti non è applicabile nel caso del lavoratore che il cedente, prima del trasferimento, abbia trasferito a un altro stabilimento o entità economica, ai sensi dell’articolo 194, mantenendolo al suo servizio, salvo per quanto riguarda la responsabilità del cessionario per il pagamento delle sanzioni inflitte per avere commesso infrazioni al codice del lavoro.

5.      Si considera entità economica l’insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria.

6.      Configura un’infrazione aggravata, la violazione dei paragrafi 1 e 3, prima parte».

 Il contratto collettivo

8        La clausola n. 13 del contratto collettivo di lavoro concluso nel 2011 tra l’Associação de Empresas de Segurança Privada (associazione delle imprese di sicurezza privata), l’Associação Nacional das Empresas de Segurança (associazione nazionale delle imprese di sicurezza) e, in particolare, il Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Actividades Diversas (sindacato dei lavoratori dei servizi di custodia, vigilanza, pulizia, collaborazione domestica e di attività diverse), pubblicato al Boletim do Trabalho e Emprego (bollettino del lavoro e dell’impiego) n. 17/2011 prevede quanto segue:

«1.      In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della titolarità dell’impresa o dello stabilimento, o di una parte dell’impresa o stabilimento, che costituisca un’entità economica, il cessionario succede nella posizione dell’imprenditore nei contratti di lavoro dei relativi lavoratori.

2.      Non rientra nella nozione di trasferimento di impresa o di stabilimento la perdita di un cliente da parte di un operatore in seguito all’aggiudicazione di un appalto di servizi a un altro operatore».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9        Fino al 14 luglio 2013 il sig. Resendes e altre sedici persone, in qualità di dipendenti della ICTS, hanno svolto funzioni di custodia negli impianti (porto turistico, porto commerciale, molo) della Portos dos Açores SA situati a Ponta Delgada (Portogallo), in forza di un contratto stipulato tra quest’ultima e la ICTS.

10      In particolare, essi erano incaricati di controllare gli ingressi e le uscite di persone e merci, mediante dispositivi di videosorveglianza, secondo le modalità che erano state indicate loro dalla ICTS. Il loro datore di lavoro forniva loro altresì uniformi identificative e equipaggiamenti radio.

11      Il 17 gennaio 2013 la Portos dos Açores ha indetto una gara d’appalto per la prestazione di servizi di custodia e di sicurezza preventiva presso i suoi impianti di Ponta Delgada. Il 17 aprile 2013 tale appalto è stato aggiudicato alla Securitas.

12      I dipendenti della ICTS sostengono, dinanzi al giudice del rinvio, che il 17 giugno 2013 la ICTS ha comunicato loro in forma scritta che, in seguito all’aggiudicazione di detto appalto alla Securitas, a decorrere dal successivo 15 luglio, i loro contratti di lavoro sarebbero stati trasferiti a quest’ultima.

13      Il 14 luglio 2013 un dipendente della ICTS, dopo aver ricevuto dal suo datore di lavoro istruzioni in tal senso, ha consegnato a un impiegato della Securitas gli equipaggiamenti radio utilizzati dai dipendenti della ICTS negli impianti della Portos dos Açores. La Securitas ha poi consegnato tali equipaggiamenti alla Portos dos Açores.

14      La Securitas ha iniziato a svolgere la sua prestazione di servizi di custodia e di sicurezza il 15 luglio 2013. Essa ha fornito agli agenti di sicurezza incaricati di eseguire tale prestazione equipaggiamenti radio ad essa appartenenti nonché uniformi identiche recanti il logo dell’impresa.

15      La Securitas ha inoltre informato il sig. Resendes e le altre sedici persone interessate che essi non facevano parte del suo organico e che il loro datore di lavoro restava la ICTS. Di conseguenza, gli stessi hanno proposto ricorsi dinanzi al Tribunal do Trabalho de Ponta Delgada (Tribunale del lavoro di Ponta Delgada, Portogallo) avverso la Securitas e l’ICTS diretti ad ottenere la condanna della Securitas, o in subordine della ICTS, a riconoscerli come parte del proprio organico e il pagamento delle loro retribuzioni nonché degli interessi di mora a far data dal 15 luglio 2013 o, per tre di essi, un indennizzo per licenziamento illegittimo.

