Language of document : ECLI:EU:C:2018:513

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

28 giugno 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 8, paragrafo 1 – Residenza abituale del minore – Neonato – Circostanze determinanti per stabilire il luogo di tale residenza»

Nella causa C‑512/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznań – Stare Miasto, Polonia), con decisione del 16 agosto 2017, pervenuta in cancelleria il 22 agosto 2017, nel procedimento promosso da

HR

con l’intervento di:

KO,

Prokuratura Rejonowa Poznań Stare Miasto w Poznaniu,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J. L. da Cruz Vilaça (relatore), presidente di sezione, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Berger e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per HR, da A. Kastelik-Smaza, adwokat;

–        per KO, da K. Obrębska-Czyż, adwokat;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e A. Kasalická, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Wilderspin e D. Milanowska, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento promosso da HR, relativo a una domanda di fissazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore.

 Contesto normativo

 Regolamento n. 2201/2003

3        Il considerando 12 del regolamento n. 2201/2003 così recita:

«È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale».

4        Ai fini di tale regolamento, l’articolo 2, punto 9, di quest’ultimo definisce il «diritto di affidamento» come «i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza».

5        La sezione 2, intitolata «Responsabilità genitoriale», del capo II di detto regolamento, a sua volta intitolato «Competenza», contiene in particolare gli articoli da 8 a 15 del medesimo regolamento.

6        L’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Competenza generale», dispone quanto segue:

«1.      Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.

2.      Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12».

7        L’articolo 12 di tale regolamento, intitolato «Proroga della competenza», al paragrafo 3 dispone quanto segue:

«Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità dei genitori nei procedimenti diversi da quelli di cui al primo paragrafo se:

a)      il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato

e

b)      la loro competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite ed è conforme all’interesse superiore del minore».

8        Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso»:

«1.      In via eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito, qualora ritengano che l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatt[a] a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore, possono:

a)      interrompere l’esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a presentare domanda all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro conformemente al paragrafo 4 oppure

b)      chiedere all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del paragrafo 5.

(…)

3.      Si ritiene che il minore abbia un legame particolare con uno Stato membro, ai sensi del paragrafo 1, se tale Stato membro

(…)

c)      è il paese di cui il minore è cittadino (…)

(…)».

 Diritto polacco

9        Conformemente agli articoli 579, 582 e 5821 dell’ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz. U. del 2016, posizione 1822), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge recante il codice di procedura civile»), le cause riguardanti l’attribuzione della responsabilità genitoriale, la regolamentazione degli interessi essenziali del minore e il diritto di visita di quest’ultimo sono esaminate nell’ambito di un procedimento non contenzioso.

10      Ai sensi dell’articolo 1099, paragrafo 1, della legge recante il codice di procedura civile, il giudice adito esamina d’ufficio, in qualunque fase del procedimento, la questione della competenza dei giudici polacchi. In caso di incompetenza, esso dichiara la domanda irricevibile.

11      In base all’articolo 386, paragrafo 6, della legge recante il codice di procedura civile, la valutazione giuridica e le indicazioni in merito alla continuazione del procedimento, contenute nella motivazione della sentenza del giudice d’appello, vincolano sia il giudice cui la causa è stata rinviata sia il giudice d’appello, quando la causa è riesaminata. In forza dell’articolo 13, paragrafo 2, della legge recante il codice di procedura civile, detta disposizione si applica altresì, per analogia, nelle cause oggetto di un procedimento non contenzioso.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12      HR è una cittadina polacca che, dal 2005, abita a Bruxelles (Belgio) dove lavora a tempo indeterminato come funzionaria titolare del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE). KO è un cittadino belga, anch’egli residente a Bruxelles.

13      HR e KO si sono incontrati nel 2013. Nel giugno del 2014 si sono trasferiti insieme a Bruxelles. Dalla loro relazione, il 16 aprile 2015, nella stessa città, è nata una bambina, MO, avente la doppia cittadinanza polacca e belga. Dalla decisione di rinvio risulta che HR e KO sono entrambi titolari della responsabilità genitoriale nei suoi confronti.

