Language of document : ECLI:EU:C:2018:297

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 2 maggio 2018 (1)

Causa C214/17

Alexander Mölk

contro

Valentinie Mölk

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria)]

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Protocollo dell’Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari – Alimenti – Situazione in cui il creditore e il debitore di alimenti hanno la residenza abituale in diversi Stati membri – Domanda del debitore di riduzione dell’importo degli alimenti – Determinazione della legge applicabile






I.      Introduzione

1.        Il presente rinvio pregiudiziale rappresenta il secondo rinvio con cui l’Oberster Gerichtshof (Corte Superma, Austria) chiede alla Corte di interpretare il protocollo dell’Aia del 2007 (2).

2.        Questa volta, i dubbi del giudice del rinvio riguardano l’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007. Tale disposizione prevede che qualora il creditore proponga la domanda relativa agli alimenti dinanzi all’autorità dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale, la legge generalmente applicabile all’obbligazione alimentare è la legge del foro (lex fori).

3.        Il giudice del rinvio intende chiarire se la lex fori trovi applicazione anche nei procedimenti avviati dal debitore. I dubbi del giudice del rinvio a cui fa riferimento la presente domanda di pronuncia pregiudiziale sono sorti nell’ambito di un procedimento pendente dinanzi all’autorità del luogo della residenza abituale del debitore, nell’ambito del quale il suddetto debitore aveva chiesto la riduzione degli alimenti, al pagamento dei quali era stato in precedenza condannato sulla base della legge dello Stato di residenza abituale del debitore in un procedimento avviato su iniziativa della creditrice.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

1.      Protocollo dell’Aia del 2007

4.        Gli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafi 1, lettera a), e 3, del protocollo dell’Aia del 2007 dispongono quanto segue:

«Articolo 3

Norma generale sulla legge applicabile

1.      Salvo disposizioni contrarie del presente protocollo, disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore.

(…)

Articolo 4

Norme speciali a favore di taluni creditori

1.      Le seguenti disposizioni si applicano per le obbligazioni alimentari:

a)      dei genitori nei confronti dei figli;

(…)

3.      Nonostante l’articolo 3, qualora il creditore abbia adito l’autorità competente dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale, si applica la legge del foro. Tuttavia, qualora in forza di tale legge il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore, si applica la legge dello Stato di residenza abituale del creditore.

(…)».

5.        Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del protocollo dell’Aia del 2007, intitolato «Designazione della legge applicabile ai fini di un procedimento specifico»:

«Nonostante gli articoli da 3 a 6 [del protocollo dell’Aia del 2007], il creditore e il debitore di alimenti possono, unicamente ai fini di un procedimento specifico in un dato Stato, designare espressamente quale legge applicabile a un’obbligazione alimentare la legge di detto Stato».

6.        A sua volta, l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del protocollo dell’Aia del 2007, intitolato «Designazione della legge applicabile», prevede che nonostante gli articoli da 3 a 6 del medesimo protocollo, il creditore e il debitore di alimenti possono, in qualsiasi momento, designare quale legge applicabile a un’obbligazione alimentare la legge dello Stato di residenza abituale di una delle parti al momento della designazione.

2.      Regolamento n. 4/2009

7.        Le disposizioni relative alla competenza internazionale in materia di obbligazioni alimentari sono incluse nel capo II («Competenza») del regolamento n. 4/2009 (3). Tra esse di fondamentale rilievo è l’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Disposizioni generali», il quale prevede quanto segue:

«Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:

a)      l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; o

b)      l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente; o

(…)».

8.        Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 4/2009, intitolato «Competenza fondata sulla comparizione del convenuto»:

«Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l’autorità giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione è intesa a eccepire l’incompetenza».

III. Fatti della controversia di cui al procedimento principale

9.        Il sig. Alexander Mölk, che è il debitore nell’ambito dell’obbligazione alimentare di cui al procedimento principale, è il padre della creditrice, sig.ra Valentina Mölk. Da alcuni anni il debitore, sig. A. Mölk, ha la residenza abituale in Austria, mentre la creditrice, sig.ra V. Mölk, ha la residenza abituale in Italia.

10.      In forza dell’ordinanza del Bezirksgericht Innsbruck (Tribunale distrettuale di Innsbruck, Austria) del 10 ottobre 2014, il debitore è tenuto a versare alla creditrice un assegno alimentare mensile pari ad EUR 650. La decisione riguardante gli alimenti è stata adottata sulla base del diritto austriaco. Il procedimento in cui è stata emessa l’ordinanza del 10 ottobre 2014 è stato avviato su iniziativa della creditrice.

11.      Nel 2015, il debitore ha presentato dinanzi al Bezirksgericht Innsbruck (Tribunale distrettuale di Innsbruck) la domanda di riduzione dell’importo degli alimenti da EUR 650 a EUR 490, con decorrenza dal 1o febbraio 2015 (4). A sostegno di tale richiesta, il debitore aveva dichiarato che il suo reddito era diminuito in seguito alla cessazione di un premio annuale che prima gli veniva erogato. La creditrice ha chiesto il rigetto della domanda.

12.      Con ordinanza dell’11 dicembre 2015, il Bezirksgericht Innsbruck (Tribunale distrettuale di Innsbruck) ha respinto la domanda di riduzione dell’importo degli alimenti. Secondo tale giudice, la richiesta del debitore avrebbe dovuto essere decisa sulla base della legge italiana, avendo la creditrice la residenza abituale in Italia.

13.      Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza dell’11 dicembre 2015 dinanzi al Landesgericht Innsbruck (Tribunale del Land di Innsbruck, Austria). Il giudice d’appello, con ordinanza del 9 marzo 2016, ha confermato la decisione del giudice di primo grado.

14.      Contrariamente al giudice di primo grado, il giudice d’appello ha, tuttavia, ritenuto che alla valutazione della domanda diretta alla riduzione dell’importo degli alimenti doveva essere applicata la legge austriaca. La decisione sugli alimenti contenuta nell’ordinanza del 10 ottobre 2014 è stata adottata, infatti, sulla base della legge austriaca. Orbene, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia del 2007 («In caso di cambiamento della residenza abituale del creditore si applica la legge dello Stato della nuova residenza abituale, dal momento del cambiamento»), la variazione della legge applicabile può avvenire qualora si verifichi un mutamento delle circostanze di fatto in base alle quali le norme di diritto internazionale privato stabilite in tale protocollo determinano la legge applicabile all’obbligazione alimentare. Dal momento che dopo l’adozione dell’ordinanza del 10 ottobre 2014 non vi è stato il cambiamento della residenza abituale di nessuna delle parti dell’obbligazione alimentare, la legge applicabile all’obbligazione in esame non poteva, secondo il giudice d’appello, variare. A parere di detto giudice, l’accoglimento di un diverso punto di vista, secondo il quale la variazione della legge applicabile potrebbe verificarsi anche senza il mutamento delle suddette circostanze di fatto, potrebbe portare ad una situazione in cui le domande concorrenti, dirette, rispettivamente, all’aumento ed alla riduzione dell’importo degli alimenti, vengano valutate sulla base di diverse leggi applicabili.

