Language of document : ECLI:EU:C:2020:812

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

8 ottobre 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva (UE) 2015/1535 – Articolo 1 – Procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Nozione di “regola tecnica” – Giochi d’azzardo – Imposta locale sulla gestione dei terminali per l’accettazione delle scommesse – Normativa fiscale – Omessa notifica alla Commissione europea – Opponibilità al contribuente»

Nella causa C‑711/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 3 settembre 2019, pervenuta in cancelleria il 25 settembre 2019, nel procedimento

Admiral Sportwetten GmbH,

Novomatic AG,

AKO Gastronomiebetriebs GmbH

contro

Magistrat der Stadt Wien,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da D. Šváby, facente funzione di presidente di sezione, S. Rodin (relatore) e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Admiral Sportwetten GmbH, Novomatic AG e AKO Gastronomiebetriebs GmbH, da W. Schwartz, Rechtsanwalt;

–        per il Magistrat der Stadt Wien, da S. Bollinger, in qualità di agente;

–        per il governo austriaco, da J. Schmoll e C. Drexel, in qualità di agenti;

–        per il governo belga, da L. Van den Broeck, J.-C. Halleux e S. Baeyens, in qualità di agenti, assistiti da P. Vlaemminck e R. Verbeke, avocats;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, J. Gomes de Almeida, A. Pimenta, P. Barros da Costa e A. Silva Coelho, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Jauregui Gomez e M. Noll-Ehlers, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 2015, L 241, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Admiral Sportwetten GmbH, Novomatic AG e AKO Gastronomiebetriebs GmbH (in prosieguo, congiuntamente: «Admiral e a.»), da un lato, e il Magistrat der Stadt Wien (Comune di Vienna; in prosieguo: il «Comune di Vienna»), dall’altro, in merito al pagamento dell’imposta sui terminali per l’accettazione delle scommesse (in prosieguo: l’«imposta controversa»).

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        L’articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a f), della direttiva 2015/1535 così recita:

«1.      Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(...)

b)      “servizio”: qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Ai fini della presente definizione si intende per:

i)      “a distanza”: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;

ii)      “per via elettronica”: un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

iii)      “a richiesta individuale di un destinatario di servizi”: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;

nell’allegato I figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione;

c)      “specificazione tecnica”: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.

(...)

d)      “altro requisito”: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

e)      “regola relativa ai servizi”: un requisito di natura generale relativo all’accesso alle attività di servizio di cui alla lettera b) e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti.

(...)

f)      “regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de iure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 7, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:

i)      le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

ii)      gli accordi facoltativi dei quali l’autorità pubblica è parte contraente e che, nell’interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

iii)      le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l’osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.

(...)».

4        L’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:

«1.      Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

(...)

Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto iii), della presente direttiva, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell’operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura».

5        Un «[e]lenco indicativo dei servizi non contemplati dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), secondo comma» figura all’allegato I a detta direttiva. Il punto 1, lettera d), di tale allegato stabilisce quanto segue:

«1.      Servizi non forniti “a distanza”

Servizi forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici:

(...)

d)      giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi».

 Diritto austriaco

6        L’articolo 1 del Gesetz über die Einhebung einer Wettterminalabgabe, Wiener Wettterminalabgabegesetz (legge del Land di Vienna, recante applicazione di un’imposta sui terminali per l’accettazione delle scommesse), del 4 luglio 2016 (LGBl. I, 32/2016; in prosieguo: il «WWAG»), in vigore all’epoca dei fatti, così recita:

«La gestione di terminali per l’accettazione delle scommesse nel territorio della città di Vienna è soggetta a un’imposta sui terminali stessi».

7        Ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di detta legge, intitolato «Definizioni»:

«Ai fini della presente legge, si intende per:

1)      “terminale per l’accettazione delle scommesse”: una postazione per l’accettazione delle scommesse collocata in un determinato luogo, collegata tramite una linea di trasmissione di dati a un allibratore o a un totalizzatore e che consente a un giocatore di partecipare direttamente a una scommessa;

(...)».

8        L’articolo 3 di tale legge, intitolato «Importo dell’imposta», è così formulato:

«L’importo dell’imposta dovuta per la gestione di terminali per l’accettazione delle scommesse ammonta a EUR 350 per terminale e per mese di calendario iniziato.

