Language of document : ECLI:EU:C:2021:127

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

24 febbraio 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Asilo e immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Articoli 3, 4, 6 e 15 – Rifugiato il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare – Trattenimento ai fini del trasferimento verso un altro Stato membro – Status di rifugiato in quest’altro Stato membro – Principio di “non‑refoulement” (non respingimento) – Mancanza di una decisione di rimpatrio – Applicabilità della direttiva 2008/115»

Nella causa C‑673/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi), con decisione del 4 settembre 2019, pervenuta in cancelleria l’11 settembre 2019, nel procedimento

M,

A,

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

contro

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

T,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quinta Sezione, M. Ilešič, C. Lycourgos (relatore) e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 luglio 2020,

considerate le osservazioni presentate:

–        per M, da A. Khalaf e H. Postma, advocaten;

–        per T, da J. van Mulken, advocaat;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman, P. Huurnink e C.S. Schillemans, in qualità di agenti;

–        per il governo estone, da N. Grünberg, in qualità di agente;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da C. Cattabriga e G. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 ottobre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 3, 4, 6 e 15 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di controversie che vedono opposti M, A e T allo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla giustizia e alla sicurezza; in prosieguo: il «segretario di Stato»), in merito all’eventuale risarcimento del danno subìto a causa del trattenimento dei medesimi ai fini del loro trasferimento dai Paesi Bassi verso un altro Stato membro.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva 2008/115

3        I considerando 2, 4 e 5 della direttiva 2008/115 così recitano:

«(2)      Il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha sollecitato l’istituzione di un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità.

(...)

(4)      Occorrono norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica d’immigrazione correttamente gestita.

(5)      La presente direttiva dovrebbe introdurre un corpus orizzontale di norme, applicabile a tutti i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza in uno Stato membro».

4        L’articolo 1 della direttiva succitata così dispone:

«La presente direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell’uomo».

5        L’articolo 2 della medesima direttiva prevede quanto segue:

«1.      La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare.

2.      Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi:

a)      sottoposti a respingimento alla frontiera conformemente all’articolo 13 del [codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)] ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell’attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un’autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro;

b)      sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione.

3.      La presente direttiva non si applica ai beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione, quali definiti all’articolo 2, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen».

6        L’articolo 3 della direttiva in parola è del seguente tenore:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)      

2)      “soggiorno irregolare” la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5 del codice frontiere Schengen o altre condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro;

3)      “rimpatrio” il processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente:

–        nel proprio paese di origine, o

–        in un paese di transito in conformità di accordi comunitari o bilaterali di riammissione o di altre intese, o

–        in un altro paese terzo, in cui il cittadino del paese terzo in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato;

4)      “decisione di rimpatrio” decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l’obbligo di rimpatrio;

(...)».

7        Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/115:

«La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alle persone cui si applica, purché compatibili con le norme in essa stabilite».

8        L’articolo 5 della stessa direttiva così recita:

«Nell’applicazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono nella debita considerazione:

a)      l’interesse superiore del bambino;

b)      la vita familiare;

c)      le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato;

e rispettano il principio di non-refoulement».

9        L’articolo 6 della suddetta direttiva così dispone:

«1.      Gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2.      Un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e che è in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati da un altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di quest’ultimo. In caso di mancata osservanza di questa prescrizione da parte del cittadino di un paese terzo interessato ovvero qualora motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale impongano la sua immediata partenza, si applica il paragrafo 1.

(...)».

10      L’articolo 15 della medesima direttiva prevede quanto segue:

«1.      Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando:

a)      sussiste un rischio di fuga o

b)      il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento.

Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio.

(...)».

 Diritto dei Paesi Bassi

 Vreemdelingenwet

11      L’articolo 59, paragrafo 2, della Vreemdelingenwet 2000 (legge del 2000 sugli stranieri) del 23 novembre 2000 (Stb. 2000, n. 495), come modificata a decorrere dal 31 dicembre 2011 ai fini del recepimento della direttiva 2008/115 nel diritto dei Paesi Bassi (in prosieguo: la «Vw 2000»), così dispone:

«Se i documenti necessari per il rimpatrio di uno straniero sono disponibili o saranno disponibili entro breve tempo, per motivi di ordine pubblico si ritiene necessario il trattenimento dello straniero, a meno che questi non si trovi in una situazione di soggiorno regolare ai sensi dell’articolo 8, lettere da a) a e), e lettera l)».