15.      Il debitore ha impugnato l’ordinanza del 9 marzo 2016 dinanzi al giudice del rinvio. Secondo il ricorrente, alla valutazione dell’obbligazione alimentare dovrebbe applicarsi la legge italiana. La corretta applicazione di tale legge dovrebbe, inoltre, implicare l’accoglimento della domanda volta alla riduzione dell’importo degli alimenti.

IV.    Questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

16.      In tale contesto l’Oberster Gerichtshof (Corte Suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 4, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 3 del protocollo dell’Aia del 2007, debba essere interpretato nel senso che la domanda presentata dal debitore dell’assegno alimentare al fine di ottenerne la riduzione, assegno già determinato, in considerazione dell’intervenuta variazione nel livello di reddito, con provvedimento passato in giudicato, sia disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore dell’assegno alimentare anche nel caso in cui l’assegno dovuto sino a tal momento sia stato fissato giudizialmente, su richiesta del creditore e a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia, in base alla legge dello Stato di residenza abituale ed invariata del debitore.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2)      Se l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 debba essere interpretato nel senso che l’autorità competente dello Stato di residenza abituale del debitore degli alimenti debba considerarsi “adita” anche nel caso di costituzione in giudizio del creditore, accompagnata dalla deduzione di contestazioni nel merito, nell’ambito di un procedimento avviato dallo stesso debitore dinanzi all’autorità medesima ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 4/2009».

17.      La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata depositata presso la cancelleria della Corte il 25 aprile 2017.

18.      Osservazioni scritte sono state presentate dal sig. A. Mölk, dal governo portoghese e dalla Commissione europea.

V.      Analisi

A.      Sulla prima questione

19.      Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il semplice fatto che il creditore presenti la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto agli alimenti dinanzi all’autorità dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale e che detta autorità si pronunci sulla base della legge vigente in tale Stato (articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007), implichi che la legge dello Stato in questione debba applicarsi anche nel procedimento avviato successivamente dal debitore, diretto alla modifica dell’importo degli alimenti. Come risulta dal contenuto della suddetta questione e dalle circostanze di fatto esposte nella domanda di pronuncia pregiudiziale, si tratta di una situazione in cui la residenza abituale del debitore non è cambiata. Inoltre, dal contenuto della domanda in parola risulta che nemmeno la residenza abituale della creditrice ha subito cambiamenti.

20.      Nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio richiama due diverse tesi su tale argomento.

21.      Secondo la prima tesi, l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 si applica soltanto nei procedimenti avviati dal creditore. In tale contesto, il giudice del rinvio si richiama innanzitutto alla relazione Bonomi (5). Il punto 67 della citata relazione chiarisce che l’applicazione della legge del foro è giustificata qualora a presentare la domanda relativa agli alimenti dinanzi all’autorità dello Stato di residenza abituale del debitore sia il creditore. Al contrario, nell’ipotesi in cui il procedimento sia avviato dal debitore l’applicazione della legge del foro (della legge dello Stato di residenza abituale del debitore) risulterebbe troppo eccessiva.

22.      Il giudice del rinvio spiega che una siffatta tesi ha i suoi sostenitori in dottrina. Si sostiene, infatti, che la legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei procedimenti avviati su iniziativa del debitore è rappresentata dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore (articolo 3, paragrafo 1, del protocollo dell’Aia del 2007).

23.      A sua volta, la seconda tesi prevede che la legge in base alla quale è stata inizialmente pronunciata la decisione sugli alimenti, in un procedimento avviato dal creditore, dovrebbe applicarsi anche nel procedimento successivo avviato su iniziativa del debitore. In caso contrario, il debitore potrebbe, anche dopo un periodo di tempo relativamente breve, avviare un altro procedimento in cui la legge dello Stato, in base al cui diritto sono stati precedentemente riconosciuti gli alimenti in favore del creditore non sarebbe applicabile. Ciò comporterebbe una limitazione del diritto del creditore di designare, come legge applicabile all’obbligazione alimentare, la legge dello Stato di residenza abituale del debitore.

1.      Posizioni delle parti

24.      Il sig. Alexander Mölk sostiene che l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 determina la legge applicabile all’obbligazione alimentare soltanto in relazione ai procedimenti avviati dal creditore dinanzi all’autorità dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale. Di contro, la suddetta disposizione non si applicherebbe ai procedimenti che vengono avviati su iniziativa del debitore.

25.      Conforme a tale spirito è la posizione della Commissione, la quale rileva che l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 costituisce una disposizione di carattere eccezionale la quale, quindi, deve essere interpretata restrittivamente. La Commissione fa riferimento, in tale contesto, al punto 67 della relazione Bonomi e spiega che l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 non si applica ai procedimenti avviati dal debitore dinanzi all’autorità dello Stato in cui tale debitore ha la residenza abituale. È vero che talvolta ciò può portare ad una situazione in cui trovi applicazione la legge di un altro Stato, diversa dalla legge in base alla quale è stata pronunciata la decisione sugli alimenti nel procedimento avviato in precedenza su iniziativa del creditore. Tuttavia, secondo la Commissione, tale rischio è inerente al sistema di norme di diritto internazionale privato stabilite dal protocollo dell’Aia del 2007.

26.      A sua volta, il governo portoghese ritiene che l’articolo 4 del protocollo dell’Aia del 2007 stabilisca norme di diritto internazionale privato speciali, intese a favorire talune categorie di creditori di alimenti. Il creditore, adendo l’autorità dello Stato di residenza abituale del debitore, può determinare l’applicazione della lex fori quale legge applicabile alla valutazione dell’obbligazione alimentare. Di conseguenza, con circostanze di fatto invariate, la legge di tale Stato dovrebbe applicarsi anche alla valutazione delle obbligazioni alimentari nei procedimenti successivi. Secondo tale governo, la posizione contraria porterebbe ad una situazione in cui le domande concorrenti, rispettivamente di aumento e di riduzione dell’importo degli alimenti, verrebbero decise sulla base di due diverse leggi applicabili.