14      Dopo la nascita di MO, HR ha soggiornato ripetutamente con essa in Polonia, con l’accordo di KO, nell’ambito del suo congedo parentale, e poi delle ferie e dei periodi festivi, per periodi anche di tre mesi. Durante questi soggiorni, HR abitava con il minore presso i genitori a Przesieka (Polonia) o in un immobile situato a Poznań (Polonia), di cui era proprietaria dal 2013.

15      HR e KO si sono separati nel mese di agosto del 2016 e, da allora, vivono separati a Bruxelles. MO abita con HR e, d’accordo con quest’ultima, KO vede la figlia una volta alla settimana, il sabato dalle ore 10:00 alle ore 16:00. Nella propria abitazione, KO ha arredato una stanza per ospitare la figlia. Inoltre, i genitori sono ricorsi a una procedura di mediazione per tentare di risolvere la questione della responsabilità genitoriale nei confronti di MO. Tuttavia, tale procedura è stata abbandonata nel mese di novembre del 2016.

16      MO non frequenta né un asilo né una scuola materna. La madre di HR aiuta quotidianamente quest’ultima ad occuparsi della bambina. In precedenza, tale aiuto le veniva fornito da un’assistente all’infanzia di origine polacca. HR e MO sono dichiarate residenti sia in Belgio sia in Polonia. HR e la sua famiglia comunicano con la bambina in polacco, mentre KO si rivolge ad essa in francese. La figlia parla e comprende principalmente la prima di queste lingue.

17      HR intende stabilirsi in Polonia con MO, contrariamente al volere di KO. In tale contesto, il 10 ottobre 2016 HR ha investito il Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznań – Stare Miasto, Polonia) di una domanda con la quale ha chiesto, da un lato, che la residenza di MO venisse fissata nel luogo della propria residenza, qualunque esso fosse, e, dall’altro, che un diritto di visita fosse istituito a favore di KO.

18      Con ordinanza del 2 novembre 2016, il Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznań – Stare Miasto) ha respinto tale domanda per difetto di competenza internazionale dei giudici polacchi a conoscere della stessa. Secondo tale giudice, dato che HR abita e lavora a Bruxelles e MO vive con lei, la residenza abituale del minore è situata in Belgio. Pertanto, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, i giudici belgi sono competenti a pronunciarsi sulla responsabilità genitoriale nei confronti di MO. Il fatto che HR renda spesso visita alla famiglia in Polonia con la figlia e che sia proprietaria di un immobile in tale Stato membro non rimetterebbe in discussione tale conclusione.

19      Il 17 novembre 2016 HR ha proposto appello avverso detta ordinanza dinanzi al Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznań, Polonia). Inoltre, KO, nel febbraio del 2017, ha investito un giudice di Bruxelles di una domanda concernente la responsabilità genitoriale nei confronti di MO. Tuttavia, quest’ultimo giudice ha sospeso il procedimento in attesa dell’esito del procedimento avviato dinanzi ai giudici polacchi.

20      Con ordinanza del 28 marzo 2017 il Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznań) ha annullato l’ordinanza del Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznań – Stare Miasto), ritenendo che i giudici polacchi fossero competenti, sul fondamento dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, a conoscere della domanda nel procedimento principale.

21      In proposito, il giudice d’appello ha considerato che, alla data di proposizione di tale domanda, la residenza abituale di MO si situava in Polonia. In tale ambito, detto giudice ha ricordato che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, in particolare alla sentenza del 22 dicembre 2010, Mercredi (C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829), la residenza abituale del minore corrisponde al luogo che denota una certa integrazione di quest’ultimo in un ambiente sociale e familiare. Orbene, secondo il giudice d’appello, MO, che aveva 18 mesi alla data di proposizione della domanda nel procedimento principale, non era integrata nell’ambiente sociale belga in quanto non andava né all’asilo né alla scuola materna e non aveva un’assistente all’infanzia di tale cittadinanza, e nel quale l’unica persona che frequentava era il padre. Dal settembre del 2016, l’ambiente familiare di MO sarebbe limitato alla madre che ne ha quotidianamente la custodia. Orbene, MO sarebbe legata alla tradizione e alla cultura polacca attraverso la madre e la famiglia di quest’ultima, poiché ha avuto un’assistente all’infanzia polacca e si esprime essenzialmente in polacco, ha trascorso le vacanze, i periodi festivi nonché la maggior parte del congedo parentale di HR in Polonia ed è stata battezzata in tale Stato membro.