12      L’articolo 62a della Vw 2000 così recita:

«1.      Il nostro ministro informa per iscritto lo straniero il quale non è cittadino comunitario e il cui soggiorno non è o non è più regolare dell’obbligo di lasciare i Paesi Bassi di propria iniziativa nonché del termine entro il quale egli deve adempiere tale obbligo, a meno che:

(...)

b.      lo straniero disponga di un valido permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato membro o di un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiorno (...).

3.      Lo straniero di cui al paragrafo 1, lettera b), ha l’ordine di recarsi immediatamente nel territorio dello Stato membro interessato. In caso di mancata osservanza di questo ordine ovvero qualora motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale impongano l’immediata partenza dello straniero, nei confronti di tale straniero sarà adottata una decisione di rimpatrio».

13      L’articolo 63 della legge in parola prevede quanto segue:

«1.      Lo straniero il cui soggiorno è irregolare e che non ha lasciato i Paesi Bassi di propria iniziativa entro il termine prescritto dalla presente legge può essere espulso.

2.      Il nostro ministro è competente in materia di espulsione.

(...)».

14      Ai sensi dell’articolo 106 della medesima legge:

«1.      Se il giudice dispone la revoca di una misura privativa o restrittiva della libertà o se la privazione o la restrizione della libertà è già stata revocata prima dell’esame della domanda di revoca di detta misura, esso può concedere allo straniero un risarcimento a spese dello Stato. Il danno include il pregiudizio non patrimoniale. (...).

2.      Il paragrafo 1 si applica per analogia, qualora l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato) disponga la revoca della misura privativa o restrittiva della libertà».

 Vreemdelingencirculaire

15      Fino al 1° gennaio 2019, l’articolo A3/2 della vreemdelingencirculaire 2000 (circolare del 2000 sugli stranieri) così recitava:

«Se l’adozione di una decisione di rimpatrio è contraria ad obblighi internazionali (il divieto di respingimento), il funzionario responsabile dei controlli di frontiera o del controllo degli stranieri non adotterà una decisione di rimpatrio.

(...)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

16      Con decisioni del 28 febbraio 2018, del 13 giugno 2018 e del 9 ottobre 2018, il Segretario di Stato ha respinto in quanto irricevibili le domande di protezione internazionale presentate nei Paesi Bassi, rispettivamente, da M, A e T, con la motivazione che tali persone, cittadini di paesi terzi, godevano già dello status di rifugiato in un altro Stato membro, ossia, rispettivamente, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Spagna e la Repubblica federale di Germania.

17      Con queste stesse decisioni, esso ha ordinato a tali persone, in forza dell’articolo 62a, paragrafo 3, della Vw 2000, di recarsi immediatamente nel territorio dello Stato membro che aveva loro riconosciuto tale status. Poiché nessuna di queste persone ha rispettato tale ordine, il Segretario di Stato le ha trattenute, a norma dell’articolo 59, paragrafo 2, della Vw 2000, ai fini del loro trasferimento forzato verso i tre Stati membri summenzionati. Esse sono state in seguito rinviate forzatamente in detti Stati membri, dopo che questi ultimi hanno accettato di riammetterle nel loro territorio.

18      M, A e T hanno proposto ricorso dinanzi al rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi), adducendo, in sostanza, che il loro trattenimento avrebbe dovuto essere preceduto dall’adozione di una decisione di rimpatrio, ai sensi dell’articolo 62a, paragrafo 3, della Vw 2000, che recepisce, nel diritto dei Paesi Bassi, l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115. Il ricorso di M e A è stato respinto. Il ricorso di T ha avuto esito positivo.

19      M e A hanno impugnato la decisione del rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia) dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi). Lo stesso ha fatto il segretario di Stato nella causa promossa da T.

20      Dopo aver rilevato che le controversie dinanzi ad esso pendenti riguardano unicamente l’eventuale diritto di M, A e T al risarcimento del danno causato dal loro trattenimento, il giudice del rinvio sottolinea che l’esito di tali controversie dipende dalla questione se la direttiva 2008/115 osti al trattenimento da parte del segretario di Stato, sulla base dell’articolo 59, paragrafo 2, della Vw 2000, dei cittadini di paesi terzi di cui al procedimento principale, al fine di garantire il loro trasferimento verso un altro Stato membro, senza che sia stata adottata una decisione di rimpatrio ai sensi dell’articolo 62a, paragrafo 3, della Vw 2000.

21      Il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se la direttiva 2008/115 sia applicabile nel caso di specie.

