Language of document : ECLI:EU:C:2014:2149

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

4 settembre 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20/CE – Articolo 6 – Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri e obblighi specifici – Articolo 13 – Contributi per la concessione di diritti d’uso e di diritti di installare strutture – Normativa regionale che impone alle imprese il pagamento di un’imposta sugli stabilimenti»

Nelle cause riunite C‑256/13 e C‑264/13,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo hof van beroep te Antwerpen (Belgio), con decisioni del 30 aprile e del 7 maggio 2013, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 10 e il 15 maggio 2013, nei procedimenti

Provincie Antwerpen

contro

Belgacom NV van publiek recht (C‑256/13),

Mobistar NV (C‑264/13),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader e E. Jarašiūnas (relatore), giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 aprile 2014,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Provincie Antwerpen, da G. van Gelder, advocaat;

–        per la Belgacom NV van publiek recht, da H. de Bauw e B. Den Tandt, advocaten;

–        per la Mobistar NV, da T. De Cordier, H. Waem e E. Taelman, advocaten;

–        per il governo belga, da A. Vandewalle e M. Jacobs, in qualità di agenti;

–        per il governo ungherese, da M.Z. Fehér, K. Szíjjártó e A. Szilágyi, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per il governo svedese, da A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, E. Karlsson, L. Swedenborg e C. Hagerman, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da L. Nicolae, F. Wilman e T. van Rijn, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare le cause senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 6 e 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21).

2        Tali domande sono state proposte nell’ambito di due controversie tra, da un lato, la Provincie Antwerpen (provincia di Anversa) e, dall’altro, rispettivamente, la Belgacom NV van publiek recht (in prosieguo: la «Belgacom») e la Mobistar NV (in prosieguo: la «Mobistar»), in ordine a decisioni che impongono a tali due imprese un’imposta generale provinciale per i loro impianti situati nel territorio della Provincie Antwerpen.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva autorizzazioni, rubricato «Finalità e ambito di applicazione»:

«1.      Obiettivo della presente direttiva è la realizzazione di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica mediante l’armonizzazione e la semplificazione delle norme e delle condizioni di autorizzazione al fine di agevolarne la fornitura in tutta la Comunità.

2.      La presente direttiva si applica alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica».

4        L’articolo 6 di tale direttiva, rubricato «Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri e obblighi specifici», così dispone:

«1.      L’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti d’uso delle frequenze radio e i diritti d’uso dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e C dell’allegato. Tali condizioni devono essere obiettivamente giustificate rispetto alla rete o al servizio in questione, proporzionate, trasparenti e non discriminatorie.

2.      Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica (…) o a quelli designati per la fornitura del servizio universale (…) sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall’autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell’autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.

3.      L’autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e indicate nella parte A dell’allegato, e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altre normative nazionali.

4.      Nel concedere i diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri gli Stati membri non riproducono le condizioni dell’autorizzazione generale».

5        L’articolo 13 di detta direttiva, rubricato «Contributi per la concessione di diritti d’uso e di diritti di installare strutture», è così formulato:

«Gli Stati membri possono consentire all’autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse al fine di garantire l’impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi dell’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33)]».

6        La parte B dell’allegato della direttiva autorizzazioni prevede quanto segue:

«Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d’uso delle frequenze radio

(…)

6.      Contributi per l’uso in conformità dell’articolo 13 della presente direttiva.

(…)».

 Diritto belga

7        A mente dell’articolo 97 della legge relativa alla riforma di alcune imprese pubbliche economiche (wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven), del 21 marzo 1991 (Belgisch Staatsblad, 27 marzo 1991, pag. 6155), nella sua versione applicabile alle controversie di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge del 21 marzo 1991»):

«1.      Alle condizioni stabilite nel presente capitolo, ogni operatore di una rete pubblica di telecomunicazioni è autorizzato ad utilizzare il demanio e le proprietà pubbliche, nel rispetto della loro destinazione e delle disposizioni legislative e regolamentari che ne regolano l’uso, per installarvi cavi, linee aeree e le attrezzature accessorie, e ad eseguirvi tutte le opere necessarie.

(…)

2.      I cavi, le linee aeree e le attrezzature accessorie installati restano di proprietà dell’operatore della rete pubblica di telecomunicazioni di cui si tratta».

