Language of document : ECLI:EU:C:2020:36

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

23 gennaio 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Prestazioni di disoccupazione – Calcolo – Mancata considerazione dell’ultima retribuzione percepita nello Stato membro di residenza – Periodo di riferimento troppo breve – Retribuzione percepita dopo la cessazione del rapporto di lavoro – Persona che ha precedentemente esercitato un’attività subordinata in Svizzera»

Nella causa C‑29/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundessozialgericht (Corte federale del contenzioso sociale, Germania), con decisione del 23 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 16 gennaio 2019, nel procedimento

ZP

contro

Bundesagentur für Arbeit

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da L.S. Rossi, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore) e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per ZP, da M. Hanke, Rechtsanwalt;

–        per la Bundesagentur für Arbeit, da B. Klug, in qualità di agente;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, J. Pavliš e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Van Hoof e B.‑R. Killmann, in qualità di agenti;

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 62, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra ZP e la Bundesagentur für Arbeit (Agenzia federale per l’impiego, Germania; in prosieguo: l’«Agenzia») in merito all’importo delle prestazioni di disoccupazione che quest’ultima le ha concesso in applicazione del diritto nazionale.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 L’Accordo sulla libera circolazione delle persone

3        L’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (GU 2002, L 114, pag. 6; in prosieguo: l’«ALCP»), prevede quanto segue:

«Conformemente all’allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (…)».

4        Ai sensi dell’articolo 1 dell’allegato II dell’ALCP, come modificato dalla decisione n. 1/2012 del Comitato misto istituito dall’ALCP, del 31 marzo 2012 (GU 2012, L 103, pag. 51):

«1.      Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici dell’Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato, e come da essa modificati, o regole equivalenti a tali atti.

2.      I termini “Stato membro” o “Stati membri” che figurano negli atti giuridici cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono la Svizzera oltre agli Stati previsti dai pertinenti atti giuridici dell’Unione europea».

5        La sezione A di detto allegato II fa riferimento, in particolare, al regolamento n. 883/2004.

 Regolamento n. 883/2004

6        I considerando 4, 32 e 45 del regolamento n. 883/2004 così recitano:

«(4)      È necessario rispettare le caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale ed elaborare unicamente un sistema di coordinamento.

(…)

(32)      Per promuovere la mobilità dei lavoratori, è particolarmente opportuno facilitare la ricerca di un’occupazione nei vari Stati membri. È pertanto necessario assicurare un coordinamento più stretto e più efficace tra i regimi d’assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici del lavoro in tutti gli Stati membri.

(…)

(45)      Poiché lo scopo dell’azione proposta, vale a dire le misure di coordinamento atte a garantire l’effettivo esercizio del diritto di libera circolazione delle persone, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo».

7        Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento:

«Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti».

8        Il capitolo 6 del titolo III del regolamento n. 883/2004 contiene, agli articoli da 61 a 65 dello stesso, le disposizioni particolari di tale regolamento applicabili alle prestazioni di disoccupazione.

9        L’articolo 61, paragrafo 1, del suddetto regolamento prevede quanto segue:

«L’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina l’acquisizione, il mantenimento, il recupero o la durata del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, tiene conto, per quanto necessario, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, come se fossero maturati sotto la legislazione che essa applica.

(…)».

10      L’articolo 62, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento così dispone:

«1.      L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull’importo della retribuzione o del reddito professionale anteriore tiene conto esclusivamente della retribuzione o del reddito professionale percepito dall’interessato per l’ultima attività subordinata o attività lavorativa autonoma che ha esercitato in base a tale legislazione.

2.      Il paragrafo 1 si applica anche qualora la legislazione applicata dall’istituzione competente preveda un periodo di riferimento determinato per stabilire la retribuzione in base alla quale sono calcolate le prestazioni e qualora, durante tutto questo periodo o parte di esso, l’interessato sia stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro».

