Language of document : ECLI:EU:C:2020:813

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

8 ottobre 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) – Segni idonei a costituire un marchio – Carattere distintivo – Domanda di registrazione come marchio relativo ad un servizio di un segno, composto da motivi colorati e destinato ad essere apposto sui beni utilizzati per la fornitura del servizio – Valutazione del carattere distintivo di tale segno – Criteri»

Nella causa C‑456/19,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma, competente in materia di brevetti e commercio, Svezia), con decisione del 14 giugno 2019, pervenuta in cancelleria il 14 giugno 2019, nel procedimento

Aktiebolaget Östgötatrafiken

contro

Patent - och registreringsverket,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, E. Juhász (relatore) e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Aktiebolaget Östgötatrafiken, da R. Berzelius e F. Weyde, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da É. Gippini Fournier, K. Simonsson e G. Tolstoy, in qualità di agenti;,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, in sostanza, sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).

2        La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Aktiebolaget Östgötatrafiken e il Patent- och registreringsverket (Ufficio della proprietà intellettuale, Svezia) in merito al rigetto di una domanda di marchio.

 Contesto normativo

 La direttiva 2008/95

3        L’articolo 2 della direttiva 2008/95, intitolato «Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa», così disponeva:

«Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese».

4        Il successivo articolo 3, intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», così recitava:

«1.      Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

(...)

b)      i marchi di impresa privi di carattere distintivo;

(...)

3.      Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell’uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa.

(...)».

5        La direttiva 2008/95 è stata abrogata e sostituita, con effetto a decorrere dal 15 gennaio 2019, dalla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2015, L 336, pag. 1).

 La direttiva 2015/2436

6        L’articolo 3 della direttiva 2015/2436, intitolato «Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa», così recita:

«Sono suscettibili di costituire marchi d’impresa tutti i segni, in particolare (…) i disegni, (…) i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento (…), a condizione che tali segni siano adatti:

a)      a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; (…)

(…)».

7        A termini del successivo articolo 4, rubricato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità assoluti»:

«1.      Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

(…)

b)      i marchi d’impresa privi di carattere distintivo;

(…)

4.      Un marchio d’impresa non è escluso dalla registrazione ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se, prima della data della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquisito un carattere distintivo. Per gli stessi motivi, un marchio d’impresa non è dichiarato nullo se, prima della domanda di dichiarazione di nullità, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquisito un carattere distintivo.

5.      Gli Stati membri possono disporre che il paragrafo 4 debba essere applicato anche quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la data della domanda di registrazione, ma prima della data di registrazione stessa».

8        Conformemente all’articolo 54 di tale direttiva, intitolato «Recepimento», gli Stati membri erano tenuti a provvedere alla trasposizione, in particolare, degli articoli da 3 a 6 della direttiva stessa entro il 14 gennaio 2019.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9        La ricorrente nel procedimento principale è titolare di marchi figurativi registrati presso l’Ufficio della proprietà intellettuale con i nn.da 363521a 363523 per servizi prestati per mezzo di veicoli e servizi di trasporto rientranti nella classe 39 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.

10      Questi marchi figurativi sono rappresentati come segue:

–        n. 363521

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–        n. 363522

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–        n. 363523

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11      Il 23 novembre 2016, la ricorrente nel procedimento principale depositava tre domande di marchio presso l’Ufficio della proprietà intellettuale per vari servizi forniti mediante veicoli e servizi di trasporto rientranti nella classe 39 ai sensi dell’Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi.

12      Le tre domande erano accompagnate dalla seguente descrizione: «Colorazione dei veicoli nei colori rosso, bianco e arancione, come indicato». La ricorrente nel procedimento principale precisava inoltre che le domande non riguardavano la forma effettiva dei veicoli né i campi neri o grigi che li ricoprono.

13      Con decisione del 29 agosto 2017, l’Ufficio della proprietà intellettuale respingeva le domande in base al rilievo che i segni per i quali era stata richiesta la registrazione ai sensi del diritto dei marchi possedevano carattere meramente decorativo, senza poter essere percepiti come segni in grado di distinguere i servizi oggetto delle domande stesse ed essendo, pertanto, privi di carattere distintivo.

14      La ricorrente nel procedimento principale impugnava tale decisione dinanzi al Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale competente in materia di brevetti e commercio, Svezia).

15      A sostegno del proprio ricorso la ricorrente stessa deduceva che i marchi richiesti costituivano «marchi di posizione», costituiti da ellissi di diverse dimensioni e di colore rosso, arancione e bianco, con una certa dimensione e collocati in una certa posizione su autobus e treni che consentono la prestazione di servizi di trasporto.