22      Inoltre, secondo lo stesso giudice, la circostanza che HR e KO non siano sposati e che non abbiano acquistato alcun immobile a Bruxelles dimostra che la prima non intende soggiornare in Belgio più di quanto non lo richieda la sua attività professionale. L’acquisizione da parte di quest’ultima di un immobile a Poznań e i suoi soggiorni frequenti e prolungati in Polonia evidenzierebbero invece che essa ha l’intenzione di ritornare a vivere in tale Stato membro.

23      Nell’aprile del 2017 un procuratore belga ha pronunciato nei confronti di MO una decisione di divieto di lasciare il territorio per un periodo indeterminato. HR ha tuttavia ottenuto l’autorizzazione a soggiornare con il minore in Polonia dall’11 luglio al 12 agosto 2017.

24      Il Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznań – Stare Miasto), dopo l’annullamento della sua ordinanza iniziale, è stato investito nuovamente del procedimento principale. Il 19 giugno 2017 HR ha inoltre proposto dinanzi a tale giudice una domanda supplementare diretta a che quest’ultimo autorizzasse il trasferimento di MO in Polonia.

25      Detto giudice considera che, tenuto conto della giurisprudenza della Corte, in particolare della sentenza del 22 dicembre 2010, Mercredi (C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829), in un procedimento come quello di cui è investito, la nozione di «residenza abituale» del minore, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, può essere interpretata in due modi diversi.

26      Infatti, la residenza abituale di un neonato come MO potrebbe essere determinata tenendo conto unicamente dei legami di integrazione derivanti dal genitore che ne esercita quotidianamente la custodia effettiva. In tale ottica, sarebbero decisivi i legami che il minore intrattiene con lo Stato membro di cui detto genitore ha la cittadinanza, dimostrati dal fatto che esso vi soggiorni durante i periodi festivi e i congedi di tale genitore, che i nonni e i familiari di grado lontano del minore da parte del medesimo genitore risiedano in tale Stato, che esso vi sia stato battezzato e che si esprima principalmente nella lingua di questo Stato.

27      Tuttavia, altre circostanze potrebbero essere prese in considerazione nella stessa misura, in particolare il fatto che il minore in questione soggiorni quotidianamente in un determinato Stato membro, che il genitore che ne ha la custodia effettiva eserciti la sua attività professionale in tale Stato, che il minore vi usufruisca dell’assistenza medica e che l’altro genitore, con il quale il minore intrattiene contatti regolari, sia cittadino di detto Stato e vi risieda abitualmente.

28      Ciò considerato, il Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznań-Stare Miasto) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, nelle circostanze del caso di specie, occorra interpretare l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento [n. 2201/2003] nel senso che:

–        un minore di 18 mesi ha la residenza abituale nello Stato membro che, a causa delle circostanze seguenti, realizzi una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare: la cittadinanza del genitore che esercita quotidianamente la custodia del minore, il fatto che quest’ultimo si esprima nella lingua ufficiale di tale Stato membro, che vi sia stato battezzato e vi abbia soggiornato per un periodo non superiore a tre mesi nel corso dei congedi parentali di detto genitore e di altri congedi di cui quest’ultimo abbia beneficiato durante i periodi festivi, nonché i contatti con la famiglia del suddetto genitore,

–        nel caso in cui il minore, nel resto del tempo, risieda con tale genitore in un altro Stato membro, in cui quest’ultimo svolge un’attività lavorativa sulla base di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e in cui il minore intrattiene contatti regolari, ma limitati nel tempo, con l’altro genitore e la famiglia di quest’ultimo.