2.      Osservazione introduttiva

27.      In primo luogo, occorre rilevare che la prima questione pregiudiziale non riguarda, in sostanza, il problema se l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 debba essere applicato nel procedimento principale. Tale quesito costituisce infatti oggetto della seconda questione pregiudiziale. Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se gli effetti dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 in un procedimento si estendano anche sui procedimenti successivi relativi alla stessa obbligazione alimentare, e precisamente sul procedimento avviato dal debitore al fine di ottenere la riduzione dell’assegno alimentare.

28.      A mio avviso, ciò significa che con un’interpretazione letterale dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007, non è possibile formulare conclusioni univoche idonee a fornire la risposta alla prima questione pregiudiziale. Sullo sfondo della citata disposizione è infatti evidente che la lex fori si applica ai procedimenti avviati dal creditore dinanzi all’autorità dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale. Di contro, la disposizione in parola non determina se l’applicazione della lex fori in un siffatto procedimento esplichi gli effetti sui procedimenti successivi relativi alla stessa obbligazione alimentare avviati dal debitore. Ritengo pertanto che la prima questione pregiudiziale debba essere esaminata alla luce dell’impianto sistematico del protocollo dell’Aia del 2007 e della ratio legis dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007.

3.      Applicazione della lex fori sulla base dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 alla luce di altre disposizioni del medesimo protocollo che ammettono la designazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari

a)      Articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 quale disposizione che consente al creditore di designare la legge applicabile all’obbligazione alimentare

29.      La posizione del governo portoghese, così come alcune tesi esposte dal giudice del rinvio, coincidono con la convinzione che il rifiuto di applicare in un procedimento successivo la legge che era stata applicata sulla base dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia in un procedimento precedente, comporti una limitazione dei diritti del creditore definiti in tale disposizione. Un siffatto punto di vista si basa sul presupposto che il creditore abbia la possibilità di designare la legge applicabile all’obbligazione alimentare, proponendo la domanda relativa agli alimenti dinanzi all’autorità dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale.

30.      Tuttavia, dubito che tale posizione rifletta correttamente il ruolo dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 nel sistema delle norme di diritto internazionale privato stabilite da siffatto protocollo.

31.      Alla luce del protocollo dell’Aia del 2007 la legge generalmente applicabile alle obbligazioni alimentari è rappresentata dalla legge dello Stato in cui il creditore ha la residenza abituale (articolo 3, paragrafo 1, del protocollo). Tuttavia, per alcune categorie di obbligazioni alimentari gli autori del protocollo dell’Aia del 2007 hanno previsto norme di diritto internazionale privato speciali. Si tratta, in particolare, delle obbligazioni dei genitori nei confronti dei loro figli (articolo 4, paragrafo 1, lettera a, del protocollo dell’Aia del 2007).

32.      L’obiettivo delle norme di diritto internazionale privato figuranti all’articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, del protocollo dell’Aia del 2007 consiste nel determinare la legge che può essere applicata, in via subordinata, come legge applicabile alla valutazione di un’obbligazione alimentare qualora, in forza della legge generalmente applicabile a tale obbligazione, il creditore non possa ottenere gli alimenti dal debitore.

33.      Nel caso dei procedimenti in cui trova applicazione l’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia del 2007, la legge generalmente applicabile all’obbligazione alimentare, ai sensi dell’articolo 3 del medesimo protocollo, è rappresentata dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore. Se poi, in forza di tale legge il creditore non possa ottenere alimenti, si applica la legge del foro (articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia del 2007) (6). Infine, qualora, in forza della suddetta legge il creditore non possa ottenere gli alimenti, si applica la legge dello Stato di cittadinanza comune del creditore e del debitore (articolo 4, paragrafo 4, del protocollo).

34.      Tuttavia, l’ordine delle leggi che possono trovare applicazione alla valutazione di un’obbligazione alimentare nelle fattispecie che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 si presenta in modo diverso. Qualora, infatti, il creditore adisca l’autorità dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale, si applica la legge di tale Stato (la lex fori). Qualora il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore in forza della lex fori, si applica, in via subordinata, la legge dello Stato di residenza abituale del creditore.

35.      Ciò significa che il creditore, decidendo di proporre la domanda riguardante gli alimenti dinanzi ad un’autorità dello Stato di residenza abituale del debitore, può influire sulla determinazione della legge generalmente applicabile alla valutazione dell’obbligazione alimentare. Nel procedimento avviato dinanzi all’autorità dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale, il creditore non può tuttavia pretendere che, come legge generalmente applicabile all’obbligazione alimentare venga applicata (anziché la lex fori) la legge dello Stato in cui egli ha la residenza abituale. Siffatta legge può trovare applicazione soltanto in via subordinata, qualora il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore in forza della lex fori. L’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 non si riferisce quindi alla designazione della legge applicabile nel senso stretto del termine. Si tratta, piuttosto, di un fenomeno che consiste nell’effettuare indirettamente una scelta di legge ovvero, richiamandosi alla formulazione utilizzata dalla Corte nella sua giurisprudenza in un contesto leggermente diverso, nello scegliere de facto una legge (7).

36.      Tenendo presente tale peculiarità dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007, occorre, a mio avviso, esaminare se gli effetti dell’applicazione della citata disposizione debbano essere assimilati alla scelta a pieno titolo della legge applicabile all’obbligazione alimentare la quale, in linea di principio, esplica effetti su tutti i procedimenti riguardanti una determinata obbligazione alimentare.

b)      Effetti dell’applicazione della lex fori nel procedimento avviato su iniziativa del creditore

37.      Occorre ricordare che alla luce del protocollo dell’Aia del 2007 le parti dispongono dei mezzi per far «fissare» in un certo senso la questione della legge applicabile all’obbligazione alimentare, designando la legge regolatrice ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del protocollo dell’Aia del 2007. La scelta effettuata sulla base della citata disposizione esplica, in linea di principio, effetti, su tutti i procedimenti riguardanti una determinata obbligazione alimentare.