22      A tale riguardo, esso sottolinea che i cittadini di paesi terzi di cui al procedimento principale, poiché soggiornano irregolarmente nel territorio dei Paesi Bassi, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/115, quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, della medesima. Inoltre, tale giudice osserva che l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva in parola disciplina la situazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e che, come nel caso di specie, hanno tuttavia il diritto di soggiornare in un altro Stato membro, imponendo che, se essi rifiutano di recarsi immediatamente in quest’altro Stato membro, sia adottata nei loro confronti una decisione di rimpatrio.

23      Tuttavia, non sarebbe concepibile adottare, nei confronti di cittadini di paesi terzi che, come nel caso di specie, godono di uno status di rifugiato in un altro Stato membro, una decisione di rimpatrio verso il loro paese d’origine, stante il divieto di respingimento che deve essere rispettato in caso di attuazione della direttiva 2008/115. Inoltre, secondo il giudice del rinvio, un eventuale rimpatrio di M, A e T in un paese di transito non è previsto e tali persone non hanno espresso l’intenzione di recarsi volontariamente in un altro paese terzo. Non sarebbe pertanto possibile adottare una decisione di rimpatrio, ai sensi della direttiva in questione.

24      Ciò premesso, il giudice del rinvio ritiene che, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 1 e dell’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con il considerando 5 della medesima, non sia escluso che le disposizioni di tale direttiva non siano applicabili al caso della partenza forzata dei cittadini di paesi terzi di cui al procedimento principale verso lo Stato membro nel quale essi beneficiano di protezione internazionale. In tal caso, il trattenimento di tali cittadini sarebbe disciplinato interamente dal diritto nazionale.

25      Nell’ipotesi in cui la direttiva 2008/115 fosse tuttavia applicabile alle controversie dinanzi ad esso pendenti, il giudice del rinvio si interroga, in secondo luogo, sulla possibilità di giustificare la prassi nazionale in questione come misura nazionale più favorevole, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, di detta direttiva.

26      Stante quanto precede, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la direttiva 2008/115(...) e segnatamente i suoi articoli 3, 4, 6 e 15 ostino a che uno straniero, che gode di protezione internazionale in un altro Stato membro dell’Unione [europea], venga trattenuto in forza di disposizioni nazionali, posto che l’obiettivo di detto trattenimento è l’allontanamento verso quest’altro Stato membro e per tale motivo era stata prima disposta la partenza per il territorio di detto Stato membro, ma poi non è stata adottata una decisione di rimpatrio».

 Sulla questione pregiudiziale

27      Con la questione posta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 3, 4, 6 e 15 della direttiva 2008/115 debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro sottoponga a trattenimento amministrativo un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare, senza che sia stata previamente adottata nei suoi confronti una decisione di rimpatrio, al fine di procedere al trasferimento forzato di tale cittadino verso un altro Stato membro nel quale il medesimo gode dello status di rifugiato, qualora questo stesso cittadino si sia rifiutato di ottemperare all’ordine di recarsi in quest’altro Stato membro.

28      A termini del suo considerando 2, la direttiva 2008/115 persegue l’istituzione di un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità. Il considerando 4 della stessa direttiva precisa, al riguardo, che una simile politica di rimpatrio efficace è un elemento necessario di una politica d’immigrazione correttamente gestita. Come risulta tanto dal suo titolo quanto dal suo articolo 1, la direttiva 2008/115 stabilisce a tal fine «norme e procedure comuni» che ciascuno Stato membro è tenuto ad applicare al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [sentenza del 17 settembre 2020, JZ (Pena detentiva in caso di divieto d’ingresso), C‑806/18, EU:C:2020:724, punto 24 e giurisprudenza ivi citata].

29      A tale riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che, fatte salve le deroghe previste al suo articolo 2, paragrafo 2, la direttiva 2008/115 si applica a qualsiasi cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro sia irregolare (v., in tal senso, sentenze del 7 giugno 2016, Affum, C‑47/15, EU:C:2016:408, punto 61, e del 19 marzo 2019, Arib e a., C‑444/17, EU:C:2019:220, punto 39). La nozione di «soggiorno irregolare» è definita all’articolo 3, punto 2, di tale direttiva come «la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni (...) d’ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro».

30      Da tale definizione risulta che qualsiasi cittadino di un paese terzo che sia presente nel territorio di uno Stato membro senza ivi soddisfare le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza si trova, per tale sol fatto, in una situazione di soggiorno irregolare (sentenza del 7 giugno 2016, Affum, C‑47/15, EU:C:2016:408, punto 48). Ciò può accadere anche se, come nel caso di specie, tale cittadino è in possesso di un permesso di soggiorno valido in un altro Stato membro per il motivo che quest’ultimo gli ha riconosciuto lo status di rifugiato.

