Language of document : ECLI:EU:C:2007:122

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

1° marzo 2007 (*)

«Regimi di aiuti comunitari – Regolamento (CEE) n. 3887/92 – Settore delle carni bovine – Regolamento (CE) n. 1254/1999 – Superficie foraggera disponibile – Nozione – Premio speciale – Presupposti per la concessione – Parcella temporaneamente inondata durante il periodo controverso»

Nel procedimento C-34/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con ordinanza 26 gennaio 2005, pervenuta in cancelleria il 31 gennaio 2005, nella causa tra

Maatschap J. en G.P. en A.C. Schouten

e

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. J. Klučka, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dai sigg. J. Makarczyk e G. Arestis (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Maatschap J. en G.P. en A.C. Schouten, dalla sig.ra S. Dul, accountant adviseur;

–        per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H. G. Sevenster e C. ten Dam, in qualità di agenti;

–        per il governo greco, dal sig. G. Kanellopoulos, in qualità di agente;

–        per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Colomb, in qualità di agenti;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F. Erlbacher e T. van Rijn, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 giugno 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 12, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160, pag. 21), e 2, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la società di produttori agricoli Maatschap J. en G.P. en A.C. Schouten (in prosieguo: la «Schouten») e il Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministro per l’agricoltura, l’ambiente e la qualità degli alimenti; in prosieguo: il «Ministro») in merito al rifiuto di quest’ultimo di attribuire alla detta società il premio speciale per la detenzione di bovini maschi da essa precedentemente richiesto.

 Contesto normativo

3        Il regolamento n. 1254/1999 ha istituito un regime complessivo di pagamenti diretti a favore dei produttori di carne bovina. Uno di tali pagamenti diretti consiste in un premio speciale per la detenzione di bovini maschi.

4        A questo proposito, l’art. 4 del detto regolamento prevede quanto segue:

«1.      Il produttore che detiene nella sua azienda bovini maschi può beneficiare, a richiesta, di un premio speciale. Si tratta di un premio concesso entro i limiti di massimali regionali per un numero massimo di 90 capi, per ciascuna delle fasce di età di cui al paragrafo 2, per anno civile e per azienda.

2.      (…).

3.      Per beneficiare del premio speciale,

a)      ogni capo che è oggetto di una domanda deve essere detenuto dal produttore a fini di ingrasso durante un periodo da determinare;

(...)».

5        Nella sottosezione 5, intitolata «Coefficienti di densità», l’art. 12, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1254/1999 così dispone:

«1.      Il numero totale dei capi che possono beneficiare del premio speciale e del premio per vacca nutrice viene limitato applicando un coefficiente di densità dei capi detenuti nell’azienda pari a 2 unità bestiame adulto (UBA) per ettaro e per anno civile. Tale coefficiente è espresso in numero di UBA e correlato alla superficie foraggera aziendale adibita all’alimentazione degli animali presenti nell’azienda stessa. Tuttavia, un produttore è esentato dall’applicazione del coefficiente di densità qualora il numero di capi detenuti nell’azienda da prendere in considerazione per determinare il coefficiente di densità non sia superiore a 15 UBA.

2.      Per determinare il coefficiente di densità nell’azienda si tiene conto:

a)      dei bovini maschi, delle vacche nutrici e delle giovenche, degli ovini e/o dei caprini per i quali sia stata presentata domanda di premio, nonché delle vacche da latte necessarie per produrre il quantitativo di riferimento totale di latte assegnato al produttore; la conversione in UBA del numero di animali così ottenuto viene effettuata mediante l’apposita tabella riprodotta nell’allegato III;

b)      della superficie foraggera, cioè della superficie dell’azienda disponibile durante tutto l’anno civile per l’allevamento dei bovini e degli ovini e/o dei caprini; non sono compresi in questa superficie:

–        i fabbricati, i boschi, gli stagni, i sentieri;

–        le superfici adibite ad altre produzioni che beneficiano di un regime di aiuti comunitario, ovvero utilizzate per colture permanenti o per colture orticole, tranne i pascoli permanenti che beneficiano di pagamenti per superficie a norma dell’articolo 17 del presente regolamento e dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1255/1999;

–        le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei coltivatori di taluni seminativi, utilizzate nel quadro del regime di aiuto per i foraggi essiccati ovvero sottoposte a un programma nazionale o comunitario di ritiro dalla produzione.

La superficie foraggera comprende le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite ad una coltura mista».

6        A questo proposito, il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1254/1999 prevede quanto segue:

«(...) data la tendenza a intensificare la produzione bovina, si dovrebbero limitare i premi connessi con l’allevamento in base al potenziale foraggero di ogni azienda, correlato al numero e alle specie di animali nell’azienda stessa; che, per evitare tipi di produzione eccessivamente intensivi, è opportuno limitare la concessione di detti premi applicando un coefficiente di densità massima dei capi detenuti nell’azienda; che si dovrebbe tuttavia tener presente la situazione dei piccoli produttori».