38.      I dubbi del giudice del rinvio si riducono quindi alla seguente questione: se la possibilità per il creditore di influenzare la determinazione della legge applicabile, avviando il procedimento dinanzi all’autorità dello Stato di residenza abituale del debitore, debba essere equiparata in termini di effetti alla designazione della legge applicabile effettuata dalle parti ai sensi dell’articolo 8 del protocollo dell’Aia del 2007.

39.      Sulla base dell’articolo 8 del protocollo dell’Aia del 2007, le parti possono designare una delle diverse leggi ivi indicate. Ai sensi dell’articolo 8, lettera b), di tale protocollo, tale scelta può consistere, in particolare, nella designazione quale legge applicabile della legge dello Stato di residenza abituale di una delle parti dell’obbligazione alimentare al momento della designazione. È importante osservare che la legge dello Stato in cui una delle parti ha la residenza abituale è applicabile, quale legge designata, in tutti i procedimenti riguardanti la suddetta obbligazione alimentare, indipendentemente dal fatto se un dato procedimento sia condotto o meno dall’autorità di tale Stato.

40.      A sua volta, l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 si basa su un altro presupposto. In esso si tratta esclusivamente dell’applicazione della lex fori nei procedimenti avviati su iniziativa del creditore dinanzi alle autorità dello Stato di residenza abituale del debitore. A differenza della designazione della legge effettuata sulla base dell’articolo 8 del protocollo dell’Aia del 2007, lo scopo dell’articolo 4, paragrafo 3, del suddetto protocollo non è quindi quello di «fissare» la legge applicabile ad una determinata obbligazione alimentare, in modo da renderla applicabile, quale legge regolatrice, in tutti i procedimenti relativi a una data obbligazione alimentare.

41.      Inoltre, nel protocollo dell’Aia del 2007 viene operata una chiara distinzione tra gli effetti della designazione della legge applicabile effettuata sulla base dell’articolo 8 di tale protocollo e la designazione effettuata sulla base del suo articolo 7. Quest’ultima disposizione prevede la possibilità di scegliere la lex fori ai fini di un procedimento specifico. La designazione operata in base a tale disposizione non esplica quindi effetti sui procedimenti successivi riguardanti la stessa obbligazione alimentare.

42.      Gli autori del protocollo avevano quindi previsto che a volte la designazione di una legge ai fini di un procedimento specifico potrebbe risultare nell’interesse delle parti dell’obbligazione alimentare, benché ciascuna di esse possa successivamente, in linea di principio, avviare un altro procedimento in cui la suddetta designazione non sia più rilevante. Alla luce del protocollo dell’Aia del 2007 non si può quindi escludere la possibilità di applicare diverse leggi regolatrici nei procedimenti successivi che vengano instaurati tra le stesse parti. Una siffatta soluzione sembra inerente al sistema di norme di diritto internazionale privato stabilite dal protocollo in parola.

43.      Ritengo pertanto che gli effetti dell’applicazione della lex fori sulla base dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007, in un procedimento avviato dal creditore dinanzi all’autorità dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale, non equivalgano a quelli derivanti dalla designazione della legge applicabile operata ai sensi dell’articolo 8 del medesimo protocollo. Gli effetti dell’applicazione della lex fori sulla base dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 presentano alcuni elementi di somiglianza con gli effetti della designazione della legge applicabile effettuata ai fini di un procedimento specifico sulla base dell’articolo 7 del protocollo dell’Aia del 2007. L’applicazione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007, della legge dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale nei procedimenti avviati dal creditore non implica quindi che la stessa legge debba essere applicata in un procedimento avviato successivamente su iniziativa del debitore.

c)      Limitazione degli effetti derivanti dalla designazione della legge applicabile operata sulla base delle norme del protocollo dell’Aia del 2007

44.      A favore della tesi, secondo cui l’applicazione della lex fori in un procedimento avviato dal creditore non esplichi effetti sui procedimenti successivi avviati dal debitore, depone anche la presenza di alcune limitazioni relative alla designazione della legge effettuata sulla base dell’articolo 8 del protocollo dell’Aia del 2007, le quali non sussistono nel caso della scelta operata sulla base dell’articolo 7 del medesimo protocollo.

45.      In primo luogo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 la designazione della legge applicabile non può essere effettuata in relazione alle obbligazioni alimentari nei confronti di una persona di età inferiore a diciotto anni (8).

46.      Una siffatta limitazione dell’ammissibilità della scelta della legge applicabile non è stata prevista all’articolo 7 del protocollo dell’Aia del 2007. Al punto 111 della relazione Bonomi, ciò viene giustificato dal fatto che i rischi derivanti dalla scelta effettuata ai fini di un procedimento specifico sono minori rispetto a quelli incombenti nel caso della scelta operata sulla base dell’articolo 8 del medesimo protocollo, il quale produce effetti durevoli su tutti i procedimenti riguardanti la stessa obbligazione alimentare. Questo significa che anche una persona che non ha compiuto diciotto anni di età può, insieme al debitore, designare la legge applicabile ai fini di un procedimento specifico sulla base articolo 7 del protocollo dell’Aia del 2007.

47.      Una limitazione analoga relativa all’ammissibilità di effettuare una scelta indiretta della legge applicabile, mediante l’avvio da parte del creditore del procedimento dinanzi all’autorità dello Stato di residenza abituale del debitore, non è stata chiaramente formulata nemmeno all’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007. Orbene, la suddetta disposizione si riferisce, tra l’altro, ai procedimenti riguardanti le obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei loro figli (articolo 4, paragrafo 1, lettera a, del protocollo dell’Aia del 2007). Tale fattispecie comprende quindi anche le prestazioni alimentari in favore delle persone di età inferiore a diciotto anni. Si tratta quindi delle persone che non hanno potuto effettuare la designazione della legge applicabile sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, del protocollo dell’Aia del 2007 a causa della limitazione sancita all’articolo 8, paragrafo 3, di tale protocollo.

48.      A mio avviso, anche la legge indicata come applicabile sulla base dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 trova applicazione soltanto in un procedimento specifico avviato dal creditore dinanzi all’autorità dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale. Un approccio diverso, secondo il quale l’applicazione della legge dello Stato di residenza abituale del debitore produrrebbe effetti anche sui procedimenti successivi avviati dal debitore, consentirebbe di eludere il divieto sancito dall’articolo 8, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 nei casi in cui il creditore non abbia compiuto diciotto anni di età (9).