2)      Se, per determinare, sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, la residenza abituale del minore di 18 mesi, che, data l’età, si trovi quotidianamente sotto la custodia di uno solo dei genitori e intrattenga contatti regolari, ma limitati nel tempo, con l’altro genitore, in caso di mancato accordo dei genitori sull’esercizio della responsabilità genitoriale e sul diritto di visita del minore, occorra tener conto in egual misura, al fine di valutare l’integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, dei legami che uniscono il minore a ciascuno dei genitori, o se si debbano tenere maggiormente in considerazione i legami con il genitore che esercita quotidianamente la custodia».

 Procedimento dinanzi alla Corte

29      Il giudice del rinvio ha chiesto che la presente causa fosse sottoposta al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. Il 6 settembre 2017 la Quinta Sezione ha deciso, sentito l’avvocato generale, di non accogliere tale domanda.

30      Tuttavia, il 15 novembre 2017 il presidente della Corte ha deciso che tale causa sarebbe stata decisa in via prioritaria, in forza dell’articolo 53, paragrafo 3, di detto regolamento di procedura.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità

31      In primo luogo, per contestare la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, HR pone in discussione la presentazione dei fatti contenuta nella decisione di rinvio, che essa ritiene incompleta e fuorviante. A parere dell’interessata, con la formulazione stessa delle questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio minimizzerebbe i legami esistenti tra MO e la Polonia.

32      Occorre ricordare, in proposito, che, nel contesto del procedimento previsto dall’articolo 267 TFUE, fondato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, quest’ultima può pronunciarsi unicamente sull’interpretazione o sulla validità di un testo di diritto dell’Unione, sulla base dei fatti indicati dal giudice del rinvio. Sia l’accertamento sia la valutazione dei fatti di causa rientrano nella competenza di quest’ultimo giudice (v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2015, Costea, C‑110/14, EU:C:2015:538, punto 13 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 21 luglio 2016, Argos Supply Trading, C‑4/15, EU:C:2016:580, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

33      Non spetta quindi alla Corte risolvere eventuali controversie riguardanti i fatti del caso di specie. Per contro, ad essa spetta interpretare il regolamento n. 2201/2003 alla luce delle premesse poste dal giudice del rinvio.

34      In secondo luogo, HR contesta la necessità delle presenti questioni pregiudiziali. Al riguardo, essa nutre dubbi sul fatto che una risposta della Corte in merito alla competenza internazionale dei giudici polacchi sia ancora utile, tenuto conto del periodo trascorso dopo la proposizione della domanda concernente la responsabilità genitoriale nei confronti di MO. In tale fase, nell’interesse del minore, occorrerebbe piuttosto pronunciarsi nel merito. Inoltre, il giudice del rinvio non avrebbe in realtà alcun dubbio circa l’interpretazione del diritto dell’Unione e cercherebbe unicamente una conferma da parte della Corte di una valutazione dei fatti contraria a quella effettuata dal Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznań), sebbene una valutazione del genere non rientri nella competenza della Corte.

35      Occorre ricordare, in proposito, che, nel contesto della cooperazione fra la Corte ed i giudici nazionali, istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale valutare, tenendo conto delle specificità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per poter rendere la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte (sentenza del 14 marzo 2013, Allianz Hungária Biztosító e a. C‑32/11, EU:C:2013:160, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

36      Ne consegue che, nel caso di specie, solo il giudice del rinvio è competente a valutare se, nonostante l’ordinanza emessa dal Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznań), esso nutra dubbi, in merito all’interpretazione delle norme relative alla competenza internazionale previste dal regolamento n. 2201/2003, tali da rendere necessaria la presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

37      Ciò posto, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

 Nel merito

38      Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio esprime dubbi, in sostanza, riguardo all’interpretazione della nozione di «residenza abituale» del minore, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 e, in particolare, riguardo agli elementi che consentono di determinare il luogo di residenza abituale di un neonato, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale.

39      Occorre rammentare in proposito che, conformemente a tale disposizione, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità genitoriale su un minore che risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui il giudice è adito.