8        L’articolo 98 della legge in parola così dispone:

«1.      Prima di installare cavi, linee aeree e attrezzature accessorie sul demanio pubblico, ogni operatore di una rete pubblica di telecomunicazioni sottopone il progetto di installazione e i dettagli del medesimo all’approvazione dell’amministrazione pubblica da cui dipende la proprietà demaniale di cui trattasi.

(…)

2.      Per tale diritto d’uso l’amministrazione non può imporre all’operatore della rete pubblica di telecomunicazioni alcuna imposta, tassa, canone, remunerazione o compenso di qualsiasi natura.

Ogni operatore di una rete pubblica di telecomunicazioni dispone inoltre di un diritto di passaggio gratuito per i cavi, le linee aeree e le attrezzature accessorie in costruzioni pubbliche o private, che vengono collocati sul demanio pubblico.

(…)».

9        Tra il 2005 e il 2008, il provincieraad van de Provincie Antwerpen (consiglio provinciale di Anversa) ha adottato quattro regolamenti tributari che istituiscono un’imposta generale provinciale per gli stabilimenti situati nel territorio di tale provincia. Dal fascicolo a disposizione della Corte emerge che le disposizioni essenziali dei regolamenti tributari relativi agli anni dal 2005 al 2007 (in prosieguo: i «regolamenti tributari 2005-2007») sono formulate in modo identico. Il regolamento tributario relativo all’anno 2008 (in prosieguo: il «regolamento tributario del 2008») si differenzia da questi ultimi in particolare per l’importo dell’imposta istituita.

10      I regolamenti tributari 2005-2007, quindi, dispongono, al loro articolo 1, che l’imposta generale provinciale è dovuta in particolare per ciascuno stabilimento, nozione nella quale rientra: «ogni superficie individuale o comune, in qualsiasi forma[, che s]uperfici tra loro confinanti sono considerate come un unico stabilimento, a condizione che tali superfici non siano separate da una strada pubblica, da un muro divisorio ecc.[, e che d]ue o più superfici, collegate tra loro dall’esistenza di un’autorizzazione al passaggio sono considerate come un unico stabilimento».

11      Ai sensi dell’articolo 1, B, 2°, di tali regolamenti tributari, è tenuta al pagamento dell’imposta generale provinciale in particolare: «ogni persona giuridica di diritto belga o straniero assoggettata all’imposta societaria, compresa la persona giuridica in liquidazione, e che alla data del 1° gennaio [dell’anno di riferimento], dispone di, utilizza o riserva per siffatta utilizzazione, uno o più stabilimenti nel territorio della Provincie Antwerpen».

12      L’articolo 2, B, dei detti regolamenti tributari prevede che l’imposta di cui trattasi è fissata, di norma, a EUR 99 per stabilimenti con una superficie inferiore o uguale a 1 000 m².

13      La tassa prevista dal regolamento tributario del 2008, adottato il 5 ottobre 2007, è altresì dovuta per ogni stabilimento situato nel territorio della Provincie Antwerpen. L’articolo 1, B, 2°, di tale regolamento tributario è formulato in termini identici a quelli del corrispondente articolo dei regolamenti tributari 2005-2007.

14      A norma dell’articolo 8, primo e secondo comma, del regolamento tributario del 2008:

«Ogni soggetto passivo è tenuto al pagamento dell’imposta per ciascuno stabilimento comunque denominato che viene da esso utilizzato o riservato all’uso e che si trova nel territorio della Provincie Antwerpen.

Si considera stabilimento assoggettato ad imposta ogni superficie destinata a fini professionali o aziendali o che è utilizzata a tali fini o è riservata all’uso o contribuisce alla realizzazione [o alla] esecuzione delle attività professionali o aziendali».

15      L’articolo 11 di tale regolamento tributario prevede che l’imposta dovuta per stabilimenti con una superficie inferiore o uguale a 1 000 m² è fissata, di norma, a EUR 135.

 Procedimenti principali e questione pregiudiziale

16      La Belgacom e la Mobistar sono fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica.

17      Dalle decisioni di rinvio risulta che la Belgacom e la Mobistar hanno installato, nel territorio della Provincie Antwerpen, una notevole quantità di torri, piloni e antenne di radiotelefonia mobile, necessari alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica.