16      Essa forniva le seguenti immagini dei marchi richiesti, evidenziando i contorni dei veicoli in linee tratteggiate, al fine di precisare che la protezione richiesta non riguardava la forma dei veicoli:

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Vista laterale


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Vista frontale

Vista posteriore


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Vista laterale


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Vista frontale

Vista posteriore


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Vista laterale


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Vista anteriore/posteriore


17      La ricorrente nel procedimento principale sosteneva, inoltre, che i marchi richiesti facevano sorgere un’impressione analoga a quella suscitata dai marchi registrati con i nn. da 363521 a 363523 e che il carattere distintivo dei primi non dovrebbe essere valutato in modo diverso per il sol fatto di essere destinati ad essere apposti in modo particolare sui veicoli utilizzati per il servizio di trasporto. Più in generale, aggiungeva che le varie aziende di trasporto appongono le proprie grafiche o colorazioni sui propri veicoli, in modo che gli utenti dei servizi che esse forniscono considerino queste grafiche o colorazioni come indicatori di origine commerciale.

18      L’Ufficio della proprietà intellettuale, da parte sua, sosteneva che la tutela degli elementi figurativi dei marchi oggetto del procedimento principale non era stata richiesta in modo astratto, bensì al fine di far apparire tali elementi figurativi sui veicoli utilizzati dalla ricorrente nel procedimento principale. Considerato che la valutazione del carattere distintivo dev’essere effettuata nel suo complesso ed essendo i veicoli commerciali di trasporto spesso decorati con motivi colorati, i consumatori dovrebbero aver familiarizzato anticipatamente con tali elementi per poterli considerare come un marchio, in quanto, diversamente ragionando, li considererebbero quali elementi decorativi. In considerazione della diversità della colorazione e della decorazione dei veicoli da trasporto utilizzati nel settore economico interessato, i segni oggetto del procedimento principale potrebbero essere percepiti come un’indicazione di origine commerciale solo qualora si discostassero a sufficienza dallo standard o dalle abitudini del settore, il che non si verificherebbe nella specie.

19      Con sentenza del 29 marzo 2018, il Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale competente in materia di brevetti e commercio) respingeva il ricorso proposto dalla ricorrente nel procedimento principale, in base al rilievo che le prove addotte non erano sufficienti per concludere che i colori e la forma dei segni per i quali era stata chiesta la tutela ai sensi del diritto dei marchi differissero in tal misura dalle modalità di decorazione utilizzate dalle altre imprese per i propri veicoli, dovendosi conseguentemente escludere che i segni medesimi verrebbero percepiti dal pubblico di riferimento come indicazione d’origine commerciale.

20      Avverso tale decisione la ricorrente nel procedimento principale proponeva appello dinanzi allo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma, in qualità di Corte d’appello competente in materia di brevetti e di commercio, Svezia).

21      Detto giudice rileva che il requisito fondamentale di cui all’articolo 3 della direttiva 2015/2436 è che, per essere un marchio, un segno deve possedere un carattere distintivo.

22      A tal proposito, esso sottolinea che, secondo costante giurisprudenza della Corte, la percezione del carattere distintivo di un segno da parte del pubblico di riferimento non è necessariamente la stessa a seconda che si tratti di un marchio tridimensionale, costituito dall’aspetto del prodotto stesso, o di un marchio denominativo o figurativo. Infatti, poiché il consumatore medio non ha l’abitudine di presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o della loro confezione, può essere più difficile stabilire il carattere distintivo di un marchio tridimensionale rispetto a quello di un marchio denominativo o figurativo. Conseguentemente, come affermato dalla Corte, un segno indistinguibile dall’aspetto del prodotto può essere considerato come avente carattere distintivo solo laddove differisca in modo significativo dallo standard o dalle abitudini del settore economico interessato.

23      Con riguardo ai marchi destinati a designare un servizio, il giudice medesimo precisa che la Corte ha dichiarato, al punto 20 della propria sentenza del 10 luglio 2014, Apple (C‑421/13, EU:C:2014:2070), che l’allestimento di uno spazio di vendita può essere tale da distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese quando l’allestimento visualizzato si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore economico interessato.

24      Il giudice del rinvio osserva tuttavia che, in tale sentenza, la Corte non ha precisato le condizioni alle quali il requisito di una divergenza significativa rispetto alla norma o alle consuetudini del settore dev’essere applicato con riguardo ad un marchio destinato a designare un servizio.

25      Il giudice medesimo sottolinea, inoltre, che, nella stessa sentenza, la Corte non ha analizzato la questione se il marchio de quo fosse indipendente o meno dall’aspetto degli oggetti materiali che consentivano l’esecuzione dei servizi per i quali il marchio stesso era stato registrato.