40      In assenza, in detto regolamento, di una definizione della nozione di «residenza abituale» del minore o di un rinvio al diritto degli Stati membri al riguardo, la Corte ha più volte dichiarato che si tratta di una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che dev’essere interpretata alla luce del contesto delle disposizioni che la menzionano e degli scopi del regolamento n. 2201/2003, segnatamente quello ricavabile dal suo considerando 12, secondo il quale le norme in materia di competenza che esso stabilisce sono concepite in funzione dell’interesse superiore del minore e, in particolare, del criterio di vicinanza (sentenze del 2 aprile 2009, A, C‑523/07, EU:C:2009:225, punti 31, 34 e 35; del 22 dicembre 2010, Mercredi, C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, punti da 44 a 46; del 9 ottobre 2014, C, C‑376/14 PPU, EU:C:2014:2268, punto 50, nonché dell’8 giugno 2017, OL, C‑111/17 PPU, EU:C:2017:436, punto 40).

41      Secondo la giurisprudenza della Corte, la residenza abituale del minore dev’essere stabilita sulla base delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie. Oltre alla presenza fisica del minore sul territorio di uno Stato membro, si devono considerare altri fattori idonei a dimostrare che tale presenza non è in alcun modo temporanea od occasionale e che essa denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare (v., in tal senso, sentenze del 2 aprile 2009, A, C‑523/07, EU:C:2009:225, punti 37 e 38; del 22 dicembre 2010, Mercredi, C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, punti 44, da 47 a 49, nonché dell’8 giugno 2017, OL, C‑111/17 PPU, EU:C:2017:436, punti 42 e 43).

42      Da tale giurisprudenza risulta che la residenza abituale del minore, ai sensi del regolamento n. 2201/2003, corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita. Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità giurisdizionale adita deve determinare il luogo in cui si trovava tale centro al momento di proposizione della domanda riguardante la responsabilità genitoriale nei confronti del minore.

43      In tale ambito occorre aver riguardo, in linea generale, a fattori quali la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno del minore nel territorio dei diversi Stati membri in questione, il luogo e le condizioni della frequenza scolastica di quest’ultimo nonché le relazioni familiari e sociali del minore in detti Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2009, A, C‑523/07, EU:C:2009:225, punto 39).

44      Inoltre, se il minore non è in età scolare, a fortiori quando si tratta di un neonato, le circostanze proprie della persona o delle persone di riferimento con cui esso vive, dalle quali è effettivamente accudito e che si prendono cura di lui quotidianamente – di regola, i genitori – hanno particolare importanza per determinare il luogo in cui si trova il centro della sua vita. Infatti, la Corte ha rilevato che l’ambiente di tale minore è essenzialmente familiare, determinato da detta persona o da dette persone, e che egli condivide necessariamente l’ambiente sociale e familiare della cerchia di persone da cui dipende (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Mercredi, C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, punti da 53 a 55).

45      Pertanto, nel caso in cui tale neonato viva quotidianamente con i genitori, si deve, in particolare, determinare il luogo in cui questi ultimi sono presenti stabilmente e sono integrati in un ambiente sociale e familiare. In proposito, occorre tener conto di fattori quali la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del loro soggiorno nel territorio dei diversi Stati membri in questione, nonché i rapporti familiari e sociali che questi ultimi e il minore vi intrattengono (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Mercredi, C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, punti 55 e 56).

46      Infine, anche l’intenzione dei genitori di stabilirsi con il minore in un determinato Stato membro, qualora sia manifestata attraverso misure concrete, può essere presa in considerazione per determinare il luogo della sua residenza abituale (v., in tal senso, sentenze del 2 aprile 2009, A, C‑523/07, EU:C:2009:225, punto 40; del 9 ottobre 2014, C, C‑376/14 PPU, EU:C:2014:2268, punto 52, e dell’8 giugno 2017, OL, C‑111/17 PPU, EU:C:2017:436, punto 46).

47      Dopo aver ricordato tali considerazioni generali, dalla decisione di rinvio risulta che, nel caso di specie, il minore MO è nato e ha abitato a Bruxelles con entrambi i genitori e che, alla data di proposizione della domanda di fissazione delle modalità della responsabilità genitoriale, in seguito alla separazione dei genitori, ella viveva sempre a Bruxelles presso HR, che esercitava effettivamente la custodia nei suoi confronti. Da tale decisione emerge anche che HR, la quale vive nella medesima città da vari anni, vi svolge un’attività professionale che si inserisce nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Queste circostanze tendono così a dimostrare che, al momento in cui è stato adito il giudice del rinvio, HR e il minore, che dipende da quest’ultima, erano presenti stabilmente nel territorio belga. Inoltre, in considerazione della sua durata, della sua regolarità, delle sue condizioni e delle sue ragioni, tale soggiorno denota, in linea di principio, una certa integrazione del genitore in questione in un ambiente sociale condiviso con il minore.