7        A norma dell’art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 luglio 2000, n. 1593 (GU L 182, pag. 4), ciascuno Stato membro istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo che si applica, nel settore della produzione animale, ai regimi di premio e di pagamento a favore dei produttori di carni bovine istituiti al titolo I, capo 1, del regolamento n. 1254/1999.

8        Il regolamento n. 3887/92 reca le disposizioni di applicazione di tale sistema integrato di gestione e di controllo. L’art. 2, n. 1, di tale regolamento è così formulato:

«1.      Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:

(…)

c)      ciascuna superficie foraggera deve essere disponibile per l’allevamento degli animali per un periodo minimo di 7 mesi a decorrere da una data da determinarsi da parte dello Stato membro, compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo».

9        L’art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92 dispone quanto segue:

«Qualora si constati che la superficie dichiarata in una domanda d’aiuto per superficie supera la superficie determinata, l’importo dell’aiuto viene calcolato in base alla superficie effettivamente determinata al momento del controllo. (...)

(...)

Qualora l’eccedenza constatata sia superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso nessuno aiuto legato alla superficie.

(...)».

10      Malgrado la sua abrogazione ad opera del regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11), il regolamento n. 3887/92 è rimasto applicabile per le domande di aiuto relative alle campagne di commercializzazione o ai periodi di riferimento dei premi conclusi prima del 1° gennaio 2002.

 Causa principale e questioni pregiudiziali

11      Il 9 maggio 2001, per beneficiare di aiuti comunitari nel settore della carne bovina, la Schouten ha presentato al Ministro una richiesta di registrazione come superficie foraggera per l’anno 2001 di alcune parcelle agricole corrispondenti ad un’area complessiva di ha 70,29 destinati a pascolo.

12      Alcune di queste parcelle costituiscono terreni golenali. Un terreno golenale è un terreno generalmente ricoperto d’erba che si trova al di là dell’argine, vale a dire tra l’argine che protegge l’interno del paese dalle inondazioni e l’alveo del fiume. I terreni golenali si trovano parzialmente inondati durante un periodo più o meno lungo.

13      In data 10 e 11 maggio 2001 è stato effettuato un rilevamento della regione mediante un’immagine satellitare e una foto aerea. Tale rilevamento ha rivelato che una parte delle parcelle appartenenti alla Schouten era inondata.

14      Il 1° agosto 2001 la Schouten ha presentato, a norma dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1254/1999, una domanda di premio per la detenzione di 26 bovini maschi sulle parcelle menzionate al punto 11 della presente sentenza.

15      Con lettera in data 17 dicembre 2001 il Ministro ha comunicato alla Schouten che la superficie di alcune parcelle, determinata mediante telerilevamento, era inferiore alla superficie foraggera indicata nella domanda. Posto che la differenza ammontava a più del 20%, la superficie foraggera registrata a nome della Schouten è stata ridotta a zero, in conformità dell’art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92.

16      Con decisione in data 27 maggio 2002 la domanda di premio della Schouten relativa alla detenzione di 26 bovini maschi è stata respinta dal Ministro, a motivo del fatto che la superficie foraggera era ridotta a zero e che pertanto non risultava rispettato il coefficiente di densità di cui all’art. 12 del regolamento n. 1254/99.

17      Con lettera del 3 luglio 2002 la Schouten ha proposto un reclamo avverso tale decisione. A sostegno del proprio reclamo essa ha fatto valere, in una lettera in data 22 luglio 2002, che le parcelle situate nella zona golenale erano state misurate dietro suo incarico il 2 luglio precedente ed occupavano una superficie corrispondente approssimativamente alla superficie indicata nella domanda.

18      Con decisione 8 agosto 2003 il Ministro ha respinto tale reclamo, a motivo del fatto che le superfici dichiarate dalla Schouten come superficie foraggera non sono state disponibili per l’allevamento di bovini, ovini o caprini per un periodo ininterrotto di sette mesi, vale a dire dal 31 marzo al 31 ottobre 2001. A suo avviso, la Schouten doveva farsi carico del rischio che si verificasse un’inondazione al momento del telerilevamento e che dunque la superficie accertata fosse inferiore a quella da essa dichiarata.

19      Con lettera in data 17 settembre 2003 la Schouten ha proposto un ricorso dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven avverso la detta decisione di rigetto del Ministro. Nella causa principale la Schouten sostiene che, alla data del telerilevamento, le circostanze erano straordinarie e che non spettava ad essa sopportarne il rischio. Essa dichiara altresì che l’acqua si era già ritirata tre giorni dopo l’11 maggio 2001 e che i bovini pascolavano nuovamente in tale area dieci giorni più tardi.