 Diritto tedesco

11      Rubricato «Principi», l’articolo 149 del Drittes Buch Sozialgesetzbuch (terzo libro del codice di previdenza sociale), nella sua versione del 20 dicembre 2011, (BGBl. 2011 I, pag. 2854, in prosieguo: il «SGB III»), così dispone:

«L’indennità di disoccupazione è pari a

(…)

2.      per gli altri disoccupati, al 60 per cento (aliquota di prestazione generale)

della retribuzione netta forfettaria (remunerazione delle prestazioni) risultante dalla retribuzione lorda che il disoccupato ha percepito durante il periodo di riferimento (remunerazione di riferimento)».

12      L’articolo 150 del SGB III, rubricato «Periodo e contesto di riferimento», enuncia quanto segue:

«(1)      Il periodo di riferimento comprende i periodi di retribuzione delle attività lavorative soggette all’assicurazione obbligatoria nel corso del contesto di riferimento, calcolati al momento della cessazione del rispettivo rapporto di lavoro. Il contesto di riferimento è pari a un anno e termina l’ultimo giorno dell’ultimo rapporto di assicurazione obbligatoria prima della nascita del diritto.

(…)

(3)      Il contesto di riferimento è esteso a due anni nel caso in cui

1.      il periodo di riferimento comprenda meno di 150 giorni con diritto alla retribuzione,

(…)».

13      L’articolo 151 del SGB III, rubricato «Remunerazione di riferimento», al suo paragrafo 1, così prevede:

«La retribuzione di riferimento corrisponde all’importo medio della retribuzione giornaliera soggetta a contributi che il disoccupato ha percepito durante il periodo di riferimento (…)».

14      Ai sensi dell’articolo 152 del SGB III, intitolato «Calcolo fittizio»:

«(1)      Ove non sia possibile determinare un periodo di riferimento di almeno 150 giorni con diritto alla retribuzione all’interno del contesto di riferimento esteso a due anni, si utilizza una retribuzione fittizia come base per la retribuzione di riferimento. (…)

(2)      Al fine di stabilire la retribuzione fittizia, il disoccupato è assegnato al gruppo di qualifiche corrispondente alla qualifica professionale richiesta per l’impiego al quale l’Agentur für Arbeit [Agenzia per il lavoro, Germania] intende prioritariamente estendere gli sforzi di collocamento a favore del disoccupato. (…)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      Il ricorrente nel procedimento principale è cittadino tedesco e risiede in Germania. Tra il 1o luglio 1990 e il 31 ottobre 2014, ha lavorato in quanto lavoratore frontaliero in un’impresa situata in Svizzera. A decorrere dal 1o novembre 2014 ha svolto un’attività lavorativa subordinata in Germania, alla quale il suo datore di lavoro ha posto fine a decorrere dal 24 novembre 2014. La retribuzione che doveva essere corrisposta al ricorrente nel procedimento principale per il mese di novembre 2014 è stata liquidata e versata l’11 dicembre 2014.

16      Con decisione del 2 gennaio 2015, l’Agenzia ha concesso al ricorrente nel procedimento principale, dal 25 novembre 2014 e per un periodo di due anni, un’indennità di disoccupazione pari a EUR 29,48 al giorno, calcolata sulla base di una retribuzione giornaliera di riferimento fittizia di EUR 73,73. Poiché la retribuzione percepita dal ricorrente nel procedimento principale per la sua attività subordinata svolta in Svizzera non è stata considerata come base di calcolo di tale indennità di disoccupazione, egli ha proposto un reclamo presso l’Agenzia, che è stato respinto con decisione del 16 gennaio 2015.