18      Le autorità della Provincie Antwerpen hanno emesso, sulla base dei regolamenti tributari di cui al punto 9 della presente sentenza, delle cartelle esattoriali relative all’imposta dovuta dalla Belgacom, per gli anni 2007 e 2008, e dalla Mobistar, per gli anni dal 2005 al 2007, per i loro impianti situati nel territorio della Provincie Antwerpen.

19      La Belgacom e la Mobistar hanno presentato opposizioni avverso tali cartelle esattoriali dinanzi al governatore della Provincie Antwerpen. Di fronte al rigetto di tali opposizioni, le due società hanno proposto dei ricorsi dinanzi al rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa), il quale ha annullato tali cartelle esattoriali. La Provincie Antwerpen ha impugnato le sentenze emesse in primo grado dinanzi al giudice del rinvio.

20      Dalle decisioni di rinvio risulta, inoltre, che il Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale) si è pronunciato sulla costituzionalità dell’articolo 98, paragrafo 2, della legge del 21 marzo 1991 con una sentenza del 15 dicembre 2011 nella quale ha dichiarato che tale disposizione non vieta alle province di assoggettare ad imposta, per ragioni di bilancio o di altro ordine, l’attività economica degli operatori di telecomunicazioni che viene realizzata nel territorio della provincia con la presenza sulla proprietà pubblica o privata di torri, piloni o antenne di radiotelefonia mobile utilizzati per tale attività.

21      Nell’ambito dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice del rinvio, la Belgacom e la Mobistar hanno sollevato la questione relativa alla compatibilità o meno delle cartelle esattoriali con la direttiva autorizzazioni. Le società in questione, inoltre, hanno sostenuto che la valutazione del Grondwettelijk Hof sull’imposta provinciale generale di cui trattasi nel procedimento principale non è compatibile con la giurisprudenza della Corte, più precisamente con la sentenza Vodafone España e France Telecom España (C‑55/11, C‑57/11 e C‑58/11, EU:C:2012:446), nella quale la Corte avrebbe dichiarato che, nell’ambito della direttiva autorizzazioni, gli Stati membri non possono riscuotere tasse o contributi sulla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica diversi da quelli previsti da tale direttiva.

22      Lo hof van beroep te Antwerpen si chiede, alla luce di quest’ultima sentenza della Corte, se l’interpretazione dell’articolo 98, paragrafo 2, della legge del 21 marzo 1991 del Grondwettelijk Hof sia compatibile con gli articoli 6 e 13 della direttiva autorizzazioni.

23      Lo hof van beroep te Antwerpen ha deciso pertanto di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, in ciascuno dei procedimenti di cui trattasi (C‑256/13 e C‑264/13), la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 6 e l’articolo 13 della direttiva [autorizzazioni] debbano essere interpretati nel senso che ostano a che una pubblica amministrazione di uno Stato membro assoggetti ad imposta, per ragioni di bilancio o di altro ordine, l’attività economica degli operatori di telecomunicazioni che viene realizzata nel territorio o in una sua parte con la presenza sul suolo pubblico o privato di torri, piloni o antenne [di radiotelefonia mobile] utilizzati per tale attività».

24      Con decisione del presidente della Corte del 6 giugno 2013, le cause C‑256/13 e C‑264/13 sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento, nonché della sentenza.

 Sulla questione pregiudiziale

25      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 6 e 13 della direttiva autorizzazioni debbano essere interpretati nel senso che ostano a che gli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica siano assoggettati, in ragione della presenza sul suolo pubblico o privato di torri, piloni o antenne di radiotelefonia mobile necessari alla loro attività, ad un’imposta generale sugli stabilimenti.

26      Occorre rilevare che l’articolo 6 della direttiva autorizzazioni verte sulle condizioni e sugli obblighi specifici che possono essere apposti all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri. Tale articolo prevede che l’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti d’uso delle frequenze radio e i diritti d’uso dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e C dell’allegato di tale direttiva.

27      A tal proposito, dalla parte B, punto 6, dell’allegato della direttiva autorizzazioni risulta che i contributi per la concessione di diritti d’uso delle frequenze radio, conformemente all’articolo 13 della direttiva in parola, figurano tra le condizioni apposte ai diritti menzionati.

28      Nel caso di specie, dalle decisioni di rinvio non emerge che l’imposta di cui al procedimento principale compare tra le condizioni e gli obblighi specifici, elencati tassativamente nell’allegato della direttiva autorizzazioni, che possono essere apposti all’autorizzazione generale o ai diritti d’uso delle frequenze radio ai sensi dell’articolo 6 della direttiva autorizzazioni. Pertanto, tale articolo della direttiva autorizzazioni non è pertinente nelle controversie di cui procedimento principale.