49.      In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del protocollo dell’Aia del 2007, a meno che, al momento della designazione, le parti fossero pienamente informate e consapevoli delle conseguenze della loro designazione, la legge designata non si applica qualora la sua applicazione determini conseguenze manifestamente inique o irragionevoli per una delle parti. Tale limitazione non è prevista dall’articolo 7 del protocollo dell’Aia del 2007.

50.      Nemmeno l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 fa dipendere l’applicazione della legge dello Stato di residenza abituale del debitore dalle conseguenze che la legge di tale Stato possa esplicare nei confronti delle parti di un’obbligazione alimentare. Ciò significa che, come spiegato al punto 66 della relazione Bonomi, la lex fori si applica nei procedimenti avviati dal creditore dinanzi all’autorità dello Stato di residenza abituale del debitore anche qualora tale legge risulti meno favorevole al creditore rispetto alla legge del luogo della residenza abituale di detto creditore. L’assenza, nell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007, di una soluzione analoga a quella prevista dall’articolo 8, paragrafo 5, di detto protocollo, potrebbe essere spiegata con il fatto che la designazione della lex fori quale legge applicabile alla valutazione di un’obbligazione alimentare, ha carattere provvisorio.

51.      Ritengo pertanto che le differenze così contraddistinte tra l’articolo 8 e l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia confortino la tesi, secondo cui l’applicazione della lex fori sulla base di quest’ultima disposizione in un procedimento avviato su iniziativa del creditore dinanzi all’autorità dello Stato di residenza abituale del debitore, non implica che la suddetta legge debba essere applicata anche nei successivi procedimenti avviati su iniziativa del debitore.

52.      Benché le conclusioni risultanti dall’interpretazione sistematica del protocollo dell’Aia del 2007 sembrino, a mio avviso, inequivocabili, nei successivi paragrafi le metterò a confronto con la ratio legis dell’articolo 4, paragrafo 3, di tale protocollo.

4.      Ratio legis dell’applicazione della lex fori sulla base dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007

53.      Dalle spiegazioni contenute al punto 66 della relazione Bonomi risulta che la ragione principale per la quale l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 impone l’applicazione della lex fori nei procedimenti avviati dal creditore dinanzi all’autorità dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale è rappresentata dal proposito di evitare situazioni in cui l’autorità, investita di una controversia in materia alimentare, applichi la legge straniera. Tale operazione potrebbe infatti rivelarsi dispendiosa in termini di tempo e generare costi inutili (10).

54.      In tale contesto, vorrei richiamare l’attenzione su una certa peculiarità del procedimento, nell’ambito del quale il giudice del rinvio ha proposto la domanda di pronuncia pregiudiziale. Orbene, il procedimento principale è stato avviato dal debitore contro il creditore di alimenti dinanzi al giudice dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale (giudice austriaco).

55.      La soluzione ampiamente accolta nella procedura civile internazionale è la possibilità per il ricorrente di avviare il procedimento dinanzi ai giudici dello Stato che presenta un collegamento qualsiasi con la persona del convenuto. Si può trattare, in particolare, della residenza abituale del convenuto. Tale soluzione riflette il principio actor sequitur forum rei (11).

56.      A volte, le norme sulla competenza giurisdizionale prevedono deroghe a tale principio. Tuttavia, esse hanno carattere eccezionale. Ciò avviene, ad esempio, alla luce del regolamento n. 4/2009, il quale consente al creditore di alimenti di avviare i procedimenti contro il debitore dinanzi al giudice del luogo della residenza abituale del creditore. Di contro, nel regolamento n. 4/2009 non è stata prevista una norma analoga la quale consenta al debitore di avviare procedimenti contro il creditore dinanzi al giudice del luogo della residenza abituale del debitore. Tale impostazione si basa sul presupposto che il creditore di alimenti rappresenta la «parte più debole» la quale necessità di una tutela supplementare a livello di giurisdizione.

57.      Ciò significa che, in circostanze come quelle della presente causa, il procedimento principale viene svolto dinanzi ad un’autorità giurisdizionale che non è, in linea di principio, competente a conoscere delle controversie in materia di obbligazioni alimentari avviate dal debitore contro il creditore. Tuttavia, dal contenuto della seconda questione pregiudiziale posso dedurre che il giudice di primo grado si è ritenuto competente a conoscere della causa in virtù del fatto che la creditrice si era costituita in giudizio, senza sollevare l’eccezione d’incompetenza del giudice in questione. La possibilità per un’autorità giurisdizionale, che, in linea di principio, non è competente a conoscere delle controversie in materia di obbligazioni alimentari, di diventarne competente a seguito della comparizione del creditore, è prevista dall’articolo 5 del regolamento n. 4/2009. Tale disposizione è stata del resto citata nel contenuto della seconda questione pregiudiziale.

58.      Qualora, in circostanze come quelle della presente causa, la creditrice avesse contestato la competenza del giudice di primo grado nel procedimento principale, tale autorità giurisdizionale si sarebbe probabilmente ritenuta incompetente a conoscere della causa. Di conseguenza, il debitore avrebbe dovuto promuovere il procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale del luogo della residenza abituale della creditrice di alimenti (giudice italiano). Per tale giudice, la legge della residenza abituale del debitore (legge austriaca), in base alla quale si è statuito, nell’ordinanza del 10 ottobre 2014, in merito alla domanda relativa agli alimenti, non rappresenterebbe la lex fori, ma la legge straniera.

59.      Di conseguenza, il fatto che nel procedimento principale le autorità giurisdizionali austriache applicheranno la legge austriaca non può confortare la risposta alla prima questione pregiudiziale secondo cuil’applicazione della lex fori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 in un procedimento avviato su iniziativa del creditore implichi che la suddetta legge trova applicazione anche in un procedimento avviato successivamente dal debitore.

60.      È vero che il procedimento principale si svolge dinanzi ad un giudice del luogo in cui il debitore risiede abitualmente (giudice austriaco), per il quale la legge di tale Stato, in base alla quale in precedenza è stato riconosciuto il diritto agli alimenti, rappresenta la lex fori.

61.      Tale situazione non si verificherebbe, infatti, qualora il debitore avesse proposto la domanda diretta alla riduzione dell’importo degli alimenti dinanzi all’autorità giurisdizionale generalmente competente a decidere su tale domanda (l’autorità giurisdizionale dello Stato in cui risiede il creditore). In una siffatta ipotesi, la legge dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale, e in base alla quale si è statuito, nell’ordinanza del 10 ottobre 2014, in merito alla domanda relativa agli alimenti, verrebbe applicata contrariamente al presupposto sul quale è fondato l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo in parola. Non si tratterebbe infatti della lex fori.