(...)».

9        L’articolo 8, paragrafo 1, del WWAG prevede quanto segue:

«Gli atti o le omissioni aventi l’effetto di eludere l’imposta costituiscono illeciti amministrativi e sono puniti con una sanzione amministrativa fino a EUR 42 000; qualora sia impossibile incamerare la sanzione amministrativa, si applica una pena detentiva sostitutiva fino a sei settimane. L’elusione dura fino a quando il soggetto passivo abbia effettuato l’autodichiarazione dell’imposta o l’autorità tributaria abbia accertato l’imposta mediante decisione. (...)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      Admiral e a. esercitano attività connesse alla gestione di terminali per l’accettazione delle scommesse. Più precisamente, Admiral Sportwetten installa tali terminali, Novomatic ne è la proprietaria e AKO Gastronomiebetriebs è proprietaria del locale adibito alla gestione di tali terminali.

11      A partire dal mese di agosto 2016, Admiral e a. si sono rivolti al Comune di Vienna, al fine di ottenere la fissazione dell’importo dell’imposta controversa in EUR 0, adducendo che non sussistesse alcun obbligo fiscale.

12      Con decisione del 31 ottobre 2016 il Comune di Vienna ha fissato in EUR 350 mensili e per terminale l’importo di tale imposta dovuta da Admiral e a. per i mesi di settembre e ottobre 2016. Con decisioni datate 2 gennaio e 24 luglio 2017, lo stesso importo è stato fissato per i mesi di novembre e dicembre 2016 e per il periodo da gennaio a giugno 2017.

13      Admiral e a. hanno proposto separatamente ricorso avverso tali decisioni, sostenendo che le disposizioni del WWAG relative ai terminali per l’accettazione delle scommesse costituirebbero regole tecniche il cui progetto avrebbe dovuto essere immediatamente comunicato alla Commissione conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535.

14      Il 23 agosto 2018 detti ricorsi sono stati respinti dal Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze, Austria), il quale ha constatato che le disposizioni summenzionate non costituivano regole tecniche. Il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale, Austria) ha rifiutato di esaminare il ricorso proposto dinanzi a esso da Admiral e a. avverso tale decisione.

15      Il 23 agosto 2018 Admiral e a. hanno proposto un ricorso in Revision dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) avverso la decisione del Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze).

16      In tale contesto, il giudice del rinvio rileva che, nel caso in cui le disposizioni del WWAG dovessero essere qualificate come «regole tecniche», ai sensi della direttiva 2015/1535, l’inosservanza dell’obbligo di previa comunicazione alla Commissione di tali disposizioni avrebbe l’effetto di vietare l’applicazione dell’imposta controversa e che, di conseguenza, occorrerebbe constatare che i ricorrenti in Revision non hanno alcun obbligo fiscale.

17      Per quanto riguarda la qualificazione di «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535, il giudice del rinvio ritiene che, sebbene il WWAG faccia riferimento ai terminali per l’accettazione delle scommesse, esso non disciplini tuttavia le caratteristiche concrete dei suddetti terminali, cosicché non costituirebbe una «specificazione tecnica».

18      Citando la giurisprudenza della Corte relativa alla categoria degli «altri requisiti», tale giudice osserva che, se è pur vero che il WWAG non contiene divieti, resta il fatto che tale normativa mira, oltre che all’imposizione fiscale, a frenare tale tipo di scommesse, di modo che, tenuto conto dell’obiettivo di tutela dei consumatori, non si può escludere che essa riguardi il ciclo di vita del prodotto dopo la sua commercializzazione, il che può incidere direttamente sulla commercializzazione dei terminali per l’accettazione delle scommesse. Orbene, il giudice nazionale osserva che il numero di tali terminali a Vienna rimane sostanzialmente invariato.

19      Per quanto riguarda la categoria delle «regole relative ai servizi», il giudice del rinvio osserva che essa riguarda soltanto i servizi della società dell’informazione. Secondo tale giudice, non sembra escluso, per le stesse considerazioni formulate in merito alla categoria degli «altri requisiti», che le disposizioni del WWAG possano costituire «regole relative ai servizi», nella misura in cui possono riguardare la comunicazione di informazioni sulle possibili scommesse e la conclusione delle medesime, entrambe connesse alla gestione dei terminali per l’accettazione delle scommesse.