17      Per concludere che il ricorrente nel procedimento principale aveva acquisito il diritto ad un’indennità di disoccupazione, l’Agenzia ha preso in considerazione i periodi di lavoro compiuti in base alla legislazione svizzera, conformemente all’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’ALCP. Per quanto riguarda il calcolo dell’importo di tale indennità di disoccupazione, l’Agenzia, in applicazione dell’articolo 152, paragrafo 1, del SGB III, ha considerato come retribuzione di riferimento una retribuzione fittizia, poiché ha ritenuto che il ricorrente nel procedimento principale non potesse avvalersi di un «periodo di riferimento» ai sensi del diritto nazionale applicabile, ossia un periodo di occupazione assoggettato a contributi obbligatori ai sensi dell’articolo 150, paragrafo 1, del SGB III, di almeno 150 giorni che danno diritto alla retribuzione in Germania. Inoltre, l’Agenzia ha considerato che la retribuzione percepita nel mese di dicembre 2014, a titolo dell’attività lavorativa subordinata effettuata in Germania nel mese di novembre 2014, non poteva essere presa in considerazione, in quanto tale disposizione riguardava solo le retribuzioni già liquidate alla fine del rapporto di lavoro.

18      Il Sozialgericht Konstanz (tribunale per il contenzioso sociale di Costanza, Germania), con sentenza del 19 gennaio 2016, ha parzialmente accolto il ricorso proposto dal ricorrente nel procedimento principale avverso dette decisioni dell’Agenzia e ha ingiunto all’Agenzia di calcolare l’importo dell’indennità di disoccupazione prendendo come base una retribuzione di riferimento pari a EUR 93,03.

19      Il Landessozialgericht Baden-Württemberg (tribunale superiore del Land Baden-Württemberg per il contenzioso sociale, Germania) ha respinto gli appelli interposti dal ricorrente nel procedimento principale e dall’Agenzia avverso tale sentenza. Secondo detto giudice, il calcolo dell’importo dell’indennità di disoccupazione deve basarsi, in forza dell’articolo 62 del regolamento n. 883/2004, solo sull’importo della retribuzione percepita dal ricorrente nel procedimento principale a titolo dell’ultima occupazione svolta in Germania, e non su una retribuzione fittizia, come quella calcolata in applicazione delle disposizioni del diritto nazionale, poiché tale regolamento prevale su queste ultime disposizioni.

20      Adito con un ricorso per cassazione («Revision») proposto dall’Agenzia avverso la sentenza di quest’ultimo giudice, il Bundessozialgericht (Corte federale del contenzioso sociale, Germania) ritiene che un’interpretazione restrittiva del disposto dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 rinvii a quella accolta in tale causa dai giudici nazionali inferiori. Il giudice del rinvio rileva, tuttavia, che tanto l’articolo 48 TFUE quanto tale regolamento prevedono soltanto un coordinamento, e non un’armonizzazione, dei diritti degli Stati membri in materia di previdenza sociale, mentre questi ultimi restano competenti a stabilire le condizioni alle quali il diritto interno subordina le prestazioni di previdenza sociale. Pertanto, tale giudice chiede se la menzione, all’articolo 62 di detto regolamento, della retribuzione percepita per l’ultima attività costituisca solo un collegamento di principio ai fini del coordinamento del diritto sociale che non incide sulle regole di calcolo delle prestazioni sociali applicate dagli Stati membri.

21      In tali circostanze, il Bundessozialgericht (Corte federale del contenzioso sociale, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 62, paragrafo 2, del medesimo regolamento debba essere interpretato nel senso che l’istituzione competente dello Stato membro di residenza sia tenuta, in caso di disoccupazione di un lavoratore, a basare il calcolo delle prestazioni sulla “retribuzione” “percepit[a]” dall’interessato per l’ultima attività subordinata che ha esercitato nel territorio di tale istituzione, anche nel caso in cui, ai sensi della legislazione nazionale applicata dall’istituzione competente per l’indennità di disoccupazione, tale retribuzione non possa essere presa in considerazione in ragione della sua durata insufficiente e, in subordine, sia previsto un calcolo fittizio delle prestazioni.