62.      Pertanto, anche alla luce della ratio legis dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007, l’applicazione della lex fori ai sensi di tale disposizione, nel procedimento avviato su iniziativa del creditore dinanzi all’autorità del luogo della residenza abituale del debitore, non significa che la suddetta legge debba applicarsi anche nei procedimenti successivi avviati dal debitore.

5.      Applicazione delle diverse leggi regolatrici nell’ambito dei procedimenti diretti all’aumento e alla riduzione dell’importo degli alimenti

63.      Comprendo l’argomento del governo portoghese, il quale rileva che la risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale potrebbe portare ad una situazione in cui le domande concorrenti, rispettivamente di aumento e di riduzione dell’importo dell’assegno alimentare, finirebbero per essere decise sulla base di due diverse leggi applicabili.

64.      A tal riguardo condivido, tuttavia, la posizione della Commissione, la quale sottolinea che tale eventualità è inerente al sistema delle norme di diritto internazionale privato stabilite dal protocollo dell’Aia del 2007. Al paragrafo 42 delle presenti conclusioni ho inoltre rilevato che la possibilità di applicare diverse leggi come leggi regolatrici dell’obbligazione alimentare, nei procedimenti successivi avviati tra le stesse parti, costituisce una conseguenza naturale della designazione della legge applicabile ai fini di un procedimento specifico sulla base dell’articolo 7 del protocollo dell’Aia del 2007.

65.      Ritengo pertanto che la necessità di applicare diverse leggi regolatrici nei procedimenti successivi riguardanti la stessa obbligazione alimentare non conforta l’abbandono delle interpretazioni sistematica e teleologica dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007, conformemente alle quali gli effetti dell’applicazione della lex fori in un procedimento avviato dal creditore dinanzi all’autorità dello Stato di residenza abituale del debitore si esauriscono in tale procedimento.

66.      Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 deve essere interpretato nel senso che la decisione in merito agli alimenti pronunciata sulla base della legge del foro, in un procedimento avviato su iniziativa del creditore contro il debitore dinanzi all’autorità dello Stato di residenza abituale del debitore, non implica che la legge di tale Stato trovi applicazione in un procedimento successivo avviato dal debitore contro il creditore diretto alla riduzione dell’importo dell’assegno alimentare.

B.      Sulla seconda questione

67.      La seconda questione pregiudiziale è stata formulata nel caso in cui la Corte dovesse ritenere che, in circostanze come quelle del procedimento principale, ai fini dell’applicazione della legge dello Stato di residenza abituale del debitore non è sufficiente il fatto che la decisione in merito agli alimenti emessa in precedenza sia stata adottata in base a tale legge. Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio intende stabilire se la costituzione in giudizio del creditore dinanzi ad un’autorità che, in linea di principio, non è competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari, equivalga all’ipotesi che «il creditore abbia adito l’autorità competente dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007. Ciò significherebbe che la legge dello Stato di residenza abituale del debitore è applicabile nel procedimento principale quale legge del foro.

68.      In tale contesto, il giudice del rinvio rileva che, in una situazione in cui il debitore presenti la domanda relativa agli alimenti dinanzi all’autorità del luogo della sua residenza abituale, il creditore può eccepire l’incompetenza di tale autorità (12). Il giudice del rinvio si chiede se sia pertanto opportuno ritenere che, quando il creditore si costituisce in giudizio e non contesta la competenza giurisdizionale di tale autorità, egli in realtà «adi[sca] l’autorità competente dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007.

69.      Il sig. Alexander Mölk e la Commissione propongono di risolvere in senso negativo la seconda questione pregiudiziale. A sua volta, il governo portoghese ritiene che la risposta alla prima questione pregiudiziale proposta da tale governo determini la risposta alla seconda questione pregiudiziale.

70.      Per rispondere alla seconda questione pregiudiziale occorre pertanto interpretare l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007, al fine di stabilire se tale disposizione sia applicabile nel procedimento principale.

1.      Applicazione della lex fori nei procedimenti avviati su iniziativa del debitore alla luce dell’interpretazione letterale dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 e dell’interpretazione sistematica di tale protocollo

71.      Occorre ricordare che l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 è applicabile ad una ristretta categoria di obbligazioni alimentari e soltanto nel caso di una specifica configurazione processuale. La citata disposizione riguarda, tra l’altro, le obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli (articolo 4, paragrafo 1, lettera a, del protocollo dell’Aia del 2007). Inoltre, essa non si applica in ogni procedimento relativo alle prestazioni alimentari a carico dei genitori nei confronti dei figli. La disposizione in parola trova applicazione soltanto qualora «il creditore abbia adito l’autorità competente dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale».

72.      Non ho dubbi che l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 rappresenti una disposizione di carattere eccezionale. Certamente, esso non dovrebbe essere interpretato in modo estensivo. Nulla induce a ritenere che l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 debba trovare applicazione anche in una situazione in cui il debitore avvii un procedimento dinanzi all’autorità del luogo della propria residenza abituale. Ciò implicherebbe, infatti, che la disposizione in parola verrebbe applicata in tutti i procedimenti pendenti dinanzi all’autorità del luogo della residenza abituale del debitore.

73.      Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 determina il proprio ambito di applicazione utilizzando termini che si riferiscono ad un insieme specifico di circostanze procedurali. Si tratta delle fattispecie in cui il creditore adisce l’autorità dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale. Al contrario, non trovo questo tipo di termini, ad esempio, nell’articolo 4, paragrafi 2 e 4, del protocollo dell’Aia del 2007.

74.      Gli autori del protocollo dell’Aia del 2007 hanno quindi attribuito all’articolo 4, paragrafo 3, di tale protocollo una formulazione specifica, prevedendo la possibilità di applicarlo qualora si verifichi un insieme specifico di circostanze procedurali, il che contrasta chiaramente con le altre formule contenute nell’articolo 4 del protocollo. In considerazione del carattere eccezionale dell’articolo 4, paragrafo 3, esso non dovrebbe essere, a mio avviso, interpretato estensivamente, in modo da ritenere che la suddetta disposizione sia applicabile anche ai procedimenti avviati dal debitore. Un punto di vista diverso potrebbe, in alcune situazioni, portare all’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 nei procedimenti in cui dovrebbe trovare applicazione l’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo in questione.