26      Pertanto, il giudice del rinvio si chiede se, nel valutare il carattere distintivo dei segni destinati ad essere apposti su talune parti dei veicoli di un prestatore di servizi di trasporto al fine di distinguere il prestatore medesimo, tali segni debbano differire in modo significativo dalla norma o dalle consuetudini del settore economico interessato.

27      Ciò premesso, lo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma, nella sua qualità di Corte d’appello competente in materia di brevetti e di commercio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva [2015/2436] debba essere interpretato nel senso che, nel caso di una domanda di registrazione di un marchio destinato a designare servizi, consistente in un segno posizionato in un determinato modo e che ricopra gran parte della superficie degli oggetti materiali utilizzati ai fini della prestazione dei servizi in questione, occorra esaminare in qual misura il marchio stesso sia indipendente o meno dall’aspetto degli oggetti medesimi.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia necessario che il marchio, affinché possa essere considerato distintivo, differisca in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore economico interessato».

 Sulle questioni pregiudiziali

28      Si deve osservare, in limine, che, trattandosi del diniego di registrazione di un marchio, la data della domanda di registrazione del marchio stesso è determinante ai fini dell’individuazione della normativa sostanziale applicabile (v., per analogia, sentenza del 29 gennaio 2020, Sky e a., C‑371/18, EU:C:2020:45, punto 49).

29      Nella specie, considerato che le domande di registrazione oggetto del procedimento principale sono state presentate il 23 novembre 2016, vale a dire in una data in cui il termine per la trasposizione della direttiva 2015/2436 non era ancora scaduto e la direttiva 2008/95 non era ancora stata abrogata, le disposizioni applicabili ai fatti controversi nel procedimento principale sono quelle della direttiva 2008/95 e non quelle della direttiva 2015/2436.

30      Inoltre, occorre rilevare che, sebbene i motivi colorati cui si riferiscono le domande di registrazione oggetto del procedimento principale siano destinati ad essere apposti in un determinato modo ricoprendo gran parte dei beni utilizzati ai fini della prestazione di servizi di trasporto, la ricorrente nel procedimento principale ha espressamente dichiarato che la forma di tali prodotti non costituiva, di per sé, l’oggetto delle domande medesime.

31      Si deve conseguentemente ritenere che, con le sue due questioni, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95 debba essere interpretato nel senso che il carattere distintivo di un segno per il quale venga richiesta la registrazione come marchio relativo ad un servizio, consistente in motivi colorati e destinato ad essere apposto esclusivamente e sistematicamente in un determinato modo ricoprendo gran parte dei beni utilizzati ai fini della prestazione del servizio medesimo debba essere valutato in relazione ai beni medesimi, esaminando se tale segno si discosti in modo significativo dalla norma o dalle consuetudini del settore economico interessato.

32      A tal riguardo, secondo costante giurisprudenza della Corte, la funzione essenziale di un marchio è quella di garantire al consumatore o all’utente finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato, consentendogli di distinguere senza possibilità di confusione tale prodotto o servizio da quelli di provenienza diversa (sentenza del 12 giugno 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, punto 31, e la giurisprudenza ivi citata). Questo carattere distintivo dev’essere valutato in relazione, da un lato, ai prodotti o servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, alla percezione che ne ha il pubblico di riferimento, costituito dal consumatore medio di detti prodotti o servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto [v., in tal senso, sentenze del 12 febbraio 2014, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, punto 34, nonché del 12 settembre 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C‑541/18, EU:C:2019:725, punto 20].

33      Inoltre, nella valutazione del carattere distintivo di un segno ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95, l’autorità competente deve effettuare un esame in concreto, prendendo in considerazione tutte le circostanze rilevanti del caso di specie, incluso, se del caso, l’uso che di tale segno sia stato fatto (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2019, Hartwall, C‑578/17, EU:C:2019:261, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata).

34      Qualora, come nella controversia di cui al procedimento principale, la domanda di marchio riguardi un segno destinato ad essere apposto in modo esclusivo e sistematico e specifico su gran parte dei beni utilizzati ai fini della prestazione di servizi, il carattere distintivo del segno non può essere valutato indipendentemente dalla percezione che il pubblico di riferimento ha dell’apposizione del segno stesso su tali beni.

35      Infatti, sebbene i beni utilizzati nell’esecuzione della prestazione dei servizi non sono oggetto della domanda di marchio, resta il fatto che il pubblico di riferimento percepisce i motivi colorati che compongono il segno medesimo come apposti sui beni che servono loro da supporto esclusivo.

36      Ne consegue che la valutazione del carattere distintivo di un segno composto da motivi colorati destinati ad essere applicati esclusivamente e sistematicamente su beni utilizzati per la prestazione di servizi deve, segnatamente, tener conto di tale percezione.