2)      Se l’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 62, paragrafo 2, del medesimo regolamento debba essere interpretato nel senso che l’istituzione competente dello Stato membro di residenza sia tenuta, in caso di disoccupazione di un lavoratore, a basare il calcolo delle prestazioni sulla “retribuzione” “percepit[a]” dall’interessato per l’ultima attività subordinata che ha esercitato nel territorio di tale istituzione, anche nel caso in cui, ai sensi della legislazione nazionale applicata dall’istituzione competente, tale retribuzione, in mancanza di una sua tempestiva liquidazione, non possa essere inclusa nel periodo di riferimento come base di calcolo delle prestazioni e, in subordine, sia previsto un calcolo fittizio della prestazione».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

22      Occorre ricordare che il regolamento n. 883/2004 si applica, conformemente al suo articolo 2, paragrafo 1, ai cittadini di uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri.

23      L’ALCP, dal canto suo, dispone al suo articolo 8 che le parti contraenti disciplinano, conformemente all’allegato II di detto accordo, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire, in particolare, la determinazione della legislazione applicabile e il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti. Orbene, il punto 1 della sezione A di tale allegato II prevede l’applicazione, tra le parti contraenti, del regolamento n. 883/2004. Pertanto, e dato che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale allegato II, «[i] termini “Stato membro” o “Stati membri” che figurano negli atti giuridici cui è fatto riferimento nella sezione A [di tale] allegato comprendono la Svizzera oltre agli Stati previsti dai pertinenti atti giuridici dell’Unione europea», le disposizioni di tali regolamenti valgono anche per la Confederazione svizzera (sentenza del 14 marzo 2019, Dreyer, C‑372/18, EU:C:2019:206, punto 29 e giurisprudenza citata).

24      Nella specie, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che il ricorrente nel procedimento principale è un cittadino tedesco che, precedentemente all’esercizio di un’attività lavorativa in Germania, al termine della quale egli ha percepito un’indennità di disoccupazione ai sensi della normativa di tale Stato membro, è stato soggetto alla normativa della Confederazione svizzera.

25      Di conseguenza, la situazione del ricorrente nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004.

 Sulla prima questione

26      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 62, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che osta a una legislazione di uno Stato membro che, pur prevedendo che il calcolo delle prestazioni di disoccupazione sia basato sull’importo della retribuzione precedente, non consente – quando il periodo in cui l’interessato ha percepito la retribuzione relativa all’ultima attività lavorativa subordinata esercitata in base a tale legislazione non raggiunge il periodo di riferimento previsto da detta legislazione per la determinazione della retribuzione che serve come base per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione –, di tenere conto della retribuzione versata all’interessato per tale attività.

27      Risulta inequivocabilmente dall’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 che, qualora la legislazione di uno Stato membro preveda che il calcolo delle prestazioni di disoccupazione si basa sull’importo della retribuzione precedente, si deve tener conto esclusivamente della retribuzione percepita dall’interessato per l’ultima attività subordinata che ha esercitato in base a tale legislazione.

28      Va constatato che il requisito previsto da tale disposizione non prevede alcuna deroga. A tale riguardo, l’eccezione che figura nella corrispondente disposizione del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), vale a dire il suo articolo 68, paragrafo 1, che prevedeva una diversa base di calcolo delle prestazioni di disoccupazione quando l’interessato non aveva svolto la sua ultima occupazione per almeno quattro settimane nel territorio dello Stato membro la cui legislazione era applicabile ai fini di tali prestazioni, non è stata ripresa all’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.

29      Inoltre, conformemente all’articolo 62, paragrafo 2, di tale regolamento, il requisito consistente nel tenere esclusivamente conto della retribuzione relativa all’ultima attività lavorativa esercitata in base alla legislazione di detto Stato membro vale anche qualora la legislazione applicata dall’istituzione competente preveda un periodo di riferimento determinato per stabilire la retribuzione in base alla quale sono calcolate le prestazioni e qualora, durante tutto questo periodo o parte di esso, l’interessato sia stato assoggettato alla legislazione di un altro Stato membro.