75.      Ritengo pertanto che le conclusioni risultanti dall’interpretazione letterale dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 e dall’interpretazione sistematica del medesimo protocollo, sembrino escludere chiaramente la possibilità di applicare la lex fori nei procedimenti avviati dal debitore contro il creditore dinanzi all’autorità dello Stato, in cui il debitore ha la residenza abituale.

2.      Applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 nei procedimenti avviati su iniziativa del debitore alla luce della ratio legis della disposizione in parola

76.      In realtà intravedo alcuni vantaggi derivanti dall’applicazione della lex fori nei procedimenti avviati dal debitore dinanzi all’autorità dello Stato in cui detto debitore ha la propria residenza abituale. Tale soluzione potrebbe, talvolta, contribuire ad accelerare i procedimenti ed a ridurre i costi legati alla necessità di determinare il contenuto della legge straniera da parte dell’autorità chiamata a pronunciarsi sugli alimenti.

77.      Tuttavia, il semplice fatto che il creditore si costituisca in giudizio e non contesti la competenza giurisdizionale non significa che egli accetti l’applicazione di una determinata legge regolatrice. In alcuni casi, può risultare nell’interesse del creditore far decidere la causa dall’autorità del luogo della residenza abituale del debitore. Tuttavia, le stesse ragioni non necessariamente implicano che la decisione della causa sulla base della legge dello Stato di residenza abituale del debitore sia nell’interesse del creditore.

78.      Contro la tesi secondo cui l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 sia applicabile nel procedimento condotto da un’autorità che è diventata competente a seguito della costituzione in giudizio del creditore, depongono anche i chiarimenti contenuti al punto 114 della relazione Bonomi.

79.      Nella suddetta relazione viene chiarito che, da un lato, la possibilità di designare la lex fori quale legge applicabile ai fini di un procedimento specifico ai sensi dell’articolo 7 del protocollo dell’Aia del 2007 è irrilevante in relazione ai procedimenti avviati su iniziativa del creditore (appartenente ad una delle categorie elencate all’articolo 4, paragrafo 1, di tale protocollo) dinanzi alle autorità dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale. In una situazione in cui il creditore adisca l’autorità giurisdizionale dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale, la lex fori trova applicazione quale legge applicabile all’obbligazione alimentare ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007. Dall’altro lato, il creditore e il debitore possono designare la lex fori quale legge applicabile ai fini di un procedimento specifico, sulla base dell’articolo 7 del protocollo dell’Aia del 2007, nell’ipotesi in cui è il debitore a presentare la domanda relativa agli alimenti dinanzi all’autorità dello Stato della propria residenza abituale, a condizione che l’autorità adita sia competente a conoscere della causa.

80.      Al paragrafo 57 delle presenti conclusioni ho già spiegato che l’autorità dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale può diventare competente a conoscere del procedimento promosso da tale debitore, in particolare, a seguito della costituzione in giudizio del creditore. Si tratta quindi delle circostanze alle quali fa riferimento la seconda questione pregiudiziale.

81.      Alla luce delle spiegazioni fornite al punto 114 della relazione Bonomi, le parti del procedimento principale potrebbero designare la lex fori quale legge applicabile ai fini di un procedimento specifico ai sensi dell’articolo 7 del protocollo dell’Aia del 2007. Ciò significa che l’articolo 4, paragrafo 3, di tale protocollo non trova applicazione nel suddetto procedimento. Diversamente, la designazione della lex fori ai fini di un procedimento specifico non sarebbe possibile, in quanto tale legge costituirebbe già la legge applicabile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007,

82.      In conclusione, non trovo argomenti convincenti, basati sull’interpretazione teleologica, idonei a giustificare l’adozione di una soluzione diversa da quella confortata dalle conclusioni risultanti dall’interpretazione letterale e sistematica dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007. A mio avviso, quindi, non vi sono motivi legittimi per ritenere che un procedimento sia stato avviato dal creditore per il solo fatto che egli si sia costituito in giudizio e non abbia contestato la competenza dell’autorità adita.

83.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere a tale questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 deve essere interpretato nel senso che la citata disposizione non si applica in una situazione, in cui il creditore si costituisce in giudizio nell’ambito di un procedimento avviato su iniziativa del debitore dinanzi all’autorità dello Stato in cui detto debitore ha la residenza abituale, nonostante il fatto che a seguito della comparizione del creditore tale autorità diventi competente a conoscere del procedimento ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 4/2009.

VI.    Conclusione

84.      Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali proposte dall’Oberster Gerichtshof (Corte Suprema, Austria):

1)      L’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, che è allegato alla decisione del Consiglio 2009/941/CE, del 30 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che la decisione in merito agli alimenti pronunciata sulla base della legge del foro, in un procedimento avviato su iniziativa del creditore contro il debitore dinanzi all’autorità dello Stato di residenza abituale del debitore, non implica che la legge di tale Stato trovi applicazione in un procedimento successivo avviato dal debitore contro il creditore diretto alla riduzione dell’importo dell’assegno alimentare.

2)      L’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007 deve essere interpretato nel senso che la citata disposizione non si applica in una situazione, in cui il creditore si costituisce in giudizio nell’ambito di un procedimento avviato su iniziativa del debitore dinanzi all’autorità dello Stato in cui detto debitore ha la residenza abituale, nonostante il fatto che a seguito della comparizione del creditore tale autorità diventi competente a conoscere del procedimento ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) del Consiglio n. 4/2009, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.


1      Lingua originale: il polacco.


2      Il contenuto del protocollo è allegato alla decisione del Consiglio 2009/941/CE, del 30 novembre 2009, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (GU 2009, L 331, pag. 17; in prosieguo: il «protocollo dell’Aia del 2007»). Il primo rinvio pregiudiziale riguardava l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia del 2007 in un procedimento in cui il creditore aveva chiesto retroattivamente gli alimenti per il periodo precedente l’apertura del suddetto procedimento. Siffatto rinvio è in fase decisionale presso la Corte. Il 30 gennaio 2018 ho presentato le conclusioni in tale causa. V. le mie conclusioni nella causa KP (C‑83/17, EU:C:2018:46). È importante osservare che, a differenza del presente rinvio pregiudiziale, nel caso KP si trattava di una situazione in cui il cambio di residenza abituale di una delle parti dell’obbligazione alimentare si era verificato durante il periodo rilevante ai fini della decisione sugli alimenti.