48      Inoltre, se è vero che, quando i genitori risiedono separatamente, l’ambiente familiare di un neonato è determinato in gran parte dal genitore con cui vive quotidianamente, anche l’altro genitore fa parte di tale ambiente se e in quanto il minore mantiene contatti regolari con quest’ultimo. Pertanto, nella misura in cui sussiste un rapporto del genere, occorre tenerne conto per determinare il luogo in cui si trova il centro della vita del minore.

49      L’importanza da attribuire a tale rapporto varia in funzione delle circostanze di ogni singolo caso. Ai fini di una controversia come quella di specie, è sufficiente rilevare che il fatto che il minore abbia abitato inizialmente nella città in cui risiede abitualmente, anche con l’altro genitore, nonché il fatto che questo genitore viva ancora in quella città e abbia contatti settimanali con il minore, evidenziano che quest’ultimo è integrato nella città in questione in un ambiente familiare costituito da entrambi i genitori.

50      È vero che dalla decisione di rinvio risulta anche che il minore MO ha soggiornato ripetutamente, a volte fino a tre mesi, in Polonia, Stato membro di cui HR è originaria e in cui risiede la sua famiglia.

51      In proposito, è nondimeno accertato che tali soggiorni di MO in Polonia erano giustificati dai congedi della madre e dai periodi festivi. Orbene, va precisato che i soggiorni che un minore ha effettuato in passato con i genitori nel territorio di uno Stato membro nell’ambito delle ferie corrispondono, in linea di principio, ad interruzioni occasionali e temporanee del corso normale della loro vita. Soggiorni del genere non possono quindi costituire, di regola, circostanze determinanti nell’ambito della valutazione del luogo della residenza abituale del minore. Il fatto che, nel caso di specie, questi soggiorni siano durati a volte varie settimane, o addirittura alcuni mesi, non rimette di per sé in discussione la rilevanza di dette considerazioni.

52      In tale contesto, non è nemmeno determinante il fatto che HR sia originaria dello Stato membro di cui trattasi e che, per questo motivo, il minore condivida la cultura di tale Stato – ciò che attesterebbero in particolare la lingua in cui esso si esprime principalmente e il fatto che vi sia stato battezzato – e intrattenga relazioni con i membri della sua famiglia residenti in detto Stato.

53      È vero che, come sottolineato da HR e dal governo polacco nelle loro osservazioni, la Corte, nella sua sentenza del 22 dicembre 2010, Mercredi (C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, punto 55), ha dichiarato che le origini geografiche e familiari del genitore che esercita la custodia del minore possono essere prese in considerazione per determinare l’integrazione in un ambiente sociale e familiare di quel genitore e, per deduzione, quella del minore.

54      Tuttavia, come ricordato al punto 41 della presente sentenza, la determinazione della residenza abituale del minore, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, implica un’analisi globale delle circostanze proprie di ogni caso specifico. Pertanto, le indicazioni fornite in un caso possono essere applicate ad un altro caso solo con la dovuta cautela.

55      In proposito, nella causa all’origine della sentenza del 22 dicembre 2010, Mercredi (C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829), la sig.ra Mercredi aveva lasciato il Regno Unito, in cui risiedeva in precedenza con la figlia, per trasferirsi nell’isola della Réunion (Francia), quando la figlia aveva solo due mesi. Al momento di tale trasferimento, solo la sig.ra Mercredi aveva il diritto di affidamento della minore, a norma dell’articolo 2, punto 9, del regolamento n. 2201/2003. Poiché, alla data di proposizione del ricorso in detta causa, la madre e la figlia vivevano solo da pochi giorni sull’isola in questione, si trattava di determinare se la residenza abituale della minore, ai sensi di tale regolamento, continuasse ad essere il Regno Unito o se, tenuto conto di siffatto spostamento geografico, essa fosse stata trasferita in Francia. In tale contesto, le circostanze che la sig.ra Mercredi fosse originaria di tale isola, che la sua famiglia continuasse ad abitarci e che essa parlasse francese costituivano indizi idonei a dimostrare un trasferimento permanente di quest’ultima e, pertanto, il trasferimento della residenza abituale della figlia.