30      Da tale ultima disposizione deriva che, sebbene la legislazione di uno Stato membro possa stabilire un periodo di riferimento per determinare la retribuzione da usare come base per il calcolo delle prestazioni, i periodi durante i quali l’interessato è stato assoggettato alla legislazione di un altro Stato membro devono essere presi in considerazione ai fini di tale periodo di riferimento.

31      Ne consegue che detta disposizione osta a una legislazione di uno Stato membro in applicazione della quale, al fine di determinare se sia stato raggiunto il periodo di riferimento da essa prescritto, vengono presi in considerazione solo i periodi di occupazione in tale Stato membro, ad esclusione di quelli compiuti in base alla legislazione di un altro Stato membro o, come avviene nel procedimento principale, della Confederazione svizzera in forza dell’ALCP.

32      Di conseguenza, dall’articolo 62, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004 risulta che, da un lato, qualora la legislazione di uno Stato membro preveda che il calcolo delle prestazioni si basa sull’importo della retribuzione precedente, si deve tenere conto esclusivamente della retribuzione percepita dall’interessato per l’ultima attività subordinata che ha esercitato in base a tale legislazione e, dall’altro, qualora essa preveda e fissi un periodo di riferimento ai fini della determinazione della retribuzione che serve come base per il calcolo, tale periodo di riferimento deve comprendere i periodi di occupazione compiuti sia in base a tale legislazione sia in base a quella di altri Stati membri.

33      Tale interpretazione è altresì conforme agli obiettivi del regolamento n. 883/2004 il quale, come deriva dai suoi considerando 4 e 45, ha lo scopo di coordinare i sistemi di sicurezza sociale al posto negli Stati membri al fine di garantire l’esercizio effettivo della libera circolazione delle persone (sentenza del 21 marzo 2018, Klein Schiphorst, C‑551/16, EU:C:2018:200, punto 31). A tal fine, detto regolamento intende evitare che un lavoratore il quale, avvalendosi del diritto alla libera circolazione, abbia esercitato attività lavorative in più di uno Stato membro sia, senza giustificazione oggettiva, oggetto di un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore che abbia compiuto la sua carriera in un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2019, van den Berg e a., C‑95/18 e C‑96/18, EU:C:2019:767, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).

34      In tale contesto, la Corte ha dichiarato, per quanto riguarda l’ALCP, che la libertà di circolazione delle persone, garantita da tale accordo, sarebbe ostacolata se un cittadino di una parte contraente subisse uno svantaggio nel proprio paese di origine per il solo motivo di aver esercitato il proprio diritto alla libera circolazione (sentenza del 26 febbraio 2019, Wächtler, C‑581/17, EU:C:2019:138, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

35      Per quanto riguarda, più in particolare, il calcolo delle prestazioni di disoccupazione previsto all’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la disposizione corrispondente del regolamento n. 1408/71 aveva lo scopo di facilitare la mobilità dei lavoratori, garantendo agli interessati il beneficio di prestazioni che tenevano conto, per quanto possibile, delle condizioni di impiego, e segnatamente di retribuzione, di cui essi beneficiavano in base alla legislazione dello Stato membro dell’ultima occupazione (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 1980, Fellinger, 67/79, EU:C:1980:59, punto 7).

36      Orbene, da un lato, il fatto di tenere conto esclusivamente dell’ultima retribuzione percepita dall’interessato in base a tale legislazione ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione ad esso spettante in forza di quest’ultima intende garantire l’esercizio effettivo della libera circolazione dei lavoratori, in particolare, come indica il considerando 32 del regolamento n. 883/2004, agevolando la ricerca di un impiego in tale Stato membro.

37      Dall’altro lato, la mancata presa in considerazione di detta retribuzione per il motivo che, durante una parte del periodo di riferimento previsto dallo Stato membro interessato ai fini del calcolo dell’importo dell’indennità di disoccupazione, l’interessato è stato assoggettato alla legislazione di altri Stati membri, ha come conseguenza che un lavoratore che si è avvalso del suo diritto di libera circolazione sia oggetto di un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore che abbia svolto tutta la sua carriera in tale unico Stato membro.