16      Detto giudice ha accolto tali ricorsi. Esso ha ritenuto che vi fosse stato trasferimento di stabilimento tra le due società e che i contratti di lavoro degli ex dipendenti della ICTS fossero stati trasferiti alla Securitas. Di conseguenza, esso ha qualificato il licenziamento di questi ultimi da parte della Securitas come «illegittimo» e ha condannato tale società a reintegrare la maggior parte delle persone interessate nonché a versare loro diversi crediti salariali e indennità.

17      La Securitas ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d’appello di Lisbona, Portogallo), il quale ha confermato la sentenza di primo grado.

18      La Securitas ha pertanto proposto ricorso per revocazione straordinaria dinanzi al Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo). Detto giudice si chiede, in sostanza, se la sostituzione della Securitas alla ICTS, per l’attività di custodia e di sicurezza svolta negli impianti della Portos dos Açores, e ciò a seguito dell’aggiudicazione alla Securitas di un appalto di servizi, rientri nella nozione di «trasferimenti di imprese [o] di stabilimenti», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23.

19      È in tale contesto che il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la situazione descritta agli atti costituisca un trasferimento di impresa o di stabilimento, cosicché si è verificato il trasferimento dall’impresa […] ICTS all’impresa […] Securitas in forza dello svolgimento di una gara di appalto pubblico in esito alla quale alla […] Securitas, risultata vincente, è stata aggiudicata la prestazione dei servizi di vigilanza e sicurezza nel porto di Ponta Delgada, nell’isola di São Miguel, Azzorre (Portogallo), e se si configuri [nel caso di specie] un trasferimento di un’entità economica nei termini previsti dall’articolo 1 della direttiva 2001/23.

2)      Se la situazione descritta negli atti costituisca una mera successione di imprese in concorrenza, a seguito dell’aggiudicazione di un appalto di prestazione di servizi all’impresa selezionata in detta gara di appalto pubblico, sicché rimane esclusa dalla nozione di “trasferimenti di imprese [o] di stabilimenti”, ai sensi di tale direttiva.

3)      Se la clausola n. 13, paragrafo 2, del contratto collettivo di lavoro concluso tra l’associazione delle imprese di sicurezza privata, l’associazione nazionale delle imprese di sicurezza, il sindacato dei lavoratori dei servizi di custodia, vigilanza, pulizia, collaborazione domestica e di attività diverse e altre associazioni sindacali, sia contraria al diritto dell’Unione concernente la definizione di trasferimento di impresa o stabilimento contenuta nella direttiva 2001/23, laddove tale clausola dispone che “non rientra nella nozione di trasferimento di impresa o di stabilimento la perdita di un cliente da parte di un operatore in seguito all’aggiudicazione di un appalto di servizi a un altro operatore”».

20      Con ordinanza del presidente della Corte del 24 maggio 2016, la domanda del giudice del rinvio di sottoporre la presente causa al procedimento pregiudiziale d’urgenza, previsto all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, è stata respinta.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle questioni prima e seconda

21      Con le sue due prime questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «trasferimenti di imprese [o] di stabilimenti», ai sensi di tale disposizione, la situazione in cui un committente ha risolto il contratto di prestazione di servizi di sorveglianza e di custodia dei suoi impianti concluso con un’impresa, e ha poi concluso, ai fini dell’esecuzione di detta prestazione, un nuovo contratto con un’altra impresa, la quale si rifiuta di rilevare i dipendenti della prima.

22      Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, lettera a), la direttiva 2001/23 si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.

23      Al riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’ambito di applicazione della direttiva 2001/23 si estende a tutti i casi di cambiamento, nell’ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile della gestione dell’impresa, la quale assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell’impresa stessa. Ai fini dell’applicazione della direttiva 2001/23 non è pertanto necessaria l’esistenza di rapporti contrattuali diretti tra il cedente e il cessionario, atteso che la cessione può essere effettuata per effetto dell’intermediazione di un terzo (v., in particolare, sentenze del 7 marzo 1996, Merckx e Neuhuys, C‑171/94 e C‑172/94, EU:C:1996:87, punti 28 e 30, nonché del 20 novembre 2003, Abler e a., C‑340/01, EU:C:2003:629, punto 39).