20      Il Ministro reputa invece che l’art. 12, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1254/1999, in combinato disposto con l’art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento n. 3887/92, debba essere interpretato nel senso che le parcelle dichiarate come superficie foraggera debbono poter servire all’alimentazione degli animali in maniera ininterrotta per almeno sette mesi e, in ogni caso, durante il periodo dal 31 marzo al 31 ottobre. Esso asserisce che, se durante tale periodo si constata mediante telerilevamento che una parcella è inondata totalmente o parzialmente, la superficie coperta dalle acque non è più disponibile come superficie foraggera.

21      Il College van Beroep voor het bedrijfsleven ritiene che l’esattezza dell’interpretazione restrittiva dell’espressione «essere disponibile per l’allevamento di bovini, ovini o caprini» non sia così evidente da non poter ragionevolmente lasciare adito ad alcun dubbio.

22      Sulla scorta di tali premesse, il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se gli artt. 12, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) n. 1254/1999 e 2, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) n. 3887/92 debbano essere interpretati nel senso che una parcella dichiarata superficie foraggera non può essere qualificata “disponibile” se, in un dato momento nel corso del periodo di riferimento, è stata inondata.

2)      Qualora la questione sub 1) sia risolta affermativamente, se le dette disposizioni siano vincolanti, tenuto conto in particolare delle conseguenze che ne derivano.

3)      Qualora la questione sub 1) sia risolta negativamente, in base a quali criteri una parcella dichiarata superficie foraggera che è stata temporaneamente inondata possa essere considerata “disponibile” ai sensi degli artt. 12, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) n. 1254/1999 e 2, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) n. 3887/92».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima e sulla terza questione

23      Con la prima e la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se e, eventualmente, a quali condizioni una parcella, dichiarata superficie foraggera, che sia stata temporaneamente inondata durante il periodo di riferimento, possa essere qualificata come «disponibile» ai sensi degli artt. 12, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1254/1999 e 2, n. 1, lett. c), del regolamento n. 3887/92.

24      In via preliminare, occorre rilevare come tali regolamenti non precisino ciò che occorre intendere per superficie foraggera «disponibile».

25      Secondo una costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione delle disposizioni di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto del loro tenore letterale, ma anche del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (v., in particolare, sentenze 13 novembre 2003, causa C‑294/01, Granarolo,Racc. pag. I‑13429, punto 34, e 7 dicembre 2006, causa C‑306/05, SGAE, Racc. pag. I‑11519, punto 34).

26      L’art. 12, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1254/1999 reca un elenco di superfici che non possono costituire superficie foraggera, intesa come superficie dell’azienda disponibile durante tutto l’anno civile per l’allevamento di bovini e di ovini e/o caprini. In tale elenco figurano espressamente le superfici che non contribuiscono al patrimonio foraggero dell’azienda, quali i fabbricati, i boschi, gli stagni e i sentieri, nonché le superfici adibite ad altre produzioni che beneficiano di un regime di aiuti comunitario, ad esclusione di alcuni pascoli permanenti che beneficiano di pagamenti per superficie.

27      Da ciò consegue che una superficie può essere qualificata come superficie foraggera «disponibile» ai sensi della detta disposizione qualora sia esclusivamente destinata all’alimentazione degli animali.

28      Tale interpretazione è corroborata dalle finalità perseguite dal regolamento n. 1254/1999. Infatti, come risulta dal tredicesimo ‘considerando’ di tale regolamento, una delle finalità di quest’ultimo è di arginare la tendenza all’intensificazione della produzione di carne bovina, dovuta al fatto che i produttori detengono un numero di bovini continuamente crescente nelle loro aziende senza che le superfici aumentino e siano dunque sufficienti per nutrire tali animali.

29      Per realizzare tale obiettivo, l’art. 4 del regolamento n. 1254/1999 subordina la concessione di un premio speciale al rispetto di un coefficiente di densità, previsto dall’art. 12 del medesimo regolamento, che esprime il rapporto tra il numero di animali detenuti nell’azienda e la superficie foraggera di quest’ultima dedicata alla loro alimentazione, provvedendo in tal modo a che tale superficie sia sufficiente a garantire il fabbisogno alimentare di tali animali. Pertanto, un produttore che intenda ottenere il premio speciale non può destinare la superficie in questione ad una finalità diversa dall’alimentazione dei detti animali.

30      Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo olandese, il fatto che una superficie sia stata temporaneamente inondata durante il periodo di riferimento non osta, in linea di principio, a che sia esclusivamente destinata all’alimentazione degli animali ivi detenuti e venga dunque qualificata come superficie foraggera «disponibile» ai sensi dell’art. 12, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1254/1999. Del resto, occorre constatare, a questo proposito, che quest’ultima disposizione non contempla nell’elenco in essa contenuto le zone temporaneamente inondate o inondabili, come i terreni golenali, mentre al contrario vi include le superfici sulle quali la presenza dell’acqua è permanente, qual è il caso degli stagni.