38      Non può essere accolto l’argomento dell’Agenzia secondo il quale, essendo il regolamento n. 883/2004, diretto a coordinare, e non ad armonizzare, i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, il requisito che consiste nel tenere conto esclusivamente dell’ultima retribuzione percepita in base alla legislazione nazionale pertinente previsto dall’articolo 62, paragrafo 1, di tale regolamento costituisce solo una norma di principio che lascia sussistere disposizioni particolari della legislazione nazionale, come quella che prevede il ricorso a un calcolo dell’importo dell’indennità di disoccupazione sulla base di una remunerazione fittizia, di cui all’articolo 152 del SGB III.

39      A tale riguardo, se va ricordato che detto regolamento non istituisce un regime comune di previdenza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti e ha come unico obiettivo quello di assicurare un coordinamento tra questi ultimi al fine di garantire l’esercizio effettivo della libera circolazione delle persone. Infatti, secondo costante giurisprudenza della Corte, gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale (v. sentenza del 28 giugno 2018, Crespo Rey, C‑2/17, EU:C:2018:511, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

40      Tuttavia, dal tenore stesso dell’articolo 62, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004 deriva che, sebbene taluni aspetti del calcolo delle prestazioni di disoccupazione, in particolare la scelta di prevedere che tale calcolo sia basato sull’importo della retribuzione precedente, rientrino effettivamente nella competenza degli Stati membri, ciò non toglie che, qualora uno Stato membro abbia operato una scelta del genere nella sua legislazione, tali disposizioni garantiscono che si tenga conto esclusivamente della retribuzione percepita dall’interessato per l’ultima attività lavorativa subordinata esercitata in base a tale legislazione (v., per analogia, sentenza del 21 marzo 2018, Klein Schiphorst, C‑551/16, EU:C:2018:200, punto 46).

41      Inoltre, secondo costante giurisprudenza, nell’esercizio di tale competenza a disciplinare i loro sistemi di sicurezza sociale, gli Stati membri devono rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà riconosciuta a qualsiasi cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri (sentenza del 7 dicembre 2017, Zaniewicz-Dybeck, C‑189/16, EU:C:2017:946, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

42      Orbene, una legislazione di uno Stato membro che prevede che il calcolo dell’importo dell’indennità di disoccupazione deve, in situazioni come quelle di cui al procedimento principale, essere effettuato sulla base di una retribuzione fittizia può, per le ragioni esposte al punto 37 della presente sentenza, ostacolare la libera circolazione delle persone assoggettate a tale legislazione.

43      Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 62, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che osta a una legislazione di uno Stato membro che, pur prevedendo che il calcolo delle prestazioni di disoccupazione sia basato sull’importo della retribuzione precedente, non consente – quando il periodo in cui l’interessato ha percepito la retribuzione versata per l’ultima attività lavorativa subordinata esercitata in base a tale legislazione non raggiunge il periodo di riferimento previsto da detta legislazione per la determinazione della retribuzione che serve come base per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione –, di tenere conto della retribuzione percepita dall’interessato per tale attività.

 Sulla seconda questione

44      Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 62, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che osta a una legislazione di uno Stato membro che, pur prevedendo che il calcolo delle prestazioni di disoccupazione sia basato sull’importo della retribuzione precedente, non consente - quando la retribuzione percepita dall’interessato per l’ultima attività lavorativa subordinata che ha esercitato in base a tale legislazione sia liquidata e versata solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro -, di tenere conto della retribuzione percepita dall’interessato per tale attività.