56      Per contro, in un contesto come quello del procedimento principale, le origini geografiche del genitore che esercita l’effettiva custodia del minore e i rapporti che quest’ultimo intrattiene con la sua famiglia nello Stato membro interessato non possono celare, ai fini della determinazione del luogo in cui si trova il centro della vita del minore, le circostanze oggettive indicanti che quest’ultimo risiedeva stabilmente con lo stesso genitore in un altro Stato membro al momento di proposizione della domanda concernente la responsabilità genitoriale.

57      Inoltre, riguardo ai legami di ordine culturale di un minore con lo Stato membro di cui i genitori sono originari, è vero che questi ultimi possono sottolineare l’esistenza di una certa vicinanza tra il minore e lo Stato membro in questione, corrispondente, in sostanza, a un legame di cittadinanza. Anche le conoscenze linguistiche del minore e la sua cittadinanza possono costituire, se del caso, un indizio del luogo in cui risiede abitualmente (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2009, A, C‑523/07, EU:C:2009:225, punto 39).

58      Tuttavia, nel regolamento n. 2201/2003, in materia di responsabilità genitoriale, il legislatore dell’Unione ha prestato scarsa attenzione a siffatte considerazioni. In particolare, in forza di tale regolamento, la competenza dei giudici dello Stato membro di cui il minore ha la cittadinanza può prevalere su quella dei giudici dello Stato membro della sua residenza abituale solo nelle circostanze e alle condizioni limitatamente elencate agli articoli 12 e 15 di detto regolamento.

59      Tale scelta deriva da una particolare concezione dell’interesse superiore del minore. Infatti, il legislatore dell’Unione considera che i giudici geograficamente vicini alla residenza abituale del minore si trovano di norma nella migliore posizione per valutare le misure da adottare nel suo interesse (v., in tal senso, sentenze del 23 dicembre 2009, Detiček, C‑403/09 PPU, EU:C:2009:810, punto 36; del 15 luglio 2010, Purrucker, C‑256/09, EU:C:2010:437, punto 91, nonché del 15 febbraio 2017, W e V, C‑499/15, EU:C:2017:118, punti 51 e 52).

60      Pertanto, ai fini dell’interpretazione della nozione di «residenza abituale» del minore, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, non si può attribuire un’importanza preponderante ai legami culturali del minore o alla sua cittadinanza a scapito di considerazioni geografiche oggettive, a meno di non tener conto dell’intento del legislatore dell’Unione.

61      Infine, la circostanza che il genitore che esercita la custodia effettiva del minore abbia eventualmente l’intenzione di ritornare a vivere con quest’ultimo nello Stato membro di cui detto genitore è originario non può essere decisiva in un contesto come quello del procedimento principale.

62      È vero che, come ricordato al punto 46 della presente sentenza, l’intenzione dei genitori può costituire un fattore rilevante per determinare il luogo in cui si trova la residenza abituale del minore.

63      Tuttavia, da un lato, la circostanza che un minore sia, di fatto, affidato a uno dei genitori non significa che l’intenzione dei genitori si limiti sempre alla sola volontà di quest’ultimo. Infatti, nella misura in cui entrambi i genitori sono titolari del diritto di affidamento del minore ai sensi dell’articolo 2, punto 9, del regolamento n. 2201/2003 e intendono esercitare tale diritto, si deve tener conto della volontà di ciascuno di essi.

64      Dall’altro lato, e in ogni caso, poiché la determinazione della residenza abituale del minore, a norma del regolamento n. 2201/2003, si basa essenzialmente su circostanze oggettive, l’intenzione dei genitori, in linea di principio, non è di per sé decisiva al riguardo. Si tratta unicamente, se del caso, di un indizio tale da integrare un complesso di elementi concordanti (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2017, OL, C‑111/17 PPU, EU:C:2017:436, punti 47 e 51).