24      Ne consegue che l’assenza di un vincolo contrattuale tra le due imprese a cui è stata successivamente affidata la gestione della sorveglianza e della custodia di impianti portuali non rileva al fine di stabilire se la direttiva 2001/23 sia o meno applicabile a una situazione come quella di cui al procedimento principale.

25      Occorre inoltre ricordare che, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/23, l’applicabilità di tale direttiva è subordinata anche alla condizione che il trasferimento abbia ad oggetto «un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria».

26      Per poter stabilire se tale condizione sia effettivamente soddisfatta, occorre prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano, in particolare, il tipo d’impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno di elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della parte più rilevante del personale ad opera del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, il grado di somiglianza delle attività esercitate prima e dopo il trasferimento, nonché la durata di un’eventuale sospensione di tali attività. Detti elementi devono essere valutati nell’ambito di una valutazione d’insieme delle circostanze del caso di specie e non possono, perciò, essere considerati isolatamente (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2015, Aira Pascual e Algeposa Terminales Ferroviarios, C‑509/14, EU:C:2015:781, punto 32, nonché giurisprudenza ivi citata).

27      In particolare, la Corte ha rilevato che il giudice nazionale deve tener conto soprattutto, nell’ambito della valutazione delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione in esame, del tipo d’impresa o di stabilimento di cui trattasi (sentenza del 26 novembre 2015, Aira Pascual e Algeposa Terminales Ferroviarios, C‑509/14, EU:C:2015:781, punto 33).

28      Ne consegue che l’importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri attinenti alla sussistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23 varia necessariamente in funzione dell’attività esercitata o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell’impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento in questione (sentenza del 26 novembre 2015, Aira Pascual e Algeposa Terminales Ferroviarios, C‑509/14, EU:C:2015:781, punto 34).

29      La Corte ha infatti dichiarato che, in un settore in cui l’attività sia fondata essenzialmente sulla mano d’opera, l’identità di un’entità economica non può essere conservata qualora la parte più rilevante del personale di tale entità non venga rilevata dal presunto cessionario (sentenza del 26 novembre 2015, Aira Pascual e Algeposa Terminales Ferroviarios, C‑509/14, EU:C:2015:781, punto 35).

30      Quando, invece, l’attività si basa sostanzialmente sulle attrezzature, il fatto che gli ex dipendenti di un’impresa non siano rilevati dal nuovo imprenditore per l’esercizio di tale attività, come avviene nel procedimento principale, non è sufficiente a escludere l’esistenza di un trasferimento di un’entità economica che mantenga la sua identità, ai sensi della direttiva 2001/23. Un’interpretazione diversa contrasterebbe infatti con l’obiettivo fondamentale di detta direttiva, che consiste nel mantenere, anche contro la volontà del cessionario, i contratti di lavoro dei dipendenti del cedente (sentenza del 26 novembre 2015, Aira Pascual e Algeposa Terminales Ferroviarios, C‑509/14, EU:C:2015:781, punto 41).

31      Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce delle considerazioni sin qui svolte e tenendo conto del complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione di cui trattasi nel procedimento principale, se quest’ultima debba essere considerata come un trasferimento d’impresa, ai sensi della direttiva 2001/23.

32      A tale scopo, egli dovrà verificare, in particolare, se la ICTS abbia trasmesso alla Securitas, direttamente o indirettamente, attrezzature o beni materiali o immateriali, ai fini dell’esercizio dell’attività di custodia e di sicurezza negli impianti di cui trattasi.