45      A tale riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che l’articolo 150, paragrafo 1, del SGB III prevede che il periodo di riferimento per determinare il calcolo dell’indennità di disoccupazione «comprende i periodi di retribuzione delle attività lavorative (…) calcolati al momento della cessazione del rispettivo rapporto di lavoro». In applicazione di tale disposizione, l’Agenzia non ha tenuto conto della retribuzione relativa all’attività lavorativa esercitata dal ricorrente nel procedimento principale in Germania nel mese di novembre 2014, dal momento che tale retribuzione era stata liquidata e versata a quest’ultimo solo il mese successivo, vale a dire successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.

46      Orbene, come risulta dalla risposta data alla prima questione, l’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione, non si tiene conto della retribuzione percepita dall’interessato per l’ultima attività subordinata che ha esercitato in base a tale legislazione.

47      Vero è che la versione in lingua tedesca di detto articolo 62, paragrafo 1, prevede, a differenza delle altre versioni linguistiche dello stesso, la presa in considerazione esclusiva della retribuzione percepita dall’interessato «durante» l’ultima attività subordinata che ha esercitato in base a tale legislazione [«(…) berücksichtigt ausschließlich das Entgelt (…), das die betreffende Person während ihrer letzten Beschäftigung (…) nach diesen Rechtsvorschriften erhalten hat»], come rilevato dall’Agenzia a sostegno del suo argomento secondo il quale la mancata presa in considerazione della retribuzione liquidata e versata all’interessato successivamente alla cessazione della sua ultima attività è conforme a tale disposizione.

48      A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le norme dell’Unione devono infatti essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione di cui è causa deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte (sentenza del 12 settembre 2019, A e a., C‑347/17, EU:C:2019:720 punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

49      Tenuto conto degli obiettivi del regolamento n. 883/2004 e, in particolare, dell’articolo 62, paragrafo 1, dello stesso, quali ricordati ai punti 33 e 35 della presente sentenza, non si può ritenere che tale disposizione subordini la presa in considerazione della retribuzione relativa all’ultima attività lavorativa subordinata dell’interessato alla circostanza che tale retribuzione sia stata liquidata e percepita dall’interessato al più tardi l’ultimo giorno di esercizio della stessa.

50      Infatti, la data alla quale viene versata la retribuzione all’interessato non ha alcuna incidenza sul perseguimento dell’obiettivo consistente nel garantire a quest’ultimo il beneficio di prestazioni che tengano conto, per quanto possibile, delle condizioni di impiego, e segnatamente di retribuzione, di cui beneficiava in base alla legislazione dello Stato membro dell’ultima occupazione. Per contro, il fatto di far dipendere il diritto garantito dall’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 dalla data della liquidazione e del versamento della retribuzione può ostacolare la libera circolazione dei lavoratori nell’Unione.

51      Di conseguenza, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 62, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che osta a una legislazione di uno Stato membro che, pur prevedendo che il calcolo delle prestazioni di disoccupazione sia basato sull’importo della retribuzione precedente, non consente, quando la retribuzione percepita dall’interessato per l’ultima attività lavorativa subordinata che ha esercitato in base a tale legislazione è stata liquidata e versata solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro, di tenere conto della retribuzione percepita dall’interessato per tale attività.

 Sulle spese

52      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 62, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che, pur prevedendo che il calcolo delle prestazioni di disoccupazione sia basato sull’importo della retribuzione precedente, non consente – quando il periodo in cui l’interessato ha percepito la retribuzione versata per l’ultima attività lavorativa subordinata che ha esercitato in base a tale legislazione non raggiunge il periodo di riferimento previsto dalla suddetta legislazione per la determinazione della retribuzione che serve come base per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione –, di tenere conto della retribuzione percepita dall’interessato per tale attività.

2)      L’articolo 62, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che osta a una legislazione di uno Stato membro che, pur prevedendo che il calcolo delle prestazioni di disoccupazione sia basato sull’importo della retribuzione precedente, non consente – quando la retribuzione percepita dall’interessato per l’ultima attività lavorativa subordinata che ha esercitato in base a tale legislazione è stata liquidata e versata solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro –, di tenere conto della retribuzione percepita dall’interessato per tale attività.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.