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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Repubblica slovacca) il 23 agosto 2010 - Jozef Križan e a.

(Causa C-416/10)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrenti: Jozef Križan, Katarína Aksamitová, Gabriela Kokošková, Jozef Kokoška, Martina Strezenická, Jozef Strezenický, Peter Šidlo, Lenka Šidlová, Drahoslava Šidlová, Milan Šimovič, Elena Šimovičová, Stanislav Aksamit, Tomáš Pitoňák, Petra Pitoňáková, Mária Križanová, Vladimír Mizerák, Ľubomír Pevný, Darina Brunovská, Mária Fišerová, Lenka Fišerová, Peter Zvolenský, Katarína Zvolenská, Kamila Mizeráková, Anna Konfráterová, Milan Konfráter, Michaela Konfráterová, Tomáš Pavlovič, Jozef Krivošík, Ema Krivošíková, Eva Pavlovičová, Jaroslav Pavlovič, Pavol Šipoš, Martina Šipošová, Jozefína Šipošová, Zuzana Šipošová, Ivan Čaputa, Zuzana Čaputová, Štefan Strapák, Katarína Strapáková, František Slezák, Agnesa Slezáková, Vincent Zimka, Elena Zimková, Marián Šipoš e mesto Pezinok (comune di Pezinok)

Convenuta: Slovenská inšpekcia životného prostredia (Ispettorato slovacco dell'Ambiente)

Questioni pregiudiziali

Se il diritto comunitario (segnatamente l'art. 267 TFUE) obblighi oppure consenta alla corte suprema di uno Stato membro di proporre d'ufficio alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale anche quando la situazione del procedimento principale sia la seguente: il giudice costituzionale ha annullato la sentenza della corte suprema, fondata principalmente sull'applicazione della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, imponendo a tale corte l'obbligo di attenersi alle valutazioni giuridiche del giudice costituzionale medesimo, fondate sulla violazione dei diritti costituzionali processuali e sostanziali di una parte del procedimento giurisdizionale, senza punto considerare i profili di diritto comunitario della controversia. Altrimenti detto: quando il giudice costituzionale come giudice di ultima istanza nella fattispecie non sia giunto alla conclusione di dover sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione pregiudiziale e abbia provvisoriamente escluso l'applicazione del diritto ad un ambiente adeguato e alla sua tutela nel procedimento principale.

Se sia possibile realizzare lo scopo fondamentale della prevenzione integrata - quale risulta anzitutto dai 'considerando' 8, 9 e 23 del preambolo, dagli artt. 1 e 15 della direttiva del Consiglio 96/61/CE 1, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, e dal diritto comunitario dell'ambiente in generale -, ossia la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento anche tramite la partecipazione del pubblico all'obiettivo di raggiungere un elevato livello di tutela dell'ambiente nel suo complesso, mediante una procedura in cui il pubblico interessato non abbia, alla data di inizio di un procedimento sulla prevenzione integrata, accesso garantito a tutta la documentazione pertinente (art. 6 in combinato disposto con l'art. 15 della direttiva 96/61/CE), soprattutto alla decisione sull'ubicazione di un impianto di discarica di rifiuti, e nel seguito del procedimento di primo grado il documento mancante venga allegato dal soggetto istante a condizione che non lo si divulghi alle altre parti processuali, poiché si tratta di materiale coperto da segreto commerciale. Altrimenti detto: se si possa fondatamente ritenere che la decisione sull'ubicazione dell'impianto (soprattutto la sua motivazione) influisca in modo sostanziale sulla presentazione di argomenti, osservazioni o altri rilievi.

Se siano soddisfatte le finalità della direttiva del Consiglio 85/337/CEE 2, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, soprattutto sotto il profilo del diritto comunitario dell'ambiente, e più specificamente della condizione enunciata all'art. 2, secondo la quale, prima di essere autorizzati, determinati progetti devono essere stati valutati con riferimento al loro impatto sull'ambiente, nel caso in cui il parere inizialmente formulato dal Ministero dell'Ambiente nel 1999, con il quale si concludeva in passato una procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), venga prorogato a distanza di diversi anni con una semplice decisione, senza prima condurre una nuova procedura VIA. Altrimenti detto: se si possa ritenere che, una volta emanata, una decisione adottata ai sensi della direttiva del Consiglio 85/337/CEE abbia validità illimitata.

Se la condizione generale posta dalla direttiva 96/61/CE (segnatamente dal suo preambolo e dagli artt. 1 e 15 bis) - in base alla quale ogni Stato membro assicura la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento anche con l'offrire al pubblico interessato procedure di ricorso amministrativo o giurisdizionale giuste, eque e tempestive -, in combinato disposto con l'art. 10 bis della direttiva 85/337/CEE, e dagli artt. 6 e 9, nn. 2 e 4, della Convenzione di Aahrus comprenda anche la possibilità per detto pubblico di richiedere l'adozione di una misura provvisoria, amministrativa o giurisdizionale, conforme al diritto nazionale (per esempio, un'ordinanza di sospensione dell'esecuzione di una decisione integrata), che consenta provvisoriamente, ossia fino alla decisione nel merito, di interrompere la realizzazione di un impianto progettato.

Se sia possibile che con una decisione giudiziaria con la quale si realizza la condizione posta dalla direttiva 96/61/CE ovvero dalla direttiva 85/337/CEE o dall'art. 9, nn. 2 e 4, della Convenzione di Aahrus - cioè in applicazione del diritto, ivi sancito, del pubblico ad un'equa tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 191, nn. 1 e 2, TFUE, relativo alla politica dell'Unione europea in materia ambientale - venga illegittimamente leso il diritto di proprietà, quale garantito tra l'altro dall'art. 1 del Protocollo aggiuntivo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di un gestore su uno stabilimento, ad esempio per il fatto che, nel corso di un procedimento giurisdizionale, venga annullata al richiedente un'autorizzazione integrata definitiva per un nuovo impianto.

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1 - GU L 257, pag. 26.

2 - GU L 175, pag. 40.