31      Inoltre, un cittadino di un paese terzo che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/115 deve, in linea di principio, essere assoggettato alle norme e alle procedure comuni da essa previste al fine del suo rimpatrio, e ciò fintantoché il suo soggiorno non sia stato, eventualmente, regolarizzato (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2016, Affum, C‑47/15, EU:C:2016:408, punti 61 e 62).

32      Sotto tale profilo, da un lato, dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 risulta che, una volta accertato il carattere irregolare del soggiorno, qualsiasi cittadino di un paese terzo, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5 dello stesso articolo e nella rigorosa osservanza dei requisiti stabiliti all’articolo 5 della stessa direttiva, deve essere oggetto di una decisione di rimpatrio. Conformemente all’articolo 3, punto 3, della direttiva in parola, si procede a un tale rimpatrio nel paese di origine di tale cittadino, o in un paese di transito o in un paese terzo in cui lo stesso cittadino decide volontariamente di ritornare e che è disposto ad accettarlo nel suo territorio.

33      In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede, dall’altro lato, che il cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare e che è in possesso di un permesso di soggiorno in un altro Stato membro deve ritornare immediatamente nel territorio di tale Stato membro.

34      Tuttavia, secondo la disposizione succitata, qualora tale cittadino non osservi tale prescrizione o qualora motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale impongano la sua immediata partenza, lo Stato membro in cui il medesimo soggiorna irregolarmente adotta una decisione di rimpatrio nei suoi confronti.

35      Da tale articolo 6, paragrafo 2, risulta dunque che dev’essere consentito a un cittadino di un paese terzo, il quale soggiorna in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro pur godendo di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro, di recarsi in quest’ultimo, anziché adottare direttamente nei suoi confronti una decisione di rimpatrio, salvo che ciò non sia imposto da ragioni relative all’ordine pubblico o alla sicurezza nazionale (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2018, E, C‑240/17, EU:C:2018:8, punto 46).

36      Ciò posto, la disposizione in esame non può essere interpretata nel senso che introduce una deroga all’ambito di applicazione della direttiva 2008/115, che si aggiungerebbe a quelle previste all’articolo 2, paragrafo 2, della medesima, e che consentirebbe agli Stati membri di sottrarre alle norme e alle procedure comuni di rimpatrio i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare qualora essi rifiutino di ritornare immediatamente nel territorio dello Stato membro che riconosce loro un diritto di soggiorno (v., per analogia, sentenza del 7 giugno 2016, Affum, C‑47/15, EU:C:2016:408, punto 82).

37      Al contrario, come illustrato al punto 34 della presente sentenza, in un’ipotesi del genere, gli Stati membri nel cui territorio tali cittadini soggiornano irregolarmente sono, in linea di principio, tenuti ad adottare, in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con il paragrafo 1 del medesimo, una decisione di rimpatrio che ingiunga ai suddetti cittadini di lasciare il territorio dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2018, E, C‑240/17, EU:C:2018:8, punto 45).

38      In secondo luogo, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che era giuridicamente impossibile, per le autorità dei Paesi Bassi, adottare, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, una decisione di rimpatrio nei confronti dei cittadini di paesi terzi di cui al procedimento principale in seguito al rifiuto di tali cittadini di ottemperare all’ordine loro impartito di ritornare nello Stato membro nel cui territorio essi erano in possesso di un permesso di soggiorno.

39      Qualsiasi decisione di rimpatrio deve infatti individuare, tra i paesi terzi di cui all’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115, quello verso il quale deve essere allontanato il cittadino di un paese terzo che ne è il destinatario (v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 115).

40      Orbene, è pacifico, da un lato, che i cittadini di paesi terzi di cui al procedimento principale beneficiano dello status di rifugiato in uno Stato membro diverso dal Regno dei Paesi Bassi. Essi non possono quindi essere rinviati nel loro paese d’origine, pena la violazione del principio di non-refoulement, garantito dall’articolo 18 e dall’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e che, come ricorda l’articolo 5 della direttiva 2008/115, deve essere rispettato dagli Stati membri nell’attuazione di tale direttiva e, pertanto, in particolare quando essi intendono adottare una decisione di rimpatrio (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2018, Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465, punto 53).