20      Per quanto riguarda la categoria dei «divieti», il giudice del rinvio ritiene che le disposizioni del WWAG non rientrino in tale categoria in quanto non contengono divieti, ma prevedono sanzioni in caso di atti od omissioni aventi l’effetto di eludere l’imposta.

21      Infine, per quanto riguarda la categoria delle «regole tecniche de facto», tale giudice osserva che il WWAG non rinvia ad altre disposizioni e, in particolare, al Gesetz über den Abschluss und die Vermittlung von Wetten, Wiener Wettengesetz (legge in materia di conclusione e intermediazione di scommesse, legge del Land di Vienna in materia di scommesse), del 13 maggio 2016 (LGBl. 26/2016), come modificata dal Gesetz, mit dem das Gesetz über den Abschluss und die Vermittlung von Wetten (Wiener Wettengesetz) geändert wird (legge recante modifica della legge in materia di conclusione e intermediazione di scommesse, legge del Land di Vienna in materia di scommesse), del 6 agosto 2019 (LGBl. 43/2019; in prosieguo: il «WW»), di modo che esso non rientra in tale categoria.

22      Peraltro, e anche supponendo che le disposizioni del WWAG debbano essere qualificate come «regole tecniche», ai sensi della direttiva 2015/1535, il giudice del rinvio si chiede se, tenuto conto della giurisprudenza della Corte, l’inosservanza dell’obbligo della previa comunicazione del progetto del WWAG, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535, comporti l’inopponibilità di tale normativa ai privati.

23      Ciò premesso, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 1 della direttiva [2015/1535] debba essere interpretato nel senso che le disposizioni del [WWAG] che prevedono un’imposta sulla gestione dei terminali per l’accettazione delle scommesse siano da considerarsi “regole tecniche” ai sensi del medesimo articolo.

2)      Se l’omessa comunicazione delle disposizioni del [WWAG] ai sensi della direttiva 2015/1035 implichi l’inapplicabilità di un’imposta quale l’imposta sulla gestione dei terminali per l’accettazione delle scommesse».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

24      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1 della direttiva 2015/1535 debba essere interpretato nel senso che una disposizione tributaria nazionale che istituisce un’imposta sulla gestione dei terminali per l’accettazione delle scommesse costituisce una «regola tecnica», ai sensi di tale articolo.

25      Al fine di rispondere a tale questione, occorre ricordare che la nozione di «regola tecnica» comprende quattro categorie di misure, ossia, in primo luogo, la «specificazione tecnica», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2015/1535; in secondo luogo, l’«altro requisito», come definito all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva; in terzo luogo, la «regola relativa ai servizi», di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), di detta direttiva; e, in quarto luogo, «le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della medesima direttiva [v., con riferimento alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 1998, L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU 1998, L 217, pag. 18), sentenza del 12 settembre 2019, VG Media, C‑299/17, EU:C:2019:716, punto 25 e giurisprudenza ivi citata].

26      Si deve precisare, in primo luogo, che, affinché una norma nazionale rientri nella prima categoria di regole tecniche di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2015/1535, vale a dire nella nozione di «specificazione tecnica», tale norma deve riferirsi necessariamente al prodotto o al suo imballaggio in quanto tali e definire quindi una delle caratteristiche richieste di un prodotto (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, VG Media, C‑299/17, EU:C:2019:716, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

27      Nel caso di specie, come risulta dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte, le specificazioni tecniche dei terminali per l’accettazione delle scommesse sono regolamentate non già dal WWAG, bensì dal WW, una normativa che è stata notificata alla Commissione conformemente alla direttiva 2015/1535.

28      Pertanto, l’articolo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 1, del WWAG, si limita a definire cosa si debba intendere per «terminale per l’accettazione delle scommesse» ai fini della determinazione dell’ambito di applicazione dell’imposta controversa, cioè la gestione di tali terminali, senza tuttavia determinarne le caratteristiche richieste e nonostante il fatto che proceda alla loro descrizione.

29      In tali circostanze, una normativa come quella risultante dall’articolo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 1, del WWAG, non costituisce una «specificazione tecnica» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2015/1535.

30      In secondo luogo, per quanto riguarda la nozione di «altro requisito», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2015/1535, occorre ricordare che tale nozione si riferisce a un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione.