31      Inoltre, l’art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento n. 3887/92 precisa che «ciascuna superficie foraggera deve essere disponibile per l’allevamento degli animali per un periodo minimo di 7 mesi a decorrere da una data da determinarsi da parte dello Stato membro, compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo».

32      Risulta da tale disposizione, letta in combinato disposto con l’art. 12 del regolamento n. 1254/1999 – il quale stabilisce un coefficiente di densità finalizzato, come ricordato al punto 29 della presenza sentenza, a concedere un premio soltanto per gli animali detenuti in un’azienda la cui superficie contribuisca sufficientemente alla loro alimentazione –, che una superficie foraggera può essere qualificata «disponibile» se ha potuto effettivamente essere utilizzata per l’alimentazione degli animali detenuti nell’azienda in questione per un periodo minimo di sette mesi nel corso dell’anno civile, a partire dalla data stabilita dalla normativa nazionale e compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo.

33      La fissazione di tale periodo minimo di sette mesi non implica, contrariamente a quanto sostiene il governo olandese, che la detta superficie foraggera debba essere occupata in maniera ininterrotta dagli animali per poter essere considerata «disponibile».

34      Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, una volta che sia stato soddisfatto il presupposto del periodo minimo di sette mesi nel corso dell’anno civile, una temporanea non occupazione della superficie interessata, per motivi quali un’inondazione di breve durata, non può influire sulla destinazione esclusiva della superficie stessa all’alimentazione degli animali ivi detenuti. Allo stesso modo, come correttamente rilevato dalla Schouten, un’inondazione parziale delle superfici per alcuni giorni nel corso del periodo di riferimento non è necessariamente idonea a pregiudicare la loro destinazione a superficie foraggera.

35      Peraltro, occorre rilevare come nel testo delle disposizioni in questione nella causa principale non si affermi in alcun modo che la superficie foraggera deve essere occupata in maniera ininterrotta dagli animali durante il periodo di riferimento. È appunto il rischio del verificarsi di imprevisti climatici, quali le inondazioni, il gelo o la neve, capaci di rendere le superfici temporaneamente inaccessibili, che può aver indotto il legislatore comunitario a non esigere un periodo di occupazione ininterrotta.

36      Nel caso di specie, è pacifico che le superfici in questione sono rimaste inondate per alcuni giorni. Tale inondazione temporanea, che ha determinato la mancata occupazione delle dette superfici, non impedisce, in linea di principio, il soddisfacimento del presupposto del termine minimo richiesto dall’art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento n. 3887/92.

37      A questo proposito, spetta al giudice del rinvio verificare che, malgrado questo breve periodo di non occupazione delle superfici in questione nella causa principale, queste ultime hanno effettivamente potuto essere utilizzate per l’alimentazione degli animali per un periodo minimo di sette mesi nel corso dell’anno civile, a partire dalla data fissata dalla normativa nazionale e compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo.

38      Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima e la terza questione dichiarando che gli artt. 12, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1254/1999 e 2, n. 1, lett. c), del regolamento n. 3887/92 debbono essere interpretati nel senso che una parcella, dichiarata superficie foraggera, può essere qualificata «disponibile» qualora, da un lato, sia destinata esclusivamente all’alimentazione degli animali ivi detenuti per tutta la durata dell’anno civile e, dall’altro, abbia potuto effettivamente essere utilizzata per l’alimentazione degli animali stessi durante un periodo minimo di sette mesi nel corso di questo medesimo anno, a partire dalla data fissata dalla normativa nazionale e compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo, anche nel caso in cui la detta parcella non sia stata occupata in maniera ininterrotta da tali animali, segnatamente a motivo di un’inondazione temporanea.

 Sulla seconda questione

39      In considerazione della soluzione fornita alla prima e alla terza questione, non occorre rispondere alla seconda.

 Sulle spese

40      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Gli artt. 12, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e 2, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, debbono essere interpretati nel senso che una parcella, dichiarata superficie foraggera, può essere qualificata «disponibile» qualora, da un lato, sia destinata esclusivamente all’alimentazione degli animali ivi detenuti per tutta la durata dell’anno civile e, dall’altro, abbia potuto effettivamente essere utilizzata per l’alimentazione degli animali stessi durante un periodo minimo di sette mesi nel corso di questo medesimo anno a partire dalla data fissata dalla normativa nazionale e compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo, anche nel caso in cui la detta parcella non sia stata occupata in maniera ininterrotta da tali animali, segnatamente a motivo di un’inondazione temporanea.

Firme


* Lingua processuale: l'olandese.