37      Nella specie, spetterà al giudice del rinvio acclarare, nell’ambito di un esame concreto e globale degli atti di causa, se le combinazioni di colori che implicano una disposizione sistematica, come indicata nelle domande di registrazione, siano idonee a conferire carattere distintivo intrinseco ai segni in questione (v., per analogia, sentenza del 27 marzo 2019, Hartwall, C‑578/17, EU:C:2019:261, punto 34). Tale presupposto dovrà ritenersi soddisfatto qualora da tale esame risulterà che le combinazioni di colori, apposte sui veicoli da trasporto della ricorrente nel procedimento principale, consentano al consumatore medio di distinguere, senza possibilità di confusione, tra i servizi di trasporto forniti da tale impresa e quelli forniti da altre imprese.

38      Laddove dovesse risultare che tali combinazioni di colori non presentino carattere distintivo intrinseco per i servizi di cui trattasi, tale circostanza non sarà tale da escludere il loro carattere distintivo successivamente all’uso che ne sarà fatto.

39      Nell’ambito di tale analisi, non occorrerà esaminare se i segni richiesti ai fini della registrazione come marchio differiscano in modo significativo dalla norma o dalle consuetudini del settore economico interessato.

40      Infatti, come risulta da costante giurisprudenza della Corte, il criterio di valutazione relativo all’esistenza di una significativa divergenza dalla norma o dalle abitudini del settore economico interessato si applica ai casi in cui il segno sia costituito dall’aspetto del prodotto per il quale la registrazione come marchio venga richiesta, dato che il consumatore medio non ha l’abitudine di immaginare quale sia l’origine dei prodotti basandosi, in assenza di qualsiasi elemento grafico o testuale, sulla loro forma o su quella del loro confezionamento (v., in tal senso, sentenze del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C‑456/01 P e C‑457/01 P, EU:C:2004:258, punto 39; del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, punti da 27 a 29, nonché del 7 maggio 2015, Voss of Norway/UAMI, C‑445/13 P, EU:C:2015:303, punti 90 e 91).

41      Tale criterio di valutazione si applica anche qualora il segno sia costituito dalla rappresentazione dell’allestimento di uno spazio fisico in cui siano forniti i servizi per i quali la registrazione come marchio venga richiesta (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2014, Apple, C‑421/13, EU:C:2014:2070, punto 20).

42      Orbene, una situazione del genere non sussiste in un caso in cui, come nella specie, i segni di cui trattasi siano costituiti da elementi grafici destinati ad essere apposti sui beni utilizzati per fornire i servizi indicati nella domanda di registrazione.

43      A tal riguardo, va osservato che, se è pur vero che i beni utilizzati per la fornitura dei servizi oggetto del procedimento principale, ossia veicoli da trasporto, compaiono tratteggiati nelle domande di registrazione, al fine di indicare sia le parti in cui i marchi richiesti sono destinati ad essere apposti sia i loro contorni, i segni di cui viene richiesta la registrazione come marchi non si confondono tuttavia con la forma o l’imballaggio dei beni medesimi, né sono volti a rappresentare lo spazio fisico in cui i servizi vengono forniti. I segni de quibus consistono, infatti, in composizioni di colori disposte sistematicamente e circoscritte nello spazio. Le domande di registrazione riguardano quindi elementi grafici ben determinati che, contrariamente ai segni contemplati dalla giurisprudenza richiamata supra ai punti 40 e 41, non sono diretti a rappresentare un prodotto o uno spazio di prestazione di servizi mediante la semplice riproduzione delle sue linee e dei suoi contorni.

44      Alla luce dei suesposti rilievi, occorre rispondere alle questioni proposte dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95 dev’essere interpretato nel senso che il carattere distintivo di un segno, del quale sia richiesta la registrazione come marchio relativo ad un servizio, composto da motivi colorati e destinato ad essere apposto esclusivamente e sistematicamente in un determinato modo su gran parte dei beni utilizzati ai fini della prestazione del servizio medesimo, dev’essere valutato tenendo conto della percezione da parte del pubblico interessato dell’apposizione sui beni stessi del segno in questione, senza che occorra esaminare se tale segno si discosti in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore economico interessato.

  Sulle spese

45      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, dev’essere interpretato nel senso che il carattere distintivo di un segno, del quale sia richiesta la registrazione come marchio relativo ad un servizio, composto da motivi colorati e destinato ad essere apposto esclusivamente e sistematicamente in un determinato modo su gran parte dei beni utilizzati ai fini della prestazione del servizio medesimo, dev’essere valutato tenendo conto della percezione da parte del pubblico interessato dell’apposizione sui beni stessi del segno in questione, senza che occorra esaminare se tale segno si discosti in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore economico interessato.


Firme


*      Lingua processuale: lo svedese.