31      Nel caso di specie, nessun elemento del fascicolo consente di ritenere che l’articolo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 1, del WWAG, contenga una condizione che possa influenzare in modo significativo la composizione, l’utilizzazione o la commercializzazione dei terminali per l’accettazione delle scommesse. Tali disposizioni si limitano, come già rilevato al punto 28 della presente sentenza, a determinare l’ambito di applicazione dell’imposta controversa.

32      In tali circostanze, una normativa come quella risultante dall’articolo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 1, del WWAG, non rientra nella categoria degli «altri requisiti», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2015/1535.

33      In terzo luogo, per quanto riguarda la categoria delle «regole relative ai servizi», occorre rilevare che dal punto 1, lettera d), dell’allegato I alla direttiva 2015/1535 risulta che i «giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi», come la messa a disposizione di giochi con scommesse mediante i terminali di cui trattasi nel procedimento principale, costituiscono un servizio non fornito a distanza.

34      Orbene, la qualificazione di «regole relative ai servizi», di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2015/1535, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, presuppone, in particolare, l’esistenza di un servizio fornito a distanza.

35      Pertanto, una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che riguarda un servizio non fornito a distanza, non rientra nella categoria delle «regole relative ai servizi».

36      In quarto luogo, per quanto riguarda la categoria delle «regole tecniche» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535, occorre ricordare che essa riguarda le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi. Per quanto riguarda, in particolare, i divieti di utilizzazione, la Corte ha già dichiarato che tali divieti comprendono misure che hanno una portata evidentemente più ampia di una limitazione a taluni usi possibili del prodotto in questione, e che non si limitano pertanto ad una semplice restrizione dell’utilizzo di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2005, Lindberg, C‑267/03, EU:C:2005:246, punto 76).

37      Orbene, nel caso di specie, l’articolo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 1, del WWAG, non contiene alcun divieto, di modo che esso non rientra in tale categoria di regole tecniche. Il fatto che l’articolo 8, paragrafo 1, del WWAG preveda sanzioni amministrative in caso di violazione dell’obbligo di pagamento dell’imposta controversa non rimette in discussione tale conclusione. Infatti, le sanzioni previste da quest’ultima disposizione non si applicano ai prodotti di cui trattasi nel procedimento principale né al servizio di organizzazione dei giochi di scommesse, bensì al soggetto passivo dell’imposta controversa.

38      Inoltre, occorre aggiungere che, per quanto riguarda le regole tecniche de facto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), iii), della direttiva 2015/1535, la Corte ha già dichiarato che una normativa tributaria che non sia corredata di alcuna specificazione tecnica né di alcun altro requisito di cui essa mirerebbe a garantire l’osservanza, non può essere qualificata come «regola tecnica de facto» (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2015, Berlington Hungary e a., C‑98/14, EU:C:2015:386, punto 97).

39      Nel caso di specie, da un lato, non si può sostenere che l’articolo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 1, del WWAG, costituisca una misura fiscale che influenza il consumo di prodotti o servizi promuovendo l’osservanza di tali specificazioni tecniche, altri requisiti o regole relative ai servizi, in quanto nessun elemento nel testo di tale disposizione indica che l’obbligo di assolvere tale imposta sia diretto a garantire l’osservanza delle regole tecniche relative ai terminali per l’accettazione delle scommesse che, a loro volta, figurano in un’altra normativa, ossia il WW. Dall’altro, tale disposizione nazionale non è accompagnata da specificazioni tecniche, da altri requisiti o da regole relative ai servizi.

40      Ne consegue che una normativa come quella risultante dall’articolo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 1, del WWAG, non rientra nella categoria delle «regole tecniche», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535.

41      Di conseguenza, alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1 della direttiva 2015/1535 deve essere interpretato nel senso che una disposizione tributaria nazionale che istituisce un’imposta sulla gestione di terminali per l’accettazione delle scommesse non costituisce una «regola tecnica», ai sensi di tale articolo.

 Sulla seconda questione

42      Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

 Sulle spese

43      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

L’articolo 1 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che una disposizione tributaria nazionale che istituisce un’imposta sulla gestione di terminali per l’accettazione delle scommesse non costituisce una «regola tecnica», ai sensi di tale articolo.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.