3      Regolamento (CE) del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1; rettifica GU 2011, L 131, pag. 26).


4      Nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio utilizza le locuzioni secondo le quali sia la richiesta di riconoscimento del diritto agli alimenti in capo alla creditrice, sia la richiesta volta alla riduzione dell’importo degli alimenti, vengono definite con il termine «domanda». Coerentemente, le parti del procedimento avviato a seguito della proposizione di tale domanda vengono indentificate come «ricorrente» e «resistente». Suppongo che una siffatta soluzione è dettata dal carattere del procedimento in questione sullo sfondo delle disposizioni procedurali austriache le quali, in questo modo, evitano di considerare una causa in materia di obbligazioni alimentari come un procedimento contenzioso, nel quale i ruoli procedurali di «richiedente» e di «partecipante» corrisponderebbero ai ruoli procedurali di «ricorrente» e di «convenuto». Tuttavia, ad esempio nella versione in lingua polacca del protocollo dell’Aia del 2007, l’articolo 4, paragrafo 3, di tale protocollo non fa riferimento alla «presentazione della domanda» da parte del creditore di alimenti, ma utilizza il termine «adire [l’autorità competente]». Alcune versioni linguistiche impiegano, tuttavia, i termini più generici che non sono determinanti ai fini della soluzione di tale questione. Ad esempio, nella versione francese viene usata l’espressione: «le créancier a saisi l’autorité compétente», nella versione inglese: «the creditor has seized the competent authority», e nella versione tedesca: «die berechtigte Person die zuständige Behörde (..) angerufen». Tuttavia, nel regolamento n. 4/2009, di cui alla seconda questione pregiudiziale, il legislatore dell’Unione ha utilizzato le nozioni di «ricorrente» e «convenuto», e non di «richiedente» e «partecipante». Pertanto, nelle presenti conclusioni utilizzerò le nozioni derivanti dal regolamento n. 4/2009 («ricorrente» e «convenuto») qualora ciò sia necessario per definire i ruoli procedurali delle parti del procedimento.


5      Relazione esplicativa di A. Bonomi relativa al protocollo dell’Aia del 2007, Actes et documents de la Vingt et unième session de la Conférence de La Haye (2007), disponibile anche in versione elettronica: https://www.hcch.net/fr/publications-and-studies/details4/?pid= 4898&dtid= 3. È vero che le relazioni esplicative sugli atti elaborati nell’ambito della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato non sono giuridicamente vincolanti. Tuttavia, le stesse costituiscono un’utile guida nell’interpretazione delle loro disposizioni. Lo scopo delle suddette relazioni è infatti quello di spiegare il senso che le delegazioni partecipanti ai lavori volevano attribuire ai singoli atti elaborati nell’ambito della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato. V. https://www.hcch.net/fr/publications-and-studies/publications2/explanatory-reports.


6      È importante osservare che, salvo il caso in cui si verifichi una modificazione della residenza abituale delle parti di un’obbligazione alimentare, tale possibilità sussiste soltanto qualora la legge del foro non è rappresentata dalla legge dello Stato in cui il creditore ha la residenza abituale. V. le mie conclusioni del 30 gennaio 2018 nella causa KP (C‑83/17, EU:C:2018:46, paragrafi 48 e 49)


7      Nella sentenza del 28 luglio 2016, Verein für Konsumenteninformation (C‑191/15, EU:C:2016:612, punto 47), la Corte ha spiegato che attraverso la designazione della legge applicabile ad un’obbligazione contrattuale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6), in alcuni casi è possibile «de facto (…) scegliere la legge» cui è soggetta un’obbligazione extracontrattuale. In questo modo, la Corte ha fatto riferimento ad una distinzione, consolidata nella dottrina, tra la scelta diretta della legge applicabile e la scelta indiretta della legge applicabile (J. Basedow, The Law of Open Societies - Private Ordering and Public Regulation of International Relations, Recueil des cours de l’Académie de la Haye, vol. 360, 2013, pagg. 239 e segg.), a volte indicata anche come incidenza indiretta sull’applicabilità della legge (M. Pazdan, Kolizyjnoprawny wybór prawa a inne przejawy autonomii woli w prawie prywatnym międzynarodowym, in: A. Matlak, S. Stanisławkska-Koc (cur.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Janoszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Varsavia, Wolters Kluwer Polska, 2013, pagg. 782 e segg.).


8      È vero che il procedimento principale è stato avviato nel 2015 e la creditrice nel procedimento principale è nata nel 1996. Ciò significa che prima dell’avvio del procedimento principale la creditrice aveva compiuto diciotto anni. Non è chiaro, tuttavia, se la creditrice abbia raggiunto tale età già al momento dell’avvio del procedimento in cui era stata emessa l’ordinanza del 10 ottobre 2014. Tuttavia, ciò non ha rilevanza decisiva ai fini dell’analisi riguardante la prima questione pregiudiziale. L’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia del 2007, che la Corte adotterà nella sentenza che verrà pronunciata nella presente causa, si applicherà anche nelle circostanze di fatto diverse da quelle verificatesi nel procedimento principale.


9      Su tale questione ho richiamato l’attenzione nelle mie conclusioni nella causa KP (C‑83/17, EU:C:2018:46, nota 23).


10      V. anche L. Walker, Maintenance and Child Support in Private International Law, Oxford – Portland, Hart Publishing, 2015, pag. 83. Si tratta quindi di una soluzione diversa da quella prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia del 2007. Sullo sfondo di tale disposizione, la lex fori svolge un ruolo secondario. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia del 2007, la lex fori trova applicazione soltanto qualora il creditore non possa ottenere alimenti in forza della legge generalmente applicabile all’obbligazione alimentare, ossia della legge dello Stato di residenza abituale del creditore. Non si tratta quindi di accelerare il procedimento e di ridurre i suoi costi, giacché la legge generalmente applicabile è comunque rappresentata dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore. Ovviamente, questa non deve essere necessariamente la legge del foro. Nelle suddette fattispecie, l’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia del 2007, non trova, in linea di principio, applicazione. V. le mie conclusioni nella causa KP (C‑83/17, EU:C:2018:46, paragrafi 48 e 49).


11      V. Lazić, Procedural Justice for ’Weaker Parties’ in Cross-Border Litigation under the EU Regulatory Scheme, Utrecht Law Review, 2014, vol. 10, issue 4, pag. 105, nota 38.


12      V. anche paragrafi da 54 a 58 delle presenti conclusioni.