65      Pertanto, la volontà del genitore che esercita la custodia effettiva del minore di stabilirsi in futuro con quest’ultimo nello Stato membro di cui detto genitore è originario, che sia o meno comprovata, non può di per sé comportare che la residenza abituale del minore si trovi in tale Stato membro. Come fa valere il governo ceco, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, la questione del luogo in cui, alla data di proposizione della domanda concernente la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, si trovava la residenza abituale di quest’ultimo non può confondersi con quella di un eventuale trasferimento futuro di tale residenza abituale in un altro Stato membro. Pertanto, il fatto che detto genitore abbia avuto in tale data l’intenzione di stabilirsi in futuro nel suo Stato membro di origine non consente di concludere che il minore vi risiedesse già in tale data.

66      Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 dev’essere interpretato nel senso che la residenza abituale del minore, ai sensi di tale regolamento, corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita. Spetta al giudice nazionale determinare il luogo in cui si trovava tale centro al momento della proposizione della domanda concernente la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, sulla base di un complesso di elementi di fatto concordanti. Al riguardo, in un caso come quello di specie, alla luce dei fatti accertati da detto giudice, costituiscono, congiuntamente, circostanze determinanti:

–        il fatto che il minore, dalla nascita fino alla separazione dei genitori, abbia generalmente abitato con questi ultimi in un determinato luogo;

–        la circostanza che il genitore che esercita di fatto, dopo la separazione della coppia, la custodia del minore continui a vivere quotidianamente con quest’ultimo in tale luogo e ivi eserciti la sua attività professionale, la quale si inserisce nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e

–        il fatto che il minore, in questo luogo, abbia contatti regolari con l’altro genitore, che continua a risiedere nel medesimo luogo.

Per contro, in un caso come quello di specie, non possono essere considerate circostanze determinanti:

–        i soggiorni che, in passato, il genitore che esercita la custodia effettiva del minore ha effettuato con quest’ultimo nel territorio dello Stato membro di cui detto genitore è originario nell’ambito dei suoi congedi o dei periodi festivi;

–        le origini del genitore in questione, i conseguenti legami culturali del minore con questo Stato membro e i suoi rapporti con la famiglia che risiede in detto Stato membro, e

–        l’eventuale intenzione di detto genitore di stabilirsi in futuro con il minore in questo stesso Stato membro.

 Sulle spese

67      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev’essere interpretato nel senso che la residenza abituale del minore, ai sensi di tale regolamento, corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita. Spetta al giudice nazionale determinare il luogo in cui si trovava tale centro al momento della proposizione della domanda concernente la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, sulla base di un complesso di elementi di fatto concordanti. Al riguardo, in un caso come quello di specie, alla luce dei fatti accertati da detto giudice, costituiscono, congiuntamente, circostanze determinanti:

–        il fatto che il minore, dalla nascita fino alla separazione dei genitori, abbia generalmente abitato con questi ultimi in un determinato luogo;

–        la circostanza che il genitore che esercita di fatto, dopo la separazione della coppia, la custodia del minore continui a vivere quotidianamente con quest’ultimo in tale luogo e ivi eserciti la sua attività professionale, la quale si inserisce nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e

–        il fatto che il minore, in questo luogo, abbia contatti regolari con l’altro genitore, che continua a risiedere nel medesimo luogo.

Per contro, in un caso come quello di specie, non possono essere considerate circostanze determinanti:

–        i soggiorni che, in passato, il genitore che esercita la custodia effettiva del minore ha effettuato con quest’ultimo nel territorio dello Stato membro di cui detto genitore è originario nell’ambito dei suoi congedi o dei periodi festivi;

–        le origini del genitore in questione, i conseguenti legami culturali del minore con questo Stato membro e i suoi rapporti con la famiglia che risiede in detto Stato membro, e

–        l’eventuale intenzione di detto genitore di stabilirsi in futuro con il minore in questo stesso Stato membro.

Firme


*      Lingua processuale: il polacco.