33      Detto giudice dovrà inoltre verificare se elementi siffatti siano stati messi a disposizione della ICTS e della Securitas da parte della Portos dos Açores. A tal riguardo occorre infatti ricordare che la circostanza che gli elementi materiali indispensabili per l’esercizio dell’attività di cui trattasi nel procedimento principale e rilevati dal nuovo imprenditore non appartengano al suo predecessore, ma siano stati semplicemente messi a disposizione dal committente non può indurre a escludere l’esistenza di un trasferimento d’impresa o di stabilimento, ai sensi della direttiva 2001/23 (sentenza del 26 novembre 2015, Aira Pascual e Algeposa Terminales Ferroviarios, C‑509/14, EU:C:2015:781, punti 38 e 39). Tuttavia, solo le attrezzature che sono effettivamente utilizzate per fornire i servizi di custodia, escludendo gli impianti che costituiscono oggetto di tali servizi, devono, eventualmente, essere presi in considerazione al fine di accertare l’esistenza di un trasferimento di un’entità che mantiene la sua identità, nell’accezione della direttiva 2001/23 (sentenza del 29 luglio 2010, UGT-FSP, C‑151/09, EU:C:2010:452, punto 31).

34      Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alle prime due questioni dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «trasferimenti di imprese [o] di stabilimenti», ai sensi di tale disposizione, la situazione in cui un committente ha risolto il contratto di prestazione di servizi di sorveglianza e di custodia dei suoi impianti concluso con un’impresa, e ha poi stipulato, ai fini dell’esecuzione di detta prestazione, un nuovo contratto con un’altra impresa, la quale si rifiuta di rilevare i dipendenti della prima, quando le attrezzature indispensabili per l’esercizio di detta prestazione siano state rilevate dalla seconda impresa.

 Sulla terza questione

35      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede che non rientri nella nozione di «trasferimenti di imprese [o] di stabilimenti», ai sensi di detto articolo 1, paragrafo 1, la perdita di un cliente da parte di un operatore in seguito all’aggiudicazione di un appalto di servizi a un altro operatore.

36      A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che la semplice perdita di un appalto di servizi a vantaggio di un concorrente non può, di per sé, rivelare l’esistenza di un trasferimento di impresa o di stabilimento, ai sensi della direttiva 2001/23 (sentenza dell’11 marzo 1997, Süzen, C‑13/95, EU:C:1997:141, punto 16). Tuttavia, una disposizione nazionale che esclude in via generale dall’ambito di applicazione di tale nozione la perdita di un cliente da parte di un operatore in seguito all’aggiudicazione di un appalto di servizi a un altro operatore non consente di prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione di cui trattasi.

37      Pertanto, tenuto conto, da un lato, della costante giurisprudenza della Corte, richiamata ai punti 26 e 27 della presente sentenza e, dall’altro, dell’obiettivo della direttiva 2001/23 che, come risulta dal considerando 3 della stessa, consiste nel proteggere i lavoratori garantendo il mantenimento dei loro diritti in caso di cambiamento di imprenditore, occorre ritenere che l’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva debba essere interpretato nel senso che osta a una tale disposizione nazionale.

38      Alla luce queste considerazioni, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede che non rientri nell’ambito di applicazione della nozione di «trasferimenti di imprese [o] di stabilimenti», ai sensi di detto articolo 1, paragrafo 1, la perdita di un cliente da parte di un operatore in seguito all’aggiudicazione di un appalto di servizi a un altro operatore.

 Sulle spese

39      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «trasferimenti di imprese [o] di stabilimenti», ai sensi di tale disposizione, la situazione in cui un committente ha risolto il contratto di prestazione di servizi di sorveglianza e di custodia dei suoi impianti concluso con un’impresa, e ha poi stipulato, ai fini dell’esecuzione di detta prestazione, un nuovo contratto con un’altra impresa, la quale si rifiuta di rilevare i dipendenti della prima, quando le attrezzature indispensabili per l’esercizio di detta prestazione siano state rilevate dalla seconda impresa.

2)      L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede che non rientri nell’ambito della nozione di «trasferimenti di imprese [o] di stabilimenti», ai sensi di detto articolo 1, paragrafo 1, la perdita di un cliente da parte di un operatore in seguito all’aggiudicazione di un appalto di servizi a un altro operatore.

Firme


*      Lingua processuale: il portoghese.