29      Per quanto concerne la questione se l’articolo 13 della direttiva autorizzazioni osti a che le imprese interessate siano assoggettate ad un’imposta come quella di cui al procedimento principale, occorre ricordare che la Corte ha già avuto modo di dichiarare che la direttiva autorizzazioni prevede non solo norme relative alle procedure di concessione delle autorizzazioni generali o dei diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri o al loro contenuto, ma anche regole relative alla natura, o anche all’entità, degli oneri pecuniari collegati a tali procedure che gli Stati membri possono imporre alle imprese nel settore dei servizi di comunicazione elettronica (sentenza Vodafone Malta e Mobisle Communications, C‑71/12, EU:C:2013:431, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

30      Secondo una giurisprudenza costante, quindi, nell’ambito della direttiva autorizzazioni, gli Stati membri non possono riscuotere imposte o contributi sulla fornitura di servizi e reti di comunicazione elettronica diversi da quelli previsti da tale direttiva (v. sentenza Vodafone España e France Telecom España, EU:C:2012:446, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

31      Quanto all’articolo 13 della direttiva autorizzazioni, occorre ricordare che tale articolo verte sulle modalità di imposizione di contributi sui diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse (v., in tal senso, sentenza Vodafone Malta e Mobisle Communications, EU:C:2013:431, punto 19).

32      Ai sensi di tale articolo della direttiva autorizzazioni, gli Stati membri possono assoggettare i diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri e i diritti di installare strutture ad un contributo la cui finalità è garantire un impiego ottimale di tali risorse (v., in tal senso, sentenza Belgacom e a., C‑375/11, EU:C:2013:185, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

33      I termini «strutture» e «installazione», impiegati nell’articolo 13, rinviano, rispettivamente, alle infrastrutture materiali che consentono la fornitura di servizi e reti di comunicazione elettronica e alla loro installazione materiale sulla proprietà pubblica o privata interessata (v., in tal senso, sentenza Vodafone España e France Telecom España, EU:C:2012:446, punto 32).

34      Tuttavia, l’articolo 13 della direttiva autorizzazioni non riguarda tutti i contributi cui sono assoggettate le infrastrutture che consentono la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica.

35      La direttiva autorizzazioni, infatti, si applica, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica e il suo articolo 13 riguarda soltanto i contributi sui diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse, al fine di garantire l’impiego ottimale di tali risorse.

36      Orbene, nel caso di specie, dalle decisioni di rinvio risulta che è tenuta al pagamento dell’imposta di cui al procedimento principale in particolare ogni persona giuridica di diritto belga o straniera, che possieda uno stabilimento situato nel territorio della Provincie Antwerpen che viene da essa utilizzato o riservato all’uso, qualunque sia la natura dello stabilimento e qualunque sia l’attività del soggetto passivo tenuto al pagamento di tale imposta. L’importo di quest’ultima dipende dalla superficie occupata dagli stabilimenti. Soggetti passivi non sono, pertanto, solo gli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica o quelli che beneficiano dei diritti previsti dall’articolo 13 della direttiva autorizzazioni.

37      Ne deriva che il fatto generatore dell’imposta di cui trattasi nel procedimento principale non è legato alla concessione dei diritti d’uso delle frequenze radio o dei diritti di installare strutture, ai sensi dell’articolo 13 della direttiva autorizzazioni. Pertanto, una siffatta imposta non costituisce un contributo ai sensi di tale articolo e, di conseguenza, non rientra nel campo di applicazione di tale direttiva.

38      Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che gli articoli 6 e 13 della direttiva autorizzazioni devono essere interpretati nel senso che non ostano a che gli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica siano assoggettati, in ragione della presenza sul suolo pubblico o privato di torri, piloni o antenne di radiotelefonia mobile necessari alla loro attività, ad un’imposta generale sugli stabilimenti.

 Sulle spese

39      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Gli articoli 6 e 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), devono essere interpretati nel senso che non ostano a che gli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica siano assoggettati, in ragione della presenza sul suolo pubblico o privato di torri, piloni o antenne di radiotelefonia mobile necessari alla loro attività, ad un’imposta generale sugli stabilimenti.

Firme


* Lingua processuale: il neerlandese.