41      Dall’altro lato, dalla decisione di rinvio risulta che tali cittadini non possono neppure essere rinviati verso un paese di transito o verso un paese terzo in cui abbiano deciso volontariamente di ritornare e che li accetti nel suo territorio, ai sensi dell’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115.

42      Ne consegue che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui nessuno dei paesi di cui all’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115 può costituire una destinazione di rimpatrio, lo Stato membro interessato si trova nell’impossibilità giuridica di eseguire l’obbligo, impostogli dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare e che rifiuta di recarsi immediatamente nello Stato membro in cui è in possesso di un permesso di soggiorno. Inoltre, nessuna norma o procedura prevista da tale direttiva consente di procedere all’allontanamento di tale cittadino, sebbene questi soggiorni in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro.

43      In terzo luogo, va ricordato che la direttiva 2008/115 non mira ad armonizzare integralmente le norme degli Stati membri sul soggiorno degli stranieri (sentenza del 6 dicembre 2011, Achughbabian, C‑329/11, EU:C:2011:807, punto 28). Le norme e le procedure comuni stabilite da tale direttiva, infatti, riguardano solo l’adozione di decisioni di rimpatrio e la loro esecuzione [v., in tal senso, sentenze del 6 dicembre 2011, Achughbabian, C‑329/11, EU:C:2011:807, punto 29, e dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 44].

44      La direttiva 2008/115 non mira, in particolare, a determinare le conseguenze del soggiorno irregolare, nel territorio di uno Stato membro, di cittadini di paesi terzi nei confronti dei quali non possa essere adottata alcuna decisione di rimpatrio verso un paese terzo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2014, Mahdi, C‑146/14 PPU, EU:C:2014:1320, punto 87). Ciò si verifica anche quando, come nel caso di specie, tale impossibilità deriva, in particolare, dall’applicazione del principio di non-refoulement.

45      Ne consegue che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui non può essere adottata alcuna decisione di rimpatrio, la decisione di uno Stato membro di procedere al trasferimento forzato di un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare, verso lo Stato membro che gli ha riconosciuto lo status di rifugiato non è disciplinata dalle norme e dalle procedure comuni stabilite dalla direttiva 2008/115. Pertanto, essa non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva in parola, bensì nell’esercizio della sola competenza di tale Stato membro in materia di immigrazione illegale. Lo stesso vale, di conseguenza, per il trattenimento amministrativo di un tale cittadino disposto, in simili circostanze, al fine di garantire il suo trasferimento verso lo Stato membro in cui il medesimo gode dello status di rifugiato.

46      Più in particolare, né l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 né alcun’altra disposizione della medesima direttiva ostano a che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, uno Stato membro sottoponga a trattenimento amministrativo un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare al fine di procedere al suo trasferimento verso un altro Stato membro, nel quale lo stesso cittadino è in possesso di un permesso di soggiorno, senza aver previamente adottato una decisione di rimpatrio nei suoi confronti, giacché una decisione del genere non può, per ipotesi, essere adottata.

47      Occorre infine aggiungere che il trasferimento forzato e il trattenimento di un cittadino di un paese terzo, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, sono soggetti al pieno rispetto sia dei diritti fondamentali, in particolare di quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, sia della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [sentenze del 6 dicembre 2011, Achughbabian, C‑329/11, EU:C:2011:807, punto 49; del 1° ottobre 2015, Celaj, C‑290/14, EU:C:2015:640, punto 32, e del 17 settembre 2020, JZ (Pena detentiva in caso di divieto d’ingresso), C‑806/18, EU:C:2020:724, punto 41].

48      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che gli articoli 3, 4, 6 e 15 della direttiva 2008/115 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro sottoponga a trattenimento amministrativo un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare, al fine di procedere al trasferimento forzato di tale cittadino verso un altro Stato membro nel quale il medesimo gode dello status di rifugiato, qualora questo stesso cittadino si sia rifiutato di ottemperare all’ordine impartitogli di recarsi in tale altro Stato membro e non sia possibile adottare una decisione di rimpatrio nei suoi confronti.

 Sulle spese

49      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

Gli articoli 3, 4, 6 e 15 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro sottoponga a trattenimento amministrativo un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare, al fine di procedere al trasferimento forzato di tale cittadino verso un altro Stato membro nel quale il medesimo gode dello status di rifugiato, qualora questo stesso cittadino si sia rifiutato di ottemperare all’ordine impartitogli di recarsi in tale altro Stato membro e non sia possibile adottare una decisione di rimpatrio nei suoi confronti.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.